Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.45

 

cs

Lugano

28 ottobre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’11 febbraio 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1972, da ultimo attivo quale “baggerista-autista” presso la __________, impresa di trasporto inerti, il 27 gennaio 2012 ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’AI (doc. AI 1-1).

                                        

                                  B.   Dopo aver eseguito gli accertamenti ritenuti necessari, ed in particolare aver richiamato gli atti dell’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, ivi inclusi i referti del dr. med. __________, l’UAI, con decisione dell’11 febbraio 2013 (doc. A), preavvisata dal progetto dell’8 novembre 2012 (doc. AI 34-1), tenuto conto della completa inabilità lavorativa nella precedente attività e di una capacità lavorativa del 75% in attività leggere dal 6 settembre 2012, dopo aver proceduto con il raffronto dei redditi, ed aver in particolare ridotto del 7% il reddito da invalido a causa della necessità di svolgere esclusivamente attività leggere, ha respinto la richiesta di prestazioni poiché il grado d’invalidità raggiunge il 37% ed è inferiore al grado pensionabile del 40%.

 

                                  C.   Il 5 marzo 2013 RI 1 ha scritto al TCA contestando sia la decisione formale dell’UAI dell’11 febbraio 2013 (cfr. inc. 32.2013.45), sia le prese di posizione dell’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno del 13 settembre 2012 e del 1° marzo 2013 (doc. I, inc. 36.2013.13).

                                         L’interessato evidenzia di essere stato vittima di un infortunio il 28 novembre 2012 e sostiene che, in ogni caso, il suo stato valetudinario è peggiorato. A comprova ha prodotto certificati medici del dr. med. __________, FMH medicina interna, master in reumatologia e malattie metaboliche dell’osso.

 

                                  D.   Con risposta del 3 aprile 2013 l’UAI ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                                  E.   Pendente causa l’insorgente ha ulteriormente preso posizione (doc. VI), mentre il TCA ha trasmesso all’UAI, per osservazioni, il referto del 4 settembre 2013 del dr. med. __________ allestito su ordine del Tribunale nelle more della parallela procedura in ambito di assicurazione malattie (doc. XXXVI, inc. 36.2013.13), nonché la successiva precisazione dello specialista del 23 settembre 2013 (doc. XLI, inc. 36.2013.13).

 

                                  F.   Con osservazioni del 16 ottobre 2013 (doc. IX), cui ha allegato la presa di posizione dell’11 ottobre 2013 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. IX/1), l’UAI ha ribadito la proposta di reiezione dell’impugnativa, rilevando che il dr. med. __________ non indica alcuna modifica oggettiva del quadro clinico dell’assicurato rispetto alla precedente visita, che il peggioramento è dovuto alla sintomatologia algica (problema soggettivo riferito al dolore) espressa dall’assicurato e che in ogni caso, in applicazione dell’art. 88a cpv. 2 OAI, in concreto non sono ancora scaduti i tre mesi dal peggioramento dello stato di salute nel momento in cui è stata resa la decisione dell’11 febbraio 2013.

 

                                  G.   All’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 23 ottobre 2013 per presentare eventuali osservazioni scritte (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

2.Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita dell’AI.

La petizione nei confronti dell’assicuratore malattie sarà decisa con una sentenza separata (inc. 36.2013.13).

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

 

                                   4.   Nel caso di specie in seguito alla richiesta di prestazioni AI inoltrata dal ricorrente, l’UAI ha richiamato dall’assicuratore contro le malattie tutta la documentazione medica inerente l’interessato, tra cui una valutazione del 5 settembre 2012 del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.

                                         Lo specialista, dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato reumatologico e neurologico periferico e la radiologia, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con limitazioni funzionali persistenti in/con turbe statiche importanti del rachide (piatto con scoliosi rotatoria destro convessa, non decompensata), alterazioni degenerative plurisegmentali tra L2 ed L5 (RM del 04.01.2012: osteocondrosi attivata in L2/3, sospetta instabilità laterale in L3/4), acromegalia da macroadenoma ipofisario operato nel 2003 con revisione chirurgica dopo 2 mesi, ipopituitarismo in trattamento (doc. Cassa malati 30-1).

                                         Lo specialista ha poi affermato:

 

"  (…)

In base alle mie constatazioni della visita precedente avvenuta il 09.03.2012 avevo ritenuto indicato sottoporre il paziente ad una riabilitazione intensiva in regime stazionario allo scopo di migliorare e stabilizzare le sue condizioni fisiche determinate da una sintomatologia dolorosa e limitazioni funzionali del tratto lombare riconducibili ad alterazioni degenerative plurisegmentali importanti (in nesso alla sua patologia endocrinologica). La degenza nella Clinica di __________ della durata di 4 settimane non ha purtroppo modificato in maniera significativa né la sofferenza soggettiva né i reperti oggettivi. Il paziente presenta tutt’ora limitazioni rilevanti della funzione lombare e di conseguenza della caricabilità fisica, impossibilitandolo a riprendere la sua attività lucrativa per la quale egli è da ritenere non più idoneo (incapacità lavorativa definitiva del 100%).

Le sue condizioni di salute appaiono ormai stabili.

 

(….)

 

Nel rispetto delle presenti limitazioni (che risultano piuttosto importanti) il signor RI 1 può essere considerato abile nella misura del 75% circa, inteso come presenza normale sul posto di lavoro ma con un rendimento ridotto a causa dei persistenti dolori. Personalmente ritengo che il suo stato di salute non gli permetta di riciclarsi nel mondo del lavoro per le vie normali, non essendo collocabile senza misure di sostegno (tramite l’AI).

La prognosi a medio lungo termine resta riservata. Alla patologia degenerativa del tratto lombare è inerente un certo potenziale di peggioramento con possibili ulteriori ripercussioni anche sullo stato clinico del paziente. Non vi sono purtroppo altre misure terapeutiche di quanto già concretizzato” (doc. Cassa malati 30-1)

 

                                         Il 28 marzo 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

 

"  (…)

Valutazione:

-          la caduta del 28.11.2012 non ha comportato dei danni strutturali

-          permane una problematica di tipo degenerativo accertata in 2 occasioni dal dr. __________ il quale indica limitazioni funzionali piuttosto importanti e il quale ritiene che l’assicurato non possa essere riciclato nel mondo del lavoro per vie normali.

-          La breve descrizione dello status fornita dal dr. __________ non si distanzia in modo sostanziale dallo status dettagliato fornito dal dr. __________

 

In conclusione

Assenza di modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato.

Da verificare se è stato dato seguito alle indicazioni del dr. __________ che l’assicurato non è inseribile nel mondo del lavoro tramite le vie normali.” (doc. IV/1)

 

                                         L’insorgente è poi stato nuovamente visitato il 4 settembre 2013 dal dr. med. __________, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi intermedia, lo stato reumatologico e neurologico periferico e posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con limitazioni funzionali persistenti in/con turbe statiche importanti del rachide (piatto con scoliosi rotatoria destroconvessa, non decompensata), alterazioni degenerative plurisegmentali tra L2 ed L5 comprendenti il compartimento discale e quello osteoarticolare (osteocondrosi e spondilartrosi), trauma contusivo lombare (evento del 28.11.2012) senza sequele postinfortunistiche né cliniche né radiologiche, acromegalia da macroadenoma ipofisario operato nel 2003 con revisione chirurgica dopo 2 mesi; ipopituitarismo in trattamento, ha affermato:

 

"  (…)

La presente valutazione ha come scopo di verificare un’eventuale modifica dello stato di salute del paziente in confronto all’esame precedente da me effettuato il 05.09.2012 con una verifica della sua capacità lavorativa che avevo giudicato del 75% per un’attività confacente, rispettosa delle limitazioni funzionali stabilite in dettaglio (pag. 5 e 6 del mio rapporto di allora).

 

Passeggiando il 28.11.2012 il paziente era scivolato sul bagnato cadendo sulle natiche e sulla colonna vertebrale con da allora un peggioramento della sintomatologia dolorosa in zona lombare. Gli accertamenti radiologici (lastre convenzionali della colonna lombare del 01.12.2012 ed RM lombare del 22.08.2013) non hanno evidenziato sequele morfologiche di natura post-traumatica mostrando un quadro strutturale paragonabile ad indagini analoghe effettuate prima dell’infortunio (lastre convenzionali della colonna lombare del 15.05.2009 e RM lombare del 04.01.2012). Nel referto della recente RM viene segnalato unicamente un cambiamento del segnala in L2/3 indicativo per una certa regressione dello stato flogistico precedente (da considerare un segni indiretto di una minore irritabilità del segmento).

Il trattamento attuato nel corso del 2013 a base di sedute di fisioterapia (ancora in corso) e con la somministrazione al bisogno di analgesici ed antiinfiammatori avrebbe attenuato i dolori solo parzialmente, ritenuti sempre maggiori in confronto a quanto segnalato in settembre 2012. Le caratteristiche della sofferenza sarebbero invece rimaste le stesse con una descrizione analoga come nei 2 esami precedenti. Anche i miei reperti clinici sono paragonabili ai riscontri precedenti con alterazioni statiche e funzionali rilevanti del rachide dove il paziente presenta un appiattimento delle curvature fisiologiche associate ad una deviazione scoliotica destroconvessa con componente rotatoria all’origine anche della (leggera) deformazione della gabbia toracica segnalata dal paziente e già presente nelle visite precedenti. La funzionalità della colonna vertebrale resta ulteriormente compromessa con limitazioni della mobilità paragonabili all’esame precedente. Si conferma pure l’insufficienza della muscolatura autoctona del rachide. A tutto ciò si aggiungono le caratteristiche dell’acromegalia nell’aspetto fisico senza limitazioni funzionali delle articolazioni periferiche (inclusa la spalla destra). Come precedentemente non ho potuto rilevare eventuali complicanze neurocompressive specialmente in relazione alla colonna lombare con una situazione neurologica degli arti inferiori nella norma. Ho riletto con il paziente le mie due relazioni precedenti, soffermandomi in particolare sulla valutazione della sua capacità funzionale residuale come stabilita il 05.09.2012. Le limitazioni ivi elencate sono ancora quelle attuali, confermate anche dal paziente che ha segnalato quale unica modifica maggiori difficoltà nel salire e scendere le scale, possibile solo in forma ridotta.

Nel rispetto delle sue risorse fisiche come stabilite in settembre del 2012 avevo giudicato il paziente allora abile al lavoro nella misura del 75% con una riduzione del rendimento dettata dalla persistente sintomatologia dolorosa. Le dichiarazioni del paziente in merito alla sua presente sintomatologia, giudicata maggiore di allora appaiono coerenti e credibili, pur non essendoci una modifica della patologia morfologica (da ritenere sempre rilevante). Considero perciò la capacità lavorativa attuale del paziente limitata al 50% inteso come misto tra rendimento ridotto e presenza ridotta e questo per attività rispettose della capacità funzionale definita nel rapporto del 05.09.2012. Il danno alla salute con risvolti sulla capacità lavorativa è di natura morbosa in relazione alle alterazioni statiche e degenerative della colonna vertebrale senza che l’infortunio subito il 28.11.2012 abbia un ulteriore influsso (stato quo ante raggiunto). 

Posso quindi riassumere: la capacità lavorativa del signor RI 1 in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è del 50% inteso come misto tra riduzione del rendimento e della presenza.

 

L’infortunio del 28.11.2012 non incide su tale percentuale, non essendoci ulteriori sequele funzionali e/o strutturali.” (doc. XXXVI, inc. 36.2013.13)

 

                                         Interpellato dal Giudice delegato del TCA, il 23 settembre 2013 il dr. med. __________ ha precisato:

 

"  (…)

Con la sua lettera del 23.09.2013 mi chiede di stabilire se possibile la data esatta o per lo meno il periodo in cui la capacità lavorativa del paziente a margine sarebbe passata dal 75% al 50%.

 

Il paziente mi ha riferito del peggioramento della sintomatologia avvenuto in seguito alla sua caduta a fine novembre del 2012. Le sequele di una contusione della schiena con la dinamica riferita guariscono normalmente entro un massimo di tre mesi (stato quo ante raggiunto). La successiva e persistente riduzione della capacità lavorativa dovuta alla patologia morbosa e da me calcolata del 50% si fissa quindi dal 01.03.2013 in poi.” (doc. XLI, inc. 36.2013.13)

 

                                         L’11 ottobre 2013 il medico SMR, dr. med. __________ ha preso posizione sull’ulteriore valutazione del dr. med. __________, affermando:

 

"  (…)

diagnosi:

-          sindrome lombo vertebrale cronica con limitazioni funzionali persistenti in/con turbe statiche importanti del rachide

-     alterazioni degenerative plurisegmentali L2-L5

-     trauma contusivo lombare (evento del 28.11.2012 senza sequele postinfortunistiche

-          acromegalia operata con ipopituitarismo in trattamento

 

il dr. __________ attualmente riconosce un impedimento del 50% (aumento della sintomatologia algica ritenuta coerente ma senza modifica oggettiva del quadro)

Con scritto del 23.9.2013 il dr. __________ riconosce un peggioramento databile con la caduta avvenuta il 28.11.2012.

 

Da notare che a livello oggettivo lo stato di salute dell’assicurato non si è modificato ma attualmente il perito riconosce un maggior peso invalidante alla sintomatologia algica, sintomatologia algica ritenuta adeguata al danno alla salute.” (doc. IX/1)

 

                                         Va ancora evidenziato che l’insorgente ha prodotto ulteriori certificati medici del dr. med. __________, FMH medicina interna, master in reumatologia e malattie metaboliche dell’osso, del 26 febbraio 2013 e del 9 aprile 2013 che concludono sostanzialmente per un’incapacità lavorativa totale (doc. B1 e B2).

 

                                   5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                        

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   6.   In concreto, alla luce delle valutazioni del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, questo Tribunale deve concludere che l’interessato, completamente inabile nella sua precedente professione, è capace al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni descritte dallo specialista, al 75% dal 6 settembre 2012 ed al 50% dal 28 novembre 2012.

                                         Infatti, il riferimento al 1° marzo 2013 contenuto nello scritto del 23 settembre 2013 del dr. med. __________, è rilevante unicamente nell’ambito dell’assicurazione contro le malattie, non essendo il rischio infortunio coperto dalla polizza assicurativa (cfr. inc. 36.2013.13). Per contro, tenendo conto dell’infortunio, il peggioramento dello stato di salute dell’insorgente, come del resto evidenziato anche dal medico SMR, dr. med. __________ (doc. IX/1), è avvenuto il 28 novembre 2012 ed a partire da quella data l’interessato è incapace al lavoro al 50% in attività leggere (cfr. doc. XLI, inc. 36.2013.13: “Il paziente mi ha riferito del peggioramento della sintomatologia avvenuto in seguito alla sua caduta a fine novembre 2012. le sequele di una contusione della schiena con la dinamica riferita guariscono normalmente entro un massimo di tre mesi (stato quo ante raggiunto). La successiva e persistente riduzione della capacità lavorativa dovuta alla patologia morbosa e da me calcolata del 50% si fissa quindi dal 01.03.2013 in poi”).

 

                                         Le valutazioni del dr. med. __________ del 5 settembre 2012 e del 4 settembre 2013 sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                         Lo specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate.

                                         Ai referti va attribuita piena forza probante.

                                         La differente valutazione medica della capacità lavorativa tra il dr. med. __________ (0% in qualsiasi attività) e il dr. med. __________ (50%, in precedenza 75%), è spiegabile, anche, con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia; cfr. anche sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

 

                                         Circa il rilievo dell’amministrazione secondo cui non viene indicata alcuna modifica oggettiva del quadro clinico per giustificare il peggioramento dello stato di salute, va evidenziato quanto segue.

 

                                         Il medico SMR, dr. med. __________, non mette in discussione l’avvenuto peggioramento valetudinario, ma afferma che “a livello oggettivo lo stato di salute dell’assicurato non si è modificato ma attualmente il perito riconosce un maggior peso invalidante alla sintomatologia algica, sintomatologia algica ritenuta adeguata al danno alla salute.” (doc. IX/1).

                                         Da parte sua il dr. med. __________, già nel referto del 5 settembre 2012, fatto proprio anche dall’UAI (doc. AI 51-1), aveva concluso affermando che le limitazioni funzionali erano piuttosto importanti, che l’interessato, in attività leggere, “può essere considerato abile nella misura del 75% circa” (sottolineatura del redattore), che “il suo stato di salute non gli permetta di riciclarsi nel mondo del lavoro per le vie normali, non essendo collocabile senza misure di sostegno (tramite l’AI)” e soprattutto che “la prognosi a lungo termine resta riservata. Alla patologia degenerativa del tratto lombare è inerente un certo potenziale di peggioramento con possibili ulteriori ripercussioni anche sullo stato clinico del paziente” (sottolineature del redattore).

                                         Lo specialista aveva pertanto già sottolineato il potenziale di peggioramento dello stato di salute della patologia degenerativa cui è affetto l’insorgente. Per cui la circostanza che l’interessato, con la medesima diagnosi, abbia subito un peggioramento dello stato valetudinario con ripercussioni sulla capacità lavorativa in attività leggere, non solo è possibile, ma nel preciso caso di specie era pure stato anticipato dal medesimo dr. med. __________. Il successivo infortunio, avvenuto il 28 novembre 2012, ha avuto quale conseguenza di rendere immediatamente visibile la degenerazione della malattia e le conseguenze sulla capacità lavorativa.

                                        

                                         Quanto alla circostanza che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’11 febbraio 2013, non erano ancora trascorsi 3 mesi dal 28 novembre 2012, giorno del peggioramento dello stato di salute, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, per il quale se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole, e pertanto il medesimo non potrebbe essere preso in considerazione nell’ambito della presente procedura, tenuto conto del limite temporale che restringe il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, va evidenziato quanto segue.

 

                                         L’insorgente, in sede di osservazioni al progetto di decisione dell’8 novembre 2012 (doc. AI 34-1), ha trasmesso in copia all’UAI uno scritto del 6 dicembre 2012, indirizzato all’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, tramite il quale segnalava l’infortunio avvenuto il 28 novembre 2012, la successiva visita al pronto soccorso presso l’Ospedale Regionale di __________, l’attestazione di un’incapacità lavorativa totale per 10 giorni e la necessità di “rivedere” il medico specialista che lo ha visitato all’ospedale (doc. 42-1).

                                         Ora, alla luce di quanto descritto, l’UAI avrebbe dovuto maggiormente indagare le conseguenze sulla capacità lavorativa dell’infortunio di fine novembre 2012.

                                         Certo, l’amministrazione ha chiesto, il 7 gennaio 2013, al medico curante, un aggiornamento (doc. AI 45-1). Tuttavia, la lettera del 17 gennaio 2013 del dr. med. __________, che attestava una sostanziale stabilità dello stato di salute del ricorrente, non era sufficiente per decidere in assenza di ulteriori atti medici. Il curante infatti da una parte non ha ritenuto un peggioramento dello stato di salute perché già in precedenza riteneva l’insorgente inabile al lavoro al 100%. D’altra parte dallo scritto del 17 gennaio 2013 emerge che il curante ha apparentemente confuso la capacità lavorativa nella precedente attività, con quella in attività leggere, ritenendole di fatto la medesima cosa (cfr. doc. AI 45-2: “Tali limitazioni vengono pure chiaramente oggettivate nel rapporto del Dr. __________r del 05.09.2012 e giudicate dallo stesso specialista quali “rilevanti e tali da impedirne una ripresa della precedente attività lavorativa quale autista nella misura del 100%”. Nonostante tali limitazioni viene comunque peritata un’abilità lavorativa del 75% oltretutto con normale presenza sul posto di lavoro e solo con rendimento ridotto. Pur non essendo uno specialista, ed in ogni caso non ritenendomi in grado di stabilire percentuali di caricabilità per ogni singola risorsa fisica, tali valutazioni mi sembrano tra loro discrepanti e ritengo da questo punto di vista opportuno sottoporre il paziente ad una vostra valutazione peritale e non assumere quanto formulato dal medico dell’assicurazione quali considerazioni conclusive”).

                                         Per cui l’UAI avrebbe dovuto ulteriormente indagare quanto avvenuto il 28 novembre 2012, chiedendo gli atti medici al nosocomio __________.

 

                                         Del resto, trattandosi di un avvenimento che l’insorgente ha in ogni caso segnalato prima dell’emissione della decisione impugnata, l’amministrazione non può trincerarsi dietro il termine di tre mesi di cui all’art. 88a OAI. Altrimenti per l’UAI sarebbe sufficiente emettere una decisione prima dello scadere del termine di tre mesi per evitare di doversi chinare su peggioramenti dello stato di salute avvenuti e segnalati prima dell’emissione della rispettiva decisione formale.

 

                                         In queste condizioni, nel preciso caso di specie, alla luce della circostanza che il peggioramento è avvenuto ed è stato segnalato prima dell’emissione della decisione impugnata e che il dr. med. __________r, nel suo referto del 4 settembre 2013 e nella successiva precisazione del 23 settembre 2013 ha attestato che l’infortunio del 28 novembre 2012 ha portato ad una riduzione della capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive dal 75% al 50%, questo TCA deve tenerne conto nella presente procedura.

                                        

                                         In concreto occorre di conseguenza esaminare non solo se l’interessato ha diritto ad una rendita al termine dell’anno di attesa ma se, dal 1° marzo 2013, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, vi è una modifica del grado d’invalidità.

 

                                   7.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                         Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

 

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha stabilito che l’insorgente, nella precedente attività di meccanico-autista-baggerista, avrebbe percepito, nel 2010, fr. 67'918 (doc. A1).

                                         Tale dato non è stato contestato (cfr. del resto doc. AI 56-3 e doc. AI 4-1).

                                         Nel 2011 il reddito ammonterebbe di conseguenza a fr. 68'597 (+ 1% ; cfr. la Vie économique, 7/8 2013, pag. 95, Tabella 10.2), nel 2012 a fr. 69'146 (+ 0.8%, cfr. la Vie économique, 7/8 2013, pag. 95, Tabella 10.2) e nel 2013 a fr.  69'492 (+ 0.5%, cfr. stima trimestrale del II° trimestre 2013 in: www.bfs.admin.ch).

 

                                   8.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

 

"  (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8 2013, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a), che corrisponde, nel 2011, a fr. 61'910 (4'901 : 40 X 41.7 [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8 2013, p. 94] X 12 : 2150 X 2171 [cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8 2013, p. 95), nel 2012 a fr. 62'395 (61'910 : 2171 X 2188) e nel 2013 a fr. 62'707 (+ 0.5%, dati provvisori relativi al II° trimestre in: www.bfs.admin.ch).

 

                                         Come visto, l’assicurato, quale meccanico-autista-baggerista, avrebbe guadagnato fr. 69'492 nel 2013.

                                         Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X 41.4 X 12 mesi = 65'950 nel 2010, fr. 66’594 [:2150 X 2171] nel 2011, fr. 67'115 [: 2171 X 2188] nel 2012 e fr. 67'451 nel 2013 [+ 0.5%]).

                                         Non vi sono di conseguenza i presupposti per ridurre il salario statistico da invalido in base al gap salariale (cfr. sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                        

                                         Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

 

"  5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

 

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

 

                                         Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione del 7% per attività leggere.

 

                                         In concreto, alla luce della recente giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013), tenuto conto delle importanti limitazioni funzionali (cfr. doc. XXXVI/4 pag. 5 e seguenti, in particolare pag. 6: “[…] Nel rispetto delle presenti limitazioni (che risultano piuttosto importanti) […]”) e del fatto che l’attore, dopo un periodo di capacità lavorativa in attività leggere al 75%, si è visto ridurre ulteriormente la capacità lavorativa al 50%, il salario statistico da invalido va ridotto del 10%.

 

                                         Ne segue che nel 2012, il reddito da invalido di fr. 62'395 va ridotto del 25% (capacità lavorativa del 75%) a fr. 46’796 ed in seguito del 10% (riduzione per attività leggere) a fr. 42'116 e raffrontato con quello da valido di fr. 69’146, per un grado d’invalidità del 39,01 %, arrotondato al 39% (cfr. DTF 130 V 121), che non dà diritto a nessuna rendita (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

                                         Tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute avvenuto il 28 novembre 2012, ossia dal 1° marzo 2013, il grado d’invalidità è invece del 59%. Infatti il reddito da invalido 62’707 va ridotto del 50% (incapacità lavorativa in attività leggere) a fr. 31’354 ed in seguito del 10% (riduzione sociale) a fr. 28’219 e raffrontato con quello da valido di fr. 69’492, per un grado d’invalidità del 59,39%, arrotondato al 59% (cfr. DTF 130 V 121) e che dà diritto a mezza rendita AI (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

                                        

                                         In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che l’UAI dovrà versare al ricorrente mezza rendita AI con effetto dal 1° marzo 2013.

 

                                   9.   Va infine rilevato che l’insorgente, sia in sede di ricorso che di  osservazioni, accenna all’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. I e VI).

 

                                         In concreto, nell’ambito della parallela procedura concernente l’assicurazione malattie (inc. 36.2013.13), il TCA, dopo aver sentito l’insorgente nel corso di un’udienza ed aver raccolto il suo consenso, ha deciso di far eseguire una nuova valutazione ad opera del dr. med. __________, il quale, il 4 settembre 2013, ha nuovamente esaminato approfonditamente l’interessato ed ha descritto la nuova situazione valetudinaria (doc. XXXVI, inc. 36.2013.13).

                                         Il ricorrente, nell’ambito della parallela procedura di cui all’inc. 36.2013.13, ha del resto aderito alle conclusioni dello specialista (doc. XLVIII, inc. 36.2013.13).

 

                                         Accertato che il referto è conforme ai parametri giurisprudenziali per conferire ad un parere specialistico il valore di prova (cfr. consid. 5 e 6), questo TCA ritiene superfluo procedere con l’assunzione di ulteriori accertamenti.

 

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico di metà ciascuno.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § L’UAI verserà al ricorrente mezza rendita AI con effetto dal 1° marzo 2013.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 250.-- e dell’UAI in ragione di fr. 250.--.         

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti