Raccomandata |
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Incarto n.
FC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 aprile 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nel giugno 2007, RI 1nato nel 1960, di professione consulente assicurativo, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando i postumi di un incidente della circolazione stradale avvenuto nel maggio 2005, in relazione al quale l’assicuratore LAINF ha corrisposto le prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 9 settembre 2011 l’Ufficio AI ha accolto la domanda assegnando una mezza rendita di invalidità dal 1. agosto 2006, una intera dal 1. novembre 2006, una mezza dal 1. aprile fino al 30 settembre 2007, ritenendo quindi che dal 1. ottobre 2007 non vi era più alcun diritto a prestazioni.
L’assicurato si è aggravato contro questo provvedimento dinnanzi al TCA. Nell’ambito della procedura ricorsuale, l’Ufficio AI, vista la documentazione prodotta dal ricorrente, ha postulato il rinvio degli atti per effettuare ulteriori chiarimenti di natura psichiatrica. Vista l’adesione a tale proposta del ricorrente, con decisione del 19 gennaio 2012, il TCA ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e, quindi, stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all'amministrazione affinché procedesse agli accertamenti necessari (STCA 32.2011.272).
1.2. Ricevuti gli atti, l’Ufficio AI, alla luce di una perizia eseguita il 12 aprile 2012 dal Centro Peritale per le Assicurazioni sociali (CPAS) e di una ulteriore rivalutazione del 14 febbraio 2013 del dr. __________, psichiatra, mediante decisione 9 aprile 2013, preceduta da un progetto del 5 ottobre 2012, ha sostanzialmente confermato le conclusioni del precedente provvedimento del 9 settembre 2011 e, quindi, l’assenza di un grado di invalidità rilevante ai fini dell’attribuzione di una rendita a far tempo dal 1. ottobre 2007.
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dallo studio legale avv. RA 1, prodotta documentazione già agli atti oltre ad un certificato medico del 2 maggio 2013 del dr. __________, ha contestato le conclusioni dell’ammini-strazione chiedendo l’attribuzione di una rendita intera dal 1. ottobre 2007.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per l’esecuzione di ulteriori accertamenti (di natura psichiatrica) proposti, nell’allegata nota del 21 maggio 2013, dal proprio SMR e per la resa di una nuova decisione.
1.5. Dal canto suo, l’assicurato, tramite il suo legale, in uno scritto del 11 giugno 2013, ha fatto valere quanto segue:
" In merito alla procedura in epigrafe, nella mia qualità di patrocinatore del signor RI 1, , faccio riferimento al Suo scritto 3 giugno us per comunicarLe l'adesione del mio mandante alla proposta dell'Ufficio AI; tale adesione è subordinata all'attribuzione di congrue ripetibili, ritenuto che per costringere l'Ufficio AI ad ulteriori accertamenti è stato necessario introdurre il ricorso 6 maggio 2013.
Va da sé che con l'adesione di cui sopra, il mio mandante non rinuncia ad ogni e qualsiasi suo diritto che dovesse insorgere a seguito degli ulteriori accertamenti e/o delle ulteriori decisioni che l'Ufficio AI dovesse prendere.
Inoltre si postula che il perito debba essere scelto di concerto dalle parti; egli dovrà inoltre indicare alle parti i nominativi degli specialisti che verranno consultati per i diversi settori e per i diversi accertamenti, qualora venissero incaricate terze persone." (doc. VIII)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del
29 settembre 1998)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.4. Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI, in evasione della domanda di prestazioni, ha dapprima fatto eseguire una perizia dal SAM, che, nel referto del 14 luglio 2009, poste le diagnosi invalidanti di “Sindrome cervicospondilogena cronica con sindrome cervicobrachiale cronica sin. di origine principalmente muscolotensiva con possibile lieve sindrome radicolare cronica C6 sin. non deficitaria su ernia discale C5-C6 sin. (ICD-10 M 47.9, Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve (ICD-10 F 33.0), Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4, Esiti di trauma distorsivo cervicale grado Il QTF (incidente della circolazione del 24.05.2005) (ICD-10 S 13.4)”, concludeva per un’abilità lavorativa completa dal 24 maggio al 31 dicembre 2005, del 20% dal 1. gennaio al 7 agosto 2006, totale dal 9 agosto al 31 dicembre 2006, del 30% dal 1. gennaio all’11 aprile 2007, totale dal 12 aprile al 1. giugno 2007 e dal 2 giugno 2007 del 30% nell’attività precedentemente svolta di consulente assicurativo e finanziario, attività da considerare particolarmente favorevole considerate le sue condizioni di salute (doc. AI 37).
Interpellata la consulente professionale (doc. AI 50), l’amministrazione aveva quindi riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado di invalidità del 52%) dal 1. agosto 2006, una rendita intera dal 1. novembre 2006, ad una mezza rendita (grado di invalidità del 59%) dal 1. aprile 2007 fino al 30 settembre 2007, ritenendo quindi che dal 1. ottobre 2007 non vi era più alcun diritto ad una rendita (provvedimento del 9 settembre 2011, cfr. consid. 1.1).
Contestata mediante ricorso al TCA, tale decisione è quindi stata annullata per avvenuta transazione tra le parti e gli atti retrocessi al fine di effettuare ulteriori accertamenti di natura psichiatrica (decisione di stralcio del TCA del 19 gennaio 2012, 32.2011.272).
L’Ufficio AI ha quindi fatto allestire una perizia dal CPAS, il quale, con referto 12 aprile 2012, a cura della dr.ssa __________ e del dr. __________, ha escluso l’esistenza di diagnosi psichiatriche con valenza invalidante, ponendo unicamente come diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome somatoforme da dolore persistente” presente dal 2006. In merito alla capacità lavorativa la perizia ha concluso:
" II periziando non mostra menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale che incidano sulla sua capacità lavorativa.
L'attività lavorativa da lui svolta fino al 24.05.2005 è ancora praticabile nella misura del 100%. Non è constatabile una diminuzione del rendimento.
La limitazione della capacità lavorativa precedente dal profilo psichiatrico in relazione all'episodio depressivo così come constatato dal Dr. med. __________ (era il 22.04.2009 di lieve gravità e si è risolto completamente tra il 2009 e il 2010 secondo quanto riferito dal periziando al perito) e così come da lui stabilito del 30% dal 02.06.2007 è stata recuperata totalmente dal 01.01.2010. Con la risoluzione dell'episodio depressivo la sindrome somatoforme da dolore persistente non ha incidenza sulla sua capacità di lavoro.
La capacità lavorativa del periziando è da considerarsi al 100% dal 01.01.2010. (…)" (doc. AI 109/23)
L’assicurato ha quindi prodotto due certificazioni dei curanti dr. __________, generalista, e del dr. __________, psichiatra, entrambe attestanti una completa inabilità lavorativa (doc. AI 128, 134), alla luce delle quali l’Ufficio AI ha predisposto un ulteriore approfondimento a cura del dr. __________, psichiatra, il quale, con perizia del 14 febbraio 2013, ha posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “Episodio depressivo di medio gravità con sintomi biologici (ICD 10 F32.11) dal novembre 2012” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4) dal 2006" e sulla capacità lavorativa concluso quanto segue:
" (…)
Le menomazioni qualitative e quantitative constatate a livello psicologico e mentale sono attribuibili allo stato depressivo di media gravità attualmente obiettivato. Tale condizione determina, da un punto di vista esclusivamente psichiatrico, una inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività lucrativa da novembre 2012. Analogamente sull'arco dell'intera giornata lavorativa c'è un rendimento ridotto del 50%. (…)" (doc. AI 144/7)
Sulla base di queste conclusioni l’Ufficio AI, nuovamente interpellato il consulente professionale, mediante la decisione impugnata, per il periodo dal 1. agosto 2006 al 30 settembre 2007 ha confermato le prestazioni di invalidità già assegnate con la decisione del 9 settembre 2011, confermando pure un grado di invalidità insufficiente per l’erogazione di una rendita di invalidità per il periodo successivo al 1. ottobre 2007 (doc. AI 147-3).
2.5. Unitamente al suo ricorso, l’assicurato ha prodotto documentazione già agli atti oltre ad un certificato medico del 2 maggio 2013 del dr. __________, attestante:
" Egregio avvocato,
le riferisco in merito all'evoluzione del quadro clinico concernente il signor RI 1, in mia cura dal 2 novembre 2012.
Egli è stato peritato, per l'ufficio Assicurazione Invalidità, dallo psichiatra dottor __________ (2 colloqui rispettivamente in data 1 e 14 febbraio 2013).
Le conclusioni peritali hanno portato alla diagnosi di episodio depressivo di media gravità, con sintomi biologici (ICD 10 F32.1) e, conseguentemente, al riconoscimento di un'inabilità lavorativa del 50%.
Il dottor __________ ha quindi confermato la mia diagnosi discostandosene parzialmente solo per'quanto concerne l'entità del disturbo.
A questo proposito mi permetto di far notare come, nell'ambito del disturbo citato, le oscillazioni del tono dell'umore siano inevitabili e contemplate nel manuale di diagnostica ICD-10. Verosimilmente il perito ha incontrato l'assicurato nel breve periodo durante il quale la sintomatologia depressiva risultava essere meno accentuata.
Seguendo il signor RI 1 con regolarità dal mese di novembre 2012 posso tuttavia confermare la persistente e prevalente grave deflessione del tono dell'umore che, a questo punto, può essere ricondotta ad una sindrome depressiva ricorrente.
La situazione è complicata dal fatto che detta sindrome, nel caso specifico, risulta resistente al trattamento psicofarmaco logico.
L'assicurato è stato trattato con Fluoxetina (fino a 60 mg/die), Bromazepam, Quetiapina, Bupropione e Trazodone (che assume attualmente al dosaggio di 200 mg la sera).
II quadro psicopatologico è attualmente riconducibile ad uno stato depressivo grave nell'ambito della menzionata sindrome depressiva ricorrente.
L'esame psichico ci confronta con un uomo in condizioni generali ridotte, trascurato nell'aspetto, vigile, orientato ma visibilmente sofferente, scoraggiato ed amareggiato.
Evita il contatto visivo con l'interlocutore, risponde alle domande in maniera molto sintetica e risulta vieppiù ermetico.
L'espressione del volto comunica tristezza, a tratti disperazione, rabbia, risentimento, profonda sofferenza e rassegnazione.
La mimica e la gestica sono ridotte in presenza di inibizione psicomotoria.
L'assicurato, pur se stimolato, risulta assente, distratto e presenta importanti deficit della memoria e della concentrazione.
La forma del pensiero è corretta ma il contenuto è povero e caratterizzato da spunti di stampo persecutorio.
Sono presenti sentimenti di disistima, vergogna, vuoto, inutilità, impotenza ed autosvalutazione.
Il tono dell'umore è marcatamente deflesso in presenza di un'ideazione suicidale passiva che potrebbe, su base impulsiva, portare ad agiti auto aggressivi non prevedibili. Nulla la progettualità.
Viste le condizioni psichiche descritte, il signor RI 1 è da considerare inabile al lavoro nella misura del 100%, per qualsiasi attività, dal mese di novembre 2012." (doc. L)
In proposito, nelle “Annotazioni” del 21 maggio 2013, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, ha ritenuto indispensabile una rivalutazione psichiatrica osservando:
" (…)
Visto il decorso descritto dallo psichiatra curante, è indicata una nuova valutazione che accerti l'andamento longitudinale del disturbo affettivo esordito nel 2007, andato poi in remissione (vedi perizia Dr.ssa __________) e poi riacutizzatosi nel 2012 (vedi perizia Dr. __________ e scritto Dr. __________).
Appare utile valutare il decorso clinico dal novembre 2012, data di inizio della nuova presa a carico psichiatrica, in particolare se il quadro clinico evidenziato dal Dr __________ è rimasto costante nel tempo o se come sostiene il curante si è trattato di un breve miglioramento del quadro psicopatologico. Per questo motivo si chiede nuova valutazione psichiatrica dove vengano fatti più colloqui ad adeguata distanza di tempo nell'arco di tre mesi, anche con l'ausilio di test. Sono inoltre da valutare i criteri di Foerster, in presenza di un disturbo somatoforme.
Si chiede poi al perito di valutare se le limitazioni psichiatriche sono cumulabili o meno con quelle somatiche espresse in perizia SAM dopo discussione plenaria con i periti interessati." (doc. VI/bis)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’attribuzione di una rendita di invalidità per il periodo successivo al 1. ottobre 2007, concludendo per un grado di invalidità del 21% e, quindi, insufficiente per l’attribuzione di una rendita di invalidità (consid. 1.2.).
Tale tesi è contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti, ha in sostanza sostenuto di essere inabile in maniera superiore facendo inoltre valere un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 9 aprile 2013 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), i rapporti medici prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dal dr. Quirici si riferisce anche alla situazione valetudinaria dell’assicurato antecedente all’emissione della decisione contestata.
Al riguardo, viste le citate attestazioni mediche, appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono l’assicurato abbiano subito un ulteriore peggioramento rispetto alla situazione presente non solo all’epoca della perizia del SAM del 14 luglio 2009 (doc. AI 37), ma anche rispetto alle valutazioni psichiatriche del 12 aprile 2012 (doc. AI 109-23) e 14 febbraio 2013 (doc. AI 144). Inoltre appare verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini.
Del resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichiatrici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta della problematica psichica di cui è sofferente il richiedente (cfr. IV e IVbis).
Questa Corte deve quindi condividere, con il SMR, la necessità di esperire ulteriori chiarimenti, con mandato per una perizia psichiatrica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato (cfr. fra le tante DTF 132 V 215, 130 V 138).
2.8. Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nella fattispecie, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, conformemente a quanto concluso dal medico SMR, ha sostanzialmente indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti mediante mandato di allestimento di una perizia psichiatrica, riservandosi altresì di sottoporre per valutazioni le relative risultanze ai periti SAM onde definire l’eventuale cumulabilità delle limitazioni derivanti dalle affezioni psichiche con quelle da ascrivere ai problemi somatici (VI).
Ora, rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerate le patologie di cui è portatore l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico e, a dipendenza dell’esito dello stesso, pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di consulente assicurativo ed in attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.2).
Quanto alla richiesta del ricorrente, il quale postula che il perito venga scelto “di concerto dalle parti”’ e che lo stesso indichi alle parti i nominativi degli specialisti che verrebbero ulteriormente consultati (cfr. VIII), va detto che la partecipazione dell’assicurato in caso di perizia allestita dall’amministrazione è regolata esclusivamente dall’art. 44 LPGA che recita quanto segue:
" Se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte. “
Secondo la giurisprudenza alla persona che verrà periziata deve essere reso noto in anticipo l’identità del perito, con comunicazione anche della sua specializzazione, al fine di permettergli di osservare i suoi diritti di partecipazione alla procedura e in particolare di far valere l’esistenza di eventuali motivi di ricusa (SVR 2007 IV n. 27; cfr. anche DTF 132 V 376 e 93 in materia di perizia SAM). Non esiste per contro un diritto dell’assicurato di partecipare direttamente alla scelta del perito, tale prerogativa incombendo all’amministrazione.
Resta per contro riservata la facoltà per l’assicurato di contestare la scelta del perito sulla base di validi motivi di ricusa così come quella di preventivamente prendere posizione sulle domande peritali e di sottoporre propri quesiti supplementari (cfr. in argomento la già citata DTF 137 V 210 consid. 3 e 136 V 113).
Del resto non è superfluo osservare che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Infine, a proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, si ricorda che il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2). La Corte federale ha ribadito altresì che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
D’altra parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 e I 462/05 del 25 aprile 2007).
Inoltre, va osservato che secondo la giurisprudenza in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
2.9. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà inoltre al ricorrente, patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7. e 2.8 e renda una nuova decisione.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti