Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.62

 

BS/sc

Lugano

11 dicembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2013 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 febbraio 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, attiva a tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di giugno 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

 

                                         Raccolta la documentazione medica dalla cassa __________ – in particolare la perizia psichiatrica 3 maggio 2102 del dr. __________ –, sulla base del rapporto finale 21 maggio 2012 del dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) e dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, con progetto di decisione 20 luglio 2012 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurata - considerata quale salariata nella misura dell’80% e casalinga nel restante 20% - un grado d’invalidità non pensionabile del 14% (doc. AI 59).

 

                                         A seguito delle osservazioni al progetto di decisione, costatato un errore nella determinazione del grado d’incapacità al guadagno relativa all’attività salariata, l’amministrazione ha emanato un nuovo progetto di decisione in cui il grado d’invalidità globale è stato fissato al 38% (doc. AI 70).

 

                                         Ricevute ulteriori osservazioni, confermata la valutazione medica, con decisione 20 febbraio 2013 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI ).

 

                               1.2.   Contro la succitata decisione insorge l’assicurata, per il tramite della RA 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di ¾ di rendita. In via subordinata essa ha chiesto la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di un accertamento pluridisciplinare (chirurgico-plastico, psichiatrico e neurologico) e la resa di una nuova decisione. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa, confermando la propria valutazione medica, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

 

                               1.4.   Pendente causa, con scritto 23 maggio 2013 la ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica (VI).

 

                                         Chiamato a prendere posizione sui nuovi atti medici, con scritto 26 aprile 2013 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se RI 1

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

 

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

 

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

 

                               2.6.   Infine, nel caso in cui il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, rimasta incontestata e definita nella misura dell’80% (cfr. al riguardo il rapporto 18 luglio 2012 dell’inchiesta a domicilio, in cui l’assicurata ha confermato che, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a svolgere un’attività lucrativa all’80% anche per poter essere presente a casa il mercoledì pomeriggio al rientro da scuola di sua figlia; doc. AI 57/2), l’Ufficio AI ha proceduto ad una valutazione medica.

 

                                         Dal punto di vista psichiatrico, l’amministrazione ha fatto capo alla perizia 3 maggio 2012 eseguita del dr. __________ per conto della cassa malati __________. Diagnosticata una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD 10 F43.23), il succitato specialista, ritenuto il quadro psicopatologico stabile, ha valutato “un’inabilità lavorativa del 30% per esclusive cause psichiche, percentuale di inabilità che va intesa nell’ambito di un’occupazione esercitata in percentuale piena” (doc. AI 51/5).

 

                                         Per quel che concerne l’aspetto somatico, sulla base dei rapporti dei medici curanti, con rapporto finale 21 maggio 2012 il dr. __________ del SMR ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

Carcinoma duttale invasivo multicentrico del seno sinistro G2, pT2pN1a (3/12).MO.

Carcinoma duttale in situ, G2 pTis al seno destro.

 

Codice infermità: 611

Danno funzionale: 91

 

Stato dopo mastectomia sinistra con revisione ascellare (09.12.2010).

 

Stato dopo ablazione seno destro (data non eruibile dagli atti).

 

Stato dopo ricostruzione bilaterale con Skin expander (dal 09.12.2010 al 19.05.2011).

 

Ormonoterapia precauzionale in atto (studio TEXT: Triptorelin i.m. ogni 4 settimane e Exemestane 25 mg per ore /di) per 5 anni consecutivi.

 

Non segni clinici, nè radiologici di recidiva. (…)" (doc. AI 53/1)

 

                                         Quanto alla residua capacità lavorativa, il succitato medico SMR ha ritenuto data un’inabilità del 100% nell’attività abituale, intercalata da inabilità di diverso grado. Il dr. __________ ha valutato, con decorrenza dal 28 dicembre 2011, un’incapacità lavorativa, sia nella precedente attività che in attività adeguate, del 30%, precisando che nella sua valutazione è inclusa anche la componente psichiatrica e che tali inabilità si riferiscono ad un’attività lucrativa svolta nella misura dell’80%.

 

                                         In sede amministrativa l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica vagliata dal dr. __________ con annotazioni 29 gennaio 2013 dal seguente tenore:

 

"  Nel rapporto del dr. __________ risulta che all'esame neurologico con ENG si conferma una "leggera compressione del nervo mediano destro al tunnel carpale". Non si tratta di patologia che causa una IL (in ogni caso non oltre quella già esistente in questa situazione) e peraltro suscettibile di trattamento con buona probabilità di successo.

 

La scoperta casuale di un probabile emangioma epatico di 2.5 cm alla RM (eseguita per una valutazione mammaria) del 30.11.2012, non comporta un influsso sulla CL.

 

Dal rapporto radiologico Servizio di radiologia __________, __________, __________, Dr. __________:

" reperto accessorio: formazione nodulare di pertinenza epatica, probabilmente VIII segmento, iperintensa T2W, del diametro di ca. 2.5 cm con enhancement incrementale. Il reperto è attribuibile in prima istanza e emangioma, ma se ignoto, necessita di ecografia mirata".

 

Si trattasse veramente di un emangioma, questo altro non è che un conglomerato di vasi sanguigni senza nessun significato clinico né influsso sullo stato di salute.

 

Manca ancora il rapporto definitivo della Prof. __________, lo vedremo quando arriverà, ma finora anche dal suo precedente rapporto del 06.11.2012 non emergono motivi per cambiare la nostra valutazione.

 

Per quanto riguarda la richiesta di perizia pluridisciplinare essa non è giustificata a mio avviso, avendo già sufficienti valutazioni." (doc. AI 87/1)

 

                                         Di conseguenza, preso atto di non aver ricevuto dall’assicurata il rapporto della prof. __________, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha confermato le capacità lavorative definite dal SMR.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica, ribadendo la necessità di esecuzione di una perizia multidisciplinare e sostenendo che le inabilità lavorative psichiche e somatiche devono essere sommate.

                                     

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.9.   Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.

 

                                         In corso di procedura la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, riassunta e valutata nelle annotazioni 3 giugno 2013 dal dr. __________, anch’egli attivo presso il SMR:

 

"  (…)

Nuova documentazione medica:

 

rapporto dr.ssa __________ del 6.2.2013:

     -  assenza di infetto, versamento o presenza di fibrosi

     -  si propone una denervazione del m. pettorale o ev. una revisione locale.

 

rapporto dr.ssa. __________ del 28.3.2013:

sindrome algica di entrambi i seni con preponderanza sinistra di probabile origine cicatriziale in stato dopo mastectomia bilaterale e revisione ascellare a sinistra

     -  presenza di importanti dolori ad entrambi i seni

     -  attività di parrucchiera limitata ad una ventina di ore al massimo settimanale

     -  la dr.ssa __________ richiede alla __________ la presa a carico della sostituzione delle protesi.

 

Valutazione:

l'assicurata lavora tuttora con una IL del 30% del suo impegno lavorativo abituale, IL certificata finora dai curanti.

Dall'attuale certificazione risultano i problemi di salute ben noti, non vi è però nessuna certificazione medica che l'attuale attività lavorativa non possa essere svolta nella misura finora certificata.

Da parte dell'AI non si mettono in dubbio i problemi di salute dell'assicurata, problemi che sono tuttora in corso di valutazione." (doc. VIII/bis)

 

                                         Orbene, in primo luogo occorre rilevare che dal punto di vista psichiatrico l’Ufficio AI ha fatto proprie le conclusioni del dr. __________ (70% di abilità in un lavoro a tempo completo), soluzione più favorevole di quanto attestato dal Servizio __________ nel cui rapporto 29 marzo 2012 l’assicurata è stata ritenuta abile al 70% nella sua abituale attività svolta nella misura dell’80%, per un orario lavorativo di 20 ore (doc. AI 34). Certo, dal punto di vista somatico nel citato rapporto 13 dicembre 2012 (cfr. consid. 2.7) il dr. __________ attesta, con effetto dal 3 novembre 2011, un’abilità del 60% quale parrucchiera (doc. AI 85/3). Oppure, in sede di audizione 6 febbraio 2012 l’assicurata ha dichiarato di non poter garantire una presenza oltre del 50% del suo tempo lavorativo (cfr. doc. AI 28/1). Fatto sta che nell’ultimo rapporto 6 febbraio 2013 la dr.ssa __________, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e di chirurgia alla mano, descritte la sintomatologia ad entrambi i seni con dolori a livello della scapola, al braccio ed alla spalla sinistra, ha ritenuto che l’assicurata “ … è limitata a una ventina di ore massimo per settimana” (doc. D), come attestato dal __________.

 

                                         Inoltre, agli atti non vi è una dettagliata valutazione in merito all’abilità lavorativa in altre attività. Nel rapporto 11 aprile 2012 il dr. __________ ha sostenuto che un’incapacità lavorativa in attività alternative potrebbe essere minore di quella nella propria professione di parrucchiera, ma difficilmente pari allo 0%, individuando come adeguate attività che sollecitano meno le braccia, precisando tuttavia che per determinare il grado di abilità sarebbe necessario avere delle informazioni dal chirurgo plastico (doc. AI 38). Nel successivo rapporto finale 21 maggio 2012 il citato medico SMR, senza interpellare lo specialista, ha considerato la percentuale d’incapacità lavorative nell’abituale attività anche per le attività adeguate senza motivazione alcuna (cfr. consid. 2.7). Infine, nel citato rapporto 28 marzo 2013 la dr.ssa __________ non si è espressa in merito ad attività alternative.

 

                                         Non va poi dimenticato che, come ammesso nelle succitate annotazioni del dr. __________, i problemi di salute dell’assicurata “... sono tuttora in corso di valutazione”.

 

                                         Va inoltre fatto presente che nelle annotazioni 12 settembre 2012 il dr. __________ ha ritenuto che le capacità lavorative d’ordi- ne psichiatrico e somatico non vanno sommate, senza spiegare il motivo (doc. AI 67). Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485). Va poi evidenziato che in una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         Ritornando al caso in esame, oltre a non spiegare i motivi per cui le due capacità lavorative non sono sommabili, il SMR non si è confrontato con il perito dr. __________ per una valutazione globale dell’inabilità lavorativa. Già per questo motivo si giustifica un rinvio per una discussione globale (in merito al rinvio: cfr. STCA 32.2012.187 del 20 giugno 2013 e inc. 32.2012.238 del 20 giugno 2013 in cui si trattava di discussione plenaria tra i periti nell’ambio di una perizia pluridisciplinare). Vista la succitata giurisprudenza, il fatto che la Cassa malati riconosca un’incapacità lavorativa del 30% per entrambe le patologie non è rilevante.                                        

 

                                         In queste circostanze, dunque, s’impone un rinvio all’Ufficio AI affinché proceda ad una perizia multidisciplinare, sicuramente dal punto di vista psichiatrico e di chirurgia plastica (per quel che concerne l’aspetto neurologico spetta al SMR valutarne la necessità), per accertare le singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è portatrice e definire, conformemente alla citata giurisprudenza, una valutazione globale dell’incapacità lavorativa sia nella sua abituale attività che in attività adeguate.

 

                                         Va qui ricordato che, nella citata sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist“; sottolineatura del redattore), ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.

 

                             2.10.   Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

 

 

                                         In particolare la cifra 3086 prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

             

         10

             

         50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).

 

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

 

                                         Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

 

                                         Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

                                         Il relativo rapporto è stato allestito il 18 luglio 2012 (doc. AI 57). Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 16%. In tale inchiesta economica, rimasta del resto incontestata, è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo per cui merita conferma.

 

                             2.11.   In queste circostanze, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, disposta una perizia multidisciplinare, determini l’incapacità lavorativa globale dell’assicurata sia nella sua abituale attività che in attività adeguate. Tenuto conto dell’esito dell’inchiesta domiciliare, l’Ufficio AI procederà in seguito alla determinazione del grado d’invalidità globale.

 

                                         In esito alle nuove risultanze, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, con la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto a prestazioni.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         L’assiurata vincente, rappresentata da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto a fr. 1'000.-- di ripetibili (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’am-ministrazione affinché proceda come ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1'000.-- di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi    Gianluca Menghetti