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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 31 luglio 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, in passato attivo in qualità di ricezionista presso un garage, in data 24 maggio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata dalle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale (doc. 2/1-7).
In effetti, RI 1 – il quale era già stato vittima di un incidente della circolazione stradale nel settembre del 1993, a seguito del quale l’Istituto assicuratore gli aveva riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 35% nonché una rendita di invalidità del 15% a decorrere dal 1° giugno 1996 - in data 25 luglio 2003 è rimasto coinvolto in un secondo incidente della circolazione stradale, in occasione del quale è stato investito da un’automobile mentre percorreva col proprio scooter una ciclopista (doc. 1-69 inc. LAINF).
A seguito del sinistro, egli ha riportato la frattura a tre livelli del femore destro, relativamente alla quale l’assicuratore infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità.
Con decisione dell’11 ottobre 2012, l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di un’IMI del 10%.
Il 22 gennaio 2013, poi, l’assicuratore LAINF competente ha emanato una seconda decisione, con la quale ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 45% a partire dal 1° agosto 2012 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% per il danno psichico conseguente al sinistro (doc. 124/2-5).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 19 giugno 2013 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto delle sue prime due decisioni (doc. 138/1-7).
Con sentenza 35.2013.52 del 28 luglio 2014, il TCA, ritenuta corretta la valutazione medica eseguita dal dr. __________ per quanto concerne gli aspetti somatici e quella del dr. __________ per gli aspetti psichici, ha confermato la decisione su opposizione impugnata.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 15 settembre 2009 (doc. 38/1-3), poi confermato con decisione del 10 dicembre 2009, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a partire dal 1° luglio 2004 (doc. 46-48).
1.3. In esito ad una procedura di revisione avviata in data 20 aprile 2011 dall’amministrazione, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica a cura del dr. __________ del SMR (doc. 121) e una valutazione da parte del dr. __________ del SMR (doc. ), con progetto di decisione dell’8 maggio 2014 (doc. 150/1-3) - preso atto di un miglioramento dello stato di salute dell’interessato, con conseguente aumento della capacità lavorativa residua, passata al 50% - l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita di invalidità (grado di invalidità del 50%) la rendita intera fin lì versata all’assicurato.
Nonostante le osservazioni presentate dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato contro questo progetto di decisione (doc. 153), l’Ufficio AI, con decisione del 31 luglio 2014, ha confermato la riduzione a mezza rendita di invalidità (grado di invalidità del 50%) della rendita intera fin lì versata (doc. A).
1.4. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando che la decisione impugnata venga annullata e che venga ripristinato il diritto ad una rendita intera di invalidità.
Sostanzialmente il rappresentante legale del ricorrente ha ritenuto che nel caso di specie non siano dati i presupposti per procedere alla revisione della rendita in corso, posto che lo stato di salute dell’interessato non è migliorato, contrariamente a quanto indicato dal SMR sulla base di presunte dichiarazioni dell’interessato. Egli ha infatti evidenziato che “non si comprende dove e come il signor Sandi avrebbe riferito al medico che vi sono dei miglioramenti e dei miglioramenti tanto importanti. Egli non ha mai detto una cosa simile, anche perché nessuno glielo ha mai chiesto, tantomeno un medico dell’UAI”.
Il legale dell’assicurato ha poi aggiunto che neppure è dato sapere in cosa sarebbe consistito il miglioramento dello stato di salute constatato dal SMR, al quale, del resto, lo stesso Ufficio AI si è più volte rivolto al fine di ottenere dei chiarimenti.
Il patrocinatore del ricorrente ha osservato che solo l’accertamento messo in atto presso il CAP ha concluso che “al più ci si poteva attendere una ripresa dell’attività lavorativa in misura del 50% al massimo in una professione “molto adeguata”. Ma cosa ciò significhi non è dato a conoscere”.
Il legale ha contestato che l’amministrazione potesse fondare la decisione di riduzione della rendita intera in corso sugli esiti dell’accertamento eseguito presso il CAP, indicando che “se, nell’ipotesi denegata, si volesse fondare la revisione sull’unico rapporto che fa riferimento ad una capacità al lavoro ritrovata, vale a dire il rapporto di __________, non possiamo non accertare come non si tratti di un rapporto medico; che comunque non è suffragato dal rapporto del SMR di pochi mesi antecedente (che si riservava la prognosi), anzi è (sarebbe) in contraddizione. Peraltro la formulazione delle conclusioni del CAP sono molto vaghe. Pertanto il concetto di “incapacità lavorativa massima” non è affidabile, meno che meno quello di “attività molto adeguata”, che evoca un mercato del lavoro oltremodo limitato o comunque più limitato di quello che deve essere preso in conto in un mercato del lavoro completo” (doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. In data 23 ottobre 2014, il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente osservato che la documentazione medica sulla quale si basa la decisione impugnata non può essere considerata esaustiva (doc. VI).
Queste considerazioni del legale dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre ad una mezza rendita di invalidità, in via di revisione, la rendita intera della quale beneficiava RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6. Con decisione del 10 dicembre 2009, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2004, ritenendolo totalmente inabile al lavoro a partire dal giorno dell’infortunio del 25 luglio 2003, così come emerso dalla documentazione medica dell’assicuratore infortuni (doc. 32).
Nelle motivazioni della decisione in questione, l’Ufficio AI ha tuttavia espressamente precisato che “dal 25.7.2003 (inizio dell’anno di attesa) la capacità lavorativa dell’assicurato è limitata in modo rilevante. In base alla situazione attuale è possibile riconoscere il diritto ad una rendita di invalidità. Al momento l’assicurato risulta ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno. È pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie” (doc. 42-1).
2.7. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, a quel momento, l’attribuzione di una rendita intera di invalidità.
Si tratta ora di esaminare la situazione esistente fino al 31 luglio 2014 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata).
Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR, i quali nel “rapporto finale SMR con esame” del 13 aprile 2011 hanno posto le diagnosi principali con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome algica cronica emibacino destro e arto inferiore prossimale destro in esiti di frattura dell’anello pelvico, frattura acetabolo destro, protesi totale anca destra per coxartrosi secondaria e mal unione del femore distale destro; anosmia in seguito a lieve trauma cranico; commozione cerebrale e frattura anello pelvico con frattura pluriframmentaria acetabolo destro e lussazione centrale testa del femore (8.9.93); frattura collo femore destro, della diafisi femorale, e frattura sovracondilare femore distale destro (25.7.2003); riduzione aperta e osteosintesi femore prossimale destro con DHS e del femore distale con placca (25.7.2003); riosteosintesi e cura di pseudoartrosi diafisi femorale destra e asportazione DHS (9.1.2004), riosteosintesi femore destro con chiodo endomidollare e placca (1.7.2004); asportazione materiale osteosintesi femore destro e posa di protesi totale anca destra (10.10.2008) per coxartrosi secondaria destra; lombalgia cronica con lombo sciatalgia recidivante destra; alterazioni degenerative colonna lombare con ernia discale foraminale destra L5/S1 discopatia e faccettopatia plurisegmentale” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva prolungata” (doc. 68/1-2).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SMR hanno considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal luglio 2003 fino al 9 dicembre 2010 e, a partire dal 10 dicembre 2010, inabile al lavoro nella misura del 20% per motivi psichici, non sussistendo più invece a partire da tale data alcuna limitazione della capacità lavorativa residua per ragioni reumatologiche (doc. 68-3).
I medici del SMR hanno rilevato che la prognosi “rimane comunque incerta alla luce del lungo periodo di inattività trascorso e di un rischio incipiente di cronicizzazione” (doc. 68-14).
Alla luce della valutazione dell’esigibilità lavorativa residua dell’interessato effettuata dai medici del SMR, la consulente in integrazione incaricata, nella nota del 1° incontro del 21 luglio 2011, ha proposto di sottoporre l’assicurato ad un periodo di accertamento professionale presso il Centro di accertamento professionale CAP di __________.
Al termine del citato periodo di accertamento, nel rapporto del 7 ottobre 2011, il dr. __________ del CAP ha concluso che:
" (…)
Nonostante si siano evidenziate le risorse a livello cognitivo, le buone abilità manuali e le attitudini personali (affidabilità, impegno, puntualità, comprensione delle consegne, serietà e applicazione), l’importante danno alla salute e le conseguenze ad esso associate rendono difficilmente concretizzabile una reintegrazione professionale.
Tutto il mercato lavorativo non qualificato risulta non accessibile, da una parte per il genere di mansioni (inadeguate a causa dell’impossibilità di alternare costantemente le posizioni di lavoro da seduta a eretta, della necessità di sollevare o trasportare pesi, del mancato rispetto delle regole ergonomiche), dall’altra per la necessità di resa produttiva (l’A. non è in grado di lavorare l’intera giornata e anche su un ipotetico tempo di lavoro parziale avrebbe un rendimento ridotto a causa della necessità di cambiare le posizioni e effettuare delle pause).
Considerata la ridotta capacità lavorativa (stimata al massimo attorno ad un 50% in base a quanto osservato praticamente) anche un percorso di riformazione professionale completa portante all’ottenimento di una nuova qualifica federale adeguata ai problemi di salute è da scartare.
Quale unica via realizzabile si vedrebbe un tentativo di reinserimento lavorativo in attività a carattere amministrativo (ricezione, gestione delle comande o delle consegne, fatturazione), magari in contesti simili a quello da ultimo praticato e nel quale ha di conseguenza delle conoscenze. Con un adeguato e necessario supporto da parte dell’Assicurazione Invalidità e del datore di lavoro (periodo di accertamento iniziale, attribuzione di mansioni adeguate alle condizioni di salute, possibilità di effettuare dei momenti di sospensione dell’attività, acquisizione delle competenze specifiche al ramo delle quali è attualmente sprovvisto) si immagina possibile una reintegrazione dell’A. nel contesto produttivo. Una volta inserito e adeguatamente preparato alle mansioni affidategli le attitudini personali osservate durante l’accertamento gli permetteranno di farsi apprezzare; parallelamente ne trarrebbe beneficio anche la sua autostima (come d’altronde lo dimostra l’evoluzione positiva avuta nel mese trascorso al CAP).
Si è coscienti che quanto sopra descritto rappresenta una situazione particolare, costruita su misura e non rappresentativa del mercato lavorativo normalmente accessibile, ma si ritiene valga la pena effettuare un tentativo.
Conclusioni
In questo caso un accompagnamento al reinserimento è indispensabile. La capacità lavorativa e di guadagno potrà essere infatti definita solo dopo aver trovato un datore di lavoro che, dopo una prova per valutare resa e salario, è disposto ad assumere il sig. RI 1.
Resta una situazione aperta e di non facile risoluzione, ma speriamo si possa trovare una soluzione integrativa idonea, anche per permettere all’A. di ritrovare un po’ di stimoli e di fiducia per il suo benessere personale futuro.”
(Doc. 93-10)
A seguito di tale accertamento, l’assicurato ha svolto una prova pratica di un mese presso il __________ di __________, che ha confermato, dal lato pratico, un rendimento del 50%, come emerge dal rapporto finale del 6 marzo 2013 della consulente IP incaricata (doc. 130-3).
Quindi, nel rapporto finale con esame del 9 luglio 2013, il dr. __________ del SMR, dopo avere ribadito le diagnosi già indicate nel precedente rapporto SMR del 29 marzo 2011, ha concluso:
" (…)
Assicurato di 47 anni in condizioni generali discrete.
Prima valutazione clinica SMR in data 29.03.2011.
Ultima attività lavorativa svolta come addetto alla reception presso garage.
Dopo accertamenti pratici CPS e valutazione dell’attività presso __________, con il supporto della consulente viene accertato un rendimento del 50%.
Attività ritenuta e definita come rispettosa dei limiti funzionali.
Visto quanto sopra descritto, in data odierna si è provveduto ad una nuova valutazione clinica.
Valutazione confrontata con la precedente del 2011, oggettivamente si documenta una evoluzione progressivamente favorevole con miglioramento nella mobilità complessiva. Miglioramento della sintomatologia.
Tale miglioramento è oggettivato clinicamente, riferito alle dichiarazioni dell’Assicurato e all’aggiornamento degli atti medici.
Visto quanto sopra descritto risulta medicalmente giustificata una IL del 50% (mezza giornata con rendimento normale) in attività abituale considerata rispettosa dei limiti funzionali ed ergonomicamente adatta. IL esigibile dal gennaio 2012 data della prova di lavoro eseguita per circa 4 settimane.
Risulta opportuno considerare un periodo di riallenamento progressivo all’attività lavorativa con il raggiungimento del 50% nell’arco di 6-8 mesi.
Si allega modulo per la misurazione dell’escursione articolare.
Si allega modulo per esame della funzionalità fisica.
Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono definite sulla base della piena conoscenza dell’incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione.”
(Doc. 139-8)
Chiamato dal funzionario incaricato dell’Ufficio AI a precisare sia il grado di inabilità lavorativa dell’assicurato nel periodo compreso fra il 10 dicembre 2010 e il mese di gennaio 2012, sia a “specificare il motivo per il quale viene considerato un miglioramento se le IL sono aumentate (attualmente al 50%) e, se del caso, completare nel modo corretto il rapporto del 9 luglio 2013” (cfr. doc. 140-1), il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 18 novembre 2013, ha osservato:
" Rapporto SMR del 9.7.2013
Come descritto nelle conclusioni del rapporto SMR, si è provveduto alla descrizione e al confronto dello stato di salute con evidenza di un miglioramento progressivo.
In attività abituale IL 100% dal luglio 2013.
In attività rispettosa dei limiti funzionali IL del 100% dal luglio 2013.
IL 20% dal 10.12.2010.
La IL del 0% in attività adatta documentata nel rapporto SMR del 29.03.2011 veniva anche confermata dal dr. med. __________ della __________ nel rapporto con data 21.12.2010.
IL 100% in attività abituale confermata nel rapporto SMR del 29.03.2011.
Successivamente il paziente ha ripreso la sua abituale attività al 50% per tale motivo, in accordo con quanto discusso e descritto nell’annotazione del 10.6.2013 (__________) si riconvocava il paziente per verificare il miglioramento clinico che ha portato ad una IL del 50% in attività abituale.” (Doc. 141-1)
A fronte di tali precisazioni del dr. __________ del SMR, il funzionario incaricato dell’Ufficio AI “nell’annotazione per SMR” del 28 novembre 2013 ha ritenuto opportuno interpellare nuovamente il medico del SMR, chiedendogli:
" A complemento della nota SMR del 18.11.2013 si chiede di precisare quanto segue:
- viene indicato che “in attività abituale IL 100% dal luglio 2013”, si chiede al SMR di verificare tale data (si tratta forse del 2003?) ed eventualmente correggere;
- non è ancora chiara la IL da considerare nel periodo dal 11.12.2010 al 31.12.2011 (in attività adeguata), si chiede al SMR di prendere posizione;
- si parla di una ripresa dell’attività abituale che non c’è stata (era una prova di lavoro al CAP che ha accertato una CL residua del 50% - vedi nota del 10.06.2013). In ogni caso, considerando che si tratta di “attività abituale”, come mai viene diminuita solo l’IL in “attività adeguate”?
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede al SMR di chiarire quanto indicato.” (Doc. 142-1)
Nelle annotazioni del 5 maggio 2014, il dr. __________ del SMR ha risposto:
" Dopo rivalutazione della documentazione a dossier fino ad ora, incluso le valutazioni cliniche effettuate in ambito SMR sia di tipo locomotorio che psi, posso rispondere così alle domande di precisazione.
Ad 1)
Nella sua antecedente attività di ricezionista con anche necessità di tragitti a piedi regolarmente tra officina e garage… la data esatta è luglio 2003 come inizio di IL del 100%.
Dal 29.2.2012 dopo accertamento al CAP (vedi valutazione del 29.2.2012) IL 50% per diminuito rendimento.
Ad 2)
In attività ritenute adeguate ergonomicamente tra il 11.12.2010 e il 31.12.2011 si giustificava anche una IL 50% per cui
dal 7.2003 IL 100% e dal 29.2.2012 anche IL 50% per diminuito rendimento
Ad 3)
La diminuzione è adeguata sia per attività abituale che adeguata ergonomicamente considerando il miglioramento ben obiettivato nelle visite cliniche SMR.”
(Doc. 147-1)
Anche queste precisazioni del dr. __________ del SMR non sono state considerate esaustive dal funzionario incaricato dell’Ufficio AI, il quale in data 8 maggio 2014 ha ancora chiesto al medico del SMR di “voler motivare il cambiamento della CL (da 80% a 50%) rispetto alle precedenti valutazioni (vedi anche decisione __________ 24.06.2013)” (doc. 148-1).
Nelle annotazioni dell’8 maggio 2014, il dr. __________ del SMR ha risposto:
" Questa differenza di valutazione puramente medica è dovuta a presenza di patologia extrainfortunistica e quindi non contemplata nella valutazione __________.” (Doc. 149-1)
2.8. Chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione medica agli atti riassunta al considerando precedente, il TCA non può considerare esaustiva la valutazione medica delle patologie di origine post-infortunistica e extra-infortunistica e la relativa quantificazione della capacità lavorativa residua effettuata dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR, ma ritiene indispensabile un approfondimento medico peritale riguardante la globalità dei disturbi dell’assicurato.
Questo Tribunale evidenzia, infatti, che i medici del SMR hanno in un primo momento, nel rapporto finale del 29 marzo 2011, considerato l’assicurato, a partire dal 10 dicembre 2010, inabile al lavoro nella misura del 20% per motivi psichici, ma totalmente abile al lavoro per ragioni reumatologiche (doc. 68-3), mentre nel successivo rapporto finale del 9 luglio 2013 hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 50% dal mese di gennaio 2012 (doc. 139-3), per la presenza di patologia extrainfortunistica come precisato dal dr. __________ nelle annotazioni dell’8 maggio 2014 (doc. 149-1). Tale valutazione è stata posta alla luce di quanto emerso nel rapporto del 7 ottobre 2011 relativo all’accertamento professionale presso il CAP dal 29 agosto 2011 al 23 settembre 2011 (doc. 93-1), come espressamente indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 5 maggio 2014.
Ora, a tale riguardo, il TCA non ritiene affidabile la conclusione alla quale è giunto l’Ufficio AI e il SMR, rifacendosi alla valutazione eseguita dal CAP, di una capacità lavorativa residua del 50%, ritenuto che già gli stessi autori e firmatari del citato rapporto d’accertamento hanno espressamente indicato che la valutazione di una capacità lavorativa residua del 50% in un’attività di ricezionista senza dover compiere degli spostamenti “rappresenta una situazione particolare, costruita su misura e non rappresentativa del mercato lavorativo normalmente accessibile”, aggiungendo che “la capacità lavorativa e di guadagno potrà essere infatti definita solo dopo aver trovato un datore di lavoro che, dopo una prova per valutare resa e salario, è disposto ad assumere il sig. RI 1” (cfr. doc. 93-10, sottolineatura della redattrice).
Ciò che tuttavia non è stato possibile realizzare (cfr. doc. 130-1), motivo per il quale la consulente IP ha espressamente indicato che “dal lato pratico, viene considerata un’abilità del 50%” (doc. 130-3, sottolineatura della redattrice).
Nel caso di specie, a mente di questo Tribunale, visto il carattere “particolare” e “non rappresentativo del mercato lavorativo normalmente accessibile” dell’esigibilità lavorativa constatata dal profilo pratico dal CAP, risultava indispensabile per l’Ufficio AI disporre di una accurata valutazione peritale di natura medica, atta a stabilire la “reale” capacità lavorativa residua dell’assicurato sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto dell’insieme delle patologie, di origine sia post-infortunistica, sia extra-infortunistica, che lo affliggono.
Va infatti evidenziato che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, i dati medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3, 9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).
Il TCA non può tuttavia considerare tale la valutazione eseguita in data 9 luglio 2013 dal dr. __________ del SMR (doc. 139), il quale ha in maniera succinta constatato una “evoluzione progressivamente favorevole con miglioramento nella mobilità complessiva. Miglioramento della sintomatologia”, motivando che “tale miglioramento è oggettivato clinicamente, riferito alle dichiarazioni dell’assicurato e all’aggiornamento degli atti medici” (doc. 139-8).
Questa motivazione, del tutto generica e non supportata da adeguati riscontri oggettivi, oltretutto decisamente contestata dal patrocinatore del ricorrente, non può essere considerata sufficiente da questo Tribunale al fine di verificare se effettivamente vi sia stato – e se del caso in quale misura - oppure no un miglioramento delle condizioni di salute globale dell’assicurato, tale da giustificare la riduzione, in via di revisione, della rendita intera di invalidità della quale beneficiava l’interessato.
Appare infatti di fondamentale importanza stabilire se, rispetto al momento in cui è stata emanata la decisione di attribuzione di una rendita intera di invalidità tenuto conto dell’allora totale incapacità lavorativa, lo stato di salute dell’interessato, nel frattempo stabilizzatosi, è migliorato oppure no.
Inoltre, in caso di risposta positiva, occorre pure verificare se l’ipotetica residua capacità lavorativa dell’assicurato sarebbe sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro, seppur equilibrato, oppure no. Non va infatti dimenticato che dall’accertamento messo in opera dal CAP è risultato che “tutto il mercato lavorativo non qualificato risulta non accessibile, da una parte per il genere di mansioni (inadeguate a causa dell’impossibilità di alternare costantemente le posizioni di lavoro da seduta a eretta, della necessità di sollevare o trasportare pesi, del mancato rispetto delle regole ergonomiche), dall’altra per la necessità di resa produttiva (l’A. non è in grado di lavorare l’intera giornata e anche su un ipotetico tempo di lavoro parziale avrebbe un rendimento ridotto a causa della necessità di cambiare le posizioni e effettuare delle pause)” e che “quale unica via realizzabile si vedrebbe un tentativo di reinserimento lavorativo in attività a carattere amministrativo (ricezione, gestione delle comande o delle consegne, fatturazione), magari in contesti simili a quello da ultimo praticato e nel quale ha di conseguenza delle conoscenze”, ciò che “si è coscienti che quanto sopra descritto rappresenta una situazione particolare, costruita su misura e non rappresentativa del mercato lavorativo normalmente accessibile” (doc. 93-10).
In tale contesto il TCA sottolinea che in una sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico.
In un’altra sentenza 9C_910/2011 del 30 marzo 2012, l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo familiare e tollerante. Il Tribunale federale ha infatti considerato che le concessioni smisurate che verrebbero richieste ad un potenziale datore di lavoro, rendono l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico.
Alla stessa conclusione è giunto il Tribunale federale anche nella STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, nella quale, confermando il giudizio di questo Tribunale (cfr. STCA 35.2010.24 del 10 agosto 2011), ha concluso che “l'assicurato, alla luce delle sue patologie, non è in grado di offrire quanto un datore di lavoro si può aspettare in condizioni normali. Le concessioni smisurate che quest'ultimo dovrebbe fare rendono pertanto l'esercizio di un'attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico”.
Ritenuta l’importanza della determinazione dell’evoluzione delle patologie dell’interessato e dell’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua, il TCA ritiene imprescindibile la messa in atto di un approfondimento peritale.
2.9. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)." (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA constata che l’Ufficio AI ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere dei suoi medici interni (dr. __________, dr. __________ e dr. __________ del SMR).
In un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) di natura reumatologica e psichiatrica, volto a definire globalmente l’evoluzione delle diagnosi, delle limitazioni e delle risorse residue dell’assicurato rispetto alla situazione esistente nel 2009, allorquando è stata concessa una rendita intera di invalidità.
Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
In conclusione, la decisione del 31 luglio 2014 va quindi annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.
2.10. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 31 luglio 2014 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti