Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 giugno 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, nata nel 1958, il 15 novembre 2010 (doc. 1) ha presentato una prima domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, che l'Ufficio AI ha respinto con decisione del 18 maggio 2012 (doc. 38) per carente grado di invalidità pensionabile (14%).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
B. Il 5 marzo 2014 (doc. 46) l'assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti, indicando ateromatosi dell'aorta, infarti renali, embolia ateromatosi addominale e toracica quali danni alla salute presenti dal 2009.
C. Con decisione del 12 giugno 2014 (doc. A), preavvisata dal progetto di decisione del 21 marzo 2014 (doc. 50), l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, non ritenendo che vi siano degli elementi medici oggettivi che portino a riconsiderare la precedente decisione del 18 maggio 2012.
D. Rappresentata dall'avv. RA 1, il 14 luglio 2014 (doc. I) RI 1 si è aggravata a questo Tribunale, rilevando che da anni presenta gravi problemi cardio-circolatori, perciò viene rimproverato all'Ufficio AI di avere minimizzato la gravità del suo stato di salute e di avere evaso con leggerezza le conseguenze sulla sua capacità lavorativa. A suo dire, i recenti certificati dei dr. med. __________, __________ e __________ contrastano con la perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico allestita nel 2011. Inoltre, il medico del Servizio Medico Regionale nemmeno avrebbe considerato nella sua prima opinione i referti di due periti, limitandosi solo in un secondo tempo a ritenere detti pareri come ininfluenti. Pertanto, la decisione dell'amministrazione sarebbe arbitraria. Infine, già nella perizia del 2011 era emersa un'incapacità del 20-25% per motivi psichici e da allora, come confermerà un rapporto specialistico, il quadro sarebbe peggiorato. Essa ha quindi chiesto l'annullamento della decisione e l'attribuzione di una rendita intera. In via subordinata, la ricorrente ha postulato l'erezione di una perizia pluridisciplinare.
E. Con la risposta del 18 luglio 2014 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione di non entrata in materia, giacché dopo avere interpellato in precedenza il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________) a proposito dei nuovi certificati medici prodotti dall'assicurata, quest'ultimo ha concluso che la ricorrente non ha reso verosimile nella procedura amministrativa che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità. Si imponeva quindi la non entrata in materia e non era necessario disporre ulteriori accertamenti.
F. La ricorrente ha prodotto un rapporto dello psichiatra dr. med. __________ datato 14 agosto 2014 (doc. VI), che l'UAI ha trasmesso ai medici SMR __________ e __________ per una valutazione specialistica, i quali hanno ritenuto verosimile un peggioramento dal 31 luglio 2014 (doc. VIIIbis). L'Ufficio AI, ricordando come questo referto sia comunque tardivo essendo stato presentato con il ricorso, ha rilevato che questo aspetto riguarda, semmai, una domanda di revisione, poiché posteriore alla decisione impugnata (doc. VIII).
L'insorgente ha formulato delle brevi precisazioni (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del marzo 2014.
3. Qualora una (prima richiesta di) rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
4. In concreto, con decisione del 18 maggio 2012 (doc. 38) l'Ufficio AI ha negato all'assicurata una rendita di invalidità, avendo un grado di invalidità totale (salariata e casalinga) del 14% e quindi inferiore al grado minimo (40%).
Il 5 marzo 2014 (doc. 50) l'assicurata, tramite il formulario "Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita", ha inoltrato una nuova domanda allegando il certificato medico del 26 febbraio 2014 del dr. med. __________ (doc. 48), indicando i nomi dei suoi medici curanti e specificando che il danno alla salute, presente dal 2009, era causato da malattia.
Nel termine, prorogato di un mese (doc. 53), entro cui formulare le proprie osservazioni al progetto di decisione, l'assicurata ha sostanziato il suo stato di salute producendo il rapporto del 12 maggio 2014 (doc. 54/2) del dr. med. __________, sul quale si è subito pronunciato il dr. med. __________ dell'SMR (doc. 56). In seguito essa ha pure prodotto i referti dei dr. med. __________ (doc. 57/2) e __________ (doc. 57/3), ugualmente vagliati dal predetto medico SMR (doc. 59).
Con il ricorso l'interessata non ha prodotto nuove attestazioni mediche, mentre pendente causa ha trasmesso il rapporto del dr. med. __________ (doc. VIbis), sul quale i dr. med. __________ e __________ dell'SMR hanno potuto prendere posizione (doc. VIIIbis).
5. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il TF ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)").
Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
6. Da quanto precede discende innanzitutto che il referto del 14 agosto 2014 (doc. VIbis) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, prodotto solo in sede di ricorso, non può essere preso in considerazione nell'ambito della procedura di ricorso, poiché trasmesso tardivamente; può essere oggetto di nuova domanda (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).
Per quanto concerne gli altri certificati medici trasmessi - correttamente - all'amministrazione, seppure non direttamente con la richiesta di prestazioni, occorre qui analizzarli.
Un solo certificato è stato prodotto dall'assicurata unitamente alla nuova domanda di prestazioni, ma si tratta di un certificato medico del tutto ininfluente, giacché si limita ad attestare il 26 febbraio 2014 (doc. 48) che l'interessata era inabile al lavoro al 100% dal 26 febbraio al 17 marzo 2014 per malattia (dr. med. __________, FMH medicina interna).
Alla scadenza del termine prorogato per formulare osservazioni al progetto di decisione di non entrata in materia, il patrocinatore dell'assicurata ha fatto pervenire all'Ufficio AI un nuovo referto del medico curante.
Il 12 maggio 2014 (doc. 54/2) il dr. med. __________ ha precisato che si tratta di una arteriopatica con stato dopo infarti renali multipli a sinistra, con ischemia mesenterica su occlusione transitoria dell'arteria mesenterica superiore di origine tromboembolica del 2009. Come fattori di rischio cardiovascolare l'assicurata presentava un pregresso tabagismo (20 p/y), un'ipercolesterolemia, una broncopatia cronica ostruttiva su noto tabagismo con una componente dominante enfisematosa, uno struma multinodulare eutireotico nel contesto di una malattia di Hashimoto.
Il curante ha osservato che da qualche mese la paziente lamentava un dolore legato agli sforzi, tanto che l'esame cicloergometrico del 17 marzo 2014 è stato sospeso per un importante dolore retrosternale di tipo oppressivo, con stringimento al giugulo ed irradiazione al braccio destro, dolore che è subito sparito all'arresto dello sforzo. L'esame di risonanza magnetica cardiaca effettuato è risultato normale.
Il medico ha infine informato di essere in attesa di una valutazione specialistica cardiologica da parte del dr. med. __________.
Questo rapporto medico è stato sottoposto per una valutazione al dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'Ufficio AI, il quale il 16 maggio 2014 (doc. 56) ha evidenziato che questo documento non apportava alcun nuovo elemento medico influente sulla capacità lavorativa dell'assicurata, in considerazione soprattutto di un'oggettiva indagine cardiologica effettuata rispettivamente una risonanza magnetica cardiaca che ha dato un risultato normale.
A suo dire non era pertanto giustificata un'entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.
Due settimane dopo essere scaduto il termine prorogato, il 28 maggio 2014 (doc. 57) l'assicurata ha trasmesso all'Ufficio AI il rapporto del 13 maggio 2014 (doc. 57/2) del PD dr. med. __________, FMH medicina interna e cardiologia, il quale ha riferito di avere riguardato la risonanza magnetica che, a suo dire, a differenza di una scintigrafia, che ha notoriamente alcuni punti deboli, è in grado di valutare ischemie anche di piccole dimensioni. Lo specialista ha rilevato che il fatto che non si rilevi ischemia e che non si vedano necrosi o fibrosi sono indicativi di un quadro coronarico non compromesso o perlomeno tale da giustificare, a quel momento, un bilancio invasivo che forse andrà comunque considerato in futuro, d'altra parte anche la patologia vascolare periferica e più probabilmente l'effetto di interventi tromboembolici che di un'arteriopatia sicura e documentata.
Egli ha concluso che a quel momento era ragionevole mantenere un approccio conservativo e che a dipendenza del quadro clinico la situazione poteva essere rivista.
Unitamente al referto cardiologico, l'interessata ha trasmesso all'amministrazione un estratto del rapporto del dr. med. __________ rilasciato a seguito dell'esame del 30 gennaio 2014. Il ginecologo ha proposto di effettuare un ciclo di fisioterapia di tipo riabilitativo specifico uroginecologico visto che la paziente era anticoagulata in contesto di ateromatosi importante dell'aorta. Per prevenire un intervento chirurgico per prolasso che nella paziente comporterebbe un rischio vitale non indifferente legato alla sua malattia ateromatosica era importante rinforzare il pavimento pelvico ed evitare di portare pesi importanti professionalmente e a casa.
In merito a questi ultimi due certificati si è espresso il 3 giugno 2014 (doc. 59) lo stesso dr. __________ dell'SMR, il quale ha affermato che la nuova documentazione medica cardiologica non apportava nuovi elementi medici che modificavano sostanzialmente la capacità lavorativa dell'assicurata valutata in precedenza. Pertanto, egli ha confermato il rapporto medico SMR del 28 novembre 2011 (doc. 32).
7. Alla luce dei certificati medici suesposti, che il TCA ritiene non particolarmente dettagliati, ma comunque sufficienti per capire il quadro clinico dell'assicurata, la valutazione del medico SMR deve essere condivisa.
In effetti, come ha chiarito l'Ufficio AI nella risposta di causa, il dr. __________ ha stabilito che poiché il risultato della risonanza magnetica cardiaca era normale, non si poteva concludere per un peggioramento della situazione valutata nel 2011.
D'altronde, è stato lo stesso dottor __________ ad affermare che, malgrado l'interessata abbia manifestato un dolore retrosternale di tipo oppressivo durante un esame tanto da dover essere interrotto, la risonanza magnetica cardiaca ha dato risultati normali.
Questa conclusione è poi stata comunque confermata anche dal PD dr. med. __________, il quale ha affermato che l'assenza di ischemia e di necrosi o fibrosi sono indicativi di un quadro coronarico non compromesso, perciò lo specialista non riteneva di dovere procedere con interventi chirurgici.
Ininfluente è poi l'estratto del rapporto del ginecologo, siccome ha evidenziato un quadro clinico già noto, ossia l'ateromatosi importante dell'aorta, che però, alla stregua delle problematiche uroginecologiche, non influisce sulla capacità lavorativa della ricorrente, visto che al riguardo nulla è stato menzionato.
Di conseguenza, stante questo Tribunale, la circostanza che il medico SMR non si sia dilungato sugli ultimi due referti affermando semplicemente che gli stessi non apportano nuovi elementi tali da modificare sostanzialmente la capacità lavorativa precedentemente valutata, non va dunque criticata.
Men che meno si deve ritenere che la decisione dell'amministrazione sia arbitraria poiché non motivata e poiché il dr. __________ "Solo in un secondo tempo (…) liquidava frettolosamente il nuovo quadro clinico (…)", visto che in prima battuta "confermava la non entrata in materia, tuttavia non considerava il rapporto medico del dr. __________ del 13.05.2014 e nemmeno la proposta del dr. __________ a seguito dell'esame del 30.01.2014." (doc. I pag. 3).
Le conclusioni della ricorrente non possono essere condivise.
Come esposto nei fatti, il medico SMR si è invero pronunciato dapprima soltanto sul referto del dr. __________ ed in un secondo tempo su quelli dei dr. __________ e __________.
Questa suddivisione temporanea, però, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, va unicamente ricondotta a quest'ultima, la quale ha inviato all'Ufficio AI detti referti medici non solo in due tempi, ma anche ben oltre il termine che l'amministrazione ha prorogato.
Va qui ricordato che con la richiesta di prestazioni l'assicurata ha in primo luogo prodotto uno scarno referto del suo medico curante, poi ne ha inviato un ulteriore, più dettagliato, via fax (doc. 54) il 12 maggio 2014, ossia tre giorni prima della scadenza del termine prorogato, con l'indicazione che era in attesa della valutazione cardiologica.
Questa valutazione è stata stilata dal dr. med. __________ il 13 maggio 2014, ma è stata trasmessa, sempre via fax, all'amministrazione soltanto il 28 maggio 2014, mentre il termine per le osservazioni al progetto di decisione era stato prorogato fino al 15 maggio 2014.
Addirittura, poi, il referto del dr. med. __________, inviato anch'esso il 28 maggio 2014, si riferisce ad un esame del 30 gennaio 2014, che verosimilmente poteva essere prodotto in precedenza.
Ad ogni buon conto, nell'attesa di ricevere la valutazione specialistica cardiologica ivi indicata, il 16 maggio 2014 (doc. 56) il dr. med. __________ si è subito pronunciato sull'unico certificato medico agli atti, ovvero quello del dr. med. __________, che era appena stato inviato all'Ufficio AI.
Per poter valutare gli altri due referti, il medico SMR ha dovuto attendere fino ad inizio giugno 2014, essendo essi giunti a fine mese di maggio 2014.
Il TCA osserva che il parere del medico SMR che ne è seguito ha sì considerato entrambi questi ultimi due certificati, ma non vi ha trovato nessun elemento nuovo rilevante in grado di modificare la propria valutazione effettuata nel 2011. In effetti, come visto, il cardiologo stesso ha evidenziato da un lato un quadro coronarico non compromesso e d'altro lato che la paziente era nota per un'arteriopatia importante in stato da infarti renali multipli con ischemia mesenterica su occlusione transitoria dell'arteria mesenterica superiore di origine tromboembolica nel 2009.
Ora questa diagnosi, che ingloba la problematica dell'ateromatosi importante dell'aorta riferita dal ginecologo, ricalca quella posta dal dr. med. __________, che però era già stata valutata dal dottor __________ il 16 maggio 2014. In tali circostanze, il medico SMR non ha dunque più riscontrato alcuna nuova patologia.
Stanti così le cose, questo Tribunale fa proprie le affermazioni e le conclusioni a cui è giunto il medico SMR.
Va pertanto respinta la censura secondo cui la decisione amministrativa sarebbe arbitraria siccome fondata su un parere medico incompleto e redatto con leggerezza.
In conclusione, nessun medico intervenuto ha quindi evidenziato uno stato di salute peggiore rispetto a quello accertato con la perizia pluridisciplinare refertata il 25 novembre 2011 (doc. 30) e confermato dal medico SMR il 28 novembre 2011 (doc. 32).
Accertato come con la nuova domanda del 5 marzo 2014 non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni dell'assicurata.
In queste condizioni, la decisione di non entrata in materia va confermata ed il ricorso respinto.
Per quanto concerne, infine, l'affermazione della ricorrente secondo cui l'Ufficio AI dovrebbe sottoporla ad una perizia medica specialistica (cardiologica e psichiatrica), alla luce della giurisprudenza esposta la stessa non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes, visto che sia è già stato reso verosimile, a mano della documentazione prodotta in sede amministrativa, che non v'è stata una modifica rilevante del suo stato di salute, sia si tratterebbe inoltre di mezzi di prova emersi successivamente alla nuova richiesta di prestazioni di invalidità e quindi, per definizione, tardivi.
8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti