Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.176

 

BS

Lugano

16 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 settembre 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 7 giugno 2013 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1968, al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° aprile 2012 (doc. AI 56).

 

                                         In data 17 giugno 2013 l’assicurato ha chiesto alla Cassa di compensazione __________ (in seguito: Cassa), competente per il calcolo ed il versamento della prestazione d’invalidità (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI), l’erogazione di una rendita completiva per __________, nata nel 1999, figlia della sua compagna, facendo presente di fungere per quest’ultima da garante finanziario sin dal 2006 (doc. A2 inc. Cassa).

 

                                         Con decisione 3 settembre 2013 l’Ufficio AI ha respinto la domanda dell’assicurato, non essendo il rapporto con la figlia affiliata gratuito ai sensi delle norme di legge (art. 35 LAI e art. 49 OAVS) e delle direttive sulle rendite (no. 3309 e 3310 DR) applicabili in concreto.

                                         Dagli accertamenti eseguiti dall’amministrazione è risultato che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) versa alla madre di __________ fr. 574,45 al mese quale anticipo degli alimenti dovuti dal padre della bambina, importo maggiore del quarto dei costi di mantenimento determinati dalle DR.

 

,                              1.2.   Con scritto 5 settembre 2013 all’Ufficio AI, RI 1 ha contestato la succitata decisione, chiedendone che venga rivista nel senso di riconoscere il diritto alla chiesta rendita per figlio. Tale scritto è stato trasmesso dall’amministrazione al TCA per competenza. 

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso il preavviso della Cassa, che ha confermato la decisione impugnata. Avendo quest’ultima ricevuto dall’insorgente uno scritto datato 5 ottobre 2013, in cui egli preannunciava la sospensione, al 31 marzo 2014, del versamento dell’anticipo da parte dell’USSI (sospensione confermata dalla citata autorità con mail del 4 novembre 2013), la Cassa ha fatto presente che in quel momento l’interessato potrà inoltrare una nuova domanda di rendita per la figlia affiliata.

                                     

 

 

considerato in                diritto                            

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                     

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;

                                         Secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA.

                                         Giusta l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

                                         L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).

                                         Terminata l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art. 74 cpv.1 OAI).

 

                                         L’art. 69 cpv. 1 lett. a e b LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI e che le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati all’estero sono impugnabili direttamente dinnanzi al Tribunale amministrativo federale;

 

                               2.3.   Nel caso concreto oggetto del contendere è il mancato riconoscimento al ricorrente, beneficiario di una prestazione AI, della rendita completiva per la figlia affiliata __________

                                         Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto alla rendita completiva per ogni figlio che, qualora fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita per orfani dell’AVS. Secondo l’art. 49 cpv. 1 OAVS gli affiliati accolti hanno diritto alla rendita per orfani dei genitori affilianti in virtù dell’art. 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione. Il marg. 3309 DR stabilisce che il rapporto di affiliazione dev’essere stato a titolo gratuito prima della nascita del diritto di rendita (rendita d’invalidità). Se il titolo gratuito viene determinato dopo la nascita del diritto alla rendita, per il figlio affiliato non può più nascere il diritto ad una rendita completiva per figlio. Il marg. 3310 dispone che il rapporto d’affiliazione viene considerato come gratuito se le prestazioni versate da parte di terzi ai genitori affilianti (p.es. versamento da parte dei genitori o parenti, anticipo del versamento di alimenti tramite il comune, per quanto il genitore obbligato non versa i contributi dovuti, indennità per vitto, rendite delle assicurazioni sociali, rendite per orfano in seguito al decesso dei genitori verste ai genitori affilianti, prestazioni di assicurazioni private) non superano un quarto dei costi effettivi al mantenimento. In questo senso il quarto dei costi di mantenimento per un figlio dai 7 ai 13 anni ammonta nel 2012 a fr. 394.-- al mese, per il 2013 a fr. 394.---al mese (cfr. Appendice III delle DR, i cui importi definiti secondo le tabelle Winzeler).

 

                               2.4.   Benché la decisione di rifiuto di erogazione di una rendita per figlio sia corretta, va tuttavia evidenziato che l’amministra-zione non ha seguito la procedura di preavviso ex art. 57 a LAI, trattandosi infatti di una domanda di prestazioni. Essa ha emesso la decisione qui contestata (tra l’altro, come esplicitamente ammesso dalla Cassa, con l’errata indicazione dell’Ufficio AI del Cantone Ticino quale autorità di ricorso, anziché dello scrivente Tribunale), senza aver dato al ricorrente la possibilità di prendere posizione prima dell’emissione della decisione impugnata.

 

                                         Ritenuto che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010,  ad art. 57a, pag. 477 con riferimenti giurisprudenziali; cfr. anche STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6), richiamato il principio valido in materia di assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser, “ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V 194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Uf-ficio AI all’insorgente è derivato un pregiudizio nel senso che ella è stata privata della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale concernente la reiezione della chiesta rendita complementare per figlio.

                                         Va poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è quello di permettere una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire all’accettazione da parte dell’assicurato della decisione. Per questo motivo di fronte alle argomentazioni della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi a prenderne atto ed esaminarle. Deve infatti confrontarsi con le (rilevanti) motivazioni dell’assicurato e per lo meno spiegare perché determinati punti di vista non possono essere presi in considerazione [Der Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle darf sich nicht darauf beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre Überlegungen dem oder der Betroffenen gegenüber auch namhaft zu machen und sich dabei ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen, oder aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 181 E. 2b S. 183)“; citazione in  STF 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010, consid. 2.1].

 

                                         Va anche rilevato che l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale [ “.. Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. …)“; STF citata del 4 maggio 2010, consid. 1].

 

                                         Di conseguenza la decisione contestata va annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze nel rispetto di quanto disposto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso. Ne consegue che in questo senso il ricorso è accolto.

 

                                         E ciò anche se da un sommario esame degli atti emerge che a favore di __________, nata nel 1999 e figlia affiliata dell’assicurato prima dell’insorgenza del diritto alla rendita di quest’ultimo, l’USSI versa, a titolo di anticipo di alimenti dovuti dal padre naturale della bambina, fr. 574,45, motivo per cui il rapporto d’affiliazione non è considerato come gratuito essendo tale importo maggiore del quarto dei costi di mantenimento. Va comunque detto che, con riferimento al mail 4 novembre 2013 dell’USSI - in cui la citata autorità ha attestato che l’anticipo verrà erogato sino al 31 marzo 2014, vale a dire la durata massima di 60 mesi (cfr. art. 10 cpv. 1 del Regolamento concernente l’anticipo ed incasso degli alimenti per figli minorenni; RL 6.4.11.2) - rettamente la Cassa ha fatto presente all’assicurato della possibilità di inoltrare una nuova domanda di rendita per la figlia affiliata, a condizione che dal 1° aprile 2014 il rapporto d’affiliazione possa essere considerato gratuito ai sensi delle norme di legge.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.                                  

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti