Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.49

 

cr/DC/sc

Lugano

21 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’8 febbraio 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1959, in precedenza attivo in qualità di socio e gerente di un esercizio pubblico, in data 15 maggio 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, motivata da “due ernie discali”  (doc. 6/1-9).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione dell’11 settembre 2012 (doc. 25/1-3), ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2012, ma, vista la tardività della domanda, con versamento effettivo solo a partire dal 1° settembre 2012.

                                         Dopo avere tuttavia ricevuto copia di due perizie specialistiche fatte esperire dall’assicuratore malattia dell’interessato (doc. 31-1), l’Ufficio AI, con “progetto di decisione dell’11 dicembre 2012 che annulla e sostituisce il precedente progetto di decisione dell’11 settembre 2012” (doc. 38/1-3), poi confermato con decisione dell’8 febbraio 2013 (doc. 43/1-3), ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° novembre 2012 (doc. I).

                                         L’avv. RA 1 ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

 

                                         Sostanzialmente il legale del ricorrente ha contestato la decisione con la quale l’Ufficio AI, dopo avere in un primo momento accordato una rendita di invalidità, ha poi annullato la propria decisione e rifiutato all’interessato il diritto a prestazioni, sulla base di accertamenti medici eseguiti autonomamente dall’assicuratore malattia, senza essere tempestivamente tramessi all’assicurato.

                                         Il patrocinatore ha quindi fatto valere una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato, dato che le suddette perizie sarebbero state allestite unilateralmente dall’assicuratore malattia, senza rispettare il diritto di partecipazione dell’interessato.

                                         Il legale ha inoltre criticato il modo di agire dell’amministrazione, rea di avere proceduto ad una riconsiderazione della decisione di attribuzione del diritto ad una rendita a favore dell’interessato, senza tuttavia che fossero adempiuti i requisiti di cui all’art. 53 LPGA (doc. I).

 

                               1.3.   In data 20 marzo 2013, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA copia dei referti peritali redatti per conto dell’assicuratore malattia in data 20 agosto 2012 dal dr. __________ (doc. O) e in data 7 ottobre 2012 dal dr. __________ (doc. P), ribadendo l’esistenza di una incapacità lavorativa dell’interessato giustificante il diritto ad una rendita di invalidità a decorrere dal mese di novembre 2012 (doc. IV).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

 

                               1.5.   Con osservazioni del 29 marzo 2013, l’amministrazione ha rilevato che “dalla concludente valutazione del 23 ottobre 2012 stilata dal dr. __________ (la quale tiene debitamente conto sia del doc. O che del doc. P incarto TCA) emerge chiaramente come l’assicurato sia da considerare abile al lavoro al 75% a partire dal 1° novembre 2012 rispettivamente nella misura del 100% a far tempo dal 1° dicembre 2012” (doc. IX).

 

                               1.6.   Con scritto del 15 aprile 2013, il patrocinatore del ricorrente ha ribadito le critiche a proposito della violazione del diritto di essere sentito, dato che l’Ufficio AI “non ha trasmesso all’assicurato tutta la documentazione richiesta e necessaria ad una completa consultazione del fascicolo che lo riguardava” (doc. XI).

 

                               1.7.   In data 5 giugno 2013, il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. XVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                     

                               2.2.   Con il ricorso l’insorgente ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentito poiché le perizie reumatologica e neurologica ordinate dall’assicuratore malattia non avrebbero fatto parte dell’incarto AI, non permettendogli di prendere posizione in merito.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                        

                                         In concreto, dagli atti emerge che in data 15 febbraio 2013 l’avv. __________ dello studio legale dell’avv. RA 1 ha chiesto all’Ufficio AI di trasmetterle l’incarto completo AI dell’interessato (doc. 44-1).

                                         Il 19 febbraio 2013 l’UAI ha trasmesso allo studio legale RA 1 gli atti componenti l’incarto masterizzati su un CD (doc. 46-1). Apparentemente, viste le contestazioni del ricorrente, negli atti non figuravano le perizie reumatologica del dr. __________ e neurologica del dr. __________ allestite su richiesta dell’assicuratore malattie.

                                         Va tuttavia evidenziato, come indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, che i referti peritali in questione potevano essere ottenuti dal patrocinatore tramite una richiesta formulata direttamente nei confronti dell’assicuratore malattia (come poi effettivamente avvenuto, cfr. doc. IV), o per il tramite del reumatologo curante, dr. __________, al quale erano stati trasmessi per conoscenza (cfr. doc. 30-5 inc. cassa malati), come del resto riconosciuto dall’assicurato stesso nelle osservazioni del 21 dicembre 2012 (cfr. doc. 40-2, nel quale ha rilevato che “tutti i referti medici dei dr. __________ e __________ sono stati inviati al mio medico dr. __________ il quale è informato delle osservazioni citate”).

                                         I referti peritali in discussione, inoltre, fanno parte dell’incarto AI prodotto dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa e visionabile in ogni momento dal ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale.

                                        

                                         In concreto, visto che il legale dell’assicurato ha comunque potuto visionare le perizie reumatologica e neurologica nell’ambito della procedura innanzi al TCA e ha potuto fare valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente, occorre concludere che, in ogni caso, l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

 

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

 

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                     

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

 

                                         Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

 

 

                                         Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

 

 

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, ritiene necessari ulteriori approfondimenti di carattere medico.

 

La decisione di rifiuto delle prestazioni qui impugnata si fonda sulle annotazioni del 3 dicembre 2012, nelle quali il medico del SMR ha osservato:

 

"  Con riferimento alla perizia del dr. __________ – neurologo, su richiesta della Cassa Malati – Assicurazione __________, che esclude coinvolgimenti neurologici, e in riferimento alla presa di posizione del rapporto finale del 11.09.2012, si conferma la “scaletta” della ripresa lavorativa dell’A. anche in attività abituale; pertanto riassumendo:

 

-          IL 100% dal 01.09.2011 al 31.06.2012

-          IL   50% dal 01.07.2012 al 31.10.2012

-          IL   25% dal 01.11.2012 al 30.11.2012

-          IL     0% dal 01.12.2012 al continua.” (Doc. 34-1)

 

                                         Il TCA rileva che le percentuali di inabilità lavorativa indicate dal SMR sono quelle poste dal dr. __________ e dal dr. __________ nelle valutazioni peritali reumatologiche-neurologiche da loro eseguite su incarico dell’assicuratore malattia.

 

                                         Infatti, nel referto del 23 ottobre 2012, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, sulla base della propria valutazione peritale del 20 agosto 2012 – nella quale ha indicato che “non è plausibile una inabilità lavorativa totale così prolungata in presenza di riscontri, tutto sommato, blandi sia allo stato clinico sia nei riscontri radio strumentali (risonanza magnetica, scintigrafia ossea). Il paziente stesso si professa disponibile ad una ripresa lavorativa in ambiti idonei eventualmente sotto egida AI”, considerando quindi l’interessato “sicuramente in grado di lavorare in misura almeno del 50% e questo a partire almeno dal 1.7.2012 anche in attività di esercente indipendente di ritrovo pubblico e, a maggior ragione, in mansione confacenti” (doc. 30-5 inc. cassa malati) - e tenuto conto dell’approfondimento neurologico eseguito dal dr. __________ il 7 ottobre 2012 – nel quale lo specialista in neurologia ha ritenuto che “le patologie sopra riscontrate non impediscono la ripresa a tempo parziale, con rendimento ridotto, verosimilmente attualmente attorno al 50%, percentuale che potrà essere successivamente progressivamente aumentata, dopo un adeguato allenamento al lavoro” (doc. 31-2 inc. cassa malati) - ha concluso che l’assicurato sia inabile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2012, poi inabile al lavoro al 25% dal 1° novembre 2012 e, infine, totalmente abile al lavoro a decorrere dal 1° dicembre 2012 (cfr. doc. 32-1 inc. cassa malati).

 

                                         Il TCA rileva, tuttavia, che in un primo momento, prima di avere conoscenza delle conclusioni peritali appena esposte, nel rapporto dell’11 settembre 2012, il medico del SMR - poste le diagnosi principali di “lombosciatalgia cronica con sacralgia a sin; grave discopatia L4-L5, l5-S1; protrusioni, ernie mediane L3-L4, L4-L5 e L4-L5-S1 senza contatto radicolare; spondilartrosi (RM del 26.1.2012)”, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “ipoestesia alla coscia anteriore a ds” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “esiti da infiltrazione faccettaria L4-L5 bilaterale con beneficio passeggero; iperfissazione a carico del soma D10 e del tratto laterale della medesima costa a des (scintigrafia ossea trifasica del 24.4.2012); fegato steatosico indenne da lesioni focali; ipertrofia prostatica” (doc. 24-1) - aveva considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro a partire dal 1° settembre 2011, con una prognosi incerta, osservando:

 

"  Dalla relazione del dr. __________ del Servizio di riabilitazione di __________, si rileva che l’A. presenta un’importante lombalgia invalidante che ne impedisce la normale deambulazione. È stato ricoverato presso la Clinica di __________ per un periodo di riabilitazione fisioterapica, ma al momento senza importanti benefici. Il dr. __________ dichiara l’A. inabile al 100% per qualsiasi attività fino al termine dell’approccio osteopatico, ma non ne indica i tempi.

Si propone quindi una rivalutazione fra sei mesi, previo aggiornamento degli atti medici, soprattutto di quelli reumatologici e fisiatrici.” (Doc. 24-3)

 

A quest’ultimo proposito, il TCA rileva che, nel referto del 9 agosto 2012, il dr. __________, Capo Servizio del Servizio di riabilitazione di __________, dopo avere esposto le diagnosi relative alle patologie dell’interessato, ha rilevato che il Primario, dr. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione, ha ritenuto che “la valutazione clinica potrebbe giustificare la sintomatologia a livello lombo-sacrale ma non il bruciore al piede e propone un approccio osteopatico mirato. Dopo tale trattamento la capacità funzionale del paziente sarà rivalutata” (doc. 21/3-4).

 

Ora, dal referto peritale del 20 agosto 2012 del dr. __________, risulta che l’interessato si è effettivamente sottoposto al trattamento osteopatico proposto dal dr. __________. Il dr. __________ ha infatti rilevato che “recentemente si sarebbe rivolto ad un osteopata di __________ (verosimilmente signor __________): una prima volta il 13 agosto scorso e la seconda prevista ancora nella settimana corrente”, aggiungendo che “l’assicurato prosegue la terapia di osteopatia finalmente intrapresa il 13 agosto 2012” (doc. 30-5 inc. cassa malati).

 

Nonostante la terapia osteopatica intrapresa dall’interessato, tuttavia, l’Ufficio AI non ha approfondito quale sia stata l’evoluzione del problema del bruciore al piede dell’interessato, né ha proceduto ad una rivalutazione della capacità funzionale una volta finito il trattamento osteopatico (del quale, peraltro, nemmeno si sa se e quando sia terminato) attraverso una rivalutazione a livello fisiatrico, come del resto inizialmente indicato dallo stesso SMR.

 

Il medico del SMR, nel rapporto dell’11 settembre 2012, dopo essersi dichiarato concorde con il dr. __________ a proposito di una totale inabilità lavorativa dell’interessato sino al termine dell’approccio osteopatico, ha poi proposto “una rivalutazione fra sei mesi, previo aggiornamento degli atti medici, soprattutto di quelli reumatologici e fisiatrici” (cfr. doc. 24-3).

 

Al contrario, nelle annotazioni del 7 dicembre 2012 il medico del SMR ha proceduto lui stesso ad indicare i limiti funzionali dell’interessato, osservando:

 

"  Relativamente ai limiti funzionali, gli stessi sono i seguenti:

 

-          carico massimo: 10/15 kg

-          deve alternare le posizioni di postura al bisogno

-          non ha difficoltà nello svolgere lavori di precisione

-          non necessita di pause supplementari

-          non può chinarsi

-          non può inginocchiarsi

-          non può accovacciarsi

-          non può utilizzare scale a pioli.” (Doc. 36-1)

 

Il TCA, per i motivi sopra esposti, non può concordare con queste considerazioni del medico del SMR, ma ritiene indispensabile, prima di potersi esprimere a proposito della capacità lavorativa residua dell’interessato, che l’Ufficio AI proceda all’aggiornamento reumatologico e fisiatrico auspicato dallo stesso SMR, così da verificare se effettivamente l’interessato abbia recuperato una capacità lavorativa residua del 50% dal 1° luglio 2012, del 75% dal 1° novembre 2012 e del 100% dal 1° dicembre 2012 come previsto dal dr. Simoni nel referto peritale del 23 ottobre 2012 redatto per conto dell’assicuratore malattia.

 

Questa soluzione si giustifica anche alla luce del fatto che una rivalutazione approfonfida della situazione è stata chiesta anche dal reumatologo curante dell’assicurato, dr. __________ (doc. 39-1).

 

                               2.6.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto al più presto l’aggiornamento degli atti medici reumatologici e fisiatrici.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

                               2.7.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                     

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                           §    La decisione impugnata dell’8 febbraio 2013 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.5. e 2.6..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 6 marzo 2013.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti