Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.35

 

LG/sc

Lugano

11 dicembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 gennaio 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1957, attivo al 50% in qualità di venditore presso la __________ di __________, in data 26 aprile 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti lamentando problemi di natura reumatologica (doc. AI 1-1/6).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con decisione del 16 giugno 2008 ha respinto la richiesta di prestazioni mancando il presupposto dell’anno di incapacità lavorativa con una media almeno del 40%, ai sensi dell’art. 29 LAI (doc. AI 21-1)

                                          

                               1.3.   Contro questa decisione RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso che il TCA con decisione del 29 aprile 2009 (inc. 32.2008.143) ha accolto rinviando gli atti all’amministrazione, affinché fossero interpellati il Dr. __________ e il Dr. __________ in merito al momento in cui è intervenuto il peggioramento della patologia lombare “…e sottoponga poi le valutazioni dei due specialisti al perito Dr. __________” (cfr. sentenza 29 aprile 2009, inc. 32.2008.143, pag. 17).

 

                               1.4.   Dopo aver interpellato il Dr. __________ (doc. AI 51-1) e il Dr. __________ (doc. AI 52-1), l’UAI ha incaricato il Dr. __________ di svolgere una nuova valutazione reumatologica (doc. AI 65-1) e con decisione del 27 aprile 2010 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità dell’1% (doc. AI 74-1).

 

                               1.5.   Anche contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando l’agire dell’amministrazione che avrebbe dato mandato al Dr. __________ di svolgere nuova valutazione reumatologica senza adeguatamente interpellare il Dr. __________ e il Dr. __________ (doc. AI 75-1).

 

                               1.6.   Il TCA, nella sentenza del 29 novembre 2010 (inc. 32.2010.145), dopo aver interpellato direttamente i due specialisti, non avendo ritenuto sufficientemente esaustive le loro risposte, e averle poi sottoposte all’esame del Dr. __________, ha respinto il ricorso di RI 1.

 

                                         In sostanza alla luce delle risposte del Dr. __________, del Dr. __________ e della nuova valutazione peritale del Dr. __________, il TCA ha ritenuto sanata la lacuna nell’accertamento dei fatti, evidenziata nella sentenza del 29 aprile 2009, e ricondotto agli anni 2006/2008 il peggioramento della problematica reumatologica, già considerato dal perito Dr. __________ nei propri referti.

 

                                         Il quadro clinico di __________ è quindi stato ritenuto sostanzialmente stabile (cfr. sentenza del 29 novembre 2010, inc. 32.2010.145, pag. 16).

 

                               1.7.   In data 24 maggio 2011 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. AI 89-1).

                               1.8.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare due valutazioni reumatologiche da parte del Dr. __________ (doc. AI 113-1,125-1), l’UAI con decisione del 25 gennaio 2013 (doc. AI 135-1), preavvisata con progetto del 5 dicembre 2012 (doc. AI 129-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità dell’8%.

 

                               1.9.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità (doc. I).

 

                                         Il legale di RI 1 ha contestato le valutazioni peritali del Dr. __________ che – a suo dire – si contraddicono con il rapporto del 24 novembre 2011 del medico curante Dr. __________ (doc. I, pag. 15).

 

                             1.10.   In risposta l’UAI, sulla base delle valutazioni peritali del Dr. __________, si è riconfermato nel proprio provvedimento e ha postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV+1).

 

                             1.11.   In data 26 giugno 2013 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto di uscita del 14 giugno 2013 della __________ (doc. X+ B1-2).

 

                                         I doc. X, B1-2 sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).

 

                             1.12.   L’UAI, dopo aver sottoposto al vaglio del SMR il referto della __________ Klinik, si è riconfermato nel proprio provvedimento per quanto riguarda il periodo precedente al 25 gennaio 2013 (data della decisione) (doc. XII+bis).

 

                                         I doc. XI, XII+bis sono stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIII).

 

                             1.13.   Con scritto del 21 novembre 2013 l’avv. RA 1 ha trasmesso a questa Corte i rapporti del 21 ottobre e del 7 novembre 2013 del Dr. __________ (doc. XV)

 

                                         La nuova documentazione medica è stata inviata all’UAI per osservazioni (doc. XVI).

 

                             1.14.   Con le osservazioni del 3 dicembre 2013 l’UAI, dopo aver sottoposto al vaglio del SMR gli scritti del Dr. __________, ha confermato la correttezza del proprio provvedimento (doc. XVII+1).

 

                                         I doc. XVI e XVII con l’allegato sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XVIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                               2.4.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.5.   Nella decisione impugnata, l’amministrazione ha rifiutato il diritto a prestazioni sulla base di un primo referto peritale del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, che nel rapporto del 14 febbraio 2012 ha posto la diagnosi di “Sindrome lombovertebrale cronica in - Note discopatie lombari plurisegmentali; - Esiti da intervento chirurgico di stabilizzazione posteriore semirigida L3-S1, 22.12.2011; - Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della dorsale intermedia caudale e della lombare); - Decondizionamento e sbilancio muscolare. Periatropatia omero scapolare con sintomatologia di attrito a sinistra. Note coxartrosi bilaterali. Obesità (peso 73 kg / statura 161,5)” (doc. AI 113-15).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua il perito ha indicato un’inabilità totale, in ogni attività, dopo l’intervento di stabilizzazione al rachide lombare dal 22 dicembre 2010 fino al 22 giugno 2011 (6 mesi) (cfr. precisazione del Dr. __________, doc. IV1).

 

                                         Nell’attività di venditore l’assicurato è invece ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di lavoro, ma con una diminuzione del rendimento del 40% dal 23 giugno 2011, mentre in un’attività adeguata l’abilità è piena a partire dal 2 ottobre 2006 (doc. AI 113-15/16).

 

                                         La valutazione peritale del Dr. __________ è poi stata confermata dal Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) (doc. AI 114-1).

 

                                         A seguito della ricezione dei certificati medici dell’11 giugno 2012 del Dr. __________ (doc. AI 120-1) e del 20 giugno 2012 del Dr. __________ (doc. AI 121-1), il SMR ha ritenuto opportuna una nuova valutazione peritale volta a “valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione delle limitazioni funzionali residue” (doc. AI 123-1).

 

                                         Nella perizia del 20 novembre 2012 il Dr. __________ ha quindi posto la diagnosi di “Sindrome lombovertebrale cronica in - Note discopatie lombari plurisegmentali; - Esiti da intervento chirurgico di stabilizzazione posteriore semirigida L3-S1, il 22.12.2011; - Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della dorsale e della lombare); - Decondizionamento e sbilancio muscolare. Alterazioni degenerative plurisegmentali cervicali con discopatie da C4 a C7. Periatropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a sinistra in – Microlesione del tendine del sovraspinato, lesione di tipo SLAP I-II. Obesità (peso 71 kg / statura 161,5)” (doc. AI 126-18).

                                         Il perito ha confermato anche il proprio precedente giudizio sulla capacità lavorativa residua indicando, nell’attività di venditore, l’abilità al lavoro sull’arco di una giornata normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40% dal 23 giugno 2011, mentre in un’attività adeguata vi è piena abilità a partire dal 2 ottobre 2006 (doc. AI 126-19).

 

                                         Nel rapporto del 29 novembre 2012 il Dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni del Dr. __________ (doc. AI 127-1).

 

                                         Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali effettuate dal Dr. __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         In sede ricorsuale l’avv. RA 1 ha fatto riferimento al rapporto del 24 novembre 2011 del Dr. __________, Capo Clinica di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, che indicava una capacità lavorativa del 50% nella propria attività (doc. AI 107-3).

 

                                         Questo referto – antecedente alle valutazioni del Dr. __________ –non permette una diversa valutazione del caso concreto, in quanto il medico curante non ha posto una differente diagnosi rispetto a quanto indicato dal perito e la capacità lavorativa del 50% era riferita all’attività di venditore, nella quale anche il Dr. __________ ha posto una limitazione del 40%.

 

                                         Il 26 luglio 2013 il legale di RI 1 ha prodotto il rapporto di uscita della __________ Klinik, datato 14 giugno 2013, che riferisce della degenza dell’assicurato dal 2 al 21 giugno 2013 per un intervento di asportazione di materiale e nuova strumentazione L3-S1 con spondilodesi posteriore da L3 a S1 (doc. X).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 gennaio 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         Come emerge dall’annotazione del 6 agosto 2013 del Dr. __________ del SMR il certificato della __________ Klinik fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato posteriore di sei mesi alla decisione impugnata è dunque, non è rilevante nella presente procedura (doc. XII bis).

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Anche gli scritti del 21 ottobre 2013 (doc. C1) e del 7 novembre 2013 (doc. C2) del Dr. __________, Capoclinica del servizio di Neurochirugia dell`Ospedale __________di __________, non sono atti a mettere in discussione la scalfiscono la valutazione peritale del Dr. __________. Nel primo scritto il Dr. __________ha semplicemente ripreso l’anamnesi medica del paziente, mentre nel secondo egli ha posto un’inabilità lavorativa del 50% dal 2010 in ogni attività, senza ulteriori indicazioni (limiti funzionali, tipo d’attività ecc.).

 

                                         Le conclusioni del medico curante, divergenti unicamente per quanto riguarda la capacità lavorativa residua in attività adeguate, non apportano – secondo i medici del SMR (cfr. annotazioni del 27 novembre 2013, doc. XVII1) – nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito e vanno quindi intese come una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’assicurato hanno sulla sua capacità lavorativa (sul tema cfr. STF 9C_408/2013 del 14 novembre 2013).

 

                                         In conclusione, rispecchiando le valutazioni del Dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alle stesse può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al 40% nell’attività di venditore, mentre è pienamente abile in un’attività adeguata.

 

                               2.6.   In simili condizioni, constatato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2012, l’amministra-zione ha, per contro, svolto il confronto dei redditi con i dati del 2010.

                                     

                            2.6.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 57'274.-- nel 2010 che aggiornati al 2012 ammontano a fr. 58'309.50 (+1,0 per il 2011 e 0,8% per il 2012).

 

                            2.6.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

 

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In una sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza per quanto riguarda il parallelismo dei redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% e ha sottolineato quanto segue a proposito dell’argomentazione dell’amministrazione secondo cui il gap salariale sarebbe in realtà imputabile anche alla realtà economico-sociale del Cantone Ticino:

 

" (…)

4.6 Quanto all'eccezione secondo cui il gap salariale - che non è contestato nel suo calcolo in quanto tale, ma solo nel suo principio - poiché il salario percepito dall'assicurata sarebbe stato perfettamente in linea con quelli versati in Ticino per impieghi analo­ghi, essa, oltre a contraddire la tesi ricorsuale esposta al considerando precedente, dimostra semmai che un reddito di fascia media (nazionale) non era realisticamente conseguibile, rispettivamente non era ragionevolmente esigibile, in ogni caso non nella fattispecie concreta viste anche la carente formazione (5 anni di scuola dell'obbligo in Bosnia) e le precarie conoscenze linguistiche già solo in italiano che impedivano all'opponente di realizzare un salario medio (nazionale), se del caso fuori Cantone. Per riprendere quanto esposto in DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag., non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale) realisticamente irrealizzabile (in questo senso in sostanza anche RtiD 11-2008 pag. 293, U 8/07). Il richiamo al consid. 5.3 della DTF 135 V 297 non soccorre all'Ufficio ricorrente, non avendo il Tribunale federale in quella sede posto altri principi. Similmente l’UAI non può trarre vantaggio dalla sentenza 1405/06 dei 29 maggio 2007; non fosse altro perché la sentenza U 75/03 alla quale è rinviato al consid. 4.4 si riferisce in realtà a un altro tema, e più precisamente a quello - non più in discussione - dell'inapplicabilità dei dati statistici relativi alle "grandi regioni" (tabella TA13) per determinare il reddito ipotetico da invalido. E inoltre perché il Tribunale federale ha comunque fatto chiarezza sulla questione qui in discussione con la successiva sentenza (citata) U 8/07. Inconferente si rivela infine pure il richiamo al consid. 4.5 della sentenza 9C112/2012 del 19 novembre 2012. In quella vertenza si trattava infatti di valutare la situazione di una assicurata la quale - a differenza di quanto si è verificato in concreto - aveva continuato ad esercitare le medesime attività svolte in precedenza anche dopo il danno alla salute rendendo così logicamente inattuabile un adeguamento dei redditi” (sentenza TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili oppure a fr. 61'311.48 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2012 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'203.24 oppure di fr. 62'438.92 per l'intero anno (fr. 5'203.24 x 12).

 

                                         L’assicurato, quale venditore, avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 58'309.50  / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 57'432.10, cfr. Tabella TA1 p.to 47 “Commercio al dettaglio”, livello di qualifica 4, fr. 4’508.-- X 12 mesi = 54’096.-- riportato su 41.7 = 56'395.08 e aggiornato al 2012).

 

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

 

                            2.6.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

 

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

 

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

 

5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

 

                            2.6.4.   In concreto, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere e del 10% per attività sempre nello stesso settore e scarsa formazione (doc. AI 135-1).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

 

                                         L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

 

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

 

                                         Nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.6.3.), il TCA condivide quindi la scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 5% per attività leggera e del 10% per attività sempre nello stesso settore e scarsa formazione, per una riduzione complessiva del 15%.

                                        

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 62'438.92 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 53'073.10 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 58'309.50 (consid. 2.6.1.) emerge un tasso d’invalidità dell’8,9%, arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità come stabilito dall’amministrazione.

 

                                         Ne consegue che la decisione del 25 gennaio 2013 con la quale l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato deve essere confermata.

 

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti