Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2013 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1950, da ultimo attivo quale impiegato alla manovra presso le __________, nel novembre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per i postumi relativi ad un’operazione ad ambedue i menischi e una problematica legata a due ernie discali e ad un’infiammazione al nervo sciatico (doc. AI 1/9).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – in particolare un accertamento tempestivo presso il datore di lavoro ed i medici coinvolti sfociato nella comunicazione del 3 maggio 2011 con la quale si concludeva che i provvedimenti integrativi non sono attuabili (doc. AI 32/1-2; vedi anche il verbale di chiusura dell’11 marzo 2011 sub doc. AI 25/1-2), la perizia reumatologica del 2 ottobre 2012 a cura del dr. __________ (doc. AI 66/1-12), il rapporto finale 4 ottobre 2012 e l’annotazione 24 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 67/1-4 e 64/1) e le valutazioni del consulente in integrazione del 25 ottobre e del 2 novembre 2012 (doc. AI 73/1-3 e 76/1-3) –, con decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 (in parziale modifica, viste le osservazioni del 19 dicembre 2012 (cfr. doc. AI 82/1-3), del progetto d’assegnazione di rendita del 28 novembre 2012 che, a sua volta, aveva annullato e sostituito quello del 20 gennaio 2012 (cfr. doc. AI 77/1-4 e 49/1-3)), l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. maggio 2011, a una rendita intera dal 1. dicembre 2011 e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2012 (doc. AI 89/1-9, 91/1-11, 92/1-11 e 93/1-11).
1.3. Contro queste decisioni – l’insorgente, pur indicando nel ricorso solo la decisione del 5 febbraio 2013, ha contestato anche l’attribuzione di una mezza rendita per un periodo, quello dal 1. ottobre 2012 al 28 febbraio 2013, di cui alla decisione del 18 febbraio 2013 (doc. AI 91/1-11); vi è dunque da ritenere che entrambe le decisioni sono state impugnate –, tramite il Sindacato RA 1 l’assicurato ha interposto il presente ricorso con il quale, contestata la valutazione medica (ritenuta contraddittoria la perizia reumatologica del dr. __________), ha chiesto che il diritto alla rendita intera, riconosciuto dal 1 dicembre 2011, non sia ridotto ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2012.
1.4. Con la risposta di causa – osservato, in particolare, che “(…) non è stata presentata nessuna documentazione che attesti un peggioramento dello stato di salute del ricorrente o che possa modificare le conclusioni mediche a cui si è giunti, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico che depongano per un’incapacità lavorativa dell’assicurato superiore a quella attestata. (…)” e visto che il consulente in integrazione ha attestato: “(…) “[…] Ritengo che l’assicurato potrebbe essere reintegrato nel settore industriale come addetto al controllo della qualità, come autista-fattorino addetto alle consegne di merce leggera (fiori, prodotti farmaceutici, pane) nel settore dei servizi. Per quel che concerne invece l’attività di addetto alla pulizia presso __________ (__________) l’assicurato è da ritenere non idoneo in quanto le limitazioni funzionali espresse in sede medica non si addicono alle esigenze dell’attività (attraversamento binari-terreni sconnessi, salire e scendere le scale, camminare).” (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
Contestualmente l’amministrazione – oltre all’annotazione 3 aprile 2013 del medico SMR dr. __________ e alla nota interna del 4 aprile 2013 del consulente in integrazione (IV/5-6) – ha allegato le decisioni del 25 e 27 marzo 2013 che sostituiscono quelle del 5 e 18 febbraio 2013 (IV/1-4; le decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 non erano infatti state notificate correttamente alla RA 1 e l’Ufficio AI aveva avvisato il sindacato che avrebbe provveduto ad una nuova intimazione; doc. AI 94/1).
Visto che il tenore delle decisioni del 25 e 27 marzo 2013 è identico a quello delle decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 l’oggetto della lite non cambia.
1.5. Con scritto 15 aprile 2013 l’insorgente ha preso posizione sulla risposta di causa e – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – si è confermato nelle richieste di giudizio.
1.6. Lo scritto del 15 aprile 2013 è stato notificato all’Ufficio AI che, con osservazioni del 24 aprile 2013, ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. ottobre 2012.
L’insorgente postula l’annullamento delle decisioni impugnate con riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 settembre 2012.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI – dopo aver emesso il progetto d’assegnazione di rendita del 20 gennaio 2012 (doc. AI 49/1-3, progetto per il quale era prevista una revisione a breve termine visto l’intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio sx effettuato il 15 novembre 2011 con allora attuale riabilitazione post-operatoria; cfr. doc. AI 48/1-3) e considerata la valutazione 1. marzo 2012 (doc. AI 53/1) espressa dal medico SMR dr. __________ avuto riguardo all’inabilità lavorativa del 100% dal 6 settembre 2011 risultante dai certificati medici dell’Ospedale Regionale di __________ prodotti con le osservazioni del 7 febbraio 2012 (doc. AI 51/1 e allegati 51/2 e 51/3) – ha fondato le proprie decisioni sulla perizia reumatologica del 2 ottobre 2010 (doc. AI 66/1-12), eseguita dal dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna.
Raccolta la documentazione medica, dopo aver esposto l’anamnesi e descritti lo status, la documentazione radiologica e quella medica, il dr. __________ ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Gonartrosi bilaterale con:
- artroscopia bilaterale il 27.7.2010 con regolarizzazione delle lesioni meniscali mediali a dx, mediali e laterali a sx;
- protesi totale ginocchio sx il 15.11.2011.
Sindrome lombo vertebrale cronica senza neurologia su/con:
- discopatia L4/5 > L5/S1;
- stenosi foraminale bilaterale di origine mista L4/5 (asintomatica).
A.4.1 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Talassemia minore.
(…)" (doc. AI 66/8)
Il perito, circa la valutazione e prognosi e le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:
La problematica principale e determinante per il paz. e la capacità lavorativa, è dunque una gonartrosi bilaterale evolutiva dal 2005, oggetto di un intervento artroscopico d.d.p. lo stesso giorno nel luglio 2007 (ndr recte: 2010). Nel reperto intra-operatorio è descritta una moderata condropatia dei condili femorali, un'assenza di cartilagine a livello del piatto tibiale mediale e laterale del ginocchio dx, solo una moderata condropatia tibiale a sx ed un'artrosi femoro-patellare a sx di grado 2. Dopo questo intervento il paz. non è migliorato riuscendo a fatica a riprendere un'attività lavorativa al 50%. I disturbi erano descritti come progredenti al ginocchio sx, per cui il 15.11.2011 è stato praticato un intervento di protesi totale a questo ginocchio. Anche dopo questo intervento il paz. non ha avuto grandi benefici con persistenza di una limitazione di movimento alla flessione, forte difficoltà a piegare il ginocchio, a camminare in discesa o salita o sulle scale. Sente inoltre degli scrosci quando lo piega. Al ginocchio dx è per contro presente una dolenza principalmente mediale, con dei disturbi nettamente meno accentuati che non a sx.
Dal lato clinico il ginocchio sx presenta una spiccata dolenza palpatoria anteriore con dolenza della porzione distale del tendine quadricipite, della rotula e del tendine rotuleo, senza segni flogistici. Sono per contro chiaramente udibili e percettibili delle importanti crepitazioni retropatellari alla flessione-estensione. È inoltre presente un versamento articolare ed una limitazione di movimento in particolare per quanto riguarda la flessione (90°).
Il ginocchio dx è nettamente meno sintomatico con un minimo versamento articolare, nessun segno flogistico, dolore alla palpazione e alle prove meniscali per quanto riguarda il compartimento mediale. La mobilità rimane per contro soddisfacente con una distanza tallone-natica di 12 cm. All'esame clinico sono inoltre percettibili delle crepitazioni femoro-tibiali laterali ai movimenti di flessione-estensione.
Il paz. cammina senza particolari difficoltà in piano, pur zoppicando leggermente a sx. Per quanto riguarda la colonna lombare vi è una dolenza palpatoria a livello del passaggio lombosacrale e dell'osso sacro, una solo moderata limitazione di movimento e unicamente dei dolori alla flessione laterale sx. Non vi sono segni radicolari irritativi o deficitari agli arti inferiori.
Le Rx delle ginocchia del 09/2011 evidenziano un'artrosi femoro-tibiale mediale bilaterale e femoro-patellare a sx. le Rx post-operatorie del ginocchio sx del novembre-dicembre 2011 e maggio 2012 mostrano […] una protesi totale ben posizionata e senza particolarità di rilievo. Non sono a disposizione indagini radiologiche della colonna lombare, che sono non di meno descritte nel rapporto del Dr. __________ del 2008 (discopatia soprattutto L4/5 con stenosi foraminale bilaterale mista e discopatia meno pronunciata L5/S 1).
Per quanto riguarda le ginocchia il paz. non ha notato alcun miglioramento significativo né dopo gli interventi artroscopici né dopo l'intervento protetico a sx, con anzi una maggiore impotenza funzionale soggettiva in seguito nonostante il trattamento riabilitativo. Persiste inoltre un moderato versamento articolare ed una importante disfunzione dolorosa del compartimento femoro-patellare. La gonartrosi dx è ben documentata dall'intervento artroscopico nel 2007 (ndr recte: 2010). È per certi versi sorprendente che, visto il grado di condropatia, il ginocchio dx risulti meno sintomatico di quello sx. In ogni caso i disturbi soggettivi del paz. sono credibili.
Per quanto riguarda la prognosi, difficilmente si potrà contare su un miglioramento della situazione delle ginocchia e ciò anche con un ev. intervento protetico al ginocchio dx.
Per quanto riguarda la colonna vertebrale il paz. presenta una certa rigidità lombare, dei dolori tuttavia relativamente moderati ed un solo bloccaggio acuto anamnestico circa 2 settimane fa. Clinicamente è presente solo una lieve dolenza al passaggio lombosacrale ed una certa rigidità di tutto il segmento lombare, tuttavia con solo lievi dolori alla flessione laterale sx. Non vi sono disturbi radicolari né dal lato anamnestico né da quello clinico, per cui la riferita stenosi foraminale L4-L5 bilaterale è un reperto unicamente radiologico senza alcuna corrispondenza clinica. Anche sotto questo punto di vista i disturbi del paz. sono coerenti e credibili.
Dal lato prognostico si deve considerare probabile una stazionarietà del quadro clinico lombare anche in futuro.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO,
B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Per quanto riguarda l'attività lavorativa il paz. è dunque limitato in maniera nettamente predominante dalla patologia degenerativa delle due ginocchia e solo in via subordinata da quella lombare. Dal lato reumatologico si devono dunque ritenere i seguenti limiti funzionali:
L'assicurato non può dunque lavorare in posizione inginocchiata o accovacciata, può salire solo occasionalmente e con l'aiuto di un corrimano una o più rampe di scale. Può camminare normalmente in piano su tragitti corti e medi (30 min.), non può camminare su terreni dissestati o in pendenza. Può rimanere seduto o in posizione eretta per circa un'ora. Può lavorare solo limitatamente in posizione eretta-chinata e con rotazioni del tronco. Normale funzionalità degli arti superiori e delle mani. Il paz. può sollevare o portare normalmente pesi fino a 5-10 kg a condizione di non doversi piegare per raccoglierli, solo occasionalmente pesi superiori.
B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
In funzione dei dati anamnestici e della documentazione, risulta una inabilità lavorativa al 100% dal 18.05.2010 al 06.12.2010. In seguito il paz. ha ripreso il lavoro per soli tre giorni al 50% dal 07.12.2010 poi di nuovo dal 03.01. al 13.02.2011 L'assicurato ha in seguito svolto un'attività lavorativa più leggera, addetto a lavori di pulizia della __________ in misura del 50% fino al 06.09.2011. Dopo l'intervento protetico al ginocchio non ha più ripreso alcuna attività lavorativa.
Nella sua attività di impiegato di manovra __________, sulla base di quanto precede, questi periodi di inabilità lavorativa sono senz'altro da giudicare adeguati. Una ripresa del lavoro nell'ambito di operaio di "manovra" per __________ non è più ipotizzabile. A distanza di circa 6 mesi dall'intervento di protesi al ginocchio sx, quindi a partire dal 01.06.2012 sarebbe per contro senz'altro possibile riprendere la sua ultima attività di pulizie presso la __________ al 50%.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:
C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?
Non sono in corso o previsti provvedimenti di integrazione. Il paz. dovrebbe eseguire una regolare ginnastica posturale, ciò che potrebbe migliorare i disturbi lombari. Difficilmente un ev. intervento protetico al ginocchio dx porterebbe ad un miglioramento della capacità lavorativa.
C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attua- le?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Un'attività adatta al paz. è dunque da ritenersi un'attività leggera o variata e che rispetti i limiti funzionali elencati sopra (B.1).
Dal punto di vista reumatologico e medico-teorico, in tale attività si può considerare una capacità lavorativa del 50% dal 14.02. al 06.09.2011.
Così, sempre per un'attività adatta, circa 6 mesi dopo l'intervento protetico al ginocchio sx del 15 novembre 2011, dunque dal 01.06.2012, si può considerare una capacità lavorativa residua di 3/4, vale a dire per un lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto del 25%.
Nella stessa misura e per i stessi tempi l'assicurato può occuparsi delle faccende domestiche abituali.
(…)" (doc. AI 66/8-12)
L’Ufficio AI – viste le valutazioni del consulente in integrazione del 25 ottobre e del 2 novembre 2012 (doc. AI 73/1-3 e 76/1-3) e ritenuta l’annotazione del 24 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ in merito ai differenti periodi e gradi di incapacità lavorativa sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata (doc. AI 84/1) – con le decisioni del 5 e 18 febbraio 2013 ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. maggio 2011, a una rendita intera dal 1. dicembre 2011 e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2012 (doc. AI 89/1-9, 91/1-11, 92/1-11 e 93/1-11).
L’insorgente – lasciati incontestati l’attribuzione del diritto a tre quarti di rendita dal 1. maggio 2011 (dopo l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e l’aumento del diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2011 (ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI tre mesi dopo l’inabilità totale attestata dal servizio di ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________ dal settembre 2011; doc. AI 51/2 e 51/3) – si é limitato a contestare che dopo gli interventi ai due menischi del 27 luglio 2010 (doc. AI 16/9-10 e 16/11-12) e dopo l’intervento di posa di protesi totale al ginocchio sinistro del 15 novembre 2011 (doc. AI 46/1-2) sia subentrato un miglioramento tale da giustificare una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali posta dal 1. giugno 2012.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Ritornando al caso in esame, questo TCA, per le ragioni di seguito esposte, non ha alcun motivo per mettere in dubbio la validità della perizia del dr. __________.
Va qui innanzitutto rilevato che, nella misura in cui con il punto 5 dello scritto 15 aprile 2013 (VI) l’insorgente volesse far valere eventuali diritti per il fatto che l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione il 20 gennaio 2012 poi annullato con il progetto del 28 novembre 2012 (cfr. doc. AI 49/1-3 e 77/1-4), nulla può essere concluso a favore dell’assicurato.
Infatti il preavviso non costituisce una decisione formale e l’amministrazione non è obbligata a pronunciarsi conformemente allo stesso (cfr. il consid. 1 della STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010 nel quale l’Alta Corte ha evidenziato inoltre che le obiezioni sollevate al preavviso non assurgono infatti a rimedio di diritto che può essere ritirato con la conseguenza che il progetto cresce in giudicato, le stesse configurando osservazioni nell’ambito del diritto di essere sentito; rilevato inoltre che l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale).
Come accennato (cfr. consid. 2.5), il preavviso del 20 gennaio 2012 era stato preceduto dal rapporto finale del 22 dicembre 2011 nel quale il dr. __________, lo si ribadisce, aveva previsto una revisione a breve termine visto l’intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio sx effettuato il 15 novembre 2011 con allora attuale riabilitazione post-operatoria (doc. AI 48/1-3).
In precedenza il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 28 marzo 2011 indirizzato al dr. __________ del Medical Service __________ (doc. 5/1 dell’incarto Cassa malati) – osservato che aveva ripreso l’attività al 50% dal 6 dicembre 2010, che nel gennaio 2011 era stato occupato principalmente nella sua attività di impiegato di manovra (attività, questa, per lui troppo onerosa e che ha richiesto l’intervento del chirurgo ortopedico dr. __________ che ha praticato un’infiltra-zione nelle ginocchia con effetto nullo) e che una prossima consultazione presso il dr. __________ era prevista per il 29 marzo 2011 – aveva evidenziato che “(…) per quanto riguarda l’attività lavorativa, è da rilevare che contrariamente a quanto è stato a Lei riferito, nel servizio __________ il paziente ha potuto lavorare nella misura del 50%. In questa funzione egli dichiara che l’onere non è così faticoso e anche se soffre di problemi alle ginocchia egli riesce ancora a lavorare in questa misura del 50%. Quindi a parer mio egli può sicuramente continuare a lavorare nella misura del 50% presso il servizio __________. Prognosticamente è ancora difficile dire se questa capacità lavorativa potrà essere a breve medio termine aumentata. (…)”(doc. 5/1 dell’incarto Cassa malati).
Interpellato il 27 aprile 2012 dall’Ufficio AI per un aggiornamento della documentazione medica (doc. AI 54/1), il dr. __________, con scritto del 2 maggio 2012, aveva comunicato che “(…) betreffs Herrn RI 1 haben wir keine weiteren Akten seit letztem Jahr. Wir sind innerhalb der __________ so verblieben, dass man ohnehin mit einer monatelangen Arbeitsunfähigkeit rechnen muss und es war auch geplant mit hoher Wahrscheinlichkeit das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Deshalb haben wir im Moment auf weitere medizinische Anfragen verzichtet. (…)” (doc. AI 55/1). In precedenza, con scritto del 15 luglio 2011, il dr. __________ aveva comunicato all’Ufficio AI che “(…) d’aprile non abbiamo nuovi rapporti. Secondo le informazioni del datore di lavoro di fine aprile il signor RI 1 continuava a lavorare al 50% (4 ore ogni giorno) presso il servizio __________. (…)” (doc. AI 35/1).
Visto quanto precede – ritenuto anche che il dr. __________, nel rapporto medico del 24 ottobre 2011, aveva posto l’indicazio-ne per un intervento di protesi totale del ginocchio sinistro (doc. AI 44/1-5 in particolare il punto 1.8) e appurato che detto intervento era stato in effetti eseguito il 15 novembre 2011 (doc. AI 46/1-2) –, l’Ufficio AI, conformemente alla valutazione del 26 giugno 2012 del dr. __________ (doc. AI 61/1), con comunicazione del 5 luglio 2012 (doc. AI 62/1-2), ha ordinato una perizia a cura del dr. __________.
A mente di questo Tribunale, per il solo fatto che, come ripreso nell’anamnesi e nella valutazione e prognosi del rapporto peritale del 2 ottobre 2012 (cfr. consid. 2.5), soggettivamente l’assicurato non ritenga di aver avuto alcun beneficio dagli interventi a cui è stato sottoposto, non è possibile concludere (come preteso dall’insorgente che si ritiene inabile totalmente al lavoro) che il dr. __________ sarebbe caduto in contraddizione attestando in seguito una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posta dal 1. giugno 2012 (ovvero, circa 6 mesi dopo l’intervento di protesi totale del ginocchio sinistro del 15 novembre 2011).
Questo vale a maggiore ragione visto che dopo gli interventi ai due menischi del 27 luglio 2010 vi é stata una ripresa dell’attività presso il servizio __________ __________ e che fino alla perizia del dr. __________ nessun medico si era espresso chiaramente sull’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata.
In questo senso il TCA deve fare propria l’annotazione del 3 aprile 2013 nella quale il dr. __________ ha evidenziato che “(…) l’inabilità lavorativa per qualsiasi attività attestata dal perito si riferisce al periodo di operazione e relativa convalescenza. Purtroppo l’intervento di protesi al ginocchio non ha portato ad un sostanziale miglioramento, va però detto che una gonartrosi non esclude a priori una capacità lavorativa residua in attività confacente, capacità lavorativa residua presente anche prima dell’intervento d’impianto protesi. Quindi non si tratta di miglioramento ma apprezzamento della CL residua in attività confacente presente sia prima che dopo l’intervento in questione. (…)” (IV/5).
Del resto – come rilevato, pertinentemente, dall’Ufficio AI nelle osservazioni del 24 aprile 2014 –, l’insorgente “(…) non ha prodotto alcuna documentazione medica (posteriore alla perizia) attestante un’attuale sua inabilità lavorativa completa. (…)” (VIII).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al fatto che il dr. __________ – a differenza di quanto concluso dal consulente in integrazione nella nota del 4 aprile 2013: “(…) Per quel che concerne invece l’attività di addetto alla pulizia presso __________S (__________) l’assicurato è da ritenere non idoneo in quanto le limitazioni funzionali espresse in sede medica non si addicono alle esigenze dell’attività (attraversamento __________-terreni sconnessi, salire e scendere le scale, camminare) (…)” (IV/6) – ha considerato l’attività di ausiliario di pulizie presso __________ come rispettante le limitazioni funzionali poste.
Al riguardo – a prescindere dal fatto che quanto attestato dal funzionario __________ nella nota del 24 febbraio 2011 (“(…) Contatto telefonicamente in data odierna il sig. __________ delle __________, per avere informazioni a proposito della ripresa lavorativa. Il Sig. __________ mi comunica che l’A. ha ripreso l’occupazione (solo a scopo terapeutico senza alcuna produttività) a partire dal 03.01.2011, ma che non ce la faceva. Vista la difficoltà (l’A. dice che prova troppo dolore al ginocchio) la prova è terminata il 13.02.2011. A partire dal 14.02.2011 l’A. è occupato (anche qui senza produttività) presso la società di pulizie __________ (pulizie __________. (…)” (doc. AI 23/1)) è contraddetto tanto dal rapporto 28 marzo 2011 del dr. __________ indirizzato al dr. __________ del Medical Service __________ di __________ (cfr. doc. 5/1 dell’incarto Cassa malati, sopra parzialmente riprodotto) quanto dallo scritto del 15 luglio 2011 del dr. __________ (doc. AI 35/1, sopra parzialmente riprodotto) –, questo Tribunale può fare proprie le osservazioni dell’Ufficio AI stante le quali “(…) in virtù della specificità del ruolo del Consulente in integrazione professionale (cfr. pt. 7 della risposta di causa), un’attività considerata in ambito medico rispettante le limitazioni funzionali può senza alcuna palese contraddizione essere considerata come non aderente alle reali esigenze del mondo del lavoro. È difatti il consulente in integrazione professionale che valuta le effettive mansioni richieste agli assicurati in una specifica attività. Il consulente ha inoltre affermato che unicamente l’attività di addetto alle pulizie presso __________S (__________) non è confacente all’assicurato a causa della necessità di salire e scendere le scale (si tiene però ad evidenziare che le specificità di tale attività in seno __________ non figuravano nell’incarto AI al momento dell’esame peritale). L’impiego dell’assicurato quale ausiliario di pulizie “generico” ad esempio in uffici non può a priori essere esclusa. (…)” (VIII).
In simili circostanze – appurato che alla perizia del dr. __________ va riconosciuta piena forza probatoria e ritenuti i succitati certificati medici dell’Ospedale Regionale di __________ che attestano un’inabilità totale dal settembre 2011 (cfr. consid. 2.5 e doc. AI 51/2 e 51/3) – questo Tribunale deve dunque confermare l’annotazione 24 gennaio 2013 nella quale il dr. __________ ha concluso:
" (…)
In considerazione che l’A. dal 07.12.2010 ha ripreso la propria attività lavorativa per soli tre giorni al 50% poi di nuovo dal 03.01 al 13.02.2011 e che in seguito ha svolto un’attività lavorativa più leggera al 50% fino al 06.09.2011 di addetto a lavori di pulizia della __________ si precisano le seguenti IL:
Attività abituale
IL 100% dal 18.05.2010 e continua
Attività adeguata
IL 100% dal 18.05.2010
IL 50% dal 07.12.2010
IL 100% dal 06.09.2011
IL 25% dal 01.06.2012 e continua
(…)" (doc. AI 84/1
2.8. Quanto alla reintegrabilità sul mercato del lavoro, a contare dal mese di maggio 2011 la stessa non è stata messa in dubbio visto che l’insorgente non ha contestato l’attribuzione del diritto a tre quarti di rendita dal 1 maggio al 30 novembre 2011 (dopo l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. lett. b LAI e fino a tre mesi dopo il peggioramento del settembre 2011 ex art. 88a cpv. 2 OAI).
D’altra parte – partendo da una diversa valutazione della capacità lavorativa (cfr. consid. 2.7) – l’insorgente non adduce alcun valido motivo atto a giustificare l’asserita non reintegrabilità nel mondo del lavoro subentrata dopo l’intervento di protesi totale al ginocchio sinistro.
Infatti – a fronte della conclusione a cui è giunto il consulente in integrazione nell’annotazione 4 aprile 2013 secondo la quale (tenuto conto dell’età, della formazione scolastica, dell’esperienza professionale e delle limitazioni funzionali espresse in sede medica) “(…) l’assicurato potrebbe essere reintegrato nel settore industriale come addetto al controllo della qualità, come autista-fattorino addetto alle consegne di merce leggera (fiori, prodotti farmaceutici, pane) nel settore dei servizi. (…)” (IV/6) –, l’insorgente si è limitato ad addurre in modo del tutto generico che “(…) senza voler vantare conoscenze del mercato del lavoro come quelle vantate per definizione dalla convenuta, l’affermazione [ndr. si riferisce alla valutazione del 4 aprile 2013 del consulente in integrazione] ci appare per lo meno azzardata, tanto più che, nella valutazione agli atti AI (atto 76) del 2 novembre 2012, riportava limitazioni funzionali importanti (…)” (VI).
La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Ritenuta la suenunciata giurisprudenza – in particolare, in merito all’età, viste le note marginali 3050-3052 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) con la giurisprudenza ivi citata; note, queste, richiamate anche dall’Ufficio AI in sede di osservazioni del 24 aprile 2013 (cfr. VIII) – questo Tribunale non ha, nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni del consulente che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.
2.9. Quanto alla valutazione economica – in quanto tale rimasta incontestata – questo Tribunale si limita ad osservare quanto segue.
Nel 2012, partendo dal reddito di fr. 81'618.-- per il 2010 (doc. AI 73/1) – calcolato in base alle indicazioni del datore di lavoro avuto anche riguardo alla media delle indennità per turni versate negli anni dal 2007 al 2009 (cfr. doc. AI 9/3-7 in particolare il punto 2.11 e 69/1) –, il reddito da valido ammonta a fr. 83'093.65 (81'618.-- aggiornati al 2012 aumentandoli del 1% per il 2011 e del 0.8% per il 2012; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali, pubblicata il La Vie économique 10-2013 pag. 91).
Nel 2012, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 62'420.02 (fr. 4'901.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Ritenuta una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.7) e applicata una riduzione del 20% – ipotesi questa a lui più favorevole, in correzione della riduzione del 16% riconosciuta dal consulente in integrazione (doc. AI 73/1) e conformemente alla STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 – il reddito da invalido si attesta a fr. 37'452.01 (62'420.02 x 75% ridotti del 20%).
Ritenuti un reddito da valido di fr 83'093.65 e da invalido di fr. 37'452.01, si ottiene un grado d’invalidità del 55% ([83'093.65 - 37'452.01] x 100 : 83'093.65 = 54.92% arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
È dunque a ragione che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita intera ad una mezza rendita con effetto dal 1. ottobre 2012.
Visto che la capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata è data dal 1. giugno 2012 e ritenuta l’applicabilità dell’art. 88a cpv. 1 OAI, ci si può chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato (i tre mesi dopo i quali si può ritenere il miglioramento duraturo ai sensi dell’art. 88a cpv.1 OAI sono infatti trascorsi con il 31 agosto 2012 e quindi la riduzione della rendita potrebbe essere applicata già dal 1. settembre 2012).
Il TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa Corte, tuttavia, considerata l’esiguità della differenza (un mese con una rendita intera al posto di una mezza rendita pari ad una differenza di fr. 1’076.--), rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (STFA del 23 giugno 2003 U 192/02, STFA del 22 aprile 2003 U 334/02, STFA del 2 giugno 2003 C 119/02, STFA del 17 giugno 2003 H 313/01 e DTF 119 V 249).
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti