Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 agosto 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in diritto
1.1. Con due decisioni dell’11 luglio 2003, cresciute in giudicato, l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha posto RI 1, classe 1956, al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2002, ridotta a mezza rendita (grado d’incapacità al guadagno del 50%) dal 1° gennaio 2003, oltre alle relative rendite completive per la moglie e per i figli (doc. AI 20 e 21).
A seguito della revisione della rendita, con decisione 16 giugno 2008, preavvisata il 1° aprile 2008, l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (UAIE), divenuto nel frattempo competente per il trasferimento all’estero dell’assicurato, ha soppresso la prestazione assicurativa, con decorrenza dal 1° agosto 2008 (doc. AI 150). La decisione amministrativa è stata confermata dal TCA con sentenza del 30 aprile 2009 (inc. 32.1998.138).
1.2. A seguito della “domanda di aggravamento” inoltrata il 28 agosto 2013 dalla curante, dr.__________ (doc. AI 146), ritornati gli atti dall’UAIE a seguito del rientro in Ticino dell’assicurato, con progetto di decisione 9 gennaio 2013 l’Ufficio AI del Cantone Ticino non è entrato nel merito della domanda per i seguenti motivi:
" (…)
Con decisione del 16.06.2008 (cresciuta in giudicato e confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del 30.04.2009) il suo diritto a rendita è stato soppresso con effetto al 01.08.2008.
Per un disguido presso la Cassa __________ di Compensazione, il versamento della rendita d'invalidità non è stato di fatto soppresso e lei ha continuato a percepire indebitamente la rendita fino al 31.12.2012, seppure a conoscenza del fatto che il diritto a rendita non sussisteva più. A questo proposito riceverà una decisione separata da parte dell'Ufficio competente.
Oggetto della presente valutazione è l'esame della sua richiesta di riesame del diritto a prestazioni pervenuta tramite il suo medico curante Dr.ssa __________ in data 06.09.2012.
Rammentiamo che un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo l'ultima decisione AI (nella fattispecie dopo il 16.06.2008).
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante.
Il rapporto medico AI della Dr.ssa __________ è stato sottoposto al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale, il quale ha potuto rilevare che tale documento medico non apporta elementi oggettivi clinici atti a permettere l'entrata in materia per un nuovo esame del diritto a prestazioni." (doc. AI 154/1-2)
Avendo l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, prodotto nuova documentazione medica (doc. AI 163), l’amministrazione ha annullato il succitato preavviso, entrando nel merito dell’”ulteriore richiesta AI” ed invitando l’interessato a trasmettere il relativo formulario (doc. AI 166). Di conseguenza è stata avviata la relativa istruttoria.
1.3. Come preannunciato nel progetto di decisione 9 gennaio 2013, con decisione 15 marzo 2013 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 48'103.--, corrispondenti a rendite percepite a torto dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2012 (doc. AI 167).
In data 29 maggio 2013 l’assicurato, sempre per il tramite del suo legale, ha presentato una domanda di condono. Quanto al requisito della buona fede, egli ha sostenuto:
" (…)
Pacifica la buona fede del signor __________, che era ed è convinto di avere segnalato a suo tempo la decisione del lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni agli uffici competenti. Egli aveva anche già presentato domanda di assistenza che gli era stata rifiutata perché percepiva la rendita AI. Tenuto altresì conto del suo stato di salute, sempre ritenuto inabile al lavoro dai suoi medici curanti, egli era altresì convinto di averne ancora diritto, tant'è che l'Ufficio AI ha ricevuto una domanda di peggioramento dello stato di salute del signor __________ e non una nuova domanda AI. La nuova domanda AI è poi stata presentata solo di recente e solo dopo la richiesta da parte dell'Ufficio AI. (…)" (doc. AI 179/2)
1.4. Con decisione 5 agosto 2013 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono difettando il requisito della buona fede:
" (…)
Nel caso concreto occorre dunque esaminare se lei ha percepito in buona fede la rendita AI riscossa indebitamente da agosto 2008 a dicembre 2012.
La comunicazione della soppressione è stata oggetto di una decisione notificata al suo rappresentante legale, Avv. RA 1, mediante invio raccomandato con ricevuta di ritorno, nonché in copia, a lei, in data 16 giugno 2008.
Nonostante questa comunicazione lei ha però continuato a vedersi attribuire i pagamenti ascrivibili alla rendita AI e sebbene fosse incontestabilmente a conoscenza che tali prestazioni non le erano più dovute, ha sottaciuto questa discrepanza con quanto comunicatole, rispettivamente deciso. Dall'incarto non risulta in alcun modo un tentativo di portare a conoscenza dell'amministrazione una simile contraddizione. Il tutto pregiudica dunque il diritto ad ottenere il condono come chiesto.
A lei era infatti ben nota l'illegittimità della riscossione della prestazione AI.
Da quanto precede ne deriva che la sua buona fede non può chiaramente essere ammessa.
Mancando dunque la prima condizione per ottenere il condono, vale a dire la buona fede, non è necessario, come visto, esaminare quella della grave difficoltà." (doc. A)
1.5. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as-sicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiedendo in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso ed in via subordinata il condono dell’obbligo di restituire. In particolare contesta l’assenza del requisito della buona fede per i motivi che verranno esposto nel prosieguo. Ha altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.6. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ribadisce che l’assicurato, sapendo della soppressione della rendita, doveva rendersi conto che di non avere diritto alle prestazioni assicurative nel frattempo versate.
1.7. Con scritto 26 settembre 2013 il Vicepresidente del TCA ha comunicato al legale del ricorrente:
”… con particolare riferimento alla sua “domanda di effetto sospensivo” formulata contestualmente al ricorso, la stessa è da ritenere siccome evasa alla luce di quanto dichiarato nella risposta di causa dall’autorità intimata, la quale “non attiverà in alcun modo una procedura di incasso fino a che la decisione di condono non passerà in giudicato” (VII).
1.8. In data 28 ottobre 2013 l’insorgente ha prodotto il certificato municipale per l’assistenza giudiziaria con relativa documentazione.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono, stabilito con la decisione 15 marzo 2013, dell’obbligo di restituire fr. 48’103.-- corrispondenti alle rendite indebitamente percepite, nonostante la soppressione del diritto alla rendita dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2012.
2.3. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3);
Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2.4. Nel caso in esame, a sostegno della sua buona fede, l’assicurato ha evidenziato:
" (…)
Innanzitutto si rileva che in sede di richiesta di condono, il qui ricorrente ha richiamato gli incarti dell'USSI e LAPS. Tali richiami sono stati inevasi.
Quanto richiesto tendeva a dimostrare la sua buona fede. Egli, infatti, era ed è convinto di aver segnalato, a suo tempo la decisione del lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni agli uffici competenti. Questa sua convinzione era stata inoltre rafforzata dal fatto che, proprio in vista della soppressione della rendita AI, egli aveva presentato contestualmente domanda di assistenza; domanda che, però, gli era stata rifiutata proprio perché percepiva la rendita AI.
Nonostante le segnalazioni, dunque, il ricorrente continuò a percepire la rendita AI e tenuto poi conto del suo stato di salute, sempre ritenuto inabile al lavoro dai suoi medici curanti, egli si convinse poi di avere ancora diritto alla rendita AI.
Tale convinzione, non solo sua, fece sì che egli, nel corso del mese di agosto 2012 non presentò una nuova domanda AI, ma, per il tramite del suo medico curante, presentò una domanda di peggioramento dello stato di salute. La nuova domanda venne, infatti, presentata solo dopo la richiesta da parte dell'Ufficio AI. (…)" (doc. I, pag. 5-6)
Asserisce quindi che, dopo la soppressione della rendita, ha quindi chiesto l’assistenza pubblica (a tal riguardo il richiamo dei relativi atti non è necessario; sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii), che gli è stata rifiutata perché percepiva appunto la rendita. Questa circostanza non significa giocoforza che tale prestazione fosse ancora dovuta. L’assicurato, allora come ora rappresentato dall’avv. RA 1, era ben consapevole di non avere (più) diritto alla rendita d’invalidità, oggetto della STCA 30 aprile 2009 (cfr. consid. 1.1). In questo contesto non è rilevante che il 28 agosto 2012 la curante, dr.ssa __________, abbia segnalato un peggioramento delle condizioni di salute utilizzando il formulario previsto per la “domanda di aggravamento”, per far nascere al ricorrente la convinzione di avere (ancora) diritto alle citate prestazioni (del resto nel progetto di decisione 9 gennaio 2013 si fa esplicitamente riferimento al fatto che non è stato credibilmente dimostrato che le condizioni oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate, motivo per cui la richiesta del 28 agosto 2012 è stata trattata quale nuova domanda di rendita). Anzi, l’assicurato avrebbe dovuto farsi delle domande sulla liceità di tali versamenti, informandosi presso l’Ufficio AI o la Cassa di compensazione competente per l’erogazione della rendita in parola. Va poi evidenziato che, come si desume dal tenore della lettera 7 febbraio 2013 della Cassa pensioni dei dipendenti della __________, che solo nel 2013 l’assicurato ha avvisato il citato istituto di previdenza della soppressione della rendita AI (doc. AI 179/59).
Certo che all’amministrazione va imputata una negligente inazione. A tal riguardo correttamente l’insorgente ha evidenziato:
" (…)
Intanto va detto che la Cassa __________ di Compensazione ricevette la decisione di soppressione della rendita già in data 16 giugno 2008, inoltre l'Ufficio AI ricevette già in data 6 novembre 2008 la decisione di questo lod. Tribunale con la quale non venne concesso l'effetto sospensivo alla decisione di soppressione della rendita.
Inoltre con lettera di data 21 gennaio 2009 l'Ufficio Centrale di Compensazione UCC, Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residente all'estero UAIE segnalò all'Ufficio AI del Canton Ticino di aver emesso una decisione di soppressione della rendita del ricorrente.
Infine, la decisione definitiva di questo lod. Tribunale delle assicurazioni di data 30 aprile 2009 venne intimata anche all'Ufficio AI.
L'amministrazione avrebbe poi potuto accorgersi che la rendita veniva ancora erogata nell'anno 2009 quando l'Assicurazione __________ e poi ancora l'Ufficio Centrale di Compensazione UCC scrissero all'Ufficio AI del Canton Ticino nel corso del mese di giugno e luglio 2009. E ancora nell'anno 2010, quando nel corso del mese di marzo vi fu uno scambio di corrispondenza con la __________ (…)" (doc. I, pag. 6)
Tuttavia, dal momento che oggetto del contendere è la domanda di condono, quanto sopra non è rilevante. Lo sarebbe eventualmente stato qualora contestato fosse stato l’ordine di restituzione, rispettivamente il diritto alla restituzione. A tale riguardo, l’art. 25 cpv. 2 LPGA prescrive che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazioneai fini del giudizio il dubbio sulla correttezza [il termine relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3a) e comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V 579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V 180 con riferimento al termine giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza l’art. 25 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, all’art. 25 n. 38)].
In queste circostanze, sulla base delle considerazioni che precedono, è da escludere che l’insorgente abbia percepito in buona fede le prestazioni non dovute.
Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
In conclusione, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda di condono dell’assicurato.
Ne consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente, il quale ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.6. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Sulla base di quanto riportato ai precedenti considerandi, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti