Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1° ottobre 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con due decisioni del 22 marzo 2013, preavvisate il 7 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1969, il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2012, ridotta a mezza rendita dal 1° marzo 2013 (doc. AI 49; cfr. le motivazioni in doc. AI 46).
1.2. Avviata d’ufficio nel giugno 2013 (cfr. doc. AI 55) una revisione della rendita, l’amministrazione, resasi conto che in occasione delle precedenti decisioni non era stato erroneamente tenuto conto della perizia reumatologica 9 ottobre 2012 del dr. __________ – attestante una capacita lavorativa dell’80% in attività adeguate con prognosi favorevole per un pieno recupero dell’abilità lavorativa –, ha emesso una decisione datata 1° ottobre 2013 (preavvisata il 7 agosto 2013) con la quale ha soppresso, in via di riconsiderazione, il diritto alla rendita avendo stabilito un grado d’invalidità del 20%. Nel contempo ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 62).
1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA, postulandone l’annullamento ed il ripristino del diritto alla mezza rendita. Ammettendo come il citato perito abbia valutato una residua capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, egli sostiene che a quell’epoca il suo stato di salute non era ancora stabilizzato, evidenziando inoltre come l’amministrazione non abbia effettuato un aggiornamento dei dati medici così come proposto dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) il 3 dicembre 2012. L’insorgente sostiene altresì di essere rimasto gravemente disabilitato dalla persistenza dei forti dolori lombari, con conseguente limitata capacità lavorativa, ciò che non giustifica la soppressione della rendita.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito l’erroneità delle decisioni datate 22 marzo 2013, confermando sia la perizia del dr. __________ che l’assenza di un oggettivabile peggioramento dello stato di salute dell’assicurato.
1.5. Pendente causa, in data 12 febbraio 2014 (VIII) e 31 marzo 2014 (X) il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in merito alla quale l’amministrazione, fondandosi sulle annotazioni del proprio servizio medico, si è espressa con scritto del 10 aprile 2014 (XII).
Su richiesta del TCA, l’assicurato ha preso posizione riguardo al succitato scritto di controparte (XIV).
Da ultimo, il 5 giugno 2014 l’insorgente ha trasmesso al TCA un nuovo rapporto medico (XVI) ed al riguardo il 18 giugno 2014 l’Ufficio AI ha formulato le proprie osservazioni (XVIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso, in via di riconsiderazione delle decisioni 22 marzo 2013, il diritto alla mezza rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
2.4. L’istituto della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che dispone che “l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)
Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).
Infine, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5. In merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nel caso concreto l’errore manifesto delle decisioni 22 marzo 2013 risiede nel fatto che la relativa valutazione medica si fondava sul rapporto 3 dicembre 2012 del dr. __________, attivo presso il SMR, il quale aveva definito la residua capacità lavorativa in attività adeguate unicamente sulla base dei rapporti dei medici curanti, senza tener conto dell’esito della perizia reumatologica del dr. __________ 9 ottobre 2012 (doc. AI 33), tra l’altro richiesta dallo stesso medico SMR (doc. Ai 30).
In effetti, nella citata perizia 9 ottobre 2012 il dr. __________ aveva concluso come segue:
" (…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritto nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con un rendimento dell'80 % a decorrere dal 15.11.2012 (a distanza di 6 mesi dall'intervento di decompressione-stabilizzazione del rachide lombare caudale del 15.5.2012), rendimento che raggiungerà il 100% a decorrere dal 15.5.2013, dopo un ulteriore periodo di riabilitazione intensa della muscolatura.
Come già stabilito in precedenza dal perito ortopedico Dr. __________ di __________, il 24.8.2011, per le ultime attività professionali espletate di carrozziere, rispettivamente come fornitore di bibite indipendente, senza operai in grado di assumere le mansioni di questa professione, può essere assunta un'inabilità lavorativa praticamente completa.
Dal momento dell'ultima valutazione peritale del 24.8.2011, fino alla data del recente intervento neurochirurgico del 15.5.2012, l'assicurato in un lavoro adatto allo stato di salute viene considerato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%.
È giustificata un'inabilità lavorativa totale dal momento dell'intervento neurochirurgico del 15.5.2012 fino al 14.11.2012." (Sottolineature del redattore; doc. AI 33/8).
Con annotazioni 11 ottobre 2012 il dr. __________ aveva in particolare indicato la necessità di un aggiornamento degli atti medici “dopo la metà di novembre” (doc. AI 34), ciò che è avvenuto il 20 novembre 2012 (doc. AI 37). Da tale aggiornamento fra l’altro risulta: il rapporto 23 novembre 2012 del medico curante, dr. __________, che aveva fatto presente di valutare la capacità lavorativa dopo l’intervento di decompressione del 15 maggio 2012 (doc. AI 37) ed il rapporto 26 giugno 2012 in cui il dr. __________ aveva valutato il decorso post-operatorio come “abbastanza favorevole” (doc. AI 37/7). Infine, nel certificato di malattia del 7 novembre 2011 il citato medico indicava un’incapacità lavorativa del 50%, da intendersi nell’abitua- le attività (doc. 21/1 incarto Cassa malati).
Con annotazioni 3 dicembre 2012 il succitato medico SMR aveva concluso che “dalle relazioni del dr. __________, nonché da quella del medico curante, si evince che lo stato di salute dell’assicurato non è ancora stabilizzato. Continua a riportare dolori diffusi nonostante le continue sedute di fisioterapia necessarie per rinforzare la muscolatura”, proponendo una rivalutazione tra 6 mesi, previo aggiornamento degli atti medici, principalmente di quelli reumatologici/neurologici (doc. AI 40/3). Ciononostante, nelle medesime annotazioni, il dr. __________ aveva attestato un’inabilità lavorativa del 50% in attività adeguate, dopo un periodo di’incapacità dovuta alla summenzionata operazione, senza tuttavia menzionare la perizia del dr. __________. Di conseguenza, con rapporto 20 dicembre 2012 la consulente in integrazione professionale aveva determinato un grado d’invalidità del 50% (doc. AI 43).
In queste circostanze, al momento delle decisioni 22 marzo 2013 l’Ufficio AI doveva fare riferimento alla perizia del dr. __________, completa, dettagliata e convincente, alla quale andava conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), il quale, come visto sopra, aveva valutato, a partire dal 15 novembre 2011, un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate, da intendersi quale diminuzione di rendimento del 20% nell’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore.
Nondimeno va rilevato che nel rapporto 21 maggio 2014 del dr. __________ al Caposervizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________, dr.ssa __________, di cui si parlerà più diffusamente nel seguente considerando, riferendosi all’intervento di decompressione ha evidenziato che il risultato è stato buono “… nel senso che il paziente non lamenta più blocchi iperalgici e la sciatalgia di topografia L 5 a destra è regredita”, anche se permangono i dolori lombari agli arti inferiori (doc. E1). Quindi, l’intervento in parola ha portato un miglioramento – seppur non totale – delle condizioni salute dell’assicurato, ciò che giustifica la maggiore capacità lavorativa in attività adeguate (80%) attestata dal dr. __________ rispetto a quella presente prima dell’operazione (50%).
2.7. Occorre ora ricordare che la modifica (nel senso di una soppressione o di una riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; STF 9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006 consid. 2.3; I 222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).
Nel caso in esame, non risulta che sino al momento della decisione contestata (secondo giurisprudenza, la decisione contestata delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), ossia al 1° ottobre 2013, sia subentrato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato tali da giustificare il mantenimento del diritto alla rendita e questo per i motivi che seguono.
Con rapporto 10 giugno 2013, quindi poco dopo un anno dell’intervento di decompressione, il dr. __________ segnala ancora dolori lombari cronici, attestando un’incapacità lavorativa del 50% in attività confacenti (doc. AI 56). Come detto al considerando precedente, i dolori lombari sono rimasti ma la succitata operazione ha portato dei miglioramenti ed un conseguente aumento della capacità lavorativa. Del resto, nelle annotazioni 5 agosto 2013 il dr. __________ del SMR, dopo aver esaminato il succitato rapporto del dr. __________, sostiene che rispetto alla perizia non risulta alcun peggioramento (doc. AI 58). Diversa è solo la valutazione della capacità lavorativa.
Con certificato 4 dicembre 2012, quindi dopo la decisione contestata, il medico curante conferma, nonostante l’interven- to, dolori lombari, cedimenti alla gamba sinistra e difficoltà motoriche (doc. B2). Nel successivo certificato 23 gennaio 2013 il dr. __________ parla di una nuova esacerbazione dei dolori alla colonna vertebrale, anticipando che il suo paziente si sottoporrà ad una valutazione neurochirurgica (doc. C3). Nel primo dei due rapporti datati 17 marzo 2014, quello relativo alla visita del 21 gennaio 2014, il Caposervizio di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, dr.ssa __________, rileva in particolare come le lombalgie croniche non siano mutate dopo il citato intervento di decompressione, che dall’esame clinico non si evidenzia un deficit neurologico e che la risonanza magnetica non mostra gravi patologie (doc. D2). Nel secondo rapporto (concernente la vista del 25 febbraio 2014) si ipotizza fra l’altro un possibile re-intervento neurochirurgico e si consiglia una visita reumatologica (doc. D1). Nelle annotazioni 10 aprile 2014 il dr. __________, esaminata la succitata nuova documentazione, sostiene che non vi sia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia del dr. __________ (XII/1).
Questa valutazione è del resto confermata dal dr. __________, il quale nel rapporto 21 maggio 2014 all’Ufficio AI, dopo aver visto l’assicurato per un consulto inviato dalla dr.ssa __________, fra l’altro attesta:
" (…)
Un lavoro leggero e adatto è un lavoro che eviti posizioni statiche prolungate, sia variato nella misura del possibile, eviti movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco e permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena.
In una tale attività il paziente dovrebbe poter raggiungere una capacità lavorativa dell'80%." (Sottolineatura del redattore, doc. E2)
Certo, nel succitato rapporto lo specialista in reumatologia evidenzia come in data 10 aprile 2014 l’assicurato abbia subito un pesante intervento addominale per un carcinoma, segnalando anche un ricovero per ragioni psichiatriche. Egli ritiene pertanto utile una valutazione multidisciplinare, d’ordine reumatologico, psichiatrico, chirurgico, oncologico e neurologico (doc. E2). In questo contesto il TCA condivide le annotazioni 17 giugno 2014 il cui dr. __________, dopo aver visionato i citati rapporti 21 maggio 2014 (quello alla dr.ssa __________ e quella all’Ufficio AI) del dr. __________, ha concluso:
" (…)
Valutazione:
peggioramento stato di salute con IL 100% per qualsiasi attività dal 14.4.2014 per almeno 6 mesi con seguente indicazione ad aggiornamento del caso.
Peggioramento stato di salute posteriore la decisione del 1.10.2013."
(doc. XVIII/bis)
Spetterà quindi all’Ufficio AI, al quale vanno inviati gli atti, valutare nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni le implicazioni di suddetto peggioramento.
2.8. In merito alla valutazione economica, rimasta incontestata, rispettivamente alla determinazione del grado d’invalidità va fatto riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione contestata.
Va fatto presente che il momento determinante per il raffronto dei redditi è il 2012, anno in cui risale il miglioramento della situazione valetudinaria accertata dal dr. __________ nella menzionata perizia 9 ottobre 2012.
Per quanto riguarda il reddito da valido, avendo l’assicurato terminato al 31 dicembre 2010 la sua attività indipendente di commerciante di bibite, l’Ufficio AI ha correttamente preso in considerazione il reddito statistico risultante dalle tabelle RSS edite dall’Ufficio federale di statistica (categoria 4.2, attività semplici e ripetitive, valore mediano) che, aggiornato la 2011, ammonta a fr. 61'894,75.-- annui.
Per quanto riguarda al reddito da invalido valgono le seguenti considerazioni.
Come visto sopra, da un punto di vista medico, l’attività abituale indipendente non è più esigibile mentre che in un’attività adeguata la capacità lavorativa è totale.
In base all’obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) l’assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione – tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale – sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (STF 9C_924/2011 del 3 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
In concreto, allorquando nel 2012 è stato riconosciuto abile al lavoro all’80% in un’attività adeguata, l’assicurato non aveva ancora compiuto i 43 anni per cui, da un punto di vista oggettivo nulla ostava ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché non aveva ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 37, con-sid. 4.3.2). Inoltre, i posti di lavoro esigibili, riportati nel citato rapporto 20 dicembre 2013 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 43) non erano così limitati da rendere incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato e nemmeno l’assicurato aveva addotto delle ragioni soggettive che avrebbero dovuto imporre di concludere per l’impossibilità di un cambiamento dell’attività lavorativa. Del resto, dal colloquio del 15 aprile 2013 con la responsabile in integrazione AI risulta chiaramente la volontà dell’assicurato di cambiare professione (cfr. doc. AI 51).
Il reddito da invalido è stato calcolato utilizzando i salariali statistici [secondo giurisprudenza, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006)]. Tenendo inoltre conto di una capacità al guadagno residua dell’80% l’amministrazione ha determinato il reddito da invalido in fr. 49'515,80.
Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 20% che non raggiunge il minimo pensionabile del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI [(61'894,75- 49'515,80] x 100 : 61'894,75].
2.9. Visto quanto sopra, ritenuto che l’assicurato non presentava un grado d’invalidità pensionabile, le decisioni del 22 marzo 2013 di riconoscimento ed erogazione di una rendita dal 1° marzo 2013 risultano essere manifestamente errate e la loro correzione ha un'importanza rilevante, motivo per cui rettamente l’Ufficio AI ha proceduto alla loro riconsiderazione.
Trattandosi di un errore relativo ad elementi specifici dell’AI, ritenuto che l’assicurato non ha violato alcun obbligo d’informazione, l’amministrazione ha correttamente soppresso, in analogia all’art. 88bis OAI, la rendita dal 1° gennaio 2014, vale a dire il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (cfr. consid. 2.4).
In queste circostanze la decisione contestata merita conferma mentre il ricorso va respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono inviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.6.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti