Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.77

 

BS/sc

Lugano

17 dicembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 marzo 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, precedentemente attivo quale pittore, dal 1° giugno 2008 è beneficiario di un quarto di rendita, aumentata a mezza rendita dal 1° settembre 2009 (cfr. decisioni 12 novembre 2009, doc. AI 121 e122 ; per le motivazioni cfr. doc. AI 119/1).

 

                               1.2.   Avviata nel settembre 2011 una revisione d’ufficio, dopo aver proceduto ad una perizia psichiatrica, con decisione 7 febbraio 2012 (preceduta da comunicazione del 2 febbraio 2012) l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita (doc. AI 137).

                                         Con sentenza 4 giugno 2012 questo TCA, omologando una transazione tra le parti, ha stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la citata decisione, rinviando gli atti all’amministrazione per l’espletamento dei dovuti accertamenti (inc. 32.2012.68).

 

                               1.3.   Dopo aver eseguito una perizia neurologica e una psichiatrica, con decisione 18 marzo 2013, preavvisata il 6 febbraio 2013, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la mezza rendita essendo lo stato di salute dell’assicurato rimasto invariato (doc. AI 165).

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha inoltrato il presente ricorso, po-stulando in via principale il riconoscimento di una rendita maggiore di quella percepita; subordinatamente egli chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un valutazione testistica e per una valutazione neuropsicologica.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver posto per esame al SMR il rapporto 16 aprile 2013 dello psichiatra curante allegato al ricorso, ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

 

                               1.6.   Il 27 maggio 2013 l’insorgente ha preso posizione in merito alla valutazione del SMR  (VI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                                                                

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto, in via di revisione, ad una rendita maggiore di quella che attualmente percepisce.                                       

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Va evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

                                         Infine, l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, dal 1° giugno 2008 l’assicurato è beneficiario di un quarto di rendita, aumentata a mezza rendita dal 1° settembre 2009 (cfr. decisioni 12 novembre 2009, doc. AI 121 e122 ; per le motivazioni cfr. doc. AI 119/1).

 

                                         Fondamento dell’erogazione della rendita è stata la perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ per conto del CPAS (Centro peritale delle assicurazione sociali), dal cui rapporto 20 ottobre 2008 si evincono le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

     ·     Sindrome cognitiva lieve (F 06.7)

     ·     Modificazione duratura della personalità non specificata (F 62.9)

     ·     Sindrome da dipendenza da oppiodi, attualmente in regime di mantenimento clinicamente controllato con metadone (F 11.22)

     ·     Sindrome da dipendenza da cocaina attualmente in astinenza (F 14.20)

     ·     Sindrome da dipendenza da cannabis attualmente in astinenza (F 12.20) (…)" (doc. AI 100/6).

 

 

                                         La specialista in psichiatrica e psicoterapia aveva valutato un’inabilità lavorativa del 50% a seguito di un rallentamento psico-motorio dovuto in particolare all’abuso di sostanze stupefacenti (cfr.  punto B, pag. 7 della perizia).

 

                               2.6.   Nell’ambito della revisione d’ufficio, iniziata nel settembre 2011, l’Ufficio AI si è nuovamente riferito al CPAS. Quest’ulti- mo ha dato mandato alla dr.ssa __________ di espletare una perizia psichiatrica.

 

                                         Nel rapporto 19 gennaio 2012 la succitata specialista in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato:

 

"  (…)

Sindrome cognitiva lieve (ICD 10 F06.7)

Modificazione della personalità non specificata (ICD 10 F62.9)

Sindrome da dipendenza da oppioidi, attualmente in regime di mantenimento clinicamente controllato con metadone (ICD 10 F11.22)

Sindrome di dipendenza da cocaina attualmente in astinenza da cocaina attualmente in astinenza (ICD 10 F14.20)

Sindrome da dipendenza da cannabis attualmente in astinenza (ICD 10 F12.20). (…)" (Doc. AI 133/8)

 

                                         Dopo aver proceduto alla discussione dei dati soggettivi ed oggettivi, la dr.ssa __________ ha valutato una residua capacità lavorativa del 50% (doc. AI 133). Con rapporto 2 febbraio 2012 la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia attiva presso il SMR, ha aderito alla citata perizia (doc. AI 134).

 

                                         Di conseguenza, con decisione 7 febbraio 2012 l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita (doc. AI 137).

 

                                         Allegato al ricorso contro la succitata decisione l’assicurato ha allegato il rapporto 6 marzo 2012 dello psichiatra curante, dr. __________ (doc.), che è stato sottoposto per esame sia al SMR sia al CPAS. Quest’ultimo con scritto 25 aprile 2012 ha concluso:

 

"  Preso atto di quanto segnalato dal dott. __________ di un "deterioramento ingravescente e progressivo del danno organico cerebrale con conseguente deterioramento cognitivo", è indicato un bilancio neuropsicologico che permetterà di dirimere la questione tenuto contro che le due indagini testistiche effettuate nelle rispettive perizie del 14.10.2008 e nel 19.01.2012, non sono del tutto paragonabili." (doc. AI 148/2)

 

                                         A seguito del decreto di stralcio 4 giugno 2012 (cfr. consid. 1,2,), l’amministrazione ha fatto eseguire una perizia neurologica e neuropsicologica da parte del dr. __________, nel cui rapporto 3 dicembre 2012 non è stata rilevata un’incapacità lavorativa (doc. AI 161). Sottoposta la perizia per esame al CPAS, in data 30 gennaio 2012 la dr.ssa __________, facendo presente di aver avuto un colloquio con l’assicurato e confermando che lo status psichico non è cambiato rispetto alla precedente visita, ha fra l’altro precisato:

 

"  (…)

La perizia del dott. __________ non evidenzia problematiche neurologica o neuropsicologiche alla base di un'inabilità lavorativa.

Il peritato mostra una struttura di personalità fragile, una situazione di emarginazione sociale ed impoverimento personale, con difficoltà a relazionarsi in maniera adulta con il mondo esterno che spesso è fonte di ansia, difficoltà a tollerare i cambiamenti o far fronte alle attese altrui. Ormai siamo confrontati con una modificazione permanente della personalità che giustifica l'attuale inabilità.

Confermiamo le seguenti diagnosi alla base dell'attuale incapacità lavorativa:

Modificazione della personalità non specificata (ICD 10.F62.9).

Sindrome da dipendenza da oppioidi, attualmente in regime di mantenimento clinicamente controllato da metadone (ICD 10.F11.22).

Dal nostro punto di vista concordiamo con quanto sottolineato dal dott. __________ in merito alla situazione lavorativa del peritato che essendo ferma da molti anni, rende difficile un ricollocamento lavorativo, ugualmente non riscontriamo al momento un peggioramento del suo stato psichico.

 

Il tentativo di reinserimento lavorativo per il restante 50% deve avvalersi dei tempi dei supporti necessari tenuto conto della lunga assenza dello stesso dall'ambiente lavorativo." (doc. AI 163/3-4)

 

                                         Infine, con rapporto finale 5 febbraio 2013 la dr.ssa __________ del SMR, vagliata la documentazione medica, ha concluso che lo stato di salute dell’assicurato, con un’incapacità del 50%, è rimasto invariato (doc. Ai 164).

                                         Da qui la conferma della mezza rendita mediante la decisione impugnata.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta sia la valutazione neurologica che psichiatrica.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

 

                               2.8.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA ritiene che rettamente l’Ufficio AI non ha riscontrato una rilevante modifica delle condizioni di salute dell’assicurato, rispettivamente della sua capacità lavorativa e questo per i motivi che seguono.

 

                                         L’assicurato, sostenendo come non sia stata eseguita una visita neuropsicologica, oggetto del rinvio alla base dello stralcio 4 giugno 2012, fa riferimento allo scritto 16 aprile 2013 dello psichiatra curante, dr. __________:

 

"  In merito al caso del mio paziente le comunico di aver preso visione delle valutazioni effettuate dai medici del servizio AI particolarmente quella del Dr. med. __________, neurologo che a mio modo di vedere conferma integralmente la pertinenza psichiatrica del caso come già più volte segnalato particolarmente nella mia ultima lettera del 06.03.2012. Il collega Dr. med. __________ tra l'altro non mi risulta che abbia effettuato nuovi test per smentire quelli già fatti nel passato dalla psicologa signora __________ e si limita a costatare una grave difficoltà di un possibile ed ipotetico recupero nel mondo del lavoro dell'interessato.

A fronte di ciò le riconfermo integralmente quanto già certificato sul caso."

(doc. E)

 

                                         Occorre qui evidenziare che, come si evince alla prima pagina del rapporto peritale, il 18 settembre 2012 il dr. __________ ha proceduto ad un esame sia neurologico che neuropsicologico. Che lo specialista non abbia fatto uso di tests non è rilevante. Determinante è che, a seguito della valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi, egli non “ha messo in evidenza disturbi cognitivi, nessun disturbo della memoria, sia di evocazione che di fissazione” e che l’assicurato “ricorda perfettamente tutto quello che gli serve” (cfr. pag. 6 della perizia), precisando:

 

"  … disturbi di tipo difficoltà di concentrazione e di memoria, come si riscontrano praticamente sempre in Pazienti depressi, che interferiscono nei vari esami e test psicometrici e anche neuropsicologici rendendoli spesso non valutabili.

In considerazione di come l'Assicurato descrive la sua giornata quotidiana, le sue attività, escluderei una patologia cerebrale alla base della sintomatologia depressiva.

Al momento non mi sembrano necessarie delle investigazioni neuroradiologiche o elettroneurofisiologiche in assenza di elementi sospetti soprattutto per l'età dell'Assicurato ancora sotto i 50 anni e l'assenza di un abuso di stupefacenti da oltre 6 anni.

Non penso che la situazione dovrebbe peggiorare in futuro, dal punto di vista neurologico. (…)" (doc. AI 161/7)

 

                                         Certo che, come evidenziato dall’assicurato, il dr. __________, visto l’inizio di disturbi legati all’obesità ed all’età, come pure la presenza di fattori psicologici negativi oggetto di perizie psichiatriche, reputa difficile se non impossibile una ripresa professionale dell’assicurato. Tuttavia va ricordato che al medico compete infatti la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158). Invece, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/ 2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

                                         A tal riguardo va ricordato che nella precedente decisione l’Ufficio AI, oltre ad elencare le attività esigibili, aveva fatto presente all’assicurato la possibilità di far capo al servizio al collocamento, offerta nuovamente ribadita con la pronunzia impugnata.

 

                                         Infine, con riferimento al succitato scritto 16 aprile 2013 del dr. __________, nessuno mette in dubbio che si è confrontati con un caso di pertinenza psichiatrica (le perizie del CPAS hanno infatti confermato le patologie d’ordine psichiatrico, le cui diagnosi sono comunque rimaste invariate).

 

                                         Occorre piuttosto ricordare che nel presente caso si tratta di accertare se, rispetto alla precedente decisione, vi sia stata una rilevante modifica delle condizioni di salute dell’assicurato, modifica che – come visto sopra – sia dal punto di vista neurologico/neuropsicologico che psichiatrico non è subentrata.

                                         Pertanto, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurato non ha subito un rilevante peggioramento della situazione invalidante.

 

                                         Infine, questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente in sede giudiziaria. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Ne consegue che la mezza rendita va confermata come pure quindi la decisione contestata, mentre il ricorso deve essere respinto.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti