Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.220

 

 

rg/sc

Lugano

8 aprile 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 novembre 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   RI 1 ha beneficiato del diritto ad una rendita intera da settembre 2004 a ottobre 2005 (doc. AI 39). Una seconda domanda di prestazioni dell’aprile 2010 è stata respinta con decisione 29 febbraio 2012, cresciuta in giudicato (il ricorso 26 marzo 2012 contro questa decisione è stato ritirato il 26 aprile 2012; STCA 32.2012.86 e doc. AI 84, 87);

 

 

                                     -   nel giugno 2013 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni facendo valere – sulla base di nuova certificazione medica – un peggioramento del suo stato di salute rispettivamente della sua capacità lavorativa (doc. AI 88-90);

 

                                     -   sottoposta suddetta nuova documentazione al SMR, con progetto di decisione 10 ottobre 2013 (doc. AI 93) – notificato il 28 otto-bre 2013 (doc. AI 104-53) – l’amministrazione ha prospettato al-l’interessata di non entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni assegnandole un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni (doc. AI 93, 96);

 

                                     -   per decisione formale 18 novembre 2013, l’Ufficio AI ha statuito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. B);

 

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, insorge contro suddetta decisione amministrativa. Postula in via principale l’annullamento del querelato provvedimento per violazione del diritto di essere sentito avendo segnatamente l’Ufficio AI emanato la decisione formale 18 novembre 2013 prima della scadenza del termine di 30 giorni per presentare le osservazioni al progetto di decisione, in via subordinata chiede il rinvio degli atti perché l’amministrazione entri nel merito della nuova domanda;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI riconosce che la decisione impugnata è stata emanata con largo anticipo rispetto al termine previsto per l’inoltro delle osservazioni, impedendo così all’assi-curata di formulare le proprie obiezioni. Propone pertanto il rinvio degli atti al fine di garantire il diritto di essere sentito;

 

                                     -   con scritto 23 gennaio 2014, preso atto della risposta di causa, l’insorgente ribadisce la propria richiesta di annullamento del-l’impugnata decisione con rinvio della causa all’amministrazione affinché entri nel merito della domanda di prestazioni;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

 

                                     -   secondo l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA;

 

                                     -   giusta l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni. L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure o-ralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI);

 

                                     -   ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di pren-derne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa);

 

                                     -   l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale (STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010 e ivi riferimenti);

 

                                     -   nel caso in esame è incontestato – ed emerge del resto chiaramente dagli atti – che l’Ufficio AI ha emesso il 18 novembre 2013 la decisione impugnata senza attendere la scadenza del termine di 30 giorni impartito all’assicurata per presentare sue eventuali osservazioni al progetto di decisione del 10 ottobre 2013 notificatole il 28 ottobre 2013 (doc. Q, doc. AI 104-53), violando così in maniera grave il diritto di essere sentito di quest’ultima (cfr. STCA 32.2011.30 del 18 ottobre 2011). L’assicurata, infatti, non ha avuto modo di formulare le proprie obiezioni e non è stata così messa nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto di esprimersi prima della resa di una decisione a lei sfavorevole;

 

                                     -   questa grave violazione non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio del diritto d'essere sentito in quanto tale (STCA 32. 2011.230 e 32.2008.170);

 

                                     -   stante quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché garantisca il diritto d'essere sentito, dando segnatamente l'opportunità all'assicurata di prendere posizione sul progetto di decisione del 10 ottobre 2013. In seguito l’amministrazione emanerà una nuova decisione soggetta a ricorso;

 

                                     -   visto quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinata da un legale, l'assicurata ha diritto ad un’in-dennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-se-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

 

                                     -   visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

 

                                         §    La decisione 18 novembre 2013 è annullata.

                                         §§                                                                            Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perchè proceda come indicato nei considerandi.

 

                                 2.-   Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale  verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti