Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione (incidentale) del 18 ottobre 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1969, il 10 agosto 2012 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) contropatia discale (…)” (doc. AI 1/1-6).
L’Ufficio AI – chiusa la fase di intervento tempestivo a fronte di uno stato di salute non stabilizzato (doc. AI 44/1-2) e viste le risultanze mediche dei reperti agli atti (cfr. la valutazione SMR del 29 agosto 2013 sub doc. AI 54/1-3) –, con comunicazione 12 settembre 2013 (doc. AI 56/1-2 e 57/1-2), ha convocato l’assicurata per un accertamento medico reumatologico presso il dr. __________.
Con scritto 27 settembre 2013, tramite __________ dello RA 1., l’assicurata – osservato, in particolare, che il dr. __________ “(…) quando agisce previo mandato UAI, assume più la funzione di perito di parte che non di garante super partes (…)” (doc. AI 58/1) – ha chiesto la designazione di un altro perito.
Con scritto 3 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha risposto all’assicura-ta che “(…) i motivi posti a fondamento dell’istanza di ricusa nei confronti del perito Dr. __________ non sono affatto pertinenti e che di conseguenza la designazione di un altro perito non risulta assolutamente giustificata e necessaria nella presente fattispecie. (…)” (doc. AI 59/1) invitandola a comunicare per iscritto se mantiene l’opposizione.
Con scritto 11 ottobre 2013 (doc. AI 60/1-3), sempre tramite il suo rappresentante, l’assicurata – osservato che il tenore della risposta fa apparire fondati i dubbi in merito al perito designato e che “(…) per la mia cliente costituisce un fardello psicologicamente insostenibile dover affrontare una perizia medica (con tutte le inflessioni legate anche all’intimità della persona) senza che siano confermati a priori in modo sufficientemente sostenibile i presupposti di imparzialità [non certo nell’anamnesi o nel riconoscimento dello status patologico, ma a livello di conclusioni, di parte (mandante)]. (…)” (doc. AI 60/1) – ha chiesto all’Ufficio AI di rispondere alle seguenti domande:
" (…)
1. Negli ultimi 4 anni, quale percentuale delle perizie reumatologiche ordinate da codesto Ufficio sono state conferite al dr. med. __________, in __________?
2. Quante di queste, in percentuale, portano sulla conclusione ILabit1 = 0 / ILadeg.2 = 100?
3. Quante di queste, in percentuale, portano a concludere ILabit. > 0?
4. Quante di queste, in percentuale, portano a concludere ILadeg. < 100?
[…]
1 Incapacità al lavoro in attività abituale
2 Incapacità al lavoro in attività adeguata
(…)." (doc. AI 60/2)
Con decisione incidentale del 18 ottobre 2013 (doc. AI 63/1-3) – osservato, tra l’altro, che “(…) in data 16.10.2013 abbiamo interpellato il nostro servizio giuridico, il quale conferma di dover respingere la ricusa, poiché le motivazione addotte non sono assolutamente suscettibili di far nascere sospetti circa l’imparzialità del perito. Vi è inoltre da rilevare che lo scrivente Ufficio non è tenuto a fornire statistiche circa le valutazioni operate dagli esperti periti ai quali facciamo capo, statistiche che comunque sarebbero irrilevanti ai fini della valutazione. (…)” (doc. AI 63/1) e attirata l’attenzione sulle conseguenze in caso di mancata collaborazione – l’amministrazione ha confermato la convocazione per un accertamento medico reumatologico presso il dr. __________, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.2. Contro la succitata decisione, sempre tramite __________, è tempestivamente insorta l’assicurata chiedendo di non doversi sottoporre alla visita peritale ai sensi della decisione impugnata. Essa fa valere innanzitutto una violazione del diritto di essere sentita in quanto la decisione carente nella motivazione. Inoltre – visto che molti incarichi peritali (nonostante che nel Canton Ticino operano 17 medici specialisti) sono stati affidati allo stesso specialista i cui verdetti sono spesso avversi all’assicurato e contestati dagli specialisti curanti –, per poterle permettere di concludere che il perito designato fosse super partes, l’Ufficio AI avrebbe dovuto rispondere alle domande postegli intese appunto a far chiarezza in materia. Del resto – ravvisato un danno irreparabile nel doversi confidare su questioni personali ancorché convinta di non poter essere valutata in modo del tutto imparziale – essa sostiene che rischia di trovarsi confrontata con un risultato peritale avverso che non potrebbe smontare in quanto non in grado di sopportare i costi di una controperizia di parte. Contestualmente l’assicurata ha postulato anche il riconoscimento dell’effetto sospensivo al presente ricorso.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – sottolineato di aver debitamente motivato la propria decisione, ribadito che le motivazioni addotte non sono idonee a far nascere sospetti circa l’imparzialità del perito e osservato (ancorché irrilevante ai fini del giudizio) che non tiene statistiche circa le valutazioni dei periti a cui affida il mandato – ha confermato che parte ricorrente non ha fatto valere né motivi formali né materiali a sostegno dell’istanza di ricusa mossa nei confronti del perito designato. L’amministrazione ha inoltre rilevato che la scelta del perito non deve essere fatta in accordo con la parte assicurata e, quanto alla domanda di effetto sospensivo, ha ritenuto opportuno sospendere l’accertamento medico richiesto fino alla definizione del presente ricorso.
1.4. Con osservazioni 4 gennaio 2014 l’insorgente ha sostenuto che dalle tavole processuali emergono chiaramente i motivi che fondano la domanda di ricusa e che (nonostante avesse segnalato l’impossibilità di sostenere una controperizia e il disagio nel doversi sottoporre ad una perizia senza la necessaria tranquillità di ricevere un responso super partes) l’Ufficio AI ha messo in atto un ostruzionismo preconcetto invece di motivare la propria decisione. Ritenuto grave il fatto di non tenere statistiche in merito ai mandati peritali assegnati, l’insorgente ritiene (richiamandosi anche a due casi concreti) che ciò non esonerava l’amministrazione dall’effettuare delle ricerche ad hoc per rispondere ai fondati questiti posti e che solo così i dubbi di parzialità nei confronti del perito avrebbero potuto dissolversi. Con riferimento alla DTF 137 V 210 l’insorgente rileva che l’Alta Corte ha cercato di porre dei rimedi alle critiche fondate alla giurisprudenza precedente e precisa di non aver mai preteso che la scelta del perito fosse fatta con il suo accordo. Infine, anche avuto riguardo al fatto che fino a prova (anche se attenuata) del contrario, l’impar-zialità del perito deve essere presunta, ella sostiene che, in casu, l’Ufficio AI ha ostacolato in modo irreparabile la possibilità di raccogliere detta prova che andrebbe pertanto presunta.
1.5. Con scritto 29 agosto 2014 __________ ha inviato al TCA (che lo ha trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; XI) il testo dell’interrogazione 4 agosto 2014 al Consiglio di Stato “Il Ticino dei (pochi) superperiti AI” (X e X/1).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L’insorgente sostiene che la decisione impugnata non sarebbe debitamente motivata e fa pertanto valere una violazione del diritto di essere sentita.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2, U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 e DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso concreto la censura della ricorrente appare infondata.
Con la decisione impugnata, come accennato (cfr. consid. 1.1), l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) in data 16.10.2013 abbiamo interpellato il nostro servizio giuridico, il quale conferma di dover respingere la ricusa, poiché le motivazione addotte non sono assolutamente suscettibili di far nascere sospetti circa l’imparzilaità del perito. Vi è inoltre da rilevare che lo scrivente Ufficio non è tenuto a fornire statistiche circa le valutazioni operate dagli esperti periti ai quali facciamo capo, statistiche che comunque sarebbero irrilevanti ai fini della valutazione. (…)” (doc. AI 63/1).
L’amministrazione, seppur in modo succinto, ha pertanto indicato le ragioni poste alla base della propria decisione. Inoltre, indicando, da una parte, che non è tenuta a tenere statistiche circa le valutazioni dei periti a cui affida dei mandati peritali e, dall’altra parte, che dette statistiche sarebbero comunque irrilevanti ai fini del giudizio circa l’esistenza di un motivo di ricusa, l’Ufficio AI ha pure preso posizione sulle censure rispettivamente sulle domande formulate dall’assicurata nello scritto dell’11 ottobre 2013 (cfr. consid. 1.1 e doc. AI 60/1-3).
Va del resto qui evidenziato che un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è comunque sanata in questa sede, giacché il Tribunale dispone di pieno potere cognitivo (STF 8C_100/2014 del 28 aprile 2014, consid. 5; 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 2.1 non pubblicato nella DTF 134 V 405; DTF 133 I 201 consid. 2.2 e 127 V 431).
Giova ancora precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se (come in concreto) una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse (di pari rango del diritto di essere sentito) della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1; 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3 e 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011).
2.3. Oggetto del ricorso è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha ordinato di sottoporre l’assicurata ad un accertamento medico reumatologico a cura del dr. __________.
2.4. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.5. Nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale (TF) ha formulato nei confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari. In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati (DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).
Secondo il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)
Le decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; tutti con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Sempre nella DTF 137 V 210, al consid. 3.4.2.7 a pag. 257, l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
Nella DTF 139 V 349, la nostra Massima Istanza ha infine stabilito che, fatta salva l’attribuzione del mandato con metodo aleatorio, le ulteriori esigenze dello stato di diritto di cui alla DTF 137 V 210 sono applicabili per analogia alle perizie mediche mono- e bidisciplinari.
2.6. Presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile.
La giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
2.7. Allorquando va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).
2.8. Nella concreta evenienza, il TCA constata che la ricorrente fa valere dei motivi formali di ricusa contro il perito designato dall’Ufficio AI. In effetti, quale fondamento dell’istanza di ricusa essa adduce la “(…) mancanza di elementi che possano far escludere, con la necessaria tranquillità, sicurezza e intimo convincimento, una parzialità di giudizio. (…)” (I, pag. 6).
In particolare, secondo la ricorrente, per il fatto che l’Ufficio AI assegni numerosi mandati allo stesso perito (circostanza che creerebbe una dipendenza economica) e che le conclusioni di quest’ultimo siano spesso sostanzialmente le medesime (ovvero a sfavore dell’assicurato e in contrasto con i medici curanti), bisognerebbe concludere per una parzialità del perito.
In questo senso l’insorgente – non avendo l’amministrazione risposto alle domande in merito alla percentuale delle perizie reumatologiche assegnate al dr. __________ negli ultimi quattro anni e alla valutazione dello specialista riguardo alla capacità lavorativa nell’attività abituale e in un’attività adeguata (cfr. consid. 1.1) – conclude di aver provato la parzialità del perito designato perché l’amministrazione le avrebbe impedito di smontare la presunzione stante la quale fino a prova del contrario il perito va ritenuto imparziale.
2.9. Conformemente alla giurisprudenza (ripresa in STFA I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 pag. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).
Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata STFA I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570).
In concreto, l’insorgente non adduce alcun valido elemento atto a giustificare la ricusa del dr. __________ quale perito.
In particolare, dal numero dei mandati conferiti al dr. __________ non è possibile concludere per una parzialità dello specialista.
In effetti, nella STF 9C_44/2014 dell’11 febbraio 2014 – confermando il giudizio con il quale questo Tribunale aveva concluso che secondo la giurisprudenza federale, un motivo di ricusazione non è dato per il solo fatto che il perito incaricato é economicamente dipendente dal mandante oppure per il solo fatto che egli svolge degli incarichi per conto dell’amministra-zione –, il TF ha rilevato, tra l’altro, che “(…) un motivo formale di ricusa non sarebbe neppure dato qualora detto centro fosse economicamente dipendente dall'AI, poiché un siffatto motivo non si realizza già con lo svolgimento di compiti per l'amministrazione ma solo in caso di prevenzione personale (…)” (STF 9C_44/2014 dell’11 febbraio 2014).
Quanto alla pretesa secondo la quale non avendo fornito le risposte alle domande poste l’amministrazione le avrebbe impedito di provare la parzialità del perito va qui rilevato che, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui era messa in dubbio l’imparzialità del perito, nella STF 9C_519/2011 del 5 aprile 2012, l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Par ailleurs, sous l'angle du lien de dépendance économique invoqué par la recourante - en raison du chiffre d'affaires important que réaliserait le psychiatre dans le cadre de mandats que lui confierait l'office AI -, il est de jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises soient régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à la requête de renseignements sur le nombre de mandats d'expertise psychiatrique confiés par l'office AI au docteur A.________ et sur le montant de la rémunération en résultant, ces éléments ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation. (…)” (STF 9C_519/2011 del 5 aprile 2012, consid. 3.2).
Nemmeno, (senza una valutazione puntuale nel merito dei singoli casi) a mente di questo Tribunale, per il solo fatto che un perito giunga spesso a delle valutazioni simili è possibile concludere per una sua parzialità.
Questo Tribunale ritiene pertanto di potere concludere, in sintonia con la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino a prova (anche se attenuata) del contrario, l'imparzialità del perito deve essere presunta (STFA I 14/04 del 14 marzo 2006, consid. 3.2.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205), che le argomentazioni generiche sviluppate dall’assicurata (e dal suo rappresentante, che non sembra essere a conoscenza in particolare della giurisprudenza di cui alle surriferite STF 9C_44/2014 e 9C_519/2011) non giustificano alcuna apparente prevenzione o rischio di parzialità.
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’atto parlamentare trasmesso a questo Tribunale (cfr. consid. 1.5).
Del resto, limitandosi a sostenere in modo del tutto generico che “(…) trattandosi di una visita medica e non di una semplice analisi amministrativa, la mia cliente si troverebbe di fatto costretta a mettersi in intimità quando detiene la fondata impressione che intrinsecamente potrebbe non essere valutata in modo del tutto imparziale. […] Ora ben si intravede la delicatezza della questione di specie, così come gli effetti nefasti, ingiusti ed iniqui di una forzatura in questo contesto, che andrebbe a scalfire la dignità stessa di una persona. (…)” (I, punto 8.2, pag. 6), l’insorgente non ha minimamente documentato come la prospettata valutazione reumatologica costituisca per lei un notevole intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta dato che l’esecuzione della prospettata perizia abbia come conseguenza un danno irreparabile (cfr. consid. 2.5).
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico della ricorrente che ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esen-zione dalle tasse e spese processuali (“(…) nella pur denegata ipotesi del contrario, chi scrive postula che la mia cliente sia sollevata dai gravami di cui all’art. 69 cpv. 1bis LAI; e questo in ragione del fatto che la manifesta inadempienza dell’UAI quo alla motivazione del provvedimento non poteva portare ad altro se non all’incoazione di un’azione in giudizio; e ciò almeno per una conferma della sicurezza del diritto. (…)” (doc. I, punto 9, pag. 9)).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG), l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esen-zione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante – per quanto qui interessa – si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un’esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi della stessa e l’insorgente non ha addotto alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio questo assunto. Nemmeno, nonostante non le potesse sfuggire che per motivare la ricusa del perito designato doveva almeno addurre le ragioni personali che la portavano a concludere per un'apparente parzialità rispettivamente per un rischio di prevenzione, l’insorgente (rispettivamente il suo rappresentante) non ha addotto alcun valido motivo atto a giustificare la ricusa del perito designato.
In simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese e tasse di giustizia è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti