Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.97

 

BS/sc

Lugano

18 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 22 marzo 2013 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1975, di professione cameriera, nell’aprile 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di due infortuni della circolazione accaduti nell’agosto 2002 e nel novembre 2003 (doc. AI 1).          

 

                                         Dopo aver esperito una lunga e laboriosa istruttoria, raccolta anche la documentazione medica dell’assicuratore contro gli infortuni (la __________), con otto decisioni del 22 marzo 2013 (preavvisate il 3 dicembre 2012), l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio delle seguenti rendite:

 

"  (…)

-    rendita intera dal 01.11.2004 (con versamento dal 01.04.2005) al 30.6.2005 a regione di un grado d'invalidità pari al 100%

-    ¼ di rendita dal 01.07.2005 al 31.01.2006 (grado AI 48%)

-    rendita intera dal 01.02.2006 limitatamente al 31.08.2006 (grado AI 100%)

-    ¼ di rendita dal 01.05.2007 al 31.03.2008 (grado AI 47%)

-    ¼ di rendita dal 01.04.2008 al 30.06.2009 (grado AI 48%)

-    rendita intera dal 01.07.2009 al 28.02.2010 (grado AI 100%)

-    ¼ di rendita dal 01.03.2010 al 31.12.2010 (grado AI 48%)

-    mezza rendita dal 01.01.2011 (grado AI 58%). (…)" (doc. IV, pag. 2)

 

                               1.2.   Contro le succitate decisioni l’assicurata, per il tramite della RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di rendite d’importo maggiore. Sostanzialmente contesta la determinazione del reddito da valida. Sostenendo come nel caso concreto non sia possibile fare riferimento a dati salariali effettivi affidabili, la ricorrente è del parere che il reddito ipotetico sia determinato secondo le tabelle salariali statistiche RSS e non, come operato dall’Ufficio AI, sulla base del salario notificato all’assicuratore contro gli infortuni corrispondente al minimo salariale del relativo contratto collettivo di categoria.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva in particolare di aver utilizzato i dati del CCNL d’importo maggiore del salario effettivamente percepito dall’assicurata prima del danno alla salute.

 

                               1.4.   In data 24 maggio 2013 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a delle rendite maggiori di quelle riconosciute dall’Ufficio AI con le decisioni contestate.

 

                                         Non contestata è invece la valutazione medica, fondata sulle perizie 19 ottobre 2010 del SAM, 13 luglio 2011 e 30 agosto 2011 del dr. __________ e 26 settembre 2011 del dr. __________, che hanno permesso all’amministrazione di definire le diverse inabilità lavorative, sia nell’abituale professione di cameriera che in attività rispettose dei limiti funzionali, dal 1° novembre 2003 in avanti. In attività adeguate le diverse incapacità lavorative sono state le seguenti, così come esposto nelle motivazioni delle decisioni impugnate:

 

"  (…)

In attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

100% dal 01.11.2003 al 07.03.2005;

  50% dal 08.03.2005 al 28.11.2005;

100% dal 29.11.2005 al 30.04.2006;

  40% dal 01.05.2006 al 30.04.2007;

  50% dal 01.05.2007 al 17.01.2008;

100% dal 18.01.2008 al 31.01.2008;

  50% dal 01.02.2008 al 05.04.2009;

100% dal 06.04.2009 al 31.10.2009;

  50% dal 01.11.2009 al 30.09.2010;

  60% dal 01.10.2010 a tutt'oggi. (…)" (doc. AI 146/39)

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Al fine di determinare il grado d’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), occorre innanzitutto rilevare che, secondo giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa delle decisioni impugnate e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (fra le tante cf. DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24).

 

                               2.5.  

 

                            2.5.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), nella  sentenza 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 il TF ha rilevato che occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

 

                            2.5.2.   Nel caso in esame, determinante è il reddito che l’assicurata avrebbe percepito, senza il danno alla salute, nel 2004, anno in cui è sorto il diritto alla rendita, anche se il versamento è avvenuto unicamente dal 1° aprile 2005, ossia un anno precedente la domanda (tardiva) di prestazioni (3 aprile 2006) conformemente all’art. 48 cpv. 2 vLAI.  

                                        

                                         L’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida prendendo in considerazione i salari minimi CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione) più favorevoli all’assicurata:

 

"  (…)

Reddito da valido:

Al momento dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurata, come risulta dalla dichiarazione d'infortunio della __________, percepiva un salario mensile di Fr. 3'100.-- corrispondente al salario minimo per un dipendente non qualificato del CCNL del settore alberghiero e della ristorazione. Per determinare il reddito da valido si fa dunque riferimento al CCNL della categoria che per il 2005 risulta essere un reddito annuo di Fr. 40'950.--. Si fa notare come la Signora RI 1 risultava assicurata per l'assicurazione LAINF per Fr. 38'748.-- (Fr. 3'229.- x 12 mesi) nel 2003 che aggiornato al 2005 grazie alla tabella dell'adeguamento dei salari risulterebbe un reddito annuo di Fr. 39'482.--; salario inferiore a quello preso in considerazione come da CCNL. (…)" (motivazioni alle decisione contestate doc. AI 132/2; cfr. anche rapporto del consulente in integrazione professionale 28 giugno 2007 in doc. AI 17).

 

                                         L’amministrazione ha poi adeguato gli importi sino al 2011.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurata contesta tale modo di procedere. In sintesi, sostiene che fondarsi sul CCNL non è corretto in quanto indicativo di una retribuzione minima e che senza il danno alla salute avrebbe percepito salari maggiori. Non disponendo di dati salariali effettivi affidabili, la giurisprudenza indica di prendere in considerazione i salari statistici nazionali (tabelle RSS [Rilevazione svizzera della struttura dei salari]).

 

                                        In sede di risposta l’Ufficio AI ha invece rilevato che:

 

"  (…)

Il salario indicato dal datore di lavoro per l'anno 2003 (v. doc. 1 incarto LAINF) ammonta a CHF 3'229.- per 12 mensilità (13a compresa) e quindi CHF 38'748.- annui. Nel documento D) allegato al ricorso dell'assicurata, lo stesso datore di lavoro, per l'anno 2004, ha indicato un salario mensile pari a CHF 3'333.35 per 12 mensilità (13a compresa), per un totale di CHF 40'000.- annui. Anche volendo considerare tale reddito e aggiornarlo fino al 2011, risulta essere sempre inferiore al salario preso in considerazione dall'UAI per i vari anni, come si può rilevare dalla tabella di aggiornamento del salario datata 06.06.2013 qui allegata. L'amministrazione ha infatti tenuto conto del salario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, che risulta essere più favorevole all'assicurata. (…)

(doc. IV, pag. 3)

                                                                                                                                

                                         Orbene, in primo luogo occorre evidenziare che, conformemente alla giurisprudenza citata al consid. 2.5.1, non può essere preso come riferimento il salario percepito dall’assicurata quando lavorava presso lo snack bar __________, aggiornandolo fino al 2011, visto che la ditta individuale (__________) che gestiva il bar è stata cancellata da RC il 31 marzo 2006 (FUSC __________; cfr. estratto RC informatizzato e doc. E). Tuttavia va qui fatto presente che nel succitato scritto 2 febbraio 2004 lo stesso datore di lavoro aveva comunicato all’assicuratore LAINF un salario dal mese di gennaio di fr. 3'200.-- (più fr. 133,35 di tredicesima), per una retribuzione annua di fr. 40'000.-- (doc. D), retribuzione leggermente superiore al salario minimo di fr. 3'120.-- valido per il 2004 (cfr. modifica CCNL dell’8 dicembre 2003 in FF 2003 2583 pubblicata nel sito della SECO).

 

                                         L’assicurata ha poi dimostrato che successivamente, da valida, avrebbe potuto conseguire una retribuzione maggiore di quella minima secondo il CCNL. Infatti, dal 6 marzo 2005 al 30 novembre 2005 essa ha lavorato a tempo parziale presso il Bar __________ di __________. Nel relativo questionario all’attenzione dell’Ufficio AI il 24 aprile 2006 l’allora datore di lavoro aveva indicato che dal 1° maggio 2006 l’assicurata avrebbe ripreso a tempo parziale l’attività di cameriera e che, senza il danno alla salute, avrebbe percepito un salario tra i fr. 3'200.-- e 3'500.-- mensili, ossia una media di fr. 3'350.-- (doc. AI 6), maggiore del salario minimo CCNL di fr. 3'182.-- valido in quell’anno (cfr. modifica CCNL del 19 dicembre 2005 in FF 2005 3373. Nel formulario 14 settembre 2006 all’assicuratore LAINF sempre il Bar __________ dichiarava che il 1° maggio 2006 l’assicurata aveva ripreso l’attività lavorativa al 40% per un salario annuo di fr. 18'240.--. Riportato su un pensum del 100% il reddito anno corrisponde a fr. 45'600.--, maggiore del salario annuo minimo CCNL, come visto, di fr. 41'366.-- (13 x 3'182).

 

                                         Infine, va fatto presente che nel giugno 2009 l’assicurata ha conseguito il certificato di capacità per esercenti II (doc. F), un altro motivo per non ritenere giustificato la presa in considerazione, quale base di calcolo del salario da valido, dei salari minimi CCNL, benché aggiornati, per collaboratori senza formazione professionale. Non solo, dal momento che, come visto sopra, la retribuzione dell’assicurata tendenzialmente era sopra ai minimi garantiti dalla legge, è molto verosimile che anche dal giugno 2009 l’ipotetica remunerazione da valida sarebbe stata superiore a quella minima prevista dal CCNL per collaboratori con formazione professionale.

 

                                         Per tutti questi motivi, giustamente la ricorrente sostiene che il reddito da valido sia da determinare sulla base dei dati salariali statistici e non, come operato dall’Ufficio AI, tenendo conto del CCNL.

 

                                         Dagli atti di causa risulta che l’assicurata, a dipendenza del suo stato di salute, ha praticamente sempre svolto la professione di cameriera, motivo per cui occorre far capo al ramo economico nr. 55 (alberghi e ristoranti) e, dopo il 2008, al nr. 56 (attività di servizio di ristorazione).

 

                                         Avendo la ricorrente conseguito il diploma di esercente tipo II, per i dati statistici dal 2009 è corretto far capo al livello di qualifica 3 (conoscenze professionali specializzate). Infatti, nel ricorso l’interessata ha ben evidenziato le conoscenze professionali necessarie per superare i relativi esami, oltre all’espe-rienza maturata nel settore, con la precisazione che il citato Regolamento sulle formazione professionale degli esercenti (R.L.11.3.2.1.2 ) è stato abrogato, in data 1° aprile 2011, con l’entrata in vigore del RLear (Regolamento della legge sugli esercizio alberghieri e sulla ristorazione; RL 11.3.2.1.1).  ;

 

                                         Per il 2005, applicando i dati statistici di cui alla Tabella TA1 2004, si ottiene un importo mensile di fr. 3'466.--. Riportato su 42.1 ore di media lavorativa nel settore alberghiero e ristorazione, aggiornato al 2005 dell’1% (cfr. tabelle B 10.2 e B 9.2, pubblicate in La Vie économique 2006), moltiplicato per 12 mesi, il reddito annuo ammontava a fr. 44'213.--.

 

                                         Nel 2006 il reddito annuo statistico, livello di qualifica 4, ammontava a fr. 44'369.-- (3'513 : 40 x 42,1 x 12).

 

                                         Nel 2007 il reddito annuo statistico, livello di qualifica 4, tabella TA 1 2006, aggiornato al 2007, ammontava a fr. 45'079.-- (44'369.-- + 1,6%).

 

                                         Nel 2008 il reddito annuo statistico, ammontava a fr. 47’099.-- (3’738 : 40 x 42  x 12).

 

                                         Nel 2009 il reddito annuo statistico, livello di qualifica 3, tabella TA 1 2008, aggiornato al 2009, ammontava a fr. 51’561.-- (4’008 : 40 x 42 x 12 + 2,1%).

                                        

                                         Nel 2010 il reddito annuo statistico del ramo economico nr. 56, livello di qualifica 3, ammontava a fr. 51’881.-- (4’098 : 40 x 42,2 x 12).

 

                                         Nel 2011 il reddito annuo statistico, livello di qualifica 3, tabella TA 1 2010, aggiornato al 2011. ammontava a fr. 52’400.-- (51’881 + 1%).

 

                                         Nel 2012 il reddito annuo statistico livello di qualifica 3, tabella TA 1 2010, aggiornato al 2012 ammontava a fr. 52’819.--, (52'400 + 0,8%).

 

                               2.6.  

 

                            2.6.1.   Per quel che concerne il reddito da invalida, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

 

                            2.6.2.   Nel caso in esame, l’amministrazione ha utilizzato le citate tabelle TA1, professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) ed ha riconosciuto una riduzione di reddito di complessivi 13% (8% per attività leggera e 5% per altri fattori), tenendo in considerazione le singole capacità lavorative. I singoli redditi da invalida non sono stati contestati.

                                         In merito alle riduzioni di reddito, va fatto presente che, secondo giurisprudenza, per ogni fattore va applicato un multiplo di riduzione del 5% (STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 che ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013). Un’arrotondamento al 15% delle riduzioni proposto dall’amministrazione in sede di risposta non risulta essere, come si vedrà, influente sull’esito della vertenza.

 

                               2.7.   Tenendo conto dei redditi da valida di cui al consid 2.5.2, nonché dei singoli redditi da invalida risultanti nelle motivazioni alle decisioni contestate, si hanno le seguenti periodi d’invalidità, così come esposti nel ricorso:

 

"  (…)

Periodo dall' 8.3.2005 al 28.11.2005 (inabilità 50%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 44'213 con un reddito da invalida di fr. 21'336 si giunge ad una perdita di guadagno di fr. e quindi ad un grado di invalidità del 51.7%.

 

Periodo 1.5.2006-31.12.2006 (inabilità 40%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 44'369 con un reddito da invalida di­ fr. 26'245 si giunge ad una perdita di guadagno di fr. 18'124 e ad un grado di invalidità del 40.8%.

 

Periodo 1.1.2007-30.4.2007 (inabilità 40%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 45'079 con un reddito da invalida di fr. 26'667 si giunge ad una perdita di guadagno di fr. 18'412 e ad un grado di invalidità del 40.8%.

 

Periodo 1.5.2007-31.12.2007 (inabilità 50%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 45'079 con un reddito da invalida di fr. 22'223 si giunge ad una perdita di guadagno di fr. 22'856 e ad un grado di invalidità del 50.7%.

 

Periodo 1.1.2008-31.12.2008 (inabilità 50%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 47'099 con un reddito da invalida di fr. 22'345 si giunge ad una perdita di guadagno di fr. 24'754 e ad un grado di invalidità del 52.6%.

Periodo 1.1.2009-5.4.2009 (inabilità 50%)

Il grado di invalidità corrisponde a quello per il periodo del 2008 e quindi al 52.6%.

 

Periodo 1.11.2009-31.12.2009 (inabilità 50%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 51'561 con un reddito da invalida di fr. 22'814 (22'345 + 2.1%) si giunge ad una perdita di guadagno di fr. 28'747 e ad un grado di invalidità del 55.7%.

 

Periodo 1.1.2010-30.9.2010 (inabilità 50%)

Il grado di invalidità corrisponde a quello calcolato per il periodo precedente e quindi al 55.7%.

 

Periodo dall' 1.10.2010 in poi (inabilità 60%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 51'881 con un reddito da invalida di fr. 18'405 si giunge ad una perdita di guadagno di fr. 33'476 e ad un grado di invalidità del 64.5%. (…)" (doc. I, p.to. 5)

 

                                         Di conseguenza, l’assicurata ha diritto alle seguenti rendite:

 

Ø      rendita intera dall'1.4.2005 al 30.6.2005;

Ø      mezza rendita dall'1.7.2005 al 31.1.2006;

Ø      rendita intera dall'1.2.2006 al 31.7.2006;

Ø      un quarto di rendita dall'1.8.2006 al 31.7.2007;

Ø      mezza rendita dall'1.8.2007 al 30.6.2009;

Ø      rendita intera dall'1.7.2009 al 31.1.2010;

Ø      mezza rendita dall'1.2.2010 al 31.12.2010;

Ø      tre quarti di rendita dall'1.1.2011 in poi.

 

                                         Ne consegue che le decisioni conteste vanno modificate ai sensi di quanto sopra ed il ricorso va accolto.

                                                                                                                        

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Le decisioni impugnate sono annullate.

                                         §§ RI 1 ha diritto alle rendite d’invalidità come da consid. 2.7.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).           

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi    Gianluca Menghetti