Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 marzo 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, attiva a tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi dovuti ad un infortunio alla spalla destra occorsole il 6 dicembre 2010 (doc. AI 1).
Raccolta la documentazione medica, in particolare dall’assicuratore contro gli infortuni (__________) e dalla cassa malati (__________), sulla base del rapporto finale 21 luglio 2013 del dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) e dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 29 marzo 2013 (preavvisata il 10 gennaio 2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurata - considerata quale salariata nella misura del 45% e casalinga nel restante 55% - un grado d’invalidità non pensionabile dell’8% (doc. AI 56).
1.2. Contro la succitata decisione insorge l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una mezza rendita. In via subordinata, chiede la retrocessione degli atti per accertamenti medici. Sostenendo come la situazione medica non sia ancora stabilizzata, l’insorgente rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto conto dell’imminente rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, a causa della quale essa ha subito in data 4 aprile 2013 un intervento di ricostruzione del sovraspinoso con decompressione sottoacrominale.
1.3. Con la risposta di causa, confermando la propria valutazione medica, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. In particolare l’amministrazione ha fatto presente che sino al momento della decisione contestata la valutazione medica è da ritenere completa, rilevando come l’incapacità lavorativa a seguito della citata operazione sarà valutata nell’ambito di una revisione (recte: nuova domanda di prestazioni).
1.4. Pendente causa, con scritti 29 maggio 2013 (VI), 7 giugno 2013 (X), 12 giugno 2013 (XII), 7 novembre 2013 (XX), 12 dicembre 2013 (XXII) e 14 gennaio 2014 (XXVI) l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, sulla quale, a richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha preso posizione (VIII, XIV, XXIV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurarta ha diritto o meno ad una rendita d’invaliditàRI 1
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Infine, nel caso in cui il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
2.7. Nella presente fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, definita incontestatamente nella misura del 45%, l’Ufficio AI ha proceduto ad una valutazione medica.
In ambito AI l’assicurata è stata peritata dal dr. __________, attivo presso il SMR. Nel rapporto 9 luglio 2012 egli ha diagnosticato le seguenti affezioni invalidanti: stato dopo artroscopia spalla sinistra per capsolotomia circonferenziale adesiolisi sinovialectomia e gonalgia bilaterale ricorrente su probabile condropatia. Descritte le capacità funzionali residue e riportate nell’apposito formulario, il sanitario ha concluso, con effetto dal 28 ottobre 2011, per un’inabilità lavorativa del 30% (25% certificata dal curante per le affezioni infortunistiche e 5% a causa della gonalgia), dello 0% in attività adeguate, precedute da una totale inabilità in tutte le attività dal 6 dicembre 2010 e del 50% dal 14 giugno 2011 (doc. AI 31).
Il dr. __________, nella perizia 31 luglio 2012 eseguita per conto dell’assicuratore infortuni, ha valutato una capacità del 75% nell’attività di ausiliaria di pulizie per i postumi dell’infortunio alla spalla sinistra del 6 dicembre 2010, aumentata a piena abilità lavorativa dal 1° settembre 2012. Egli ha poi indicato: “la paziente è in grado di eseguire lavori con il cingolo omero-scapolare sinistro in posizione declive o in abduzione non superiore ai 40-60°, elevazione idem, e portante dei pesi non superiori ai 4-5 kg. Nessuna limitazione per la flesso-estensione del gomito, la flesso-estensione del polso, per la presa rozza o fine con il polso sinistro, per la prosupinazione.
La paziente è in grado di effettuare in misura totale i lavori che tengono conto di queste limitazioni" (doc. 25/5 – atti cassa malati.
Di conseguenza, l’amministrazione ha valutato un’inabilità globale, incluso anche il danno alla salute extrainfortunistico, nell’abituale attività del 100% dal 6 dicembre 2010, del 50% dal 14 giugno 2011 e del 30% dal 28 ottobre 2011. In attività adeguate e rispettose delle limitazioni funzionali la residua capacità lavorativa è stata fissata, con effetto dal 28 ottobre 2011, al 100%.
L’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.
Come detto, la ricorrente sostiene che la problematica legata ad una possibile rottura della cuffia dei rotatori non sia stata debitamente presa in considerazione.
Al riguardo, nella perizia 9 luglio 2012 il dr. __________ aveva fatto presente che “ è solo una questione di tempo ma la paziente si vedrà confrontata con una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra di natura degenerativa” (doc. AI 25-4). Lo stesso perito aveva anche riscontrato degli iniziali dolori alla spalla destra su impigment con già probabile lesioni degenerative con rotture interstiziali delle cuffie dei rotatori.
Prima di lui, il medico curante, dr. __________, con scritto 20 febbraio 2012 aveva rilevato che “… ci sono da preventivare anche dei lunghi momenti di incapacità totale, qualora la cuffia dovesse avere bisogno di una sanazione chirurgica” (doc. AI 62-2).
Allegato al ricorso, l’assicurata ha prodotto il rapporto del dr. __________, dell’ __________, relativo alla visita ambulatoriale eseguita il 1° marzo 2013 del seguente tenore:
" Paziente che già ad un precedente controllo clinico del 24.05.2012 presentava dolore ed ipostenia alla spalla destra e che una RM precedentemente eseguita mostrava tendinosi con piccole rotture interstiziali del tendine sovra spinoso ritorna riferendo la persistenza e l'acutizzazione di tali sintomi.
All'esame clinico la spalla destra mantiene una mobilità normale in tutti i piani, segni di impingement positivi e vi è ipostenia del sovraspinato. In considerazione dell'anamnesi, dell'imaging e dell'esame clinico, consiglio pertanto alla paziente un intervento per via artroscopica di riparazione del sovraspinoso e decompressione sottoacromiale.
Dopo l'intervento la paziente manterrà l'arto operato immobilizzato in un tutore per 3 settimane e quindi eseguirà un periodo di rieducazione di ca. 3 mesi." (doc. AI 66/16)
L’intervento chirurgico è stato eseguito il 4 aprile 2013 (cfr. il relativo rapporto in doc. A4).
Orbene, in primo luogo va ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata, in casu il 29 marzo 2013 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).
Va poi fatto riferimento alle annotazioni del 29 aprile 2013 del SMR, i __________, dopo aver visionato la nuova documentazione medica, hanno concluso:
" L'assicurata presenta attualmente in particolare una problematica a livello della spalla destra.
Già nel 2012 aveva iniziato a presentare dei disturbi dovuti ad un impingement alla spalla, ossia presenza di dolori a livello della spalla alzando il braccio oltre i 90°. Ancora l'1.3.2013 in occasione del controllo presso il dr. __________ la mobilità della spalla era normale. La presenza d'una sintomatologia d'impingement non è limitante per attività adatte, ossia p.es. per lavori da svolgere a livello altezza tavolo come definito in occasione della valutazione SMR.
In considerazione del fatto che l'assicurata è stata operata il 4.4.2013 l'assicurata è da ritenersi inabile al 100% per la durata di 3 e 6 mesi a secondo dell'andamento postoperatorio con quindi indicazione a revisione del caso." (doc. IV/bis)
Quindi, sino al momento della decisione contestata, i medici del SMR hanno tenuto conto delle condizioni fisiche della ricorrente, inclusa la situazione alle cuffie rotatorie, rilevando pertinentemente che la mobilità della spalla destra è stata valutata, al 1° marzo 2013, come normale dal dr. __________. Inoltre, i succitati medici hanno evidenziato che la presenza d'impingement non è limitante per lo svolgimento di attività adeguate, come, da esempio, per lavori da svolgere all’altezza del tavolo indicati nella valutazione 9 luglio 2012 del SMR (cfr. al riguardo la perizia del dott. __________: la paziente è in grado di eseguire lavori con il cingolo omero-scapolare sinistro in posizione declive o in abduzione non superiore ai 40-60°, elevazione idem, e portante dei pesi non superiori ai 4-5 kg”).
Questo TCA non misconosce che la ricorrente si è sottoposta al citato intervento chirurgico, causante un periodo di totale incapacità lavorativa (al riguardo cfr. scritto 29 aprile 2013 del dr. __________, doc. B). Ha preso poi conoscenza dell’evoluzione negativa con insorgenza di una sindrome mano-spalla nel quadro di una CRPS (Complex regional pain syndrome), così come attestato dal dr. __________ nel certificato del 6 giugno 2013 (doc. D); della valutazione 30 ottobre 2013 del Centro per la terapia del dolore (doc. F1); della valutazione del dr. __________ di cui al suo rapporto 18 ottobre 2013 (doc. F2) ed, infine, del rapporto 14 gennaio 2014 del dr. __________ alla cassa malati __________ in cui riassume il decorso clinico dell’opera- zione, escludendo a quel momento una ripresa lavorativa (XXV). Trattandosi tuttavia di documentazione attestante fatti e circostanze accadute dopo la decisione contestata, le stesse potranno essere valutate solo nell’ambito di una nuova domanda di prestazione e non, come sostenuto dall’amministrazione, di una revisione della rendita ex art. 17 LPGA. Al riguardo, qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente – come nel caso in esame – una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). In tal senso gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché, esaminata la suddetta documentazione medica, si pronunci in merito alla nuova domanda di prestazioni.
In conclusione, visto quanto sopra è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che la nuova documentazione prodotta dall’assicurata non permette di trarre una diversa valutazione della residua capacità lavorativa valutata dal SMR.
2.10. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.
2.10.1 Per quel che concerne il reddito da valida, con riferimento al rapporto 9 gennaio 2013 del consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI ha preso in considerazione complessivamente fr. 21'615.-- di salario che la ricorrente percepiva da sana nel 2010 presso il Comune di __________ ed il dr. __________ per l’attività di ausiliaria di pulizia (doc. AI 54).
2.10.2. Per quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile di fr. 4'238.--. Riportando tale dato su 41.6 ore di durata media lavorativa settimanale, il salario corrisponde a fr. 52'888.-- per l’intero anno e per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione, tenuto conto di un grado di occupazione del 40%, ha riconosciuto una riduzione del reddito per attività leggere (4%) e quindi un reddito da invalida di fr. 22'615.--. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità risulta essere nullo.
Va qui fatto presente che l’assicurata, prima del danno alla salute, lavorava nella misura del 45%, percentuale inferiore alla sua residua abilità lavorativa sia nell’originaria che in attività adeguate, motivo per cui essa non presenta alcun discapito economico. Un raffronto dei redditi non era del resto necessario.
2.11. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
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2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
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3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
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4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il relativo rapporto è stato allestito il 5 novembre 2012 (doc. AI 50). Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 15%. In tale inchiesta economica, rimasta del resto incontestata, è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo per cui merita conferma.
2.12. Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 45% quale salariata e del 55% quale casalinga, dal dicembre 2011 l’assicurata presenta un’invalidità globale dell’8%, percentuale che non dà diritto ad una rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato nella decisione impugnata:
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 45% 0% 0%
Casalinga 55% 15% 8%
Grado d’invalidità globale 8%
Non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché proceda all’esame di della nuova domanda di prestazioni conformemente al consid. 2.9.
3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico all’assicurata.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti