ndata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 agosto 2013 emanata da |
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in relazione al caso:
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CO 1
PI 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. PI 1, classe 1960, all’epoca attiva quale gerente/cameriera/cuoca (dal 15 marzo 2006 solo quale gerente) presso la __________ (doc. AI 13/1-6), nel marzo 2007 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI adducendo quale danno alla salute uno stato depressivo e delle cervicalgie (doc. AI 1/1-8).
Esperiti gli accertamenti del caso – in particolare il richiamo dell’incarto cassa malati e dei rapporti dei medici curanti con relativi allegati (doc. AI 5/1-10 e 10/1-8) e il rapporto dell’11 settembre 2007 del dr. __________ medico SMR (doc. AI 17/1-2) –, con decisione 21 maggio 2008, preavvisata il 10 marzo 2008 (doc. AI 23/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicura-ta il diritto ad una mezza rendita dal 1. marzo 2007 (doc. AI 29/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 27/1-3).
1.2. In esito alla revisione dell’aprile 2009 (doc. AI 32/1 e 33/1-2) – visto il rapporto di decorso 28 aprile 2009 del dr. __________ (doc. AI 36/1-10) – l’Ufficio AI, con comunicazione del 28 ottobre 2009, ha confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 42/1-2).
1.3. Nell’ambito della domanda di riesame del 20 gennaio 2010 inoltrata dall’assicurata tramite il dr. __________ (doc. AI 44/1-2) – visto il rapporto medico di decorso della dr.ssa __________ con relativa documentazione medica allegata (doc. AI 52/1-9), la perizia reumatologica 13 settembre 2010 fatta esperire dal dr. __________ (doc. AI 56/1-2 e 57/1-9) e l’annotazione 17 settembre 2010 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 58/1) – l’Ufficio AI, con decisione 11 novembre 2010, preavvisata il 24 settembre 2010 (doc. AI 59/1-3), ha respinto la domanda di aumento della prestazione confermando il diritto alla mezza rendita (doc. AI 64/1-3).
1.4. Nell’ambito della domanda di revisione del 29 agosto 2012 inoltrata dalla Cassa pensione RI 1 e corredata dalle perizie allestite dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ (doc. AI 67/1-90) – visti i rapporti medici di decorso del 27 settembre 2012 del dr. __________ e del 3 dicembre 2012 della dr.ssa __________ (doc. AI 73/1-7 e 78/1-38) e le annotazioni 8 aprile e 8 maggio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 88/1 e 92/1) – l’Ufficio AI, con decisione 19 agosto 2013 oggetto del presente ricorso, preavvisata il 5 giugno 2013 (doc. AI 94/1-3), ha confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 97/1-3).
1.5. Contro la decisione del 19 agosto 2013 la Cassa pensione RI 1 (di seguito la Cassa), rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso. Contestando la valutazione medica, in particolare la valutazione psichiatrica, fondandosi sulla valutazione del proprio psichiatra di fiducia (dr. __________), l’istituto di previdenza ribadisce sostanzialmente come l’amministrazione non abbia esaminato l’ob-bligo di riduzione del danno da parte dell’assicurata e di non aver esaminato la possibilità di adottare dei provvedimenti reintegrativi.
1.6. PI 1, con presa di posizione 21 ottobre 2013 (IV e IV/1-9), rappresentata dalla __________, ha invece chiesto la reiezione del ricorso. L’assicurata contesta la valutazione medica adducendo, da una parte, che la Cassa non ha considerato l’aspetto reumatologico e, dall’altra parte, che il medico psichiatra fiduciario non ha considerato che la sua attività abituale è quella di gerente di un ristorante (funzione per la quale si è diplomata) e non quella di cameriera. Ella sostiene inoltre di essersi autointegrata e contestualmente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.7. Con la risposta di causa – osservato, in particolare, che il medico SMR dr. __________, ritenuta l’attività abituale di gerente, si è scostato dalla valutazione del perito della Cassa perché tale attività “(…) è mentalmente più impegnativa, stressante e carica di responsabilità individuali dell’aiuto cucina (…)” (doc. AI 92/1), che i fattori psicosociali sono stati analizzati, che la Cassa non ne adduce di nuovi dopo la valutazione del dr. __________ e che anche il diritto a provvedimenti professionali è stato esaminato dal consulente in integrazione – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
Con osservazioni 11 novembre 2013 (VII e VII/bis) – vista la presa di posizione 21 ottobre 2013 della RA 2 con i relativi allegati – l’Ufficio AI ha chiesto a questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti economici ritenuto che l’assicurata non gli avrebbe comunicato tutte le diverse attività lavorative intraprese nel tempo e osservato che a seconda degli esiti (effettiva percentuale lavorativa totale) la valutazione medico teorica concernente l’abilità lavorativa in un’attività adeguata effettuata dal loro medico SMR non sarebbe più d’attualità. L’amministrazione ha poi contestato il grado d’invalidità formulato dall’assicurata invitandola, in quanto beneficiaria di prestazioni complementari, a chiarire la propria situazione lavorativa anche con questo ente.
1.8. La Cassa – invitata espressamente ad esprimersi in merito alla presa di posizione 21 ottobre 2013 della RA 2 e alla risposta di causa unitamente alle osservazioni dell’11 novembre 2011 dell’Ufficio AI (VI e VIII) –, con scritto del 20 novembre 2013, ha comunicato al TCA che “(…) condivide la richiesta formulata dall’UAI alla risposta presentata dall’assicurata. (…)” (IX).
1.9. L’assicurata, con osservazioni 9 dicembre 2013 (X e X/10-28) – oltre a produrre il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato dalla relativa documentazione –, ha chiarito la sua situazione lavorativa adducendo che della stessa era perfettamente informata la funzionaria __________ incaricata di trattare la pratica PC e che le rispettive notifiche di salario erano agli atti come confermato dalla giurista __________ dell’Ufficio AI. Ella si è poi confermata nel calcolo del grado d’invalidità contestando le tabelle allestite il 4 giugno 2012 (doc. AI 93/2-7) non presenti nell’incarto AI trasmessogli a suo tempo dall’amministrazione.
1.10. L’Ufficio AI – invitato espressamente ad esprimersi in merito alle osservazioni del 9 dicembre 2013 (XII) e ritenute le delucidazioni dell’assicurata circa la sua situazione lavorativa –, con scritto dell’8 gennaio 2014, ha chiesto di respingere il ricorso visto che l’insorgente non ha apportato elementi medici atti a mettere in dubbio la valutazione del SMR dell’8 aprile 2013. Parimenti l’amministrazione si è confermata nella valutazione economica rilevando “(…) che ad ogni modo un’even-tuale modifica del reddito da sana dell’assicurata non è tale da incidere di per sé sul diritto alla rendita della signora PI 1. Non si è quindi in presenza di un motivo di revisione della pratica in disamine. (…)” (XIII).
Dal canto suo l’istituto di previdenza insorgente – anch’esso invitato espressamente ad esprimersi in merito alle osservazioni del 9 dicembre 2013 dell’assicurata (XII) – è rimasto silente.
1.11. Con scritto del 23 gennaio 2014, come preannunciato (X), l’assicurata ha infine trasmesso al TCA ulteriore documentazione inerente alla domanda di assistenza giudiziaria (XV e XV/29-30).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Pacifica è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa a ricorrere contro la decisione del 19 agosto 2013 dell’Ufficio AI, a lei regolarmente notificata, stante il suo obbligo prestativo a dipendenza del riconoscimento di prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid. 3.3.1).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha confermato in via di revisione il diritto alla mezza rendita finora erogata all’assicurata dal 1. marzo 2007.
La Cassa postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; vedi anche STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, consid. 2, pure con riferimenti). Vi è motivo di revisione anche allorquando cambiano sensibilmente le circostanze (ipotetiche) che hanno determinato la scelta del metodo applicabile al calcolo del grado d’invalidità (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012, consid. 5.1).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.7. Nel caso in esame – dopo che con decisione 21 maggio 2008 e con comunicazione 28 ottobre 2009 le aveva riconosciuto rispettivamente confermato il diritto ad una mezza rendita con effetto dal 1. marzo 2007 (cfr. consid. 1.1 e 1.2) –, con decisione dell’11 novembre 2010, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di aumento della prestazione e confermato il diritto alla mezza rendita (cfr. consid. 1.3).
L’amministrazione – fondandosi sul rapporto di decorso del 2 aprile 2010 della dr.ssa __________ (doc. AI 52/1-7), sulla perizia reumatologica del 13 settembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 57/1-9) e sull’annotazione 17 settembre 2010 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 58/1) – aveva concluso che “(…) dalla documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________, emerge che non vi sono sostanziali modifiche dello stato di salute con impatto sulla capacità lavorativa, pertanto viene confermato il grado d’invalidità del 50%. Questo grado d’invalidità giustifica l’ulteriore diritto alla rendita come versata finora. (…)” (doc. AI 64/2).
2.8. Nell’ambito della revisione intrapresa nel settembre 2012 (cfr. consid. 1.4) l’Ufficio AI ha interpellato il dr. __________, FMH in medicina interna, e la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (vedi i rispettivi rapporti di decorso del 27 seettembre 2012 e del 3 dicembre 2012 sub. doc. AI 73/1-7 e 78/1-38). L’amministrazione, come indicato dal medico SMR dr. __________ nelle annotazioni del 27 settembre 2013 (doc. AI 82/1), ha inoltre sottoposto la perizia del dr. __________ (cfr. consid. 1.4) al dr. __________ affinché quale medico SMR (FMH in psichiatria e psicoterapia) si esprimesse sulla stessa e, in particolare, sulla: “(…) Presenza di fattori limitanti a carattere non puramente medico ma di tipo sociale-familiare? Criteri di Förster? Possibile miglioramento negli ultimi anni sostanzialmente a livello psichico? (…)” (doc. AI 82/1).
Nell’annotazione 8 aprile 2013 il dr. __________ si è così espresso:
" (…)
La perizia del dr. __________ allestita sulla base dell’osservazione dell’A.ta il 02.07.2012 della durata di 70 minuti, è condivisibile: L’A.ta non ha presentato segni o sintomi di un episodio depressivo grave né difficoltà di attenzione, concentrazione, caricabilità durante il colloquio, in assenza di disturbi mnestici e cognitivi.
Pertanto, almeno a partire da luglio 2012, l’A.ta presenta una IL 50% nella sua attività, IL 30% in attività adeguata.
Riguardo ai criteri di Förster, in presenza di sindrome somatoforme, non è evidenziabile un disturbo psichiatrico severo di tipo maggiore (tale non è una sindrome mista ansioso-depressiva, in cui sono presenti sia sintomi d’ansia che depressivi ma nessuno di questi è d’intensità tale da giustificare una diagnosi se considerati singolarmente); non siamo inoltre in presenza di una patologia somatica severa, non è presente ritiro sociale assoluto, lo stato psichico è oggettivato in miglioramento e non vi è nozione di un fallimento certo e totale dei trattamenti medici messi in pratica in questi anni.
Sono altresì evidenziate problematiche finanziarie e familiari, non di carattere medico e un miglioramento della condizione psichica.
Infine, il rapporto presentato in dicembre 2012 dalla dr.ssa __________ riporta la stessa condizione e gli stessi disturbi certificati in aprile 2010: è ora associata un’IL 75% contro la precedente 50%. Tale certificazione rappresenta un diverso apprezzamento della curante dello stato di salute dell’A.ta. La descrizione di miglioramento descritta dal dr__________ è infatti chiara ed esaustiva.
I test psicosometrici e scale di valutazione che accompagnano il rapporto hanno valenza in ambito di ricerca medica, non di accertamento peritale: da un lato la diagnosi psichiatrica si pone sulla base dell’indagine clinica, dall’altro le scale di valutazione non permettono in genere di esprimersi sulla funzionalità residua di un soggetto in una determinata attività rispettivamente in un’attività esigibile.
(…)" (doc. AI 88/1)
Lo stesso dr. invitato ad esprimersi sulla capacità lavorativa quale gerente avuto riguardo alla patologia psichiatrica (cfr. doc. AI 91/1), nell’annotazione dell’8 maggio 2013 ha confermato la valutazione dell’8 aprile 2013 concludendo che “(…) l’attività di gerente è mentalmente più impegnativa, stressante e carica di responsabilità individuali dell’aiuto cucina, pertanto confermo quanto già scritto. (…)” (doc. AI 92/1).
2.9. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10. Ritornando al caso in esame, questo TCA, per le ragioni di seguito esposte e richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non ha alcun motivo per mettere in dubbio sia la validità della perizia reumatologica del 13 settembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 57/1-9) che la valutazione del medico SMR dr. __________ sopra riprodotta in esteso (cfr. consid. 2.8).
Infatti, il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia del 13 settembre 2010 (doc. AI 57/1-9) – dopo aver esposto l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive e posta la seguente diagnosi “(…) Cervicobrachialgie croniche bilaterali in - Esiti da discectomia C7-D1 a sinistra il 23.2.2002 - Alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali da C3 a C7 con ernia discale recessale a sinistra C4/C5, protrusione discale diffusa C5/C6 con leggero restringimento del canale spinale, protrusione discale paramediana-recessale C6/C7 a sinistra) - Tendenza fibromialgica. Sindrome lomboradicolare S1 a sinistra in - Nota discopatia bisegmentale L4/L5 ed L5/S1 alla RM della colonna lombare dell’11.4.2004 - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi sinistro convessa dorsale) - Decondizionamento e sbilancio muscolare - Tendenza fibromialgica - Obesità (peso 90 kg / statura 160 cm). (…)” (doc. AI 57/8) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, ha espresso la seguente valutazione: “(…) Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20% a partire dal 2004. Nella sua ultima attività principale come gerente, tenendo conto del mansionario fornito dal datore di lavoro tramite questionario per l’assicurazione invalidità del 25.4.2007, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%. L’inabilità lavorativa formulata tiene pienamente conto delle patologie di stretta competenza reumatologica e non delle affezioni psichiatriche di cui l’assicurata soffre. (…)” (doc. AI 57/8).
La perizia del dr. __________ non è stata contestata. In particolare – a prescindere dal fatto che si tratta di due distinte specialità – la dr.ssa __________, FMH in neurochirurgia, nella perizia del 3 luglio 2012 all’intenzione della Cassa (doc. A/3), si è espressa avuto riguardo all’aspetto neurochirurgico e non ha addotto alcuna ragione in base alla quale la perizia reumatologica del dr. __________ non sarebbe più valida.
Dal canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 12 luglio 2012 all’intenzione della Cassa (doc. A/2) – poste le seguenti diagnosi “(…) F45.4 - Anhaltende somatoforme Schmerzstörung; F41.2 - Angst und depressive Störung gemischt; Z63 - Schwierige familiäre Verhältnisse; Z59 - Finanzielle Probleme (…)” (doc. A/2, pag. 6) – non si è espresso sulla capacità lavorativa nella sua ultima attività abituale di gerente di un’esercizio pubblico attestando una capacità lavorativa residua, tanto in un’attività adeguata quanto in un’altra quale “Service-Mitarbeiterin” e/o “Hilfsarbeiterin im Restaurant”, del 70% (doc. A/2 le risposte alle domande 14, 15 e 16 a pag. 10 e 11).
Al riguardo va osservato che il dr. __________, nell’annotazione dell’8 aprile 2013 (doc. AI 88/1), se da una parte ha confermato la valutazione del dr. __________ concludendo per una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata almeno dal mese di luglio 2012, dall’altra parte ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% nell’ultima attività abituale di gerente. Lo stesso sanitario, nell’annotazione dell’8 maggio 2013, ha confermato la propria valutazione precisando che “(…) l’attività di gerente è mentalmente più impegnativa, stressante e carica di responsabilità individuali dell’aiuto cucina, pertanto confermo quanto già scritto. (…)” (doc. AI 92/1).
Quanto alla censura stante la quale l’amministrazione non avrebbe adeguatamente analizzato la presenza di fattori psicosociali e socioculturali sugli impedimenti dell’assicurata – a prescindere dal fatto che, come visto sopra, il dr. __________ ha considerato la perizia del dr. __________ – questo Tribunale conferma le osservazioni dell’Ufficio AI secondo cui “(…) giova in proposito rilevare che i fattori psicosociali ripresi dal perito Dr. med ____________________ erano elementi noti all’amministrazione sin dai primi atti istruttori acquisiti a seguito della presentazione della domanda di prestazioni da parte dell’assicurata. L’esistenza degli stessi è stata ben documentata dai curanti specialisti dell’assicurata; si rinvia ad esempio a quanto affermato dall’allora curante dell’assicurata Dr. med. __________ nel rapporto 28 aprile 2009 (doc. 36 incarto AI), in cui si legge segnatamente che: “Tale quadro clinico è sostenuto oltre che dalla nota difficoltà di gestione dei figli, soprattutto la minore che sembra sia a sua volta seguita a livello psicologico per problemi comportamentali, anche da sempre più crescenti difficoltà lavorative dovute ai propri limiti psichici per i quali è stata costretta a cedere l’esercizio di cui era gerente.” Tali specificità sono poi state riprese dalla Dr. med. __________ nei rapporti 2 aprile 2010 (doc. 52 incarto AI) e 3 dicembre 2012 (doc. 78 incarto AI). […] Di transenna, occorre per giunta sottolineare che la spettabile RI 1 Cassa pensione non ha del resto spiegato – contrariamente alla giurisprudenza medico-assicurativa in materia (STF 9C_158/2012 consid. 5.2) – quali nuovi fattori psicosociali sarebbero stati ingiustamente presi in considerazione nella valutazione dell’inabilità lavorativa operara dal SMR Dr. med__________ in data 8 aprile 2013. (…)” (V punto 3).
In conclusione a ragione l’Ufficio AI ha confermato, almeno dal luglio 2012 (mese in cui sono state esperite le perizie a cura del dr. __________ e della dr.ssa __________), un’incapacità lavorativa del 50% nella sua ultima attività abituale di gerente di un esercizio pubblico e del 30% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.11. Anche in merito alla censura secondo la quale non sarebbero stati esaminati ed eseguiti possibili provvedimenti d’integra-zione, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle osservazioni dell’Ufficio AI secondo cui “(…) il diritto a provvedimenti professionali è stato esaminato dalla consulente in integrazione professionale __________ in data 12 febbraio 2008. In considerazione della stabilità della patologia dell’as-sicurata, dell’età e della formazione della stessa, l’ammini-strazione non ha ritenuto necessario riesaminare il diritto a provvedimenti professionali. Sulla questione delle attività professionali ancora concretamente realizzabili dell’assicurata, occorre poi rilevare che le esigenze poste all’amministra-zione in merito alla segnalazione delle possibilità lavorative concrete non devono essere fissate troppo restrittivamente. Secondo la giurisprudenza è sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado d’invalidità. Secondo tale prassi è corretto indicare un rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2009; 9C_329/2007 consid. 2; I 418/06 consid. 4.3; I 871/02 consid. 5). Quanto sopra indicato è effettivamente stato espletato dallo scrivente Ufficio AI nel contesto della determinazione del grado d’invalidità di PI 1 in attività adeguate. Come emerge dalla tabella di capacità di guadagno residua del 4 giugno 2013 (doc. 93 pag. 2 incarto AI) l’UAI ha ritenuto che l’assicurata può svolgere le attività di cui alla tabella RSS dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica, categoria 4.2 attività semplici e ripetitive. Tali impieghi non richiedono infatti una formazione di base specifica e possono essere esercitati dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro. (…)” (V punto 4).
2.12. Quanto alla valutazione economica – considerati i dati validi per il 2012 vista la domanda di revisione della Cassa di quell’anno (cfr. consid. 1.4) – questo Tribunale si limita ad osservare quanto segue.
Nel 2012, partendo dal reddito di fr. 70'717.-- considerato dall’Ufficio AI per il 2011 (cfr. doc. AI 93/2-3), il reddito da valido ammonta a fr. 72'414.20 (70'717.-- aggiornati al 2012 aumentandoli del 2.4%; cfr. la tabella B10.2, ramo 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, pubblicata il La Vie économique 1/2-2014 pag. 94).
Nel 2012, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurata, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53'810.36 (fr. 4'225.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique 1/2-2014 pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Ritenuta una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.10) e applicata una riduzione del 5% – nella nota 4 giugno 2013 il consulente in integrazione ha stabilito che “(…) visto quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 0% per attività leggere e del/lo 5% per altri fattori di riduzione. (…)” (doc. AI 62/3) – il reddito da invalido si attesta a fr. 35'783.88 (53'810.36 x 70% ridotti del 5%).
Considerata la capacità lavorativa residua del 50% nella sua attività abituale, il reddito da invalido ammonta, in questo caso, a fr. 36'207.10 (72'414.20 x 50% = 36'207.10).
Ritenuto che in un’attività semplice e ripetitiva il reddito da invalido è invece pari a fr. 35'783.88, vi è da concludere che l’assicurata sfrutta al meglio la capacità lavorativa residua continuando a svolgere la sua attività abituale di gerente.
Nella fattispecie, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572) e in applicazione del raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza rendita.
Può pertanto restare irrisolta la questione a sapere se il reddito da valido ammonta, come sostenuto dall’assicurata, a fr. 92'853.-- (reddito annuo di fr. 84'500.-- nel 2005 aggiornati al 2012; come sostenuto al punto 3.3 del ricorso, sub I) o a fr. 87'078.-- (media dei salari conseguiti negli anni 2000-2001-2002-2003-2005 aggiornati al 2011; come esposto al punto 3 delle osservazioni del 9 dicembre 2013, sub. X).
2.13. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione del 19 agosto 2013 confermata.
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
All’assicurata, rappresentata dalla RA 2, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in complessivi fr. 1'500.-- (IVA inclusa).
La domanda di assistenza giudiziaria per l’intervento in lite dell’assicurata diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della RI 1, la quale verserà a PI 1 fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti