Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.181

 

FS

Lugano

1° settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 settembre 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1960, il 30 luglio 2009 ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI 113/1 e 127/1-6).

 

                                         Con decisione 9 novembre 2009, preavvisata con progetto 29 settembre 2009 (doc. AI 140/1-3), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 146/1-3).

 

                                         In esito al ricorso del 4 dicembre 2009 inoltrato, tramite l’avv. RA 1, contro la decisione del 9 novembre 2009 (doc. AI 149/3-10), questo Tribunale, con STCA del 12 gennaio 2010 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 157/1-7), aveva annullato la decisione impugnata e, ritenuta la necessità di svolgere ulteriori accertamenti medici evenienza questa condivisa anche dal medico SMR dr. __________ nelle annotazioni del 17 dicembre 2009 e che era emersa anche nell’ambito della procedura riguardante il diritto alla rendita pure sfociata in una STCA di rinvio del 13 ottobre 2009 (doc. AI 141/1-29) , ha rinviato gli atti all’amministrazione per resa di un nuovo provvedimento.

 

                               1.2.   Con decisione 18 gennaio 2011, preavvisata il 25 novembre 2010 (doc. AI 215/1-3) a seguito della succitata STCA di rinvio del 12 gennaio 2010 e viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del 1° ottobre 2010 del SAM (doc. AI 205/1-76), del rapporto medico del 18 ottobre 2010 e delle annotazioni del 26 ottobre 2010 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 207/1-3 e 211/1) , l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI 224/1-3).

 

                                         In esito al ricorso del 7 febbraio 2011, inoltrato, sempre tramite l’avv. RA 1, contro la decisione del 18 gennaio 2011 (doc. AI 229/3-9), questo Tribunale viste le risultanze della perizia giudiziaria pluridisciplinare dell’ __________ (__________) di __________ (doc. AI 287/2-37) , con STCA del 10 dicembre 2012, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 297/1-36), aveva confermato il rifiuto del diritto ad un assegno per grandi invalidi. Il TCA aveva rilevato che “(…) viste le suesposte risultanze mediche e le chiare e univoche risposte dei periti __________ al riguardo (cfr. le risposte ai quesiti delle parti concernenti l’assegno per grandi invalidi sub XXIX pag. 33-36 riportate in esteso al consid. 2.5), deve pertanto concludere che a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a detta prestazione. (…)” (doc. AI 297/34).

                                         Contestualmente questo Tribunale avuto riguardo alla documentazione medica prodotta allora dall’avv. RA 1 con scritto del 2 maggio 2011 (cfr. doc. AI 245/3-8) e osservato che la stessa si riferiva ad un periodo posteriore alla decisione impugnata aveva, in particolare, indicato che “(…) Spetterà all’Ufficio AI stabilire se la suddetta documentazione è sufficiente per essere trattata alla stregua di una nuova domanda di un assegno per grandi invalidi. (…)” (doc. AI 297/34).

 

                               1.3.   Con decisione 19 settembre 2013, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 19 giugno 2013 (doc. AI 317/1-2) tenuto conto della documentazione medica agli atti e viste le annotazioni 8 aprile e 12 settembre 2013 dei medici SMR Dr. __________ e dr.__________ (doc. AI 310/1-2 e 330/1-3) , l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI 331/1-3).

 

                               1.4.   Contro la decisione del 19 settembre 2013 l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulandone l’annullamento e il riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato, subordinatamente di grado medio. Delle singoli motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (IV).

 

                               1.6.   Con scritto 19 novembre 2013 l’insorgente ha confermato il proprio gravame e allegato due certificati medici del 29 settembre e del 14 novembre 2013 del dr. __________ (VI e allegati B/1-2).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di assegno per grandi invalidi del 2 maggio 2011 (cfr. consid. 1.2).

 

                                         Ricordato, come verrà detto anche al prossimo considerando, che se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, nella misura in cui postula il riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato, subordinatamente di grado medio, il ricorso è irricevibile.

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di assegno per grandi invalidi (AGI) sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di grande invalidità o il volume dell’assisten-za dovuta all’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegna-zione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

 

                               2.4.   Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha considerato la documentazione medica agli atti e in particolare la perizia giudiziaria dell’__________ del 20 settembre 2012 (doc. AI 287/2-37), il rapporto di dimissione della __________ del 26 febbraio 2013 (doc. AI 308/2-4) e gli scritti 6 agosto del dr. __________ e 16 agosto 2013 del dr. __________ entrambi indirizzati all’avv. RA 1 (doc. AI 325/7-8 e 327/3-5).

 

                                         Al riguardo va innanzitutto ricordato che i periti dell’__________ hanno concluso che l’assicurata non presenta una situazione valetudinaria tale da giustificare il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi (cfr. le chiare e univoche risposte dei periti ai pertinenti quesiti posti dalle parti di cui al punto 7 A e B sub doc. AI 287/33-36 e la STCA del 10 dicembre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale questo Tribunale, viste le risultanze della succitata perizia giudiziaria, aveva confermato il rifiuto del diritto ad un AGI).

 

                                         I medici della Clinica __________, nel rapporto di dimissione del 26 febbraio 2013 concernente la degenza dal 21 settembre 2012 al 30 gennaio 2013 (doc. AI 308/2-4), non hanno evidenziato alcuna necessità di aiuto ai sensi del diritto all’AGI. Gli stessi sanitari non si sono poi confrontati con le conclusioni dei periti dell’__________ visto che non disponevano di tale reperto: “(…) Due mesi fa la paziente ha eseguito una perizia a __________ richiesta dal TAF [ndr. recte TCA] di cui attende l’esito. (…)” (doc. AI 308/3). Dal succitato rapporto, quanto al motivo del ricovero, risulta inoltre che “(…) I problemi relazionali in concomitanza con il recente suicidio di una giovane vicina di casa avrebbero riattivato i pensieri di morte. Giunge per un ricovero protettivo in cui avere un distacco dal coniuge e rivalutare la terapia. (…)” (doc. AI 308/4).

 

                                         Il dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 6 agosto 2013 (doc. AI 325/7-8), si è confermato nella propria valutazione (a suo dire da nessuno confutata, neppure dalla perizia dell’__________) e, circa l’AGI, si è così espresso: “(…) Sulla questione “assegno grandi invalidi”, ricordo che mi ero limitato a evocarne la possibilità e che la domanda era poi stata fatta dalla dottoressa __________. Posso ammettere (“a denti stretti”) che forse le condizioni non sono completamente soddisfatte, ma al riguardo non ho un’opinione definita poiché la grande invalidità dipende da elementi che non sono stato in grado di verificare al di là di ogni dubbio. (…)” (doc. AI 325/7).

                                         Va qui ribadito che, nella perizia del 20 settembre 2012 (doc. AI 287/2-37), i periti dell’__________ hanno concluso che l’assicurata non presenta una situazione valetudinaria tale da giustificare il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi. Lo stesso dr. __________ ammette del resto che le condizioni per l’otteni-mento di un AGI non sono forse adempiute. Va qui inoltre evidenziato che, già nella STCA del 10 dicembre 2012, questo Tribunale aveva, in particolare, osservato che “(…) Giova inoltre ricordare alla ricorrente che, contrariamente a quello che sembra essere l’assunto dello psichiatra da essa privatamente interpellato (cfr. osservazioni 17 ottobre 2012 del dr. __________, pag. 2, sub XXXIV), le valutazioni specialistiche rese da quest’ultimo non godono, dal profilo istruttorio, di alcuna presunzione di fedefacenza e concludenza ai fini probatori, nel senso che non possono essere aprioristicamente considerate siccome decisive ai fini del giudizio sintanto che non venga provato il contrario. (…)” (doc. AI 297/35).

 

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 16 agosto 2013 (doc. AI 327/3-5), ha contestato la non entrata in materia nella nuova domanda di AGI adducendo, in particolare, che “(…) Non concordo con la diagnosi posta dai colleghi periti di __________ (perizia __________ settembre 2012) poiché almeno da allora, epoca in cui è avvenuto l’ultimo ricovero in ambito psichiatrico, durato ben quattro mesi, la diagnosi più correttamente ponibile pare essere quella di Episodio depressivo grave (ICD-10:F33.2) con Disturbo somatoforme persistente (ICD-10:F45.4). […] La tendenza clinica evidente è quella di un progressivo impoverimento e declino generale. Nei contenuti del pensiero albergano solo idee di rovina e colpa (per la propria condizione) che si esprimono in un’inca-pacità assoluta di provare piacere; infatti non è presente alcuna progettualità futura. Le idee di morte sono una costante, affatto semplice da gestire ambulatorialmente. Il ritiro sociale è marcato e interrotto solamente dagli appuntamenti con i sanitari. Nell’ultimo periodo si è registrato anche un calo ponderale marcato di quasi 10 kg. È profondamente rallentata, intorpidita sotto il profilo psico-fisico. Deambula costantemente in modo insicuro attraverso l’ausilio di un bastone e ha un’evidente impotenza funzionale all’arto superiore destro che porta appeso al collo, come se fosse un corpo estraneo. (…)” (doc. AI 327/4-5).

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva innanzitutto che già nella STCA del 10 dicembre 2012 aveva avuto modo di rilevare che “(…) Quanto all’asserita differenza tra le diagnosi poste dal dr. __________ e quelle ritenute dall’PE 1 a prescindere dal fatto che porre delle diagnosi non è compito del giudice (“(…) Das Stellen medizinischer Diagnosen ist genuine Aufgabe des Sachverständigen und fällt nicht in den Bereich der richterlichen Kompetenzen (Urteil 6A.31/2003 vom 4. August 2003 E.5.3) (…)” (STF 9C_437/2012 del 6 novembre 2012 consid. 3.2)) , in ogni caso non è certo dalla diagnosi che si può concludere per l’esistenza o meno di uno stato di salute tale da giustificare il diritto ad un assegno per grandi invalidi. (…)” (doc. AI 297/29).

                                         Del resto, nel rapporto medico del 17 gennaio 2012 (doc. AI 276/2-5), il dr. __________ aveva già evidenziato che “(…) Lo stato psicopatologico della paziente che conosco e seguo già da anni, quando la conobbi in Clinica __________, si mantiene inesorabilmente scompensato sul piano affettivo. Non ho avuto occasione di registrare che fugaci periodi (di pochi gg) in cui la paziente fosse apprezzabilmente migliorata. Il dolore cronico esercita un’azione condizionante e di disturbo battente. Il tono dell’umore è ormai stabilmente orientato al polo negativo con periodi in cui la situazione peggiora ulteriormente fino al manifestarsi di un nuovo episodio depressivo conclamato come l’ultimo scorso. Il quadro clinico si è caratterizzato per un ulteriore peggioramento con perdita d’interesse e piacere per le piccole cose che ritiene le siano rimaste. Si è accompagnata l’emergenza di idee suicidali con progettualità dubbia. Con il ricovero la situazione sarebbe leggermente migliorata se non altro per il riassorbimento delle idee di morte sebbene presenti un umore costantemente depresso. La situazione peggiora quando la pressione dei dolori cronici aumenta. La funzionalità del corpo appare ormai limitata. Si muove con grande difficoltà e lentezza a dimostrare un’età biologica più vicina al doppio della propria età cronologica. Il braccio destro è percepito e percepibile come un corpo estraneo tenuto adosso al tronco a scopo antalgico. Le crisi di pianto sono frequenti a testimonianza di una particolare labilità emotiva. Non vi è progettualità futura. Vi sono preoccupazione per la salute e le condizioni economiche della famiglia. (…)” (doc. AI 276/2-3). Dal canto loro, nella perizia del 20 settembre 2012 sulla base delle visite del 2 e 3 luglio 2012 (quindi posteriori al succitato rapporto medico del dr. __________), i periti dell’__________ dopo aver, in particolare, evidenziato nella valutazione globale che “(…) Neben der objektivierbaren depressiven Störung liegt darüber hinaus jedoch eine ausgeprägte Regression vor, die von depressiven Störung zu trennen ist. Diese Regression erklärt, weshalb die Explorandin überhaupt nichts mehr tut, weder ausserhäuslich noch häuslich. […] Wie bereits oben dargelegt, besteht bei der Explorandin eine ausserordentliche Regression und sie erfährt im häuslichen Bereich einen massiven sekundären Krankheitsgewinn. (…)” (XXIX pag. 31) hanno negato il diritto all’AGI rispondendo così ai precisi quesiti in merito: “(…) Hilflosigkeit bezüglich der Körperverrichtungen liegt nicht vor. Auch in Bezug auf di Mobilität besteht Eigenständigkeit. Auf die Hilfe Dritter ist sie nicht angewiesen. Tatsächlich scheint die Explorandin in Alltag auf die Hilfe Dritter angewiesen zu sein, vor allem auf den Ehemann, was jedoch nicht objektiv zu begründen ist, sondern durch das Zusammenspiel der Regression der Explorandin mit der Überversorgung durch den Ehemann. Dies entspricht einem sekundären Krank-heitsgewinn für die Explorandin. […] Die Explorandin bedarf nicht der Hilfe Dritter für alltägliche Lebensverrichtungen. Sie ist in der Lage, diese über den Tag mit Pausen und ihrem Tempo zu verrichten. […] Eine persönliche Überwachung Dritter für alltägliche Lebensverrichtungen ist nicht erforderlich. […] Eine regelmässige Unterstützung durch den Ehemann ist nicht erforderlich. Wie weiter oben beschrieben, benötigt die Explorandin aufgrund ihrer Erkrankung längere Zeit und Pausen, um den Haushalt zu erledigen, so dass hier gegenüber vergleichbaren Gesunden eine Minderung des Rendements als Hausfrau um 30% besteht. Eine ständige kontrolle durch den Ehemann ist nicht erforderlich. […] Die Explorandin könnte ohne dauernde oder häufige Hilfe Dritter alleine leben. (…)” (doc. AI 287/33-35).

                                         In particolare, considerata la regressione evidenziata dai periti dell’__________, per il semplice fatto che nello scritto del 16 agosto 2013 il dr. __________, oltretutto in forma possibilistica (“dipenderebbe”) osservi che “(…) sebbene in questi due anni e mezzo circa, la situazione appare viepiù peggiorata sotto questo profilo rendendosi necessario un supporto domiciliare per la cura della persona di almeno due volte la settimana. Anche per le attività indispensabili legate al quotidiano come la preparazione dei cibi, per esempio, la paziente dipenderebbe costantemente dal coniuge (…)” (doc. AI 328/3-4), non è ancora possibile concludere che un cambiamento rilevante per il diritto all’AGI sia stato reso verosimile.

 

                                         Anche i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, avuto riguardo al rapporto di dimissione della Clinica __________ del 26 febbraio 2013 (doc. AI 308/2-4), nelle annotazioni 8 aprile e 12 settembre 2012 (doc. AI 310/1-2 e 330/1-3), hanno concluso che “(…) dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute. La diagnosi è rimasta invariata rispetto alla valutazione peritale. La degenza presso la __________ era primariamente dettata dalla necessità di un distacco dal coniuge. Quindi nessuna modifica dello stato di salute, assenza degli estremi per giustificare la dipendenza regolare da terzi. (…)” (doc. AI 310/2) e che “(…) il ricovero è stato motivato da un quadro depressivo medio-grave (alla dimissione confermato un quadro di depressione media) sulla base di dolori mialgici e articolari invalidanti, paura di gesto anticonservativo, ancora presente conflittualità con il coniuge. Dalla lettera di dimissione della Clinica __________ a mio giudizio è chiaro che alla base del ricovero vi siano motivazioni sociali (conflittualità con il coniuge, problemi relazionali in concomitanza con il recente suicidio di una giovane vicina di casa che hanno riattivato pensieri di morte). La motivazione del ricovero è “… Giunge per un ricovero protettivo in cui avere un distacco dal coniuge e rivalutare la terapia”. Si legge anche “… si è trattato di un lungo ricovero in cui ci siamo confrontati con una donna deflessa, esasperata dalla conflittualità con il marito da cui però dipende completamente… L’impossibilità di lavorare secondariamente comporta delle difficoltà economiche accentuate dal mancato riconoscimento del proprio stato di salute da parte degli organi competenti… Le difficoltà economiche sono motivo di discussione con il coniuge che accentua i sentimenti di inutilità della donna…” viene descritto un decorso caratterizzato da un miglioramento del tono dell’umore, dimessa in parziale compenso psichico. È da rilevare che indicano che le dinamiche familiari meritano sostegno ambulatoriale. (…)” (doc. AI 330/2).

                                         Quanto allo scritto 6 agosto 2013 del dr. __________ (doc. AI 325/7-8), nell’annotazione del 12 settembre 2013, gli stessi medici SMR hanno rilevato: “(…) conferma la propria valutazione. Chiede in che lingua la perizia __________ è stata effettuata e ritiene che la sua valutazione non sia stata confutata da nessuno, nemmeno dalla perizia __________ sulla quale si è espresso nel suo scritto del 17.10.2012. Sulla questione grandi invalidi può ammettere che forse le condizioni non sono completamente soddisfatte. (…)” (doc. AI 330/2).

                                         I medici SMR, sempre nelle annotazioni 12 settembre 2013, in merito allo scritto 16 agosto 2013 del dr. __________ (doc. AI 327/3-5), hanno infine rilevato che “(…) i limiti definiti dal Dr. __________ erano già presenti nelle valutazioni peritali agli atti e così anche nella descrizione della giornata vi era un aiuto del coniuge ad es. nella cura di sé. Si nota che durante il lungo ricovero a __________ non viene segnalata nessuna necessità di aiuto. (…)” concludendo: “(…) nella sentenza TCA [ndr. si riferisce alla STCA del 10 dicembre 2012 sub doc. AI 297/1-36] viene rilevato [che] gli scritti del Dr. __________ sono stati considerati e che i periti dell’__________ si sono espressi considerando tutte le posizioni del Dr. __________. Per quanto riguarda l’aspetto somatico non viene riportata nuova documentazione, esso era già stato valutato in corso di perizia __________, perizia eseguita con l’ausilio di un interprete. In conclusione si conferma un quadro clinico invariato e l’assenza degli estremi per l’assegnazione di un assegno grandi invalidi. (…)” (doc. AI 330/2-3).

 

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto suesposto, questo Tribunale deve concludere che non è stato reso verosimile un cambiamento rilevante dello stato di salute tale da poter entrare nel merito della nuova domanda di AGI.

                                         Di conseguenza la decisione impugnata deve essere confermata.

 

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                       Fabio Zocchetti