Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 luglio 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
A. A seguito di una prima domanda di prestazioni AI per adulti depositata il 5 settembre 2000 (doc. 9) per una sindrome di Reiter, RI 1, nato nel 1972, attivo quale meccanico di auto, ha ottenuto il diritto ad una riformazione professionale in qualità di venditore di automobili dal 2001 al 2003 (doc. 28), concludendola con successo. Pertanto, con decisione del 15 marzo 2004 (doc. 73), confermata dalla decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 (doc. 78), cresciuta incontestata in giudicato, l'Ufficio AI ha chiuso il caso senza attribuire all'assicurato ulteriori prestazioni, ritenendolo convenientemente reintegrato.
B. Il 29 maggio 2007 (doc. 80) l'assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI indicando un peggioramento del suo stato di salute. Esperiti i necessari accertamenti medici, l'UAI l'ha respinta con decisione del 24 gennaio 2008 (doc. 97).
C. L'interessato ha inoltrato il 29 novembre 2010 (doc. 102) una nuova domanda a seguito della quale durante gli anni 2011 e 2012 l'Ufficio AI ha raccolto numerosa documentazione medica e il 4 marzo 2013 (doc. 150) ha disposto una perizia medica pluridisciplinare (docc. 148) presso il Servizio Accertamento Medico e diversi consulenti esterni. Il Servizio Medico Regionale (doc. 156) e il consulente in integrazione professionale (doc. 159) hanno reso i loro rapporti finali. La documentazione medica prodotta in seguito dall'assicurato è stata trasmessa al SAM per un complemento peritale, avvenuto il 7 luglio 2014 (doc. 181), sul quale si è espresso il medico SMR confermando la sua posizione (doc. 182).
Con decisione del 21 luglio 2014 (doc. A), preavvisata il 30 luglio 2013 (doc. 164/35), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni a motivo che, potendo esercitare a tempo pieno, ma con riduzione del rendimento del 30%, sia delle attività adeguate rispettose di determinati limiti funzionali sia l'attività di venditore, il paragone fra il reddito da valido senza invalidità (Fr. 58'992.- nel 2011) e il reddito ipotetico da invalido (Fr. 66'902.- meno la riduzione del 30% = Fr. 46'831,40), dà un grado di invalidità del 21% che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà luogo a una rendita di invalidità.
D. Il 15 settembre 2014 (doc. I) RI 1, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo seguito davanti all'Ufficio AI ed il suo stato di salute dal 2000 in poi, si è rivolto al Tribunale chiedendo una rivalutazione della sua situazione medica non ritenendo che l'Ufficio AI abbia dato il necessario peso ai certificati medici dei curanti, visto che a causa delle sue patologie gli è impossibile svolgere qualsiasi attività lucrativa che comporti tanto di stare in piedi quanto di stare seduto, "al punto da costringerlo sdraiato fino all'attenuarsi dei mali lancinanti." (doc. I pag. 11). Pure sarebbe stata tratta un'errata conclusione dalla perizia pluridisciplinare del SAM, laddove i periti "hanno indubbiamente rilevato le diverse malattie e i disturbi alla salute, patiti dal signor RI 1. Non è quindi dato di sapere come la pregressa istanza possa approdare ad una capacità lavorativa del 100%, tranne nell'ambito reumatologico, dove è confermata l'invalidità del 30%." (doc. I pag. 10). Detta perizia difetterebbe dunque del necessario approfondimento da parte dei medici incaricati.
Il ricorrente ha altresì contestato il calcolo economico effettuato dall'UAI alla base del rifiuto della concessione della rendita di invalidità. A suo dire, poiché nel settembre 2010 era iscritto alla disoccupazione con un salario assicurato di Fr. 6'779.- al mese, è il totale annuo di Fr. 81'348.- che deve essere considerato quale reddito senza invalidità che, confrontato con un reddito con invalidità di Fr. 46'831,40 ritenuto dall'amministrazione, dà luogo ad una perdita di guadagno del 42%.
E. Nella risposta del 2 ottobre 2014 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che per la valutazione dello stato di salute dell'assicurato si è fondato sulla perizia affidata al SAM, i cui periti hanno valutato in modo approfondito e completo la capacità lavorativa dell'assicurato sia nella precedente attività sia in altre, individuando dei limiti funzionali da rispettare. A detta perizia e al suo complemento, peraltro confermati dal medico dell'SMR, va dunque riconosciuta piena forza probatoria.
Quanto alla documentazione medica prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, l'amministrazione ha evidenziato che la stessa è già stata analizzata e considerata dai periti nella loro valutazione del 2013 e nel complemento del 2014. Ne discende che dal 20 ottobre 2010 il ricorrente va ritenuto abile al lavoro al 70% sia nella professione di venditore di automobili sia in altre attività sostitutive.
Quanto al calcolo economico del grado di invalidità, l'UAI ha ricordato che occorre fondarsi sull'ultimo reddito conseguito prima del danno alla salute (2000), perciò ha confermato che il reddito da valido come meccanico di auto ammonterebbe, dato del 2000 aggiornato al 2011, a Fr. 58'992.-. Raffrontando questo importo al reddito ipotetico conseguibile da invalido, peraltro non contestato, lavorando al 70% il ricorrente potrebbe guadagnare Fr. 46'831,40, ciò che dà luogo ad un grado di invalidità del 21% e quindi al rifiuto di concedere una rendita d'invalidità.
F. Il 3 novembre 2014 (doc. X) il ricorrente ha chiesto al TCA che "venga eseguito un esame peritale completo, comprensivo di ogni aspetto della sua salute, tramite l'intervento di qualsiasi specialista." (doc. X pag. 3). Egli ha inoltre notificato il nome di un medico curante che, oltre ai precedenti già segnalati, dovrebbe essere sentito dal Tribunale, il quale dovrà effettuare anche i necessari accertamenti al fine di stabilire i suoi redditi da valido e da invalido.
L'amministrazione non ha formulato osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Il ricorrente ha innanzitutto lamentato la violazione, da parte dell'Ufficio AI, del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l'amministrazione da un lato gli ha notificato la perizia pluridisciplinare soltanto, e solo su sua richiesta, dopo il progetto di decisione; d'altro lato, perché non è stato personalmente sentito prima dell'emanazione della decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374)
Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, al consid. 3.2 e seguenti, il Tribunale federale ha stabilito che:
" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt'al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.
3.3 Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.".
Alla luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente va respinta.
L'assicurato ha infatti potuto fare valere la sua posizione per iscritto in sede di osservazioni al progetto di decisione, nel corso delle quali ha avuto la possibilità di produrre tutte le prove necessarie per fare valere i suoi diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009).
Va del resto ancora evidenziato come l'assicurato ha potuto comprendere la portata del progetto di decisione, inoltrare le proprie osservazioni e, successivamente, impugnare la decisione, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Pertanto, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e avrebbe potuto produrre ulteriore documentazione (sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Per quanto concerne le lamentele del ricorrente riguardo alla mancata sua audizione, questo Tribunale rileva che, come visto, l'audizione delle parti non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione, ritenuto che né l'art. 42 LPGA né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente il diritto all'audizione orale dell'assicurato.
In merito alla censura del mancato invio, se non a precisa domanda, del referto peritale, gli atti confermano quanto l'UAI ha espresso nella sua risposta di causa.
Avantutto va evidenziato che in calce alla perizia stessa figura che i periti SAM hanno delegato al medico SMR rispettivamente all'Ufficio AI la decisione di inviare copia di detto rapporto al medico curante.
Una volta terminato l'iter amministrativo di accertamento delle condizioni di salute dell'interessato e delle sue condizioni economiche, che ha visto il consulente in integrazione professionale redigere il suo rapporto finale il 29 luglio 2013 (doc. 159), all'assicurato è stato inviato il progetto di decisione. Un mese dopo (doc. 161) è intervenuto il suo legale chiedendo la trasmissione dell'intero incarto, richiesta a cui l'UAI ha dato seguito il giorno seguente (doc. 163).
In tali circostanze, l'agire dell'amministrazione è stato corretto, giacché l'invio sistematico ad ogni assicurato della folta documentazione medica, economica ed amministrativa risulterebbe superfluo qualora il progetto di decisione non venisse poi contestato dall'interessato. Non v'è dunque alcunché da recriminare all'Ufficio AI per avere inviato al patrocinatore dell'assicurato, ad esplicita richiesta, tutti gli atti componenti l'incarto del suo assistito soltanto dopo averlo appositamente sollecitato.
In tali condizioni, non v'è spazio per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente e il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
4. Nel caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e avere sottoposto l'interessato ad una perizia medica pluridisciplinare, con la decisione impugnata ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità. Il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità prima dell'insorgenza del danno e il reddito ottenibile nel settore del commercio di autoveicoli, livello di qualifica 3, malgrado determinate limitazioni funzionali, tenuto conto di una riduzione del rendimento del 30% ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 21%.
Nel ricorso l'assicurato ha affermato che la sua incapacità lavorativa è totale viste le patologie di cui è affetto, malattie che tanto i suoi curanti quanto i periti stessi hanno potuto accertare. È quindi impensabile che egli riprenda una qualsiasi attività lucrativa, poiché non è in grado di lavorare né stando in piedi né stando seduto. Anche il calcolo economico sarebbe errato, poiché il reddito da valido ritenuto dall'amministrazione non tiene conto del reddito effettivamente conseguito negli anni.
5. L'Ufficio AI ha raccolto numerosi certificati medici, come pure ha espressamente interpellato i curanti dell'assicurato. Valutati tutti questi referti, il medico del Servizio Medico Regionale (doc. 145) ha ritenuto opportuno valutare lo stato di salute globale dell'assicurato tenendo conto delle patologie dichiarate, perciò ha invitato l'Ufficio AI a esperire una perizia pluridisciplinare.
Nel corso dei mesi di marzo e di aprile 2013 l'assicurato è stato visitato dai periti del Servizio Accertamento Medico e da consulenti esterni. Nella perizia pluridisciplinare del 5 giugno 2013 (doc. 155) il SAM ha esposto l'anamnesi (familiare, sociale, professionale, patologica, sistemica), le affezioni attuali e le constatazione obiettive (status, esami di laboratorio, esami radiologici, esami pneumologici).
Sulla base dei consulti effettuati dagli specialisti, il SAM ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di: malattia di Behçet e/o overlap con spondiloartrite periferica erosiva. DD: sindrome SAPHO con oligoartrite asimmetrica non erosiva, con partecipazione delle articolazioni sternoclavicolari, sinovite cronica ai polsi ddp (sonografia 22 marzo 2013); congiuntiviti recidivanti, uveiti recidivanti, vasculite della retina; aftosi bipolare (DD: herpes simplex virus tipo 2 genitale); follicoline; HLA B27 positivo, HLA B51 sconosciuto; terapia di base con Methotrexate 1999-2003 (stop per inefficacia), Salazoprina 1999-2002 (stop per inefficacia), Remicade per sei mesi nel 2011 (stop per inefficacia). Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); OSAS (obstructive sleep apnea syndrome) di grado importante; discreta miopia; probabili condilomi acuminati genitali in trattamento; prurito genitale estivo; aftosi e blefarite; obesità corporea (BMI 35,2%).
Nella discussione di dettaglio, il SAM ha esposto le valutazioni degli specialisti che hanno visitato l'assicurato.
Per quanto concerne la patologia pneumologica, il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie polmonari, il 12 aprile 2013 (doc. 155/50) ha diagnosticato un OSAS di grado importante al quale non si è riusciti ad ovviare tramite ventiloterapia, giacché l'assicurato non sopportava la maschera. Secondo il perito, una soluzione alternativa, oltre che una perdita ponderale, l'avrebbe sicuramente aiutato, anche per quanto concerne la problematica clinica locomotoria. Per un OSAS non trattato, la prognosi è difficile da stabilire; questa patologia può portare a problemi di performance psicofisica, può peggiorare e potrebbe favorire disturbi cardiovascolari. Per contro, un OSAS trattato (ventiloterapia notturna con CPAP) ha un'ottima prognosi. Il pneumologo ha ritenuto l'assicurato abile al 100%, essendo in grado di svolgere sia l'ultima attività esercitata sia altre, evitando però attività nel trasporto pubblico (condurre bambini a scuola con il bus), visto l'OSAS non trattato. L'esperto ha infine precisato che le attività lavorative dovranno essere impostate tenendo conto della patologia reumatologica e che anche come casalingo è abile al 100%.
Dal profilo reumatologico, il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato il 22 marzo 2013 e nel suo referto del successivo 25 marzo (doc. 155/57) ha ritenuto che l'assicurato presentasse una malattia reumatologica infiammatoria nella cui DD rientrano soprattutto una malattia di Behçet e una spondilartrite periferica. Sono state tentate varie terapie convenzionali, ma i risultati non sono mai stati sufficientemente evidenti per portare avanti queste terapie. La presa a carico risultava inoltre più difficoltosa dallo sviluppo di una sindrome del dolore cronico non specifica di tipo fibromialgico. Per quanto riguarda i problemi a carico dell'apparato locomotore lo specialista, in accordo con la valutazione del reumatologo curante dr. med. __________, ha valutato l'assicurato inabile al lavoro al massimo nella misura del 30% inteso come riduzione del rendimento nella professione da ultimo svolta di venditore di automobili. Questa riduzione teneva conto di una possibile attività residua o intermittente dell'oligoartrite e dei dolori cronici. Era inoltre tenuto conto della necessità di pause più lunghe in accordo con la valutazione del reumatologo curante. Secondo il perito, l'attuale riduzione della capacità lavorativa esisteva da alcuni anni ed era invariata da dicembre 2010, data a partire dalla quale l'assicurato non ha più ripreso a lavorare per problemi di salute. La prognosi era incerta e avrebbe potuto all'uopo essere utile un bilancio stazionario in ambito universitario, anche se queste soluzioni erano già state tentate senza risultati e quindi interrotte. Data la sindrome del dolore cronico di tipo fibromialgico, le possibilità di un cambiamento in meglio erano verosimilmente ridotte, perciò era difficile immaginare un miglioramento a medio-lungo termine, mentre non era escluso un peggioramento eventualmente legato a una maggior attività infiammatoria della malattia autoinfiammatoria. Il perito ha precisato che la diminuzione della capacità lavorativa era dovuta a dolori cronici generalizzati che riducono il rendimento e richiedono pause più lunghe rispetto a una persona in buona salute. Possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute non erano escluse, ma una tale possibilità era molto ridotta. Difficilmente dei provvedimenti terapeutici avrebbero potuto migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato.
Quanto a provvedimenti di integrazione o riformazione, secondo il reumatologo essi erano auspicabili in un'attività analoga alla precedente o nel lavoro di venditore di automobili svolto in precedenza, lavoro che l'assicurato poteva svolgere a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto del 30%.
L'interessato era inoltre in grado di svolgere un lavoro di ufficio o un'attività leggera e adatta analoga a quella svolta in precedenza a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto nella misura del 30%. In attività pesanti a mediamente pesanti, v'era una maggiore incapacità lavorativa dell'ordine del 50%. Infine, l'attività di casalingo poteva essere svolta al 100%.
Il reumatologo ha poi indicato i limiti funzionali da rispettare.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto modo di esaminare il ricorrente durante le sedute del 21 (di 65 minuti) e del 25 marzo 2013 (di 35 minuti) (doc. 155/43) e ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4), che però non adempie i criteri di Förster in quanto, sebbene si trattasse di una sintomatologia cronica, che seguiva un decorso autonomo, non appariva sufficientemente intensa e insidiosa per influenzare in modo importante la vita sociale e individuale dell'assicurato. Pertanto, non è stato riconosciuto alcun grado di incapacità lavorativa. Inoltre, il processo somatoforme non riscontrava una comorbidità psichica considerevole, mentre è emersa una sofferenza psicologica che l'assicurato tendeva a dissimulare e una irascibilità e una irritabilità aumentata, ma che non costituivano una sintomatologia che andava inquadrata nell'ambito di una diagnosi psichica.
Una perizia oftalmologica è stata svolta il 12 marzo 2013 da parte del dr. med. __________, specialista in materia, che nel suo referto del 17 aprile 2013 (doc. 155/42) ha posto la diagnosi di discreta miopia e ha trovato uno status oftalmologico normale.
Infine, il dr. med. __________, specialista FMH dermatologia e venerologia, ha visitato l'interessato il 9 aprile 2013 e una settimana dopo ha reso il suo referto (doc. 155/53) con la diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, di probabili condilomi acuminati genitali in trattamento, prurito genitale estivo, aftosi e blefarite.
L'esperto ha valutato la capacità lavorativa dell'assicurato ritenendolo abile totalmente dal profilo dermatologico, essendo invece l'aspetto reumatologico a rendere inabile l'interessato.
Vi sono però dei sintomi che potrebbero diventare così importanti da determinare un'inabilità professionale anche da punto di vista dermatologico: l'aftosi bipolare a livello orale e genitale, le altre classiche lesioni della malattia di Behçet caratterizzate dall'eritema nodoso delle gambe, dalle lesioni papulopustolose con follicolite/pseudo follicolite o addirittura da lesioni acneiformi di tipo nodulare, elementi che l'interessato non presentava.
La prognosi a medio e lungo termine era buona per l'attività professionale, ritenuto però che la malattia è cronica e tenderà a ripresentarsi. Quanto alle possibilità terapeutiche, il trattamento delle malattie autoimmune di tipo neutrofilico come quella di Behçet era difficile e legato soprattutto ai sintomi principali, quali possono essere quelli reumatologici o gastroenterologici. I trattamenti effettuati in passato e che sono stati interrotti per mal sopportazione da parte del paziente, sono una terapia classica valida sia per le lesioni mucocutanee sia per quelle sistemiche. Secondo il perito, fino a quel momento non è stato possibile sfruttare al massimo questi trattamenti, anche a causa degli effetti collaterali lamentati dall'assicurato. A suo dire, il trattamento migliore potrebbe essere la somministrazione di biologici.
Dal profilo dermatologico, l'assicurato era in grado di svolgere sempre al 100% altre attività come pure quella di casalingo.
Nella valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa dell'assicurato nell'ultimo impiego di venditore di automobili, il SAM l'ha valutata nel 70%, inteso come rendimento ridotto sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, a partire dal 20 ottobre 2010, allorquando è stata attestata un'incapacità lavorativa del 100%. Prognosi stazionaria, possibile di miglioramento secondo l'esito della terapia immunosoppressiva prevista a breve.
L'incapacità lavorativa principale era dovuta ai problemi reumatologici, mentre le patologie oftalmologiche, dermatologiche, psichiatriche e pneumologiche non inficiavano l'abilità lavorativa.
Provvedimenti di riqualifica professionale non sono stati ritenuti indicati, giacché l'assicurato poteva svolgere la sua ultima professione nell'ordine del 70% fermo restando determinati limiti funzionali. Egli era comunque in grado di svolgere un lavoro di ufficio o un'attività leggera e adatta analoga a quella svolta in precedenza a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto nella misura del 30%. In attività pesanti e mediamente pesanti v'era una maggiore incapacità lavorativa dell'ordine del 50%. Quale casalingo l'interessato risultava abile al 100%.
Preso atto di tutti i suesposti referti medici, il 10 giugno 2013 (doc. 156) il dr. med. __________, medico SMR, ha ripreso la diagnosi posta dai colleghi del SAM, così pure ha confermato il grado di incapacità lavorativa del 30% dal 20 ottobre 2010.
A seguito del progetto di decisione di rifiuto della rendita, l'assicurato ha prodotto all'Ufficio AI nel marzo 2014 (doc. 177) una serie di rapporti medici resi tra il 2011 e il 2014, che sono stati trasmessi al Servizio Medico Regionale per una presa di posizione. Il 28 maggio 2014 (doc. 179) il dr. med. __________ si è espresso al riguardo affermando che alcuni di essi erano già stati considerati dai periti del SAM, mentre i più recenti non esprimono valutazioni sulle conclusioni della perizia SAM né quantificano un'eventuale incapacità lavorativa, perciò egli si è riconfermato nelle sue precedenti osservazioni, inviando comunque tanto le osservazioni al progetto di decisione quanto questi 9 certificati al Servizio Accertamento Medico.
Il 7 luglio 2014 (doc. 181) il SAM ha preso atto della nuova documentazione medica e delle osservazioni del legale dell'assicurato. Anche i periti hanno affermato che i due referti del 2011 del reumatologo curante dr. med. __________, i due del 2012 del dermatologo prof. dr. med. __________ e dello psichiatra dr. med. __________ e il rapporto del dr. med. __________, pneumologo, allestito nel 2013, erano già stati considerati nella perizia del 5 giugno 2013.
Quanto agli altri nove rapporti, resi dopo il referto peritale, sono stati riassunti e, dopo attenta lettura delle motivazioni esposte dall'avv. RA 1 e dopo attenta valutazione dei nuovi atti medici, i periti si sono allineati con la valutazione del Servizio Medico Regionale.
A loro dire, i vari atti medici dei curanti non evidenziavano nessuna nuova patologia se non secondo la dr.ssa med. __________, la presenza di dolori addominali di origine non chiara con pregressi episodi di pancreatite, diverticolite pregressa, epigastralgie recidivanti che non sono stati menzionati dal paziente e che allo stato attuale verosimilmente non pregiudicavano la capacità lavorativa se non nei momenti di esacerbazione dei dolori e per breve durata. I periti hanno osservato come l'assicurato sia stato valutato da cinque consulenti specialisti e da due medici internisti del SAM, che hanno approfondito in modo corretto tutte le problematiche maggiori dell'interessato in relazione alla capacità lavorativa. Egli presentava sì diverse problematiche di salute, ma secondo gli specialisti queste non incidevano in modo così preponderante sulla capacità lavorativa quale venditore d'auto, lavoro ritenuto adeguato e leggero, consono al suo stato di salute.
Infine, gli esperti hanno affermato che ci potranno essere dei periodi di incapacità lavorativa transitori dovuti all'esacerbazione di varie patologie soprattutto quella reumatologica e oftalmologica, ma non hanno ritenuto che queste fossero da considerare come delle incapacità lavorative di lunga durata. Inoltre, i nuovi atti medici non hanno messo in luce aspetti o messo in discussione le conclusioni del referto peritale del 5 giugno 2013, conclusioni che sono state perciò confermate.
6. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche reumatologiche, dermatologiche, pneumologiche, oftalmologiche e psichiche sono state chiarite in modo soddisfacente dai periti del SAM.
Vanno infatti ritenute in particolare le conclusioni a cui sono giunti gli specialisti dr. med. __________, __________, __________, __________ e lo psichiatra __________ nella perizia pluridisciplinare del 5 giugno 2013, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 6). Questi esperti hanno attentamente valutato il ricorrente durante uno o più giorni, hanno vagliato la documentazione medica messa a disposizione dall'assicurato e dai suoi curanti appositamente interpellati, hanno eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.
Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore (inabilità del 100%) di quello ritenuto dai periti del SAM dapprima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 30% per motivi reumatologici).
Egli si è limitato a rinviare ai rapporti dei suoi medici curanti, tuttavia già debitamente ed attentamente vagliati dai periti del SAM sia nel primo referto del 5 giugno 2013 sia nel complemento peritale del 7 luglio 2014.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto sia l'audizione dei suoi medici curanti sia di essere sentito personalmente, mentre altra documentazione medica non è stata prodotta pendente causa.
Secondo il ricorrente, la valutazione dei medici interpellati è stata travisata dall'Ufficio AI, nel senso che sebbene tutti gli specialisti abbiano "indubbiamente rilevato le diverse malattie e i disturbi alla salute" (doc. I pag. 10), "Non è quindi dato di sapere come la pregressa istanza possa approdare ad una capacità lavorativa del 100%, tranne nell'ambito reumatologico, dove è confermata l'invalidità del 30%." (doc. I pag. 10).
In realtà, non è l'Ufficio AI come tale che ha tratto la conclusione che la capacità lavorativa del ricorrente è del 70%. Sono i periti stessi, nella loro valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa rispettivamente sulle conseguenze sulla capacità lavorativa, che si sono espressi come segue: "Globalmente riteniamo quindi che l'A. presenti una capacità lavorativa residua del 70% nel suo ultimo impiego di venditore di automobili e questo a partire dal 20.10.2010 allorquando veniva attestata un'incapacità lavorativa del 100%. Prognosi stazionaria, passibile di miglioramento secondo l'esito della terapia immunosoppressiva prevista a breve." (doc. 155/35).
Quanto alla (apparente) discrepanza fra le conclusioni tratte dal perito reumatologo (inabilità del 30%) e dal medico curante (inabilità del 100%), nella sua valutazione il dr. med. __________ ha affermato che "In accordo con la valutazione del reumatologo curante Dr. __________, per quanto riguarda esclusivamente i problemi a carico dell'apparato locomotore l'assicurato è inabile al lavoro al massimo nella misura del 30% inteso come riduzione del rendimento nella professione da ultimo svolta di venditore di automobili. Questa riduzione del rendimento tiene conto in particolare di una possibile attività residua o intermittente dell'oligoartrite e dei dolori cronici. Si tiene conto anche della necessità di pause più lunghe in accordo con la valutazione del Dr. __________." (doc. 155/62).
Per quanto concerne gli impedimenti (fisici e psichici) che, a dire del ricorrente, lo limiterebbero a tutti gli effetti nella possibilità concreta di svolgere un'attività lavorativa, gli esperti sono invece tutti concordi nell'affermare che effettivamente sono presenti diverse patologie, ma che non tutte influenzano in maniera negativa la capacità lavorativa dell'assicurato. Numerose sono infatti le patologie descritte come non aventi influenza sulla sua abilità lavorativa (doc. 155/28).
In assenza di referti di parte che contraddicano chiaramente queste conclusioni, il TCA non può scostarsi dal parere degli esperti consultati dall'Ufficio AI.
D'avviso di questo Tribunale, dunque, l'insorgente erra nella sua conclusione. Infatti, tutti gli specialisti che l'hanno visitato personalmente hanno approfonditamente valutato il suo stato di salute, ognuno dal punto di vista della rispettiva specializzazione. Sono pure stati condotti specifici esami sull'interessato e gli esperti del SAM, in possesso di tutta la documentazione medica concernente l'insorgente, hanno avuto modo di confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri dei colleghi che l'hanno avuto in cura in precedenza.
Per contro, l'assicurato non ha mai preso concretamente posizione sui rapporti dei periti del Servizio Accertamento Medico. In altre parole, i referti degli specialisti in reumatologia, dermatologia, psichiatria, pneumologia e oftalmologia non sono mai stati confutati da altri specialisti interpellati dal ricorrente dopo il progetto di decisione, i quali nemmeno si sono pronunciati sulla sua capacità lavorativa.
Come detto, l'insorgente si è (invece) limitato, nel suo atto ricorsuale, a rinviare ai precedenti pareri dei suoi curanti, tuttavia già vagliati (due volte) dai periti del SAM, i quali si sono dettagliatamente pronunciati sulle condizioni di salute dell'assicurato, hanno esposto l'anamnesi, la diagnosi, lo status attuale, gli esiti degli esami effettuati ed infine la loro valutazione, confrontandosi anche con i referti allestiti dai medici curanti dell'interessato.
Inoltre, la richiesta ricorsuale secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessato ad una perizia medica completa (doc. X pag. 3) che accerti il suo attuale grado di inabilità lavorativa e che gli si riconosca "un'invalidità piena" (doc. I punto 14 pag. 16) e quindi una rendita intera del 100% (tuttavia, un medico può esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274)), non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.
In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
In concreto, la richiesta del ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche, dermatologiche, pneumologiche, oftalmologiche o psichiche che gli impediscono di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.
Come visto, l'assicurato fa unicamente riferimento a dei referti medici dei suoi curanti, alcuni dei quali sono però precedenti alla perizia pluridisciplinare del SAM ed altri al suo successivo complemento, quindi sono già stati attentamente vagliati dai periti nell'ambito della loro valutazione.
Pertanto, la semplice indicazione di un'impossibilità di esercitare delle attività lucrative a causa di una inabilità lavorativa del 100% attestata dal suo medico curante nel febbraio 2011 (doc. 177/9), tuttavia non più confermata nel novembre 2013 (doc. 177/19), non è sufficiente per essere ammessa come tale e quindi per giustificare di procedere a degli accertamenti medici.
Non va infine dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che gli specialisti del Servizio Accertamento Medico hanno visitato l'assicurato nelle vesti di periti, mentre tutti gli altri medici, che il ricorrente ha chiesto di sentire, in qualità di suoi medici curanti.
Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le dettagliate, chiare e complete conclusioni peritali degli specialisti interpellati dall'UAI, secondo cui dal 20 ottobre 2010 come venditore di automobili a tempo pieno il ricorrente aveva una diminuzione del rendimento del 30%, così pure nello svolgimento di un lavoro di ufficio o di un'attività leggera ed adeguata analoga a quella svolta in precedenza, che tenesse conto delle limitazioni funzionali.
Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM ed il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.
Peraltro, senza un elemento che oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere, limitandosi a rinviare a rapporti medici peraltro già agli atti e quindi già oggetto di valutazione da parte degli esperti del SAM.
Inoltre, la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico a carico del Tribunale.
In tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
Il Servizio Medico Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dalla perizia pluridisciplinare.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.
Esaminati i certificati medici prodotti, questo Tribunale deve pertanto concludere che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa era peggiore rispetto a quella stabilita dall'Ufficio AI (30%).
8. Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni di cui soffre il ricorrente, va evidenziato che dal 20 ottobre 2010 egli può comunque svolgere a tempo pieno con resa del 70% sia la sua attività di venditore di automobili, sia altre attività confacenti al suo stato di salute.
L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurato.
9. Accertata quindi dal medico SMR una capacità lavorativa del 70% dall'ottobre 2010 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti dal perito SAM in ambito reumatologico, preso atto del rapporto finale SMR del 10 giugno 2013 (doc. 156), confermato il 9 luglio 2014 (doc. 182), visto il parere del consulente in integrazione professionale del 24 giugno 2013 (doc. 157), l'Ufficio AI ha dettagliatamente analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente l'inabilità lavorativa e per la determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente di aiuto meccanico (reddito da valido) con quello risultante dall'attività di venditore di automobili esercitata dopo la riqualifica professionale malgrado l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità del 21%, ritenuta una riduzione del rendimento del 30% e dell'8% per motivi personali (doc. 157 e 158).
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di ottobre 2011.
Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).
10. Riguardo al reddito da valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato per l'anno 2011 in Fr. 58'992.- partendo dal reddito di Fr. 50'193.- che ha ritenuto nella decisione del 6 settembre 2002 (doc. 38) di concessione di provvedimenti professionali.
L'insorgente pretende invece che si tenga conto del reddito che egli ha effettivamente incassato nel 2010/2011 dopo l'insorgenza del danno, quantificando quindi le sue entrate in Fr. 81'348.- sulla base delle 12 mensilità di Fr. 6'779.- l'una di indennità di disoccupazione percepita dal settembre 2010.
Questa soluzione non può tuttavia essere tutelata.
Come detto, per potere determinare la perdita di guadagno subita da un assicurato occorre infatti posizionarsi al momento antecedente l'insorgere del danno e quindi paragonare quanto l'interessato avrebbe guadagnato senza impedimenti con quanto riuscirebbe ad incassare lavorando malgrado il danno alla salute.
Nell'evenienza concreta ciò si traduce con la presa in considerazione del reddito che il ricorrente avrebbe conseguito non come venditore di automobili, ma come meccanico, visto che a quel momento non erano stati notificati dei danni alla salute.
A tale proposito l'interessato ha affermato che "lo stesso costituiva già reddito ridotto a causa dello stato già debilitato del ricorrente, affetto dalle patologie che ne avevano diminuito la potenzialità di realizzare un guadagno al pari di una persona pienamente abile nel campo del commercio di autoveicoli. Conseguentemente, ciò non rispecchia il provento del lavoro del qui ricorrente in condizioni di piena abilità lavorativa. Il suo potenziale era già decisamente pregiudicato." (doc. I pag. 15).
Il ricorrente erra in questo suo ragionamento e quindi queste considerazioni non vanno seguite. Infatti, il reddito di Fr. 50'193.- ritenuto dall'amministrazione e poi adeguato all'anno 2011 non corrisponde al salario effettivamente incassato dall'assicurato nel 2000, quando già lamentava la presenza di disturbi che ne inficiavano la capacità lavorativa, ma a quello che avrebbe potuto conseguire se non ci fossero stati impedimenti.
Dal questionario per il datore di lavoro compilato il 24 ottobre 2000 (doc. 15/3) dal __________ di __________ risulta infatti chiaramente che il reddito conseguito in realtà dall'interessato nel 2000 (ma anche nel 1999) era di gran lunga inferiore a quanto egli avrebbe potuto guadagnare a quel momento senza il danno alla salute (domanda n. 7), importo che il datore di lavoro ha quantificato in Fr. 3'861.- al mese, Fr. 50'193.- all'anno.
Il punto di partenza per determinare il reddito senza invalidità nel 2011 è dunque l'anno 2000, inteso come reddito conseguibile da sano e non come salario percepito concretamente.
Inoltre, le indennità di disoccupazione sono state calcolate e versate in relazione all'attività di venditore di automobili e quindi in un periodo in cui il ricorrente era già stato colpito dalla malattia. Perciò il suo reddito, anche sotto forma di indennità di disoccupazione, non era più un reddito da valido, ossia senza invalidità.
Va dunque confermato l'importo di Fr. 50'193.- (Fr. 3'861.- x 12) quale ultimo reddito nel 2000 prima del danno alla salute che, aggiornato al 2011 sulla base degli incrementi calcolati dall'Ufficio AI, dà un importo di Fr. 58'992.- (doc. 158/4).
11. Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
12. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).
L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).
13. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 58'812.- (Fr. 4'901.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un indice totale pari al 100 per il 2010 e al 101 per il 2011 (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).
Il salario statistico svizzero medio adeguato al rincaro ammonta perciò a Fr. 59'400,12 nel 2011 (Fr. 58'812.- : 100 x 101), quindi a Fr. 4'950.- al mese.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2011 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 61'924,50 (Fr. 59'400.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Nell'evenienza concreta il ricorrente è abile al 70% sia nell'attività di venditore di automobili per la quale è stato riformato sia in altre attività leggere adeguate al suo stato di salute. Occorre dunque determinare il reddito statistico conseguibile in questo ramo professionale e paragonarlo con quello medio statistico.
Per un'attività esercitata nel 2011 nel settore del commercio e riparazione di autoveicoli, conoscenze professionali e specializzate, il reddito conseguibile ammontava a Fr. 69'099,60 all'anno, pari a Fr. 5'758,30 al mese (Tabella TA1 2010, categoria professionale 45-47 "Commercio; riparazione di autoveicoli", livello di qualifica 3, per 41,9 ore di lavoro: Fr. 5'432.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 65'184.-. Per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno per analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010 pag. 194; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Per l'attività di commercio (ramo G), uomini, si ha un indice pari al 100 per il 2010 e al 101,2 per il 2011 (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).
Di conseguenza, il salario medio svizzero nel ramo professionale del commercio di automobili debitamente adeguato al rincaro ammontava a Fr. 65'966,21 nel 2011 (Fr. 65'184.- : 100 x 101,2), importo che a sua volta va riportato su 41,9 ore/settimana (cfr. tabella B9.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2011 nello specifico settore "G" del commercio (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo di Fr. 69'099,60 (Fr. 65'966,21 : 40 x 41,9).
Quest'ultimo reddito è dunque superiore al reddito statistico medio svizzero del settore generale e pertanto gli va preferito giacché, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, malgrado il danno alla salute il ricorrente è in grado di conseguire un salario maggiore come venditore di automobili specializzato piuttosto che in attività adeguate leggere, semplici e ripetitive.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)".
Nel caso di specie l'Ufficio AI non ha applicato una riduzione percentuale, mentre l'ha ritenuta, nella misura dell'8% dovuta alla necessità di svolgere unicamente delle attività leggere, soltanto per l'ipotesi, come visto poi scartata, della possibilità per l'assicurato di esercitare soltanto delle attività leggere al 70% (doc. 158).
In virtù della citata giurisprudenza e tenuto conto delle limitazioni funzionali individuate dal reumatologo, d'avviso del TCA non v'è motivo per non applicare anche all'esercizio dell'attività per la quale il ricorrente è stato riformato la medesima riduzione per attività leggera che, in ossequio a quanto esposto, va però corretta nel 10%, peraltro più favorevole al ricorrente.
Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante a Fr. 69'099,60 nel 2011 va ritenuto nella misura del 70% (Fr. 69'099,60 x 70 : 100 = Fr. 48'369,72) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile come venditore di automobili ed in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 10% (Fr. 48'369,72 - [Fr. 48'369,72 x 10 : 100]) per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 43'532,75.
Il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr. 43'532,75 va confrontato con l'ammontare di Fr. 58'992.- corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2011 per l'attività di meccanico a tempo pieno senza il danno alla salute. Da ciò risulta un'incapacità al guadagno del 26,20% ([Fr. 58'992.- - Fr. 43'532,75] : Fr. 58'992.- x 100), che deve essere arrotondata al 26% (DTF 130 V 121).
Questo stesso grado di invalidità va ritenuto per gli anni seguenti, giacché applicando il medesimo fattore di rincaro sia al reddito da valido sia al reddito statistico da invalido il risultato non muta.
In conclusione, dall'inabilità lavorativa del 30% sorta dal 20 ottobre 2010 il ricorrente non trae alcun diritto ad una rendita di invalidità, essendo la perdita di guadagno riscontrata (grado 26%) inferiore al grado pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.
14. Infine, il ricorrente ha chiesto l'assunzione di numerose prove tra cui l'assunzione come teste dei suoi medici curanti e un contraddittorio orale ex art. 17 LPTCA, secondo cui se le circostanze lo giustificano il Giudice cita le parti per un dibattimento. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni può rinunciare ad indire un'udienza esplicitamente richiesta, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze.
Il TCA rileva innanzitutto che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90 consid. 6 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (l'assicurato ha chiesto unicamente di essere sentito e di procedere all'audizione di 7 medici), questo TCA rinuncia ad una loro audizione, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Non si giustifica neppure l'audizione dei suoi medici curanti, i quali già hanno riferito per iscritto del suo stato di salute ed i cui pareri sono già stati vagliati dai periti e dal medico SMR. Può dunque essere rifiutata la richiesta di sentire sia gli specialisti che hanno avuto in cura l'assicurato sia l'interessato stesso.
15. Stante quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (intera) di invalidità non può essere accolta.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto.
16. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
17. Contestualmente al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e all'esenzione delle spese di giustizia (doc. I).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante."
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Lo stato di salute dell'assicurato, che si ritiene totalmente inabile al lavoro, non è stato tuttavia comprovato mediante nuova specifica documentazione medica atta a contrastare la valida perizia ed il susseguente complemento peritale. La semplice richiesta di sentire i medici curanti, come visto, non è però sufficiente per permettere al TCA di scostarsi dalle conclusioni dei periti del Servizio Accertamento Medico, confermate dal medico del Servizio Medico Regionale. In assenza di prove concrete che oggettivassero una capacità lavorativa peggiore di quella individuata dai citati esperti, il ricorrente non aveva alcuna possibilità di successo inoltrando il presente ricorso.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria è dunque respinta e il ricorrente non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate al considerando 16.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti