Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 agosto 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1969, da ultimo attivo quale manovale, in data 19 agosto 1998 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto dal 1992 di “retrolistesi di C6 su C7” (doc. AI 2-1/5).
1.2. L’Ufficio AI, con la decisione formale dell’11 dicembre 1998, ha respinto la richiesta di prestazioni non essendo trascorso un anno ininterrotto di inabilità al lavoro (doc. AI 8-1).
1.3. In data 10 giugno 1999 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda, facendo riferimento agli infortuni del 1992 e 1995 (doc. AI 11-5).
1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 21-1), l’UAI con la decisione del 15 giugno 2000 ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1° giugno 1999 (doc. AI 22-1).
1.5. In sede di revisione della rendita, avviata nel mese di aprile 2002 (doc. AI 31-1), l’UAI con la comunicazione del 26 novembre 2002 ha confermato l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 36-1).
1.6. In sede di revisione della rendita, avviata nel mese di novembre 2005 (doc. AI 39-1), l’amministrazione ha predisposto un nuovo accertamento pluridisciplinare, svolto nel mese di febbraio 2007 presso il SAM di Bellinzona (doc. AI 49-1), e con la decisione del 24 aprile 2008 (doc. AI 73-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha ridotto la rendita intera a mezza rendita con un grado del 50%.
1.7. In data 15 ottobre 2009 RI 1 ha presentato una domanda di riesame del proprio diritto a prestazioni (doc. AI 82-1).
1.8. Con la decisione del 5 gennaio 2010 (doc. AI 86-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
1.9. Il 1° giugno 2012 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti sempre per le sequele di un infortunio del 1994 (doc. AI 95-1/7).
1.10. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con la decisione del 20 agosto 2013 (doc. AI 120-1), preavvisata con progetto del 23 aprile 2013 (doc. AI 114-1), ha negato all’assicurato l’aumento del grado d’invalidità.
1.11. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’accertamento della nullità, subordinatamente l’annullamento della decisione impugnata (doc. I).
A suo dire, la decisione dell’Ufficio non è motivata e si fonda su di una perizia SAM “che però non è mai stata opposta al ricorrente per osservazioni o contestazioni”. Ella solleva quindi una violazione del diritto di essere sentito per assenza di motivazione (doc. I).
Secondo la patrocinatrice dell'assicurato, il grado d’invalidità calcolato dall’amministrazione è palesemente errato e non rispecchia la documentazione medica prodotta dal ricorrente (doc. I).
La rappresentante di RI 1 ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, VII).
1.12. In risposta, l’Ufficio AI ha, in via preliminare, ritenuto sufficientemente motivata la decisione impugnata e respinto la censura relativa ad una presunta violazione del diritto di essere sentito (doc. V+1).
Nel merito l’amministrazione, sulla base delle valutazioni del Servizio Medico Regionale (SMR) dell’AI, ha ribadito la correttezza del proprio provvedimento (doc. V+1).
1.13. In data 28 novembre 2013 l’avv. RA 1 ha sottolineato come la perizia SAM del 2007, su cui si fondano le decisioni del 24 aprile 2008 e quella impugnata non è mai stata sottoposta al ricorrente e alla sua tutrice per osservazioni e contestazioni. La decisione di interdizione, cui è stato sottoposto l’assicurato e la sua famiglia nel 2005, “ha di fatto aggravato il già pesante stato di invalidità”. Viene quindi contestata l’abilità al 50% di RI 1 (doc. XI).
L’insorgente ha quindi postulato l’esecuzione di una perizia giudiziaria “con il compito di chiarire se la perizia SAM del 2007 fosse valida allora e se lo è ancora adesso e soprattutto se sia atta a respingere l’istanza di ripristino dell’invalidità al 100%, conto tenuto della documentazione medica prodotta dal ricorrente tesa a provare il suo stato di salute peggiorato” (doc. XI)
1.14. Nelle osservazioni dell’11 dicembre 2013 l’UAI ha indicato di aver correttamente notificato sia il progetto di decisione del 15 gennaio 2008 che quello del 17 novembre 2009, nonché la decisione del 5 gennaio 2010 alla rappresentante dell’assicurato, signora __________ (doc. XIII).
Dal punto di vista medico l`UAI si è riconfermato nelle valutazioni del SMR (doc. XIII).
1.15. Il doc. XIII è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Nel proprio ricorso l’insorgente ha lamentato dapprima una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Ufficio AI che non avrebbe motivato la decisione impugnata: “l’Ufficio dell’AI non spiega in alcun modo i motivi che sarebbero alla base di tali sue conclusioni sfavorevoli alla richiesta del ricorrente” (doc. I, pag. 3).
In secondo luogo, nello scritto del 28 novembre 2013, ha sostenuto che la perizia SAM del 28 marzo 2007, sulla base della quale l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera a mezza rendita (doc. AI 49-1, 73-1) “non è mai stata opposta al ricorrente per osservazioni e contestazioni”. L’avv. RA 1 ha indirizzato questa censura alla tutrice di RI 1 (doc. XI)
Va ricordato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16; 124 V 180 consid. 1a pag. 181, 372 consid. 3b pag. 375 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Per quanto riguarda la presunta mancanza di motivazione se, come evidenziato dall’insorgente, da un lato l’Ufficio AI, in particolare il SMR, ha motivato in poche righe le ragioni per non ritenere modificato il quadro valetudinario del ricorrente (“La documentazione apportata è stata sottoposta al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale dopo attenta analisi ha potuto definire che lo stato di salute dell’assicurato non oggettiva alcun peggioramento rispetto alla status valutato tramite perizia pluridisciplinare SAM, comprensiva di valutazione neurologica, del 28.03.2007”) dall’altro nelle restanti due pagine della decisione impugnata (doc. AI 120-1), sono contenute le spiegazioni dei motivi posti alla base della reiezione della domanda di prestazioni. Anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, un’insufficiente motivazione dell’impugnata decisione, va fatto presente come l’assicurato ha potuto comprendere la portata della stessa, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’interessato ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Non merita accoglimento neppure la censura riguardante la perizia SAM del 28 marzo 2007 che non sarebbe stata sottopposta al ricorrente, sotto tutela, per osservazioni e contestazioni (doc. XI).
Come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI, nelle osservazioni dell’11 dicembre 2013 (doc. XIII), il progetto di decisione del 15 gennaio 2008 è stato notificato a __________, designata dalla Commissione Tutoria Regionale __________, quale rappresentante di RI 1 dal 1° aprile 2007 (cfr. doc. AI 51-1, 51-2).
La medesima rappresentante ha quindi inoltrato le osservazioni dell’11 febbraio 2008, facendo riferimento altresì alla valutazione peritale SAM (doc. AI 63-1). A seguito delle osservazioni presentate l’UAI ha poi emesso la decisione formale del 24 aprile 2008, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 73-1).
Anche i successivi progetti di decisione del 17 novembre 2009 e la decisione del 5 gennaio 2010, di non entrata in materia, sono poi stati correttamente notificati a (cfr. doc. AI 85-1, 86-1).
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a negare l’aumento della rendita d’invalidità all’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con la decisione formale del 15 giugno 2000 (doc. AI 22-1), cresciuta incontestata in giudicato, aveva corrisposto all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 1999, sulla base della valutazione SAM del 18 febbraio 2000 (doc. AI 21-1).
In quell’occasione i periti del SAM avevano sottoposto RI 1 ad una valutazione psichiatrica, ortopedica e neurologica e diagnosticato una “Sindrome post-commotiva (sindrome cerebrale postraumatica, non psicotica). Cervicobrachialgia. Stato dopo trauma cervicale nel 1995. Fibromialgia”. Essi avevano ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100%, in ogni attività, dal 22 giugno 1998 (doc. AI 21-10+11+12).
Nell’ambito della revisione della rendita del 2005 l’assicurato è stato sottoposto ad una nuova valutazione pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica e reumatologica) e con la decisione del 24 aprile 2008, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, ha ridotto le prestazioni dell’assicurato da una rendita intera a una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) (doc. AI 73-3).
Nella valutazione pluridisciplinare del 28 marzo 2007 i periti del SAM avevano diagnosticato con influenza sulla capacità lavorativa una “Sindrome depressiva ricorrente non specificata, di media gravità, ICD-10 F33.9. Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F45.4. Sindrome cervicospondilogena cronica con: stato dopo alcuni traumi cervicali di dinamica incerta nel giugno 1992, aprile 1995 e maggio 1995” (doc. AI 49-10).
I periti avevano evidenziato un miglioramento della patologia psichiatrica e concluso per un’inabilità in ogni attività del 50% (doc. AI 49-14).
Nel rapporto del 3 ottobre 2007 il medico del SMR, Dr. aveva confermato le diagnosi e le conclusioni della perizia SAM (doc. 55-1).
Nell’ambito della revisione della rendita del 2012 l’assicurato ha prodotto il certificato del 29 novembre 2012 della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, la quale ha diagnosticato una “Sindrome cervicale cronica di origine postraumatica 1995. Sindrome depressiva cronica. Possibile deficit cognitivo” (doc. AI 102-3).
Il medico curante si è poi così espresso:
" (…)
Si tratta di paziente che a seguito di infortunio sul lavoro nel 2005, ha subito un trauma cervicale, dove peraltro aveva già subito un precedente trauma nel 1992 in incidente stradale. Da allora lamenta dolori cervicali e al cingolo scapolare con limitazione funzionale importante, nonché capogiri e cefalee.
Malgrado analgesia e plurime riabilitazioni con cicli regolari di fisioterapia, la sintomatologia è andata viepiù peggiorando con quasi blocco cervicale, tale da rendere impossibile qualsiasi attività lavorativa. Associato alla problematica cervicale vi è sicuramente anche uno stato depressivo cronico con ricorrenti esacerbazioni. Il signor RI 1 è stato per anni in cura psichiatrica, mentre attualmente non segue più nessuna terapia. Non contribuisce a migliorare le cose un probabile deficit cognitivo, impossibile da quantificare per motivi linguistici e per disturbi caratteriali.
Nel corso degli anni c’è sicuramente stato un peggioramento della malattia. Non è proponibile per questo paziente un reinserimento nell’attività lavorativa né nei programmi occupazionali” (doc. AI 102-3).
Il rapporto della Dr.ssa __________ è stato sottoposto al vaglio del SMR dell’AI. Il Dr. __________, nelle annotazioni del 23 aprile 2013, ha concluso che la nuova documentazione medica pervenuta “non oggettiva alcun peggioramento dello stato di salute dell’A., rispetto alla status da noi valutato tramite perizia pluridisciplinare SAM”. Viene quindi confermato il rapporto del SMR del 3 ottobre 2007 (doc. AI 113-1).
In sede di risposta, l’UAI ha nuovamente interpellato il SMR. Il Dr. __________ nell’annotazione del 2 ottobre 2013, dopo aver rilevato che l’assicurato da anni non è più seguito dal Servizio psico-sociale (SPS) (cfr. scritto del 22 gennaio 2013 doc. 107-2), ha concluso che la documentazione medica non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute di RI 1 (doc. V1).
Queste conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA, in considerazione del fatto che il medico curante, peraltro specialista in medicina interna e non in reumatologia / ortopedia e neurologia, ha posto una diagnosi in sostanza sovrapponibile a quella dei periti del SAM e dei medici del SMR e non fornisce elementi oggettivi a sostegno di un possibile peggioramento (cfr. doc. AI 49-10, 55-1).
Va poi sottolineato che la Dr.ssa __________, già nel referto del 13 febbraio 2008, prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione del 15 gennaio 2008 che riduceva le prestazioni dell’assicurato, aveva contestato il miglioramento riscontrato dai periti SAM, adducendo un chiaro peggioramento negli ultimi anni della sintomatologia di dolori cervicobrachiali, muscolari e rigidità nucale, uno stato depressivo (problema principale) e dubbi su un possibile deficit cognitivo (doc. AI 65-1).
Già allora il Dr. __________ del SMR non aveva ritenuto concludenti le osservazioni della Dr.ssa __________ (doc. AI 68-1).
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Va poi qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa Corte ritiene dunque che dalla documentazione medica agli atti non sia oggettivabile un globale peggioramento del quadro valetudinaro rispetto a quanto era stato valutato dall’amministrazione in occasione della decisione del 24 aprile 2008.
Nella misura in cui l’UAI ha negato all’assicurato l’aumento della rendita d’invalidità la decisione del 20 agosto 2013 deve, perciò, essere confermata.
2.7. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria (doc. XI).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.9.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.9. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, VII).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto la situazione valetudinaria dell’interessato - come espressamente indicato dai medici del SMR - non ha subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di giustificare una revisione del diritto a prestazioni.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti