RA 1accomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.110

 

mm

Lugano

17 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 14 agosto 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Nel 1998, RI 1, operatore di misure di alta frequenza alle dipendenze dell’Ufficio __________ é rimasto vittima di un infortunio al ginocchio destro, che ha comportato la necessità di sottoporsi a numerosi interventi chirurgici (l’ultimo dei quali - impianto di condrociti autologhi nel ginocchio destro - ha avuto luogo nel maggio 2013).

 

                               1.2.   Con decisione del 27 maggio 2011, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’assicurato un grado di invalidità pensionabile.

 

                                         Tale provvedimento é stato confermato dal TCA con sentenza 32.2011.181 del 16 gennaio 2012.

 

                               1.3.   Il 5 ottobre 2013, l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere un peggioramento del suo stato di salute a decorrere dal mese di febbraio 2013 (cfr. doc. 76).

 

                                         Nel prosieguo, l’UAI ha interpellato l’__________ (doc. 82, 93 e 98), il medico curante dell’assicurato (doc. 85), il suo datore di lavoro (doc. 88), nonché il PD dott. __________, autore dell’operazione del maggio 2013 (doc. 89, 90 e 94).

 

                               1.4.   In data 4, 15 e 18 luglio 2014, il patrocinatore dell’assicurato ha sollecitato l’emanazione della decisione di rendita da parte dell’amministrazione, manifestando finalmente l’intenzione di adire il Tribunale con un ricorso per diniego di giustizia (doc. 97,  100 e 101).

 

                                         Con scritto del 29 luglio 2014, l’UAI ha informato l’avv. __________ che “…, considerata la non presenza di patologie extra-infortunistiche, attendiamo la presa di posizione finale da parte dell’assicuratore infortuni (LAINF) che avverrà non appena lo stato di salute dell’assicurato sarà stabilizzato.” (doc. 102).

 

                               1.5.   Con ricorso per denegata/ritardata giustizia del 14 agosto 2014, l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che l’UAI venga condannato a emanare immediatamente la decisione di sua competenza circa la (nuova) richiesta di prestazioni da lui presentata.

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:

 

" (…).

Ora, nel caso che occupa, non vi é chi non veda come il ritardo di CO 1 e di AI appaia manifestamente come non scusabile. La visita medica effettuata dal dr__________ data ormai del mese di aprile 2014 e, in assenza di una decisione sulla necessità di procedere ad un’ulteriore operazione, lo stato di salute del signor RI 1 subisce evidenti pregiudizi. Non solo: egli attende da più di un anno che venga accertato il peggioramento del suo stato di salute, che di fatto, a differenza del passato, oggi gli impedisce di assumere qualsiasi attività professionale, benché lo stesso rimanga ancora sotto contratto presso __________. Nemmeno sono scusabili i continui rimpalli da un’Autorità all’altra o eventuali carichi di lavoro, e ciò conformemente alla giurisprudenza citata sopra. Conformemente ai principi sanciti dalla stessa, del resto, sia il sottoscritto patrocinatore, sia direttamente il signor RI 1, si sono più volte prodigati allo scopo di sollecitare finalmente una risposta di quesiti sottoposti sia ad __________ sia a CO 1. Lettere interlocutorie, preannunci di prese di posizione formali da qui a qualche giorno, rispettivamente a settimana, puntualmente sempre disattesi, non possono certo giustificare di prolungare oltre misura un’attesa che, giunti a questo punto, non é più nell’interesse di nessuno."

                                         (doc. I)

 

                               1.6.   L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.7.   Nel mese di settembre 2014, l’insorgente ha formulato alcune precisazioni riguardo agli argomento sviluppati dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI + allegati).

 

                                         L’UAI si é pronunciato in proposito l’11 settembre 2014 (doc. VIII).

 

                                1.8   In data 19 settembre 2014, l’avv__________ ha informato il TCA che nel frattempo l’assicurato aveva deciso di affidare la difesa dei propri interessi alla lic. iurRA 1 (doc. X).

 

                                         Interpellata dal TCA, la nuova patrocinatrice ha dichiarato di non avere ulteriori osservazioni da formulare né nuovi mezzi di prova da produrre.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto litigioso é la questione di sapere se l’UAI si è reso colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                         Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Il ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

 

                               2.4.   In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In quella stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         Più di recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, questa Corte constata che RI 1 ha formalmente presentato una nuova domanda di prestazioni, dopo che il diritto alla rendita gli era stato negato (cfr. decisione UAI del 27 maggio 2011, tutelata dal TCA), all’inizio di ottobre 2013 (cfr. doc. 76).

 

                                         Nei mesi successivi, l’Ufficio AI ha correttamente proceduto all’istruzione della pratica, con lo scopo di verificare se, nel frattempo, le condizioni di salute dell’assicurato erano peggiorate in una misura tale da giustificare il riconoscimento di una rendita d’invalidità. L’ultimo documento - il rapporto medico compilato dal PD dott. __________ - é pervenuto all’amministrazione nel corso del mese di marzo 2014 (cfr. doc. 94).

 

                                         Ora, tenuto anche conto che, nel mese di aprile 2014, il dott. __________ ha ancora prospettato una ricostruzione del legamento crociato anteriore per ovviare all’instabilità del ginocchio destro (cfr. il consid. 1.2. della STCA 35.2014.69 del 5 novembre 2014, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni), di modo che egli ha di fatto messo in discussione la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato (in questo senso, si veda del resto lo scritto 29 luglio 2014 dell’UAI: “…, attendiamo la presa di posizione finale da parte dell’assicuratore infortuni (LAINF) che avverrà non appena lo stato di salute dell’assicurato sarà stabilizzato.” - il corsivo é del redattore), il fatto che al momento in cui é stato inoltrato il ricorso per denegata giustizia (agosto 2014), l’assicuratore resistente non avesse ancora emanato la propria decisione di rendita, non costituisce, secondo questa Corte, una ritardata giustizia.

 

                                         In queste condizioni, il ricorso per denegata/ritardata giustizia presentato da RI 1 deve essere respinto.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il  Tribunale Cantonale delle Assicurazioni        

Il presidente                                                          Il segretario

                                                                               

Daniele Cattateo                                                  Fabio Zocchetti