Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.52

 

FC/sc

Lugano

14 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 febbraio 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1di professione venditrice, nell’ottobre 2009 ha presentato una domanda di prestazioni, adducendo dolori a schiena, braccia, collo e gambe. Con decisione del 12 giugno 2012 l’Ufficio AI le ha attribuito  una rendita intera d'invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1. aprile al 30 novembre 2010.

                                        

                               1.2.   Nel settembre 2012 l’assicurata ha presentato una seconda  richiesta di prestazioni facendo valere un aggravamento delle sue condizioni. Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI, con decisione del 8 febbraio 2013, confermativa di un progetto del 21 dicembre 2012, ha negato l’intervento di un peggioramento rispetto alla precedente decisione e, quindi, respinto la domanda di prestazioni.

                                        

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurata, rappresentata dall'RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, l’esecuzione di una perizia giudiziaria e l’audizione del dr. __________, di cui produce uno scritto (doc. I e B).

 

                               1.4.   L'Ufficio AI, in risposta, rilevato come l’assicurata non avesse prodotto documentazione comprovante un peggioramento delle sue condizioni, ha chiesto la conferma della sua decisione e la reiezione del ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                                         Secondo la ricorrente, rispetto alla decisione del 12 giugno 2012 (con la quale l’amministrazione le ha accordato una rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre 2010, doc. AI 77), sarebbe subentrato un peggioramento delle sue condizioni di salute. L’Ufficio AI nega invece l’intervento di un simile peggioramento.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         Giusta l’art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

 

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd p. 275 con riferimenti).

                                         Le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA sono inoltre applicabili anche quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo (DTF 133 V 545, 131 V 120 e 164).

 

 

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, con decisione del 12 giugno 2012  è stata riconosciuta una rendita intera dal 1. aprile al 30 novembre 2010 in accoglimento della domanda con la quale l’assicurata faceva valere di essere sofferente di dolori a schiena, braccia, collo e gambe, a seguito di un trauma contusivo distorsivo alla colonna lombare patito nel marzo 2009 (doc. AI 1 e 10). L’amministrazione si è basata sulla documentazione agli atti richiamata dall’assicuratore infortuni e malattia, e su una perizia bi-disciplinare eseguita il 27 gennaio 2012 dal SAM attestante le diagnosi seguenti:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (I CD-10;F43.22).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4).

Sindrome del dolore cronico

           - DD: sindrome fibromialgica primaria.

Sindrome panvertebrale cronica su:

           -  leggere turbe statiche;

           -  discrete alterazioni degenerative sia a livello cervicale che lombare;

           -  insufficienza muscolare;

           -  DD: nell'ambito della diagnosi 1.

 

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Conosciuto nodulo tiroideo a ds.

Ipertensione arteriosa per il momento non trattata (da camice bianco?)."

(doc. AI 69/40)

 

Sulla base di consulti di natura psichiatrica e reumatologica eseguiti rispettivamente dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, il  SAM era giunto alle seguenti conclusioni:

 

"  (…)

7      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. deve essere ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività lavorativa finora svolta di commessa-cassiera.

 

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico l'A. deve essere ritenuta abile al lavoro nella misura dell'70% a causa di una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosodepressiva. La capacità del 70% è presente da settembre 2010 intesa come un'attività sull'arco di un'intera giornata lavorativa con rendimento ridotto nella misura del 30%.

 

Dal punto di vita reumatologico la presenza di una sindrome del dolore cronico, sindrome fibromialgica o sindrome somatoforme e una sindrome panvertebrale cronica con leggere turbe statiche giustificano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% a causa della presenza del dolore cronico e non tanto da vere e proprie patologie reumatologiche tali da limitare la capacità lavorativa, pertanto le due incapacità lavorative non vanno sommate, ma si sovrappongono completamente poiché entrambe sono determinate dal dolore cronico che domina il quadro clinico. Facciamo notare che per quanto concerne i criteri di Förster non siamo in presenza di un ritiro sociale importante, non siamo In presenza di una patologia psichiatrica grave, né di una patologia somatica grave. Vi è stato un ricovero a __________ nel 2009 con scarsi benefici. Non vi sono stati altri ricoveri riabilitativi o psichiatrici. Pertanto l'incapacità lavorativa così come sopra descritta deve essere ritenuta a partire da settembre 2010 con una prognosi che deve essere considerata come stazionaria nel tempo.

 

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Anche in un'attività lavorativa leggera-adatta, l'A. deve essere ritenuta abile al lavoro nella misura del 70%.

Come casalinga l'A. deve essere ritenuta abile al lavoro nella misura dell'80% a causa di ritmi e tempi di lavoro più rallentati che può adeguare alle sue modalità di lavoro. (…)" (doc. AI 69/41)

 

                                         Secondo il SMR, ammesse le diagnosi poste dal SAM, dal  marzo 2009 l’assicurata era da considerare totalmente inabile a dipendenza dei postumi infortunistici dapprima e in seguito di malattia, ritenuto comunque che da settembre 2010 andava ammessa un’abilità del 70% nella sua attività di commessa-cassiera e in attività leggere rispettose dei limiti funzionali indicati (rapporto finale del 7 febbraio 2012, doc. AI 71). Alla luce di questi accertamenti l’Ufficio AI ha statuito la concessione di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre 2010, mediante decisione del 12 giugno 2012 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 77).

                                        

                                         In occasione della nuova domanda di prestazioni del settembre 2012, sono stati fra l’altro prodotti certificati dei curanti dr. __________, generalista, attestante la presenza di “sindrome lombosacrale vertebrale sino a lombospondilogena cronica e sindrome somatoforme” (doc. AI 82) e dr. __________, psichiatra, indicante un peggioramento progressivo “non solo in senso depressivo, quanto piuttosto in ciò che concerne i rapporti interpersonali” (doc. AI 82-2). Nel successivo rapporto medico all’Ufficio AI del 24 ottobre 2012 il dr. __________ che ha in cura l’assicurata dal maggio 2012, confermate in sostanza le diagnosi di “sindrome lombosacrale vertebrale, lombospondilogena cronica, sindrome cervico-toraco-lombosacrale, decondizionamento muscolare, periartropatia dell’anca, sindrome somatoforme e sindrome depressiva reattiva ansia libera molto alta”, ha concluso affermando che l’assicurata era da considerare inabile in misura completa dal luglio 2010 (doc. AI 87). Dal canto suo il dr. __________, nel rapporto medico del 13 dicembre 2012, precisato di non aver più visto l’assicurata dal 3 luglio 2012, ha posto le diagnosi di “sindrome mista ansioso depressiva F 41.2 e sospetta sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4” e concluso per un’inabilità come cassiera del 50% dal 15 novembre 2010 al 3 luglio 2012 osservando:

 

"  (…)

Nel corso del lungo periodo di indagine e trattamento si è progressivamente sviluppata una alterazione della condizione psichica della paziente. Inizialmente le cure dopo l'infortunio procedevano all'insegna della collaborazione e della fiducia, in seguito la paziente si è sentita prematuramente spinta verso la ripresa lavorativa. ha vissuto negativamente la negazione di cure stazionarie e infine vi è stato il licenziamento. La paziente si è sentita raggirata, vittima di accordi fra medici, assistente sociale, datore di lavoro; si è sentita defraudata del proprio diritto a cure fisiche adeguate, non creduta quando riferiva dei suoi disturbi, e trattata in modo sommamente ingiusto con il licenziamento. La conseguenza è stata una graduale perdita di fiducia nei confronti delle varie figure professionali che avevano un ruolo nelle sua situazione. Esse sono state vissute come insincere, scorrette, segretamente in accordo nell'agire alle sue spalle, o quantomeno non sufficientemente impegnate nel perorare la sua causa. Piano piano tutte le vie si sono chiuse. La paziente riferiva soggettivamente non solo il persistere, bensì il peggioramento dei suoi disturbi, con una progressiva impossibilità di svolgere anche i lavori domestici. L'irrigidirsi del suo vissuto sia per quanto concerne i dolori, sia per quanto riguarda le proprie convinzioni a proposito di mancate cure, accordi fra medici e datore di lavoro e insufficiente impegno da parte dei curanti, ha portato la paziente a prendere distacco da chi aveva cercato di aiutarla, a ritrovarsi isolata, senza sbocchi possibili, diffidente e sfiduciata rispetto a tutti.

 

Referto medico

L'evoluzione sopra descritta configurava in occasione dell'ultima consultazione un atteggiamento in cui a prevalere non erano tanto gli aspetti ansioso-depressivi, quanto una diffidenza e una chiusura e incoercibilità riguardo alle opinioni, da far pensare ad una alterazione quasi persecutoria della sua capacità di giudizio.

 

 

Prognosi

Dal mio punto di vista - volendo evitare di esprimermi sulle patologie somatiche naturalmente meglio valutate da altri colleghi - l'esame della sua capacità lavorativa dovrebbe considerare con particolare attenzione questa particolare disposizione psichica che arrischia quantomeno di rendere precario e fragile ogni rapporto interpersonale e in particolare lavorativo. Ritengo che ci possa essere un nesso fra lo stato di forte tensione permanente che la paziente vive e i dolori che poi descrive, ma soprattutto mi preoccupa la sua vigilanza ipersensibile e interpretativa nei rapporti interpersonali.

(…)

Domande sull'attività professionale svolta finora

Quali impedimenti fisici, mentali e psichici è possibile riscontrare?

Al momento dell'ultimo colloquio erano in primo piano una forte tensione, la rabbia, l'ideazione totalmente dominata dalla problematica dell'infortunio, l'incoercibilità delle sue interpretazioni e dalla diffidenza che ne derivava.

 

Come si ripercuotono sul lavoro?

Lo stato di tensione, la diffidenza e la focalizzazione del pensiero potrebbe influire molto sia riducendo o compromettendo le risorse necessarie per un'attività da svolgere, sia rendendola molto suscettibile nei rapporti interpersonali in ambito lavorativo. (…)" (doc. AI 90/3-4)

 

Sentito il medico SMR dr. __________ (per il quale non era desumibile un peggioramento rispetto alla precedente valutazione del febbraio 2012; cfr. Annotazioni del 20 dicembre 2012, doc. AI 92), con progetto di decisione 21 dicembre 2012 l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 93). È quindi pervenuto uno scritto del 22 gennaio 2013  con il quale il dr. __________ ha contestato le conclusioni dell’amministrazione rimproverandole di non aver adeguatamente approfondito la situazione della sua paziente (doc. AI 98/1).

 

                                         L’Ufficio AI, nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 101), mediante la decisione contestata dell'8 febbraio 2013, ha confermato il diniego di prestazioni, ritenendo non essere stata comprovata una sostanziale modifica dello stato di salute e, quindi,  del grado di capacità lavorativa (doc. AI 102).

 

                                         La ricorrente sostiene invece una rilevante modifica delle proprie condizioni di salute, producendo  uno stringato certificato del 13 febbraio 2013 del dr. __________, il quale afferma di non condividere le conclusioni dell’AI (doc. A5).

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che dal punto di vista medico non vi è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione del 12 giugno 2012 di attribuzione di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre 2010.

                                        

                                         In effetti, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale), questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le convincenti valutazioni del medico SMR dr. __________, il quale, nell’Annotazione del 20 dicembre 2012, dopo aver esaminato le certificazioni del dr. __________ e del dr. __________, ha concluso che dalle stesse non era possibile ammettere una modifica della situazione rispetto alle precedenti valutazioni poste alla base dell’attribuzione della rendita intera per il periodo da aprile a novembre 2010, segnatamente la perizia bidisciplinare SAM del gennaio 2012 (doc. AI 91, 92 e 69). Sulla base di tali accertamenti andava quindi confermata, dal settembre 2010, un’abilità lavorativa del 70% nella precedente attività quale cassiera e in un’attività leggera adeguata.

                                         In effetti, nei rispettivi rapporti medici (dell’ottobre e dicembre 2012), i curanti dell’assicurata riferiscono in sostanza delle medesime diagnosi e della stessa sintomatologia contenute nella perizia SAM resa pochi mesi prima (il 27 gennaio 2012), pur traendo una diversa conclusione in punto alla capacità lavorativa. Essi non indicano tuttavia minimamente i motivi che permetterebbero, per ipotesi, di distanziarsi dalle conclusioni tratte dall’amministrazione e non consentono quindi di ammettere l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni.

                                         Del resto, come fatto notare dal SMR, la certificazione del dr. __________, che ha in cura l’assicurata “solo” dal 21 maggio 2012, fa decorrere l’inabilità lavorativa completa dal luglio 2010 mentre che la perizia SAM aveva statuito la ripresa della capacità lavorativa del 70% dal settembre 2010. A prescindere dalle riserve che si impongono su una valutazione posta dal curante a posteriori a quasi due anni  dal momento in cui viene ipotizzato l’inizio dell’inabilità lavorativa, va detto che la stessa si pone quindi in contrasto con le risultanze degli accertamenti peritali effettuati nell’ambito della precedente procedura posti alla base della decisione 12 giugno 2012, cresciuta incontestata in giudicato e pertanto vincolante.

                                         Del resto, con particolare riferimento alla sintomatologia algica diffusa descritta dalla paziente e riportata dal curante, va osservato che già i periti del SAM avevano illustrato come la stessa non trovasse nessun chiaro ed evidente correlato strutturale somatico alla valutazione reumatologica, ortopedica, rispettivamente neuro ortopedica (doc. AI 69).

                                         Né del resto il rapporto del dr. __________ del 13 dicembre 2012 permette di scostarsi dalle conclusioni dell’amministra-zione, rilevato pure come lo stesso ponga in sostanza le medesime conclusioni, dal punto di vista sia delle diagnosi che delle ripercussioni sulla capacità lavorativa (inabilità del 50%), già esposte nel precedente certificato del 4 febbraio 2011 che era stato opportunamente esaminato dai periti del SAM in occasione della perizia del gennaio 2012 (doc. AI 69-9). Anche la terapia medicamentosa risulta sostanzialmente analoga a quella somministrata nel 2011 (doc. AI 69-29). Non si può     inoltre prescindere dall’osservare che appare quantomeno contradditorio che a dispetto del quadro di particolare gravità patologica descritto nel rapporto 13 dicembre 2012, il dr. __________ indichi di aver visitato l’ultima volta la paziente il 3 luglio 2012, ossia quasi sei mesi prima (doc. AI 90).     

 

                                         Questo Tribunale deve quindi attribuire alla valutazione del medico SMR pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), giacché egli è giunto a conclusioni logiche, dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti e in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi).

 

                                         Al riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti). In una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), il TFA ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

 

                                         Del resto l’assicurata, successivamente alla valutazione SMR del 20 dicembre 2012 (doc. AI 92) e prima della resa della decisione contestata o in sede ricorsuale, non ha prodotto alcun documento atto a mettere in qualche modo in dubbio le conclusioni del medico SMR o a sostanziare l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni.

                                         Non possono in effetti mutare alle predette conclusioni gli scarni certificati del dr. __________ del 22 gennaio 2013 (col quale egli si limita a denunciare una presunta, ma non motivata, mancanza di approfondimento da parte dell’Ufficio AI, doc. AI 98) e del 13 febbraio 2013 (nel quale egli afferma unicamente di non condividere le conclusioni della decisione impugnata, doc. A5).

                                         Con riferimento quindi ai pareri espressi dal dr. __________ e dal dr. __________, ribadite le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), la differente valutazione dei medici curanti in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è  manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su un referto del SMR che risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza per conferirgli piena forza probatoria.

                                        

                                         Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute della ricorrente, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che la situazione valetudinaria dell’interessata non ha subito un rilevante peggioramento rispetto alla decisione di attribuzione di una rendita per un periodo limitato del 12 giugno 2012, per cui a ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.              

                                        

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento degli ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente (audizione del dr. __________ e perizia psichiatrica, I). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                     

                                         Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del gravame.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                  2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti