Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.117

 

FS

Lugano

22 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sull’istanza del 22 agosto 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

chiedente la revisione della sentenza emessa l’8 maggio 2014 da questo Tribunale (inc. 32.2011.136 e 32.2011.165) nelle cause da lui promosse con ricorsi del 26 aprile 2011 e del 3 giugno 2011

 

contro

 

 

 

le decisioni del 18 marzo 2011 e del 13 maggio 2011 emanate da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza dell’8 maggio 2014 (doc. AI 152/1-46) il TCA (congiunte con decreto del 10 gennaio 2012 sub. doc. AI 111/1-2 le procedure dipendenti dai ricorsi del 26 aprile 2011 sub. doc. AI 93/3-9 e del 3 giugno 2011 sub. doc. AI 100/4-12) ha confermato la decisione del 18 marzo 2011 con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita (doc. AI 90/1-4) e parzialmente confermato (limitatamente all’importo di fr. 78'736.-- riferiti al periodo dal maggio 2006 a settembre 2010) l’ordine del 13 maggio 2011 con cui l’amministrazione ha chiesto la restituzione di fr. 84'468.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1. gennaio 2006 al 30 settembre 2010 (doc. AI 97/1-2).

 

                                         Il giudizio dell’8 maggio 2014 si è fondato sulla perizia giudiziaria del 18 settembre 2012 con relativo complemento del 23 ottobre 2012 allestiti dalla dr.ssa __________ (atti questi a cui, con la STCA dell’8 maggio 2014, è stata riconosciuta piena forza probante) e sulle ulteriori risultanze degli accertamenti economici esperiti.

 

                                         Osservato che “(…) le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente ad una valutazione medica degli atti possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1 con riferimenti [= STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012 del 22 maggio 2013 (…)” (consid. 2.3.5 della STCA dell’8 maggio 2014 sub. doc. AI 152/15), quanto all’aspetto medico, il TCA si è così espresso:

 

" (…)

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivi imperativi per scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa PE 1, specialista proprio nella materia che qui interessa.

 

In effetti, il suo referto peritale (perizia del 18 settembre 2012 e relativo complemento del 23 ottobre 2012) non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essergli riconosciuta piena forza probante: in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

 

In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale ritiene che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si è stabilizzata e a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare.

 

In effetti, la perita giudiziaria ha attestato un miglioramento evidenziando, in particolare, che “(…) l'esame da me eseguito e la valutazione della Dr.ssa med. __________ dimostrano come i problemi cognitivi (in particolare attenzione e concentrazione) abbiano scarsa o nessuna rilevanza clinica, residuando una lieve inquietudine psicomotoria che non interferisce in modo significativo con il funzionamento. L'esame psichiatrico rispetto a quanto rilevato dal Dr. med. __________ è in tal senso migliorato. A tal proposito rilevo che il perito nel suo rapporto scrive che "con il progredire dell'età possono succedere dei parziali ridimensionamenti del deficit di attenzione e concentrazione" ed un miglioramento è evidenziabile a questo livello. (…)” (XXVII pag. 17, le sottolineature sono del redattore).

Va qui rilevato che il TF, nella STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 (giudizio reso nella composizione a 5 giudici e pubblicato in SVR 2014 IV Nr. 2 pag. 4), ha ritenuto che se sussiste un residuo (sequele di una malattia) occorre di principio ammettere un notevole miglioramento delle precedenti condizioni di salute. L’Alta Corte chiamata a pronunciarsi in un caso in cui l’Ufficio AI aveva contestato il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita nell’ambito di una procedura ricorsuale sfociata nella sentenza con cui era stata riconosciuta una rendita scalare (intera dal 1. settembre 2001 al 31 dicembre 2005, mezza dal 1. gennaio 2006 al 30 novembre 2007 e un quarto dal 1. dicembre 2007) ha, in particolare, rilevato che “(…) Unter Residuum ist der Restzustand einer Krankheit zu verstehen, das Vorliegen bleibender Restsymptome nach Abklingen der akuten Phase einer Erkrankung (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2012, 263. Aufl., Berlin 2011, S. 1796). Nach dieser Definition besteht die zunächst festgestellte Erkrankung in abgeschwächter Form zwar weiter. Dass sie sich nicht mehr in ihrer ursprünglichen Ausprägung manifestiert, stellt jedoch eine - auch von der Beschwerdegegnerin nicht in Abrede gestellte - massgebliche Verbesserung des früheren Gesundheitszustandes dar. Eine solche lässt eine Rentenreduktion oder gar -aufhebung auf dem Weg einer Revision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG grundsätzlich rechtfertigen, sofern die damit einhergehende Verminderung der beeinträchtigenden Auswirkungen auf das Leistungsvermögen hinreichend erheblich ist. (…)”

(STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 consid. 3.3.1).

 

Anche nel complemento del 23 ottobre la perita giudiziaria ha ribadito la propria valutazione adducendo, tra l’altro, che “(…) in sé dal profilo medico-teorico già quanto descritto dal Dr. med. __________ nella sua annotazione del 13.01.2011 (ndr. recte: 13.12.2011; cfr. XIII/4) è sufficiente per considerare stabilizzata la situazione clinica psichiatrica del p. a partire dal gennaio 2006 (25° anno d’età appunto) per entrambe le diagnosi citate (…)” (XXXIII) nella succitata annotazione il medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha concluso che “(…) è plausibile che la CL nelle condizioni sopra enunciate, sia stabile e/o invariata dal momento in cui l’a. abbia raggiunto l’età adulta; indicativamente dal compimento del 25° anno di età, età a cui per convenzione medico/scientifica si fa riferimento come termine evolutivo tra l’adolescenza-giovinezza ed età adulta vera e propria. (…)” (XIII/4) e evidenziando che “(…) i dati oggettivi dell’incarto relativi all’organizzazione e sviluppo dell’attività professionale del p. a partire dalla fine del 2005 sostanziano la valutazione in oggetto relativa alla capacità medico-teorica al di là di ogni ragionevole dubbio. (…)” (XXXIII).

 

Dette valutazioni sono poi state confermate anche dal dr. __________ nelle annotazioni del 12 e del 31 ottobre 2012 (XXX/1 e XXXVI/1).

(…)"

(consid. 2.3.8 della STCA dell’8 maggio 2014 sub. doc. AI 152/24-26)

 

                                         La STCA dell’8 maggio 2014 è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.2.   Il 22 agosto 2014 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 osservato che “(…) “La perizia” [ndr. si riferisce alla perizia giudiziaria della dr.ssa __________] non ha convinto il legale sottoscritto, per tutta una serie di considerazioni fra le quali il comportamento di RI 1 durante l’istruttoria penale, i suoi atteggiamenti, i racconti del padre ecc., che hanno finito per tradursi in un caso di coscienza. Pertanto, in data 28 febbraio 2014, il legale sottoscritto si è rivolto al Dr. med, __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, Psichiatra Forense Certificato SSPF, specialista di chiara fama, chiedendo di allestire una perizia pro veritate. Come si vedrà, le conclusioni alle quali giunge l’esperto nella propria valutazione del 19 agosto 2014, sono chiare e inequivocabili. (…)” (I, punto 4) , ha chiesto la revisione della succitata STCA dell’8 maggio 2014 adducendo:

 

" (…)

Nel caso concreto, la domanda è presentata entro il termine di 90 giorni e rispetta le esigenze di motivazione.

 

Come si è detto determinante per il precedente giudizio è stata la perizia della Dr. med. __________. Orbene, questo referto si fonda su accertamenti errati e su valutazione manifestamente sbagliata dei test eseguiti e persino su asserite precedenti valutazioni concordanti di medici che non hanno neppure visto il qui comparente (!).

 

La perizia del Dr. med __________, oltre a non avere potuto essere allegata prima, é anche rilevante e concludente, atteso che le conclusioni sono inconfutabili e incontestabili e contiene fatti essenziali per il giudizio, ossia:

 

- RI 1 soffre di una sindrome ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell’attività e dell’attenzione, ICD10 F90.0;

-   questo disturbo ha influito direttamente sulla possibilità di acquisire competenze professionali, e ciò in misura proibitiva;

-   l’inabilità al lavoro è del 75% almeno, sia in lavoro dipendente sia indipendente;

-   una cura avrebbe scarse possibilità di successo;

-   la capacità lavorativa non può essere migliorata con provvedimenti integrativi.

 

Queste conclusioni conducono ad un giudizio diametralmente opposto per rapporto a quello del 8 maggio 2014, ossia alla conferma della rendita AI e all’annullamento dell’ordine di restituzione. Si noti che la revisione è giustificata anche dal fatto che la perizia avrà un effetto diretto anche sul procedimento penale e che ciò comporterebbe comunque la revisione dell’affrettata decisione del 8 maggio 2014.

(…)" (I, punto 6)

 

                                         Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                               1.3.   Con la risposta del 9 ottobre 2014 dopo la chiesta proroga del termine (V e VI), vista l’annotazione 1. ottobre 2014 del medico SMR dr. __________ (VII/bis) e con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito l’Ufficio AI ha chiesto di respingere l’istanza di revisione (VII).

 

                               1.4.   Con osservazioni del 1. dicembre 2014 dopo le chieste proroghe del termine (IX, X, XI, XII, XIII e XIV), visto lo scritto del 25 novembre 2014 del dr. __________ (XV/bis) e contestata la risposta di causa, con motivazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni (XV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

 

                                         L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

                                         a)  se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b)  se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

 

                                         Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

 

                                         L'art. 25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.

 

                               2.2.   Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

 

                                         Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

 

                                         Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

 

                                         In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

 

" (…)

3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

 

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

(…)." (STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid. 3.2)

 

                                         In un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

4.

4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.

 

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.

5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2).

 

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta.

(…)" (STF U 247/06 del 30 ottobre 2007, consid. 3.2, 4 e 5

 

                                         L’Alta Corte, nella STF 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013 avuto riguardo alla legge sul Tribunale federale (LTF), che ha abrogato la legge sull’organizzazione giudiziaria, entrata in vigore il 1. gennaio 2007 , si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" (…)

1.2. Gemäss Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG kann die Revision in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten verlangt werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid - mithin dem Urteil, um dessen Revision ersucht wird - entstanden sind. Nach der zum analogen Art. 137 lit. b OG ergangenen, gemäss BGE 134 III 45 E. 2.1 S. 47 weiterhin gültigen Rechtsprechung sind "neue" Tatsachen solche, die sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren noch tatsächliche Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben, jedoch dem Revisionsgesuchsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt waren; es handelt sich somit um unechte Noven. Die Geltendmachung echter Noven, also von Tatsachen, die sich erst nach Ausfällung des Urteils, das revidiert werden soll, zugetragen haben, ist ausgeschlossen. Die neuen Tatsachen müssen ferner erheblich sein, d.h., sie müssen geeignet sein, die tatbeständliche Grundlage des angefochtenen Urteils zu verändern und bei zutreffender rechtlicher Würdigung zu einer andern Entscheidung zu führen. Neue Beweismittel haben entweder dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen Tatsachen oder dem Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren Verfahren bekannt gewesen, aber zum Nachteil des Gesuchstellers unbewiesen geblieben sind. Erheblich ist ein Beweismittel, wenn anzunehmen ist, es hätte zu einem anderen Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren davon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient (BGE 110 V 138 E. 2 S. 141; 108 V 170 E. 1 S. 171; ferner nicht publ. E. 4.1 des Urteils 134 III 286).

(…)" (STF 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013, consid. 1.2)

 

                                         Ancora, nella STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014, il TF non è entrato nel merito di un’istanza di revisione che non ossequiava i criteri minimi quanto alla motivazione evidenziando:

 

" (…)

dass sich der Gesuchsteller nämlich darauf beschränkt, die dem Urteil 8C_567+616/2011 vom 3. Januar 2012 zugrunde liegenden medizinischen Gutachten infolge "Beurteilung des unzuständigen Arztes" und die Ermittlung des Invaliditätsgrades zufolge "unzuständiger Stelle (bzw.) Gesundheitseinrichtung" als falsch zu kritisieren und neue Arztberichte aufzulegen, ohne indessen auch nur ansatzweise aufzuzeigen, inwiefern ein Revisionsgrund vorliegen und deshalb das Dispositiv des früheren Urteils abgeändert werden soll,

dass er hierbei namentlich zu übersehen scheint, dass die seinerzeitige Beurteilung einer nicht bundesrechtsverletzend festgestellten invaliditätsrelevanten Verbesserung der Verhältnisse das Ergebnis der in den rechtlichen Erwägungen enthaltenen Würdigung darstellte, wobei deren nunmehr postulierte anderweitige Beurteilung zum Vornherein keiner Revision zugänglich ist (vgl. BGE 127 V 353 E. 5b S. 358 mit Hinweisen; BGE 110 V 138 E. 2 S. 141); die Revision kann denn auch praxisgemäss in keiner Weise dazu dienen, eine möglicherweise unrichtige Würdigung bzw. angebliche Rechtsfehler zu korrigieren ( Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 7 zu Art. 123 BGG; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. V, Bern 1992, N. 4 zu Art. 136 OG, S. 16 f.),

dass es sich überdies bei den vom Gesuchsteller neu aufgelegten Arztberichten von Juni bis August 2014 um neue Beweismittel im Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG und damit um unzulässige sog. echte Nova handelt, deren Berücksichtigung, da sie erst nach der Ausfällung des Urteils, das revidiert werden soll, entstanden sind, zum Vornherein ausgeschlossen ist (vgl. statt vieler: Urteil 8F_13/2013 vom 11. Dezember 2013 E. 1.2 mit Hinweisen).

(…)" (STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014)

 

                               2.3.   Questo Tribunale rileva innanzitutto che l’istante non adduce chiaramente quali siano (ai sensi della succitata giurisprudenza, cfr. consid. 2.2) i motivi che giustificherebbero la domanda di revisione della STCA dell’8 maggio 2014.

                                         In effetti, da una parte non è detto quale fatto rispettivamente circostanza non considerata dal TCA avrebbe reso necessaria la perizia di parte del dr. __________. Va qui ricordato che non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe avere mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale in quanto la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del ricorrente.

                                         D’altra parte, la perizia del dr. __________ è datata 19 agosto 2014 e lo specialista è pervenuto alle sue conclusioni basandosi su accertamenti medici e meglio: “(…) - 3 colloqui con il peritando, avvenuti nel mio studio i giorni 2. e 23.06 e 7.07.2014; - un esame psicologico effettuato in collaborazione con la signora __________, psicologa e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando i giorni 23.06 e 7.07.2014) e il dottor __________, psicologo e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando il giorno 23.06.2014); - un esame di risonanza magnetica cerebrale effettuato il giorno 16.07.2014 all’Ospedale della __________ (…)” (doc. A/2) tutti posteriori alla STCA di cui è chiesta la revisione. Va qui ricordato che un nuovo mezzo di prova che costituisce un nova in senso proprio (a differenza di un pseudonova) non può giustificare una domanda di revisione.

                                         In questo senso, vista la carente motivazione che induce a considerare la perizia del dr. __________ quale semplice domanda di una diversa valutazione (“anderweitige Beurteilung”), ci si potrebbe chiedere se l’istanza di revisione non dovrebbe essere dichiarata irricevibile (cfr. la succitata STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014).

 

                                         Per un caso diverso vedi la STCA del 4 dicembre 2014 nella quale questo Tribunale tenuto conto delle nuove risultanze (e meglio del fatto che, già prima della decisione del 23 marzo 2007 con cui è stato ridotto il diritto da una mezza rendita a un quarto, l’assicurata aveva gestito delle Sagl concludendo anche dei contratti di lavoro) e viste le conclusioni della perizia psichiatrica del 7 settembre 2012 predisposta per sondare l’attendibilità dell’assicurata e la reale sua capacità lavorativa , con sostituzione dei motivi (revisione processuale e non riconsiderazione: “(…) A mente del TCA il caso concreto configura piuttosto una revisione processuale per scoperta di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.2). I fatti alla base dell’inchiesta penale – che, come visto, hanno “sfalsato” la perizia del dr. __________ del 2006 – erano già esistenti all’epoca in cui con decisione 23 marzo 2007 (confermata successivamente con decisione 18 agosto 2008) l’Ufficio AI aveva ridotto la mezza rendita ad un quarto (cfr. consid. 1.2), ma che non erano noti all’amministrazione in quanto sottaciuti dalla diretta interessata. (…)” (STCA 32.2013.127 + 32.2013.185 del 4 dicembre 2014, consid. 2.8)) ha confermato la decisione del 10 settembre 2013 concernente la soppressione della rendita preavvisata il 17 giugno 2013.

 

                                         Anche volendo trattare la suddetta perizia del dr. __________ alla stregua di un nuovo mezzo di prova atto a comprovare fatti già noti e allegati nel procedimento precedente (pseudonova), l’istante non ha dimostrato che, usando la dovuta diligenza, egli non é stato in grado di invocarli in tale procedimento.

                                         Va qui innanzitutto sottolineato che oggetto della STCA dell’8 maggio 2014 sono stati i ricorsi del 26 aprile rispettivamente del 3 giugno 2011 interposti contro le decisioni dell’Ufficio AI del 18 marzo e del 13 maggio 2011 (cfr. consid. 1.1), che la perizia giudiziaria con il suo complemento sono datati 18 settembre e 23 ottobre 2012 e che non è dato di sapere per quali ragioni l’istante abbia atteso il 28 febbraio 2014 (quindi oltre un anno e quattro mesi) per chiedere una perizia al dr. __________.

                                         Inoltre, quale valido impedimento e/o giustificazione del tempo lasciato trascorrere prima di incaricare il dr. __________ non può certo essere ritenuto il semplice fatto che “(…) il legale sottoscritto partiva chiaramente dal presupposto che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, prima di pronunciarsi avrebbe atteso il verdetto della giustizia penale, come di regola avviene sempre in questi casi. (…)” (XV).

                                         Al riguardo, visto che la procedura non è mai stata formalmente sospesa e ritenuto che il TCA, dopo aver predisposto la perizia giudiziaria a cura della dr.ssa __________, aveva pure proceduto ad ulteriori accertamenti economici, nemmeno può essere seguito l’avv. RA 1 laddove sostiene che “(…) per motivi sconosciuti al patrocinatore sottoscritto, in data 8 maggio 2014, è stata sorprendentemente emessa la decisione qui dedotta in revisione. (…)” (I, punto 3).

                                         Rilevante è piuttosto la circostanza (addotta pertinentemente con la risposta di causa e che questo Tribunale può fare propria) stante la quale “(…) in data 28 settembre 2012 il qui istante ha presentato un quesito di delucidazione alla perizia giudiziaria (data in copia alle parti per la presentazione delle osservazioni il 20 settembre 2012, doc. 118 e 122 pag 2 incarto AI). Tale quesito è poi stato girato dal TCA alla Dr. med. __________, la quale – in data 23 ottobre 2012 (doc. 122 pag. 4-5) – ha fornito la richiesta presa di posizione. In considerazione di quanto precede mal si comprende perché – se tale accertamento era ritenuto palesemente erroneo – si è atteso il 28 febbraio 2014 per conferire l’incarico peritale al Dr. med. __________ e come mai non è stato annunciato al TCA (ad esempio in occasione delle osservazioni del 27 marzo 2014, doc. 150/5-6 incarto AI) l’avvenuto incarico al perito privato e, dunque, l’intenzione di produrre una nuova prova. (…)” (I, punto 3).

 

                                         Può qui pertanto restare irrisolta la questione a sapere se la perizia del 19 agosto 2014 del dr. __________ configura solo una diversa valutazione della fattispecie in quanto tale insufficiente per poter chiedere la revisione della STCA dell’8 maggio 2014 (cfr. la succitata STF U 247/06 del 30 ottobre 2007).

                                         Giova comunque rilevare che il dr. __________ non ha addotto alcun atto medico (antecedente la STCA di cui si chiede la revisione) che non fosse già stato considerato dal perito giudiziario.

                                         Inoltre, a differenza del dr. __________ che non disponeva degli atti penali, il perito giudiziario al punto 3 dell’elenco atti ha menzionato (e quindi considerato) gli “Elementi utili tratti dagli atti penali” precisando che “(…) compatibilmente con il mandato peritale vengono riportati qui di seguito gli aspetti utili esclusivamente all’accertamento dello stato di salute, della funzione socio-relazionale e della capacità lavorativa del p. (…)” (cfr. doc. AI 118/9-12). Al riguardo, nello scritto del 25 novembre 2014, il dr. __________ ha, infatti, osservato che “(…) non ritengo che la conoscenza dell’incarto penale possa modificare in alcun modo le risultanze della mia perizia perlomeno per quanto riguarda la diagnosi e la valutazione della gravità del disturbo. Non escludo che debba riconoscere un giorno che il signor RI 1, nelle condizioni mentali in cui si trova, sia effettivamente stato in grado di guadagnare le ingenti somme che vedo menzionate alla fine della prima pagina delle annotazioni del collega [ndr.: si riferisce all’annotazione 1.ottobre 2014 del dr. __________ sub VII/bis] (ma sarebbe per me fonte di enorme sorpresa). (…)” (XV/bis).

                                         In simili circostanze (non avendo potuto confrontarsi debitamente con tutte le motivazioni che hanno giustificato le conclusioni a cui è giunta la dr.ssa __________) non é dunque in ogni caso possibile concludere che con la perizia del dr. __________ l’istante ha dimostrato in modo evidente (“eindeutig”) che le risultanze della perizia giudiziaria fossero erronee. Del resto, nelle osservazioni del 1. dicembre 2014, l’avv. RA 1 ha chiesto che “(…) se del caso, vista la situazione, il sottoscritto chiede che sia eseguita una super perizia. (…)” (XV).

                                         In questo senso, ritenuto che spettava all’istante dimostrare che le risultanze della perizia giudiziaria del 18 settembre 2012 con relativo complemento del 23 ottobre 2012 della dr.ssa __________ (atti medici questi che, lo si ribadisce, sono stati confermati da questo Tribunale con la STCA dell’8 maggio 2014 cresciuta incontestata in giudicato) fossero evidentemente erronee e che le basi della pronuncia dell’8 maggio 2014 comportavano di conseguenza difetti oggettivi, la domanda volta all’esecuzione di una super perizia va disattesa.

 

                                         Visto tutto quanto sopra esposto, l’istanza di revisione della STCA dell’8 maggio 2014 non può che essere respinta.

 

                               2.4.   L’istante ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, oltre a non motivare debitamente l’istanza di revisione, l’istante non ha fornito validi motivi circa l’impossibilità di produrre il suddetto nuovo mezzo di prova già nel procedimento sfociato nella STCA di cui chiede la revisione e nemmeno ha dimostrato che le risultanze della perizia giudiziaria fossero evidentemente erronee. Inoltre, proprio perché rappresentato da un legale, all’istante (che deliberatamente ha lasciato crescere in giudicato la STCA dell’8 maggio 2014), non poteva certo sfuggire la necessità di debitamente motivare e provare l’esistenza dei presupposti necessari all’accoglimento dell’istanza di revisione oggetto della presente vertenza.

 

                                         Non vengono prelevate spese ritenuto che in applicazione dell’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura è onerosa laddove il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve statuire su un ricorso, ossia quando l’assicurato fa capo ad un mezzo di diritto ordinario (in argomento cfr. il consid. 5 della STCA dell’11 maggio 2009 [inc. 32.2009.74]).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’istanza di revisione, nella misura in cui é ricevibile, é respinta.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti