Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.218

 

BS/sc

Lugano

6 maggio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 6 novembre 2013 emanata da

 

 

 

in relazione all’assicurato:

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

PI 1

rappr: RA 1

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   PI 1, classe 1965, da ultimo professionalmente attivo quale cuoco, nel marzo 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 3).

 

                                         Raccolta la pertinente documentazione, esperiti gli accertamenti medici (tra cui due perizie pluridisciplinari del SAM del 21 febbraio 2005 e del 19 luglio 2005, quest’ultima relativa ad un aggiornamento della valutazione della componente psichiatrica; doc. AI 28 e 38) ed economici, con due decisioni formali del 25 novembre 2005 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1° novembre 2004 (secondo il calcolo della media retrospettiva) e di una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° febbraio 2005 (doc. AI 51 e 52; per le motivazioni cfr. doc. AI 52/4). Una copia delle decisioni è stata inviata per conoscenza alla __________, competente per la determinazione ed il versamento della prestazione, ed alla RI 1 (in seguito: Cassa pensione), presso la quale l’assicurato era affiliato per il tramite del suo ex datore di lavoro.

 

                               1.2.   Avviata d’ufficio nell’ottobre 2007 una procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali) di allestire una perizia psichiatrica. Fondandosi sul relativo rapporto 27 marzo 2008, concludente per un’invalidità completa in qualsiasi attività (doc. AI 65/15), con comunicazione 20 novembre 2008 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera (doc. AI 69). Una copia della stessa è stata inviata alla __________, ma non alla RI 1.

 

                                         Con comunicazione 3 maggio 2012, trasmessa in copia alla succitata Cassa di compensazione, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la prestazione assicurativa (doc. AI 76).

 

                               1.3.   In data 27 luglio 2012 la RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione. Fondandosi sulle perizie specialistiche eseguite dai propri medici fiduciari, dr. __________ (psichiatra) e dr.ssa __________ (neurochirurga), la Cassa pensione, sostenendo in particolare come la patologia psichiatrica non sia (piu`) invalidante, ritiene dato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato con conseguente abilità lavorativa del 70% e soppressione del diritto alla rendita intera (doc. AI 81).

 

                                         Esaminate dal proprio servizio medico (SMR) le succitate due valutazioni, con comunicazione 16 maggio 2013 (con copia per conoscenza alla __________), l’Ufficio AI ha nuovamente confermato il grado d’invalidità del 70% non avendo infatti costatato alcun cambiamento della situazione valetudinaria (doc. AI 106 e 126).

                                         La comunicazione è stata inviata alla Cassa pensione con scritto raccomandato dell’8 agosto 2013 (doc. AI 112). Quest’ultima, dopo aver preso visione della documentazione richiamata dall’AI, il 10 settembre 2013 ha chiesto l’emanazione di una decisione formale (doc. AI 117).

                                         Con decisione 6 novembre 2013 l’Ufficio AI ha pertanto confermato il dritto alla rendita dell’assicurato, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 125).

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione del 6 novembre 2013 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA. Contestando gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI, con riferimento alle citate valutazioni psichiatrica e neurochirurgica eseguite dai propri medici fiduciari, l’istituto di previdenza ribadisce come l’assicurato sia abile almeno al 70%, motivo per cui chiede il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda all’allestimento di una perizia multidisciplinare. La Cassa pensione sostiene inoltre come l’amministrazione non abbia esaminato sia l’obbligo di riduzione del danno da parte dell’assicurato che la possibilità di adottare dei provvedimenti reintegrativi.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, fondandosi sulle annotazioni del proprio servizio medico, l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti d’ordine medico (VI).

 

                               1.6.   Con la risposta di causa (recte: osservazioni) 28 febbraio 2014 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 ha sostenuto l’intempestività del ricorso, considerando l’agire della Cassa pensione come lesivo del principio della buona fede. Opponendosi alla congiunzione delle cause, in estrema sintesi contesta la completezza degli accertamenti medici eseguiti dall’istituto di previdenza e sostiene l’assenza di un miglioramento delle condizioni di salute giustificanti la chiesta soppressione della rendita. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

 

                               1.7.   Interpellato dal TCA, con scritto 12 marzo 2014 la Cassa pensione ricorrente non si oppone al rinvio degli atti proposto dall’Ufficio AI (IX).

                                        

                                         Con osservazioni 2 aprile 2014 l’Ufficio AI ribadisce la richiesta di rinvio atti (X).

                                         Con lettera 7 aprile 2014 il legale dell’assicurato ritiene invece che la proposta dell’amministrazione debba essere letta come l’avvio di una nuova procedura di revisione motivo per cui l’annullamento della decisione contestata non si giustifica. In alternativa, chiede che l’accertamento medico sia eseguito dal Tribunale mediante l’allestimento di una perizia giudiziaria (XII).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.2.   L’assicurato sostiene la tardività del ricorso in quanto la comunicazione 16 maggio 2013, alla quale è poi seguita la decisione qui impugnata (cfr. consid. 1.3), risulta essere già debitamente cresciuta in giudicato anche se alla Cassa pensione non è stata inviata direttamente dall’Ufficio AI, avendola tuttavia ricevuta per conoscenza dal TCA con lettera 23 maggio 2013 durante la procedura in ambito LPP (doc. VII/A13; cfr. consid. 1.4). Sostiene inoltre che l’agire della Cassa pensione sia lesivo del principio della buona fede.

 

                                         Va in primo luogo ricordato che l'art. 74ter OAI prescrive (sottolineatura del redattore):

 

"  Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di una decisione (art. 58LAI):

a. provvedimenti sanitari;

b. provvedimenti d’ordine professionale;

c. ..;

d. mezzi ausiliari;

e. rimborso delle spese di viaggio;

f.   rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni.

g. prestazione transitoria."

                                         L’art. 74quater prevede che:

 

"  1L'ufficio AI comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta articolo 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione.

 

2Comunica inoltre la decisione relativa alla prestazione transitoria di cui all'articolo 74ter lettera g all'istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni e al competente organo esecutivo dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni ha il diritto di chiedere la notificazione di una decisione."

                                        

                                         Se l’assicurato non chiede l’emissione della decisione, la comunicazione cresce in giudicato e non può più essere oggetto di ricorso (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, n. 2233, pag. 435). Per quel che concerne il termine per richiedere una decisione formale cfr. Müller, op. cit. n. 2234, pag. 436, ove riassume le diverse posizioni che vanno da trenta giorni ad un massimo di un anno,  con riferimento in particolare a DTF 134 V 151 consid. 5.2.                                      

                                         Nel caso concreto, avendo la Cassa pensione chiesto la revisione della rendita dell’assicurato, v’è da chiedersi se l’Ufficio AI invece di scegliere la forma della comunicazione informale ex art. 74ter OAI non avrebbe dovuto scegliere la via ordinaria della decisione (art. 52 LPGA e art. 60 cpv. 1 lett. a LAI), previo preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (cfr. Müller, op. cit., n. 2228, pag. 434; cfr. anche marg. 3034 della Circolare sulla proceduta AI). La questione – considerato come sia stata comunque emanata una decisione formale – può tuttavia rimanere indecisa e visto l’esito della presente procedura, l’annullamento della decisione contestata per eventuale violazione del diritto di essere sentito risulterebbe un eccessivo formalismo. Inoltre, va fatto presente che la Cassa pensioni ha ricevuto solo con invio raccomandato dell’8 ottobre 2013 (doc. AI 112) la comunicazione in parola (una copia pare essere stata inviata per posta semplice il 18 giugno 2003, ma non ricevuta dalla Cassa pensione; cfr. doc. AI 109 e doc. AI 113). L’assicurato sottolinea invece che la ricorrente ha ricevuto copia della comunicazione 13 maggio 2013 direttamente dal TCA, con scritto 23 maggio 2013, nell’ambito della procedura LPP (doc. VII/A13), sostenendo quindi come abusiva e tardiva la richiesta d’emissione di una decisione formale formulata il 10 settembre 2013 (cfr. consid. 1.3). Ora, tenuto conto della succitata giurisprudenza, un lasso di tempo di 4 mesi per reagire può essere considerato ragionevole, motivo per cui alla Cassa pensioni non può essere imputato alcunché.

                                         Ne consegue che le censure dell’assicurato non sono fondate.

                                        

                               2.3.   Pacifica è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa pensone a ricorrere contro la presente decisione dell’Ufficio AI, a lei regolarmente notificata, stante il suo obbligo prestativo a dipendenza del riconoscimento di prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid. 3.3.1).

 

                                         Nel merito

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente confermato, in via di revisione, il diritto alla rendita intera dell’assicurato.  

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.6.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).           

 

                               2.7.   Nel caso in esame, come visto, a fondamento della propria domanda di revisione la Cassa pensione ha fatto esperire due perizie dai propri medici di fiducia. La prima, di natura neurochirurgica, eseguita dalla dr.ssa __________ la quale nel rapporto 26 giugno 2012 conclude per una piena abilità lavorativa rispettosa delle limitazioni funzionali elencate (doc. AI 81/21). Con la perizia psichiatrica del 10 luglio 2012 il dr. __________, diagnosticata una sindrome somatoforme (ICFD 10: F 45.4) ed una sindrome depressiva recidivante, in episodio attuale di grado lieve- medio (ICD 10: F  33.1), valuta un’incapacità del 30-40% (doc. AI 81).

 

                                         Esaminate nuovamente le succitate valutazioni, con annotazioni 5 febbraio 2014 i dr. __________ e dr. __________ hanno concluso:

 

"  (…)

Alla luce di una verosimile incertezza sull'evoluzione clinica e funzionale del caso, a distanza di 6 anni dalla perizia psichiatrica CPAS del febbraio 2008, si proceda con perizia pluridisciplinare reumatologica, neurologica, psichiatrica di decorso dal febbraio 2008 via.

L'osservazione psichiatrica sarà basata su più incontri, da svolgersi in un arco di tempo ampio (almeno 60 giorni), eventualmente anche con amministrazione di test psicologici/psicometrici, se ritenuto necessario dai periti." (doc. VI/bis)

 

                                         Questo TCA concorda con la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti di natura pluridisciplinare. In particolare la componente psichiatrica va attentamente valutata in uno spazio temporale ampio, così come rettamente rilevato dal SMR. Trattandosi in casu di una depressione ricorrente, va ricordato che il Tribunale amministrativo federale, in una sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente, giurisprudenza fatta propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2012.92 del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011).                      

 

                                         In queste circostanze, il ricorso non la richiesta dell’assicurato di confermare la decisione contestata e di avviare una nuova procedura di revisione non appare pertinente.

 

                                         Quanto alla richiesta di espletare una perizia giudiziaria, va fatto presente che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011); quest’ultima evenienza corrisponde al caso concreto. Del resto, nella STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

                                         Visto quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione contestata annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda al menzionato accertamento pluridisciplinare. In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente in merito alla revisione.  

                                         Benché vincente e patrocinato da un legale, l’istituto di previdenza ricorrente non ha diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag. 164). Nessuna indennità per ripetibili è assegnata a PI 1 risultando egli in sostanza soccombente.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione del 6 novembre 2013 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al

                                              consid. 2.7.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.      

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti