Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.48

 

BS/sc

Lugano

6 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° febbraio 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1952, precedentemente attivo quale ferraiolo, nel novembre 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli sul lavoro il 15 dicembre 2009 (doc. AI 1).

 

                                         Con decisione 28 luglio 2011 (preavvisata il 23 maggio 2011) l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2011 con la seguente motivazione:

 

"  (…)

In base alla situazione attuale è possibile riconoscere il diritto ad una rendita.

Al momento lei risulta tuttavia ancora in cura, e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quindi quest'ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno.

Lei è pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione ex art. 17 LPGA, che potrà essere predisposta quanto l'Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie (cf. STFA 20.11.2008 in re J, 9C_342/2008)."

(doc. 23/1)

 

                               1.2.   Avviata subito una procedura di revisione, richiamati gli atti dall’assicuratore contro gli infortuni (in particolare il rapporto relativo alla vista medica di chiusura del 22 ottobre 2012 effettuata dal medico di __________ dell’__________), con decisione 1° febbraio 2013, preceduta dal progetto di decisione 26 novembre 2012, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 61).

                                         Accertata una totale inabilità nella precedente professione, ma una piena abilità lavorativa in attività adeguate, l’amministrazione ha segnatamente proceduto al raffronto dei redditi (fr. 64’171.-- di reddito da valido; fr. 52’491.-- di reddito da invalido) giungendo ad un grado d’invalidità del 18%.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione RI 1, per il tramite del __________, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il ripristino della rendita intera. Contestata è la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa operata in ambito LAINF e di cui alla decisione formale 28 gennaio 2013 dell’__________ contro la quale l’assicurato ha presentato opposizione. Il ricorrente chiede pertanto, in via subordinata, la sospensione della procedura AI in attesa dell’evasione dell’opposizione in ambito LAINF.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione contestata. L’amministrazione rileva in particolare come l’assicurato, nonostante l’avesse anticipato in sede ricorsuale, non ha prodotto alcun atto medico idoneo a mettere in discussione la valutazione medica dell’assicuratore contro gli infortuni.

 

                               1.5.   Il 26 settembre 2012 l’insorgente ha preso posizione sulla risposta di causa (VI). Su richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni, datate 15 ottobre 2012, in merito a quanto esposto dall’assicurato (VIII).

 

                               1.6.   Con scritto 11 aprile 2013 il __________ ha confermato il ricorso (VI), declinando (successivamente) in data 13 settembre 2013 il mandato di rappresentanza (VIII).

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata). 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In lite è la questione di sapere se rettamente l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto dal 1° aprile 2013 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), la rendita intera.

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Va evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

                                         Infine, l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.

                               2.5.   Nel caso in esame, trattandosi unicamente di affezioni invalidanti d’origine infortunistica, l’Ufficio AI ha fondato il proprio giudizio sugli atti __________. In attesa, come detto al consid. 1.1, che lo stato di salute si fosse stabilizzato, con decisione 28 luglio 2011 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera (cfr. consid. 1.1).

 

                                         In via di revisione, l’Ufficio AI ha ora soppresso la rendita ritenendo l’assicurato inabile al 100% nella sua originaria attività di ferraiolo ma pienamente abile in attività adeguate. L’am- ministrazione ha fatto riferimento alla visita di chiusura del 22 ottobre 2012 eseguita dal medico __________ dell’__________ dr. __________. Dal relativo rapporto datato 25 ottobre 2012 si evince che il succitato, specialista in chirurgia ortopedica, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, elencati gli atti medici presenti nell’inserto, viste le dichiarazioni dell’assicurato ed esaminati i referti, ha posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

Diagnosi          Stato dopo trauma distorsivo e contusivo della spalla destra e del gomito destro avvenuto il 15.12.2009 con tendinopatia del sovraspinato e rottura parziale del sottoscapolare.

                                                                              Stato da artroscopia della spalla destra e acromioplastica il 14.01.2011.

                                                                              Stato da nuova artroscopia, re-inserzione del sottoscapolare, tenodesi del capo lungo del bicipite, acromioplastica e resezione dell'articolazione acromioclavicolare il 16.04.2012. (…)"

(doc. AI 84/6)

 

                                         In merito alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha concluso:

 

"  (…)

La situazione può essere considerata stabilizzata, l'assicurato non può più riprendere il lavoro nell'attività di ferraiolo, egli può però riprendere il lavoro al 100% in un'attività adeguata che rispetti l'esigibilità del lavoro espressa.

 

Esigibilità del lavoro:

l'assicurato non ha limiti nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all'altezza dei fianchi e di rado pesi da 10 a 25 kg, egli non può più sollevare pesi superiori ai 25 kg fino all'altezza dei fianchi.

 

L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e non può più sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l'altezza del petto.

L'assicurato non ha limiti nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, può talvolta maneggiare attrezzi di media entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, egli può spesso effettuare la rotazione manuale.

L'assicurato non può più effettuare lavori al di sopra della testa, egli non ha limiti nell'effettuare la rotazione del tronco, non ha limiti nell'assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non ha limiti nell'assumere la posizione inginocchiata, non ha limiti nell'effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurato non ha limiti nell'assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata, egli non ha limiti nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limiti nel camminare su terreno accidentato, non ha limiti nel salire le scale e può talvolta salire le scale a pioli. (…)" (doc. AI 84/6-7)

                                        

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medica operata dal medico dell’I__________, facendo presente di essersi opposto alla decisione 28 gennaio 2013 dell’assicuratore contro gli infortuni, che ha fatto riferimento alla perizia del dr. __________.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

 

                               2.7.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

                                         Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

 

                               2.8.   Ritornando al caso in esame, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto lo specialista dell’I__________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate. 

 

                                         Certo che nel rapporto 20 dicembre 2012 del dr. __________ dell’__________ di __________, già valutato nella procedura amministrativa, ha evidenziato di aver spiegato all’assicurato “che sono stati fatti correttamente due interventi con però un residuo di importante dolore…”, precisando tuttavia che si tratta di dolore “….senza disturbi funzionali alla spalla”, suggerendo una terapia del dolore (sottolineatura del redattore; doc. AI 55/3). Egli ha poi concluso che “dal punto di vista chirurgico-ortopedico non ho da offrire nulla a questo paziente e la valutazione della rendita per la menomazione è di competenza della __________ ovvero dell’assicurazione invalidità” (doc. AI 55/3), indennità per menomazione che è stata decisa dall’INSAI il 28 gennaio 2013 insieme ad una rendita d’invalidità del 20% (cfr. doc. 60).

 

                                         Questo TCA ritiene che il quadro clinico dell’assicurato è stato sufficientemente chiarito dal dr. __________ e non vi sono ragioni per scostarsi dalla sua valutazione circa la residua capacità lavorativa. D’altronde l’insorgente, contrariamente a quanto preannunciato in sede di ricorso, non ha prodotto della documentazione atta a mettere in dubbio la fondatezza della valutazione del succitato specialista. Va poi ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Non solo, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti, si deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

                                         Infine, visto quanto sopra, questo TCA non ritiene giustificato sospendere la presente procedura in attesa dell’evasione dell’opposizione da parte dell’__________. All’assicurato va comunque ricordato che potrà chiedere la revisione di questo giudizio nella misura in cui l’esito della procedura LAINF sarà rilevante ai fini di una diversa valutazione del grado d’invalidità con eventuale diritto ad una rendita.

 

                               2.9.   Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 8 novembre 2012 il consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha proceduto al calcolo del grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi (doc. AI 48), riportato nella decisione contestata.

 

                             2.9.1   Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame, quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui conti individuali, ha preso in considerazione un importo di fr. 64’171.--, aggiornato al 2010. Tale dato – per altro non contestato – va confermato.

 

                             2.9.2   Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Nella fattispecie concreta, l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario annuo lordo, aggiornato al 2010, di fr. 61’754.--. L’amministrazione ha poi riconosciuto una riduzione di reddito del 15%, quantificando un reddito da invalido di fr. 52’491.--.

                                         Dal raffronto dei redditi, il grado d’invalidità è risultato essere del 18%, non conferente il diritto alla rendita, motivo per cui la soppressione della rendita è corretta.

 

                                         Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

                                          

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per  fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’insor-gente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi   Fabio Zocchetti