Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 ottobre 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, in data 8 giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito della rottura transmurale per-inserzionale del sovraspinato della spalla destra (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 51-1), l’Ufficio AI con il progetto di decisione dell’8 agosto 2012 (doc. AI 61-1) ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 agosto 2012.
1.3. A seguito delle osservazioni presentate da RI 1 (doc. AI 64-1), l’amministrazione ha proceduto ad una nuova valutazione reumatologica (Dr. __________) (doc. AI 83-1).
1.4. Esperito questo nuovo accertamento l’Ufficio AI, con la decisione del 4 ottobre 2013, ha confermato l’erogazione di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2012 sino al 31 agosto 2012 (doc. AI 97-1).
1.5. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, mentre in via subordinata ha chiesto il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti (doc. I).
L’avv. RA 1 ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, XII+bis).
In via preliminare, la ricorrente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito in relazione all’incompletezza dell’incarto e alla difficoltà nel “risalire alla documentazione utilizzata dall’UAI per fondare le proprie decisioni così come i propri accertamenti”, in particolare alla perizia SAM, svolta dall’assicuratore malattia __________ (doc. I, pag. 3).
L’insorgente ha poi contestato la valutazione dello stato di salute di RI 1 svolta dall’amministrazione. Il legale ha lamentato la mancanza di accertamenti psichiatrici per un quadro clinico tutt’altro che stabilizzato (dco. I, pag. 8).
Dal lato economico, la rappresentante dell’assicurata ha contestato il reddito da invalido e la mancata presa in considerazione dell’età della ricorrente, della mancanza di formazione specifica, dell’impossibilità di essere occupata a tempo pieno e dei limiti funzionali. Il legale ha postulato una riduzione del 25% sul reddito da invalido (doc. I, pag. 9).
La ricorrente ha quindi contestato prudenzialmente anche l’importo posto in compensazione dalla Cassa __________ di compensazione con quanto anticipato da __________ (doc. I, pag. 9).
1.6. In risposta l’UAI, in via preliminare, ha respinto la censura relativa al diritto di essere sentito.
Per quanto riguarda il merito della vertenza l’amministrazione, sulla base della perizia del CPAS (ambito psichiatrico) e del Dr. __________ (ambito reumatologico), nonché di quella SAM svolta per conto dell’assicuratore malattia, si è riconfermata nella propria decisione (doc. V).
Dal lato economico, l’UAI ha ribadito la correttezza della riduzione dell’8% dal reddito da invalido (doc. V).
Sulla censura relativa alla compensazione con l’assicuratore malattia, l’UAI ha rinviato ad una comunicazione della Cassa __________ di compensazione di __________ (doc. V).
1.7. In data 12 novembre 2013 la Cassa __________ di compensazione ha trasmesso al TCA – uinitamente all’intero incarto – la dettagliata presa di posizione, datata 8 novembre 2013, del Servizio rendite e indennità (doc. VII+bis).
Il doc. VII+bis e l’incarto “Cassa” sono stati trasmessi al legale dell’assicurata per osservazioni (doc. VIII).
1.8. L’avv. RA 1 – in data 25 novembre 2013 – ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla presa di posizione della Cassa di compensazione. Per quanto riguarda l’aspetto medico, la patrocinatrice ha trasmesso al TCA il certificato medico del Dr. __________ (doc. IX).
Il doc. IX e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.9. Dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, l’UAI nelle osservazioni del 6 dicembre 2013 si è riconfermato nel proprio provvedimento rilevando che il futuro ricovero e l’intervento al mignolo destro che dovrà subire l’assicurata sono da ascrivere ad un nuovo provvedimento amministrativo (doc. XIII+1).
I doc. XIII+1 sono stati trasmessi, per conoscenza, alla rappresentante dell’assicurata (doc. XIV).
1.10. Il 15 gennaio 2014 l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto dell’8 gennaio 2014 del Dr. __________, unitamente a quelli del Dr. __________ del 4 dicembre 2013 e del Dr. __________ del 20 dicembre 2013 (doc. XVII+D1-5).
I doc. XIV, XVII+ D1-5 sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).
1.11. Nelle osservazioni del 28 gennaio 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione all’esame del SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc. XIX+bis).
I doc. XVIII, XIX+bis sono stati trasmessi al legale dell’assicurata per conoscenza (doc. XX).
1.12. Il 10 febbraio 2014 la patrocinatrice di RI 1 ha inviato a questa Corte lo scritto del 5 febbraio 2014 del Dr. __________ e il certificato del 7 febbraio 2014 del Dr. __________ (doc. XXI+E1-2).
I doc. XXI e gli allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXII).
1.13. L’UAI – in data 20 febbraio 2014 – dopo aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, si è nuovamente riconfermato nella decisione impugnata (doc. XXIII+1).
Il doc. XXIII e l’allegato sono stati inviati allo Studio legale RA 1, per conoscenza (doc. XXIV).
1.14. In data 29 luglio 2014 l’avv. Polli ha inviato al TCA il rapporto medico del 10 luglio 2014 dell’Ospedale Regionale __________ (doc. XXV+bis)
Il doc. XXV e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXVI)
1.15. Nelle osservazioni del 13 agosto 2014 l’UAI ha rilevato che il referto dell’Ospedale Regionale __________ si riferisce ad un’epoca successiva alla decisione impugnata e dunque la questione di eventuale peggioramento esula dalla disputa pendente dinanzi al TCA (doc. XXVII).
I doc. XXVI e XXVII sono stati inviati al legale per conoscenza (doc. XXVIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Nel proprio ricorso l’insorgente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Ufficio AI, il quale non avrebbe trasmesso alla ricorrente l’incarto completo, con riferimento, in particolare, agli atti dell’assicuratore malattia __________ e alla perizia SAM dell’11 luglio 2012 (doc. I, pag. 2/3).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
2.3. Nel caso in esame, il TCA rileva che l’avv. RA 1, in data 14 ottobre 2013, ha richiesto all’Ufficio AI copia dell’incarto concernente l’assicurata (doc. AI 100-1).
Con scritto del 16 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha trasmesso al legale dell’assicurata gli atti componenti l’incarto AI in formato Compact Disc (CD) (doc. AI 102-1).
Per quanto riguarda la documentazione riguardante l’assicuratore __________, come rettamente sottolineato dall’UAI in sede di risposta (cfr. doc. V, pag. 2), questa poteva essere ottenuta dalla patrocinatrice tramite una richiesta formulata direttamente nei confronti dell’assicuratore malattia.
Il referto peritale SAM in discussione, inoltre, fa parte dell’incarto AI prodotto dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa (doc. V) e visionabile in ogni momento dalla ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale.
Visto che comunque l’assicurata ha avuto la possibilità di prendere visione della valutazione SAM, svolta in ambito di assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, ed esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, occorre concludere che, in ogni caso, l’eventuale violazione del diritto di essere sentita è stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.6. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.7. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.
In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.8. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Nella decisione del 4 ottobre 2013, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2012, sopprimendola poi a partire dal 1° settembre 2012, ritenuto che dalle valutazioni mediche, seguite da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non presenta un grado di invalidità pensionabile dopo tale data.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a Teresa Colosimo a fare tempo dal 1° settembre 2012.
2.10. Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha dapprima fatto esperire una perizia psichiatrica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS).
Nel referto del 30 marzo 2012 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica attuale, non hanno posto alcuna diagnosi psichiatrica (doc. AI 51-1).
L’UAI ha quindi predisposto anche una valutazione reumatologica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 83-1), dopo che è emerso in sede di osservazioni al progetto di decisione, che l’assicurata è stata sottoposta ad un nuovo intervento di artroscopia al ginocchio l’11 settembre 2012 (doc. AI 69-1) e ad un’artroplastica alla mano destra l’11 novembre 2012 (doc. AI 70-1)
Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto del 28 giugno 2013, dopo aver illustrato l’anamnesi dell’assicurata, lo status, la documentazione radiologica e medica, ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" (…)
PSH bilaterale su/con
- esiti di artroscopia, ricostruzione della cuffia, decompressione sottoacromiale, débridement del labbro glenoidale spalla dx il 12.04.2011;
- leggera borsite sottoacromiale spalla sx, senza lesioni significative della cuffia dei rotatori.
Poliartrosi con:
- radiologicamente iniziale rizartrosi e artrosi delle articolazioni interfalangeali;
- st. d. artroplastica di Swanson IPP V mano dx il 19.11.2012.
- iniziale gonartrosi mediale dx, displasia femoro-patellare bilaterale.
Cervicalgie croniche senza neurologia su/con:
- osteocondrosi C3/4 e C4/5 di grado moderato, con minima protrusione discale.
Lombalgie croniche senza neurologia su/con:
- iniziale discopatia L4/5 con fissura anulare intraforaminale sx;
- iniziale discopatia L5/S1 con protrusione discale mediana.” (doc. AI 88-14).
Quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa sono state indicate delle “Lievi alterazioni della statica vertebrale (scoliosi toracica dx-convessa, lombare sxconvessa). Sind. polialgica diffusa di natura funzionale (sind. fibromialgica).” (doc. AI 88-15)
Per quanto riguarda le conseguenze sulla capacità al lavoro, sia nella precedente attività che in altre adeguate, il perito ha indicato che non vi sono elementi per scostarsi dalla precedente valutazione svolta da Dr. __________ nel mese di maggio 2012 (doc. AI 88-16/17).
Su richiesta di precisazione dell’Ufficio AI, circa l’evoluzione della capacità lavorativa a seguito dell’artroscopia al ginocchio destro e all’intervento di artroplastica (doc. AI 94-1), il Dr. __________ ha precisato – in data 5 agosto 2013 – che l’assicurata è inabile al 100% per quattro settimane dall’11 settembre 2012 (intervento di artroscopia), mentre dopo l’intervento di artroplastica del 19 novembre 2012 l’inabilità è del 100% per sei settimane, in ogni attività (doc. AI 95-1).
Nel mese di giugno 2012 il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona ha svolto, per conto di __________, una valutazione pluridisciplinare psichiatrica (Dr.ssa __________) e reumatologica (Dr. __________).
Globalmente, nel rapporto peritale dell’11 giugno 2012, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
“(…)
Periartropatia omeroscapolare bilaterale in:
- esiti da ricostruzione della cuffia rotatoria, decompressione sottoacromiale, débridement del labbro glenoidale alla spalla destra il 12.4.2011.
Poliartrosi delle dita.
Gonartrosi mediale a ds.
Alterazioni degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi bisegmentale C3-C4, C4-C5, con leggera protrusione discale C3-C5).
Alterazioni degenerative della colonna lombare (iniziale discopatia con fissura anulare intraforaminale a sin. L4-L5, protrusione discale mediana L5-S1).
Disturbi statici del rachide (scoliosi destro-convessa toracale).
Decondizionamento muscolare.
Sindrome fibromialgica generalizzata.” (doc. LaMal19-31+32).
Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i periti hanno ritenuto l’assicurata abile a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 25%, a decorrere dal 10 maggio 2012, mentre in attività adeguate l’abilità è piena (doc. LaMal19-34+35).
2.11. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto sia i disturbi di natura somatica che quelli di natura psichica non sono stati chiariti in modo soddisfacente.
2.11.1. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta – in ambito AI – ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, il quale nel rapporto del 28 giugno 2013 ha posto le diagnosi esposte al consid. 2.10. e rinviato – a proposito della capacità lavorativa residua – alla precedente valutazione svolta dal Dr. __________ nel mese di maggio 2012 (doc. AI 88-1).
Il Dr. __________, nella perizia del 9 maggio 2012, ha posto la diagnosi esposta al consid. 2.10. e ha ritenuto RI 1 abile a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 25%, a decorrere dal 10 maggio 2012, ma abile al 100% in attività adeguate (doc. LaMal 19-48+49).
In data 5 agosto 2013 il Dr. __________ ha poi precisato che l’assicurata è inabile al 100% per quattro settimane dall’11 settembre 2012 (intervento di artroscopia), mentre dopo l’intervento del 19 novembre 2012 (artroplastica) l’inabilità è del 100% per sei settimane in ogni attività (doc. AI 95-1).
L’amministrazione ha quindi concluso per i seguenti periodi d’incapacità al lavoro nell’attività abituale: 100% dal 31 gennaio 2011 al 9 maggio 2012, 25% dal 10 maggio 2012 al 10 settembre 2012, 100% dall’11 settembre 2012 all’8 ottobre 2012, 25% dal 9 ottobre 2012 al 18 novembre 2012 e 100% dal 19 novembre 2012 al 30 dicembre 2012.
Dal 31 dicembre 2012 l’abilità è del 75% (doc. AI 97-1).
In attività adeguate vi sono invece i seguenti periodi d’incapacità al lavoro: 100% dal 31 gennaio 2011 al 9 maggio 2012, 0% dal 10 maggio 2012 al 10 settembre 2012, 100% dall’11 settembre 2012 all’8 ottobre 2012, 0% dal 9 ottobre 2012 al 18 novembre 2012 e 100% dal 19 novembre 2012 al 30 dicembre 2012.
Dal 31 dicembre 2012 l’abilità è del 100%. (doc. AI 97-1).
L’insorgente, da parte sua, ha prodotto in sede ricorsuale lo scritto del 4 novembre 2013 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha segnalato grossi problemi alla spalla sinistra con una tendinite del sovraspinato e del sotto-scapolare come pure una borsite del sotto deltoide, nonché le note protrusioni L4-L5 e S1. Il medico curante ha quindi riferito della problematica riguardante la “deformazione del mignolo mano destra, in stato dopo posa di una protesi totale, dove si pone la diagnosi se si sta verificando un’osteomielite o allergia alla protesi” (doc. C).
Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 3 dicembre 2013, non ha ritenuto sostanziata una modifica rilevante dello stato di salute (doc. XIII1).
Nel mese di gennaio 2014 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XVII).
Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nello scritto dell’8 gennaio 2014, ha evidenziato quelle che – a suo dire – sono le patologie “che non sono state considerate nella valutazione” (doc. D1). Lo specialista ha quindi diagnosticato quanto segue:
" (…)
- Sindrome del Dolore cronico secondaria a
- discopatie cervicali
- discopatie lombari con deficit di forza EPA ed ECD a sx (conflitto disco radicolare?),
- Ententesiti multiple arti superiori,
- liperpressione rotulea bilaterale ed esiti di artroscopia a dx,
- PSO con scrosci alle spalle bilateralmente con incongruenza di scorrimento tendinei nei solchi ossei, specie alla spalla dx sede di precedente intervento chirurgico per probabile lesione C.R.
- Esiti intervento gomito dx.
- Esiti di posizionamento protesi interfalangea quinto dito mano dx, non funzionante e sede di alterazioni ossee RMN accertate e per i quali è necessario un ulteriore intervento chirurgico di artrodesi interfalangea con trapianto osseo autologo prelevato dalla Sina iliaca” (doc. D1)
Il Dr. __________ ha quindi allegato i referti del Dr. __________ e del Dr. __________ rilevando che “seppur con toni diversi segnalano la necessità di reintervenire sul quinto dito della mano dx” (doc. D1).
Va detto che il Dr. __________ aveva posto la diagnosi suindicata già nello scritto del 17 aprile 2013 (doc. AI 88-18), quindi antecedentemente sia alla perizia del Dr. __________, sia alla decisione impugnata.
Nello scritto del 4 dicembre 2013 il Dr. __________, spec. FMH e EBHS in chirurgia della mano e chirurgia ortopedica e traumatologica, ha riferito che la paziente dopo l’intervento del 19 novembre 2012 ha avuto un buon recupero della mobilità, ma con la persistenza di “tumefazione articolare e dolori in sede di pregresso intervento” (doc. D2).
A mente dello specialista vi è il sospetto di una mobilizzazione degli steli protestici e l’evidenza di una protesi dolorosa in esiti di posa della stessa a un anno dall’intervento. Il Dr. __________ ha quindi consigliato l’asportazione della protesi “seguito dalla posa di un innesto cortico-spongioso da cresta iliaca omolaterale ed un’artrodesi dell’articolazione IFP D5 mano destra” (doc. D2).
Il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e chirurgia ortopedica e traumatologica, nello scritto del 20 dicembre 2013 ha confermato la propria disponibilità a rivedere il caso. Egli ha tuttavia osservato di ritenere normale che gli steli si muovano all’interno del canale endomidollare, in quanto la protesi al silicone non si osteointegra con l’osso (doc. D5).
Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 21 gennaio 2014 non ha ritenuto modificato lo stato di salute fino alla decisione impugnata (doc. XIXbis).
In data 5 febbraio 2014 il Dr. __________ ha preso posizione sulle osservazioni dell’Ufficio AI ribadendo che “nella disamina del servizio medico dell’A.I. non risultano essere considerate tutte le patologie da cui è affetta la paziente”. Egli ha quindi contestato la nota del Dr. __________ (cfr. doc. XIXbis) che l’eventuale reintervento al mignolo porterà ad una completa inabilità per 2-3 mesi. Secondo il Dr. __________ l’intervento di artrodesi (blocco dell’articolazione) porterà invece alla completa perdita della funzione di flesso/estensione (doc. E1/2).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 4 ottobre 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, i referti specialistici del Dr. __________ del 4 dicembre 2013 (doc. D2), del Dr. __________ del 20 dicembre 2013 (doc. D5) e del Dr. __________ dell’8 gennaio 2014 (doc. D1), come anche quello del Dr. __________ del 4 novembre 2013 (doc. C), sono successivi alla decisione impugnata.
Secondo questa Corte essi vanno tuttavia presi in considerazione, in quanto visto il periodo di tempo relativamente breve intercorso tra la decisione impugnata e i referti in questione (in particolare quello del Dr. __________), non si può escludere che facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. A maggior ragione se si considera che sono da ricondurre alle sequele dell’intervento di artroplastica svolto il 19 novembre 2012.
Il Dr. __________ già il 4 novembre 2013 (solo un mese dopo la decisione impugnata) aveva riscontrato una problematica al mignolo della mano destra conseguente all’intervento di artroplastica risalente al 19 novembre 2012 (doc. C).
Su questa problematica hanno poi preso posizione sia il Dr. Gastaldi che il Dr. __________ e il Dr. __________. Questi referti tuttavia non sono stati sottoposti alla valutazione di uno specialista, al fine di verificare se fosse subentrato o meno un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata in epoca antecedente alla decisione impugnata.
In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte di uno specialista in chirurgia della mano, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal profilo strettamente somatico, giustifichi una capacità lavorativa del 75% nella precedente attività e del 100% in attività adatte.
2.11.2. Il rinvio si giustifica comunque anche per la patologia psichica. Da questo profilo l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Il Dr. __________ e il Dr. __________, entrambi spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 30 marzo 2012 non hanno posto alcuna diagnosi dal punto di vista psichiatrico. RI 1 non è mai stata in cura psichiatrica, non ha mai assunto psicofarmaci e non ha antecedenti di questo senso. Non vi è inoltre alcuna familiarità per tali disturbi (doc. AI 51-5).
Secondo i periti, i limiti funzionali non sono imputabili ad alcun disturbo psichiatrico. Ella risulta perciò pienamente abile in ogni attività (doc. AI 51-6).
La ricorrente è stata quindi sottoposta ad una seconda valutazione psichiatrica ad opera della Dr.ssa __________, per conto dell’assicuratore __________.
Nel referto del 22 aprile 2012 la Dr.ssa __________, medico chirurgo e specialista in psichiatria, non ha posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. La perita non ha ritenuto che il quadro algico, vista la struttura di personalità della paziente e le sue caratteristiche anche in merito alla positività dei criteri di Förster, sia da collocare nell’ambito di una sindrome somatoforme da dolore persistente (doc. LaMal 19-37+38).
RI 1 viene ritenuta abile al 100% in ogni attività (doc. LaMal 19-37).
Sulla base di queste due perizie l’amministrazione ha concluso che dal lato prettamente psichiatrico l’assicurata è abile al lavoro al 100% in qualsivoglia attività lucrativa e non ha ritenuto influenti le certificazioni del Dr. __________ (cfr. risposta dell’11 novembre 2013, pag. 3 e osservazioni del 20 febbraio 2014, doc. XXIII+1).
Il TCA ritiene non corretto questo modo di procedere dell’amministrazione.
La ricorrente, in sede di osservazioni al progetto di decisione dell’8 agosto 2012, aveva già prodotto un primo referto datato 28 agosto 2012 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale aveva indicato un’inabilità al 100% dal 17 luglio al 20 settembre 2012 (doc. AI 64-2).
Nello scritto del 7 febbraio 2014 – prodotto dinanzi al TCA – il Dr. __________ ha quindi riferito che la paziente è in cura dal 17 luglio 2012 “a causa di un disturbo depressivo persistente” ed è sotto trattamento farmacologico. Il medico curante ha poi precisato che la paziente è in attesa di un ricovero stazionario per revisione delle terapie presso la Clinica di __________ (doc. E2).
Nel rapporto del 10 luglio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, medico assistente, dell’Ospedale __________ __________, hanno posto la diagnosi psichiatrica di “Episodio depressivo-ansioso di grado medio, in corso di cronicizzazione (F32.1)” (doc. XXV bis).
I medici hanno indicato che RI 1 viene seguita dal Dr. __________ dal 2012, lamenta deflessione del tono dell’umore, mancanza di voglia di svolgere attività quotidiane, crisi nervose con frequenza di due volte alla settimana. Viene quindi riferito che la paziente avrebbe messo in atto un tentatem (avrebbe cercato di buttarsi nel lago) (doc. XXV bis).
L’assicurata è stata quindi dimessa il 17 aprile 2014 con una incapacità lavorativa totale e una prognosi incerta (doc. XXV bis).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 4 ottobre 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il TCA rileva che già prima dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurata risultava in cura presso il Dr. Teodori, ovvero a partire dal 17 luglio 2012. In epoca quindi successiva alle valutazione peritali del CPAS (30 marzo 2012) e della Dr.ssa __________ (22 aprile 2012), ma antecedente all’emissione della decisione impugnata (4 ottobre 2013).
A quel momento la paziente veniva già ritenuta inabile completamente al lavoro, a causa di quello che, in data 7 febbraio 2014, veniva diagnosticato un “disturbo depressivo persistente” (doc. E2).
L’amministrazione, tuttavia, non ha sottoposto il referto del 7 febbraio 2014 nemmeno alla valutazione di uno specialista in psichiatria (cfr. osservazioni del 20 febbraio 2014).
Non dunque essere escluso che un peggioramento del quadro psichico dell’assicurata sia intervenuto prima dell’emanazione della decisione impugnata.
In tale contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte del CPAS concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal profilo strettamente psichico, giustifichi una capacità lavorativa del 100% in ogni attività.
2.12. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.8.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento sia a livello reumatologico/ortopedico con uno specialista in chirurgia della mano (consid. 2.11.1.), sia psichiatrico (consid. 2.11.2.), intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.13. In sede ricorsuale, la ricorrente aveva prudenzialmente contestato l’importo posto in compensazione dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con quanto anticipato da __________ e con quanto versato in eccedenza al marito (doc. I, pag. 9).
In sede di risposta, l’Ufficio AI ha rinviato allo scritto dell’8 novembre 2013 della Cassa cantonale di compensazione e al relativo incarto, dai quali emerge che per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2012 le indennità giornaliere di __________ ammontano a fr. 21'874.65, mentre le indennità AI ammontano a fr. 11'659.--, per un totale di fr. 33'533.65. A fronte di un salario determinante di fr. 21'874.65 il sovraindennizzo è da quantificare in fr. 11'659.-- che la Cassa ha correttamente versato a __________ (cfr. incarto Cassa, doc. 013 e doc. VII+bis).
Per quanto riguarda invece la rendita del marito, __________, questa è stata ricalcolata a seguito della concessione della rendita alla moglie, RI 1. Nel periodo di tempo suindicato il marito ha diritto ad una rendita mensile di fr. 1'780.-- invece di fr. 1'986.---. La Cassa ha quindi compensato gli importi versati in eccedenza al marito con quanto dovuto retroattivamente alla moglie (cfr. incarto Cassa e doc. VII+bis).
In data 25 novembre 2013 il legale di RI 1 non ha formulato osservazioni avverso la presa di posizione della Cassa (doc. IX).
2.14. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 4 ottobre 2013 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 4 novembre 2013.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti