Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 dicembre 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1956, casalinga e amministratrice di immobili / assistente fotografa, in data 14 agosto 2012 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “ernia discale nel 2011 operata ottobre 2011 operata per complicazioni novembre 2011; discopatia cronica degenerativa lombare plurisegmentaria. Fibrosi peri-radicolare L5 a destra. Protrusione focale L5/S1 a sinistra con contatto radicolare S1 a destra. Labirintite” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 24-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 29-1), l’Ufficio AI con la decisione del 6 dicembre 2013 (doc. AI 38-1), preavvisata con progetto del 23 ottobre 2013 (doc. AI 31-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° febbraio 2013.
1.3. Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo di essere dichiarata invalida al 50% (doc. I).
In buona sostanza l’assicurata, dopo aver brevemente riassunto il proprio inter professionale, ha chiesto una rivalutazione del proprio caso, sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
Nel 1992 ho iniziato una nuova attività in proprio come assistente fotografa che ho continuato a svolgere fino all’insorgere della malattia nel 2011.
Ho sempre versato i contributi AVS come indipendente sino al 2007 anno in cui mi sono unita in partenariato con la mia compagna __________.
Da quel momento, su consiglio evidentemente scorretto che ora è completamente a mio discapito, ho iniziato a pagare l’AVS come persona senza attività lucrativa visto che beneficiamo di una tassazione unica famiglia. In effetti dal 2007 la nostra dichiarazione delle imposte è stata modificata in tassazione unica.
Nel 2011 è insorta la malattia e le conseguenti complicazioni dopo l’operazione di ernia discale, quindi ho iniziato l’iter per avere un supporto dall’AI.
È stato a questo momento che ho scoperto che la scelta fatta di non continuare a pagare l’AVS in qualità di indipendente dal 2007 al 2011 mi ha stralciata dalla posizione di lavoratrice in proprio anche se nella vita pratica io ho continuato il mio lavoro fino al 2011.
Quindi l’AI nel suo calcolo considera la mia posizione esclusivamente come casalinga penalizzandomi in modo eccessivo per la scelta sbagliata di non continuare a pagare i contributi in qualità di indipendente negli ultimi 4 anni.
In questo modo il calcolo sulla perdita di guadagno e sul grado di invalidità si basa erroneamente ed esclusivamente sulla condizione di casalinga tralasciando completamente il mio lavoro reale di assistente fotografa.
Sono d’accordo che è stato un mio errore di valutazione e che per mancanza di accertamento dei dati ricevuti e ignoranza ho creduto di essere coperta, grazie all’unione di partenariato, per ogni eventuale situazione futura.
Trovo comunque ingiusto che non si voglia tener conto, almeno in parte, della mia situazione reale al momento della malattia e soprattutto che non si tenga conto nel calcolo del grado d’invalidità anche nella mia condizione lavorativa reale di assistente fotografa svolta fino all’insorgere della malattia.
Chiedo quindi gentilmente al tribunale delle assicurazioni di poter rivalutare il mio caso.
La somma stabilita all’ora dall’AI di fr. 331.- non basta nemmeno a pagare le spese di cassa malati.
Ho sempre pagato l’assicurazione obbligatoria e ora, anche volendo, non mi è più possibile accedere alla complementare e quindi per ogni terapia alternativa devo sostenere i costi privatamente.
La mia richiesta alla AI nel ricorso del 28 ottobre 2013 era di poter essere dichiarata invalida al 50%, in modo di poter essere aiutata ad affrontare le spese della cassa malati e le spese vive causate dalla malattia e una partecipazione alla perdita di guadagno." (doc. I).
Nello scritto del 12 dicembre 2013 la ricorrente ha aggiunto:
" (…)
Nel marzo 2007 quando mi sono unita in partenariato con __________, la legge era appena entrata in vigore e vigeva ancora un po’ di confusione in merito alla sua applicazione.
Prima della mia unione in partenariato le mie prestazioni come assistente fotografa le fatturavo allo studio fotografico __________ visto che le nostre tassazioni erano separata.
Dal 2007 con l’unione registrata non ho più fatturato le mie prestazioni a __________ poiché il mio guadagno veniva sommato al suo nelle entrate dello studio fotografico.
Per chiarimenti sul procedere al cambiamento di tassazione avevo interpellato l’ufficio di Locarno e per quanto riguarda le tassazioni è funzionato bene però l’errore è stato commesso riguardo ai contributi AVS.
Devo anche dire che l’aspetto di invalidità all’ora non mi aveva nemmeno sfiorata e probabilmente anche il funzionario si era preoccupato di precisare che era importante che il versamento dell’AVS di __________ fosse adeguato per ambedue senza pensare ad una eventuale situazione di invalidità.
Specifico questo perché di fatto è stata una mancanza in buona fede e per questo chiedo al Tribunale delle assicurazioni di tener conto di questo aspetto particolare della entrata in vigore della nuova situazione di imponibilità come coppia in unione registrata." (doc. IV).
1.4. In risposta, l’Ufficio AI ha confermato sia la valutazione medica che quella economica. In particolare, l’amministrazione ha confermato l’applicazione del metodo misto (9% parte salariata, 91% parte casalinga), nonché il rapporto d’inchiesta economica per attività professionale indipendente e quello per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita AI dal 1° febbraio 2013.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l¿ncidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).
Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato costantemente dichiarato dal Tribunale federale conforme alla legge e all’art. 8 CEDU (cfr. DTF 125 V 146; SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. e DTF 133 V 504).
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.8. Dal punto di vista medico l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione da parte del Servizio Medico Regionale (SMR) dell’AI (doc. AI 20-1).
Nel rapporto del 27 marzo 2013 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena/radicolare su protrusione discale L3-L4 e L4-L5 con contatto radicolare bilaterale. Fibrosi peri radicolare L5 destra. Protrusione discale L5-S1 con contatto radice S1 sinistra. Stato dopo intervento per ED L4-L5 (14.10.2011). Stato dopo revisione chirurgica per fistola liquorale (21.11.11)” (doc. AI 20-6).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua, dopo un’inabilità totale dal mese di ottobre 2011 l’assicurata viene ritenuta inabile al 50% (rendimento ridotto), in ogni attività, dal 4 settembre 2012 (doc. AI 20-2).
Essendo il quadro clinico dell’assicurata incontestato (cfr. doc. I, IV), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.9. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, ha in un primo momento considerato __________ casalinga al 100% (doc. AI 21-1 e inchiesta economica del 9 luglio 2013, doc. AI 23-1). In seguito, appurato come l’assicurata svolgesse un’attività lucrativa quale amministratrice di immobili (cfr. rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente, doc. AI 24-1), l’ha considerata salariata nella misura del 9% e casalinga per il restante 91%.
La ricorrente ha contestato la valutazione economica, nella misura in cui non tiene conto dell’attività di assistente fotografa svolta con la compagna __________. Ciò che comporta – a suo dire – “una valutazione del grado di invalidità che non riflette la situazione reale” (doc. AI 35-1).
La suddivisione dell’UAI merita tuttavia conferma alla luce delle conclusioni dell’ispettrice __________ nel rapporto d’inchiesta del 20 agosto 2013 / 16 ottobre 2013 (doc. AI 24-1, 30-1).
La consulente ha infatti rilevato quanto segue:
" (…)
Innanzitutto l’assicurata, negli anni precedenti il danno, era affiliata come persona senza attività lucrativa e non come indipendente; lo è stata sino al 2006 mentre negli anni successivi non ha esposto alcun reddito imponibile fiscalmente.
Gli utili indicati nella lettera inviataci nel settembre 2012 non corrispondono, peraltro, con i redditi esposti nelle diverse dichiarazioni fiscali; si tratta comunque di redditi assai modesti, nettamente inferiori rispetto a quanto ci si attenderebbe per un’attività svolta a tempo pieno, a maggior ragione se la cifra deve essere dimezzata.
Ragioni che non suffragano la pretesa della signora RI 1 di una collaborazione da un lato e di un lavoro al 100% dall’altro.
I redditi tassati mostrano chiaramente il calo avvenuto nel 2005, al momento del trasferimento nell’abitazione di __________, proprio quando il nucleo poteva beneficiare degli affitti.
Non da ultimo la telefonata con il tassatore, che ha negato che sia stata dichiarata una collaborazione nello studio della compagna e chiesta una deduzione per coniugi professionalmente attivi in azienda a carattere famigliare." (doc. AI 24-4)
Su indicazione dell’ispettrice __________, l’Ufficio AI ha quindi proceduto a definire l’onere lavorativo per l’amministrazione degli immobili e/o della casa di vacanza che l’assicurata ha dichiarato di aver effettuato prima del danno alla salute (cfr. scritto della ricorrente del 14 agosto 2012, doc. AI 2-1).
L’UAI ha quindi interpellato RI 1 sul genere di attività e sul numero di ore svolte per ciascuna attività nell’amministrazione degli immobili, nella gestione della casa di vacanza e per terze persone (amici e conoscenti) (doc. AI 24-2, 25-1).
La ricorrente, con gli scritti del 23 settembre 2013 e del 2 ottobre 2013, dopo aver ribadito “che la mia principale attività è quella di assistente fotografa” (doc. AI 26-2) ha indicato i lavori amministrativi svolti per terzi (tassazioni), nonché quelli relativi alla manutenzione delle case e al sostegno della madre anziana, precisando il numero di ore settimanali impiegate.
Dal 2011 l’assicurata non è più stata in grado di svolgere queste attività delegandole così a terzi (doc. AI 26-2).
Nell’ambito dell’applicazione del metodo straordinario la consulente __________ ha quindi quantificato – sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata – in 1 ora alla settimana l’onere per l’amministrazione di immobili che corrisponde ad un impegno del 2%, mentre la tenuta delle case di vacanza è stata quantificata in 3 ore alla settimana per sei mesi all’anno, pari al 7%, per un totale del 9% (doc. AI 30-2).
La suddivisione applicata dall’amministrazione può dunque essere confermata dal TCA. La ricorrente ha contestato le conclusioni della valutazione economica ribadendo che la sua condizione lavorativa reale è quella di assistente fotografa, senza tuttavia oggettivare in maniera concreta tale conclusione.
La ripartizione dell’attività salariata nella misura del 9% e di quella casalinga per il restante 91% si fonda inoltre sulle stesse dichiarazioni della ricorrente negli scritti del 23 settembre 2013 e 2 ottobre 2013 (doc. AI 26-1, 28-1).
2.10. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 29-1).
Nel rapporto del 18 ottobre 2013 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 43,5% (cfr. doc. AI 29-8).
Come visto (cfr. consid. 2.6. e 2.7.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF 128 V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.11. Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un rapporto del 18 ottobre 2013 (cfr. doc. 29-1 e segg.).
Per quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 35% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità del 10,5%.
Al pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 70% e d’invalidità del 14%, mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.
L’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato un’importanza del 10% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità del 3%. Infine, al pto. 5.7. “Diversi” è stata attribuita un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 70% e d’invalidità del 14%.
Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 43,5%.
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
In particolare va sottolineato che occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197).
Va precisato, su questo punto, che nel Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, RS 211.231, il Consiglio federale ha indicato che anche nell’ambito delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale i partner registrati devono essere equiparati ai coniugi (FF 2003 1221 ch. 1.7.7). Il Tribunale federale ha ripreso questo concetto anche nella sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009.
Ciò permette dunque di ritenere adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione della compagna __________.
A tal proposito va pure attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga (43,5%) stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.
L’interessata ha contestato la valutazione della consulente, in particolare il punto 5.3. (pulizia appartamento) ritenendo superiore al 70% la percentuale di impedimenti, il punto 5.4. censurando il 20% di impedimenti (spese acquisti), il punto 5.7. (diversi) ritenendo superiore all’80% la propria invalidità, nonché il 70% relativo alla gestione dell’appartamento di vacanze considerato da lei troppo basso (vedi osservazioni del 28 ottobre 2013, doc. AI 35-1).
L’amministrazione ha sottoposto le osservazioni della ricorrente al vaglio dell’ispettrice AI, la quale nelle osservazioni del 3 dicembre 2013 ha confermato le conclusioni del rapporto d’inchiesta, rilevando che le contestazioni mosse dall’insorgente non apportano elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta (doc. AI 36-1).
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, tanto più che per costante giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria sull'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
2.12. Per quel che riguarda invece l’attività dedicata all’esercizio di un’attività lucrativa, al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurata, attiva quale amministratrice di immobili l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).
La circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).
Come visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Per questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo straordinario.
Inoltre, è opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
Nel caso in esame l’ispettrice AI incaricata dell’inchiesta per l’attività professionale ha ritenuto di dover procedere, per la valutazione dell’invalidità, all’applicazione del metodo straordinario “tenendo conto delle attività cui l’assicurata è stata occupata prima del danno, sia per la tenuta amministrativa dell’immobile, sia per la cura delle case di vacanza. Sia per l’una che per l’altra attività si procederà con il valutare la perdita applicando il metodo straordinario, dato che si tratta di attività assimilabili all’attività lucrativa (marginale CIGI 3103 e seguenti) e non direttamente ricondubili all’attività domestica” (doc. AI 30-1)
Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione il TCA ritiene corretta l’applicazione del metodo straordinario.
2.13. In applicazione di tale metodo, l’ispettrice AI è giunta alla seguente ripartizione: (doc. 30-1).
|
Attività
|
Ponderazione senza danno |
Grado d’incapacità |
Incapacità al lavoro ponderata |
Valutazione del grado |
|
Amministrazione immobili
|
2% |
0% |
0 |
Nessuna inabilità medicalmente riconosciuta per attività contabili e amministrative |
|
Pulizia case di vacanza
|
4% |
70% |
2.8 |
Si applica la stessa percentuale riconosciuta con il metodo specifico, al quale rimando |
|
Cambio biancheria case di vacanza (lavaggio e stiro) |
3% |
30% |
0.9 |
Si applica la stessa percentuale riconosciuta con il metodo specifico, al quale rimando |
|
Totale |
9% |
|
3.7 |
|
Dopo la ripartizione e il confronto tra campi di attività, si procede applicando loro un reddito, con e senza invalidità:
Numero dei salari versati 12
|
Campi di attività senza danno alla salute
|
Ponderazione senza danno |
Incapacità al lavoro nei campi di attività |
Base salariale mensile |
Reddito annuale senza danno |
Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno |
|
Attività amministrativa immobili |
2% |
0% |
1) Sfr. 5'782 |
Sfr. 1’388 |
Sfr. 0 |
|
Attività pulizia case di vacanza |
4% |
70% |
2) Sfr. 3’741 |
Sfr. 1’796 |
Sfr. 1’257 |
|
Attività di cambio biancheria case di vacanza |
3% |
30% |
3) Sfr. 4’027 |
Sfr. 1’450 |
Sfr. 435 |
|
|
|
|
4) |
Sfr. 0 |
Sfr. 0 |
|
|
|
|
5) |
Sfr. 0 |
Sfr. 0 |
|
|
|
|
6) |
Sfr. 0 |
Sfr. 0 |
|
Totale |
9% |
4% |
|
Sfr. 4’633 |
Sfr. 1’262 |
|
Secondo richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010 |
|
||
|
1) |
TA 7 pos. 23, livello 3, donne |
|
|
|
2) |
TA 7 pos. 35, livello di qualificazione 4, donne |
|
|
|
3) |
TA 7 pos. 34, livello di qualificazione 4, donne |
|
|
|
4) |
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini |
|
|
|
5) |
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini |
|
|
|
6) |
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini |
|
|
|
|
|
|
|
|
Reddito ipotetico senza invalidità |
Sfr. 4’633 |
||
|
Reddito da invalido |
Sfr. 2’941 |
||
|
Diminuzione del reddito dell'attività prof. imputabile al danno |
Sfr. 1’692 |
||
|
Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale |
37% |
||
A complemento delle risultanze dell’inchiesta per persone attive nell’economia domestica, si ottiene la seguente tabella, che riassume gli impedimenti sia in ambito domestico, che nell’amministrazione e nella tenuta delle case di vacanza:
6. Grado attuale degli impedimenti
|
attività
|
ripartizione |
impedimento |
Grado d’invalidità |
|
indipendente
|
9 |
37 |
3.3 |
|
casalinga |
91 |
43.5 |
39.5 |
|
Totale |
100 |
|
42.8 |
” (doc. AI 30-2+3)
Questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 20 agosto 2013 / 16 ottobre 2013 (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).
La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).
2.14. Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 42.9% (9 X 37% + 91 X 43.50%), arrotondato al 43% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di un quarto di rendita di invalidità.
La decisione impugnata va dunque confermata.
2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti