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omandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 29 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 settembre 2014 emanata da |
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chiamato in causa |
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
TERZ 1
in materia di assicurazione federale per l’invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° dicembre 2006 (doc. 50) RI 1, nata nel 1957, è al beneficio di una rendita di invalidità del 100% e quindi per ciascuno dei suoi due figli l’assicurata percepisce una rendita semplice per figli (doc. 33).
1.2. Dopo la maggiore età il figlio TERZ 1, nato nel 1994, ha seguito una formazione professionale (docc. 17 e 18), perciò nel giugno 2012 (doc. 13) l’Ufficio AI ha ripristinato il versamento all’assicurata della rendita completiva a favore del figlio.
1.3. Con scritto del 17 settembre 2014 (doc. 3) TERZ 1 ha chiesto all’Ufficio AI che l’assegno di formazione (recte: la rendita completiva per figli) fino a quel momento erogato alla madre fosse direttamente versato sul suo conto corrente per potere fare fronte alle sue necessità quotidiane e scolastiche.
1.4. Con decisione del 22 settembre 2014 (doc. A) l’amministrazione ha accolto la richiesta del figlio dell’assicurata, riconoscendo che dal 1° ottobre 2014 avrebbe versato la rendita completiva per figli direttamente nelle sue mani (Fr. 921.- al mese).
1.5. Il 29 settembre 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di ripristinare a suo favore il versamento della rendita completiva per figli visto che continua a provvedere al sostentamento di TERZ 1. La ricorrente ha affermato che questo compito negli ultimi mesi è però diventato problematico a causa delle pressanti pretese economiche del figlio, frutto di una "condotta scellerata che si traduce puntualmente in forti danni finanziari" e sulla quale essa deve intervenire per correggerlo, date anche le "frequentazioni che non trovano la mia approvazione" e che l’hanno portato a rilasciare "una dichiarazione mendace presso gli uffici della IAS, affermando di essere stato allontanato da casa.". Inoltre, il figlio risulta sempre registrato all’Ufficio controllo abitanti presso la sua abitazione e la ricorrente, dovendo risolvere i problemi che egli ha creato, ha quindi chiesto di revocare con effetto immediato la decisione dell’UAI, "poiché graverebbe ulteriormente sulla mia situazione economica già precaria e continuamente minata dai comportamenti non adeguati di mio figlio, oltre a non produrre alcun effetto educativo nei suoi confronti.".
1.6. Chiamato in causa dal TCA (doc. III), il 3 ottobre 2014 (doc. IV) TERZ 1 ha preso posizione sul ricorso interposto dalla madre contro il versamento direttamente sul conto del figlio della rendita completiva per figli.
L’interessato ha evidenziato che da quattro mesi non vive più al suo domicilio a causa di una situazione che è diventata insostenibile per colpa della malattia della mamma, tanto che fino a giugno 2014 ha vissuto in un istituto e prima ancora è stato affidato ad una famiglia.
Egli ha inoltre contestato le affermazioni della madre riguardo a una sua continua richiesta di soldi per vestiti o apparecchiature tecnologiche, dato che ha sempre provveduto alle sue spese utilizzando il suo stipendio di apprendista.
Infine, l’interessato ha prodotto alcuni scambi di messaggi elettronici avuti con la mamma.
1.7. Nella risposta di causa del 9 ottobre 2014 (doc. V) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso invocando l’art. 71ter cpv. 3 OAVS, che permette al figlio maggiorenne di chiedere che la rendita per figli sia versata a lui direttamente. Pertanto, dando seguito alla richiesta di TERZ 1, l’amministrazione ha disposto il versamento della rendita completiva per figli al richiedente.
1.8. La ricorrente e la persona chiamata in causa non hanno prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V), mentre l’amministrazione, pronunciandosi sulla presa di posizione del figlio, ha osservato trattarsi di problematiche interne alla famiglia (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell’art. 19 cpv. 1 LPGA, in generale le prestazioni pecuniarie sono pagate mensilmente.
Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in anticipo per tutto il mese civile (art. 19 cpv. 3 LPGA).
A norma dell’art. 20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all’art. 20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest’ultimo disposto (UELI KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65).
Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per l’art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
Giusta l’art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.
L’art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4).
Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all’avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l’obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell’art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l’educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. pure MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer [editori], Die Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247).
L’art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli art. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
L’art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede quanto segue:
1 Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
2 Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
3 Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
2.2. Il capoverso 3 dell’art. 71ter OAVS è stato introdotto il 1° gennaio 2011 per permettere il pagamento della rendita completiva per figli anche nelle mani dei figli maggiorenni.
Infatti, fino ad allora vigeva il principio, stabilito dalla DTF 134 V 15, che la rendita per figli dell’assicurazione per l’invalidità non poteva essere versata direttamente al figlio maggiorenne (silenzio qualificato del legislatore), poiché il legislatore non aveva espressamente previsto questa possibilità all’art. 71ter OAVS essendo già la materia regolata dal diritto civile:
" 2.3.4 Um den Zweck der Kinderrente - dem Unterhalt des Kindes zu dienen (BGE 103 V 131 E. 3 S. 134; SVR 2001 IV Nr. 39 S. 117, E. 4d, I 12/00; Urteil 5P.346/2006 vom 12. Oktober 2006, E. 3.3) - sicherzustellen, hat die Rechtsprechung vor dem Inkrafttreten der Drittauszahlungsregelung in Art. 35 Abs. 4 IVG auf den 1. Januar 1997 (vgl. auch Art. 82 IVV in Verbindung mit Art. 71ter AHVV) unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage eine Drittauszahlung der Kinderrente an den nicht rentenberechtigten anderen Elternteil, unter dessen Sorge das Kind stand, zugelassen (BGE 103 V 131 E. 3 S. 134 f.; BGE 101 V 208 E. 2 S. 210 f.; SVR 1999 IV Nr. 2 S. 5, E. 2a, I 237/97). Aus denselben Überlegungen wurde des Weitern erkannt, dass die Rente direkt dem mündigen Kind ausbezahlt werden kann, wenn der rentenberechtigte Elternteil die zweckkonforme Verwendung der Rente nicht gewährleistet, auch wenn die Voraussetzungen des (damaligen) Art. 76 AHVV, dem der heutige Art. 20 Abs. 1 ATSG entspricht, nicht erfüllt waren (SVR 1999 IV Nr. 2 S. 5, E. 2b, I 237/97; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 213/86 vom 15. Mai 1987, E. 2b). Diese Rechtsprechung blieb auch nach Inkrafttreten des neuen Art. 35 Abs. 4 IVG (am 1. Januar 2003) anwendbar, solange der Bundesrat von der ihm zustehenden Delegation (Art. 35 Abs. 4 Satz 3 IVG) keinen Gebrauch gemacht hatte (SVR 2002 IV Nr. 5 S. 11, E. 3c/aa, I 245/01; 2000 IV Nr. 22 S. 65, E. 1a, I 171/99).
Auf den 1. Januar 2002 hat der Bundesrat indessen die dargelegten Verordnungsbestimmungen (Art. 82 IVV und Art. 71ter AHVV) erlassen und damit positivrechtlich die Drittauszahlung an den nicht rentenberechtigten Elternteil, unter dessen Sorge das Kind steht, geregelt (vgl. BGE 129 V 362 E. 3.4 S. 365 f.), während er die Direktauszahlung an das mündige Kind nicht normiert hat. Aus den Erläuterungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) zu dieser Verordnungsänderung (publ. in: AHI 2002 S. 14 ff.) ergibt sich nicht ausdrücklich, ob in Bezug auf die Direktauszahlung an das mündige Kind ein qualifiziertes Schweigen vorliegt. In Rz. 10006 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (RWL) hat das BSV festgelegt, dass die Kinderrenten grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente auszuzahlen sind (Satz 1), indessen die Vorschriften über die Auszahlung bei unzweckgemässer Verwendung gelten, wenn die leistungsberechtigte Person nicht für die Kinder sorgt (Satz 2), und die Kinderrenten in einem solchen Fall auch direkt an volljährige Kinder, für die sie bestimmt sind, ausbezahlt werden können, sofern die Voraussetzung der zweckgemässen Verwendung erfüllt ist (Satz 3). Demgegenüber hat das Eidg. Versicherungsgericht im Urteil I 840/04 vom 28. Dezember 2005, E. 4.1 - allerdings ohne nähere Ausführungen - erkannt, dass seit dem Inkrafttreten der neuen Verordnungsbestimmungen (1. Januar 2002) die vorher entwickelte Rechtsprechung nicht mehr anwendbar ist; für den Zeitraum bis Ende 2001 schloss es in BGE 129 V 362 E. 5.2.2 S. 368 f. eine lückenfüllende Ergänzung der damals geltenden Auszahlungsordnung aus.
2.3.5 Nach Art. 285 Abs. 2 ZGB hat zwar der unterhaltspflichtige Elternteil die für den Unterhalt des Kindes bestimmten Sozialversicherungsleistungen zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt. Es gilt insoweit von Gesetzes wegen eine Kumulation von Unterhaltspflicht und der Pflicht, die Kinderrente an das Kind zu bezahlen (BGE 128 III 305 E. 4b S. 309 f.). Mit dem am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Abs. 2bis von Art. 285 ZGB wurde die Stellung des Unterhaltspflichtigen insofern verbessert, als er eine nachträglich erhaltene Kinderrente nicht mehr kumulativ zu den Unterhaltsbeiträgen zu leisten hat, sondern diese sich von Gesetzes wegen entsprechend vermindern. Vorbehalten sind jedoch immer abweichende zivilgerichtliche Anordnungen, auf welche nicht nur in Art. 285 Abs. 2 ZGB, sondern auch in Art. 35 Abs. 4 IVG sowie Art. 71ter Abs. 1 AHVV ausdrücklich hingewiesen wird.
Nach der in Art. 285 ZGB enthaltenen Regelung ist es mithin Sache der Zivilgerichte, aufgrund einer Gesamtwürdigung der finanziellen Verhältnisse die Unterhaltsbeiträge festzusetzen und dabei den sozialversicherungsrechtlichen Rentenansprüchen in gesamthafter Betrachtung Rechnung zu tragen. Das Zivilrecht erlaubt, eine dem Einzelfall gerecht werdende Lösung zu treffen und eine zweckentsprechende Verwendung der Kinderrente sicherzustellen. Über die Unterhaltspflicht gemäss Art. 285 Abs. 2 oder 2bis ZGB kann nicht im sozialversicherungsrechtlichen Leistungs(streit)verfahren befunden werden, da es sich dabei um eine zivilrechtliche Verpflichtung handelt (ZAK 1989 S. 224, E. 3, P 39/86). Angesichts der zivilrechtlichen Regelung besteht kein Anlass, eine Lücke in der sozialversicherungsrechtlichen Auszahlungsregelung anzunehmen, zumal eine sozialversicherungsrechtlich angeordnete Drittauszahlung der gesamtheitlichen Betrachtung, die namentlich bei Unterhaltszahlungen an das mündige Kind gesetzlich zwingend ist (Art. 277 Abs. 2 ZGB), nicht zugänglich wäre.
2.3.6 Bei dieser Sachlage bleibt für richterliche Lückenfüllung kein Raum. Vielmehr muss es bei der Feststellung sein Bewenden haben, dass die Kinderrente nicht direkt an den mündigen Sohn ausbezahlt werden darf. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet.".
Nella successiva STF 9C_326/2009 del 20 ottobre 2009 (SVR 2010 IV Nr. 22), la nostra Massima Istanza ha ribadito che la rendita per figli in caso di figlio maggiorenne deve essere versata al genitore beneficiario di rendita, riservata una diversa disposizione da parte del giudice civile, e non direttamente al figlio maggiorenne (cfr. consid. 2.2). Ciò vale anche per i pagamenti di rendite arretrate (cfr. consid. 2.3). Il Tribunale federale ha riconosciuto che questa regolamentazione non è completamente soddisfacente nella pratica (cfr. consid. 3.2); ha però ricordato che spetta al tribunale civile disciplinare i rapporti tra genitore beneficiario di rendita e il figlio maggiorenne (cfr. consid. 3.3). Pertanto, la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 15 è stata confermata (cfr. consid. 3.6).
A proposito della preminenza del diritto civile sul diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale si era già pronunciato nella STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009, quando è stato chiamato a decidere sul versamento della rendita per figli in mano di terzi in un caso ticinese. Analizzando l’art. 35 cpv. 4 LAI, l’Alta Corte ha ricordato al considerando 3.3 che statuendo a proposito dell’ormai abrogato art. 34 LAI, relativo al versamento di una rendita completiva per coniugi - nel frattempo soppressa senza più eccezioni (cfr. modifica della LAI del 6 ottobre 2006 con la quale è stata abrogata la lett. e delle Disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 2003 [RU 2007 5146]) -, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha osservato come il suo capoverso 4, che riservava le disposizioni contrarie del giudice civile, desse la possibilità a quest’ultimo di adottare disposizioni riguardanti le modalità di pagamento di rendite delle assicurazioni sociali. Ha quindi pure precisato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto tutelare (che, dal profilo sistematico fa parte del diritto di famiglia) e regolanti le modalità di versamento delle rendite delle assicurazioni sociali prevalgono di regola sulle disposizioni degli organi dell’AVS e dell’AI, non spettando né a questi ultimi né al giudice delle assicurazioni sociali di statuire su questioni attinenti a tali ambiti giuridici (DTF 119 V 425 consid. 6 pag. 430; 99 V 44 consid. 1 pag. 45; sentenza 2P.172/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4; MEYER-BLASER, op. cit., pag. 243 seg.).
2.3. A seguito della giurisprudenza posta con DTF 134 V 15, che non permetteva all’Ufficio AI di versare direttamente al figlio maggiorenne di un beneficiario di rendita di invalidità la prestazione che gli spettava, il 1° gennaio 2011 è stato introdotto il nuovo capoverso 3 dell’art. 71ter OAVS.
Il Consiglio federale ha quindi ora espressamente previsto che il figlio maggiorenne è autorizzato a chiedere che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente.
Nella DTF 138 V 292 il Tribunale federale si è chinato sulla legittimazione a ricorrere del figlio di un beneficiario di prestazioni complementari per il quale è dato il diritto ad una rendita completiva per figli dell’assicurazione per l’invalidità, riconoscendo che il necessario interesse giuridicamente protetto del figlio maggiorenne che dà diritto ad una rendita completiva per figli dell’assicurazione per l’invalidità a contestare il calcolo separato della prestazione complementare risulta dalla possibilità per quest’ultimo di annunciare i genitori per l’esercizio del diritto alle prestazioni complementari. Non è stata per contro risolta la questione di sapere se l’art. 71ter cpv. 3 OAVS sia applicabile per analogia anche in ambito di prestazioni complementari, giacché anche il diritto del figlio maggiorenne al versamento della prestazione complementare calcolata separatamente ancora non fonda la legittimazione a ricorrere sul principio e l’estensione del diritto alla prestazione in quanto tale (cfr. consid. 4.2.2).
Inoltre, a proposito della validità dell’art. 71ter cpv. 3 OAVS, l’Alta Corte ha affermato che questa disposizione è applicabile giusta l’art. 82 OAI alla rendita completiva per figli dell’assicurazione invalidità ed è stata emanata a seguito della DTF 134 V 15 ("Diese Vorschrift ist nach Art. 82 IVV (SR 831.201; in Verbindung mit Art. 35 Abs. 4 Satz 3 IVG) sinngemäss auf Kinderrenten der Invalidenversicherung anwendbar. Sie wurde als Folge von BGE 134 V 15 erlassen (vgl. SVR 2010 IV Nr. 22 S. 26, 9C_326/2009 E. 3.5)." (cfr. consid. 4.2.1)
2.4. Stante quanto precede, nell’evenienza concreta non v’è alcun dubbio che il figlio della ricorrente, ormai maggiorenne, in virtù dell’art. 35 cpv. 4 LAI, in connessione con l’art. 71ter cpv. 3 OAVS, sia legittimato a chiedere che la rendita completiva per figli sin da sempre versata alla mamma, beneficiaria della rendita di invalidità, sia invece ora direttamente corrisposta nelle sue mani, essendovi un’esplicita norma legale che dal 2011 permette tale possibilità.
Questa soluzione va in concreto confermata anche alla luce della riserva prevista dall’art. 71ter cpv. 3 2a frase OAVS, secondo cui sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria (cfr. consid. 2.1).
Il TCA osserva, infatti, che la ricorrente nemmeno ha accennato alla possibilità che vi fossero degli ostacoli derivanti da disposizioni diverse adottate dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
Va al riguardo ricordato che la beneficiaria della rendita AI non ha in effetti fondato la sua tesi, volta a riottenere il pagamento diretto della rendita completiva per il figlio TERZ 1, su possibili impedimenti dovuti ad altri accordi preesistenti. Essa si è invece limitata ad invocare suoi futuri problemi economici nel caso in cui le venga a mancare il versamento della rendita per il figlio, come pure ha sollevato una serie di difficoltà relazionali fra le parti.
Pertanto, in assenza di documentazione comprovante, ai sensi dell’art. 71ter cpv. 3 2a frase OAVS, un impedimento a procedere nel senso richiesto espressamente da TERZ 1 di versargli direttamente, in quanto ormai maggiorenne, la rendita completiva per figli, ne discende che la decisione del 22 settembre 2014 dell’Ufficio AI deve essere tutelata.
In tali circostanze, il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.
2.5. Secondo l’art. 29 cpv. 2 LPTCA e l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L’atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l’ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti