Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.112

 

LG/DC/sc

Lugano

24 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione del giudice Raffaele Guffi, astenuto)

 

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 agosto 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 giugno 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1957, da ultimo attivo quale autista professionale, in data 28 luglio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per la “rottura nervo ottico, rottura nervo palpebre, dioplia, paralisi facciale, dal 1985 (doc. 4/1-7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con la decisione del 18 maggio 2010 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato (doc. 43-1).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione e il riconoscimento di una mezza rendita, o almeno un quarto, dal 1° marzo 2008, subordinatamente il rinvio degli atti all’UAI (doc. AI 46-3).

 

                               1.4.   In risposta l’Ufficio AI, ritenuta incompleta la valutazione medica, ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione (doc. AI 48-1).

 

                               1.5.   Il Vicepresidente del TCA, con decreto del 10 agosto 2010 (inc. 32.2010.179), ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione consistente nell’annullamento della decisione impugnata e nel rinvio degli atti all’Ufficio AI, per complemento istruttorio (doc. 50-1).

 

                               1.6.   In ambito LAINF l’assicuratore __________, dopo avere ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con la decisione su opposizione del 15 ottobre 2010, che annullava e sostituiva quella del 22 settembre 2010, ha attribuito all’interessato una rendita di invalidità del 44% e un’IMI, incontestata, del 65% (doc. LAINF 44-1).

 

                                         Questa decisione su opposizione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

                                     

                               1.7.   A seguito del decreto di stralcio del 10 agosto 2010 (inc. 32.2010.179, doc. AI 50-1), l’amministrazione ha proceduto a nuovi accertamenti medico-amministrativi, in particolare ha dato mandato al SAM di svolgere una perizia pluridisciplinare (doc. AI 81-1).

 

                               1.8.   Esperiti tali accertamenti l’Ufficio AI, con il progetto di decisione del 10 aprile 2012 (doc. 85-1), poi confermato con la decisione del 29 maggio 2012, (doc. AI 90-1), ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità, non presentando lo stesso un grado d’invalidità pensionabile.

 

                               1.9.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché proceda agli approfondimenti medici ed economici del caso (doc. AI 95-4).

 

                             1.10.   Questa Corte, con la sentenza del 20 giugno 2013 (inc. 32.2012.187), cresciuta incontestata in giudicato, ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’amministrazione.

                                         Il TCA, dopo aver concluso che la capacità lavorativa residua dell’assicurato nello svolgimento di attività adeguate risulta ridotta del 20% per motivi psichici e del 20% per motivi oftalmologici, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa.

 

                                         Questa Corte ha, in particolare, rilevato che nonostante le patologie di origine psichica e oftalmologica che affliggono l’interessato, con influenza sulla sua capacità lavorativa, una discussione plenaria fra gli specialisti interessati – di fondamentale importanza – non ha avuto luogo né al momento della valutazione pluridisciplinare SAM, né in seguito, malgrado le ripetute richieste di presa di posizione in merito al tema della cumulabilità delle percentuali di inabilità lavorativa formulate dal Tribunale.

 

                                         Il TCA non ha ritenuto sufficienti le risposte fornite dai periti del          SAM e ha ritenuto imprescindibile l’attuazione di una discussione                      corale fra gli esperti interessati:

 

" (…)

Ciò appare tanto più indispensabile, ritenuto che il consulente oftalmologo, dr. __________, nel suo scritto del 3 giugno 2013, ha chiaramente indicato che “i limiti funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongono” (cfr. doc. XXII/2, sottolineatura della redattrice).

Anche i medici del SAM, nella presa di posizione del 10 giugno 2013, hanno correttamente indicato che il consulente oftalmologo ha ritenuto che i limiti funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongano (doc. XXII/1), senza poi però procedere al cumulo delle percentuali di incapacità lavorativa.

E questo nonostante nello scritto del 7 maggio 2013 il dr. __________ del SMR abbia espressamente posto la domanda “se i limiti funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongono, per quali motivi viene negata una cumulabilità delle relative IL” (cfr. doc. XIX/bis, sottolineatura della redattrice).

 

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile - senza prima procedere ad un complemento peritale da parte dei periti del SAM interessati - concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, tenuto conto degli aspetti oftalmologici e psichici, giustifichi una capacità lavorativa globale dell’80%, come stabilito nel referto peritale del SAM del 20 marzo 2012 (doc. 81-22) e confermato dal dr. __________ del SMR (doc. 82-2)” (cfr. sentenza del 20 giugno 2013, pag. 22).

                                         La decisione dell’Ufficio AI del 29 maggio 2012 è stata annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, al fine di mettere in atto un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare il ricorrente, inteso a delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati in ambito oftalmologico e psichiatrico sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato.

 

                                         Dal profilo economico questa Corte, riferendosi all’incarto LAINF, ha concluso che l’amministrazione non poteva applicare al reddito da invalido una percentuale di riduzione inferiore a quella del 15% riconosciuta dall’assicuratore infortuni per tenere conto globalmente “dell’importanza dell’infortunio, delle relative sequele, dell’età dell’assicurato, della sua formazione e del suo grado di occupazione” (cfr. sentenza del 20 giugno 2013, pag. 24).

 

                                         In tale modo, già solo considerando una percentuale di abilità lavorativa complessiva dell’assicurato dell’80% (percentuale che, non tiene però conto della questione della cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa psichica e oftalmologica) dal raffronto fra il reddito da valido stabilito dall’assicuratore LAINF, ma anche volendo prendere in considerazione l’importo indicato dal patrocinatore del ricorrente – e quello da invalido, cui applicare (prescindendo dalla questione del gap salariale, peraltro controversa), una riduzione, almeno del 20% per motivi medici e del 15% per tenere conto di tutti gli altri aspetti, emergerebbe in ogni caso il diritto perlomeno ad un quarto di rendita di invalidità (cfr. sentenza del 20 giugno 2013, pag. 24).

 

                             1.11.   In data 17 settembre 2013 il medico del SMR, Dr____________________ riprendendo le conclusioni della sentenza di questa Corte, ha chiesto ai periti del SAM di “fornire un giudizio globale dell’incapacità lavorativa dell’assicurato dopo discussione corale fra gli esperti interessati (psichiatrica e medico oculistica)” (doc. AI 126-2).

 

                             1.12.   Esperito questo accertamento e una nuova valutazione economica, l’Ufficio AI con la decisione del 13 giugno 2014 (doc. AI 139-1), preavvisata con progetto del 25 febbraio 2014 (doc. AI 134-1), ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità (grado 42%) a far tempo dal 1° luglio 2010.

 

                             1.13.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI (doc. I).

 

                                         Il rappresentante dell’assicurato, dopo aver ripreso i motivi del rinvio deciso da questa Corte con la sentenza del 20 giugno 2013, ha postulato che anche la Dr.ssa __________ “abbia ad esprimersi riguardo alla cumulabilità” (doc. I).

 

                             1.14.   In risposta l’Ufficio AI, dopo aver ripreso i contenuti della decisione del TCA del 20 giugno 2013 e illustrato la discussione globale svolta dai periti, si è riconfermato nella decisione impugnata rilevando che la Dr.ssa __________ non va interpellata sulla questione della cumulabilità (doc. IV).

 

                             1.15.   Nello scritto del 19 settembre 2014 l’avv. Sciuchetti ha ribadito la necessità di sentire la Dr.ssa __________, in merito al tema della cumulabilità. Il patrocinatore di RI 1 ha quindi contestato il mancato cumulo della patologia psichiatrica con quella oftalmologica (doc. VI).

 

                                         Il doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).

 

                             1.16.   In data 23 ottobre 2014 il TCA ha interpellato la Dr.ssa Francesca El Shater, in merito alle modalità della discussione globale avvenuta tra i periti (doc. VIII).

 

                             1.17.   La Dr.ssa El Shater del SAM ha risposto il 29 ottobre 2014 (doc. IX).

 

                                         I doc. VIII e IX sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. X).

 

                             1.18.   L’avv. Sciuchetti, in data 17 novembre 2014, e l’UAI, il 18 novembre 2014, non hanno formulato osservazioni (doc. XI, XII).

 

                                         Il doc. XI è stato inviato per conoscenza all’UAI (doc. XIII), mentre il doc. XII è stato trasmesso, sempre per conoscenza, al legale dell’assicurato (doc. XIV).

 

 

                                         in diritto

                                        

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita AI dal 1° luglio 2010.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie l’assicurato presenta una limitazione della capacità lavorativa nello svolgimento di attività adeguate del 20% per motivi psichici e del 20% per motivi oftalmologici, come stabilito nella perizia pluridisciplinare del SAM e nei successivi accertamenti svolti da questa Corte (cfr. sentenza 32.2012.187 del 20 giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato).

 

                                         A proposito della valutazione globale delle patologie, va ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.

                                         In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

                                     

                                         In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         In quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

                                         Alla luce delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, questo Tribunale con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria.

 

                                         In una sentenza 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata per via di circolazione.

 

                                         In una sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.

                                         Secondo l’Alta Corte, il TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico.

 

                                         La questione è stata affrontata e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale il perito neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente ribadito i motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure in misura estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo medico questa cumulabilità sia ragionevol-mente fissabile tra il 5 e il 10%. Le parti sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr. decreto di stralcio, inc. 32.2014.116).

 

                               2.3.   Con la sentenza 32.2012.187 del 20 giugno 2013 il TCA ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare il ricorrente, inteso a delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati in ambito oftalmologico e psichiatrico, sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato.

 

                                         In data 19 novembre 2013 i periti del SAM Dr.ssa __________ e il Dr. __________, hanno risposto in questi termini al Dr. __________ del SMR, sulla questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa:

 

" Caro collega,

abbiamo discusso collegialmente il caso del signor __________ e siamo giunti alla conclusione che l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% in attività adatte. La diminuzione del rendimento del 20% permette di tener conto sia della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico, sia a livello oftalmologico. Come già ribadito

precedentemente, facciamo notare che i disturbi oculari hanno un influsso sulla psiche e che i disturbi di concentrazione di cui si lamenta l’A. sono dovuti sia allo stato ansioso, sia ai problemi oculari.

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM e tra il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________ in data 19.11.2013 alle ore 8:30."

(doc. AI 129-1).

                                        

                                         Con scritto del 23 ottobre 2014 il TCA ha interpellato la Dr.ssa Francesca El Shater, in merito alle modalità della discussione globale (doc. VIII):

 

" Gentile Dr.ssa El Shater,

 

lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la vertenza che vede opposto il signor Hermann Berger, che è stato sottoposto a valutazione da parte del SAM nel 2009 (in ambito LAINF) e nel 2012, all’Ufficio AI.

 

Con la sentenza 32.2012.187 del 20 giugno 2013 il TCA aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI per un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare il ricorrente, inteso a delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati in ambito oftalmologico e psichiatrico, sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato.

 

Con scritto del 19 novembre 2013 firmato da lei e dal Dr. Biaggi, avete risposto in questi termini al Dr. Erba del SMR, sulla questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa:

 

“                                     Caro collega,

abbiamo discusso collegialmente il caso del signor H. Berger e siamo giunti alla conclusione che l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% in attività adatte. La diminuzione del rendimento del 20% permette di tener conto sia della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico, sia a livello oftalmologico. Come già ribadito precedentemente, facciamo notare che i disturbi oculari hanno un influsso sulla psiche e che i disturbi di concentrazione di cui si lamenta l’A. sono dovuti sia allo stato ansioso, sia ai problemi oculari.

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM e tra il Dr. med. O. Bernasconi e il Dr. med. G. Latella in data 19.11.2013 alle ore 8:30.

 

Visto quanto sopra, la invito a descriverci nel dettaglio:

 

1)   Come avviene la discussione globale tra periti, in particolare secondo quali modalità, in quale luogo e alla presenza di quali persone. Voglia per cortesia precisare a cosa corrisponde l’orario indicato (8:30)?

 

2)   Per quale ragione le firme sul documento del 19 novembre 2013 del Dr. Bernasconi e del Dr. Latella sono antecedenti la discussione plenaria ? Come sono considerate queste prese di posizione al momento della discussione globale ?” (doc. VIII).

 

                                         La Dr.ssa El Shater ha fornito le seguenti risposte:

 

" Egregio Avvocato,

 

volentieri rispondiamo alle domande poste:

 

1.    Il giorno 19.11.2013 abbiamo organizzato la conferenza telefonica fra il Dr. med. O. Bernasconi, Dr. med. G. Latella e il perito SAM Dr. med. G. Biaggi. I vari medici sono rimasti sul loro posto di lavoro e si è discusso il caso telefonicamente. Con l'orario delle 8:30 s'indica l'inizio della conferenza telefonica.

 

2.    La lettera inviata al Dr. med. D. Erba è stata sottoposta all'attenzione del Dr. med. O. Bernasconi e Dr. med. G. Latella. I due consulenti hanno confermato il contenuto della lettera l’8.11.2013 (Dr. med. O. Bernasconi) e il 25.9.2013 (Dr. med. G. Latella). I sopraccitati consulenti hanno confermato le conclusioni della lettera nel corso della sopraccitata conferenza telefonica.

La lettera è poi stata inviata il 19.11.2013 al Dr. med. Erba con la frase “Le conclusioni peritali… in data 19.11.2013 alle ore 8.30”. (doc. IX).

 

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ha preso atto che una discussione plenaria fra gli esperti è effettivamente avvenuta il 19 novembre 2013 alle ore 8.30 tramite conferenza telefonica.                                       

                                         Questa conferenza ha avuto luogo dopo che in data 25 settembre 2013 il Dr. Latella (cfr. scritto doc. AI 129-2) e in data 8 novembre 2013 il Dr. Bernasconi (cfr. scritto doc. AI 129-3) avevano già confermato di concordare con le conclusioni circa la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi d’incapacità lavorativa (cfr. doc. AI 129-1, risposta dell’UAI del 25 settembre 2014, doc. IV e risposta del SAM ai quesiti del TCA, doc. VIII, IX).

 

                                         In simili condizioni questo Tribunale non ha motivi per non ritenere che l’incapacità lavorativa del 20% tiene conto sia della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico, sia a livello oftalmologico.

                                        

                                         Ciò è peraltro confermato anche dagli attestati medici che figurano nell’incarto. Infatti, nella perizia del 25 gennaio 2012 il Dr. __________ aveva posto la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) con inabilità non superiore al 20% precisando che non si tratta di un disturbo psichiatrico maggiore, in quanto “le sue manifestazioni cliniche sono relativamente blande e normalmente transitorie, non è quindi condizione da presupporre un’inabilità lavorativa duratura” (doc. AI 81-43).

 

                                         Il Dr. __________ aveva poi indicato, in data 28 marzo 2013, che la limitazione psichiatrica è di lieve entità e quindi non cumulabile con eventuali altre inabilità (cfr. scritto del 28 marzo 2013 al SAM, doc. AI 109-9). Questa valutazione è stata poi ribadita nello scritto del 22 maggio 2013 quando il Dr. __________ ha precisato che la limitazione è da riferire a lievi deficit di concentrazione relativi in particolare allo stato ansioso (cfr. scritto del 22 maggio 2013 al SAM, doc. AI 115-5).

 

                                         Per quanto riguarda la patologia oftalmologica è vero che il Dr. __________, nel suo scritto del 3 giugno 2013, aveva inizialmente indicato che i limiti funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongono (cfr. scritto del 3 giugno 2013 al SAM, doc. AI 115-4). Tuttavia in sede di discussione globale egli ha sottoscritto che la diminuzione del rendimento del 20% “permette di tener conto sia della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico, sia a livello oftalmologico” (doc. AI 130-1).

                                        

                                         Il mancato cumulo della patologie psichiatriche e oftalmologiche è così condivisibile non solo per il fatto che la patologia psichica è di lieve entità, blanda e transitoria, ma anche perché la diminuzione del rendimento di quella oftalmologica è stata attestata dal perito, Dr. __________, “grossolanamente” al 20% (cfr. scritto del 18 marzo 2013, doc. AI 109-5).

                                     

                                         Di conseguenza la conclusione dell’amministrazione, secondo cui i disturbi oculari hanno un influsso sulla psiche e i disturbi di concentrazione sono dovuti sia allo stato ansioso che ai problemi oculari, ciò che conduce a sovrapporre i gradi d’inabilità, può essere fatta propria da questa Corte.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile all’80% in attività adeguate.

 

                               2.4.   Il ricorrente ha chiesto di interpellare la Dr.ssa __________ (cfr. doc. I, VI). Il TCA ritiene superfluo effettuare questo accertamento.

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.) per dirimere la questione della cumulabilità o meno dei gradi d’incapacità risulta essenziale fare capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

 

                                         Proprio per questa ragione interpellare la Dr.ssa __________ risulterebbe – nel caso di specie – contrario a questo principio. L’oftalmologa infatti non ha partecipato, come perita, alla valutazione SAM del 20 marzo 2012 che ha visto coinvolti il Dr. __________ (reumatologo), il Dr. __________ (neurologo), il Dr. __________ (oftalmologo) e il Dr. __________ (psichiatra) (doc. AI 81-1).

 

                                         È vero che la Dr.ssa __________ ha invece preso parte alla perizia SAM del 7 ottobre 2009, svolta in ambito LAINF, tuttavia in quella valutazione vi era unicamente un’inabilità dal profilo oftalmologico e non psichico. Non si poneva quindi una questione di cumulabilità.

 

                                         Un eventuale parere della Dr.ssa __________, nel caso di specie, non permetterebbe dunque di risolvere la questione del cumulo o meno dei gradi di inabilità lavorativa dell’assicurato.

 

                               2.5.   In simili condizioni, constatato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010.

 

                               2.6.   Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 71'993.-- nel 2010 facendo riferimento a quanto stabilito dall’assicuratore LAINF e anticipato da questa Corte nella sentenza 32.2012.187 del 20 giugno 2013 (doc. AI 139-1 e scritto del datore di lavoro del 27 ottobre 2011, doc. AI 78-1).

 

                               2.7.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                        

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

 

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097 mensili oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                        

                                         L’assicurato, quale autista di autobus, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 71'993 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 61'089.6, cfr. Tabella TA1 p.to 49 “Trasporto terrestre”, livello di qualifica 4, fr. 4’895.--  X 12 mesi = 58’740.-- riportato su 41.6).

 

                                         L’amministrazione ha applicato il livello di qualifica 4 non avendo l’assicurato terminato una formazione professionale specifica (cfr. doc. AI 32-1), tuttavia anche applicando il livello di qualifica 3 come richiedeva l’insorgente nello scritto del 23 aprile 2013 della precedente procedura (doc. AI 111-3), il reddito da valido si situa comunque sopra la media (cioè fr. 65'607.36, cfr. Tabella TA1 p.to 49 “Trasporto terrestre”, livello di qualifica 3, fr. 5’257.--  X 12 mesi = 63'084.-- riportato su 41.6).

 

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

 

                                         Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48'931.60 (fr. 61'164.50 ridotti del 20%).

 

                               2.8.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

 

                                         In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                                     

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

 

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

 

5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

 

                               2.9.   In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del “15% per limitazioni espresse dall’assicuratore LAINF” (cfr. doc. 134-3).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

                                         L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

 

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

 

                                         Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 15% applicata dall’amministrazione. Questa riduzione, infatti, era già stata indicata dal TCA nella sentenza 32.2012.187 del 20 giugno 2013 e non è stata contestata dal ricorrente (doc. I):

 

" il TCA ritiene che l’amministrazione non possa applicare al reddito da invalido una percentuale di riduzione inferiore a quella del 15% riconosciuta dall’assicuratore infortuni per tenere conto globalmente “dell’importanza dell’infortunio, delle relative sequele, dell’età dell’assicurato, della sua formazione e del suo grado di occupazione." (cfr. sentenza 32.2012.187 del 20 giugno 2013, pag. 24)

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2010, partendo da un salario da invalido di fr. 48'931.6 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 41'591.86. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 71'993.-- (consid. 2.6.), risulta un grado di invalidità del 42,2% arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a un quarto di rendita di invalidità, come correttamente stabilito dall'amministrazione.

 

                                         La decisione del 13 giugno 2014 merita quindi conferma.

 

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti