Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.212

 

BS/sc

Lugano

3 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 novembre 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1960, con decisione 14 gennaio 2000 è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio al 31 luglio 1997 (doc. AI 37).

 

                                         In seguito, ha beneficiato di un quarto rendita dal 1° giugno 2000, aumentata a rendita intera dal 1° giugno 2005 e nuovamente ridotta ad un quarto dal 1° marzo 2006 (cfr. decisione su opposizione 7 agosto 2008 in doc. AI 141).

 

                                         Il quarto di rendita è stato confermato con comunicazione del 30 gennaio 2012 (doc. AI 179).

                                         Con decisione 18 settembre 2012 l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una domanda di revisione non avendo l’assicu-rato reso verosimile una modifica dello stato di salute (doc. AI 184).

 

                               1.2.   Nell’ottobre 2010 l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore domanda di revisione corredata della necessaria documentazione (doc. AI 184). Entrata nel merito di tale domanda, l’amministrazione ha proceduto agli accertamenti medici (una perizia multidisciplinare del SAM) ed economici del caso. Sulla base delle risultanze istruttorie, con decisione del 4 novembre 2013 (preavvisata il 24 settembre 2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione, confermando il quarto di rendita (doc. AI 209).

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha inoltrato il presente ricorso ("cautelare"), postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Contesta la valutazione medico-teorica, riservandosi di produrre ulteriore documentazione medica.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza della valutazione medica, rileva come l’insorgente non abbia prodotto documentazione medica atta a contraddire la valutazione peritale. L’amministrazione ha pertanto postulato la conferma della decisione impugnata.

 

                               1.5.   Il 24 gennaio 2014 l’insorgente ha chiesto al TCA una proroga sino al 10 febbraio per presentare eventuale altri mezzi di prova (VI), accordata con scritto 27 gennaio 2014 (VII). L’in- sorgente non ha prodotto alcunché.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto o meno, in via di revisione, ad una rendita maggiore di quella attualmente percepita.  

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                               2.5.   Nell’ambito dell’ultima revisione della rendita l’assicurato è stato peritato dal SAM. Dal rapporto 9 settembre 2013 si evince che i medici del SAM, sulla base di sei consultazioni specialistiche – reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), pneumologia (dr. __________) e psichiatrica (dr. ssa __________), – hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

 

Sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale bilaterale attualmente più accentuata sul lato ds. su:

 

     -     alterazioni degenerative in particolar modo al segmento C5-C6 dove è evidente una protrusione mediana che deforma il contorno anteriore del midollo spinale,

     -     restringimento del forame di coniugazione ds. e del recesso laterale,

     -     presenza di alterazioni degenerative condrotiche e osteocondrotiche e uncartrosiche da C4 fino a C7.

 

Sindrome lombo vertebrale con componente spondilogena a sin. su alterazioni di modesta entità alla colonna lombare.

 

Gonartrosi del ginocchio sin. prevalentemente del compartimento laterale in:

 

     -     stato dopo vari interventi chirurgici dopo osteosintesi del piatto tibiale laterale nel 1996,

     -     asportazione del materiale d'osteosintesi con osteotomia intra-articolare e fissazione del menisco laterale nel 1996,

     -     artroscopica,

     -     osteotomia intra-articolare del piatto tibiale laterale di sin. con correzione,

     -     rialzo del piatto tibiale laterale tramite spongiosa prelevata dalla cresta iliaca e osteosintesi il 23.3.2005.

 

Asma bronchiale leggera intermittente allergica.

 

Nota poliallergia e dermatite da contatto alle mani.

 

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Dolori al piede sin. d'origine non chiara.

 

Disfunzione midollare sensitivo-motoria documentata agli esami elettrofisiologici (potenziali evocati motori e somatosensoriali del 2005) nell'ambito di minima probabile mielopatia cervicale senza ripercussioni clinico-funzionali rilevanti.

 

Ipertensione arteriosa in trattamento.

 

FRCV: diabete mellito (probabilmente intolleranza glucidica); ipertensione arteriosa, dislipidemia, pregresso tabagismo).

 

Obesità con BMI 31 kg/m2. (…)" (doc. AI 201/25)

 

                                         In sintesi, sulla base dei succitati consulti, i periti hanno riscontrato come le patologie reumatologiche e pneumologiche hanno un’influenza sulla capacità lavorativa, escludendo nel contempo un danno alla salute per le altre affezioni. Globalmente hanno valutato l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività. Per quanto riguarda invece l’esigibilità di attività adeguate, essi hanno rilevato:

 

"  (…)

Tenendo in considerazione le limitazioni funzionali descritte nel capitolo precedente, in un'attività lavorativa confacente, il nostro consulente reumatologo ritiene l'A. abile al lavoro nella misura del 65%. Vi è, secondo il nostro consulente, un'incapacità lavorativa nella misura del 35% da riferire ad una progressione dei reperti degenerativi alla colonna cervicale e del ginocchio sin. se valutati in relazione con la perizia del Dr. med. __________ del 13.7.2007 (effettuata per conto dell'Ufficio AI del Canton Ticino). Si tratta di una diminuzione del rendimento come già determinato dal collega Dr. med. __________. Dal punto di vista pneumologico ed allergologico l'A. è ritenuto abile al lavoro in misura completa per lavori fisici sedentari e fisicamente leggeri-medi con adeguata terapia, con una non idoneità per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici e specifici delle vie respiratorie. Già nella precedente perizia SAM del 1999 si descriveva che l'A. presentava delle limitazioni per tutte le professioni che comportavano un costane contatto con gli allergeni citati (farina, detergenti), pure attività in cui vi era l'esigenza di lavare frequentemente le mani o dove le mani vengono sottoposte a sovraccarico meccanico non sono esigibili. Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico, cardiologico e psichiatrico vi è una capacità lavorativa piena per qualsiasi tipo di attività. Giungiamo quindi alla conclusione che in un'attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60% inteso come riduzione del rendimento e/o del tempo di lavoro, come era stato descritto (dopo la perizia reumatologica del 13.7.2007 e la perizia neurologica del 18.10.2007) nell'annotazione del Servizio Medico Regionale dell'11.1.2008, con poi decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino del 7.8.2008 (¼ di rendita grado 41% dall'1.3.2006) confermata nella decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino del 30.1.2012. Il nostro consulente reumatologo non ritiene indicati provvedimenti di riqualifica professionale o di reinserimento. (…)"

(doc. AI 201/33)

 

                                         Considerato che l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 40% in attività adeguate, così come era stato valutato in occasione della precedente decisione (cfr. consid. 1.5), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 42%. Di conseguenza esso ha respinto la domanda di revisione e confermato il diritto al quarto di rendita.

 

                                         Con il presente ricorso, l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica.

                                          

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo TCA non ha motivi che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM nel rapporto 9 settembre 2013, allestito facendo capo a sei consultazioni specialistiche esterne d’ordine reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________i), cardiologico (dr. __________), pneumologico (dr. __________) e psichiatrico. Essi sono quindi giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce in sostanza una incapacità lavorativa del 40% in attività adeguate con le limitazioni fisiche esposte in perizia.

                                        

                                         In particolare, i periti hanno approfonditamente esposto che le limitazioni sono da ricondurre alle sole patologie reumatologiche e pneumologiche, mentre dal punto di vista neurologico, cardiologico e psichiatrico non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa.

 

                                         Più precisamente, dal lato reumatologico, nel rapporto del 10 giugno 2013, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, esposto i dati soggettivi ed oggettivi, lo specialista dr. __________, dopo aver posto le diagnosi di sua competenza, illustrata la sintomatologia lamentata, caratterizzata principalmente da dolori alla colonna cervicale e da una sindrome cervico-cefale, ha dettagliatamente elencato le limitazioni funzionali:

 

"  (…)

L'assicurato è limitato in attività lavorative da svolgere prevalentemente in piedi, quando deve inginocchiarsi, se deve salire o scendere le scale ripetutamente.

È da prediligere un'attività lavorativa che gli permetta di cambiare le varie posizioni.

 

Per quanto riguarda la colonna vertebrale è da favorire un'attività ergonomica. Vi sono delle limitazioni in attività non ergonomiche sia per la colonna cervicale che lombare nelle quali debba mantenere per un periodo superiore ai 30 min. delle posizioni statiche e debba eseguire dei movimenti di rotazione e flessione del tronco e soprattutto di rotazione della colonna cervicale, debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg fino al tronco e superiori ai 5 kg l'orizzontale.

Limitato in attività lavorative in cui debba ripetutamente utilizzare il braccio con forza e contro resistenza, in particolar modo in attività lavorative monotone e ripetitive. (…)" (doc. AI 201/71)

                                        

                                         Dopo aver riscontrato un peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni del 4 luglio 2007 del dr. __________ e del 13 luglio 2007 del dr. __________, ha quantificato come segue la residua capacità lavorativa in attività adeguate:

 

"  (…)

Tenendo in considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate in attività lavorativa confacente lo ritengo abile al lavoro nella forma del 65%.

Vi è a mio modo di vedere un'incapacità lavorativa del 35% da riferire ad una progressione dei reperti degenerativi alla colonna cervicale e del ginocchio sinistro se valutati in relazione con la perizia del Dr. med. __________ del 2007. Si tratta di una diminuzione del rendimento come già determinato dal collega Dr. med. __________. (…)" (doc. AI 201/72)

 

                                         Quanto all’aspetto pneumologico, il dr. __________, rilevato come in passato l’assicurato abbia avuto problemi respiratori legati ad un’allergia alla farina, ha definito l’asma bronchiale di grado leggero. Dal punto di vista valetudinario lo specialista ritiene che l’assicurato non presenti attualmente elementi tali da giustificare un’incapacità lavorativa persistente e che da trent’anni non vi è stato riscontrato alcun evidente peggioramento. Pertanto l’insorgente è stato valutato pienamente abile al lavoro per lavori fisici sedentari leggeri e medi con una non idoneità per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici e specifici delle vie respiratorie (cfr. rapporto 11 giugno 2013 in doc. AI 201).

 

                                         Con pertinenza i periti SAM, come visto al consid. 2.5., hanno concluso, dopo consulto con tutti gli specialisti coinvolti, per un’inabilità lavorativa del 40% in attività adeguate.

                                        

                                         A tali conclusioni, fatte proprie anche dal SMR (cfr. rapporto 11 settembre 2013 in doc. AI 203), si deve aderire, ritenuto altresì come la dettagliata ed approfondita valutazione eseguita dal SAM non sia stata validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate. Riguardo a quest’ultimo punto, va osservato che l’assicurato si era riservato di produrre documentazione “a supporto del suo gravame”, documentazione che non è tuttavia stata prodotta nemmeno dopo la proroga del termine per presentare ulteriori mezzi di prova (cfr. consid. 1.5).

                                         Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                                                              

                                         In conclusione, visto quanto sopra, non risultando una modifica della condizioni valetudinarie rispetto alla precedente situazione presente in occasione della decisione su opposizione 7 agosto 2008, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione confermando il quarto di rendita. In tal senso non era necessario eseguire un raffronto dei redditi, il cui esito comunque ha altresì confermato il diritto dell’assicurato al quarto di rendita.

                                                                                

                                         Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                                     

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti