Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 marzo 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, di professione pizzaiolo, nel gennaio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per i postumi di infortunio al ginocchio sinistro occorso il 5 maggio 2008.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui la perizia multidisciplinare del SAM del 9 settembre 2011 (doc. AI 48) e la valutazione del consulente in integrazione professionale del 18 settembre 2012 (doc. AI 78), con decisione 6 marzo 2013 (preavvisata il 1° ottobre 2012) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1° settembre 2009 al 28 febbraio 2010 e di una rendita intera dal 1° novembre 2011 al 31 luglio 2012.
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso. Contestando la valutazione medico-teorica, come pure quella economica, egli ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che economica posta alla base della decisione contestata.
1.4. Il 3 giugno 2013 l’assicurato ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta di causa (IX) ed il 5 giugno 2013 ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (XI).
1.5. In data 23 gennaio 2014 il TCA ha svolto un accertamento presso il SAM (XII), ricevendo risposta il 27 febbraio 2014 (XVII). Le risultanze sono state intimate alle parti per osservazioni (XVIII). L’Ufficio AI, con scritto 12 marzo 2014 ha preso posizione (XIX), mentre il ricorrente con scritto 18 marzo 2014 (XXI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nel caso concreto, come espressamente fatto presente dall’amministrazione in sede di risposta, la decisione contestata 6 marzo 2012 è stata inviata all’assicurato mediante posta ordinaria e non raccomandata. Tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali (art. 11 lett. a Lptca), il ricorso risulta essere tempestivo non avendo del resto l’Ufficio AI dimostrato il giorno della notifica della decisione stessa.
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 9 settembre 2011 (doc. AI 48), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena intermittente in:
- Disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo).
Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale soprattutto a sin. in:
- canale spinale ristretto anamnestico in L4-L5;
- disturbi statici del rachide;
- decondizionamento e sbilancio muscolare.
Gonartrosi tricompartimentale a sin.:
- esiti da interventi di meniscectomia mediale e laterale parziale, ripetitivi dagli anni '90 da ultimo il 4.8.2009;
- obesità (BMI 28 kg/m2).
Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale lieve.
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Deficit sensitivo diffuso alla gamba sin. non dovuto a lesioni neurogene organiche. (…)" (doc. AI 48/15-16)
Alla luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine reumatologica e psichiatrica, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile nella misura del 70% nell’attività da ultimo esercitata quale pizzaiolo, da intendere come riduzione di rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
In attività adeguate, i periti hanno concluso:
" (…)
Dal punto di vista reumatologico, per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può molto spesso
sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata, di rado assumere la posizione accovacciata, può spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere
spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata.
L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli. In un lavoro adatto allo stato di salute il nostro consulente reumatologo giudica l'A. abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 4.10.2008 fino al 3.8.2009 e dal 4.11.2009 in poi.
Tenendo in considerazione che il nostro consulente psichiatra valuta un'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 20% in qualunque attività, giungiamo alla conclusione che in un'attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura dell'80%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa, a partire da ottobre 2008 (l'evoluzione della capacità lavorativa rispecchia quella già descritta al capitolo 8). Non vi sono controindicazioni dal punto di vista medico per eventuali provvedimenti in integrazione professionale.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche possiamo fare le seguenti considerazioni:
- secondo il nostro consulente reumatologo l'A. va sicuramente avviato verso un calo ponderale, onde ridurre il carico sulle articolazioni delle estremità inferiori, rispettivamente sul passaggio lombosacrale dolorante. Il nostro consulente nota inoltre che l'A. al momento attuale non assume un trattamento analgesico proporzionato all'intensità dei dolori riferiti;
- secondo il nostro consulente psichiatra l'A. deve continuare il trattamento finora assunto a lungo termine. La prognosi è ritenuta stazionaria." (doc. Ai 48/22)
Con rapporto finale 22 settembre 2011 il SMR ha fatto propria la perizia SAM (doc. AI 50).
Il 20 dicembre 2011 l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica, in particolare relativa all’intervento di decompressione di una stenosi spinale avvenuto il 9 novembre 2011 (doc. AI 58).
Esaminata la nuova documentazione, con annotazioni 2 luglio 2012 il SMR ha riconosciuto una totale incapacità lavorativa di 6 mesi, con scadenza al 7 maggio 2012, dovuta alla succitata operazione (doc. AI 71).
L’insorgente contesta la succitata valutazione medico teorica, in particolare la perizia del SAM.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.7. Nel caso concreto, l’assicurato contesta la perizia multidisciplinare del SAM.
2.7.1. L’insorgente contesta la valutazione reumatologica 21 aprile 2011 del dr. __________ (che evidenzia una piena abilità lavorativa in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche elencate al consid. 2.5), facendo riferimento in particolare al referto 11 giugno 2010 della __________ (documento esaminato dal perito; cfr. elenco atti perizia SAM) in cui fra l’altro è attestato che per via del ginocchio sinistro l’assicurato non può riprendere l’attività di pizzaiolo in quanto è addirittura molto limitato ad intraprendere attività leggere (doc. AI 69/6). Al riguardo, nella perizia 15 novembre 2010, eseguita per conto dell’Assicurazione __________ (assicuratore LANF) e contenuta negli atti del SAM, il dr. __________ aveva elencato le attività che l’assicurato può eseguire a causa dell’affezione al ginocchio (doc. AI 69/8), attività che collimano sostanzialmente con quanto sostenuto dal dr. __________ e che quindi vanno confermate. Il ricorrente non ha tra l’altro prodotto recente documentazione medica che contraddica quanto sostenuto dal dr. __________.
2.7.2. In merito alla valutazione neurologica 4 aprile 2011 eseguita dal dr. __________, il ricorrente rileva:
" (…)
Da un profilo neurologico, il dr. __________ riferisce espressamente che non vi sono diagnosi che spieghino l'incapacità al lavoro. Diagnostica per contro una sindrome dolorosa cronica al ginocchio (senza aspetti neurologici) ed un deficits sensitivo diffuso alla gamba sinistra. In realtà non si tratta di diagnosi ma di aspetti anamnestici senza indicazioni patologiche.
Sennonché il dr. __________ rileva un canale stretto di natura anamnestica. Ciò significa, se le parole hanno un senso, che non è stato da lui accertato, ma lo ha rilevato in sede di anamnesi.
Il canale spinale stretto riteniamo sia avantutto una valutazione di natura eminentemente neurologica, sennonché nulla è affermato in proposito nel referto del dr. __________.
In effetti nel rapporto del 12.9.2011 a firma del dr. __________ (in primis neurologo) si conferma la diagnosi "stenosi serrata monosegmentaria L4/L5": giacché noi i giuristi al massimo si rifanno al latino, giova affermare che la stenosi è letteralmente "la chiusura di un orifizio", ergo un "restringimento del canale". Ma all'epoca della stesura del rapporto del dr. __________ (del 21.4.2011) il rapporto menzionato di __________ non c'era.
Non c'era neppure quello del 6.12.2011 firmato dalla dr.ssa __________, che conferma la stenosi e l'intervenuta decompressione del canale spinale L4/L5, che ha avuto luogo il 9.11.2011, che i guru del SAM, nonostante le capacità di preveggenza, non avevano avuto modo di accertare.
In realtà però il dr. __________ avrebbe potuto leggere, come ha fatto il dr. __________, le conclusioni del dr. __________ nel proprio rapporto all'indirizzo della __________ (interveniente quale assicuratore Lainf) del 15.11.2010 ove già affermava la presenza del canale spinale stretto in L4/L5 e prima di questo quello del dr. __________ del 11.10.2010 all'indirizzo dell'ortopedico (dr. __________) ed altri prima di loro lo avevano dubitato.
Vi è avantutto da concluderne che il rapporto del dr. __________ del 4.4.2011, è inservibile, poiché è manchevole nella diagnosi, in particolare alla luce dell'affermazione che non vi sarebbero reperti compatibili con una compressione radicolare" (!).
Non v'è chi non veda poi che affermare l'assenza di incapacità al lavoro allorquando pochi mesi dopo (__________nel rapporto del 12.9.2011) accerti il peggioramento nel corso degli anni e la necessità di un'operazione chirurgica.
Già sulla scorta di tale aspetto, la decisione avversata è da rispedire al mittente, previo cassazione della medesima poiché:
■ il rapporto neurologico ê errato ed incompleto.
■ poiché la situazione medica sottoposta al SAM non è mai stata aggiornata nonostante il chiaro peggioramento e l'operazione intervenuta il 9.11.2011. (…)" (doc. I, pag. 2-3)
In data 23 gennaio 2014 questa Corte ha svolto un accertamento presso il SAM. Prodotti il rapporto 11 ottobre 2010 del dr. __________ (documento non contenuto nell’elenco atti della perizia SAM), nonché i rapporti 12 settembre 2011 dr. __________, 6 dicembre 2011, 11 gennaio 2012 e 6 febbraio 2012 della dr.ssa __________ (tutti successivi alla perizia multidisciplinare), il TCA ha chiesto al SAM di trasmettere la succitata documentazione al dr. med. __________, con l’invito a motivare dettagliatamente le risposte alle seguenti domande:
" Nel suo rapporto 4 aprile 2011, reso nell'ambito della perizia multidisciplinare, al capitolo anamnesi ha indicato: “nel novembre 2010 oltre ai dolori al ginocchio sinistro si segnalò anche la presenza di una sindrome lombo vertebrale su stenosi del canale midollare a livello L4/5, con un deficit sensitivo prevalentemente nel territorio S1 a sinistra”. Analizzando in particolare la RM colonna lombare eseguita il 7 settembre 2010, lei ha riscontrato una minima discopatia L4/5 e L5/6 specificando tuttavia “assenza di compressioni radicolari rispettivamente stenosi del canale spinale”, escludendo quindi la presenza di patologie neurologiche e valutando una piena abilità lavorativa. Il dr. med. __________, l’11 ottobre 2010, ha accertato la presenza di una “stenosi abbastanza importante del canale spinale in L4-L5”. Nel rapporto 12 settembre 2011, quindi dopo qualche mese dalla sua valutazione, il dr. med. __________, analizzando anche lui la stessa RM, ha accertato una stenosi serrata mista monosegmentaria L4/L5 di origine mista.
Premesso quanto sopra:
1. Le valutazioni del dr. med. __________ e __________ sono sovrapponibili alla sua perizia?
2. Conferma l’assenza di compressioni radicolari rispettivamente stenosi del canale spinale?
3. Conferma l’assenza di patologie neurologiche?
4 Conferma la conclusione di una piena abilità lavorativa?
5. L’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di decompressione del canale spinale, eseguito il 9 settembre 2011, come risulta dai succitati rapporti 6 dicembre 2011, 11 gennaio 2012 e 6 febbraio 2012. Analizzando questi rapporti, la situazione post-operatoria rispecchia quella da lei riscontrata nella sua perizia? “
Il 27 febbraio 2014 il SAM ha inviato la presa di posizione 3 febbraio 2014 del dr. __________, il quale, dopo un dettagliato ed esaustivo esame della nuova documentazione medica prodotta, ha risposto come segue:
" (…)
Sulla base di queste considerazioni posso dunque rispondere alle domande poste:
1. Le valutazione del Dr. med. __________ e del Dr. med. __________ sono sovrapponibili alla sua perizia?
La valutazione clinica obiettiva del Dr. __________ è simile a quanto da me constatato. Vi è una discordanza sulla interpretazione della RM lombare, rivedendo anche adesso a distanza di quasi 3 anni la documentazione radiologica che avevo a disposizione il 04.04.2011 confermo di non rilevare una stenosi rilevante del canale spinale (è possibile però che il Dr. __________ avesse a disposizione una documentazione radiologica più completa). Nella valutazione del Dr. __________ non vi alcun dato sullo stato neurologico per cui non posso prendere posizione.
Anamnesticamente vi sono alcuni aspetti non emersi al momento della mia valutazione tra cui un coinvolgimento dell'arto inferiore destro, i dati anamnestici riportati non permettono di confrontare in modo preciso le caratteristiche dei sintomi a quel momento presentati dal paziente.
2. Conferma l'assenza di compressioni radicolari, rispettivamente stenosi del canale spinale?
Riferendomi alla mia valutazione del 04.04.2011 confermo di non aver trovato a quel momento segni sicuri e netti in favore di una compressione radicolare. Sottolineo ancora in fatto che anche il Dr. __________ nella sua valutazione scriveva che "non vi sono sicuri segni di compressione radicolare". Per quel che riguarda la stenosi del canale spinale la documentazione a disposizione (RM lombare del 7.09.2010, sequenze sagittali) non mostra sulle immagini che allego anche in originale un restringimento maggiore del canale spinale a livello L4/5.
Aggiungo ancora che nel rapporto datato 06.12.2011 i colleghi neurochirurghi parlano di "iniziale restringimento del canale spinale" in contrasto dunque con la valutazione precedente dove si parla di "stenosi serrata".
3. Conferma l'assenza di patologie neurologiche?
Per quanto discusso e sulla base dell'esame clinico descritto nel mio rapporto del 04.04.2011 non trovavo reperti che portassero alla diagnosi di una patologia neurologica a quel momento.
4. Conferma la conclusione di una piena abilità lavorativa?
Nell'aprile 2011 non trovavo reperti determinanti un'incapacità lavorativa, questo limitatamente agli aspetti neurologici. Prevalevano a quel momento i dolori al ginocchio e questo aspetto era di competenza principalmente reumatologica.
5. L'A. è stato sottoposto ad un intervento di decompressione del canale spinale, eseguito il 9 settembre 2011, come risulta dai succitati rapporti 06.12.2011,11.01.2012 e 06.02.2012.
Analizzando questi rapporti la situazione post-operatoria rispecchia quella da lei riscontrata nelle sua perizia?
Preciso innanzitutto che l'intervento di decompressione del canale spinale è stato eseguito il 09 novembre 2011. È difficile fare un confronto tra la situazione post-operatoria e la mia valutazione dell'aprile 2011. In effetti quanto riportato nei rapporti a disposizione non descrive elementi clinici riferibili allo stato neurologico (deficit motori, sensibilità, riflessi osteotendinei ecc), sono riportati elementi anamnestici piuttosto vaghi. Si riferisce che "il dolore di claudicatio spinale è scomparso" ma già prima dell'intervento con era descritto quali fossero le caratteristiche di questo dolore; rimangono dolori lombari aspecifici, non si sa quale sia l'andamento dei dolori al ginocchio (almeno il 06.02.2012). Dunque mi è difficile prendere posizione in modo preciso sulla situazione post-operatoria ed effettuare un confronto con quanto da me constato in aprile 2011."
(doc. XVII/1, pag. 3-5)
Il SAM ha poi sostenuto che le succitate precisazioni non portano a modifiche sostanziali circa le conclusione della perizia multidisciplinare del 9 settembre 2011.
Questo TCA concorda con la valutazione del SAM.
Certo che nelle osservazioni 18 marzo 2014 (cfr. consid. 1.5) l’assicurato evidenzia come lo stesso dr. __________, nuovamente esaminata il 10 febbraio 2013 la RM lombare del 7 settembre 2010, abbia rilevato di aver a disposizione unicamente una sequenza saggitale (visione laterale della colonna vertebrale), ritenendo possibile che i dr. __________ e __________ avessero avuto anche a disposizione un esame più completo, con sequele assiali, solitamente disponibili in una RM lombare, che potrebbe definire meglio la situazione del canale spinale in sede L4/L5. Tuttavia il neurologo ha precisato che “… con le immagini a mia disposizione penso di poter confermare la valutazione della documentazione radiologica dell’aprile 2011”.
Determinante è che il dr. __________ abbia confermato l’assenza di compressione radicolare, rispettivamente stenosi del canale spinale rispondendo in modo convincente alla domanda no. 2 e relativizzando in modo pertinente le conclusioni dei dr. __________ e __________. Parimenti il perito neurologo ha confermato l’assenza di patologie neurologiche e la piena capacità lavorativa (cfr. risposte no. 3 e 4). In queste circostanze, la richiesta di ulteriori accertamenti contenuta nelle osservazioni 18 marzo 2014 non risulta essere necessaria. Al riguardo va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In merito al decorso post intervento di decompressione del canale spinale, eseguito il 9 novembre 2011, il dr. __________ non ha potuto dare una risposta precisa vista la non completezza dei succitati rapporti 6 dicembre 2012, 11 gennaio 2012 e 6 febbraio 2012 (cfr. risposta no. 5). Fatto sta che nella risposta di causa l’Ufficio AI, sostenendo come tali rapporti siano stati esaminati dal SMR (cfr. le annotazioni 2 luglio 2012 e 30 agosto 2012; doc. AI 71 e 76), ha pertinentemente rilevato:
" (…)
A tal proposito, va pure sottolineato che la Dr.ssa __________ ha specificato nel suo scritto del 6.12.2011 che "il decorso post-op è stato regolare e privo di complicazioni. Abbiamo assistito ad una buona regressione della claudicatio spinale, con buona ripresa agli spostamenti" rispettivamente che vi è stata una "regressione dei dolori agli arti inferiori e buona ripresa alla marcia, non deficit neurologici aggiuntivi, ferita chirurgica chiusa ed in ordine".
Oltre a ciò, la Dr.ssa __________ ha puntualizzato all'interno del suo successivo certificato datato 6.2.2012 che "per quanto riguarda il procedere neurochirurgico non riteniamo al momento necessario sottoporre il paziente ad ulteriori approfondimenti, in quanto reputiamo che l'esito di decompressione del canale spinale (reversione della claudicatio) sia buono. (…)" (doc. VII, pag. 3)
In ogni modo tali elementi non permettono d’ipotizzare un peggioramento della situazione neurologica rispetto alla visita peritale del 2011. Del resto, nella citata lettera 27 febbraio 2014 il SAM ha escluso una modifica delle conclsuioni peritali del 9 settembre 2011.
In queste circostanze, è da ritenere dimostrata, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), una piena abilità lavorativa dal punto di vista neurologico, eccetto il periodo di totale inabilità a seguito del citato intervento, con conseguente riconoscimento di una rendita intera temporanea dal 1° novembre 2011 al 31 luglio 2012.
2.7.3. Infine, l’assicurato è stato visto dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia. Nel rapporto 5 aprile 2011, posta la diagnosi psichiatrica di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F 33.0) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), egli ha rilevato un tono dell’umore depresso, dovuto al vissuto della somatizzazione (dolore e perdita della sensibilità) che rendono il peritato “lento, impreciso, con una minore resistenza e una minore caricabilità davanti ad ogni compito che deve assumere” (doc. AI 48/41), concludendo per un’incapacità lavorativa del 20% per ogni attività lavorativa. Il perito ha poi suggerito la continuazione del trattamento specialistico.
Questo Tribunale condivide le conclusioni del perito psichiatrico, non avendo quest’ultimo rilevato patologie psichiatriche importanti. Né del resto al riguardo l’assicurato ha sollevato obbiezioni.
2.7.4. Quanto alla valutazione globale dell’incapacità lavorativa, nella perizia SAM è stato rilevato:
" (…)
Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non devono essere sommate, in quanto le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano delle riduzioni del rendimento che si sovrappongono. (…)" (doc. AI 48/21)
Al riguardo, l’assicurato ha invece evidenziato:
" (…)
Qualunque sia manifesto che ci troviamo dinanzi ad un rapporto medico, quello del SAM, inutilizzabile, si tratta ancora di porre mente che non vi è stata alcuna verifica plenaria del perché tasso di IL consolidato alla luce di tutte le patologie, come richiede espressamente il buon senso ancora prima della giurisprudenza del TF.
Ritenere che l'assicurato quale pizzaiolo sia abile al lavoro in misura del 30% alla luce di tutte le sue patologie è frutto di giustificazioni inesistenti da parte del SAM, che non solo non ha motivato, ma neppure ha sottoposto ai diversi medici per conferma.
Anche ammettendo che l'assicurato sia abile al lavoro al 70% quale pizzaiolo in contesto reumatologico, risulta difficile ammettere che tale limitazione contempli anche l'aspetto psichiatrico.
In effetti alla esplicita domanda "come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constate?" Il dr. Jaime nel referto del 5.4.2011 risponde: "Il tono dell'umore depresso, con il vissuto che egli ha della somatizzazione (dolore e perdita della sensibilità) lo rendono lento, impreciso, con una minore resistenza e una minore caricabilità davanti ad ogni compito che deve assumere".
I "compiti" non sono quelli esposti nelle limitazioni funzionali enunciate dal dr. __________, ma sono quelli intellettuali, organizzativi, funzionali; la "lentezza" non è quella dell'impossibilità di svolgere alcuni movimenti e così pure la "minore esistenza". A nostro modo di vedere sono chiaramente aggiuntivi. Ma almeno lo verifichino i medici e lo giustifichino, ciò che non è stato. (…)" (doc. I, pag. 4)
Ora, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485). In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
Nel caso in esame non risulta che vi sia stata una discussione fra i periti coinvolti. Tuttavia, nel citato accertamento (cfr. consid. 1.5) il TCA ha chiesto al SAM: “richiamata la nota giurisprudenza in merito alla discussione plenaria dei medici interessati alla stesura di una perizia multidisciplinare relativa alla definizione della globale capacità lavorativa, gentile dr.ssa __________ voglia interpellare i dr. med. __________, __________ e __________ in merito alla cumulabilità o meno delle singole incapacità lavorative sia nell’abituale attività svolta dall’assicurato che in attività adeguate. “ A tal riguardo, i periti hanno risposto:
" (…)
È stata quindi effettuata una discussione plenaria con tutti i consulenti (Dr. med. __________, Dr. med. __________ e Dr. med. __________) in data 25.2.2014 alle ore 14:30, che concordano con quanto descritto nella perizia SAM del 9.9.2011. (…)" (doc. XVII, pag. 7)
Non va poi dimenticato, come visto, che per lo svolgimento di attività adeguate l’incapacità lavorativa è in sostanza di origine psichiatrica e non somatica, motivo per cui la valutazione globale va confermata.
2.8. Per quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario, nelle motivazioni della decisione contestata sono indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia da valido che da invalido, a cui va fatto riferimento.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie concreta l’Ufficio AI, sulla base dei dati forniti dall’ultimo datore di lavoro, ha determinato un salario annuo di fr. 54’600.-- (stato 2008), aggiornato al 2009 (fr. . 55'752.--) ed al 2010 (fr. 56'216.--). Tali dati sono rimasti incontestati.
Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Per il periodo 4.11.2009 – 6.11.2011 l’Ufficio AI, conformemente alla citata giurisprudenza, ha nel caso concreto utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2009) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale maschile in una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), quantificando per il 2009 un salario statistico di fr. 61'244,25. L’amministrazione ha poi considerato una riduzione di rendimento del 30%, una riduzione di reddito per circostanze personali del 18% (10% per attività leggere e 8% per altri fattori), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 40'176,25. A proposito della percentuale di riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Tuttavia, pur volendo riconoscere una riduzione di reddito del 20%, come si vedrà, l’esito delle vertenza non cambierebbe.
Dal raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 28% (55’752 – 40'176,25.-- x 100 : 55’752.--).
Per il periodo 1° aprile 2012 l’amministrazione ha utilizzato le succitate tabelle, aggiornate al 2010, applicata una riduzione di rendimento del 30% e di reddito del 18%, quantificando il reddito da invalido in fr. 40'150,60, per un grado d’invalidità del 28% (56’216 – 40'150,60 x 100 : 56’216).
A prescindere dal fatto che la riduzione di rendimento in attività adeguate è risultato essere del 20% e non del 30%, va fatto presente che la richiesta dell’assicurato di tenere conto del reddito da pizzaiolo, attività tuttora esercitata a tempo parziale, non può essere accolta. Rettamente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che è nell’attività adeguate che l’assicurato, secondo il principio dell’obbligo di ridurre il danno, sfrutta meglio la sua residua capacità lavorativa.
Tenuto conto dei succitati periodi d’incapacità lavorativa riportati in perizia, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto un quarto di rendita dal 1° settembre 2009 (media retrospettiva) al 28 febbraio 2010 e nuovamente, a causa dell’operazione di stenosi del canale lombare, dal 1° novembre 2011 al 31 luglio 2012, tenuto conto che per i restanti periodi egli non presenta un grado d’invalidità pensionabile.
Ne consegue che la decisione contestate è confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, all’assicurato sono accollati fr. 800.-- di spese e tasse di giustizia.
Il ricorrente ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
2.10. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata, risulta che il ricorrente, divorziato, percepisce un reddito netto di fr. 2'000.--. Da tale entrata vanno in primo luogo dedotti fr. 1'200.-- quale importo base per debitore che vive da solo secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009) e fr. 240.-- quale supplemento del 15/25% (media) sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Le spese mensili indicate, computabili ai fini del calcolo del fabbisogno minimo, ammontano a fr. 530.-- di affitto, oltre al premio di cassa malati di fr. 378,55 per complessivi fr. 671,55. In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese, per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti