Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 15 luglio 2013 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, precedentemente attivo quale macchinista/traxista, nel mese di settembre 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una fibromialgia generalizzata ed una depressione (doc. AI 5).
Dopo aver eseguito accertamenti medici (dal punto di vista psichiatrico, con rapporto 26 settembre 2008 il SMR ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme; doc. AI 45) e economici, con decisioni 12 novembre 2009 (preavvisate l’8 luglio 2009), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2008, ridotta a metà (grado d’invalidità del 57%) dal 1° gennaio 2009 in avanti (doc. AI 74 e 75). Con sentenza 7 maggio 2010 questo TCA, confermando in sostanza sia la valutazione medica che economica, ha accolto il ricorso nel senso di riconoscere all’insorgente il diritto alla rendita per il figlio __________, con effetto dal 1° maggio 2008 (inc. 32.2009.215).
1.2. Avviata nel luglio 2011 una revisione d’ufficio della rendita e nel marzo 2012 una revisione sulla base delle disposizioni finali relative alla 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure (in seguito disp. finali LAI), entrata in vigore al 1° gennaio 2012, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica (a cura del CPAS) e reumatologica (dr. __________). Sulla base di tali valutazioni peritali, nonché del progetto di reinserimento accertato, con decisione 15 luglio 2013 l’amministrazione ha soppresso la rendita con effetto al 31 agosto 2013, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Con un’altra decisione dello stesso giorno, è stato confermato l’ulteriore versamento della mezza rendita dal 1° settembre 20103 per un periodo massimo di due anni di esecuzione di provvedimenti professionali.
1.3. Contro le succitate decisioni l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo il ripristino (duraturo) della mezza rendita. Contesta in particolare la valutazione psichiatrica alla base della decisione di soppressione, adducendo un peggioramento del suo stato di salute extrasomatico; ritiene inoltre non esigibile il prospettato progetto di reinserimento professionale.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Confermando l’assenza di una patologia psichiatrica (disturbo da dolore somatoforme) invalidante, ha confermato la soppressione della rendita secondo le disposizioni finali della 6a revisione dell’AI.
1.5. Il 14 ottobre 2013 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (VII), alla quale con scritto 21 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha preso posizione (IX).
1.6. A due riprese l’insorgente ha prodotto altri atti medici (XI, XV), seguite dalle osservazioni dell’amministrazione (XIII, XVII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione conformemente alla lett. a cpv. 1 delle disp. finali LAI. Secondo questo articolo, le rendite assegnate per una sindrome senza patogenesi né eziologia chiara e senza una base di deficit organico saranno riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore di detta modifica. Se le premesse dell'art. 7 LPGA non sono adempiute, la rendita verrà ridotta o soppressa anche nel caso in cui le premesse dell'art. 17 cpv. 1 LPGA non siano date. Il cpv. 2 dispone che l’assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8 e che questo diritto non comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c. Secondo una recente sentenza del TF, tale riduzione rispettivamente soppressione non è limitata alle rendite assegnate prima del 1° gennaio 2008. Inoltre, qualora il riconoscimento della rendita in esame teneva già conto dell'allora determinante giurisprudenza in materia di sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata, non vi è più spazio per un riesame ai sensi delle citate disp. finali LAI (DTF 140 V 8).
Siccome a fondamento delle decisioni 12 novembre 2009 di rendita (cfr. consid. 1.2) la sindrome da dolore somatoforme non è stata valutata secondo dettami giurisprudenziali conferenti la qualifica di patologia invalidante (vale a dire senza tener conto dei criteri di Förster; a tal riguardo cfr. DTF 130 V 352, confermata da DTF 136 V 281 consid. 3.2.1), l’Ufficio AI ha correttamente ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali). Dal relativo rapporto 4 maggio 2012 e dal complemento peritale 13 agosto 2012 non è risultato che la sindrome da dolore persistente adempisse i criteri di Förster per ritenerla invalidante, motivo per cui l’amministrazione ha unicamente tenuto conto delle limitazioni reumatologiche (abilità al 100% in attività adeguate). Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 18%, motivo per cui con la decisione contestata la rendita è stata soppressa. Parallelamente, conformemente alla citata lett. a cpv. 2 delle disp. finali LAI, l’amministrazione ha proceduto all’accertamento del diritto a provvedimenti di reintegrazione (cfr. il primo incontro 30 ottobre 2012 con il consulente in integrazione professionale, doc. AI 142; i successivi interventi del consulente, l’accordo 8 luglio 2013 tra il consulente e l’assicurato sugli obbiettivi per provvedimenti di accertamento, doc. AI 162; la comunicazione 10 luglio 2013 relativa all’assunzione dei costi per l’accertamento professionale presso la Ristorent Sagl, doc. AI 164).
L’assicurato contesta tale conclusione, sostenendo, con l’apporto di diversi rapporti della sua psichiatra curante (dr.ssa __________) e di un test psicologico, di essere affetto da una sindrome psicotica, patologia invalidante, ritenendo inoltre non realistico il prospettato accertamento professionale.
2.3. Va qui rilevato che la decisione contestata non è stata preceduta da un preavviso. Secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA.
Giusta l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).
Terminata l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art. 74 cpv. 1 OAI).
Va fatto presente che la procedura di preavviso è da attuare anche nell’ambito di un riesame secondo le disposizioni transitorie. A tal riguardo il marg. 1006 (rimasto invariato dalle successive modifiche) della Circolare sulle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (CDF) dispone: “Se dal riesame della rendita risulta che non vi è alcuna incapacità al guadagno secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPGA, la rendita è ridotta o soppressa mediante preavviso e decisione anche se le condizioni che ne hanno giustificato la concessione non hanno subìto una notevole modifica ai sensi dell'articolo 17 LPGA. Giusta l’articolo 97 LAVS in combinato disposto con l’articolo 66 LAI, un ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.”
Ritenuto che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con riferimenti giurisprudenziali; cfr. anche STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6), richiamato il principio valido in materia di assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser, ATSG – Kommentar, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pagg. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V 194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI all’insorgente è derivato un pregiudizio nel senso che il ricorrente è stato privato della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale qui in esame.
Va poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è quello di permettere una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire all’accettazione da parte dell’assicurato della decisione. Per questo motivo di fronte alle argomentazioni della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi a prenderne atto ed esaminarle. Deve infatti confrontarsi con le (rilevanti) motivazioni dell’assicurato e per lo meno spiegare perché determinati punti di vista non possono essere presi in considerazione [„Der Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle darf sich nicht darauf beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre Überlegungen dem oder der Betroffenen gegenüber auch namhaft zu machen und sich dabei ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen, oder aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 181 E. 2b S. 183)“; citazione in STF 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010, consid. 2.1].
Va anche rilevato che l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale [ “.. Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. …)“; STF citata del 4 maggio 2010, consid. 1].
Di conseguenza, conformemente alla succitata giurisprudenza federale ed alla prassi dello scrivente Tribunale, stante la crassa violazione del diritto di essere sentito la decisione contestata va annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze, tenendo del resto conto della documentazione sin’ora prodotta, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso. Ne consegue che in questo senso il ricorso è accolto. Vincente in causa il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
E ciò anche se da un sommario esame degli atti emerge che la diagnosi di “stato psicotico cronico” posta dalla dr.ssa Matiazza non si fonda su un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, come d’altronde lei stessa ha ammesso di non utilizzare (“Purtroppo, io non ho la classificazione internazionale…” ; cfr. scritto 6 novembre 2013, doc. F). A proposito va ricordato come l’Alta Corte ha costantemente ribadito che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 136 V 282 consid. 3.2.1 con riferimento a DTF 130 V 399 ss.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti