Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.224

 

BS/sc

Lugano

13 giugno 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 dicembre 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 27 agosto 2007 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1963, al beneficio di una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. maggio 2006 (doc. AI 47; cfr. le motivazioni in doc. AI 38).

 

                               1.2.   Avviata nel maggio 2009 (doc. AI 52/1-2) la revisione della rendita, viste le risultanze della perizia 9 settembre 2009 a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS; doc. AI 70/1-7) e del rapporto medico 14 settembre 2010 della dr.ssa __________, medico Servizio medico regionale dell’AI (SMR; doc. AI 73), con decisione 8 febbraio 2011 (preavvisata l’8 novembre 2010), l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’in- timazione della decisione (dal 1° aprile 2011) e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 81).

                                     

                                         Con sentenza 30 maggio 2011 (inc. 32.2011.78) il TCA - accogliendo il ricorso inoltrato dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contro la succitata decisione - ha rinviato gli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del SAM e ciò al fine di stabilire se fosse effettivamente intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute e, di riflesso, della capacità al guadagno giustificante la soppressione della rendita (cfr. doc. AI 88).

 

                     1.3.   Esperito il suddetto accertamento medico, con pronunzia del 5 giugno 2012 (preavvisata il 21 marzo 2012) l’Ufficio AI, accertato un grado d’invalidità del 25%, ha deciso che “l’assicurata non ha diritto ad una rendita” (doc. AI 113).

 

                                         Contro la summenzionata decisione l’assicurata ha nuovamente interposto ricorso dinanzi al TCA, chiedendo il ripristino del versamento della mezza rendita. Con decreto di stralcio 28 agosto 2012 (inc. 32.2012.193) questa Corte, omologando una transazione tra le parti, ha rinviato gli atti all’amministrazione per l’esecuzione di un’ulteriore valutazione di natura psichiatrica e per l’emissione di una nuova decisione (doc. AI 118).

 

                               1.4.   Fondandosi sulla perizia 6 giugno 2013 del CPAS (doc. AI 139) e sul complemento peritale del 22 giugno 2013 (doc. AI 143), con decisione 4 dicembre 2013 (preavvisata il 5 settembre 2013), l’Ufficio AI ha (nuovamente) riconosciuto il diritto alla mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° giugno 2012, confermando, per il periodo precedente, l’assenza di un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 157).

 

                               1.5.   L’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1ha inoltrato il presente ricorso, postulando in via principale l’annullamento della decisione 4 dicembre 2013 ed il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita dal 1° aprile 2011; subordinatamente chiede l’attribuzione di un quarto di rendita dal 1° aprile 2011 al 30 maggio 2012, una rendita intera dal 1° giugno 2012 al 30 agosto 2012 e tre quarti di rendita dal 1° settembre 2012 in avanti. Contesta la valutazione medico-teorica concernente il periodo precedente al mese di giugno 2012, come pure l’ammontare dei redditi di riferimento per la determinazione del grado d’invalidità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo. 

 

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza della valutazione medica, ha tuttavia riconosciuto, in applicazione dell’art. 29bis OAI, una rendita intera transitoria dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012, confermando per il resto la decisione impugnata.

 

                               1.7.   Il 22 gennaio 2014 l’insorgente ha aderito alla succitata proposta di rendita temporanea, ribadendo per il resto le altre richieste ricorsuali (VI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                                                                

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita intera dal 1° giugno 2012, ridotta a mezza rendita dal 1° gennaio 2013 come da proposta dell’Ufficio AI.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, l’assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita dal 1° maggio 2006 sulla base della perizia 15 marzo 2007 dello psichiatra e psicoterapista dr. __________. Diagnosticata un sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (IDC10: F43.22) da stress prolungato per problemi familiari correlati alla morte di un membro della famiglia (IDC10: Z63.4), il succitato specialista aveva valutato un’abilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, con effetto dal gennaio 2006 (doc. AI 19) (cfr. consid. 1.1).

 

                                         Nell’ambito della revisione della rendita, con perizia 9 settembre 2010 il dr. __________, attivo presso il CPAS, diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, episodio di lieve entità (IDC10: F33.0), accertato un miglioramento delle condizioni psichiche grazie ad un trattamento specialistico, concludeva per un’abilità al lavoro del 75% (doc. AI 70), da qui la soppressione della rendita (cfr. consid. 1.2).

                                         Con sentenza 30 maggio 2011, su proposta dell’amministrazione […in considerazione dell’attuale certificazione si condivide indicazione a rivalutazione peritale in ambito SAM (psi, reuma e neuro) per definire evoluzione stato di salute rispetto alla precedente decisione del 2007 con definizione degli attuali limiti funzionali; cfr. annotazioni 19 marzo 2011 del SMR], con sentenza 30 maggio 2011 questo Tribunale aveva rinviato gli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del SAM e ciò al fine di stabilire se fosse effettivamente intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute e, di riflesso, della capacità al guadagno giustificante la soppressione della rendita [... questo TCA concorda con la necessità di procedere ad una nuova perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) a cura del SAM al fine di accertare se, rispetto alla situazione presente al momento della precedente decisione del 27 agosto 2007, sia intervenuto un miglioramento duraturo dello stato di salute, rispettivamente della capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, i periti dovranno valutare se nel caso di specie la valutazione necessita o meno di più osservazioni in un prolungato periodo di tempo].

 

                                         Dal rapporto 15 dicembre 2011 si evince che i medici del SAM, sulla base di tre consultazioni specialistiche –psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) – avevano posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve (ICD-10 F33.0).

 

Disturbo di personalità dipendente (ICD-10 F60.7).

 

Severa scoliosi dorso-lombare idiopatica dall'età di 13 anni con angolo di Cobb 58° con:

 

     -     sindrome dorso-spondilogena intermittente da ca. tre anni;

     -     probabile conflitto tra l'arco costale ds. e la cresta iliaca ds.

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Tendenza all'iperlassità legamentare.

 

Ginocchia vare e ricurvate attualmente asintomatiche.

 

Stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale a ds. nel 2007.

 

Alluce valgo bilaterale a predominanza ds.

 

Lieve tremore posturale e d'azione bilaterale agli arti superiori (in DD: possibile minimo tremore essenziale).

 

Dolori al transito toraco-lombare a ds., non spiegati da patologia neurologica. (…)" (Doc. Ai 99/29-30)

 

                                         In sintesi, sulla base dei succitati consulti i periti del SAM, confermando la precedente valutazione psichiatrica del CPAS, avevano riscontrato anche una diminuzione di rendimento del 20% per motivi reumatologici, escludendo tuttavia un danno alla salute neurologico. Globalmente essi hanno valutato l’assicurata abile nella misura del 75% nell’attività finora svolta d’impiegata d’ufficio, di addetta allo smistamento della posta e come impiegata amministrativa (doc. AI/38).

                                         Con la seconda decisione del 5 giugno 2012 l’Ufficio AI ha sostanzialmente confermato la soppressione della rendita. A seguito di ulteriore documentazione prodotta in sede giudiziaria, con decreto di stralcio 28 marzo 2012 questa Corte ha rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento di una nuova perizia psichiatrica (cfr. consid. 1.3).

 

                                         Con rapporto 6 giugno 2013 la dr.ssa __________, diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD10: F33.2) e modificazione duratura della personalità successiva a malattia mentale (ICD 10: F62.1), ha riscontrato un peggioramento e valutato l’assicurata inabile al 100% dal 26 giugno 2012 al 6 settembre 2012 (ospedalizzazione presso la clinica __________) ed al 50% dal 7 settembre 2012 (doc. AI 139/8). Di conseguenza, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha (nuovamente) riconosciuto il diritto alla mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° giugno 2012 (cfr. consid. 1.4).

 

                                         In sostanza, l’assicurata contesta la valutazione psichiatrica relativa al periodo precedente al mese di giugno 2012.

                                          

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, la ricorrente non contesta la valutazione psichiatrica eseguita dalla dr. ssa __________ concernente l’inabilità lavorativa del 50% dal giugno 2012. Censurata è invece la valutazione medica relativa al periodo precedente.

 

                                         Da un attento esame degli atti questo TCA non può che confermare integralmente la perizia 6 giugno 2013 della succitata specialista.

 

                                         In particolare, le perizie del CPAS (dr. __________) e del dr. __________ concordano per un’inabilità del 25%. Rispetto alla valutazione psichiatrica del 15 marzo 2007 del dr. __________ (doc. AI 19), posta a fondamento della decisione di rendita del 27 agosto 2007 (cfr. consid.1.1), il dr. __________o nel suo rapporto 9 settembre 2010 individuava un miglioramento dello stato psichico, rilevando fra l’altro:

 

"  (…)

L'assicurata, dopo il crollo depressivo reattivo alla perdita del lavoro e al decesso della sorella per un tumore, grazie alla presa in carico specialistica presso lo psichiatra Dr. __________ ha beneficiato di un miglioramento e di una stabilizzazione delle condizioni psichiche che, a partire dal 2007, le hanno permesso di riprendere un'attività lavorativa al 40%. Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con l'assicurata evidenzia un ulteriore miglioramento del quadro clinico ora riconducibile ad uno stato depressivo di lieve entità. Lo psichiatra curante medesimo negli ultimi 2 rapporti all'UAI diagnostica una sindrome depressiva ricorrente di gravità lieve-media e si pronuncia favorevolmente rispetto alla prognosi.

A nostro avviso, il miglioramento delle condizioni psichiche dell'assicurata da noi oggettivato, si ripercuote favorevolmente sulla sua capacità lavorativa che, a partire dal momento della nostra perizia, va considerato del 75%. Rimane una IL residua del 25% legata al lieve stato depressivo residuo presente. (…)"

(doc. AI 70/6-7)

 

                                         Certo, come accennato sopra, a due riprese (rapporto 22 settembre 2009 in doc. AI 55 e rapporto 15 marzo 2010 in doc. AI 64) il dr. __________ aveva invece diagnosticato una sindrome depressiva di gravità medio-lieve, concludendo per una residua capacità lavorativa del 50%, sostanzialmente come aveva valutato nel 2007 il dr. __________ e questo nonostante che lo stesso curante avesse accertato una modifica nel senso migliorativo della componente extra-somatica. Il dr__________, discostandosi da quanto valutato dallo psichiatra curante e con riferimento alla sua dettagliata discussione dei dati peritali, ha riscontrato un miglioramento della situazione psichica rispetto alla precedente valutazione peritale. Per questo motivo egli ha fatto decorrere la (nuova) inabilità del 25% dal momento della sua valutazione peritale, lasciando giocoforza, per il periodo precedente, quella operata dal dr. __________.

                                         Certo che, come rilevato nel ricorso, il dr. __________ aveva ritenuto “attualmente” non auspicabile un aumento del pensum lavorativo presso la __________ di __________ (del 40%) in quanto “significherebbe aumentare anche le ore di lavoro notturno e questo al momento, vista la persistenza di uno stato depressivo seppur lieve, risulta controindicato”. Egli aveva comunque ritenuto che “l’incremento della percentuale lavorativa sarebbe invece da subito praticabile per quanto concerne l’attività di impiegata d’ufficio che, in questo senso, sottoporrebbe l’assicurata ad uno stress inferiore” (doc. AI 70/7).

 

                                         Le conclusioni del dr. __________ sono state confermate anche dal dr. __________, che nel rapporto 14 ottobre 2011 aveva spiegato perché situava il quadro depressivo in un episodio d’entità lieve, non concordando pertanto con il grado d’incapacità lavorativa al 50% valutato dal curante (cfr. scritto 17 febbraio 2011 in doc. AI 82/24). Al riguardo il dr. __________ aveva fra l’altro evidenziato:

 

"  (…)

Il quadro clinico che osservo nella mia valutazione attuale è di lieve entità. Da un punto di vista oggettivo si evidenzia una lieve quota d'angoscia, con una conservazione delle funzioni cognitive, volitive e biologiche. Il quadro parzialmente regressivo che presenta (maggiore ritiro sociale dal 2007 e la tendenza ad assumere un comportamento passivo al suo domicilio) é dato soprattutto dall'attitudine del comportamento passivo conseguente al disturbo di personalità che presenta e non è la conseguenza della gravità del quadro depressivo.

 

Si tratta di un'assicurata che presenta un disturbo di personalità di tipo dipendente. La stessa ha investito la sua vita pulsionale attorno al lavoro e alla sua famiglia d'origine. Appare emblematico il fatto che non abbia mai investito in una relazione di coppia e che sia rimasta a condurre una vita molto vicino ai suoi genitori. Per questo motivo la perdita del posto di lavoro ha marcato per lei l'inizio della sua depressione prima e poi la morte della sorella maggiore, alla quale era legata in modo quasi simbiotico.

 

La prova del fatto che siamo davanti ad un quadro di lieve entità è dato dal fatto che nel corso degli ultimi 4 anni ha lavorato realizzando orari irregolari, spesso con dei turni notturni che una persona con una media o grave depressione non sarebbe in grado di reggere. Inoltre si tratta di un lavoro che richiede un'alta capacità di concentrazione e attenzione.

 

Un altro elemento oggettivo che parla a favore di tale impressione è il fatto che l'assicurata non ha seguito mai un trattamento psicofarmacologico in modo regolare (interrompendoli di sua spontanea volontà), e i dosaggi degli psicofarmaci è stato sempre blando. Inoltre non è mai stata ricoverata come conseguenze della sua depressione." (doc. AI 99/42-43)

 

                                         L’Ufficio AI ha poi rettamente ricordato che nella sentenza di rinvio 30 maggio 2011 il TCA aveva rilevato che “in particolare, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, i periti dovranno valutare se nel caso di specie la valutazione necessita o meno di più osservazioni in un prolungato periodo di tempo…”. Al riguardo, in sede di perizia SAM 15 dicembre 2011, al punto no. 10, i periti avevano concluso:

 

"  (…)

In considerazione del quadro clinico della perizianda, con un inquadramento nosologico chiaro che non è in conflitto con la valutazione del curante o con le perizie precedenti, non riteniamo utile che l'A. venga sottoposta a un'osservazione su più incontri per la patologia psichiatrica. (…)" (doc. AI 99/36)

 

                                         Infine, su richiesta della psichiatra SMR dr.ssa __________, nel complemento peritale 22 giugno 2013 la dr.ssa __________ ha precisato:

 

"  (…)

Dai dati anamnestici, dagli status psichiatrici effettuati dai colleghi dr. __________ e dr. __________ non vi sono elementi per non confermare quanto valutato dai colleghi nelle rispettive perizie e quindi le inabilità lavorative da loro valutate.

E' vero che entrambi hanno visto la paziente in una sola occasione ma è anche vero che la paziente è stata vista da due esperti periti in tempi successivi e la probabilità che abbiano avuto la "fortuna" di vedere la paziente in "fasi non critiche" della malattia è alquanto bassa è trascurabile.

Da sottolineare che la paziente nel nostro primo incontro aveva confermato di aver avuto un leggero miglioramento prima di essere stata dal dr. __________ e pertanto quanto valutato dal collega è verosimilmente sovrapponibile alla sensazione soggettiva della paziente.

Anche il medico curante dr. __________ durante il colloquio telefonico avuto ha confermato un netto peggioramento a partire dal 2012.

 

In conclusione, dalle notizie raccolte, dagli atti e dall'anamnesi si conferma quanto valutato dai colleghi in particolare IL 25% dal 06.09.2010, poi IL 100% dal 26.06.2012 al 06.09.2012 e IL 50% dal 07.09.2012 " (Doc. AI 142/2).

                                          

                               2.8.   Per quel che concerne il periodo d’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività nel periodo 26 giugno 2012 – 6 settembre 2012, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente evidenziato come l’assicurata, in applicazione dell’art. 29bis OAI, abbia diritto ad una rendita intera transitoria.

 

                                         L’art. 29 bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 cpv. 1 LAI.

                                         Il citato articolo è pure applicabile se il diritto alla rendita, per incapacità di lavoro della stessa origine, risorge meno di tre  anni dopo la soppressione, ma l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23). In virtù del rinvio di cui all’art. 88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di aumento di rendita in via di revisione (STCA 32.2006.98 del 18 aprile 2007; cfr. anche Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, pagg. 837-838; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, N. 457s, pag. 125).

 

                                         Con riferimento anche ai marg. 4004 e 4005 della Circolare sull’invalidità e grande invalidità (CIGI), riportati per esteso nella risposta di causa, l’assicurata ha diritto – immediatamente e senza lasciar trascorre un nuovo periodo di attesa – ad una rendita intera dal 1° giugno 2012 (mese in cui è stato situato il peggioramento del suo stato valetudinario) sino al 31 dicembre 2012 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         Limitatamente a questo punto il ricorso è da accogliere.

 

                               2.9.   Per quanto concerne la valutazione economica, ritenuto come dagli atti medici risulti che l’assicurata metta a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa nella precedente attività d’impiegata d’ufficio, in applicazione del cosiddetto raffronto percentuale, l’Ufficio AI ha correttamente quantificato un’invalidità del 25% dal 6 settembre 2010 al 25 giugno 2012  e del 50% dal 1° gennaio 2013.

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cosiddetto raffronto percentuale: DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011,  I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21 dell’11 luglio 2011, 32.2010.209 del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre 2010). Del resto, tale modo di procedere è stato nella fattispecie in esame utilizzato in occasione della prima domanda di prestazioni (doc. AI 38 e 47; cfr. consid. 1.1), ma non, a torto, nell’ambito della decisione 8 febbraio 2011 anche se l’esito non sarebbe cambiato (infatti, con il raffronto dei redditi il grado d’invalidità era stato quantificato in 25%, corrispondente alla stessa percentuale dell’incapacità lavorativa quale impiegata d’ufficio; doc. AI 81; cfr. consid. 1.2).

                                         Non può essere invece preso, come da richiesta ricorsuale, quale reddito da invalido lo stipendio attualmente percepito dall’assicurata per l’impiego al 40% presso la __________. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg), l’assicurata può ragionevolmente mettere a maggior frutto al 50% la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente attività.

 

                                         In conclusione, richiamato quanto sopra, l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° gennaio 2013, preceduto dal periodo di rendita intera transitoria (1° giugno 2012 - 31 dicembre 2012). In tal senso la decisione contestata va modificata ed il ricorso è parzialmente accolto.

                                     

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata nella misura di fr. 300.--, mentre il restante importo è a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili parziali. (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 4 dicembre 2013 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012 ed ad una mezza rendita dal 1° gennaio 2013.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente in ragione di fr. 300.-- e a carico dell’Ufficio AI in ragione di fr. 200.--, il quale verserà all’insorgente fr. 1’000.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti