Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 gennaio 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - nel marzo 2012 RI 1, nato nel 1958, ha inoltrato una richiesta di prestazioni indicando quale danno alla salute la “(…) rottura tallone piede destro e sinistro (…)” (doc. AI 1/1-9);
- con decisione 3 gennaio 2013, preavvisata con progetto 11 settembre 2012 (doc. AI 24/1-2), l’Ufficio AI – sulla base della documentazione medica di cui all’incarto LAINF e visto il rapporto finale del 21 dicembre 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 30/1-3) – ha negato il diritto a prestazioni essendo l’assicurato, al momento della nascita del diritto alla rendita il 1. settembre 2012 (sei mesi dopo la domanda di prestazioni del marzo 2012 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI), considerato abile al lavoro nella misura del 100% (doc. AI 31/1-3);
- contro questa decisione l’assicurato, tramite la RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento del diritto, senza specificare da quando, ad almeno un quarto di rendita d’inva-lidità;
- con la risposta di causa – osservato, in particolare, che “(…) dal lato medico non emergono elementi di disturbo supplementari extra-infortunistici, e l’accertamento medico eseguito in ambito __________ risulta essere completo e coerente con conclusioni da validare. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Nella STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 (pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174 e confermata nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012) il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (al riguardo vedi anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010);
- nella fattispecie il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nella visita medica di chiusura del 20 giugno 2012 (doc. 83/1-6 dell’incarto LAINF) – posta la diagnosi di “(…) stato dopo frattura calcaneare bilaterale per caduta da circa 1 metro e mezzo in data 21.09.2008. Stato dopo osteosintesi calcagno destro con placca laterale e viti e osteosintesi calcagno sinistro con viti il 24.09.2008. Stato dopo AMO a destra settembre 2009. Stato dopo artrodesi sottoastragalica a destra il 20.09.2010. Stato dopo AMO caviglia destra e artroscopia caviglia destra il 13.01.2011. (…)” (doc. 83/5 dell’incarto LAINF) –, ha espresso la seguente valutazione; “(…) l’assicu-rato viene valutato abile nella misura massima possibile. L’ufficio competente sarà più esplicito a riguardo soprattutto per quanto riguarda l’inizio di questa abilità. L’assicurato al momento dell’infortunio eseguiva un lavoro praticamente di rappresentanza dovendo spostarsi con la macchina nei vari negozi e edifici pubblici con un’attività amministrativa veramente molto ridotta. L’assicurato tuttavia possiede un diploma con una maturità commerciale alla Scuola __________ di __________. Ritengo che in qualità d’impiegato di commercio con un’attività prevalentemente sedentaria l’assi-curato possa essere giudicato sicuramente abile nella misura del 100%. Per altre professioni ovviamente vi sono delle limitazioni. (…)” (doc. 83/5 dell’incarto LAINF, le sottolineature sono del redattore);
- conformemente alla succitata giurisprudenza e visto il tenore della valutazione del dr. __________ sopra riprodotta, questo Tribunale ritiene che senza interpellare personalmente lo specialista per un preciso chiarimento al riguardo, l’Ufficio AI non poteva, sulla sola base degli atti, concludere con la sufficiente tranquillità che l’assicurato fosse abile al lavoro al 100% anche nella sua attività di rappresentante venditore.
Questo vale a maggiore ragione viste anche le convergenti valutazioni del dr. __________ e del dr. __________ che attestano la possibilità di iniziare un’attività lavorativa prevalentemente sedentaria con possibilità di cambiare posizione e di spostarsi per brevi distanze.
Il dr. __________, vice primario del servizio di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto 30 agosto 2012 (doc. AI 20/1-2), ha, infatti, rilevato che “(…) attualmente non ci sono ulteriori interventi suscettibili di migliorare la situazione. Una recente valutazione, effettuata da parte della __________, proponeva una ripresa del lavoro al 100% in qualsiasi attività. A mio avviso ciò non è possibile. Il signor RI 1 deve poter beneficiare di una reintegrazione in un’attività adatta, tenendo presente che il paziente lamenta forti dolori anche dopo un po’ che resta seduto e deve fare un uso frequente di antidolorifici per alleviare il dolore. In un primo tempo sarebbe opportuno che tale ripresa si faccia gradualmente per alcune ore al giorno per poi valutare se è possibile aumentarla. Tale futura attività lavorativa dovrebbe permettere al paziente di rimanere seduto il più possibile ma anche di potersi alzare e camminare per brevi distanze. (…)” (doc. AI 20/1, la sottolineatura è del redattore).
Dal canto suo, il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 20 settembre 2012 (doc. AI 25/1-2), ha, in particolare, rilevato che “(…) andrebbe proposto e tentato un lavoro che viene svolto in prevalenza seduto al 50%, quindi sicuramente non il lavoro che il paziente svolgeva in precedenza, con spostamenti in macchina e a piedi, durante tutta la giornata. (…)” (doc. AI 25/2, la sottolineatura è del redattore).
Va qui pure evidenziato che nel rapporto finale del 21 dicembre 2012 il medico SMR dr. __________, FMH medico generalista, non ha nemmeno menzionato il rapporto del 30 agosto 2012 del dr. __________;
- significativo è pure il fatto che nella lettera del 26 luglio 2012 indirizzata all’Ufficio AI, lo specialista infortuni __________ della __________ di __________, ha, in un primo tempo, indicato che “(…) secondo il giudizio del nostro medico [ndr.: si riferisce al dr. __________] lo stato di salute ora raggiunto non giustifica più una inabilità lavorativa nella sua professione di riferimento di impiegato di commercio. (…)” (doc. AI 14/1, la sottolineatura è del redattore). È solo con la decisione del 2 agosto 2012 (doc. AI 17/1-2), firmata anche dallo specialista __________, che la __________ (senza addurre alcuna motivazione e, lo si ribadisce, apparentemente in contrasto con le conclusioni sopra riprodotte del dr. __________) ha precisato che, oltre all’attività di impiegato di commercio che corrisponderebbe alla sua formazione, anche “(…) l’attività di rappresentanza e di vendita è da ritenere esigibile (…)” (doc. AI 17/1, la sottolineatura è del redattore);
- contro la succitata decisione del 2 agosto 2012 della __________, l’assicurato, tramite la RA 1, ha interposto l’opposizione del 7 settembre 2012 (doc. AI 22/1-4). Al riguardo giova ricordare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF (DTF 126 V 288 = Pratique VSI 2001 pag. 79);
- visto tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché – esperiti i necessari accertamenti volti a stabilire con chiarezza se l’abilità lavorativa del 100% valga tanto per la sua attività abituale di rappresentante venditore quanto in un’altra attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali e, nella misura in cui fosse necessario, attendendo l’esito della procedura di opposizione pendente davanti alla __________ – renda un nuovo provvedimento;
- nella misura in cui non fosse possibile ritenerlo abile al lavoro nella sua attività abituale di rappresentante venditore, per il calcolo del grado d’invalidità bisognerà procedere, in ogni caso, ad un confronto dei redditi da valido e da invalido, non risultando più possibile il solo raffronto percentuale dei redditi (vedi a contrario DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009; 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Al ricorrente, rappresentato dalla RA 1, vanno riconosciute le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti