accomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.209

 

FS/sc

Lugano

3 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 ottobre 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1956, da ultimo attiva quale insegnante d’informatica presso l’azienda __________ (doc. AI 4/2), il 20 luglio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando i seguenti danni alla salute:  “(…) 1) 1980: infortunio con trauma cranico/coma prolungato, frattura ossa del viso; 2) epatite C cronico-persistente; 3) sindrome vertebrale: 1) lombare 2) cervicale; 4 aneurisma art. comunic. anteriore cervello; 5) poliartrosi; 6) ipertensione arteriosa; 7) bronchite cronica (…)” (doc. AI 1/1-9).

 

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso segnatamente la perizia pluridisciplinare 29 maggio 2013 del SAM con complemento del 24 ottobre 2013 (doc. AI 40/1-94 e 55/1-4), il rapporto finale 4 giugno 2013 e le annotazioni 17 settembre e 25 ottobre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 41/1-3, 49/1 e 56/1) e la valutazione del consulente in integrazione del 20 giugno 2013 con tabella 5 giugno 2013 e allegate riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 43/1-3 e 42/1-4) l’Ufficio AI, con decisione 28 ottobre 2013, preavvisata il 16 luglio 2013 (doc. AI 44/1-3), ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (doc. AI 57/1-3).

 

                               1.3.   Contro questa decisione, con ricorso completato tramite l’avv. __________ (I e V), l’assicurata con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha contestato la valutazione medica postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo il relativo certificato municipale con documentazione.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa vista l’annotazione 4 febbraio 2014 nella quale i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ ritenuta la nuova documentazione medica prodotta con il ricorso, hanno concluso che “(…) le patologie di cui soffre l’A. sono state dettagliatamente valutate, la nuova documentazione psichiatrica e somatica non fornisce elementi atti a disconfermare la precedente valutazione peritale. (…)” (VIII/1) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso puntualizzando che “(…) per quanto riguarda l’aspetto economico, non contestato dalla ricorrente, lo scrivente Ufficio si limita a confermare il calcolo eseguito dall’amministrazione. Si osserva che, in applicazione della recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_179/2013 del 26.08.2013), la riduzione al reddito da invalido per attività leggere, valutata pari all’8% dall’UAI, va arrotondata al 10%; tuttavia ciò non influisce quanto al risultato finale, poiché il grado d’invalidità risulta pari al 37% invece del 36% stabilito dall’amministrazione (…)” (VIII).

 

                               1.5.   Con lettera del 6 febbraio 2014 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (X e allegati H/1-7).

 

 

 

                               1.6.   Con osservazioni 12 febbraio 2014 vista l’annotazione 12 febbraio 2014 nella quale il dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) dalla presente documentazione medica risulta presenza di riflusso gastroesofageo, problematica trattabile con cambiamenti dietetici e assunzione di pastiglie tipo Agopton, si tratta di patologia priva di influsso sulla CL. L’attuale RM lombare non ha mostrato una sostanziale differenza rispetto alle precedenti valutazioni, in particolare non è stata riscontrata una compressione radicolare. (…)” (XII/1) l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza specificare da quando.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, ricevuta la domanda di prestazioni vista la documentazione agli atti e ritenuta la valutazione del 7 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 30/1) l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 31/1-3, 32/1-2, 35/1, 36/1, 38/1, e 39/1).

 

                                         Dalla perizia pluridisciplinare del 29 maggio 2013 (doc. AI 40/1-94) risulta che i periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), neuropsicologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

 

                                         Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale a ds. su alterazioni degenerative piuttosto importanti ai segmenti C4-C5, C5-C6 e in minor misura C6-C7, senza deficit neurologici associati.

 

Sindrome lombo vertebrale su importanti alterazioni osteocondrotiche con pseudoanterolistesi di L4 su L5, nonché condrosi a livello L5-S1, possibile instabilità segmentale, senza deficit neurologici associati.

 

Sindrome misto ansiosa depressiva (ICD-10 F 41.2)

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

 

Sindrome psicoorganica lieve (ICD-10 F 09).

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Aneurisma asintomatico dell’arteria comunicante anteriore.

 

Emicrania senz’aura, con possibile cefalea tensiva associata.

 

Fibromialgia di tipo primario.

 

Sindrome del tunnel carpale s ds.

 

Gonalgie nell’ambito della diagnosi fibromialgica.

(…)" (doc. AI 40/25)

 

                                         Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) La capacità lavorativa medico-teorica nel suo ultimo impiego di insegnante d’infor-matica viene giudicata del 70%, inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore. (…)” (doc. AI 40/33), il SAM ha concluso:

 

"  (…)

8.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Le menomazioni constatate si situano prevalentemente nella sfera psichiatrica.

 

Le valutazioni neurologica, reumatologica e pneumologica non hanno mostrato la presenza di patologie che riducono la capacità lavorativa dell'A. nel suo ultimo impiego.

 

La consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________ ritiene che soffra di una sindrome mista ansioso depressiva, di una sindrome somatoforme da dolore persistente e di una sindrome psicoorganica lieve, che giustificano un'incapacità lavorativa del 30% per gli effetti di pertinenza psichiatrica a partire dal 7.7.2009, epoca della relazione del Dr. med. __________ e del contatto con il Dr. med. __________. Da allora il quadro non pare abbia presentato rilevanti peggioramenti fatto salvo l'incipiente quadro cognitivo che andrebbe rivalutato ad un anno anche con ulteriori tests inerenti. L'influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità lavorativa è dovuta al fatto che l'A. appare difettosa nel sostenere i sintomi dolorosi in relazione al quadro ansioso e depressivo anche per la compartecipazione degli episodi cefalgici e del quadro cognitivo che compromette nel complesso la caricabilità del soggetto. Si registra accanto ad una difettualità nella caricabilità psicofisica un aumento della rapida esauribilità. Per quanto riguarda la prognosi a medio-lungo termine, la psichiatra consulente ritiene che sia dubbia per il quadro somatico inerente all'aneurisma e la sua evoluzione futura e per gli aspetti psicoorgaginici più in dettaglio.

 

Nella valutazione reumatologica il Dr. med. __________ ritiene che per quanto riguarda l'ultima attività professionale svolta quale insegnate d'informatica, l'A. sarebbe da ritenere ancora attualmente abile al lavoro nella forma completa. Sempre per le sole patologie dell'apparato muscolo scheletrico si può ritenere l'A. inabile al lavoro per attività lavorative pesanti nella forma del 30% a partire dalla sua visita. Da segnalare un'incapacità lavorativa al 100% dall'8.4 all'8.5.2010 a seguito delle fratture costali a sin. della costa VII e VIII. Pure inabile al lavoro nella forma completa al 100% dall01.2.2011 per la durata di un mese per le fratture costali sul lato ds. La prognosi, per quanto riguarda i disturbi dell'A. è piuttosto negativa. Per quanto riguarda le problematiche di tipo degenerativo alla colonna vertebrale, è da ritenere progredente.

 

Globalmente, circa l'evoluzione della capacità lavorativa, risulta una capacità lavorativa residua del 70% già a partire dal 7.7.2009 (vedi atto corrispondente). L'incapacità è dovuta alle patologie psichiatriche. Prognosi stazionaria per l'aspetto reumatologico, dubbia per quello psichiatrico.

 

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Per quanto riguarda la possibilità di provvedimenti d'integrazione professionale e/o riformazione, la Dr.ssa med. __________, psichiatra consulente, ritiene che questi non sembrano indicati in quest'A., anzi direbbe in effetti piuttosto controindicati finché non sarà più definita la situazione rispetto all'eventuale sindrome psicorganica ed al programma per l'aneurisma.

 

Dal lato reumatologico, per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da lui elencate, l'A. presenterebbe ancora una capacità lavorativa nella forma completa sull'arco di un'intera giornata con una redditività al 100%. In quest'ambito ritiene adatta anche l'ultima attività svolta di insegnante d'informatica. Stessa valutazione della capacità lavorativa sul piano reumatologico per attività di tipo agente di compravendita e agente commerciale. Per quanto riguarda l'attività di impiegata di commercio, segretaria, assistente e contabile, vi sarebbe un'incapacità lavorativa del 20% quale riduzione della redditività sul posto di lavoro per la necessità di pause più prolungate e riduzione del tempo di lavoro.

 

Globalmente, in un mestiere leggero e adatto rispettoso dei limiti funzionali reumatologici, l'A. presenta una capacità lavorativa residua del 70% e questo a partire dal 7.7.2009. Vanno ritenuti periodi d'incapacità lavorativa durante l'ospedalizzazione così come dal punto 8.

 

 

Sul piano terapeutico:

 

     -     il Dr. med. __________ non ritiene che con ulteriori approcci di tipo terapeutico conservativo o invasivo si potranno migliorare le condizioni di salute dell'A. in modo tale da migliorare la sua capacità professionale;

 

     -     per l'aspetto psichiatrico, la Dr.ssa med. __________ ritiene che una presa a carico e un'ottimizzazione della terapia farmacologica potrebbero produrre un miglioramento psicopatologico e di riflesso migliorare la gestione del quadro algico;

 

     -     il Dr. med. __________, neurologo consulente, attualmente non ha proposte terapeutiche specifiche, ritiene sicuramente utile portare avanti la cura profilattica per l'emicrania con Topiramato 75 mg/die.

 

     -     il consulente in pneumologia Dr. med__________ non ha proposte terapeutiche.

 

 

10       OSSERVZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Su espressa richiesta dell'A. la presente perizia NON può essere inviata al medico curante Dr. med. __________ e al Dr. med. __________.

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Alla domanda supplementare così rispondiamo:

 

Influenza dell'aneurisma sulla capacità lavorativa? BPCO: vedi rapporto pneumologico del 6.5.2011 Dr. med. __________ (vedere se indicata nuova valutazione specialistica).

 

Vedi consulti neurologico del Dr. med. __________ e pneumologico del Dr. med. __________.

(…)" (doc. AI 40/33-35)

 

                                         Il dr. __________ visti la lettera 24 luglio 2013 del dr. __________ indirizzata all’Ufficio AI (doc. AI 45/1-2) e i rapporti del 14 maggio 2013 del dr. __________ (doc. AI 45/6), del 22 maggio 2013 del dr. __________ (doc. AI 45/3-5) e del 15 luglio 2013 della dr.ssa __________ (doc. AI 45/7-9) si è espresso al riguardo nelle annotazioni del 17 settembre 2013 concludendo che gli atti vanno sottoposti al SAM (doc. AI 49/1).

                                         Con complemento peritale del 24 ottobre 2013 (doc. AI 55/1-4) il SAM ha concluso che “(…) le polipatologie dell’A. sono state tenute debitamente in considerazione. Ricordiamo come l’A. sia stata valutata da 5 specialisti proprio per tener conto di tutte le problematiche presentate. Ricordiamo come l’ultima attività lavorativa dell’A. fosse quella di insegnante di informatica, lavoro fisicamente non impegnativo. Considerata in particolare la problematica psichiatrica le viene riconosciuta un’incapacità lavorativa del 30% inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata normale dovuta al fatto che l’A. necessita di maggiori pause. I nuovi atti medici a nostra disposizione non riportano nuove diagnosi o un sostanziale cambiamento dello stato di salute, anzi la valutazione neurologica della Dr.ssa med. __________ del 14.5.2013 conferma un netto miglioramento delle cefalee dopo l’introduzione della terapia profilattica con topiramento. La problematica dell’aneu-risma cerebrale è stata ben trattata nel consulto specialistico del Dr. med. __________ del 14.3.2013. L’aneurisma è asintomatico, non comporta limitazioni della capacità lavorativa. Complessivamente a parte la patologia psichiatrica, gli altri disturbi sono giudicati come non inficianti la capacità lavorativa dell’A. Ribadiamo pertanto le nostre conclusioni di una capacità lavorativa residua del 70% nel suo impiego d’inse-gnante d’informatica ed in attività adatte rispettose dei limiti funzionali. (…)” (doc. AI 55/4).

 

                                         L’Ufficio AI considerate le risultanze peritali e ritenuti il rapporto finale 4 giugno 2013 e le annotazioni 17 settembre e 25 ottobre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 41/1-3, 49/1 e 56/1) nonché la valutazione del consulente in integrazione del 20 giugno 2013 con tabella 5 giugno 2013 e allegate riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 43/1-3 e 42/1-4) con decisione 28 ottobre 2013 ha quindi negato all’assicu-rata il diritto a prestazioni.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________ il quale confermando le succitate valutazioni con il rispettivo complemento del SAM, perizia, questa, che ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice ha stabilito un’inabilità lavorativa del 30% in qualsiasi attività dal 7 luglio 2009 (vedi il rapporto finale SMR del 4 giugno 2023 sub doc. AI 41/1-3 confermato nelle annotazioni del 25 ottobre 2013 sub. doc. AI 56/1).

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 40/1-94 e 55/1-4) che ha tenuto conto di tutta la documentazione medica versata agli atti non è stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

 

                                         In particolare, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia che la segue dal 29 agosto 2013 con consultazioni a scadenza bimensile , nel certificato medico del 25 novembre 2013 (doc. C) ha rilevato:

 

"  (…)

A questo proposito vorrei fare qualche osservazione sulla decisione AI del 28.10.2013, che nega alla signora qualsiasi prestazione in quanto le è stato riconosciuto un grado d'invalidità del 36%.

La Dr.ssa __________, consulente psichiatrica, ha posto le diagnosi di Sindrome mista ansioso-depressiva, Sindrome somatoforme da dolore persistente e Sindrome psicoorgagica lieve.

Ha ritenuto, che il quadro ansioso depressivo non produca un effetto rilevante sulla capacità lavorativa e che il deficit cognitivo, reputato di qualità media non induca una franca difettualità nel quotidiano ed ha valutato un'incapacità lavorativa del 30%, tenuto anche conto della situazione organica inerente l'aneurisma e l'effetto destabilizzante che ne consegue.

Senza contestare le diagnosi poste, a mio avviso il grado d'incapacità lavorativa che ne consegue è troppo basso, in quanto alla signoraRI 1 mancano le risorse psichiche per superare i disturbi di cui soffre in modo da raggiungere una produttività del 70% in un posto di lavoro.

Ella si sente completamente sfiduciata e delusa per il decorso della sua vita con abusi sessuali subiti nell'infanzia, un progetto di emigrazione non riuscito in quanto non ha migliorato la sua condizione di vita ed un matrimonio fallito con un ex-marito, sofferente di disturbi psichici, che oltre ad averle fatto passare lunghi anni molto duri l'ha messa in gravi difficoltà economiche, facendo grossi debiti a suo nome.

Nel 1999 è deceduto suo padre a causa di un aneurisma, nel 2006 a 46 anni per problemi di cuore. Nell'aprile 2012 le è stato diagnosticato tramite MRI un aneurisma cerebrale e da allora ella sente la sua vita appesa ad un filo ed ha paura di morire da un momento all'altro come successo a suo padre ed a sua sorella.

Un ulteriore carico le danno i continui dolori, che diminuiscono ulteriormente la sua resistenza psichica.

I deficit cognitivi oggettivati infine non migliorano sicuramente la situazione generale, specialmente se si pensa, che l'ultimo lavoro svolto dall'assicurata era quello di insegnante d'informatica, attività, che richiede elevate capacità cognitive.

Sono d'accordo, che le varie patologie prese singolarmente non giustifichino una incapacità lavorativa superiore al 30%, ma prese insieme causano delle limitazioni delle risorse psichiche da giustificare una incapacità lavorativa del 50% almeno.

(…)" (doc. C)

 

                                         Al riguardo questo Tribunale osserva innanzitutto che i periti del SAM nell’anamnesi famigliare e personale-sociale hanno, tra l’altro, evidenziato che “(…) il padre è morto all’età di 66 anni per le conseguenze di un aneurisma celebrale […] una sorella è deceduta all’età di 46 anni improvvisamente per un infarto miocardico acuto […] Purtroppo l’A. dai tre fino agli otto anni è stata regolarmente abusata sessualmente dal nonno paterno […] Per problemi finanziari l’A. non può recarsi in __________ da due anni a trovare la famiglia (piangendo riferisce che non è nemmeno potuta andare ai funerali del padre e dei fratelli) per precarietà economiche […] La coppia si sposa nel dicembre 1991. L’A. descrive come il marito, dopo il matrimonio si sia rilevato un uomo molto geloso e possessivo che non le dava libertà. L’A. spiega che non aveva fiducia per avere figli con l’ex-marito. Dopo il matrimonio, quest’ultimo è diventato un altro uomo, come se l’avesse comprata e avesse diritto su di lei. Dopo vent’anni di matrimonio l’A. ha deciso di divorziare nel febbraio 2010 anche se, secondo l’A. la relazione era già in crisi nel 2000. (…)” (doc. AI 40/10-11).

                                         In questo senso va rilevato che i periti del SAM hanno considerato tutte le evenienze addotte dalla dr.ssa __________ nel succitato certificato medico del 25 novembre 2013.

                                         In sede di discussione, avuto riguardo alla patologia psichiatrica, i periti hanno, inoltre, evidenziato che “(…) i dati clinici emersi nei colloqui e le diagnosi poste appaiono coerenti con i dati desunti dai tests compreso quello del Dott__________. Il dato cognitivo che l’A. riconduce all’assunzione di Topiramento però convince solo in parte sia per i dati della letteratura che per il fatto che già a inizio 2012 il Dr. med. __________r riferiva la presenza di deficit dell’attenzione e della concentrazione ma, soprattutto, riferiva di episodi di disorientamento temporale narrato dai parenti dell’A. Alla Dr.ssa med. __________ pare improbabile che il Topiramento induca stati confusionali così come mi pare poco probabile un’azione così rilevante sul cognitivo come azione unica. Alla Dr.ssa med. __________ sembrerebbe più plausibile un’azione sincrona di diversi aspetti che riguardano L’A., interagenti (umore deflesso, iatrogeno, difettosa ossigenazione temporanea in soggetto con BPCO ?). Di certo c’è che una qualche difettualità nel cognitivo dell’A. è rintracciabile e di qualità media. Esse di media appaiono ben compensate dall’A. e non inducono al momento una più franca difettualità nel quotidiano (per quanto valutato nel corso dei colloqui cui giunge da sola, con buona capacità d’orientamento e di organizzazione. Nel corso dei colloqui non mostra rilevanti difetti della memoria narrativa, né eccessivi della concentrazione). Il quadro misto ansioso-depres-sivo, la nostra consulente non ritiene produca un effetto rilevante rispetto al funzionamento dell’A. nel quotidiano come nell’attività lavorativa. Semmai quel che appare essere prioritario nel determinare la difettualità dell’A. è il quadro somatoforme che risulta meno facile da gestire in virtù della copresenza della sindrome mista e del deficit del cognitivo con comportamento sommatorio. La Dr.ssa med. __________ direbbe che nel complesso il quadro produce una percentuale d’inabi-lità lavorativa del 30% che prende atto anche della situazione organica inerente l’aneurisma e l’effetto destabilizzante reattivo che induce nell’A. La percentuale va intesa come funzionale su un normale orario di lavoro e, secondo la nostra consulente, non va sommata, ma integrata con le altre eventuali percentuali fornite per cause somatiche in quanto in essa alcuni aspetti somatici sono già stati presi in considerazione visto il quadro somatoforme e le strette connessioni che produce tra soma e psichico. Globalmente la consulente ritiene l’A. inabile al lavoro al 30% per aspetti di pertinenza psichiatrica a partire dal luglio 2009, epoca della relazione del dr. __________ e del contatto con il Dr. med. __________. Circa l’influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità lavorativa, la consulente ritiene che l’A. appare difettosa nel sostenere i sintomi dolorosi in relazione al quadro ansioso e depressivo anche per la compartecipazione degli episodi cefalgici e del quadro cognitivo che compromette nel complesso la caricabilità dell’A. Si registra accanto ad una difettualità nella caricabilità psico-fisica un aumento della rapida esauribilità. La prognosi risulta dubbia per il quadro somatico inerente all’aneurisma e per la sua evoluzione futura e per gli aspetti psicoorganici più in dettaglio. La consulente ritiene che una presa a carico e una ottimizzazione della terapia farmacologica potrebbero produrre un miglioramento psicopatologico e di riflesso migliorare la gestione del quadro algico. (…)” (doc. AI 40/32).

                                         La dr.ssa __________ non contesta le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ e, senza confrontarsi debitamente e nemmeno adducendone chiaramente i motivi, si limita ad esprimere una diversa valutazione rispetto a quella della consulente dr.ssa __________ che i periti del SAM hanno fatto propria. Al riguardo anche i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, nell’annota-zione del 4 febbraio 2014, hanno concluso che la nuova documentazione psichiatrica non fornisce nuovi elementi atti a contrastare la valutazione del SAM (cfr. VIII/1).

                                         In particolare nella misura in cui la dr.ssa __________ ne abbia tenuto conto nel certificato medico del 25 novembre 2013 va qui pure ricordato che fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (in argomento vedi la STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti e la STCA del 17 giugno 2009 inc. 32.2008.216).

 

                                         Quanto alle ulteriori patologie analizzate dal SAM va evidenziato quanto segue.

 

                                         Il dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto del 14 marzo 2013 (doc. AI 40/40-43), ha concluso che “(…) dal punto di vista neurologico l’A. è abile al 100% […] non vi è mai stata riduzione prolungata della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico […] non si può escludere un peggioramento dell’aneurisma che potrebbe necessitare di misure chirurgiche. (…)” (doc. AI 40/43).

 

                                         Il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel consulto del 26 marzo 2013 (doc. AI 40/51-62), ha concluso che “(…) per quanto riguarda un’attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate l’assicurata presenterebbe ancora una capacità lavorativa nella forma completa sull’arco di un’intera giornata con una redditività al 100%. In questo ambito ritengo adatta anche l’ultima attività professionale svolta di insegnante di informatica. Anche nelle attività svolte quale indipendente nell’ambito di agente di compra-vendita e agente commerciale l’assicurata sarebbe abile nella forma completa. Per quanto attiene l’attività d’impiegata di commercio, di segretaria, assistente e contabile vi sarebbe un’incapacità lavorativa del 20% quale riduzione della redditività sul posto di lavoro per la necessità di pause più prolungate e riduzione del tempo di lavoro. (…)” (doc. AI 46/61).

 

                                         Il dr. __________, FMH in malattie polmonari e capo servizio di pneumologia dell’Ospedale Regionale __________, nel consulto del 22 marzo 2013 (doc. AI 40/63-67), ha concluso che “(…) la paziente non è da considerare dal punto di vista medico teorico pneumologico inabile al lavoro rispettivamente non presenta un’incapacità lavorativa persistente né un grado significativo di invalidità per quanto riguarda la lieve affezione respiratoria. (…)” (doc. AI 40/65).

 

                                         Rispecchiando la perizia pluridisciplinare del SAM del 29 maggio 2013 con complemento del 24 ottobre 2013 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale deve dunque concludere che dal luglio 2009 l’assicurata è abile al lavoro tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività adeguata nella misura del 70%.

 

                                         Non è possibile concludere differentemente per il fatto che il dr. __________, FMH in medicina interna, infettiva, farmaceutica il quale, oltretutto, non ha potuto confrontarsi con la perizia del SAM che non gli è stata trasmessa come da espressa richiesta; cfr. doc. AI 40/35 , con scritto del 28 novembre 2013, ha concluso, in modo del tutto generico, che “(…) ribadisco che anche se le singole patologie presenti in persone diverse non giustificano una rendita AI la loro presenza in una singola persona giustificano una rendita superiore al 50%. (…)” (doc. D).

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale.

 

                                         Al riguardo questo Tribunale deve fare proprie le valutazioni 4 e 12 febbraio 2014 nelle quali i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno rilevato che:

 

"  (…)

-    aggiornamento servizio di neurologia del 28.11.2013: il quadro si presenta invariato rispetto alla cefalea, importante deflessione dell’umore e quadro di dolore polidistrettuale. Prevista risonanza lombare. L’oggettività neurologica non risulta modificata.

 

-    rapporto prof. __________ del 28.11.2013:

     egli riconferma la sua valutazione già precedentemente esposta, non vi sono nuovi elementi clinici.

 

-    certificato dr. __________ del 31.1.2013: tendinite stenosante dei flessori del IV dito a destra con nuova infiltrazione. Non risulta problematica invalidante a lunga durata.

 

Le patologie di cui soffre l’A sono state dettagliatamente valutate, la nuova documentazione psichiatrica e somatica non fornisce elementi atti a disconfermare la precedente valutazione.

(…)" (VIII/1)

 

 

"  (…)

Attuale nuova documentazione:

 

-    pH metria esofagea del 28.1.2014 che mostra un reflusso acido, si consiglia calo ponderale, cambiamenti dietetici e un trattamento medicamentoso con inibitori della pompa protoni

-    gastroscopia del 7.1.2014 in pratica nella norma

-    Dr. __________, ORL, del 21.1.2014: esame endoscopico della laringe con riscontro di flogosi della laringe da possibile reflusso gastroesofageo

-    RM lombare del 18.12.2013: lieve retrolistesi L3 su L4 e anterolistesi di grado I di L4 su L5, non si osservano compressioni radicolari

 

 

Valutazione:

dalla presente documentazione risulta presenza di riflusso gastroesofageo, problematica trattabile con cambiamenti dietetici e assunzione di pastiglie tipo Agopton, si tratta di patologia priva di influsso sulla CL.

L’attuale RM lombare non ha mostrato una sostanziale differenza rispetto alle precedenti valutazioni, in particolare non è stata riscontrata una compressione radicolare.

(…)" (XII/1)

 

                                         In simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque confermare un’abilità lavorativa sia nella sua attività abituale che in un’altra attività adeguata del 70% dal luglio 2009.

 

                               2.8.   Quanto alla valutazione economica, rimasta incontestata, il TCA rileva quanto segue.

 

                                         Appurato che all’insorgente va riconosciuta un’abilità del 70% nella sua attività abituale come in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.6) e applicata la riduzione del 10% (riduzione, quest’ultima, che il consulente in integrazione aveva fissato all’8% e che a ragione è stata corretta al 10% in sede di risposta; cfr. doc. AI 42/1-4, VIII e consid. 1.4), questo Tribunale rileva che già in applicazione del raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006) il grado d’invalidità sarebbe del 37% (100% - [70% ridotto del 10%]) e non raggiungerebbe pertanto la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3).

 

                                         È dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad rendita.

 

                                         Quanto al rifiuto a provvedimenti professionali, rimasto incontestato, il TCA rileva che i periti del SAM hanno concluso che “(…) per quanto riguarda la possibilità di provvedimenti d’integrazione professionale e/o riformazione, la Dr.__________, psichiatra consulente, ritiene che questi non sembrano indicati in quest’A., anzi direbbe in effetti piuttosto controindicati finché non sarà più definita la situazione rispetto all’even-tuale sindrome psicoorganica ed al programma per l’aneuri-sma. (…)” (doc. AI 40/34).

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                             2.10.   L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia del SAM e il suo complemento, svolta nell’ambito della domanda di prestazioni, ha permesso di concludere con la dovuta chiarezza per un grado d’abilità al lavoro del 70%, dal luglio 2009, sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto sopra, nonostante non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM confermate nel complemento del 24 ottobre 2013, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a validamente contestare le valutazioni del SAM e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 28 ottobre 2013.

 

                                         In simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti