Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.74

 

LG/sc

Lugano

26 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 11 marzo 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1980, attivo a tempo parziale quale ausiliario di cucina presso la __________, in data 4 settembre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le conseguenze di una neurosifilide meningo-vascolare con ictus ischemico frontale a destra e disturbi neuropsicologici moderati (doc. AI 1-1; 4-19; 19-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con la decisione del 3 febbraio 2011 (doc. AI 51-1), ha respinto la domanda di prestazioni non avendo l’assicurato presentato un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa.

                               1.3.   Contro questa decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2009 e di una mezza rendita dal 1° dicembre 2009 (doc. AI 57-4).

 

                               1.4.   Questa Corte con sentenza 32.2011.109 del 27 ottobre 2011 ha respinto il ricorso dell’assicurato e confermato la decisione dell’amministrazione.

 

                               1.5.   Tramite il proprio patrocinatore, RI 1, in data 9 gennaio 2012 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti producendo ulteriore documentazione medica (doc. AI 65-1, 66-1, 69-1).

 

                               1.6.   Dopo aver sottoposto la nuova refertazione al vaglio del SMR (doc. AI 72-1), l’UAI con decisione dell’11 marzo 2013 (doc. AI 74-1), preavvisata con progetto del 29 gennaio 2013 (doc. AI 73-1), non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni non avendo l’assicurato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive hanno subìto una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

 

                               1.7.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UAI per una nuova istruttoria (doc. I).

 

                                         Secondo l’insorgente la prima domanda di prestazioni AI era stata respinta, in quanto dal profilo soggettivo non vi era invalidità. RI 1 aveva infatti ripreso l’attività lavorativa a tempo pieno e si era nel frattempo iscritto all’assicurazione disoccupazione nella misura in cui non era impiegato.

                                         Ora, invece, secondo l’avv. RA 1 la situazione medica è peggiorata e l’assicurato non è più in grado, né di essere collocato, né di esercitare un’attività in misura completa (doc. I).

 

                                         Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, XVII).

 

                               1.8.   Nella risposta del 30 aprile 2013 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                               1.9.   In data 21 maggio 2013 il legale di RI 1 ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione, in particolare rilevando:

 

" (…)

1. Avantutto la circostanza che in occasione della prima domanda AI non abbia maturato i sei mesi di inabilità al lavoro continuata e che invece lo sia stato in occasione della presente domanda non è motivo di revisione, bensì un presupposto formale per essere posto a beneficio delle prestazioni dell’AI, circostanza ben diversa.

 

2. Se invece la circostanza che RI 1 abbia controllato la disoccupazione a tempo pieno allorquando era inabile al lavoro, non significa che le ragioni mediche che lo avevano fatto dichiarare inabile al lavoro durante il periodo di controllo della disoccupazione non fossero valide da un profilo medico. Significa soltanto che il comportamento in concreto tenuto da RI 1 nell’occasione lo ha reso dal profilo soggettivo abile al lavoro, facendo venir meno il valore probatorio in tal senso delle certificazioni mediche.

 

Ma il profilo soggettivo è perdurato soltanto durante il controllo della disoccupazione. Attualmente egli è inabile al lavoro in misura del 50% e mai ha lavorato o controllato la disoccupazione in misura superiore." (doc. XI).

 

                                         Il doc. XI è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. XII).

 

                             1.10.   L’avv. RA 1, in data 27 maggio 2013, a complemento dello scritto del 21 maggio 2013 ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. XIII+ B1/4).

 

                                         Il doc. XIII e gli allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XIV).

 

                             1.11.   Con le osservazioni del 4 giugno 2013 l’UAI ha ribadito che i referti prodotti non apportano elementi clinici atti a definire diversamente il caso rispetto alla decisione del 3 febbraio 2011 (doc. XV).

 

                                         I doc. XII, XIV e XV sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XVI).

 

                             1.12.   Con lo scritto del 7 giugno 2013 l’avv. RA 1 si è riconfermato nel proprio ricorso e nelle successive osservazioni (doc. XVIII).

 

                                         I doc. XVI e XVIII sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XIX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                        

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

 

                               2.3.   Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

 

                                         Nell’ambito della prima procedura, sia l’Ufficio AI che il TCA avevano concluso che l’assicurato non presentava un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità al lavoro (cfr. sentenza del 27 ottobre 2011).

 

                                         Sebbene il perito interpellato dall’amministrazione, Dr. __________, nel rapporto del 19 luglio 2010 avesse concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 16 aprile 2008 al 31 agosto 2009 e un’abilità del 50% dal 1° settembre 2009 (doc. AI 28-8), questa Corte aveva confermato la decisione dell’UAI di non riconoscere all’assicurato un periodo ininterrotto di un anno con il 40% di inabilità al lavoro.

 

                                         I motivi alla base di questa decisione non erano tuttavia di natura medica.

 

                                         RI 1 infatti, malgrado l’attestazione d’inabilità del Dr. __________, aveva ripreso a lavorare a tempo pieno, presso l’__________ di __________ dal 21 agosto 2008 fino al 30 novembre 2008. Dal 1° dicembre 2008 egli aveva poi rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione, sempre a tempo pieno, e dal 7 settembre 2009 aveva trovato un’occupazione al 40% presso la __________ di __________, continuando a cercare un’occupazione a tempo pieno (cfr. sentenza 27 ottobre 2011, pag. 6-7).

                                        

                                         Sulla base di tali constatazioni, il TCA aveva confermato, ai sensi dell’art. 28 LAI, il diniego della richiesta di prestazioni.

 

                                         Ora, secondo il legale, la situazione attuale di RI 1 non sarebbe più sovrapponibile a quella riscontrata in occasione della prima decisione dell’Ufficio AI, in quanto “nei fatti il signor non vuole, né può collocarsi, né lavorare in misura completa attenendosi a quelle che erano a suo tempo le conclusioni chiare da un profilo medico e che nel contesto della presente domanda sono addirittura peggiorate, ma sostanzialmente sono mutate per il venir meno di tale aspetto soggettivo” (doc. I, pag. 3).

 

                                         Conclusioni che il TCA condivide, per le ragioni che seguono.

 

                                         Una nuova domanda di prestazioni è riesaminata dall’amministrazione soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Questa esigenza deve permettere all’amministrazione che ha precedentemente reso la decisione di rifiuto delle prestazioni, cresciuta in giudicato, di respingere, senza entrare nel merito, una nuova domanda nella quale l’assicurato si è limitato a ripetere i medesimi argomenti senza allegare una modifica determinante dei fatti (cfr. Valterio, Droit de l’assurance-viellesse et survivants (AVS) et de l’assurance invalidité (AI), pag. 840; DTF 130 V 64 consid. 5.2.3, pag. 68).

                                                                                

                                         L’Alta Corte nella DTF 130 V 64, ripresa da Valterio, Droit de l’assurance-viellesse et survivants (AVS) et de l’assurance invalidité (AI), pag. 840, ha precisato : Lors de l’appréciation du caractère plausible d’une modification influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l’époque de la dernière décision d’octroi ou de refus des prestations.

 

                                         Nel caso concreto, la prima domanda di prestazioni dell’assicurato non è stata respinta per ragioni di carattere medico, bensì perché RI 1 aveva ripreso a lavorare a tempo pieno, e successivamente aveva rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione alla medesima percentuale.

 

                                         Secondo il TCA è, dunque, a torto che l’Ufficio AI, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni, ha emesso una decisione di non entrata in materia negando una modifica rilevante delle circostanze oggettive alla base della prima decisione.

 

                                         Rispetto alla prima decisione vi è infatti una modifica rilevante dei fatti. Il ricorrente non svolge più un’attività a tempo pieno, non risulta più iscritto all’assicurazione disoccupazione e svolge, contrariamente a prima, un’attività nella misura del 40% presso la __________ di __________. Verosimilmente, quindi, egli adempie ora all’anno di incapacità lavorativa con il 40% almeno di inabilità.

 

                                         Circostanza che non sono comunque state verificate dall’amministrazione.

 

                                         L’entrata in materia si giustifica anche dal punto di vista medico.

 

                                         Il Dr. __________, nel rapporto del 19 luglio 2010, aveva indicato un’inabilità completa (100%) dal 16 aprile 2008 al 31 agosto 2009 e del 50% dal 1° settembre 2009. Egli aveva poi consigliato una revisione “fra due anni, l’evoluzione del recupero non essendo ancora completata” (doc. AI 28-8).

 

                                         La patologia di cui soffre l’assicurato andava dunque, secondo il perito, ulteriormente approfondita nei due anni successivi. Ciò che non è stato fatto nella fattispecie.

 

                                         Inoltre, sebbene nel rapporto del 19 gennaio 2012 dell’ambulatorio di neurologia e neurofisiologia clinica dell’Ospedale __________ venga osservato un decorso stabile della patologia di cui soffre RI 1, secondo il Dr. __________ e __________ dell’Ospedale __________ il deficit neuropsicologico residuo dell’assicurato “appare compatibile e adeguato per l’attività professionale del paziente svolta al 40%” (doc. AI 69-2).

                                        

                                         Una percentuale di abilità inferiore a quella che il Dr. __________ aveva indicato nel proprio referto peritale (50%). Anche i successivi referti del Dr. __________, FMH in medicina interna, fanno stato di una capacità lavorativa del solo 40% (doc. B2, B3, B4). Ciò che lascia presupporre un peggioramento rispetto a quanto aveva constatato il Dr. __________.

 

                                         A mente del medico del SMR, Dr. __________, la differente valutazione è da ricondurre unicamente a “una soggettiva e diversa interpretazione” del quadro clinico (cfr. annotazioni del 28 gennaio 2013, doc. AI 72-1).

                                        

                                         Secondo questa Corte invece, la differente valutazione va analizzata dal perito, Dr. __________, nel merito della vertenza.

 

                                         Alla luce di quanto sopra, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione, affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini in quale misura la patologia dell’assicurato incida sulla sua capacità di guadagno e sul suo diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

 

                               2.4.   In data 12 aprile 2013 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, pag. 3/4).

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                    La costante giurisprudenza federale ha stabilito che  l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

                               2.5.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.3.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 12 aprile 2013.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti