Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 dicembre 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - nel febbraio 2003 RI 1, nata nel 1963, ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI (doc. AI 2/1/7) sfociata nella decisione su opposizione del 13 agosto 2004, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale l’amministra-zione le ha negato il diritto ad una rendita avendo stabilito che ella non presenta alcuna incapacità lavorativa tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività manuale non qualificata (doc. AI 36/1-5);
- nel novembre 2004 e nel maggio 2011 l’assicurata ha inoltrato una seconda ed una terza domanda di prestazioni (doc. AI 39/1-7 e 46/1-6) sfociate nelle rispettive decisioni del 3 febbraio 2005 e del 18 luglio 2011, anch’esse cresciute incontestate in giudicato, con le quali l’amministrazione non è entrata in materia delle nuove richieste di prestazioni (doc. AI 42/1-2 e 55/1-2);
- nell’ottobre 2012 l’assicurata ha inoltrato una quarta domanda di prestazioni (doc. AI 56/1-6);
- con decisione 6 dicembere 2012 (doc. AI 63/1-2), preavvisata con progetto 26 ottobre 2012 (doc. AI 62/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda non avendo la richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive avevano subito una modifica rilevante;
- contro la decisione del 6 dicembre 2012 l’assicurata, rappresentata dal consulente RA 1, ha interposto il presente ricorso con il quale – contestata la valutazione medica – ha postulato la retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della domanda di prestazioni del 18 ottobre 2011 e ordini una valutazione psichiatrica;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI – vista l’annotazione 14 gennaio 2013 nella quale il medico SMR dr. __________, avuto riguardo al rapporto 18 ottobre 2012 del dr. __________, ha concluso che “(…) l’attuale rapporto dr. __________ contiene le note diagnosi già valutate nel 2003. Non è oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute. (…)” (IV/bis) – ha chiesto di repingere il ricorso rilevando, in particolare, che “(…) nel certificato del 18.10.2012, il medico curante – oltre non porre alcuna nuova diagnosi – non allega documentazione specialistica (segnatamente di natura psichiatrica; cfr. in tal senso la sentenza 8C_716/2011 del 5.1.2012 consid. 3.4). Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (IV);
- i suddetti doc. IV e IV/bis sono stati notificati all’insorgente che, ancorché invitata espressamente a formulare osservazioni scritte sul doc. IV/bis, è rimasta silente;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2011;
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- in concreto, come accennato, con decisione su opposizione del 13 agosto 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI – sulla base della perizia 20 ottobre 2003 (doc. AI 24/1-4) nella quale il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione (posta la diagnosi di “(…) - fibromialgia - cervico-toracolombalgie su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con scoliosi destro convessa nella zona toracale e sinistro convessa in quella lombare, nonché stato dopo Morbo di Scheuermann toracale ed iniziali alterazioni degenerative a carattere spondilosico a livello della parte medio alta della colonna toracale - iniziali discopatie a livello L4/L5, L5/S1 (…)” (doc. AI 24/4)), ha espresso la seguente valutazione “(…) questa paziente presenta come reperto principale, una problematica fibromialgica con la presenza di un dolore cronico, progrediente, praticamente diffuso a livello di tutto il corpo con comunque una certa priorità dei disturbi a livello della colonna vertebrale. Sono presenti inoltre tutti i tender points per la diagnosi di fibromialgia. Accanto a questo problema primario, vi è una problematica di cervico-toracolombalgie nell’ambito di alterazioni statiche con cifoscoliosi destro convessa nella zona toracale ed una scoliosi sinistro convessa in quella lombare ed uno stato dopo Morbo di Scheuermann toracale e delle alterazioni degenerative spondilosiche soprattutto a livello anteriore nella zona medio alta della colonna toracale. Presenza anche di minime discopatie a livello del segmento L4/L5 e L5/S1. Si tratta comunque di reperti non particolarmente importanti. Tenendo in considerazione quindi questi reperti clinici e radiologici, ritengo che la paziente non presenti alcuna incapacità lavorativa. Essa è abile quindi al lavoro per qualsiasi tipo di attività svolte antecedentemente come cameriera ai piani e come pure per altre attività manuali non qualificate. (…)” (doc. AI 24/4) –, ha respinto la richiesta di prestazioni del febbraio 2003 in quanto l’assicurata non presentava alcuna incapacità lavorativa tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività manuale non qualificata;
- con decisioni del 3 febbraio 2005 e del 18 luglio 2011, anch’esse cresciute incontestate in giudicato, l’Ufficio AI, come visto, non è poi entrato nel merito della seconda e terza domanda di prestazioni (doc. AI 42/1-2 e 55/1-2). In particolare, nell’ambito della terza domanda, sfociata nella decisione del 18 luglio 2011, il medico SMR dr. __________ – tenuto conto dell’infortunio occorsole nel maggio 2010 e della documentazione medica prodotta dall’assicurata all’epoca già rappresentata dal consulente RA 1 (cfr. doc. 45/1-4, 46/1-6, 49/1, 49/2-3, 49/4, 49/5-6 e 49/7-9) –, nell’annotazio-ne del 1. giugno 2011, aveva concluso che “(…) nonostante la lunga descrizione scientifica effettuata dal Dr. __________ sulla patologia accusata dall’A., non possiamo entrare in materia per un mancato oggettivato peggioramento dello stato di salute sulla stessa malattia conosciuta da tempo. (…)” (doc. AI 51/1);
- con la quarta domanda di prestazioni dell’ottobre 2012 l’assi-curata ha allegato il rapporto 18 ottobre 2012 con il quale il dr. __________, FMH chirurgia – come già fatto nel precedente attestato del 10 aprile 2011 sul quale, come visto sopra, si era già espresso il dr. __________ (cfr. doc. AI 49/1 e 51/1) – si è limitato a formulare una lunga descrizione della situazione valetudinaria della sua paziente senza tuttavia fornire dati oggettivi e tantomeno reperti specialistici atti ad oggettivare un peggioramento delle medesime diagnosi, già valutate nell’ambito della procedura sfociata nella decisione su opposizione del 13 agosto 2004. In particolare, il curante, pur evidenziando che “(…) lo stato depressivo si è cronicizzato e la paziente è in cura dal dr. __________ che tratta con sedute di psicoterapia e farmaci antidepressivi. (…)” (doc. AI 57/1), non ha prodotto la benché minima documentazione medico-specialistica psichiatrica. Al riguardo, il medico SMR dr. __________ – dopo che in precedenza il medico SMR dr. __________ aveva già concluso che “(…) nell’accorata lettera del dr. __________ [ndr.: si riferisce al rapporto del 18 ottobre 2012] vengono ripetute le diagnosi e i disturbi dell’A. come nelle precedenti richieste. Non si entra in materia. (…)” (annotazione del 25 ottobre 2012 sub doc. AI 61/1) – nell’annotazione del 14 gennaio 2013 ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’attuale rapporto dr. __________ contiene le note diagnosi già valutate nel 2003. Non è oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute. (…)” (IV/bis);
- anche se preavvisato con il ricorso – “(…) l’autorità di prime cure non è esente dalla responsabilità di aver scientemente omesso di interpellare il richiamato psichiatra, che al riguardo si esprimerà comunque in sede di duplica, per il mezzo di una relazione specifica (…)” (I, pag. 6) – l’insorgente non ha prodotto alcun certificato del dr. __________. Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, si deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009). Questo vale a maggiore ragione visto che l’insorgente, anche se invitata espressamente a farlo (V) non si è espressa sull’annotazione del 14 gennaio 2013 del dr. __________ (sub IV/bis);
- nella STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 – pertinentemente richiamata dall’Ufficio AI in sede di risposta (per inciso va qui detto che, al contrario, la giurisprudenza richiamata nel ricorso riguarda diverse fattispecie e non si adatta al caso concreto) – il TF, confermando il giudizio di questo Tribunale, ha ritenuto corretto non entratare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico SMR stante il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(&) questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un pegggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4);
- in concreto, anche nella presente fattispecie, ancorché non possa essere ritenuto stringato, il rapporto 18 ottobre 2012 del dr. __________ non pone delle diagnosi diverse rispetto a quelle evidenziate dal dr. __________ nella perizia del 20 ottobre 2003 e poste alla base della decisione su opposizione del 13 agosto 2004. Del resto il dr. __________, nel nuovo rapporto del 18 ottobre 2012, non pone nuove diagnosi, non documenta lo stato clinico e non allega né documentazione specialistica né referti relativi ad esami strumentali. Inoltre, ma non da ultimo, nemmeno, anche se preannunciata, l’insorgente, come visto, ha prodotto la benché minima documentazione medico specialistica psichiatrica e, anche se invitata espressamente a farlo, non ha contestato la valutazione del dr. __________ sopra riprodotta di cui all’annotazione del 14 gennaio 2013;
- in queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
- visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Va qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza sociale (con scritto 23 ottobre 2012 l’operatore socio-amministrativo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha infatti comunicato all’Uffi-cio AI che all’assicurata “(…) sono concesse prestazioni di sostegno sociale da parte del nostro Ufficio. (…)” (doc. AI 60/1)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvo-cato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assicurata non può essere esonerata dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni dei medici SMR hanno permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era stato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute e l’insorgente, anche se patrocinata da un consulente e, lo si ribadisce, anche se non le poteva sfuggire la necessità di farlo e anche se preannunciata e inoltre espressamente invitata ad esprimersi, non ha apportato la benché minima documentazione medico specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a cui sono giunti i medici SMR.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti