Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.196

 

FS

Lugano

18 dicembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’8 ottobre 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 4 febbraio 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. dicembre 2007 (doc. AI 33/1-2);

 

                                     -   in esito alla procedura di revisione avviata nell’ottobre 2010 (doc. AI 39/1), con decisione 26 giugno 2012, confermata da questo Tribunale con STCA 32.2012.215 del 15 aprile 3013 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 98/1-17), l’Ufficio AI ha ridotto la rendita a metà (doc. AI 89/4-6 e 88/1-3);

 

                                     -   nel mese di marzo 2013 l’amministrazione ha avviato una nuova procedura di revisione (doc. AI 97/1).

                                         In quest’ambito l’Ufficio AI, il 30 luglio 2013 (doc. AI 101/1-2), ha scritto all’avv. RA 1 una lettera con la quale ha evidenziato che: “(…) Secondo le informazioni ricevute da parte del comune di __________, dal 01.04.2013, la Signora RI 1 risulta irreperibile. Con questa comminatoria le assegniamo un termine di 10 giorni per comunicarci il nuovo indirizzo della Signora RI 1. Scaduto infruttuoso il termine appena citato procederemo con l’emissione di un progetto di decisione di soppressione conformemente all’art. 21 cpv. 4 LPGA. (…)” (doc. AI 101/1);

 

                                     -   con decisione 8 ottobre 2013 (doc. AI 104/1-2), preavvisata il 28 agosto 2013 (doc. AI 103/1-2), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 31 agosto 2013 argomentando: “(…) secondo le informazioni ricevute da parte del comune di __________, dal 01.04.2013, la Signora RI 1i risulta irreperibile. Per tale motivo, conformemente all’art. 7b cpv. 2 lett. b LAI, art. 31 cpv. 1 LPGA e art. 77 OAI la rendita viene soppressa con effetto 31.08.2013. (…)” (doc. AI 104/2);

 

                                     -   avverso suddetta decisione l’assicurata, rappresentata dal-l’avv. RA 1, insorge dinanzi al TCA postulandone con argomentazione di cui si dirà, se necessario, in seguito l’annullamento;

 

                                     -   con la risposta (IV) osservato, tra l’altro, che “(…) a seguito della comunicazione 30 ottobre 2013 dell’assicurata (doc. 105 incarto AI) l’UAI, con delibera 6 novembre 2013 all’atten-zione della Cassa __________ di compensazione (doc. 106 incarto AI), ha chiesto – in virtù della ritornata collaborazione dell’assicurata nel comunicare il suo nuovo recapito – il ripristino del versamento della rendita a quest’ultima dal 1° settembre 2013 (ossia dal primo giorno di decorrenza della soppressione). Il 7 novembre 2013 lo scrivente Ufficio ha poi comunicato all’assicurata di aver trasmesso, per competenza territoriale (art. 56 LAI, 40 cpv. 1 lett. b e 43 OAI), il dossier della signora RI 1 all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE, doc. 107 incarto AI). (…)” (IV, punto 1) l’Ufficio AI ha chiesto di stralciare la causa dai ruoli adducendo che “(…) alla luce di quanto precede [ndr.: si riferisce anche alla circolare no 322 emanata dall’UFAS il 24 settembre 2013 avuto riguardo alle STF 9C_662/2012 del 19 giugno 2013 e 8C_109/2013 dell’8 luglio 2013, pubblicate in DTF 139 V 263 e 335, che trattano dell’applicabilità intertemporale della Convenzione dell’8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica __________ concernente le assicurazioni sociali non più applicabile ai cittadini __________ dal 1. aprile 2010], considerato che sarà l’UAIE ad emettere una decisione soggetta a ricorso in merito al ripristino del versamento rendita e che pertanto da parte sua l’UAI considera la sua decisione 8 ottobre 2013 nulla, si chiede che la presente causa – divenuta priva di oggetto – venga stralciata dai ruoli. (…)” (IV, punto 4);

 

                                     -   con scritto 27 novembre 2013 l’insorgente si è confermata nella domanda di annullamento della decisione impugnata;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   a norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autori-tà di ricorso”;

 

                                     -   nella fattispecie l’Ufficio AI non ha formalmente riesaminato e tantomeno annullato la decisione impugnata prima dell’inoltro della risposta di causa;

 

                                     -   in particolare, tali non possono essere ritenuti né la delibera del 6 novembre 2013 (doc. AI 106/1-2; con questo atto, anche se ha evidenziato che annulla e sostituisce la decisione di soppressione dell’8 ottobre 2013, l’Ufficio AI si è in realtà rivolto alla Cassa __________ di compensazione affinché procedesse a calcolare l’ammontare della prestazione e ad emanare e spedire la decisione); né la lettera del 7 novembre 2013 con la quale l’amministrazione ha comunicato all’avv. RA 1 la trasmissione dell’incarto concernente la sua assistita all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (doc. AI 107/1) e nemmeno lo scritto del 13 novembre 2013 con il quale la Cassa __________ di compensazione ha trasferito il dossier alla Cassa di compensazione di Ginevra invitandola ad emettere una decisione da trasmettere in copia all’Ufficio AI del Canton Ticino (IV/1);

 

                                     -   del resto, per poter ritenere annullata la decisione impugnata non basta la semplice assunzione secondo la quale “(…) l’UAI considera la sua decisione 8 ottobre 2013 nulla (…)” (IV, punto 4);

 

                                     -   questo Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del contendere è dunque sapere se la decisione di soppressione della rendita vada o meno confermata;

 

                                     -   secondo l’art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

                                         Ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante soppraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

                                         A norma dell’art. 77 OAI l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’as-segno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

                                         Giusta l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

                                         L’art. 7b cpv. 2 lett. b stabilisce inoltre che in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA;

 

                                     -   le sanzioni previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA in caso di violazione dell’obbligo di informare o di collaborare possono essere comminate soltanto dopo diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa procedura corrisponde a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21 cpv. 4 LPGA. Si tratta di una regola procedurale che deve essere osservata senza eccezioni, dalla quale non si può derogare nemmeno quando la persona interessata lascia intendere che non vuole in ogni caso conformarsi all’obbligo che le incombe (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 43 n. 52 pag. 558).

                                         Nonostante non specifichi esattamente di quali obblighi di informare o di collaborare si tratti, l’art. 43 cpv. 3 LPGA non si riferisce solo agli obblighi relativi ai necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 LPGA. Kieser, tra le disposizioni che rientrano negli obblighi di informare e collaborare ex art. 43 cpv. 3 LPGA, menziona anche l’art. 31 LPGA che regola la notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni (Kieser, op. cit., ad art. 43 n. 47 pag. 557).

                                         Quale cambiamento importante ai sensi dell’art. 31 LPGA, anche se non lo specifica espressamente, rientrano i cambiamenti elencati all’art. 77 OAI che devono essere immediatamente comunicati all’Ufficio AI (Kieser, op. cit., ad art. 31 n. 8 pagg. 477-448).

 

                                         Sottostanno all’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 31 LPGA unicamente i cambiamenti che hanno un influsso sul diritto a prestazione. In questo senso, nel commento all’art. 31 LPGA, in particolare in merito al presupposto del cambiamento importante delle condizioni determinanti, Kieser rileva che “(…) erfasst sind ausschliesslich Änderungen, die sich auf den Leistungsanspruch auswirken (…)” (Kieser, op. cit., ad art. 31 n. 9 pag. 448). Anche Müller sottolinea che “(…) gemeint sind nur Änderungen, die sich auf den Leistungsanspruch auswirken (…)” (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 228, marginale 1198);

 

                                     -   a prescindere dal fatto che, come si vedrà in seguito, non ne sono dati i presupposti, nella misura in cui l’amministrazione avesse voluto, invocando l’art. 43 cpv. 3 LPGA, sanzionare una lesione dell’art. 31 cpv. 1 LPGA, allora la soppressione della rendita avrebbe potuto essere ordinata senza osservare la procedura di diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato a norma dell’art. 21 cpv. 4 LPGA. Infatti, l’art. 7b cpv. 2 lett. b LAI prevede una deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA proprio nel caso in cui l’assicurato non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA;

 

                                     -   nella fattispecie concreta l’indirizzo dell’insorgente (elemento, questo, che non è menzionato nell’elenco dei cambiamenti di cui all’art. 77 OAI) non ha alcun influsso sul diritto alla rendita. Infatti, come accennato, nelle STF 9C_662/2012 del 19 giugno 2013 e 8C_109/2013 dell’8 luglio 2013, pubblicate nei rispettivi fascicoli DTF 139 V 263 e 335 stampati il 21 agosto e il 19 settembre 2013 (giurisprudenza, questa, che poteva e doveva pertanto essere a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui ha reso il provvedimento impugnato), l’Alta Corte ha stabilito che il criterio determinante per la questione di sapere se la Convenzione sulla sicurezza abrogata per i cittadini dell’odierna Repubblica del __________ con effetto da fine marzo 2010 continui a essere applicabile è la nascita del diritto e non già il momento della resa della decisione. In casu, la ricorrente, come visto sopra, é stata posta al beneficio del diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2007 poi ridotta a mezza rendita con la decisione 26 giugno 2012, confermata da questo Tribunale con STCA 32.2012.215 del 15 aprile 3013 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 33/1-2, 89/4-6 e 98/1-17). È pertanto pacifico che l’insorgente, conformemente alla succitata giurisprudenza e in virtù della menzionata Convenzione ancora valida al momento della nascita del diritto alla rendita, anche se avesse spostato la sua residenza all’estero poteva esportare il diritto alle prestazioni;

 

                                     -   in simili circostanze ribadito che l’art. 31 LPGA si riferisce unicamente ai cambiamenti che hanno un influsso sul diritto a prestazione e che pertanto, anche ammettendo che abbia cambiato il luogo di residenza prima del 28 ottobre 2013 (cfr. doc. AI 105/1), per il solo fatto di non aver comunicato il nuovo indirizzo l’amministrazione non poteva sopprimere il diritto alla rendita la decisione impugnata va annullata;

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         Alla ricorrente, rappresentata da un legale, vanno riconosciute le ripetibili (art. 61 lett.g LPGA).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti