Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.139

 

BS/sc

Lugano

5 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 10 e 26 settembre 2014 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1961, attivo quale pittore - imbianchino, è stato posto al beneficio di una mezza rendita (invalidità permanente, per un grado del 50%) dal 1° giugno 1991 (trattasi di una domanda tardiva cfr. decisione 16 aprile 1993 in doc. AI 12), aumentata, a seguito di una riconsiderazione, a tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 64%) con effetto dal 1° settembre 2007 (momento della scoperta dell’errore; cfr. decisione 2 giugno 2008 in doc. AI 42).

 

                               1.2.   A seguito della segnalazione da parte della __________ di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato a causa di un infortunio occorsogli il 20 gennaio 2012 (cfr. doc. AI 43 e 45), raccolta la documentazione medica dall’assicuratore LAINF, con progetto di decisione 7 marzo 2013 l’amministrazione, fondandosi sulle incapacità lavorative definite in sede infortunistica, ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) limitatamente al periodo 1° maggio 2012 – 31 gennaio 2013 (doc. AI 60).

 

                                         Con decisione formale 10 settembre 2014 l’amministrazione ha erogato tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2014 in avanti (doc. 110; per le motivazioni cfr. doc. AI 110/5); con ulteriori due pronunzie del 26 settembre 2014 è stata fissata una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 gennaio 2013 (doc. AI 112) e nuovamente tre quarti di rendita dal 1° febbraio 2013 al 30 settembre 2014 (doc. AI 111).

 

                               1.3.   Contro le succitate decisioni del 10 e 26 settembre 2014 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendone l’annullamento. In primo luogo censura una carente motivazione dei provvedimenti impugnati ed evidenzia come dal punto di vista medico la fattispecie non sia stata esaurientemente esaminata non avendo infatti la __________ terminato gli accertamenti medici. In via principale chiede quindi il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di una perizia neuro-traumatologica, in via subordinata il riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 1° febbraio 2013.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, ammettendo che le decisioni contestate siano state erroneamente emesse, l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti sia medici che economici.  

 

                                         Interpellato dal TCA, con scritto 16 ottobre 2014 l’assicurato ha sostanzialmente ribadito le richieste ricorsuali (VI).

 

                                         Sempre su richiesta di questa Corte, con osservazioni 30 ottobre 2014 l’amministrazione ha preso posizione in merito alla necessità o meno di procedere ad una valutazione neuro-traumatologica richiesta dal ricorrente (VIII).

 

                                         Con scritto 4 novembre 2014 l’assicurato ha insistito nel chiedere l’assunzione di una perizia (X).

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.2.   Il ricorrente sostiene che la motivazione dei provvedimenti impugnati è manifestamente insufficiente “… in quanto non contiene i motivi precisi alla base degli stessi, presenta gravi lacune fattuali e omette di motivare le regioni specifiche alla base della limitazione della rendita”.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

                                         In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).

                                         Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

 

                                         Ritornando al caso in esame, dalle motivazioni allegate alla prima decisione impugnata si rileva innanzitutto che l’amministrazione ha riassunto il contenuto delle precedenti decisioni di rendita. Inoltre si evince il motivo per cui l’aumento della rendita ad intera è stato limitato nel tempo, ossia a seguito del riconoscimento di un’incapacità lavorativa infortunistica temporanea, e più precisamente:

 

"  (…)

Tramite annuncio __________ del 4 maggio 2012 ci è stato comunicato il suo infortunio del 20 gennaio 2012, di conseguenza è stata avviata la revisione d'ufficio fino a giungere al completamento degli atti medici dai quali si evince che il danno alla salute del quale è portatore ha comportato un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno nei seguenti periodi e percentuali in qualsivoglia attività:

 

100% dal 20.01.2012

  50% dal 03.12.2012

    0% dal 07.01.2013

 

Decidiamo pertanto:

 

A decorrere dal 01.05.2012, mese in cui è stata richiesta la revisione – art. 88bis OAI, cpv. 1 lett. a – sorge il diritto ad una rendita intera con grado AI del 100%, limitatamente al 31.01.2013.

 

Successivamente continuerà a beneficiare della medesima rendita d'invalidità con grado AI del 60%." (doc. AI 110/6)

 

                                         Che poi, come si vedrà, da parte all’Ufficio AI vi sia stata una lacunosità degli accertamenti eseguiti è piuttosto questione che riguarda la validità o meno del merito delle decisioni impugnate.

 

                                         Sia come sia, l’insorgente ha avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha ribadito le proprie censure.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera duratura.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, pacifico è che gli accertamenti medici non sono conclusi.

                                         Dopo aver raccolto dalla __________ la documentazione medica relativa all’infortunio del 20 gennaio 2012, tra cui la perizia 21 maggio 2014 del __________ (atti LAINF 61), preso atto che l’assicurato stava svolgendo ancora delle sedute contro il dolore presso il dr. __________, con nota 4 agosto 2014 il funzionario incaricato aveva ritenuto indicato un aggiornamento della situazione medica con l’assicuratore LAINF per fine settembre (doc. AI 106).

                                         Invece, come riportato in sede di risposta di causa, le decisioni impugnate sono state emesse il 10 e 26 settembre 2014, per conto dell’Ufficio AI, dalla Cassa di compensazione __________ (competente per il calcolo delle prestazioni; cfr. art. 60 cpv. 1 lett. a LAI), sulla scorta della delibera 7 marzo 2013 dell’Ufficio AI (doc. AI 61) e delle motivazioni di data 17 aprile 2013 (doc. AI 71). Questo senza tenere conto dell’aggravamento delle condizioni di salute dovute alla ricaduta infortunistica, con conseguente inabilità lavorativa dal 20 marzo 2013 accertata dalla __________ (cfr. scritti 6 maggio 2013 e 7 giugno 2013 in doc. AI 72 e 73). In quel caso l’Ufficio AI, riconosciuta la necessità di disporre ulteriori accertamenti medici, avrebbe dovuto annullare la delibera 7 marzo 2013, avvisando la Cassa di compensazione __________ in modo da bloccare l’emissione delle decisioni impugnate. 

                                         In queste circostanze, dunque, l’amministrazione non poteva confermare il ripristino della precedente capacità lavorativa del 60% con effetto dal 31 gennaio 2013.

 

                                         Infine, in merito alla richiesta dell’assicurato di espletare una perizia neuro-traumatologica, va fatto riferimento alle annotazioni 28 ottobre 2014 del SMR. Preso atto sia della valutazione peritale del __________ che del __________, il dr. __________ ha in particolare evidenziato:

 

"  (…)

In considerazione della patologia di base, ossia disturbo cognitivo grave, con assicurato non autosufficiente e valutazione concordante di una non inservibilità in un ambiente di lavoro normale condivido la valutazione di una IL del 100% dal 20.3.2013 con prognosi negativa.

Come già valutato nel 1992 la residua capacità lavorativa era solo sfruttabile in presenza di condizioni particolarmente favorevoli. Attualmente siamo in presenza di un equilibrio gravemente compromesso (probabilmente in seguito alla morte della madre) e un inserimento lavorativo risulta immaginabile unicamente a scopo occupazionale in ambito protetto.

In questa situazione una valutazione neuro-traumatologica risulta assolutamente non indicata e non porterà a nessuna ulteriore informazione." (doc. VIII/bis)

 

                                         Alle succitate annotazioni va prestata adesione.

 

 

                                         Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

                                         Nella fattispecie, in virtù delle carenze sopra evidenziate, un rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare gli accertamenti sia medici che economici risulta giustificato, senza che sia necessario procedere ad una valutazione neuro-tramatologi-ca.

 

                                         In esito a nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla rendita intera illimitata nel tempo. Annullate di conseguenza le decisioni contestate, il ricorso va accolto.

 

                                         Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

                                          

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Le decisioni 10 e 26 settembre 2014 sono annullate.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.6.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti