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Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 agosto 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di febbraio 2012 RI 1, classe 1963, all’epoca attiva quale ausiliaria venditrice nel reparto tessile presso la __________ (cfr. doc. AI 12/1-20 e 86/1), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a motivo di una “(…) frattura scomposta esposta (Gustillo II) pluriframmentata della fibula destra e frattura scomposta tibia destra (classificazione AO 43 B II) (…)” (doc. AI 1/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare: la perizia reumatologica 27 agosto 2012 del dr. __________ (doc. AI 37/1-9), il rapporto finale 4 settembre 2012 del medico SMR dr. __________ con l’annotazione del 2 ottobre 2012 (doc. AI 38/1-4 e 53/1) e la tabella elaborata il 4 settembre 2012 (doc. AI 39/1-3) – l’Ufficio AI, con decisione 15 ottobre 2012 (doc. AI 55/1-3), ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
In esito al ricorso dell’8 novembre 2012 (doc. AI 59/4-9) questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (decreto di stralcio 11 gennaio 2013 sub doc. AI 69/1-3).
1.2. Con decisione 5 agosto 2014, preavvisata il 3 giugno 2014 (doc. AI 116/1-5), l’Ufficio AI – sulla base della perizia 13 marzo 2013 del dr. __________ con complemento del 26 novembre 2013 (doc. AI 84/1-6 e 100/1), dei rapporti finali 22 marzo 2013 e 16 maggio 2014 del medico SMR dr. __________ con anotazione del 22 luglio 2014 (doc. AI 85/1-5, 113/1-4 e 119/1) e della nota per l’incarto del 10 marzo 2014 con la tabella elaborata lo stesso giorno (doc. AI 104/1 e 105/1-4) – ha negato nuovamente il diritto a prestazioni (doc. AI 120/1-4).
1.3. Contro la decisione del 5 agosto 2014, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione economica (il reddito da valido) e quella medica (la lacunosità delle perizie e l’assenza di una valutazione della capacità funzionale [EFL]) – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad “(…) una rendita AI del 75%, sulla base di un grado d’invalidità del 60% almeno. E ciò anche dopo il 31.12.2011, a tutt’oggi e nel futuro. Il tutto ai sensi dei considerandi. (…)” (I, pag. 4).
1.4. Con la riposta di causa l’Ufficio AI – osservato, in particolare, che “(…) le dettagliate ed approfondite valutazioni eseguite del Dr. __________ prima e dal Dr. __________ in seguito non sono state smentite (a tutt’oggi) da altri certificati attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate. (…)” (IV, pag. 3) e che (…) anche se si dovesse tener conto nel caso in esame – per ipotesi di lavoro – di un reddito da valido pari a CHF 51'375.55 (come erroneamente sostenuto dalla qui ricorrente), l’assicurata non presenterebbe comunque il grado minimo del 40% per poter beneficiare del diritto ad una rendita d’invalidità, il grado AI ammonterebbe in effetti alla percentuale del 18% [(51'375.55 – 43'210) x 100 : 51'375.55 = 18%]. (…)” (IV, pag. 4) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto del 20 ottobre 2014 – dopo la chiesta proroga del termine (cfr. doc. AI VI e VII) – l’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto di decorso dell’8 ottobre 2014 del dr. __________ (VIII e allegato doc. B).
1.6. Con osservazioni del 30 ottobre 2014 – vista l’annotazione del 27 ottobre 2014 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione peritale dr. __________. In particolare non vi sono elementi plausibili per ritenere un’attività prevalentemente sedentaria non esigibile in misura completa trattandosi di affezione all’arto inferiore sintomatico al sovraccarico. (…)” (X/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente chiede l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita (cfr. consid. 1.3).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. L’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.1 e 1.2) – vista la domanda di prestazioni del febbraio 2012 e conformemente alla transazione omologata da questo Tribunale nel decreto di stralcio 11 gennaio 2013 – ha richiamato la valutazione effettuata alla Clinica __________ di __________ (cfr. doc. AI 74/1) e ordinato una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (cfr. doc. AI 80/1, 81/1-2 e 82/1-2).
Nel rapporto del 1. febbraio 2013 la dr.ssa __________, capo clinica del Centro di chirurgia del piede della __________ di __________, posta la diagnosi di “(…) Status nach offene Unterschenkelfraktur 25.04.2010 bei einem Motorradunfall, Fixateur extern 25.04.2010 mit schlussendlich Plattenosteosynthese und Kirnschnerdrath-Fixation 11.05.2010 (…)”, ha attestato che “(…) Aufgrund persistierenden Beschwerden sowohl in Ruhe als auch bei Belastung ist die Patientin nur zu 50% als Verkäuferin arbeitsunfähig. (…)” e, quale procedere, ha indicato: “(…) Wir empfehlen eine Therapieübernahme durch einen Schmerztherapeuten. Die Patientin würde dies gerne wohnortsnahe durchführen. (…)” (doc. AI 77/1).
Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nella perizia del 13 marzo 2013 (doc. AI 84/1-6), dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…) Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta ed esposta della fibula destra e della tibia destra trattata dapprima con fissatore esterno e poi con chiodo endomidollare. Frattura pluriframmentaria dell’astragalo destro con sviluppo di una modica artrosi tibio-tarsica. (…)” (doc. AI 84/4) –, circa le conseguenze dei disturbi sull’attività attuale e sulla capacità d’integrazione ha evidenziato:
" (…)
1.1 Come si ripercuotono i disturbi sull’attività attuale dell’assicurato?
La paziente riferisce di non poter più camminare speditamente su terreni sconnessi. Sotto sforzo i dolori alla caviglia aumentano. Difficoltà quindi a stare tutto il giorno in piedi.
1.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
La paziente può normalmente sollevare pesi fino a 5 kg. Lievemente ridotta la capacità di sollevare pesi fino a 10 kg. Ridotta la possibilità di sollevare pesi fino a 25 kg. Non può sollevare pesi oltre i 25 kg. Nessuna difficoltà per sollevare pesi di 5 e più kg oltre l’altezza delle spalle. Può svolgere lavori leggeri e di precisione normalmente. Leggermente ridotta la possibilità di svolgere lavori medi. Esigua la possibilità di svolgere lavori pesanti. Non può svolgere lavoro molto pesanti. La rotazione della mano può essere effettuata senza limitazioni. Normale la possibilità di lavorare con braccia elevate e con rotazione. Normale la possibilità di svolgere lavori seduti e piegati in avanti. Lievemente ridotta la possibilità di lavorare eretta e piegata in avanti. Normale la possibilità di lavorare inginocchiata. Esigua la possibilità di lavorare con ginocchia in flessione (accovacciata). Normale la possibilità di lavorare seduta. Lievemente ridotta la possibilità di lavorare in piedi. Può spostarsi normalmente per tragitti oltre i 50 metri. Ridotta la possibilità di spostarsi per tragitti lunghi. Ridotta la possibilità di spostarsi su terreni sconnessi. Lievemente ridotta la possibilità di salire e scendere le scale. Ridotta la possibilità di salire e scendere scale a piolo e ponteggi.
2.3 L’attività attuale è ancora praticabile?
Si.
2.4 Se si, in quale misura (ore al giorno)?
8 ore.
2.5 E’ presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
Si.
2.6 Se si, in che misura?
Al 25%.
2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dalla data dell’infortunio.
2.8 Quale è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
La paziente ha potuto riprendere il suo lavoro come da tabella al punto 1. Riprenderà il lavoro al 75% dal 1.4.13. Questa valutazione della capacità del lavoro dal 1.4.13 è stata concordata e valutata con la paziente in pieno accordo e consenso della stessa.
3. L’ambiente di lavoro dell’assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Ritengo di si. Per questa domanda prego eventualmente rivolgersi direttamente al Dr. __________.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE
1. E’ possibile effettuare provvedimenti d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
No.
1.1 Se no la preghiamo di motivare?
Si tratta di una paziente senza nessuna qualifica o diploma che potrebbe eventualmente essere adibita a delle attività in qualità di operaia dove l’attività lavorativa potrebbe essere svolta in modo prettamente seduto, penso nell’industria tessile o nell’industria orologera.
2. E’ possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Penso di no.
3. L’assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Si.
3.1 Se si, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un’altra attività?
Per attività prevalentemente seduta dove la paziente non deve spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto portare pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta la giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto 1.2).
Osservazioni:
Ovviamente la paziente dovrà essere rivalutata nell’ambito assicurativo Lainf per vedere se vi siano ancora i presupposti per un danno invalidante permanente e soprattutto per valutazione della IMI che dovrà tenere conto dello sviluppo anche in futuro di questa artrosi tibio-tarsica.
(…)." (doc. AI 84/3-6)
La dr.ssa __________, in due rapporti del 16 agosto e del 29 ottobre 2013 indirizzati all’avv. RA 1 (doc. AI 88/2 e 94/2-3), ha attestato:
" (…)
Bei der Erstkonsultation vom 06.11.2012 haben wir eine beginnende Arthrose des oberen Sprunggelenkes festgestellt, zudem bestanden unseres Erachtens bei der Patientin erhebliche Schmerzen von den Weichteilen her insbesondere im Bereich des Malleolus lateralis.
Bei weiterem Fortbestehen dieses Ruheschmerzes kann ich nicht vorstellen, dass die Patientin seit 1. August 2013 arbeitsfähig sein sollte. Auch wir haben die Patientin bei unserer zweiten Konsultation vom 01.02.2013 als Verkäuferin zu 50% arbeitsfähig beurteilt.
Bei Frau liegt ja nicht nur ein belastungsabhängiger Schmerz, sondern auch ein erheblicher Ruheschmerz vor. Somit kann man sich gut vorstellen, dass nach 50%-iger Arbeit, dass heisst, ca. 4 Stunden, auch eine sitzende Tätigkeit auf Grund dieser Schmerzen nicht mehr durchgeführt werden kann. Gesamthaft kann ich mir nicht vorstellen, dass die Patientin auf Grund der Gesamtsituation mehr als 50% arbeitsfähig ist.
(…)." (doc. AI 88/2)
" (…)
1.
Frau RI 1 wurde uns am 06.11.2012 überwiesen bei persiestierenden Schmerzen im Bereich des rechten oberen Sprunggelenkes. Am 25.04.2010 zog sich die Patientin eine offene Unterschenkelfraktur bei einem Motorradunfall zu. Nach Anpassung eines Fixateur externe wurde dieser entfernt, am 11.05.2010 eine Osteosynthese durchgeführt. Das Osteosynthesmaterial wurde in zweimaligen Operation im Jahr 2011 entfernt.
Die Patientin berichtete schon damals über persistierende Schmerzen, es handelte sich um einen vorwiegend belastungsabhängigen, jedoch auch einen erheblichen Ruheschmerz. Auch zu diesem Zeitpunkt war die Patientin zu 50% als Verkäuferin tätig.
2.
Wie schon am 16.08.2013 erwähnt, ist Frau RI 1 zu 50%, d.h. 4 Stunden maximal arbeitsfähig. Aufgrund des ausgeprägten Ruheschmerzes ist eine vermehrte Arbeitsfähigkeit unseres Erachtens nicht möglich, auch nicht bei rein sitzender Tätigkeit. Auch eine 75-%ige Arbeitsfähigkeit ist meiner Meinung nach nicht machbar.
3.
Wie schon erwähnt auch bei vermeiden von stehender-gehender Tätigkeit besteht keine Steigerung der Arbeitsfähigkeit.
4.
Auch eine leichte Arbeit kann aufgrund des hohen Schmerzen nicht zu 100% durchgeführt werden. Eine Prognose kann ich nicht stellen. Die besagten Schmerzen bestehen doch schon seit 2010 und soweit ich informiert bin, sind diese jedenfalls zum Zeitpunkt der letzten Konsultation nicht regredient. Vermutlich wird bei Frau RI 1 ein Gutachten durchgeführt werden müssen.
(…)." (doc. AI 94/2-3)
Il dr. __________, invitato a prendere posizione sul succitato rapporto del 29 ottobre 2013 della dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 97/1), nel complemento del 26 novembre 2013 si è così espresso:
" (…)
ho ricevuto la lettera della Dr.ssa __________ della Clinica __________ a __________. Nella stessa si legge che la paziente è abile solo nella misura del 50% in modo massimale.
Si legge che a causa dei dolori la paziente non può aumentare la sua capacità lavorativa neppure per attività prettamente sedentarie.
Un aumento della capacità lavorativa al 75% è secondo la Dr.ssa non effettuabile e ciò motivato sempre dagli importanti dolori.
Questo rapporto non apporta nessuna novità riguardo alla perizia da me effettuata.
Dal punto di vista peritale non si può stabilire la capacità lavorativa in base al dolore.
Il dolore è un dato del tutto soggettivo che varia da persona a persona e non può essere assolutamente quantificabile.
Il perito quindi si deve attenere soltanto a dei fattori oggettivabili.
Personalmente ritengo che per una attività prettamente sedentaria la paziente sicuramente potrebbe essere abile nella misura del 100% e per attività parzialmente sedentarie come quelle descritte nel mansionario confermo la mia valutazione di una capacità lavorativa al 75%.
(…)." (doc. AI 100/1)
L’Ufficio AI – viste le valutazioni mediche del dr. __________ su enunciate (confermate dal medico SMR dr. __________ nei rapporti finali 22 marzo 2013 e 12 maggio 2014; doc. AI 85/1-4 e 113/1-4), considerata la nota per l’incarto del 10 marzo 2014 e la tabella elaborata lo stesso giorno (doc. AI 104/1 e 105/1-4) e ritenuta l’annotazione 22 luglio 2014 del dr. Evangelisti (doc. AI 119/1) –, con la decisione qui impugnata ha rifiutato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).
2.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 551).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 4.2; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a, pag. 395).
2.5. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere che almeno dall’agosto 2012 – mese a cui risale la perizia reumatologica del dr. __________ (cfr. doc. AI 37/1-9) e a partire dal quale (ritenuta la domanda di prestazioni AI del febbraio 2012; cfr. doc. AI 1/1-9) nasce il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI; vedi anche la STF 9C_19/2015 del 20 marzo 2015 consid. 2) – l’assicurata deve essere ritenuta abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dai periti.
In effetti – dopo che (invitato a prendere posizione in merito al rapporto del 7 dicembre 2012 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1; cfr. doc. AI 62/3 e 64/1) il dr. __________, nel complemento peritale del 16 dicembre 2012 (doc. AI 66/1-3), aveva evidenziato che: “(…) La data d’inizio della capacità lavorativa, ossia l’1.11.2010, è stata da me stabilita, in quanto dista almeno 6 mesi dall’osteosintesi della caviglia destra; questo aspetto, per quanto possa intendere dallo scritto del Dr. __________ del 7.12.2012, viene contestato dallo specialista, in quanto a quel momento lo stato della frattura non era consolidato, di fatti leggo nel suo scritto: “Vi è stato un netto ritardo di consolidazione (si può parlare praticamente di pseudoartrosi che attualmente non c’è; la pseudoartrosi si definisce quando il consolidamento di una frattura supera i 6 mesi ciò che corrispondeva al presente caso come documentano la TAC della tibiotarsica destra del 27.1.2011.”; il Dr. __________, nel suo scritto del 7.12.2012, a distanza di oltre 2½ anni dall’infortunio subito dall’assicurata il 25.4.2010, ritiene che la signora RI 1, in attività leggere, nelle quali può stare prevalentemente seduta, evitando di accovacciarsi troppo sovente e di deambulare ripetutamente, è abile al lavoro in misura “nettamente superiore al 50%”, aggiungendo che “non è possibile al momento attuale esprimersi compiutamente su questo aspetto a distanza di oltre 8 mesi dalla visita”. Dallo scritto del Dr. __________ veniamo a conoscenza che l’assicurata è stata ora anche indirizzata dal medico curante presso la Clinica __________ di __________, per una valutazione specialistica, clinica dove “è ora prospettata un’infiltrazione alla caviglia per definire il centro motore del dolore alla luce del cui risultato si potranno decidere gli ulteriori passi terapeutici in accordo con la paziente. Con altissima probabilità il procedere si orienterà verso un approccio chirurgico laddove, naturalmente, la paziente acconsentirà”. Il Dr. __________, concludeva che “il caso, ai sensi LAINF, è in evoluzione e non è per nulla stabilizzato”. I dubbi sollevati dal Dr. __________ dovranno essere chiariti in ambito peritale traumatologico, anche alla luce dei nuovi atti che verranno ora prodotti dalla clinica ortopedica __________ di __________. (…)” (doc. AI 66/2-3) – dagli ulteriori accertamenti medici esperiti dall’Ufficio AI è emerso quanto segue.
Nel succitato rapporto 1. febbraio 2013 la dr.ssa __________, poste le diagnosi note, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% quale venditrice consigliando quale procedere l’inizio di un trattamento terapeutico del dolore (cfr. doc. AI 77/1).
Il dr. __________, nella perizia del 13 marzo 2013 (doc. AI 84/1-6) – evidenziato nell’anamnesi che “(…) in data 1.2.13, nel rapporto della clinica __________ viene confermata la diagnosi e all’anamnesi si legge che a seguito dei persistenti disturbi sia a riposo che al carico una capacità lavorativa soltanto del 50% come venditrice è giustificata. Si consiglia un trattamento terapeutico presso uno specialista di terapia del dolore. Trattamento che può essere svolto in vicinanza del domicilio. La paziente mi riferisce che dopo la visita alla clinica __________ è stata sottoposta a 2 infiltrazioni cortisoniche da parte del Dr. __________ a __________ che sembra abbiano dato un risultato soddisfacente. Prossimamente verrà ulteriormente controllata dal Dr. __________ per valutare l’opportunità di una 3° infiltrazione. (…)” (doc. AI 84/3) e tenuto conto dello sviluppo di una modica artrosi tibio-tarsica indicata quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro –, quanto alla capacità lavorativa in un’attività adeguata, ritenuta la succitata “Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico” (cfr. doc. AI 84/4 punto 1.2 sopra riprodotto; senza specificare da quando), ha concluso che “(…) per attività prevalentemente seduta dove la paziente non deve spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto portare pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta la giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto 1.2). (…)” (doc. AI 84/6).
La dr.ssa __________, negli ulteriori succitati rapporti del 16 agosto e del 29 ottobre 2013 indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. AI 88/2 e 94/2-3 sopra riprodotti), non si è confrontata con i rapporti peritali del 27 agosto 2012 del dr. __________ (doc. AI 37/1-9) e del 13 marzo 2013 del dr. Frick (doc. AI 84/1-6) e, evidenziando sostanzialmente che sin dal novembre 2012 (quando è stata loro inviata) la paziente ha lamentato dolori persistenti anche a riposo, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività lavorativa.
Al riguardo va rilevato che, a differenza della valutazione espressa dalla dr.ssa. __________, anche il dr. __________, FMH in chirurgia e in medicina generale e esperto in medicina infortunistica, nel rapporto del 7 dicembre 2012 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 62/3-4; rapporto nel quale veniva contestato soprattutto l’inizio temporale della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata stabilito dal dr. __________) aveva riconosciuto che “(…) in attività leggere, associando la stazione seduta, meno frequente la eretta, evitando di accovacciarsi troppo sovente e non deambulare ripetutamente, la capacità lavorativa può essere nettamente superiore al 50%. Non è possibile al momento attuale esprimersi compiutamente su questo aspetto a distanza di oltre 8 mesi dalla visita [ndr.: si riferisce alla visita del 23 marzo 2012 che ha portato al referto del 30 marzo 2012 all’indirizzo dell’assicuratore Lainf (cfr. doc. AI 54/4-9). (…)” (doc. AI 62/3, la sottolineatura è del redattore).
Inoltre, avuto riguardo al rapporto del 29 ottobre 2013 della dr.ssa __________ indirizzato all’avv. RA 1 (cfr. doc. AI 97/1), nel complemento del 26 novembre 2013 (valutazione dalla quale questo Tribunale non ha alcun motivo per discostarsi), il dr. __________ ha precisato che “(…) un aumento della capacità lavorativa al 75% è secondo la Dr.ssa non effettuabile e ciò motivato sempre dagli importanti dolori. Questo rapporto non apporta nessuna novità riguardo alla perizia da me effettuata. Dal punto di vista peritale non si può stabilire la capacità lavorativa in base al dolore. Il dolore è un dato del tutto soggettivo che varia da persona a persona e non può essere assolutamente quantificabile. Il perito quindi si deve attenere soltanto a dei fattori oggettivabili. Personalmente ritengo che per una attività prettamente sedentaria la paziente sicuramente potrebbe essere abile nella misura del 100% e per attività parzialmente sedentarie come quelle descritte nel mansionario confermo la mia valutazione di una capacità lavorativa al 75%. (…)” (doc. AI 100/1).
Va qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché, come accennato (cfr. consid. 2.4), alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
In conclusione – evidenziato ancora che il dr. __________ aveva già considerato dei “(…) dolori circolari alla caviglia destra e dolori a tutto il piede destro, di meno sul versante plantare, dolori che si attenuano a riposo, peggioranti sotto carico, sempre presenti, ma di intensità variabile (…)” (doc. AI 37/4, la sottolinetuta è del redattore), ribadito che la dr.ssa __________ non si è confrontata con le perizie (a cui, conformemente alla succitata giurisprudenza, va riconosciuta piena forza probatoria) del 27 agosto 2012 del dr. __________ e del 13 marzo 2013 del dr. __________ (cfr. doc. AI 37/1-9 e 84/1-6) e applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – questo Tribunale deve ritenere che dall’agosto 2012 l’insorgente è abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste dai periti dr. __________ e dr. __________.
In particolare, quanto alla richiesta “perizia prova carico di lavoro (EFL)”, l’Alta Corte nella STF 9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, si è confermata nella propria giurisprudenza secondo la quale un concreto accertamento circa la valutazione funzionale della capacità lavorativa è necessario allorquando i medici specialisti non sono in grado di formulare un’affidabile valutazione in merito: “(…) 2.3. Zum Umstand, dass keine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL) durchgeführt wurde, hat die Vorinstanz bereits richtig erwogen (kantonale E. 2.2.4.4), dass eine EFL nach der Gerichtspraxis (Urteil 9C_556/2012 vom 25. Februar 2013 E. 5.4) allenfalls in Betracht zu ziehen ist, wenn sich die beteiligten Fachärzte ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des leistungsmässig Machbaren vorzunehmen, und deshalb eine konkrete leistungsorientierte berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme ausdrücklich empfehlen. Die Gutachter des Instituts C.________ konnten jedoch die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers hinreichend genau einschätzen, weshalb auf entsprechende Weiterungen verzichtet werden konnte, und vor diesem Hintergrund die antizipierte Beweiswürdigung nicht zu beanstanden ist. (…)” (STF 9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, consid. 2.3).
In concreto, tanto il dr. __________ quanto il dr. __________, nelle loro rispettive perizie, si sono espressi chiaramente circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione: il dr. __________ evidenziando nella perizia del 27 agosto 2012 in particolare che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata, al più tardi a partire dall’1.11.2010, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con un rendimento massimo del 100%. (…)” (doc. AI 37/8) e il dr. __________ concludendo nella perizia del 13 marzo 2013 (confermata nel complemento del 26 novembre 2013; cfr. doc. AI 84/1) che “(…) per attività prevalentemente seduta dove la paziente non deve spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto portare pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta la giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto 1.2). (…)” (doc. AI 84/6).
Nemmeno è possibile concludere differentemente visti i rapporti del 20 giugno e dell’8 ottobre 2014 del dr. __________ indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. 117/2). In effetti, il dr. __________, caposervizio del servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, non si è confrontato con le perizie del dr. __________ e del dr. __________ e nemmeno si é espresso sulla capacità lavorativa.
Inoltre il TCA può fare proprie sia la valutazione del 22 luglio 2014 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso: “(…) la nuova documentazione medica agli atti, non apporta alcun nuovo elemento medico che non sia già stato considerato sia dalla valutazione del Dr. med. __________ del 21.03.2013 [ndr. recte: 13.03.2013; cfr. doc. AI 84/1] e della sua successiva precisazione del 26.11.2013. Inoltre si precisa che il certificato medio del Dr. med. __________ del 20.06.2014, citato dall’Avv. RA 1, anch’esso non cita alcun nuovo elemento medico-chirurgico successivo alla frattura del 2010. Infatti il collega sottolinea rispettivamente: “… effettivamente ho visto la signora__________ la quale ha effettuato recentemente una TAC dell’articolazione tibio-tarsica alla caviglia destra. La situazione è praticamente invariata rispetto all’ultimo controllo eseguito un anno fa …”. (…)” (doc. AI 119/1), che l’annotazione del 27 ottobre 2014 nella quale il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…) dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione peritale dr. __________. In particolare non vi sono elementi plausibili per ritenere un’attività prevalentemente sedentaria non esigibile in misura completa trattandosi di affezione all’arto inferiore sintomatico al sovraccarico. (…)” (X/bis).
Quanto agli ulteriori mezzi di prova indicati nel ricorso essi vanno respinti. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6. In merito alla valutazione economica, in quanto tale contestata limitatamente al reddito da valido, va rilevato che, per l’anno 2011 – per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto (vista la seguente evoluzione dell’incapacità lavorativa nell’attività abituale dopo l’infortunio dell’aprile 2010: 100% dal 25.04.2014, 60% dal 01.10.2010, 50% dal 02.11.2010, 100% dal 01.04.2011, 50% dal 23.05.2011, 100% dal 19.08.2011 e 50% dal 01.09.2011; cfr. doc. AI 113/2) sono determinanti i dati del 2011 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) – l’ex datore di lavoro ha indicato un reddito da valido di fr. 49'331.-- (cfr. doc. AI 104/1).
Se si volesse invece aggiornare il salario annuo del 2009 di fr. 48'375.-- (così come risulta dall’estratto del conto individuale agli atti e dal “Jahreslohnkonto 2009” sub doc. AI 12/11) al 2011, il reddito da valido sarebbe di poco superiore attestandosi a fr. 49'395, 61 (fr. 48'375 aumentati dello 0.7% nel 2010 e del 1.4% per il 2010; cfr. la tabella, B10.2 pubblicata in La Vie économique, 6-2012 pag. 95 e 12-2012 pag. 91, settore commercio).
Quanto al reddito da invalido, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 42'706.63 (fr. 4'225.-- [dato secondo la TA1 per il 2010] aggiornato al 2011 e riportato su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti del 20% [come stabilito dal consulente in integrazione: “(…) Visto quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da valido del/lo 10% per attività leggere e del/lo 10% per altri fattori di riduzione. (…)” (doc. AI 105/3)]).
Ritenuti un reddito da valido di fr. 49'395,61 (ipotesi questa più favorevole per l’assicurata) e da invalido di fr. 42'706.63, si ottiene un grado d’invalidità del 14% ([49'395,61 - 42'706.63] x 100 : 49'395,61 = 13.54% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
L’importo di fr. 51'375.55, preteso dalla ricorrente quale reddito da valido, non può essere ritenuto in quanto comprensivo degli assegni familiari (cfr. il “Jahreslohnkonto 2009” sub doc. AI 12/9-11) che, ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 OAI combinato con l’art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS, non rientrano nel reddito da valido (cfr. STF 8C_527/2012 del 21 novembre 2012).
2.7. In simili circostanze, ritenuto che il diritto alla rendita è nato nel mese di agosto 2012 (cfr. consid. 2.5) e visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti