Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.86

 

cs

Lugano

16 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 marzo 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata il __________ 1976, il 5 settembre 2011 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. AI 1-1).

 

                                  B.   Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una valutazione ad opera del medico SMR dr. med. __________ del 9 maggio 2012 (doc. AI 21-1) ed un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 23-1), l’UAI, con decisione formale del 21 marzo 2013 (doc. AI 23-1), preavvisata dal progetto di decisione del 29 novembre 2012 (doc. AI 24-1), ha respinto la domanda, essendo il grado d’invalidità pari al 21%.

                                  C.   RI 1, rappresentata dalla RA 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione, contestando sia l’aspetto medico che il grado d’invalidità (doc. I).

                                         Dopo aver rammentato la fattispecie, l’interessata contesta innanzitutto il metodo utilizzato per stabilire il grado d’invalidità, ritenendo che non avrebbe dovuto essere considerata quale casalinga, bensì come dipendente, avendo una formazione completa di infermiera ed una specializzazione in pediatria e igiene materna ottenuta nel 2001 ed essendo il problema di salute insorto allorquando svolgeva ancora l’attività lavorativa. La ricorrente sostiene che, trascorso il congedo di maternità, è stata impedita, a causa delle patologie già presenti, di riprendere l’attività nella stessa misura. Il rapporto di lavoro è stato sciolto dopo la nascita del secondo figlio poiché era divenuto totalmente insostenibile ed incompatibile con il danno alla salute. A comprova del desiderio e della volontà di proseguire la professione malgrado la maternità vi è la circostanza che l’interessata aveva appena terminato una specializzazione che sarebbe stata inutile se non avesse più voluto svolgere alcuna professione.

                                         L’insorgente ritiene che “vi sia stata una scorretta comprensione (o formulazione) delle sue asserzioni” nel rapporto relativo all’inchiesta domiciliare circa la questione a sapere se, senza il danno alla salute, eserciterebbe un’attività lavorativa. La risposta sarebbe stata affermativa. L’insorgente potrebbe infatti far capo ad un asilo nido ed all’aiuto di amici per quanto concerne la cura dell’ultima figlia. L’affermazione secondo cui fino a settembre 2013 un’attività non sarebbe possibile, per la ricorrente, va considerata “arbitraria”. Non sarebbe neppure corretta l’indicazione secondo cui l’attività lavorativa sarebbe stata effettuata solo al 50%, poiché ciò era semmai quanto affermato dai medici. La frequentazione della scuola da parte dei primi tre figli le permetterebbe un’attività totale.

                                         Al caso di specie andrebbe di conseguenza applicato il metodo ordinario.

                                         In secondo luogo la ricorrente contesta i gradi d’incapacità lavorativa stabiliti dal medico SMR nel rapporto del 9 maggio 2012, in contrasto con il grado d’incapacità lavorativa precedentemente certificato a più riprese, anche tenuto conto del fatto che vi è stato nel frattempo un peggioramento dello stato di salute.

                                         A questo proposito l’interessata chiede l’allestimento di una perizia volta all’accertamento dei limiti funzionali e la capacità lavorativa in attività alternative e adeguate.

                                         In via subordinata la ricorrente sostiene che i risultati dell’inchiesta economica del 28 novembre 2012 non possono essere condivisi poiché non tengono conto dei gravi impedimenti di cui è affetta.

                                         Circa la preparazione dei pasti e la pulizia della cucina, l’insorgente evidenzia di aver dovuto rinunciare alla preparazione di svariate pietanze, potendo rimanere per un tempo ridotto davanti al piano di lavoro. Il marito, arrivando tardi, non è in grado di sostenerla. L’interessata non può inoltre più rigovernare la cucina, per cui l’impedimento è molto più grave rispetto a quello ritenuto dalla funzionaria.

                                         Nelle attività di rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifacimento del letto, la ricorrente è particolarmente limitata e deve rinunciarvi in gran parte. Malgrado il minimo aiuto esigibile dai familiari, si giustifica, per l’interessata, un impedimento maggiore di quello ritenuto.

                                         Anche per quanto riguarda la spesa non si è tenuto sufficientemente conto del fatto che durante la settimana l’interessata è del tutto impossibilitata ad effettuare commissioni importanti.

                                         Il carico relativo al lavaggio degli indumenti è assai gravoso, considerato il numero dei membri della famiglia. Le sue limitazioni, che impongono un regolare ricorso all’aiuto del marito, giustificano, per l’insorgente, un impedimento maggiore rispetto a quello ritenuto. Anche gli impegni relativi alla cura dei bambini richiedono uno sforzo che l’interessata ritiene essere insostenibile. Un impedimento del 20% non ne terrebbe sufficientemente conto. Lo stesso dovrebbe valere per le attività diverse.

                                         Per la ricorrente, la sua situazione sarebbe tale da renderle molto gravosa ogni attività di casalinga e le risultanze dell’inchiesta non tengono sufficientemente conto delle gravi limitazioni di postura e dei costanti e forti dolori di cui è affetta.

                                         La ricorrente ribadisce infine la necessità di un accertamento peritale che determini il suo stato di salute e la corretta incapacità lavorativa in attività adeguate, subordinatamente nell’attività di casalinga.

 

                                  D.   Con risposta del 31 maggio 2013 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                                  E.   Il 14 giugno 2013 la ricorrente ha ribadito le sue richieste, sottolineando ancora come il fatto che attualmente non lavori, non è frutto di una sua scelta, ma del danno alla salute (doc. VI).

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                        Nel merito

 

                                   2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

 

                                   3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         A sua volta l'art. 27 OAI precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                                   4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

 

"  Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dall’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

 

                                   5.   Nella fattispecie l’assicurata contesta la qualifica di casalinga e sostiene che deve essere considerata esclusivamente quale persona che esercita un’attività lucrativa.

 

                                         Va innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                        

                                         Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, cfr., fra le tante, sentenza del 24 aprile 2006 I 276/05, consid. 2.3.

 

                                         In DTF 137 V 334 il TF ha confermato la giurisprudenza sul metodo misto di valutazione dell'invalidità (consid. 5). Il metodo misto di valutazione dell'invalidità non viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost. (cfr. anche consid. 3.3 e seguenti).

 

                                   6.   Nel caso di specie, dagli atti, emerge quanto segue.

 

                                         L’insorgente, nata nel 1976, affetta da dolori lombari irradianti all’arto inferiore sinistro di lunga durata, discopatia ed iniziale spondilartrosi L4/5, sclerosi ossea sacroiliaca dx>sx, moderata sindrome infiammatoria (2008 e 2011) e stato dopo BP gastrointestinale (doc. AI 45-4), si è sposata il __________ ed ha avuto 4 figli, nati il __________ __________, il __________ __________, il __________ __________ ed il __________ __________ (doc. AI 1-2).

                                         L’interessata ha ottenuto il diploma di infermiera nel 1999, nel 2001 quello di specialista in pediatria (doc. AI 1-5). Nella richiesta volta all’ottenimento della rendita AI ha segnalato di essere casalinga dal gennaio 2004 (doc. AI 1-6; essa ha infatti lavorato fino al dicembre 2003) e al punto 6.2 “indicazioni dettagliate circa il genere del danno” ha affermato: “Forti dolori alla schiena che mi bloccano la deambulazione e impediscono di svolgere le varie attività giornaliere + obesità” (doc. AI 1-7).

                                        

                                         Nel rapporto finale dell’SMR del 9 maggio 2012 del dr. med. __________, figura che “attualmente l’A.ta per scelta sua è casalinga al 100%” (doc. AI 21-6).

                                        

                                         Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, figura:

 

"  b. se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?

 

L’argomento è stato trattato ampiamente. L’assicurata ha spiegato infatti, che in assenza del danno alla salute avrebbe ripreso con piacere l’attività di infermiera, sia per aiutare finanziariamente il marito, sia perché si tratta di una professione che ama e che avrebbe il desiderio di continuare. Per contro, è stata costretta ad abbandonarla alla nascita del secondo figlio “poiché non vi era nessuno che avrebbe potuto occuparsi dei bambini”: la madre abita a __________ ed è impegnata professionalmente, mentre la suocera vive in __________.

Rispetto a quanto indicato sul formulario di richiesta e dichiarato al dott. __________ in merito allo status di casalinga, la signora ha ammesso che questo è ciò che è attualmente, ma ha anche aggiunto di come abbia descritto al medico il proprio desiderio di lavorare se non vi fosse stata la malattia.

 

Riguardo poi alla percentuale lavorativa, ha dichiarato “al massimo al 50%”, visto che l’attività infermieristica non viene effettuata alla stregua di altre, per mezza giornata, bensì su una giornata piena: questo le impedirebbe di essere disponibile il pomeriggio, al momento di riprendere __________ all’asilo. La figlia tuttavia, non frequenta ancora l’asilo a tempo pieno: le è stato concesso di rimanervi solo la mattina, almeno sino al prossimo anno scolastico, in cui potrà frequentare per l’intera giornata. L’Istituto scolastico elementare, inoltre, dispone di una mensa, e avrebbe così risolto il problema del pranzo.

 

Rispetto al momento, infine, in cui avrebbe voluto riprendere il lavoro, ammette che sarebbe stato possibile solo dallo scorso settembre, ovvero da quando la figlia frequenta l’asilo: prima di questa data nessuno avrebbe potuto sostituirla.

 

Per quanto possa apparire verosimile una ripresa del lavoro in misura del 50% come indicato dall’assicurata, non vi sono le condizioni affinché ciò avvenga prima del settembre 2013: come la signora ha spiegato, il lavoro, per quanto al 50%, deve essere effettuato a turni e ciò sarebbe in contrario con l’esigenza di riprendere la bimba alle 11.30.

Sull’argomento la signora RI 1 ha spiegato di non poter ricevere l’aiuto dei parenti e di essere dunque nella necessità di ricorrere a terze persone, che avrebbe dovuto remunerare. Sino a settembre 2013, dunque, non vi sono le condizioni per valutarla con il calcolo misto, dato il carico famigliare importante e gli orari scolastici dei bambini e della figlia minore.” (doc. AI 23-2)

 

                                         Il 16 gennaio 2013, in seguito alle osservazioni prodotte dalla ricorrente, l’assistente sociale si è così espressa:

 

"  (…)

Come indicato nel rapporto di inchiesta, la questione relativa allo status dell’assicurata (50% salariata/50% casalinga oppure casalinga al 100%) è stato lungamente approfondito a domicilio: non solo per prassi “consolidata” in sede di inchiesta, ma anche a seguito di talune indicazioni riportate a dossier, prima fra tutte l’anamnesi socio lavorativa del rapporto finale SMR.

Le dichiarazioni rese dall’assicurata – riportate fedelmente nel rapporto – mettono in luce la volontà di quest’ultima di riprendere il lavoro, volontà certamente non negata dalla signora, ma in cui ha individuato ostacoli, per così dire, negli impegni di carattere famigliare e nelle esigenze di orario e richieste dalla professione (turni di lavoro); in merito a questi ultimi il legale stesso, in un passaggio, ha ribadito:

 

…Le gravi limitazioni di salute della signora RI 1, infatti, sono del tutto incompatibili con la ripresa della professione. Quest’ultima esige, infatti, una disponibilità per turni d’intere giornate, assolutamente inesigibili in concreto….

 

Non ho motivo di ritenere, pertanto, che vi sia stato un difetto di comprensione, come sostenuto nelle osservazioni al progetto, e una conferma in tal senso potrebbe giungere anche da parte della collega __________, presente al colloquio. (…)” (doc. AI 38-1)

 

                                         Come visto sopra, secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

 

                                         Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.

                                         Nella sentenza del 20 novembre 2007 nella causa 9C_428/2007, il TF, proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione.

 

                                         Alla luce degli atti e da quanto emerso dall’inchiesta dell’economia domestica questo TCA deve ritenere che la conclusione dell’UAI, circa la qualifica come casalinga al 100%, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, debba essere confermata.

                                         Rammentato innanzitutto che, secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 21 marzo 2013), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa e che i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), la circostanza che l’interessata dal mese di settembre 2013 avrebbe verosimilmente ripreso l’attività lavorativa, non è rilevante, indipendentemente dal grado dell’attività lavorativa stessa.

                                         Determinante per la valutazione del caso di specie è invece l’intenzione dell’assicurata nel periodo precedente.

 

                                         Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 23-1) figura che l’interessata, madre di 4 figli, di cui una ancora piccolina, essendo nata nel 2009, ha evidenziato che, in assenza del danno alla salute, pur avendo l’intenzione di esercitare nuovamente la propria professione sia per contribuire finanziariamente al benessere della famiglia, sia perché aveva piacere ad essere attiva nell’ambito sanitario, ha dovuto abbandonare l’attività lavorativa alla nascita del secondo figlio “perché non vi era nessuno che avrebbe potuto occuparsi dei bambini” (doc. AI 23-2). In particolare, la suocera è domiciliata in __________, mentre la madre, che abita a __________, è attiva professionalmente.

                                         Nell’inchiesta figura inoltre che l’insorgente ha poi evidenziato che solo dal mese di settembre 2012, e solo “al massimo al 50%”, avrebbe potuto iniziare un’attività, ossia da quando ha potuto portare la figlia __________ all’asilo per tutto il mattino.

 

                                         La correttezza di queste affermazioni è stata ribadita dall’assistente sociale nella presa di posizione del 16 gennaio 2013 (doc. AI 38-1) e, per i motivi che seguono, non vi sono ragioni per non ritenerle fedefacenti.

 

                                         L’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe effettivamente avuto l’intenzione di ricominciare a lavorare ma la nascita del secondo figlio, le difficoltà nel conciliare la cura della prole con il lavoro appreso ed in particolare l’impossibilità di far capo a parenti, perché lontani o già impegnati, ed a terzi, perché occorrerebbe remunerarli (cfr. a questo proposito doc. AI 23-4: “La pulizia a fondo della cucina è stata eseguita per un certo periodo dall’aiuto domiciliare, assunto 4 ore alla settimana; questo sino a quando la cassa malati le ha riconosciuto il rimborso spese, poi vi ha dovuto rinunciare poiché, aggiunge, non può permettersi di remunerare personale esterno.” [sottolineature del redattore]), non le avrebbe permesso di ricominciare la propria attività perlomeno fino al mese di settembre 2012, quando l’interessata rileva che avrebbe potuto lavorare al 50%, considerato che la figlia più piccola avrebbe iniziato l’asilo.

                                         Tuttavia, come rileva giustamente la medesima assistente sociale, ritenuto che l’interessata avrebbe dovuto recarsi all’asilo per prendere la bambina già alle 11.30, non avrebbe avuto la possibilità di esercitare la propria attività neppure al 50%, non potendo far capo a parenti e non potendo permettersi di assumere terze persone, che avrebbe dovuto remunerare, ciò che avrebbe inoltre in parte reso vana la volontà di poter contribuire alle entrate della famiglia.

 

                                         Per cui, in assenza di strutture o persone che avrebbero potuto permetterle di ricominciare un’attività lavorativa, a giusta ragione l’UAI l’ha ritenuta casalinga al 100%.

 

                                         E’ per contro possibile che l’interessata, a partire dal mese di settembre 2013, quando anche la figlia più piccola avrebbe potuto far capo alla mensa dell’asilo, avrebbe ricominciato la propria attività (senza che sia in concreto necessario stabilire in quale grado). Trattandosi tuttavia di un periodo successivo al momento determinante dell’emissione della decisione impugnata, questa circostanza deve semmai essere oggetto di una nuova domanda e di un’altra procedura.

 

                                         Riassumendo, in assenza di qualsiasi possibilità di collocare la piccola __________ in altre strutture o presso altre persone, un componente del nucleo famigliare avrebbe dovuto accudire la bambina fino al momento in cui vi sarebbe stata una possibilità in tal senso. Considerato che nel preciso caso di specie il marito ha continuato la propria attività lavorativa, l’insorgente ha dovuto assumere questo compito.

                                         Con l’inizio dell’asilo e con la possibilità, effettiva a partire da settembre 2013, di permettere anche alla piccola __________ di far capo alla mensa, l’interessata, in assenza del danno alla salute, avrebbe potuto ricominciare la propria attività perlomeno al 50%. La questione, tuttavia, trattandosi di un aspetto successivo al 21 marzo 2013, non va ulteriormente approfondita.

 

                                         Irrilevante è invece la circostanza che la patologia di cui è ancora affetta, sarebbe subentrata già agli inizi del 2000, ossia quando era ancora attiva professionalmente, sia perché, in ogni caso, con la nascita del secondo figlio, come visto sopra, per scelta, ha smesso di lavorare, sia perché determinante è la situazione dell’interessata al momento dell’emanazione della decisione impugnata.

 

                                         Posto che l’interessata va ritenuta casalinga al 100%, va esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato correttamente.

 

                                   7.   Il 9 maggio 2012 l’insorgente è stata visitata dal medico SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale (doc. AI 21-1).

                                         Il medico SMR, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni statico degenerative multi segmentali e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di obesità BMI 35, ha descritto la seguente anamnesi patologica remota:

 

"  (…)

Ricorda comuni esantemi infantili.

Obesità con BMI 45,5.

Intervento di gastroresezione con by pass intestinale avvenuto il 14.02.2012.

Lombalgia cronica presente da anni.

Valutazione RMN (riferita nel 2002) e valutazione reumatologica Dr. __________ sempre nel 2002.

Nessuna ulteriore indagine clinica e/o strumentale.

Il medico curante certifica in attività abituale di infermiera professionale pediatrica una IL 50% dal 13.10.2011.” (doc. AI 21-4)

 

                                         Lo specialista ha posto la seguente valutazione:

 

"  (…)

A.ta di 35 anni in buone condizioni generali.

Coniugata con 4 figli.

Obesità severa trattata in febbraio 2012 con gastro by pass.

Progressivo calo ponderale.

Lombalgia cronica indagata solo nel 2002, indagine RMN non disponibile.

Rapporto medico del curante Dr. __________ con data 13.10.2011 con indicazione di IL 50% in attività (non abituale) di infermiera professionale.

Attualmente l’A.ta per scelta sua è casalinga al 100%.

Solo alla data dell’odierna valutazione è possibile definire una IL del 20% come casalinga e/o in attività adatta allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali. IL giustificata dalle limitazioni indicate nell’allegato.

Non abbiamo a disposizione nessuna valutazione clinica con dati oggettivi confrontabili e quindi utili alla descrizione dell’evoluzione dello stato di salute. (…)” (doc. AI 21-6)

 

                                         Il dr. med. __________ ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% dal mese di ottobre 2011 all’8 maggio 2012, del 30% dal 9 maggio 2012 nell’attività abituale e del 20% dal mese di ottobre 2011 in attività adatta allo stato di salute e ai limiti funzionali descritti, oltre che come casalinga (doc. AI 21-2 e 21-6).

 

                                         Il 31 gennaio 2013 la dr.ssa med. __________, __________ di __________, ha affermato:

 

"  (…)

Informazioni cliniche:

dolori lombo sacrali a sinistra.

Nessun segno radicolare. Sclerosi ossea sacro – iliaco a destra.

Valutazione.

 

 

Referto:

a livello della colonna lombare si trova iniziale discopatia soprattutto a livello L4-L5 con disidratazione parziale del materiale discale.

Vi è rottura dell’anulo fibroso e solo minima protrusione a base larga ma non formazione di ernia discale.

Gli altri dischi lombari sono intatti.

Il corpo vertebrale D12 è lievemente deformato cuneiforme e lieve irregolarità dei piatti vertebrali, dd stato dopo Scheuermann?

Il canale spinale e i forami intervertebrali sono ampi. Non spondiloartrosi rilevante. Vi è però versamento articolare nella faccetta L4-L5 come indizio di irritazione di questo segmento.

Estesa sclerosi ossea sotto condriale a livello delle articolazioni sacro-iliache a destra più che a sinistra.

L’alterazione è più estesa sul lato ileale.

Sul lato sacrale l’osso dimostra involuzione lipomatotica.

I limiti articolari sono conservati come pure lo strato cartilagineo di questa articolazione bilateralmente.

Nell’osso ileo a destra si trova inoltre un piccolo emangioma.

Non indizi per alterazioni delle parti molli attorno al sacro – iliaco.

 

Conclusioni:

iniziale discopatia e lieve irritazione della faccetta L4-L5.

Non radicolopatia. Alterazioni ossee periarticolari sacro – iliache di tipo cronico o di vecchia data.

Articolazione stessa conservata.” (doc. AI 45-3)

 

                                         Il 6 febbraio 2013 il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, posta la diagnosi di dolori lombari irradianti all’arto inferiore sinistro di lunga data, di natura non radicolare, discopatia ed iniziale spondilartrosi L4/5, sclerosi ossea sacroiliaca dx>sx, moderata sindrome infiammatoria (2008 e 2011), stato dopo BP gastrointestinale (2012) ha affermato:

 

"  (…)

Ricordo che avevo già visto la paz. 11 anni fa per dolori irradianti all’arto inferiore sx. Da allora ha sempre avuto dolori più o meno forti e uguali, presenti tutti i giorni, d’intensità fluttuante. Anche di notte si sveglia talvolta e deve cambiare posizione. Inoltre non può stare a lungo in piedi o seduta. Le algie sono localizzate in zona lombosacrale a sx, nella natica fino sul parte posteriore della coscia sx. Riferisce talvolta di cedimenti del ginocchio sx. Se sta tanto ferma le si blocca la gamba. Le algie irradiano lateralmente/prossimalmente fino a metà coscia. Riesce a piegarsi ma con dolori fa più fatica a camminare in discesa che non in salita. In piano può camminare alcuni km. Le fa male anche l’osso sacro per cui deve sedersi sul fianco. Dal lato terapeutico ha provato a fare massaggi e piscina, con un certo beneficio ma solo sul momento. Anche il Voltaren e il Ponstan sono efficaci ma solo sul momento.

 

(…)

 

Esami complementari: RMN della colonna lombare del 31.01.2013: nel referto è descritto una iniziale discopatia L4/5 ed irritazione delle faccette articolari L4/5. Inoltre sclerosi ossea sottocondrale a livello delle articolazioni sacroiliache dx>sx.

 

 

Discussione: Per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa, questa si sovrappone perfettamente a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad allora vi è ora una iniziale discopatia e segni di irritazione delle faccette articolari posteriori L4/5. La leggera deformazione a cuneo della vertebra Th 12 era per contro già presente ed è da riferire ad esiti di una lieve distrofia di Scheuermann.

 

Dai tuoi esami di laboratori del 13.02 e 1.03.2008 (con riserva sulla data di quest’ultimo esame) risulta una lieve sindrome infiammatoria, che non riesco tuttavia a mettere in relazione alla clinica o alla diagnostica per immagine. Un’affezione infiammatoria delle sacroiliache è praticamente esclusa dall’esame RMN.

 

Da parte mia ho consigliato di continuare con delle misure di ginnastica vertebrale posturale. Attualmente non vedo l’indicazione per una terapia di infiltrazioni mirate (peridurale, peri-radicolare o faccettaria) né eventualmente un approccio chirurgico.”

(doc. AI 45-4/5)

 

 

                                         Il 20 marzo 2013 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

 

"  (…)

Si prende visione del rapporto medico del Dr. __________ con data 06.02.2013.

Nel rapporto medico viene citato: “Per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa, questa si sovrappone perfettamente a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad allora vi è una iniziale discopatia e segni di irritazione delle faccette articolari…”.

Viene consigliata terapia conservativa.

 

Non sono quindi documentati segni, sintomi, diagnosi e/o un’evoluzione clinica oggettiva che possano determinare una modificazione di quanto già definito nel rapporto SMR del 09.05.2012.” (doc. AI 47-1)

 

                                         Pendente causa, l’insorgente ha prodotto uno scritto del 28 febbraio 2013 del dr. med. __________ al medico curante dell’assicurata, dr. med. __________, da cui emerge:

 

"  (…)

Diagnosi:                                                                Dolori lombari irradianti all’arto inferiore sx da lunga data, di natura non radicolare.

                                      Discopatia ed iniziale spondilartrosi L4/5.

                                      Sclerosi ossea sacroiliaca dx>sx.

Moderata sindrome infiammatoria (2008 e 2011).

                                      St.d.BP gastrointestinale (2012).

 

 

Discussione:                 Ti allego una copia degli esami di laboratorio eseguiti dal Dr. __________, da cui non risultano indizi sospetti per un’affezione reumatica infiammatoria o metabolica. Per quanto riguarda la sintomatologia della paz. si tratta dunque con ogni probabilità di un disturbo degenerativo nel quadro di una discopatia e spondilartrosi L4/5.

                                         La terapia di scelta è dunque principalmente di tipo fisiatrico-riabilitativo, con una ginnastica e rinforzo muscolare in de-lordosi. Il secondo passo consisterebbe in una terapia infiltrativa, al limite in una terapia di radiofrequenze.

 

                                         Ho dunque sentito telefonicamente la paz. a cui ho spedito una ricetta di fisioterapia. Nel caso ciò non fosse sufficiente, prenderà appuntamento da te in seguito. Da parte mia non sono in seguito previsti ulteriori controlli, resto tuttavia a tua disposizione per ulteriori eventuali informazioni o per rivalutare la paz.” (doc. L).

 

                                   8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                        

                                  9.   In concreto, alla luce della suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la conclusione cui è giunto il medico SMR, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali appena rammentati.

 

 

                                         Il dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurata ed ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione valutando la capacità lavorativa e nelle mansioni di casalinga della ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata (doc. AI 21-1).

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

 

                                         Il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Nel caso di specie, il referto del medico SMR risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente.

Il rapporto del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico al termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi lamentati dall’assicurata, e sulla base della documentazione medica prodotta, ha reso la sua attenta valutazione sulla capacità lavorativa e nelle mansioni di casalinga dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegata al referto (cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).

 

                                         A questo proposito va rammentato che nella sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

 

                                         L’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Nel caso di specie il dr. med. __________ ha visitato la ricorrente e, dopo aver allestito il rapporto medico nel quale ha descritto l’anamnesi, i disturbi soggettivi e lo status, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni statico degenerative multi segmentali ed ha accertato un’incapacità del 20% come casalinga e/o in attività adatta allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali.

 

                                         I successivi certificati medici del 6 febbraio 2013 (doc. D) e del 28 febbraio 2013 (doc. L), del dr. med. __________ e la risonanza magnetica della colonna lombare effettuata il 28 gennaio 2013, le cui conclusioni sono state riassunte dalla dr.ssa med. __________ (doc. C), non sono atti a sovvertire le conclusioni del medico SMR.

                                         Il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, che non si esprime né sulla capacità lavorativa della ricorrente né sulla capacità di effettuare le mansioni di casalinga, ha affermato che “per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa questa si sovrappone perfettamente a quella già riscontrata 10 anni fa” (doc. D, sottolineatura del redattore). Egli, pur diagnosticando una moderata sindrome infiammatoria peraltro già presente dal 2008 e 2011 (doc. L), ha comunque escluso un’affezione infiammatoria delle sacroiliache (doc. D) ed ha evidenziato che “la leggera deformazione a cuneo della vertebra Th 12 era per contro già presente ed è da riferire ad esiti di una lieve distrofia di Scheuermann” (doc. D, sottolineatura del redattore).

                                         Certo, rispetto ad allora, vi è una “iniziale discopatia e segni di irritazioni delle faccette articolari posteriori L4/5” (doc. D), e meglio, “con ogni probabilità”, “un disturbo degenerativo nel quadro di una discopatia e spondilartrosi L4/5” (doc. L), come del resto confermato anche dalla dr.ssa med. __________ la quale il 31 gennaio 2013 aveva diagnosticato, oltre ad “alterazioni ossee periarticolari sacro – iliache di tipo cronico o di vecchia data”, un’”iniziale discopatia e lieve irritazione della faccetta L4-L5” (doc. C).

                                         Tuttavia, il medesimo dr. med. __________ ha concluso affermando di aver consigliato all’interessata “di continuare con delle misure di ginnastica vertebrale posturale. Attualmente non vedo l’indicazione per una terapia di infiltrazioni mirate (peridurale, peri-radicolare o faccettaria)” (doc. D) e di averle spedito una ricetta per la fisioterapia poiché la terapia scelta “è dunque principalmente di tipo fisiatrico-riabilitativo, con una ginnastica e rinforzo muscolare in de-lordosi” (doc. L). Ciò a conferma della sostanziale stazionarietà del suo stato di salute (da rilevare che la discopatia è “ogni malattia che colpisce i dischi intervertebrali” [cfr. dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/discopatia.shtml]).

                                         Del resto nel caso di specie l’insorgente è affetta da una discopatia alle fasi iniziali, con “segni di irritazione delle faccette articolari posteriori L4/5”, che non risulta essersi (ancora) sviluppata in un’ernia discale e già il medico curante, dr. med. __________, in data 13 ottobre 2011, aveva accertato la presenza di una sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione e sciatalgia recidivante L5 a sinistra (doc. AI 8-1) che il medico SMR, dr. med. __________, aveva preso in considerazione (cfr. doc. AI 21-6).

                                         Quest’ultimo, preso atto della citata documentazione, ha del resto confermato che non sono documentati “segni, sintomi, diagnosi e/o un’evoluzione clinica oggettiva che possano determinare una modificazione di quanto già definito nel rapporto SMR (…)” (doc. AI 47-1).

 

                                         In queste condizioni la valutazione del 9 maggio 2012 va confermata.

 

                                         La richiesta dell’insorgente di un approfondimento peritale o di ulteriori accertamenti medici va di conseguenza respinta.

                                         Va a questo proposito evidenziato che conformemente alla co-stante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                10.   L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 3), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.

 

                                         In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione) prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

 

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

             

         10

             

         50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

Le cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta."

 

                                                      Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:

 

"  In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

 

                                         La nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:

 

"  In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

 

                                         Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

 

                                11.   Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 27 novembre 2012 (cfr. doc. AI 23-1 con doc. AI 24-2). Il relativo rapporto è stato allestito il 28 novembre 2012 (doc. AI 23-1) ed ha il seguente tenore:

 

"  (…)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

5.1 Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

 

 5

percentuale degli impedimenti

 

 0

percentuale di invalidità

 

 0

 

Organizza e programma l’attività domestica con le capacità di sempre.

 

 

5.2 Alimentazione

 

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

 

30

percentuale degli impedimenti

 

10

percentuale di invalidità

 

3

 

Attende lei stessa alla preparazione dei pasti, visto che il marito arriva tardi, aggiunge la signora, e non può pertanto contare sulla sua collaborazione, almeno nell’attività culinaria.

A differenza di un tempo però, evita di cimentarsi in pietanze elaborate, nella preparazione di lasagne e polenta per esempio, piatti che le imporrebbero di rimanere a lungo davanti al piano di lavoro.

I bambini tolgono il loro piatto dal tavolo, quando viene loro detto, e la aiutano ad apparecchiare; quando però deve inserire o estrarre il vasellame in lavastoviglie, è infastidita dall’assumere la postura semiflessa in modo ripetuto.

La pulizia a fondo della cucina è stata eseguita per un certo periodo dall’aiuto domiciliare, assunto 4 ore alla settimana; questo sino a quando la cassa malati le ha riconosciuto il rimborso spese, poi vi ha dovuto rinunciare poiché, aggiunge, non può permettersi di remunerare personale esterno.

Salire sulla scaletta e rigovernare a fondo i pensili sono compiti di cui si fa carico con minore regolarità rispetto a prima, ma oltremodo da sola, visto che oggi non dispone di alcuna collaborazione.

 

Per la definizione del grado di impedimento si terrà conto prioritariamente dei limiti funzionali indicati nell’esame di funzionalità peritale; quivi è descritta una capacità lievemente ridotta nel salire e scendere le scale, mentre una capacità normale nell’eseguire lavori con le braccia alzate e in rotazione; ritengo pertanto, che si possa tener conto unicamente di una diminuzione di rendimento dovuta, appunto, alla distribuzione del lavoro sull’arco della settimana.

Dai famigliari, infine, è esigibile una parziale collaborazione nel disbrigo.

 

5.3 Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

 

15

percentuale degli impedimenti

 

40

percentuale di invalidità

 

6

 

Dovrebbe passare l’aspirapolvere tutti i giorni, spiega la signora, ma si tratta di un compito gravoso, né vi si può dedicare in modo continuativo; così “fa a tappe”, lavorando per un po` e facendo poi una pausa, tanto che per concludere la pulizia dei pavimenti impiega un’intera giornata.

L’aiuto domiciliare, aggiunge, era assai utile da questo punto di vista, poiché almeno due giorni a settimana le rigovernava a fondo i pavimenti e si dedicava anche alla pulizia dei vetri: in tal modo la sollevava un po’ dall’impegno.

Anche inserire i fix nei materassi e cambiare i piumoni è attività che cerca di delegare ai figli, almeno togliere la fodera, perché inserire quella pulita è un’operazione che ancora non sono in grado di fare, aggiunge.

Nel complesso, senza la collaborazione regolare del marito e quella dell’operatrice domiciliare, “ha lasciato andare la casa”. Il rigoverno dei vetri – che sono molti come ho modo io stessa di appurare – non è attività che può eseguire regolarmente, ma solo poco alla volta.

 

L’appartamento è ampio, né l’assicurata riesce a far capo ad aiuti regolari, per quanto una minima collaborazione del marito appaia esigibile.

Le dichiarazioni sono coerenti, nel complesso, con il quadro medico dei limiti funzionali, ma si può altresì considerare come la signora – cosa che peraltro fa – sia nella condizione di distribuire il lavoro alternando delle pause. Valutando l’uno e l’altro aspetto, quello degli impedimenti e quello del diminuito rendimento dovuto alla distribuzione del lavoro, propongo una percentuale non superiore al 40%.

 

5.4 Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

 

10

percentuale degli impedimenti

 

20

percentuale di invalidità

 

2

 

Si occupa della spesa giornaliera, che può effettuare mediante il proprio mezzo o anche a piedi, a dipendenza del carico: se si tratta del pane può portarlo senza problemi, mentre se acquista beni di prima necessità deve servirsi dell’auto, aggiunge la signora.

Capita però che si occupi della spesa voluminosa due volte al mese insieme al marito, talvolta recandosi presso supermercati oltre confine; si tratta di un’abitudine adottata da diversi anni, ma che ora è divenuta importante, dato che non sarebbe in grado di portare pesi eccessivi: anche spingere il carrello può risultare troppo gravoso, così come riporre la bottiglieria e trasportare dall’auto alla casa le borse della spesa.

La contabilità domestica è eseguita da entrambi, senza che l’assicurata ravveda in essa alcuna difficoltà.

 

Le abitudini di acquisto non sono cambiate, tuttavia si può considerare, accanto all’esigibilità di una parziale collaborazione da parte del consorte, che la signora necessiti di aiuto nel trasporto dei pesi. Di qui la percentuale proposta.

 

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

 

15

percentuale degli impedimenti

 

30

percentuale di invalidità

 

4.5

 

Buona parte del bucato è lavato in casa mentre per le lenzuola ricorre alla lavatrice condominiale; in questo caso il marito, se i figli sono svegli, si occupa del trasporto in lavanderia prima di uscire per andare al lavoro. La signora ammette una sostanziale autonomia nel lavaggio dei tanti indumenti e la capacità, per quanto si tratti di una “trentina di lavatrici alla settimana”, di stendere con sufficiente autonomia; si serve comunque d’abitudine dell’asciugatrice personale, visto che la lavanderia dispone solo dell’essicatoio.

Stira l’essenziale, ammettendo di aver perso da anni l’abitudine di stirare asciugamani, lenzuola e jeans; si tratta comunque sempre di un lavoro di almeno 2 ore settimanali. Si dedica infatti agli indumenti che richiedono una minima stiratura, attività che distribuisce sull’arco della settimana ma limitando l’impegno ad una mezz’oretta al giorno. Talvolta alterna la postura, evitando così di rimanere troppo in piedi e troppo seduta.

Anche sostenere il ferro e “schiacciarlo sull’indumento” può risultare gravoso, aggiunge l’assicurata.

Di attività come maglia, uncinetto e cucito non si è mai occupata.

 

Per quanto l’assicurata possa usufruire di elettrodomestici propri e distribuisca lo stiro sull’arco della settimana, occorre comunque tenere conto del carico di lavoro che resta importante dato il nucleo e la tenera età dei figli. La percentuale considerata, che valuta nondimeno la collaborazione dei famigliari laddove possibile, tiene conto anche di questi aspetti e del ridotto rendimento.

 

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

 

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

 

20

percentuale degli impedimenti

 

20

percentuale di invalidità

 

4

 

Tutti i bambini seguono corsi di nuoto presso la piscina comunale di __________, __________ cinque volte alla settimana, __________ e __________ quattro, e __________ una volta; lei e il marito si alternano nel portarli e andarli a riprendere, una situazione che comporta una certo impegno e diversi indumenti da lavare, ammette la signora.

Per gli accompagnamenti a scuola, tuttora necessari, è più comoda, poiché gli istituti scolastici distano 100 metri circa dall’abitazione. Nelle cure invece, per quanto i bambini cerchino di essere autonomi, è ancora importante il suo aiuto, soprattutto con __________ e __________ (i maggiori sono indipendenti): con il figlio si rende disponibile il marito, ma è lei che lava i capelli e si occupa della doccia di __________. In questi ambiti la signora descrive un impegno ancora presente, ma anche la fatica nell’eseguire operazioni che implicano l’assunzione di posture inergonomiche. Al momento di prendere in braccio la piccola, poi, si siede evitando così di fare sforzi.

Le riunioni scolastiche infine, sono previste due l’anno: talvolta vi partecipa, ma quando non se la sente, viene sostituita dal marito. Alle passeggiate invece, non partecipa più, una situazione che si verifica di tanto in tanto.

 

La signora non ha descritto impedimenti particolari ma, nel complesso, fatica e sovraccarico; la percentuale tiene conto dunque di questi aspetti, ma anche dell’esigibilità, da parte del consorte, di sostituirla laddove possibile.

 

5.7 Diversi

 

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

 

 5

percentuale degli impedimenti

 

 30

percentuale di invalidità

 

 1.5

 

L’assicurata descrive il proprio impegno __________, impegno di carattere organizzativo, ma anche nell’esecuzione di piccoli lavoretti di decoupage. In questo ambito era attiva e propositiva sino a quattro anni orsono (l’assemblea si riuniva una volta al mese), ma ora non se la sente di partecipare al mercatino natalizio, per esempio, o ad altre iniziative dell’Associazione. Evita anche di fare il decoupage per sé, perché le richiederebbe di rimanere seduta troppo a lungo.

Per quel che riguarda gli animaletti domestici, lascia che sia il marito a pulire la voliera (dove tiene le cocorite) così come ha fatto sempre. Quando si tratta invece di pulire l’acquario, cosa che fa ogni mese e mezzo, offre la propria collaborazione nel cambio dell’acqua, ma attendendo che sia il consorte a togliere quella sporca; la sostituzione dell’acqua pulita è eseguita invece dall’assicurata, poco alla volta, mediante un secchio.

La sabbietta del gatto, infine, eliminata ogni tre settimane, è un compito lasciato in parte al marito; quest’ultimo elimina quella sporca, mentre l’assicurata aggiunge la sabbia pulita.

 

Nonostante le difficoltà permane l’impegno, per quanto si debba ammettere come talune attività creative possano risultare faticose e rallentate nell’esecuzione.

A parte un certo rallentamento tuttavia, ci si può attendere che il consorte fornisca collaborazione nelle cure agli animali.

 

 

 

Valutazione dell'assistente sociale

 

 

totale delle attività

 

 100%

 

percentuale di invalidità

 

   21%

 

■  Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

 

Il marito

 

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

 

Da ottobre 2011

(…)" (doc. AI 23)

 

                                         Sulla base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha valutato una limitazione complessiva, rispettivamente un'invalidità del 21%.

 

                                         L’assistente sociale invitata a prendere posizione in merito alle contestazioni sollevate con le osservazioni dell’11 gennaio 2013 (doc. AI 35-1) con la nota 16 gennaio 2013 ha inoltre precisato:

 

"  (…)

Per quel che riguarda poi gli altri punti, qui di seguito riportati:

 

1.      Per quanto concerne la preparazione dei pasti e pulizia della cucina, la signora RI 1 ha dovuto rinunciare alla preparazione di svariate pietanze, potendo rimanere per un tempo assai ridotto davanti al piano di lavoro. Il marito arrivando tardi, non è nella condizione di sostenerla in questo compito. Non è inoltre più in grado di rigovernare la cucina. In tali condizioni vi è da considerare un impedimento ben più importante di quello ritenuto.

 

2.      Nelle attività di rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri e rifacimento del letto, la signora è particolarmente limitata e deve addirittura rinunciarvi in gran parte (cfr. “senza la collaborazione del marito e dell’operatrice domiciliare, ha lasciato andare la casa”). Malgrado il minimo aiuto esigibile dai familiari, in tali condizioni si giustifica un impedimento ben superiore a quello ritenuto.

 

3.      Per quanto riguarda la spesa, non si è tenuto sufficientemente conto del fatto che durante la settimana la signora è del tutto impossibilitata ad effettuare commissioni importanti (cfr. “non sarebbe in grado di portare pesi eccessivi; anche spingere il carrello può risultare gravoso, così come riporre la bottigliera e trasportare dall’auto alla casa le borse della spesa”).

 

4.      Il carico di lavoro relativo al lavaggio degli indumenti è assai gravoso, considerato il numero dei membri della famiglia. Le sue limitazioni, che impongono un regolare ricorso all’aiuto del marito, giustificano senz’altro un impedimento maggiore rispetto a quello ritenuto.

 

5.      Anche gli impegni relativi alla cura dei bambini (educazione, attività comuni, e compiti) richiedono uno sforzo decisamente insostenibile per la signora RI 1. Un impedimento del 20% non ne tiene sufficientemente conto. Lo stesso dicasi per le attività diverse.

 

é stata contestata la percentuale riconosciuta ma senza aggiungere elementi di novità rispetto alle dichiarazioni rese.

 

Non posso che confermare, in definitiva, le motivazioni alla base della valutazione del grado di inabilità in ambito domestico, nonché il grado percentuale riconosciuto; ricordo come si tratti di una valutazione che trova la propria ragion d’essere sui limiti funzionali, tenendo conto delle attività in cui si esige la collaborazione del coniuge e della possibilità dell’assicurata di trovare modalità di lavoro atte a migliorare la propria capacità lavorativa.” (doc. AI 38-1/2)

 

                                12.   In sede di ricorso l’insorgente ha nuovamente contestato l’inchiesta domestica, riproponendo in sostanza le medesime critiche su cui l’assistente sociale ha già preso posizione.

                                         L’assicurata sostiene che le conclusioni non tengono sufficientemente conto dei gravi impedimenti di cui è affetta e dei peggioramenti della sua salute.

 

                                         Circa gli asseriti peggioramenti dello stato di salute già si è detto in precedenza. Basti qui evidenziare che l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica è stata effettuata il 27 novembre 2012, mentre la RMI della dr.ssa med. __________ e i certificati del dr. med. __________ sono del mese di gennaio 2013, rispettivamente febbraio 2013 (doc. C, D e L). In questo lasso di tempo non risulta esservi stato un sostanziale peggioramento dello stato di salute della ricorrente. Un leggero degrado dello stato valetudinario è infatti stato riscontrato, ma rispetto a 10 anni prima (cfr. doc. D:”Per quanto concerne la sintomatologia dolorosa, questa si sovrappone perfettamente a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad allora vi è ora una iniziale discopatia e segni di irritazione delle faccette articolari posteriori L4/5”). Non vi sono di conseguenza motivi per ritenere che in due mesi lo stato di salute della ricorrente si sarebbe a tal punto degradato da imporre all’assistente sociale una nuova valutazione.

 

                                         Per il resto, l’interessata riprende le contestazioni contenute nelle osservazioni dell’11 gennaio 2013 (doc. AI 35) e sopra riportate per esteso (doc. AI 38-1/2).

 

                                         Come già rilevato dall’assistente sociale, la ricorrente non apporta elementi di novità rispetto a quanto emerso nel corso dell’inchiesta a domicilio e di quanto affermato in quell’occasione e neppure propone, argomentandola, una diversa percentuale degli impedimenti o dell’importanza assegnata alle attività.

 

                                         Del resto, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 27 novembre 2012 corredata dalle precisazioni di cui alla nota del 16 gennaio 2013 vanno confermate.

                                         Va qui ribadito che un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         Quanto sopra vale a maggiore ragione nel caso di specie, visto che il grado d’invalidità del 21% stabilito dall’inchiesta è in sostanza confermato pure dalla valutazione medica del dr. med. __________ (20%).

 

                                         Nel merito, per la preparazione dei pasti e della pulizia della cucina, l’interessata sostiene di aver dovuto rinunciare a svariate pietanze, potendo rimanere per un tempo assai ridotto davanti al piano di lavoro e di non essere in grado di rigovernare la cucina. Da parte sua il marito, arrivando tardi, non può aiutarla.

Sennonché, l’assistente sociale ha già tenuto conto di questa circostanza (doc. AI 23-4: “Attende lei stessa alla preparazione dei pasti, visto che il marito arriva tardi, aggiunge la signora, e non può pertanto contare sulla sua collaborazione, almeno nell’attività culinaria. A differenza di un tempo però, evita di cimentarsi in pietanze elaborate, nella preparazione di lasagne e polenta per esempio, piatti che le imporrebbero di rimanere a lungo davanti al piano di lavoro”) e, giustamente, dopo aver preso in considerazione, circa i limiti funzionali, anche le risultanze della visita medica presso l’SMR del 9 maggio 2012, ossia che vi è una capacità lievemente ridotta unicamente nel salire e scendere le scale, mentre vi è una capacità normale nell’eseguire lavori con le braccia alzate ed in rotazione, ha tenuto conto di una diminuzione del rendimento dovuta alla distribuzione del lavoro sull’arco della settimana ed ha ritenuto esigibile una parziale collaborazione nel disbrigo delle faccende anche da parte dei famigliari (doc. AI 23-4).

 

La percentuale degli impedimenti del 10% appare di conseguenza corretta.

 

Ciò vale anche per quanto concerne la pulizia dell’appartamento, per la quale una percentuale del 40%, tenuto conto degli impedimenti e del diminuito rendimento dovuto alla distribuzione del lavoro alternando le pause va confermata.

 

                                         Per quanto riguarda la spesa, la percentuale degli impedimenti del 20% potrebbe apparire generosa se si ritiene che oggigiorno i maggiori supermercati del nostro Paese prevedono la possibilità di far capo alla consegna a domicilio, con gli acquisiti che vengono portati dentro casa ed in alcuni casi fino in cucina (cfr. __________; cfr. __________ e __________). Questa modalità di acquisto, che può essere effettuata tramite un computer, un tablet o uno smartphone, e che potrebbe essere esatta da un’assicurata giovane e che di conseguenza non dovrebbe avere difficoltà a districarsi con le nuove tecnologie, sgraverebbe inoltre il marito nell’incombenza della spesa bimensile con la conseguente possibilità di poter aiutare maggiormente l’interessata nelle altre mansioni casalinghe. Sia come sia, anche se la ricorrente non avesse a disposizione queste tecnologie, ritenuta la collaborazione del coniuge e l’aiuto necessario per il trasporto dei pesi, per i motivi esposti dall’assistente sociale, una percentuale degli impedimenti del 20% è comunque da confermare.

 

Circa il bucato, dove viene ritenuta una percentuale degli impedimenti del 30%, va evidenziato che l’assistente sociale ha già tenuto conto dell’importante carico di lavoro dovuto al numero di persone che compongono il nucleo famigliare. La percentuale considerata prende pure in considerazione la collaborazione dei famigliari e il rendimento ridotto.

 

Infine, per quanto concerne la cura dei bambini e le attività diverse, la ricorrente contesta genericamente, senza tuttavia apportare elementi particolari a sostegno della sua tesi, la percentuale degli impedimenti decisa dall’assistente sociale (20%, rispettivamente 30%). Questo Tribunale, alla luce dei compiti eseguiti dall’interessata, delle limitazioni descritte e dell’aiuto che il marito può fornire, ritiene che neppure su questi punti vi siano motivi per scostarsi dalla valutazione della funzionaria dell’UAI.

 

                                         Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

 

Le ulteriori allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

 

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 21% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

 

                                13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.           

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti