Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione (incidentale) del 4 luglio 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970, è stato posto dall’Ufficio AI al beneficio di una mezza rendita dal 1° maggio 2005 (cfr. decisioni 14 dicembre 2006 e 14 maggio 2007; doc. AI 28 e 31). La mezza rendita è stata confermata in via di revisione con comunicazione 20 marzo 2009 (doc. AI 44)
Nell’ambito di una seconda revisione, iniziata nel febbraio 2010 (doc. AI 47), con decisione 2 marzo 2011 (preavvisata l’11 ottobre 2010) l’Ufficio AI, procedendo alla riconsiderazione della comunicazione 20 marzo 2009 (considerata manifestamente erronea in quanto nell’ambito della prima revisione non era stato preso in considerazione il reddito da invalido conosciuto), ha soppresso il diritto alla rendita non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 61).
Avverso questa decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto ricorso postulandone l’annullamento ed il mantenimento del diritto alla mezza rendita.
Con sentenza del 22 giugno 2011 questa Corte ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’Ufficio AI per accertamenti di natura medica ed economica (“…. questo TCA concorda con la necessità di procedere ad accertamenti volti a stabilire l’attività e il mansionario dell’assicurato dopo la promozione professionale indicata dal datore di lavoro e avvenuta nel 2006, l’evoluzione nonché il suo stato di salute attuale e la capacità lavorativa, tanto nella sua abituale quanto in un’altra adeguata attività lavorativa”; STCA 32.2011.112 citata).
1.2. A seguito della citata sentenza di rinvio, dal punto di vista medico l’Ufficio AI ha conferito mandato peritale al dr. __________, specialista in dermatologia, il quale in data 29 settembre 2011 ha rassegnato il proprio rapporto (doc. AI 83), seguito da un complemento peritale del 24 novembre 2011 (doc. AI 86).
In data 24 maggio 2012 l’amministrazione ha formalmente diffidato l’assicurato a seguire una terapia (Trattamento con anti TNF alfa), diffida che, a seguito dell’intervento dell’interessato e dopo verifica presso il proprio servizio medico, è stata annullata in quanto il trattamento ordinato – tra l’altro consigliato dallo stesso dr. __________ – non risultava ancora nella lista delle prestazioni obbligatorie LAMAL (scritto 4 settembre 2012 dell’Ufficio AI in doc. AI 102).
Per quel che concerne l’aspetto economico, il 19 e 29 luglio 2011 (doc. AI 70 e 72) l’amministrazione ha chiesto al datore di lavoro informazioni sul mansionario dell’assicurato, ricevendo risposta il 9 settembre rispettivamente il 28 settembre 2011 (doc. AI 77 e 82). Il 27 giugno 2012 si è svolto un incontro tra i funzionari dell’AI, il datore di lavoro dell’assicurato e l’assicurato stesso volto a meglio approfondire alcuni aspetti sul genere di attività svolto dall’assicurato e sulla sua retribuzione (doc. AI 99). È seguito un altro incontro, questa volta tra assicurato, ispettrice AI e giurista dell’AI, tenutosi il 7 novembre 2012 e il cui verbale è stato controfirmato dal primo il 25 gennaio 2013 (doc. AI 110). L’amministrazione ha poi proceduto ad un’inchiesta relativa all’attività professionale svolta dall’assicurato, iniziata il 16 novembre 2012 e terminata il 3 aprile 2013 (doc. AI 113).
L’Ufficio AI ha poi dato mandato di sorveglianza ad un’agen- zia privata per i periodi 11 dicembre 2012 – 14 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013 – 1° marzo 2013, terminato con i rispettivi rapporti 31 dicembre 2012 e 8 marzo 2013 (doc. AI 129).
Il 30 luglio 2013 l’Ufficio AI, allegando il citato verbale firmato dall’assicurato il 25 gennaio 2013 ed i summenzionati rapporti 31 dicembre 2012 e 8 marzo 2013 di sorveglianza, ha formulato al dr. __________ 9 domande riguardanti l’esigibilità lavorativa nell’abituale attività svolta dall’interessato (doc. AI 123-3), senza ricevere, nonostante sollecitazione scritta dell’8 ottobre 2013 (doc. AI 123-5), alcuna risposta.
Con rapporto 16 dicembre 2013 il SMR, sulla base della documentazione agli atti, ha stabilito un’inabilità lavorativa pari alla somma tra il tempo delle medicazioni giornaliere e la media delle assenze su di un anno dovute alla riacutizzazione della malattia (doc. AI 127).
Di conseguenza, con progetto di decisione 8 gennaio 2014 l’amministrazione, sulla base del succitato rapporto SMR, ritenuta un’incapacità lavorativa sia nell’abituale attività che in attività adeguate del 20% (10% per l’espletamento giornaliero dell’igiene personale e 10% causata da una media di 5 settimane annue di assenza durante la fase acuta dell’affezione dermatologica) ha confermato, in via di riconsiderazione, la soppressione della mezza rendita con effetto retroattivo al 30 aprile 2011 (doc. AI 130).
Con osservazioni 5 febbraio 2014 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato il progetto di decisione, in particolare la valutazione medica del SMR (doc. AI 131)
Esaminate le osservazioni, con scritto 27 febbraio 2014 l’amministrazione ha fra l’altro proposto una nuova perizia medica da effettuarsi nella Svizzera tedesca o francese (doc. AI 133). Con lettera 15 aprile 2014 l’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI di non ritenere né utile né necessario l’ulteriore accertamento medico proposto (doc. AI 124).
Con nota interna 22 aprile 2014 l’ispettore AI ha ribadito la necessità di procedere ad altri accertamenti medici (doc. AI 135), confermata dal SMR con rapporto 8 maggio 2014 (doc. AI 137).
In data 10 giugno 2014 l’assicurato si è formalmente opposto alla richiesta 27 maggio 2014 dell’amministrazione di sottoporsi ad una perizia multidisciplinare (doc. AI 139).
Non ricevendo risposta dall’Ufficio AI, il 23 giugno 2014 l’assicurato, per il tramite del suo legale, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata/ritardata giustizia. Avendo nel frattempo l’amministrazione emesso il 4 luglio 2014 una decisione incidentale relativa alla necessità di eseguire una perizia multidisciplinare, con sentenza 29 settembre 2014 questa Corte ha dichiarato il citato ricorso privo di oggetto (inc. 32.2014.86).
1.3. Come detto, con decisione incidentale del 4 luglio 2014 l’amministrazione ha quindi confermato la necessità di un accertamento pluridisciplinare di natura interna, dermatologica e neurologica, facendo presente che il centro peritale verrà designato su base aleatoria dopo la crescita in giudicato della pronunzia.
1.4. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as- sicurato, per il tramite del suo legale, postulandone l’annullamento. Egli ribadisce l’inutilità di una perizia multidisciplinare per la valutazione del suo caso essendo la documentazione medica all’incarto esaustiva e sufficiente per una decisione finale.
1.5. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la necessità di procedere alla perizia multidisciplinare, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. In data 24 ottobre 2014 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VIII), alle quale l’amministrazione ha ribattuto con scritto 5 novembre 2014 (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del processo è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha ordinato di sottoporre l’assicurato ad una perizia medica pluridisciplinare (in particolare dermatologica e neurologica, oltre che di medicina interna).
2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Nella sentenza DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari. In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati (DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).
Secondo il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)
Le decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
In DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
2.5. Presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 onsid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 U 57 consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).
2.6. Come detto sopra, in caso di disaccordo tra le parti in merito all’allestimento di una perizia medica, l’Ufficio AI è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile, a determinate condizioni, di essere impugnata al Tribunale delle assicurazioni. Allorquando è stato designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).
La giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
2.7. Nella decisione contestata l’amministrazione ha motivato come segue la necessità di un accertamento pluridisciplinare:
" Alla luce del tenore delle osservazioni da lei poste nei confronti del progetto di decisione del 08.01.2014, ove è stata segnatamente contestata la rivalutazione della percentuale d'inabilità lavorativa esperita dal nostro Servizio medico regionale, si è deciso di procedere ad un nuovo accertamento medico pluridisciplinare.
Si tiene in particolare a rimarcare che l'allor perito designato Dr. __________, in occasione della redazione della sua valutazione non disponeva delle osservazioni pratiche effettuate sul campo a seguito della sorveglianza successivamente occorsa, né si è applicato nel rispondere alla nostra richiesta di precisazioni effettuata in data 30.07.2013 (si rinvia all'annotazione 5 dicembre 2013). In assenza di una dettagliata risposta ai quesiti illustrati al punto 12 della comunicazione 27 maggio 2014 in critica, lo scrivente Ufficio non ritiene la pratica sufficientemente delucidata a livello medico. Stante a quanto sin qui dettagliato,
l'amministrazione ritiene che alla valutazione 24 novembre 2011 del Dr. med. __________ (da egli stesso definita "grossolana") non possa essere conferita piena forza probatoria ai sensi del DTF 125V 351).
Ora, come ben emerge dalla lettura degli atti lo scrivente Ufficio Al è dell'avviso che l'osservazione investigativa è atta a rendere verosimile l'avvenuta sovrastima dell'inabilità lavorativa stabilita nella perizia del Dr. __________. Per chiarire tale aspetto è quindi necessario un nuovo accertamento peritale esperito da specialisti in dermatologia e in neurologia che, come sopraindicato, non può essere considerato come una seconda opinione. Giova sottolineare che le risultanze di una sorveglianza unitamente ad una valutazione medica agli atti possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1). Occorre inoltre rilevare che dal momento in cui è stata effettuata la perizia (27.09.2011) ad oggi è decorso un rilevante lasso di tempo.
Si precisa altresì che il nostro Servizio Medico Regionale ha optato per demandare una perizia pluridisciplinare invece che un accertamento monodisciplinare al fine di dirimere alcuni ulteriori punti ritenuti rilevanti per poter meglio quantificare la globale inabilità lavorativa dal profilo prettamente medico (in proposito si rinvia alla valutazione del Servizio medico regionale dell'8 maggio 2014). Si pone particolare accento sulla questione neurologica, essendo in atto una medicazione in questo ambito per cefalee.
In conformità alla nota marginale 2074 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI, stato al 1.01.2014) gli esperti designati entreranno in possesso della globalità dell'incarto AI, comprensivo quindi delle osservazioni presentate.
Invitiamo pertanto il Sig. RI 1 a volersi sottoporre agli accertamenti peritali predisposti e a presentarsi puntuale alle visite peritali.”
Orbene, questo TCA concorda nel ritenere che le conseguenze della idradenite suppurativa, diagnostica dal dr. __________ nella perizia 29 settembre 2011, sulla capacità lavorativa nell’abituale attività svolta dall’assicurato e in attività adeguate necessitino di approfondimenti. Infatti, nel complemento peritale 24 novembre 2011 il citato specialista, non potendo fornire una risposta sull’evoluzione del processo infiammatorio rispetto alla prima perizia del 2006, ha affermato che “… dovendo dare un giudizio, in modo piuttosto grossolano, direi che il paziente è abile al 50% in media annua. Nella sua attuale attività, che prevede anche visite dirette sui cantieri” (doc. AI 86). Va qui rilevato che il perito non aveva a disposizione il mansionario, poiché, come ammesso in sede di risposta, l’amministrazione aveva trasmesso gli atti al dr. __________ (cfr. comunicazione 22 agosto 2011 in doc. AI 75) senza attendere le risposte 9 e 28 settembre 2011 del datore di lavoro, risposte che del resto non sono state successivamente trasmesse al perito avendo l’amministrazione unicamente evaso l’istanza di ricusa nei confronti di quest’ultimo (cfr. decisione 15 settembre 2011, doc. AI 79). Occorre poi ricordare che il dr. __________ non ha dato seguito alle domande poste dall’amministrazione con scritto 30 luglio 2013 – al quale erano, come detto, allegati i rapporti di sorveglianza –, nonostante lo scritto sollecitatorio del 8 ottobre 2013, motivo per cui manca una presa di posizione medica sulle circostanze, in particolare sulle limitazioni e riduzioni di tempo sia nell’abituale attività che in altre adeguate. Va poi evidenziato che conformemente la giurisprudenza, le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente ad una valutazione medica degli atti possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1 con riferimenti [= STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012 del 22 maggio 2013), valutazione che in casu non risulta essere stata fatta. Sulla base dei dati forniti dall’assicurato durante l’incontro del 7 novembre 2012 (doc. AI 110), con annotazioni 16 dicembre 2011 il SMR ha proceduto egli stesso alla valutazione dell’incapacità lavorativa (doc. AI 127), posta a fonda-mento del progetto di decisione 8 gennaio 2014 (un’incapa-cità lavorativa sia nell’abituale attività che in attività adeguate del 20%).
Il TCA rileva che nelle summenzionate annotazioni 16 dicembre 2013 il dr. __________ del SMR aveva ricordato che “… ulteriori o nuovi accertamenti a livello puramente medico peritale non sarebbero di aiuto nell’evasione della pratica amministrativa che già riporta le sufficienti notizie mediche specialistiche”. Tuttavia, a seguito delle osservazioni 5 febbraio 2014 al succitato progetto di decisione, in cui l’assicurato aveva fra l’altro definita come fantasiosa la valutazione SMR del 16 dicembre 2013, il citato servizio medico ha (correttamente) ritenuto necessario un approfondimento, così come si legge nelle annotazioni 8 maggio 2014:
" Considerando la presenza di patologia dermatologica (come ben documentato) e anche di Valutazione neurologica specialistica con conseguente medicazione di questo ambito x cefalee.
A questo punto si reputa necessario fare chiarezza su alcuni punti ulteriori per meglio poter necessario fare chiarezza su alcuni punti ulteriori per meglio poter quantificare la globale inabilità lavorativa dal punto prettamente medico aggiungendo alle usuali domande peritali quanto sotto:
- se nei periodi di esacerbazione vi è una limitazione ovviamente maggiore quanto questa limitazione è nei periodi senza infiammazione/infezione cutanea ?
- si giustifica la conseguente inabilità lavorativa sempre al pomeriggio (e se sì con quale motivazione?)
A valutazione pluridisciplinare (dermatologica e neurologica) che si potrà anche esprimere del decorso ad oggi dalle date delle relazioni specialistiche dermatologiche del passato che purtroppo considerano la globale inabilità solo in forma grossolana e non dettagliata
A valutazione pluridisciplinare (dermatologica e neurologica)."
In questo contesto, anche nell’interesse dell’assicurato, la necessità di esperire una perizia multidisciplinare risulta essere pienamente data. Non si tratta infatti di un’inutile seconda valutazione di una medesima fattispecie che generalmente non è giustificata (cosiddetta “second opinion”: cfr. DTF 138 V 275 consid. 1.1 al consid. 2. 6). Né del resto la presente fattispecie può essere equiparata, secondo quanto sostiene il ricorrente, a quella di cui alla STCA 35.2007.6 dell’11 aprile 2007. In quella circostanza si trattava infatti di un classico caso di “second opinion” poiché l’assicuratore sociale, dopo aver espletato a seguito di un rinvio del TCA, una perizia specialistica si era rivolto ad un altro specialista della medesima disciplina medica.
Non da ultimo va fatto presente che l’assicurato non ha minimamente sostenuto come la prospettata valutazione pluridisciplinare costituisca per lui un notevole intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta dato che l’esecuzione della prospettata perizia abbia come conseguenza un danno irreparabile (cfr. consid. 2.6). Va del resto rilevato come non sia prevista un’indagine psichiatrica.
In queste circostanze, legittimamente l’Ufficio AI ha ritenuto di dover allestire una perizia pluridisciplinare – utilizzando le domande elencate nella comunicazione del 27 maggio 2014 (doc. AI 139), mandato che dovrà essere ancora assegnato secondo il sistema aleatorio. L’amministrazione dovrà inoltre rispettare le condizioni poste dalla giurisprudenza in merito alla procedura peritale, tra cui dare la facoltà all’interessato di formulare le domande da sottoporre ai periti, come pure la facoltà di ricusa di quest’ultimi.
A dipendenza delle conclusioni mediche, nelle osservazioni 5 novembre 2014, l’Ufficio AI dovrà valutare se sottoporre l’incarto al Servizio di integrazione professionale, ad esempio per la determinazione di altre eventuali attività sostitutive o per la determinazione del confronto dei redditi (X).
Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti