Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
BS |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2013 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 15 novembre 2013 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
considerato in fatto ed in diritto
con - dal 1° novembre 1992 RI 1, classe __________, beneficia di una rendita intera (cfr. decisione 14 aprile 1994; doc. AI 15). Con decisione 13 febbraio 1996 l’Ufficio AI le ha riconosciuto due rendite per le figlie gemelle __________ e __________ (classe __________), con effetto dal 1° settembre 1993 (doc. AI 20). La rendita d’invalidità è stata confermata con comunicazioni del 10 febbraio 2003 (doc. AI 35) e 11 settembre 2006 (doc. AI 43);
- dagli accertamenti eseguiti dalla Cassa __________ – la quale fra l’altro collabora all’accertamento dei presupposti assicurativi (art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) e versa le rendite (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI) – è risultato che la figlia __________ il 31 gennaio 2013 ha terminato la sua formazione quale praticante presso l’__________ di __________, riprendendola il 1° settembre 2013 frequentando la scuola __________ (cfr. incarto Cassa);
- non avendo l’assicurata informato l’amministrazione dell’inter- ruzione del periodo di formazione della figlia, continuando a percepire la rendita completiva per la figlia, con decisione 15 novembre 2013 l’Ufficio le ha chiesto la restituzione di fr. 4'368.-- corrispondenti a prestazioni indebitamente percepite dal 1° febbraio 2013 al 31 agosto 2013 (doc. AI 47);
- con il presente ricorso l’assicurata ha in particolare sostenuto di aver percepito in buona fede i fr. 4'368.-- non essendo a conoscenza di non averne avuto diritto e di averli già utilizzati. Fa inoltre presente di trovarsi in gravi difficoltà economiche che le impediscono di restituire la somma richiesta essendo le rendite percepite unica sua fonte di guadagno;
- a seguito del decreto di completazione del ricorso, con scritto 4 dicembre 2013 la ricorrente ha puntualizzato alcuni aspetti della sua “richiesta di condono” (III);
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata, facendo presente come durante l’interruzione della formazione della figlia la ricorrente abbia percepito a torto la relativa rendita completiva, senza aver avvisato di tale interruzione. L’amministrazione rileva inoltre che nelle citate comunicazioni 10 febbraio 2003 e 11 settembre 2006 esplicitamente è stato indicato l’obbligo di informare l’Ufficio AI in merito ad ogni modifica delle condizioni personali ed economiche suscettibili d’influenzare il dritto alle prestazioni, tra cui ogni “interruzione o conclusione di una formazione per persone in età superiore ai 18 anni”. L’Ufficio AI ha poi rilevato che con il ricorso l’assicurata presenta una richiesta da interpretare quale domanda di condono, aspetto che verrà verificato al termine della presente vertenza;
- ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);
- incontestato è il motivo della restituzione. Secondo l’art. 25 cpv. 3 LAVS, applicabile a seguito del rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita completiva per figli ancora in formazione dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 compiuti. Di conseguenza, durante l’interruzione della formazione, l’assicurata non aveva diritto alla rendita per la figlia __________.
- dal tenore del ricorso e dal relativo complemento (III) si evince che intenzione dell’assicurata è quella di chiedere il condono dell’importo da restituire e non di contestare l’ordine di restituzione in quanto tale. Infatti essa sostiene di aver percepito le rendite completive in buona fede e di trovarsi in gravi difficoltà economiche che non le permettono di restituire l’importo dovuto;
- per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/ 2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
- dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale sotto forma di ricorso avverso l’ordine di restituzione deve essere dichiarata irricevibile;
- di conseguenza, gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono dell’assicurata (art. 25 cpv. 1 LPGA).
- ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso non è ricevibile.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente
3.Gli atti vengoono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono.
4.Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti