Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.88

 

cs

Lugano

21 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 marzo 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato il __________ 1972, ha inoltrato, il 4 febbraio 2008, una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’AI (doc. AI 1-7).          

 

                                  B.   Dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2011 l’interessato ha seguito una riformazione professionale presso la ditta __________, nel corso del quale ha ottenuto le relative indennità giornaliere (doc. AI 4-1).

                                        

 

                                         Con progetto di decisione del 20 marzo 2012, l’UAI ha stabilito che “considerando la media dei periodi d’incapacità lavorativa dopo la carenza dell’anno di attesa, ovvero dal 01.10.2007, lei ha diritto a ¾ di rendita (grado AI 67%). Dal 01.01.2008, ovvero tre mesi dopo l’assegnazione, ha diritto ad una rendita intera (grado AI 100%) limitata al 31.07.2008, ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (01.05.2008 + 3 mesi conformemente all’art. 88a OAI) e dal momento che il grado AI è unicamente del 15%.” (doc. AI 119-3).

                                         Il 25 marzo 2013 l’UAI ha emesso la decisione tramite la quale ha aggiunto che dal “01.02.2012 ha nuovamente diritto ad una rendita intera (grado AI 100%) limitata al 30.04.2013, ovvero tre mesi dopo la visita medica di chiusura della __________ e dal momento che il grado AI è pressoché nullo” (doc. AI 146-3).

 

                                  C.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, postulando contestualmente di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).

                                         Con l’impugnativa l’insorgente chiede in sostanza che la decisione sia annullata, che sia riconosciuto inabile al 100% dal mese di ottobre 2006 con conseguente rendita al 100% e che l’incarto sia retrocesso all’UAI affinché riconteggi la rendita tenendo in considerazione i parametri di cui ai considerandi.

                                         Nel merito, il ricorrente rammenta di aver subito un infortunio nel marzo 1995, a 23 anni, procurandosi una serie di lesioni al ginocchio sinistro, che ha comportato due interventi chirurgici e varie terapie, a cui si è potuto porre solo parziale rimedio. Nel 2006 ha subito una ricaduta comportante la riapertura del caso nel 2007 e nel maggio 2008 è stato dichiarato totalmente inabile nella sua professione originaria di falegname. Il ricorrente, circa la riqualifica professionale, evidenzia poi che:

 

"  (…)

Confrontato dall’Ufficio AI con la scelta da operare, interpellato sulle sue attitudini e interessi, l’assicurato ha indicato alcuni punti, che lo stesso Ufficio ha estrapolato: un certo piacere nel contatto con i terzi e l’interesse per il mondo delle automobili. Il tutto condizionato dall’impossibilità, accertata dai medici, di svolgere lavori pesanti.

 

L’ufficio AI l’ha pertanto suggerito all’assicurato di riorientarsi verso la vendita di autoveicoli. Allo stesso, che aveva un’idea da profano del contesto, è sembrata una scelta praticabile.

 

E’ tuttavia subito emerso che tale apprendistato (venditore di autoveicoli) di fatto non esiste. Per questo motivo l’Ufficio gli ha proposto, facendogli credere che si trattava del percorso corretto, una riqualifica nella vendita al dettaglio, e meglio venditore di pezzi di ricambio. L’assicurato ha scoperto solo in corso di formazione, confrontandosi anche con i compagni e gli insegnanti, che si tratta di due contesti diversi: il curriculum di venditore di pezzi di ricambio corrisponde, nella pratica, al lavoro che comunemente viene definito di magazziniere (nel suo caso in un garage). Più volte l’ha fatto presente nell’ambito dei contatti con i vari Uffici, senza venire mai veramente ascoltato. Tuttavia non se è veramente preoccupato, partendo dall’assunto che egli era stato assicurato (o per lo meno così aveva compreso) che, riqualifica o meno, se la nuova professione non gli avesse permesso di recuperare la differenza di reddito, __________ e/o AI avrebbero colmato la lacuna.

 

Che di fatto l’assicurato si stesse riqualificando quale magazziniere, al di là del corso seguito, era ben noto anche ai vari Uffici. Si cita ad esempio la nota interna 13 aprile 2011 a sigla __________ ufficio __________: “E’ in corso la riformazione professionale disposta dall’AI quale magazziniere presso la ditta __________…” (sottolineatura a cura di chi scrive)” (doc. I)

 

                                         L’insorgente evidenzia in seguito varie anomalie che secondo lui hanno caratterizzato il suo iter formativo. In primo luogo egli è stato formato quale venditore di auto, in seguito, a causa di difficoltà del datore di lavoro, egli ha dovuto recarsi ad __________ e solo allora è stato introdotto nel lavoro corrispondente al curriculum per cui doveva essere riqualificato, rendendosi conto che non si attagliava al suo caso. In seguito, sin dall’aprile 2011, il suo stato di salute è peggiorato. Malgrado ciò, dal 1° settembre 2011 è stato considerato completamente abile al lavoro dalla __________, ma il 27 settembre 2011 il dr. med. __________ ha ritenuto necessario procedere con un intervento di emiprotesi che tuttavia non ha portato al ripristino del pagamento delle indennità da parte della __________.

                                         Circa l’UAI, l’interessato contesta il rapporto finale del 19 ottobre 2011, redatto in seguito al colloquio avvenuto il 14 settembre 2011, poiché, secondo lui, pieno di imprecisioni, tra cui quella relativa alla riqualifica dell’attività svolta. Pure la visita presso il medico SMR, inizialmente prevista, non è mai stata eseguita. Il 6 febbraio 2012 è stato operato ed in quei mesi l’insorgente ha maturato la convinzione che la riqualifica proposta non fosse quella corretta. Da allora non si è più ripreso, con un danno anche alla salute psichica.

                                         L’insorgente si domanda se l’agire sbagliato dei funzionari dell'Ufficio AI non comporti l’assunzione di responsabilità nei confronti dell’assicurato, con relativo risarcimento.

                                         L’interessato evidenzia che nel 2009 era stata calcolata un’invalidità del 18%, poi ridotta al 15% in seguito alla riqualifica.

 

 

                                         Ora, l’insorgente rileva che con questi dati egli non avrebbe dovuto essere stato posto al beneficio di una riqualifica ed afferma:

 

"  (…)

La Cassa ha giustificato tale scelta come desiderio di “dare un’opportunità all’assicurato”, ritenendo parimenti che sia ora “assurdo che questa situazione venga usata come motivo di annullazione della riqualifica” (cfr. verbale di audizione, pag. 3). Non si tratta tuttavia di raccogliere pareri soggettivi dell’ispettrice della Cassa, ma di applicare la giurisprudenza del TF in materia.

 

Se ne deve trarre la conseguenza che detta riqualifica non andava proposta, né con né senza l’accordo dell’interessato, tutto sommato poco rilevante. Il suo parere non è un dato di riferimento, poiché molto soggettivo e non necessariamente la possibile scelta si attaglia con la possibilità oggettiva di riqualificarsi.”

 

                                         L’insorgente evidenzia che la decisione impugnata non affronta la questione della scelta errata e l’inadeguatezza della riqualifica professionale propostagli, che, con il senno di poi, capisce che avrebbe dovuto interrompere a dipendenza delle molte difficoltà incontrate e rileva che ancora nella decisione impugnata si fa riferimento ad una riqualifica come “impiegato di commercio”, mentre, come visto, egli è stato riqualificato come magazziniere. Ora, la definizione esatta è fondamentale per procedere con il raffronto dei redditi. Inoltre, il peggioramento dello stato di salute dal momento in cui ha effettuato la reale attività di magazziniere comproverebbe che la riqualifica non è stata eseguita correttamente.

                                         Il ricorrente contesta anche il reddito da valido e da invalido, evidenziando che i dati utilizzati dall’UAI non corrisponderebbero alla realtà e che, se il parametro del reddito da invalido fosse corretto, il grado d’invalidità sarebbe almeno del 52%.

                                         Infine, il ricorrente evidenzia che gli è stato negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria poiché la pratica si presentava semplice, retta dall'Ufficio AI stesso, con ruolo passivo dell’assicurato.

                                         L’insorgente sottolinea che in realtà si è reso necessario formulare un’opposizione su vari aspetti, per un profano tutt’altro che semplici, segnatamente la questione della giustificazione o meno della riqualifica professionale, la questione della confusione a cura dell'Ufficio AI circa la definizione di riqualifica, “la definizione dei parametri di reddito da valido e da invalido, l’accertamento dello stato di salute, per lungo tempo negato dalla Cassa e la necessità di far proseguire la pratica, ritenuto che le richieste in tal senso dell’assicurato restavano lettera morta.”

                                         Per l’assicurato, i presupposti della fondatezza delle asserzioni e dell’indigenza non sono stati presi in considerazione, ma erano e sono dati.

                                        

                                  D.   Con risposta del 10 maggio 2013 l’UAI, dopo aver preso atto delle osservazioni del medico SMR, dr. med. __________, in via principale chiede il rinvio degli atti al fine di effettuare una valutazione peritale neurologica, mentre in via subordinata domanda la reiezione del ricorso (doc. VI).

 

                                  E.   Chiamato a presentare osservazioni circa una possibile transazione, il 2 giugno 2013 il ricorrente ha affermato:

 

"  (…)

-          l’Ufficio AI non è entrato nel merito del problema di fondo sollevato dal ricorrente, e meglio l’inadeguatezza della riqualifica proposta, che a suo giudizio è all’origine del peggioramento dello stato di salute. Si è limitato a convenire sulla necessità di un esame neurologico, postulando la retrocessione dell’incarto, affinché lo stesso venga esperito;

-          per quanto riguarda gli aspetti di natura ortopedica, l’Ufficio AI ha ribadito i precedenti assunti, ossia l’abilità lavorativa del ricorrente nella professione acquisita, ciò che egli contesta;

-          stante quanto sopra, egli non si oppone alla retrocessione dell’incarto affinché l’indagine neurologica venga esperita a condizione che nel caso in cui gli accertamenti non fossero condivisi ed egli si vedesse costretto a postulare un nuovo ricorso, i suoi diritti di difesa gli siano garantiti integralmente, e meglio sia quo alla riqualifica sbagliata, sia alla sussistenza dei problemi di natura ortopedica, sia ai conteggi dell’Ufficio AI quo al calcolo della rendita;

-          il ricorrente ha sollevato pure la questione della mancata concessione del beneficio dell’AG, che l’Ufficio AI non ha affrontato. Pertanto, in caso di retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI, egli chiede che gli sia riconosciuto detto beneficio in prima e seconda istanza, subordinatamente che le spese e tasse di giustizia vengano accollate all’Ufficio AI, con il riconoscimento di adeguate ripetibili, che coprano i costi di patrocinio di prima e seconda istanza” (doc. VIII)

 

                                  F.   Alla luce della presa di posizione dell’insorgente, e meglio delle condizioni ivi poste che non avrebbero permesso uno stralcio per avvenuta transazione, il vicepresidente del TCA ha assegnato all’UAI 10 giorni per presentare osservazioni. Il 7 giugno 2013 l’amministrazione ha affermato:    

 

"  (…)

Con riferimento alla pratica in oggetto, l’Ufficio AI – in primo luogo – prende atto del fatto che il ricorrente conferma la propria adesione alla proposta di rinvio atti formulata dall’amministrazione (cfr. in tal senso lo scritto sub. doc. VIII incarto TCA al terzo paragrafo).

 

 

 

Per quanto concerne la problematica di ordine ortopedico, il SMR dell’AI – all’interno dell’annotazione 6.5.2013 – ha già precisato che “(…) l’assicurato è ritenuto abile nell’attività appresa. La presenza d’una gonartrosi non sintomatica a destra non ha nessuna ripercussione funzionale essendo non sintomatica.

 

Quanto alla patologia neurologica di cui soffre l’assicurato, l’Ufficio AI – mediante la risposta di causa datata 10.5.2013 – ha già sottolineato che la procedura istruttoria andrà completata con la realizzazione di una (nuova) perizia neurologica.

 

Ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire necessari ulteriori accertamenti medici (segnatamente l’esecuzione di una nuova perizia neurologica), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurato i suoi diritti di difesa.

 

Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente. Le censure espresse in merito dall’assicurato potranno pertanto, se del caso, essere riprodotte in sede di osservazioni al progetto rispettivamente in sede di in un eventuale ulteriore ricorso davanti al TCA.

 

In esito alle nuove risultanze mediche ed economiche, l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente sia sul diritto alla rendita sia sulla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (cfr. a tal proposito la domande del 29.4.2012 agli atti), ritenuto che all’interessato, prima della resa di tale decisione verrà data la facoltà di prendere posizione ed in seguito d’impugnare il nuovo provvedimento ex art. 69 cpv. 1 LAI.” (doc. X)

 

 

                                        In ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                   2.   Il ricorrente sostiene che l’UAI non avrebbe affrontato “il problema di fondo che caratterizza la fattispecie, ossia la scelta errata e l’inadeguatezza della riqualifica professionale del ricorrente (…)” (doc. I), nonché la circostanza che sarebbe stato riqualificato come magazziniere allorché l’UAI lo ritiene impiegato di commercio al dettaglio. Egli fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                        

                                         In concreto alla decisione impugnata l’UAI ha allegato un rapporto di 6 pagine nel quale viene descritto tutto l’iter relativo alla riqualifica professionale e dove prende ampiamente posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente (cfr. doc. AI 146-3 e 140-1 e seguenti).

                                         La ragioni alla base del provvedimento dell’UAI sono pertanto state approfonditamente motivate.

 

                                         In queste condizioni non vi è una violazione del diritto di essere sentito e il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                         Nel merito

 

                                   3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

 

                                   4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 p. 1829).

 

                                         Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                                   5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   6.   Il 16 marzo 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha esposto ed elencato le incapacità lavorative del ricorrente nella precedente professione di falegname (o in attività pesanti) ed in attività adeguate e leggere, confacenti allo stato di salute dell’assicurato, e meglio:

 

"  Come falegname o attività pesante:

 

IL 100% dal 9 ottobre 2006 al 13 novembre 2006

IL 50% dal 14 novembre 2006 al 18.03.2007

IL 0% dal 19.03.2007 al 25 marzo 2007

IL 50% dal 26 marzo 2007 al 4 luglio 2007

IL 100% e continua

 

In attività adeguata, lavori leggeri (dunque anche d’ufficio):

 

IL 100% dal 9 ottobre 2006 al 13 novembre 2006

IL 50% dal 14 novembre 2006 al 18.03.2007

IL 0% dal 19.03.2007 al 25 marzo 2007

IL 50% dal 26 marzo 2007 al 4 luglio 2007

IL 100% dal 5 luglio 2007 al 30 aprile 2008

IL 0% dal 1 maggio 2008 e continua” (doc. AI 117-1)

 

                                         L’8 agosto 2011 l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________ specialista in chirurgia ortopedica FMH, nell’ambito della visita medica circondariale della __________ (doc. LAINF 69-1). Lo specialista ha tra l’altro affermato che “la sintomatologia e i disturbi dichiarati dall’assicurato sono sovrapponibili con quelli descritti nel rapporto della visita di chiusura del 30.4.2008” e che “l’esame clinico obiettivo rimane invariato rispetto alla visita del 30.4.2008 e l’esame radiologico non mostra una progressione dell’artrosi post-traumatica”, concludendo che “in base ai dati medici obiettivi non abbiamo segni per un notevole peggioramento della situazione a livello del ginocchio sinistro” (doc. LAINF 69-3).

                                        

                                         Il 27 ottobre 2011 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia presso l’ __________, ha proposto un intervento chirurgico di emiprotesi mediale al ginocchio sinistro con ablazione del materiale di osteosintesi. Il 9 novembre 2011 lo specialista ha confermato la necessità dell’intervento (doc. LAINF 77-1), effettuato il 6 febbraio 2012 (doc. LAINF 81-1).

 

                                         L’UAI ha riconosciuto una completa inabilità lavorativa dal 6 febbraio 2012 al 30 aprile 2013, ovvero tre mesi dopo la visita di chiusura della __________.

 

 

                                         Il dr. med. __________, il 7 febbraio 2013, ha affermato:

 

"  (…)

L’evoluzione è stata favorevole durante il periodo della medicazione con Miacalcic con riduzione dei dolori, miglioramento della deambulazione senza sparizione completa. All’arresto della Miacalcic il paziente ha ripresentato una sintomatologia dolorosa che localizza antero-laterale lungo la loggia antero-esterna sotto forma di insensibilità e dolori non presenti a riposo ma piuttosto al carico e alla deambulazione prolungata accompagnata da sensazioni di irrigidimento. Medialmente non evoca disturbi.

 

(…)

 

Discussione e proposta:

 

paziente che presenta una buona evoluzione per quanto riguarda l’emiprotesi e i dolori mediali. Resta invece una sintomatologia dolorosa laterale caratterizzata da dei dolori al carico da un indurimento muscolare e da un’ipoestesia a mio parere correlabile con l’edema ritrovato alla RM di settembre 2012 e non a un eventuale sovraccarico nel compartimento laterale essendo l’asse meccanico perfettamente fisiologico.

 

I dolori esterni sono stati influenzati da un trattamento Miacalcic, ma riapparsi rapidamente dopo l’interruzione di quest’ultimo. Resta a mio parere difficile valutare la possibilità di un dolore all’origine intraarticolare o extra articolare che evidentemente modificherebbe le opzioni terapeutiche.

 

In questo contesto ritengo opportuno ripetere una RM per valutare l’evoluzione delle regioni edematose rispetto a settembre 2012 e controllare lo status intraarticolare condrale laterale. Qualora si ritrovassero dei chiari elementi di peggioramento intraarticolare avrebbe allora un senso discutere di un rimpiazzo protesico non escludendo però un effetto solo parziale qualora ci fossero degli elementi extra articolari che io non escluderei. In assenza di elementi puramente extra articolare, rivalutare un eventuale Spect o esame neurologico.” (doc. LAINF 125-2).             

 

                                         Il medesimo specialista, il 21 febbraio 2013, dopo aver esaminato l’RM del ginocchio sinistro eseguita il 13 febbraio 2013, ha affermato che:

 

"  (…)

Questa conclude che rispetto alla RM del 04.09.2012 esiste una completa regressione dell’edema osseo sotto l’emipiatto tibiale laterale in uno status post-emiprotesi mediale, senza lesioni condriali focali, senza meniscopatie laterali e complesso postero-laterale regolare.

 

Procedere:

 

Per quanto concerne l’edema osseo, i trattamenti instaurati e l’evoluzione hanno portato ad una regressione completa, ciò che sicuramente è estremamente favorevole. La RM non rivela alterazioni strutturali marcate meniscali condrali, e neppure segnali di sovraccarico edematosi ciò che, a mio parere, sono degli elementi contro un rimpiazzo protesico totale.

 

Evidentemente la sparizione degli elementi edematosi, reputati la causa dei dolori alla loggia antero-esterna, lascia il dubbio sull’eziologia dei dolori residui.

Dal punto di vista ortopedico non ho proposte supplementari. Consiglio alla __________ di far effettuare una valutazione neurologica alla ricerca di una possibile eziologia nel territorio del nervo sciatico, sciatico popliteo con i suoi rami locali alla loggia antero-esterna in uno status post-osteotomia di valgizzazione e di emiprotesi mediale.

 

Ritengo che fino a quando queste valutazioni non siano sufficientemente conclusive, sia opportuno rivedere la decisione di una ripresa lavorativa nelle condizioni già menzionate in passato a partire dal 01.04.2013” (doc. LAINF 126-2)

 

                                         La __________ con decisione del 4 aprile 2013, che l’insorgente afferma essere oggetto di contestazione (cfr. pag. 9 doc. I), ha tra l’altro affermato che “l’esame neurologico proposto dal dr. __________ volto a chiarire l’eziologia nel territorio del nervo sciatico, come pure la gonartrosi vara non sintomatica a destra, non sono da mettere in relazione causale almeno probabile con l’infortunio da noi assicurato. Eventuali cure o prestazioni per tali affezioni sono pertanto da richiedere direttamente al competente assicuratore malattia o invalidità” (doc. AI 155-1).

 

                                         Il 6 maggio 2013 il medico SMR dr. med. __________, preso atto della documentazione agli atti ha affermato:

 

"  (…)

dal lato ortopedico è ritenuto abile nell’attività appresa. La presenza d’una gonartrosi non sintomatica a destra non ha nessuno ripercussione funzionale essendo non sintomatica.

Rimane da chiarire la situazione neurologica, problematica sollevata dal dr. __________, problematica che rimane poco chiara. In questa situazione non rimane che richiedere una valutazione peritale neurologica per verificare presenza o meno di problematica neurologica con influsso sulla CL quale impiegato di commercio al dettaglio.” (doc. VI/1)

 

                                   7.   In concreto va innanzitutto evidenziato che, trattandosi di una domanda di prestazioni AI, la questione del nesso di causalità naturale e adeguato tra l’infortunio e lo stato di salute del ricorrente non è rilevante. Infatti, ai sensi degli art. 4 cpv. 1 LAI, 7 LPGA e 8 LPGA con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Eventuali contestazioni relative all’assicurazione contro gli infortuni vanno fatte valere nella procedura in ambito LAINF.

 

                                         In secondo luogo questo Tribunale evidenzia che, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissio-ne della decisione impugnata, per i motivi che seguono non può confermare la decisione del 25 marzo 2013 che nega il diritto alla rendita dopo il 30 aprile 2013.

 

                                         Infatti, per quanto concerne i disturbi di natura neurologica, lo stesso UAI propone, a ragione, il rinvio degli atti per un approfondimento peritale sulla base di quanto evidenziato dal medico SMR, dr. med. __________, il 6 maggio 2013 (doc. VI) e meglio che “rimane da chiarire la situazione neurologica, problematica sollevata dal dr. __________, problematica che rimane poco chiara. In questa situazione non rimane che richiedere una valutazione peritale neurologica per verificare presenza o meno di problematica neurologica con influsso sulla CL quale impiegato di commercio al dettaglio” (doc. VI/1). Il medico SMR si è fondato sulla presa di posizione del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia presso l’ __________, che ha operato l’insorgente e che il 21 febbraio 2013 ha consigliato all’assicuratore contro gli infortuni di “far effettuare una valutazione neurologica alla ricerca di una possibile eziologia nel territorio del nervo sciatico, sciatico popliteo con i suoi rami locali alla loggia antero-esterna in uno status post-osteotomia di valgizzazione e di emiprotesi mediale” (doc. LAINF 126-2), valutazione che la __________ non ha ritenuto necessaria in ambito di assicurazione contro gli infortuni poiché “l’esame neurologico proposto dal dr. __________, volto a chiarire l’eziologia nel territorio del nervo sciatico, come pure la gonartrosi vara non sintomatica a destra, non sono da mettere in relazione causale almeno probabile con l’infortunio da noi assicurato. Eventuali cure o prestazioni per tali affezioni sono pertanto da richiedere direttamente al competente assicuratore malattia o invalidità” (doc. AI 155-1, decisione formale del 4 aprile 2013 della __________, che l’insorgente afferma essere oggetto di contestazione; cfr. pag. 9 doc. I).

                                        

                                         Va qui rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali (SMR) sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Inoltre scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         Non vi sono di conseguenza motivi per non fare proprie le conclusioni, univoche, del dr. med. __________ e del dr. med. __________, che ritengono necessario l’allestimento di una perizia neurologi-ca.

 

                                         Circa l’aspetto ortopedico il dr. med. __________, il 6 maggio 2013, ha invece affermato che l’interessato “è ritenuto abile nell’attività appresa. La presenza d’una gonartrosi non sintomatica a destra non ha nessuna ripercussione funzionale essendo non sintomatica” (doc. VI/1).

 

                                         Dagli atti emerge che il 25 gennaio 2013 la dr.ssa med. __________ nell’ambito della visita __________ della __________, ha affermato che “a mio modo di vedere la posa di emiprotesi mediale quasi un anno fa non ha portato il beneficio sperato e la situazione clinica non è stabile. Ho spiegato all’assicurato che secondo me non vedo che andrà avanti a lungo con questo ginocchio anche con un lavoro principalmente sedentario con piccoli spostamenti senza salire e scendere le scale e senza porto di pesi importanti” e che “a mio modo di vedere l’assicurato potrebbe essere considerato abile in misura dell’esigibilità lavorativa del 30.04.2008 se procederemo alla posa di una protesi totale. Siccome non viene condivisa la mia opinione fino ad ora, aspetto il referto delle visita medica specialistica presso il dott. __________ del 07.02.13 per decidere sull’ulteriore procedere.” (doc. LAINF 122-4). Come visto il dr. med. __________ il 21 febbraio 2013 ha affermato che la RM del 13 febbraio 2013 non rivela alterazioni strutturali marcate meniscali condrali e neppure segnali di sovraccarico edematosi, rilevando pure che dal punto di vista ortopedico non ha proposte supplementari (doc. LAINF 126-2). Lo specialista tuttavia in quell’occasione e nel referto del 7 febbraio 2013 (doc. LAINF 125-1) non si è espresso circa una capacità lavorativa totale in ambito ortopedico ed ha concluso affermando che “ritengo che fino a quando queste valutazioni (ndr: neurologiche) non siano sufficientemente conclusive, sia opportuno rivedere la decisione di una ripresa lavorativa nelle condizioni già menzionate in passato a partire dal 01.04.2013. Lascio alla __________ la decisione finale” (cfr. anche presa di posizione del 3 settembre 2012, doc. LAINF 119-1, dove il dr. med. __________ ha affermato: “Incapacità lavorativa mantenuta”). Ora, malgrado dagli atti emerga che la __________ abbia nuovamente sottoposto la fattispecie al medico circondariale (cfr. doc. LAINF 132-1 domande del 7 marzo 2013 e  doc. AI 155/1) e che il 25 gennaio 2013 la dr.ssa med. __________ ha in sostanza affermato che il 25 ottobre 2012 il dr. med. __________ ha ritenuto esigibile al 100% un’attività sedentaria con piccoli spostamenti senza porto di pesi e senza salire e scendere le scale (doc. LAINF 122-3), agli atti non sono state prodotte né la presa di posizione del 25 ottobre 2012 del dr. med. __________, né, soprattutto, le risultanze della nuova presa di posizione del medico __________ della __________ di cui si fa cenno nella decisione formale del medesimo assicuratore del 4 aprile 2013 (cfr. doc. AI 155-1: “[…] Sulla base degli accertamenti eseguiti e stando alle conclusioni del nostro medico __________, non risulta essere intervenuto un notevole cambiamento dell’esigibilità medica del lavoro determinata il 30.04.2008. Egli ritiene inoltre che l’esame neurologico proposto dal dr. __________ [ndr: del 21 febbraio 2013, cfr. doc. LAINF 126-2], volto a chiarire [….]”; cfr. anche doc. LAINF 132-1).

 

                                         Ne segue che, in assenza di atti medici probanti, la valutazione del dr. med. __________, in ambito ortopedico, non può (ancora) essere confermata. L’UAI, al quale devono già essere retrocessi gli atti per la perizia neurologica, dovrà quindi acquisire la documentazione medica della __________ ancora mancante e solo allora potrà stabilire se sia necessario o meno procedere anche con una perizia ortopedica.

 

                                         Per contro non è va effettuato alcun accertamento in ambito psichiatrico, non avendo l’insorgente prodotto alcun certificato medico che accerti la presenza di una patologia psichica.

                                         Alla luce di quanto sopra sono necessari ulteriori approfondimen-ti medici, nonché l’allestimento di una perizia neurologica e, a dipendenza delle risultanze che emergeranno dagli ulteriori accertamenti, eventualmente anche ortopedica.

 

                                         In queste condizioni, le altre contestazioni, in particolare quelle in merito alla riqualifica professionale e alla valutazione economica, ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti medici, non vanno ancora esaminate, ritenuto che l’interessato potrà semmai riproporle, nella misura in cui sono ricevibili, nell’ambito delle osservazioni al nuovo progetto di decisione e nell’eventuale ricorso che potrà nuovamente inoltrare a questo Tribunale, nei tempi e modi previsti dalla legge, contro la nuova decisione formale che l’UAI dovrà emettere.

 

                                         Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

                                         In concreto in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione per ulteriori accertamenti e l’emissione di una nuova decisione.

 

                                   8.   Con il petitum l’interessato chiede in via principale l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dell’inabilità al lavoro nella misura del 100% da ottobre 2006 con conseguente rendita in misura del 100% e la retrocessione dell’incarto all’UAI affinché riconteggi la rendita tenendo in considerazione i parametri di cui ai considerandi. In via subordinata domanda l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell’incarto all’UAI affinché riconsideri il grado di invalidità e la rendita conseguente, tenendo in considerazione i parametri di cui ai considerandi.

 

 

                                         Con la decisione impugnata l’UAI ha assegnato ¾ di rendita dal 1° ottobre 2007 (trascorso l’anno di attesa) al 31 dicembre 2007 ed una rendita intera dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 e dal 1° febbraio 2012 al 30 aprile 2013.

                                         Rilevato che l’insorgente non ha prodotto documentazione medica e non ha sollevato contestazioni particolari atte a mettere in discussione il calcolo della media retrospettiva e il conseguente riconoscimento di ¾ di rendita 1° ottobre 2007 (trascorso l’anno di attesa) al 31 dicembre 2007 e che i periodi al 100% non sono oggetto di contestazione, la decisione impugnata va annullata solo nella misura in cui all’insorgente non viene riconosciuta alcuna rendita.

 

                                         Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti.

 

                                         In concreto, con la conferma del 3/4 di rendita e della rendita intera nel dispositivo della sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo e sentenza 32.212.239 del 17 giugno 2013, consid. 2.11).

 

                                   9.   Litigioso è anche il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo, deciso dall’Ufficio AI contestualmente con la pronunzia impugnata. Secondo l’amministrazione nel caso specifico l’assistenza di un avvocato non era necessaria anche perché “l’istruttoria è stata assolutamente lineare e non ha presentato nessuna difficoltà particolare”.

 

                                         L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

 

                                         Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

 

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“;  DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

                                        

                                         Nella presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era (eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché si trattava di una vertenza, iniziata con la domanda del 4 febbraio 2008, in cui vi erano da apprezzare diversi aspetti sia in ambito medico che in ambito economico, nonché verificare la riqualifica professionale, con questioni di non facile risoluzione.

                                     

                                         Per quanto riguarda gli altri presupposti, cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue.

                                         Le osservazioni al progetto di decisione non apparivano di primo acchito prive di esito favorevole. Come è risultato in sede giudiziaria, è infatti necessario un approfondimento medico.

                                         Inoltre, come si vedrà di seguito, l’insorgente è da ritenere indigente.

                                         Ne consegue che l’Ufficio AI dovrà pronunciarsi sull’importo spettante all’assicurato (DTF 131 V 153).

 

                                10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, nel caso concreto si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.--, di cui fr. 400.-- a carico dell’UAI e fr. 100.-- a carico del ricorrente.

 

                                         Quest’ultimo ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I). Ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, l’interessato può invece essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

                                11.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

 

                                         Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il ricorrente, divorziato, vive da solo con fr. 2'550 al mese, da cui deve dedurre fr. 1'300 di affitto. In secondo luogo occorre sottrarre ancora fr. 1'200 quale importo base per persone che vivono sole secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009) e fr. 240.-- di supplemento del 15/25% (media) sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                         Già solo con queste deduzioni il fabbisogno supera le entrate.

                                         In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

 

                                         L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato. Infine, di primo acchito, il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007). D’altra parte nella misura in cui risulta vittorioso in causa, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di ripetibili parziali da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278, 118 V 139).

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata, tranne per quanto concerne il diritto a ¾ di rendita dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007 e alla rendita intera dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 e dal 1° febbraio 2012 al 30 aprile 2013 e l’incarto è rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Il ricorrente è posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

                                           § Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 9.

 

                                   3.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede giudiziaria, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

                                         § Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

 

                                   4.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico delle parti in ragione di fr. 400 a carico dell’UAI e di fr. 100 a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa, se dovuta).

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti