Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.142

 

fs/sc

Lugano

24 settembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 agosto 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Il 30 dicembre 2007 RI 1, classe 1980, da ultimo attiva quale impiegata presso la __________ di __________ (doc. AI 15/1-16, ora __________), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a motivo di un “(…) Schleudertrauma (…)” (doc. AI 6/1-9).

 

                                         Con decisione del 16 febbraio 2010 ritenuta l’inabilità lavorativa originata esclusivamente dagli esiti infortunistici e visto l’incarto Lainf dal quale risultava che a seguito dell’evento infortunistico del 9 marzo 2005 l’assicurata ha presentato un’inabilità lavorativa completa limitatamente al periodo dal 9 marzo al 20 aprile 2005, con in seguito una capacità lavorativa del 90% nella sua attività abituale (cfr. la decisione su opposizione del 15 gennaio 2009 sub doc. 80/1-8 dell’incarto Lainf) l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto non adempiuto l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 41/1-3).

 

                                         In esito al ricorso del 19 marzo 2010 (doc. AI 43/3-7) nel quale l’avv. RA 1 ha censurato l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato ritenuto che con la STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 (doc. 94/1-16 dell’incarto Lainf) il TF ha annullato la STCA 35.2009.26 del 22 aprile 2009 (doc. 89/1-34 dell’incarto Lainf) e rinviato gli atti al TCA per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo giudizio questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti (STCA 32.2010.70 del 22 aprile 2010 sub. doc. AI 49/1-3).

 

                               1.2.   Con decisioni del 29 agosto 2014, preavvisate il 21 febbraio 2014 (doc. AI 104/1-4) sulla base della perizia pluridisciplinare 23 gennaio 2013 del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 85/1-51), del rapporto finale 29 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 87/1-3), delle risposte del 29 giugno 2012 e del 23 maggio 2013 dell’avv. RA 1 (doc. AI 75/1 e 92/1) e del 10 febbraio 2014 della __________ (doc. AI 97/1), della valutazione del consulente in integrazione del 21 febbraio 2014 (doc. AI 99/1-2) nonché della nota per l’incarto del 14 marzo 2014 con le tabelle elaborate il 20 marzo 2014 (doc. AI 102/1-2 e 103/1-10) , l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. marzo 2006 (dopo l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, con versamento retroattivo della rendita dal 1. gennaio 2007 ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) al 30 aprile 2007 e ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2007 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento del gennaio 2007 ex art. 88a cpv. 1 OAI) al 30 giugno 2012 (doc. AI 108/1-10 e 109/1-11). Dal 1. luglio 2012 il diritto alla rendita è stato soppresso in quanto, in applicazione del metodo misto, il grado d’invalidità risulta essere del 32% e quindi inferiore al minimo pensionabile (art. 28 cpv. 2 LAI).

 

                               1.3.   Contro la decisione del 29 agosto 2014, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione economica (l’applicazione del metodo misto dopo l’agosto 2013) ha chiesto l’attribuzione del diritto ad un quarto di rendita dal 1. settembre 2013.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI osservato che il ricorso va considerato tempestivo vista l’impossibilità di comprovare la data di ricezione della decisione impugnata inviata per posta B e confermata l’applicazione del metodo misto ha chiesto di respingere il ricorso.

                                         Contestualmente richiamate la giurisprudenza valida per i disturbi da dolore somatoforme applicabile per analogia al traumatismo cervicale da contraccolpo senza disfunzioni organiche comprovabili nonché le risultanze degli accertamenti esperiti presso la Cassa malati circa l’assunzione dei medicamenti e delle consultazioni mediche indicate l’amministrazione, ritenuto di essere incorsa in un errore manifesto allorquando ha riconosciuto un’inabilità lavorativa, ha concluso che “(…) alla luce degli elementi sopra riportati, lo scrivente Ufficio richiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler valutare un’eventuale reformatio in pejus, considerando le patologie diagnosticate non invalidanti, perlomeno dal 01.01.2007 in avanti, ossia da quando non è più riconosciuto il nesso di causalità con l’incidente del 09.03.2005. (…)” (VI, pag. 10). L’Ufficio AI ha inoltre osservato che “(…) in via sussidiaria, considerate le incongruenze riscontrate e alla luce del fatto che la perizia del SAM risale ormai al novembre 2012, ossia a 2 anni or sono, lo scrivente Ufficio richiede l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché emani una nuova decisione dopo i necessari accertamenti. (...)” (VI, pag. 10).

 

                                         Va qui evidenziato che con la STF 8C_518/2013 del 27 maggio 2013 l’Alta Corte ha confermato la STCA 35.2010.9 del 23 maggio 2012 con la quale questo Tribunale ha condannato l’assicuratore infortuni a riconoscere le prestazioni di corta durata fino al 31 dicembre 2006 e accertato l’assenza di un nesso causale adeguato tra i disturbi denunciati e l’infortunio assicurato dopo detta data (cfr. doc. AI 93/2-15).

 

                               1.5.   Con osservazioni 19 marzo 2015 (dopo le ripetute domande di proroga del termine; VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV) l’insorgente si è confermata nella domanda di applicazione, dal 1. settembre 2013, del metodo normale del confronto dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità sostenendo con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito che l’amministrazione non è incorsa in alcun errore e che non entra in considerazione una reformatio in pejus.

 

                               1.6.   Con osservazioni del 31 marzo 2015 l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni (XIX).

 

                               1.7.   Con scritto del 7 agosto 2015 il vicepresidente del TCA vista la giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 314 e prospettato un eventuale annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento ha assegnato un termine all’avv. RA 1 per decidere se mantenere oppure ritirare il ricorso, rispettivamente per presentare eventuali osservazioni (XXI).

 

                                         Il ricorrente è rimasto silente.

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In DTF 131 V 164 il TF ha sostenuto che dal profilo dell'oggetto impugnato e dell'oggetto della lite è irrilevante che l'assegnazione retroattiva di una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo venga notificata con un'unica decisione oppure per mezzo di più decisioni di stessa data. Valgono i principi posti in DTF 125 V 413.

 

                                         In concreto le decisioni del 29 agosto 2014 (doc. AI 108/1-10 e 109/1-11) nel loro insieme sono oggetto del contendere e dell'esame di questo TCA.

                                         Questo vale anche se l’insorgente (producendo solo la decisione del 29 agosto 2014 inerente alle prestazioni ordinarie valide dal 1. maggio 2007 al 30 giugno 2012; cfr. doc. A) ha chiesto la riforma della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a un quarto di rendita dal 1. settembre 2013 in avanti.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

                                         Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

 

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”.

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                               2.6.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).

 

                               2.7.   Questo Tribunale rileva che ritenuto che l’insorgente, dopo aver conseguito il diploma di impiegata di commercio nel 2000 (doc. AI 9/1) e quello federale in economia nel 2005 (doc. AI 9/2), abbia lavorato presso la __________ al 100% dal luglio 2002 fino al momento dell’infortunio nel marzo 2005 e in seguito al 30% dal novembre 2005 fino alla chiusura della succursale di __________ nel maggio 2008 (doc. AI 15/1-7, 15/8, 17/1-7 e 26/4), che si è iscritta al collocamento alla ricerca di un’attività a tempo pieno nel gennaio 2009 (doc. 3/1-4 dell’incarto disoccupazione), che dopo il matrimonio (settembre 2006) e la nascita del primo figlio (novembre 2009) avrebbe continuato a lavorare al 100% (doc. AI 72/1 e 75/1) e che dopo la nascita della seconda figlia (giugno 2012) avrebbe ridotto il grado di occupazione all’80% (giugno 2012) fino alla sua entrata all’asilo (doc. AI 88/1, 89/1, 90/1 e 92/1) , conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), a ragione l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale salariata al 100% fino al maggio 2012 e all’80% dal giugno 2012.

 

                                         In particolare viste le risposte fornite dall’avv. RA 1, interpellato in merito alla disponibilità lavorativa della sua assistita dopo la nascita dei figli (doc. AI 72/1 e 90/1-2), del 29 giugno 2012: “(…) La signora RI 1, si come aver finito la scuola per economista avrebbe lavorato 100%; il bambino avrebbe dato al asilo o lasciato custodire dei famigliari. (…)” (doc. AI 75/1) e del 23 maggio 2013: “(…) La signora RI 1, in caso che sarebbe sana, avrebbe lavorato 80% dopo la nascita del secondo bambino, la figlia __________. Un aumento della quota di nuovo al 100% sarebbe stato realizzato dal momento, che __________ entrasse nell’asilo. (…)” (doc. AI 92/1) , per il fatto che dalla perizia 23 gennaio 2013 del SAM (doc. AI 85/1-51) risulti che: “(…) Forse, quando anche la secondogenita inizierà l’asilo, potrebbe riprendere un’attività lavorativa (prima vorrebbe dedicarsi ai figli). (…)” (doc. AI 85/13, punto 3.7 “Descrizione della giornata”), non è possibile concludere, come suggerito dall’Ufficio AI con la risposta di causa, che l’insorgente avrebbe dovuto essere ritenuta quale casalinga al 100% dal giugno 2012.

 

                                         L’insorgente, vista la fine del rapporto di lavoro del marito il 9 gennaio 2013 con relativo annuncio in disoccupazione del 22 gennaio seguente (doc. AI 115/16 e 115/17), ha addotto che dall’inizio di settembre 2013 avrebbe per forza dovuto aumentare il suo grado di salariata al 100%.

                                         Ora, se da una parte è vero che la succitata risposta del 23 maggio 2013 dell’avv. RA 1 è posteriore alla perdita di lavoro del marito nel gennaio 2013 (quindi considerava già questa situazione), dall’altra parte non è possibile escludere che l’insorgente, ritenuta la crisi del settore bancario e realizzata l’effettiva difficoltà del marito a trovare un’occupazione in quel campo, in un secondo tempo (prima della decisione impugnata) si sia effettivamente decisa ad aumentare la sua disponibilità quale salariata.

                                         Va qui ricordato che nella STF 9C_678/2013 del 4 novembre 2013 il TF chiamato a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale, nonostante la disoccupazione del marito, aveva ritenuto l’assicurata salariata al 50% ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Questo apprezzamento, benché criticabile, non può ancora dirsi arbitrario né poggia altrimenti su una violazione del diritto federale, motivo per il quale vincola il Tribunale federale. Sebbene non si possa effettivamente misconoscere che la situazione economica della famiglia, e in particolare la disoccupazione del marito, avrebbe quantomeno suggerito un'estensione al 100 % del tasso di occupazione della ricorrente, ciò non basta ancora per rendere arbitrario l'accertamento del Tribunale cantonale che si è comunque in parte fondato sulle indicazioni - sostenibilmente interpretate - dell'interessata. D'altronde, il Tribunale federale ha già avuto modo di dichiarare non qualificatamente censurabile la considerazione - dedotta in parte dall'esperienza generale della vita - per cui la perdita del posto di lavoro del coniuge non impone necessariamente a un'assicurata, cinquantenne, d'intraprendere per la prima volta un'attività lucrativa a tempo pieno accanto alla conduzione dell'economia domestica (cfr. sentenza citata 9C_342/2012 consid. 2.1). (…)” (STF 9C_678/2013 consid. 3.3).

 

                                         In concreto, ritenuto anche che gli atti (come si vedrà ai prossimi considerandi) vanno rinviati all’Ufficio AI per un aggiornamento della situazione e ulteriori accertamenti medici, questo Tribunale ritiene che anche su questo aspetto (verificata un’eventuale ulteriore iscrizione al collocamento dell’insorgente rispettivamente le ricerche di lavoro intraprese) l’amministrazione dovrà appurare l’effettivo evolversi nel tempo della volontà dell’insorgente circa il suo grado di disponibilità al lavoro.

 

                               2.8.   Nel caso in esame vista l’annotazione 30 agosto 2012 nella quale il medico SMR dr. __________ ha evidenziato: “(…) Diagnosi: infortunio del 9.3.2005 con persistenti dolori cervicali e cervicocefalici. Sentenza TCA del 23.5.2012: disturbi denunciati dall’assicurata dopo il 31.12.2006 non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del 9.3.2005. Procedere: in presenza d’una persistente IL elevata attestata dalla curante è indicata una valutazione peritale pluridisciplinare comprendente una valutazione neurologica, neuropsicologica, psichiatrica e reumatologica per definire l’evoluzione dei limiti funzionali e della CL a partire dal 1.1.2007. In particolare dovranno essere valutati pure i criteri di Förster in presenza d’una problematica con tratti somatoformi. (…)” (doc. AI 79/1) l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 80/1-3, 81/1-2, 82/1-2, 83/1-3 e 84/1-2).

 

                                         Dalla perizia pluridisciplinare del 23 gennaio 2013 (doc. AI 85/1-51) risulta che i periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica-neuropsicologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

 

                                         Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile.

Rare crisi di emicrania senz’aura.

Lievi deficit neuropsicologici nell’ambito dell’attenzione divisa.

Disturbo somatoforme da dolore persistente.

 

 

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Tendenza fibromialgica (6 su 18 punti fibromialgici positivi).

Decondizionamento muscolare.

Tendenza ad iperlassità legamentare.

Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro-convessa).

Esiti da distorsione della colonna cervicale il 9.3.2005.

(…)" (doc. AI 85/15)

 

                                         Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come impiegata di banca è considerato nella misura del 60%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata. (…)” (doc. AI 85/21), il SAM ha concluso:

 

" (…)

8.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie neurologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista reumatologico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.

 

Dal punto di vista neurologico il nostro consulente diagnostica una cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile, rare crisi di emicrania senz'aura e lievi deficit neuropsicologici nell'ambito dell'attenzione divisa.

Tenendo conto delle varie valutazioni neurologiche passate e dei risultati delle varie valutazioni neuropsicologiche sembra effettivamente verosimile quanto descritto cioè una cefalea cronica quotidiana di intensità variabile con ripercussione sulle capacità cognitive e principalmente della concentrazione dell'A, in caso di cefalea più intensa e quando l'A. deve effettuare delle commissioni entro un certo lasso di tempo. Globalmente quindi vi è una riduzione del suo rendimento e di conseguenza anche della capacità lavorativa nel suo lavoro abituale, il nostro consulente valuta la capacità lavorativa dell'A. nel suo lavoro abituale nella misura del 60%. Questa capacità lavorativa non potrebbe essere maggiore in altre professioni. Come casalinga vi è una capacità lavorativa completa al 100%. Rispetto a quanto descritto nel rapporto d'uscita del __________ di __________ dove l'A. è stata degente dal 18.11 al 18.12.2006, la situazione appare chiaramente migliorata, vi è sempre la persistenza di una cefalea cronica altalenante ma con componente emicraniforme e di "emicrania cervicale" com'è stata definita alla Clinica, sicuramente molto ridotte. Negli anni seguenti i vari neurologi arrivano ad una valutazione piuttosto diversa della capacità lavorativa dell’A., la Dr.ssa med. __________ di __________ ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 70%, nella perizia dello __________ di __________ si parla di un'incapacità lavorativa del 10%, il Dr. med. __________ nel novembre 2010 valuta l'incapacità lavorativa dell'A. del 20% mentre nel novembre 2011 parla di una capacità lavorativa del 30-40%. II nostro consulente pensa che questa valutazione molto diversa della capacità lavorativa dell'A. descritta in questi anni dai vari colleghi esprime al meglio l'evoluzione della cefalea ossia come sottolineato dall'A. stessa l'intensità del dolore sarebbe molto altalenante quindi di pari passo cambia anche l'influenza sulla capacità lavorativa il che globalmente si esprime con una capacità lavorativa residuale media del 60% nel suo lavoro abituale a partire dall'1.1.2007, idealmente con presenza sul posto di lavoro al 100% dando all’A. la possibilità di effettuare maggiori pause e lavorare con più tranquillità senza troppa pressione temporale.

 

Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi reumatologiche di tendenza fibromialgica (6 su 18 punti fibromialgici positivi), decondizionamento muscolare, tendenza ad iperlassità legamentare, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro-convessa), esiti da distorsione della colonna cervicale il 9.3.2005.

Secondo il nostro consulente, per le patologie di stretta competenza reumatologica, non vi sono limiti funzionali e di carico e quindi, sempre per le patologie di competenza reumatologica, egli ritiene che al più tardi a distanza di sei mesi dall'infortunio del 9.3.2005, quindi a decorrere dal 9.9.2005, non vi sono più motivi d'inabilità lavorativa per qualsiasi tipo di attività. E' giustificata un'inabilità lavorativa totale dal 9.3.2005 all'8.9.2005, dunque durante il periodo di sei mesi seguente il trauma distorsivo cervicale del 9.3.2005 ed un'incapacità lavorativa totale durante il periodo di cura presso il __________ di __________ dal 18.11 al 18.12.2006.

 

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente nella presente valutazione pone la diagnosi di un disturbo somatoforme da dolore persistente. Tale patologia compromette, secondo il nostro consulente, la capacità lavorativa benché al momento fortunatamente solo in minima parte: il nostro consulente ritiene che la capacità lavorativa dell'A., per qualsiasi attività confacente alle sue competenze, sia ridotta nella misura del 10% e che tale percentuale è da integrare, senza effetto cumulativo all'incapacità lavorativa riconosciuta da parte somatica. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dalla presenza della componente algica sofferta dall'A., associata alla sua tendenza regressiva. Dal profilo psichiatrico il nostro consulente riconosce una diminuzione della capacità lavorativa, nella misura del 10% a partire dall'attuale valutazione peritale.

 

Come già descritto sopra, riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere sommate in quanto le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa riguardano lo stesso sintomo, cioè il dolore cronico. Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come impiegata di banca, nella misura del 60% a partire dall'1.1.2007. Per quanto riguarda l'evoluzione, riferendosi alla valutazione neuropsicologica il nostro consulente descrive che nell'insieme il risultato dell'attuale valutazione è quasi identica a quella di __________ nel 2005. Le oscillazioni ottenute nelle seguenti valutazioni neuropsicologiche del 2008 e 2011, soprattutto il peggioramento cognitivo globale di quest'ultima, sono spiegabili molto probabilmente con un'interferenza del dolore sulle prestazioni cognitive dell'A., ossia maggiori difficoltà cognitive in concomitanza di un dolore più intenso, in ogni caso si può escludere un danno cerebrale sottostante.

Rispetto a quanto descritto nel rapporto d'uscita del __________ di __________ dove l'A. è stata degente dal 18.11 al 18.12.2006, la situazione appare chiaramente migliorata, vi sempre la persistenza di una cefalea cronica altalenante ma con componente emicraniforme e di “emicrania cervicale” com'è stata definita alla Clinica, sicuramente molto ridotte. Negli anni seguenti i vari neurologi arrivano ad una valutazione piuttosto diversa della capacità lavorativa dell'A.: la Dr.ssa med. __________ di __________ ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 70%, nella perizia dello __________ di __________ si parla di un'incapacità lavorativa del 10%, il Dr. med. __________ nel novembre 2010 valuta l'incapacità lavorativa dell'A. del 20% mentre nel novembre 2011 parla di una capacità lavorativa del 30-40%. II Dr. med. __________ ritiene che questa valutazione molto diversa della capacità lavorativa dell'A, descritta in questi anni dai vari colleghi esprime al meglio l'evoluzione della cefalea dell'A., ossia come sottolineato dall'A, stessa l'intensità del dolore sarebbe molto altalenante quindi di pari passo cambia anche l'influenza sulla capacità lavorativa il ché globalmente si esprime con una capacità lavorativa residuale media del 60% nel suo lavoro abituale a partire dall'1.1.2007.

 

 

9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista reumatologico il nostro consulente valuta una capacità lavorativa nella misura del 100% per qualsiasi tipo di attività (per le patologie di stretta competenza reumatologica non vi sono limitazioni funzionali e di carico).

 

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta un'incapacità lavorativa nella misura del 10% in qualunque attività lucrativa, senza effetto cumulativo all'incapacità lavorativa riconosciuta da parte somatica.

 

Dal punto di vista neurologico il nostro consulente valuta una capacità lavorativa residuale media nella misura del 60% nel suo lavoro abituale come pure in altre attività esigibili. Giungiamo quindi alla conclusione che anche in altre attività professionali la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60% intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa a partire dall'1.1.2007. In qualità di casalinga vi è una capacità lavorativa piena. Non vi sono controindicazioni particolari dal punto di vista medico per eventuali provvedimenti d'integrazione professionale.

 

Come descritto dal nostro consulente neurologo, dal lato prognostico la situazione globalmente appare stabile negli ultimi anni, come sopra descritto rispetto alla fine del 2006 vi è sicuramente stato un miglioramento per quanto riguarda la componente di emicrania con restante cefalea all'incirca invariata e stabile negli ultimi anni. In futuro il nostro consulente non si aspetta significativi cambiamenti. Dal lato terapeutico l'A. con Lyrica ha raggiunto una situazione abbastanza gestibile dopo numerosi tentativi con altri farmaci, in tal senso non ha altre proposte terapeutiche.

 

Come descritto dal nostro consulente psichiatra, una presa in carico psichiatrica psicoterapeutica, di tipo supportivo ed eventualmente con l'instaurazione di supporto biologico antidepressivo, potrebbe essere d'aiuto per la peritanda nel recuperare la fiducia nelle proprie risorse e così permettere che ella possa riprendere un'attività lavorativa completa se da lei desiderato. Tale misura, anche se auspicata, non è da ritenere esigibile.

 

Sul piano terapeutico, dal lato strettamente reumatologico, in tendenza allo sviluppo fibromialgico, è sicuramente utile proseguire con il trattamento algomodulatore centrale attualmente in atto con Pregabalina 150 mg al mattino e 150 mg alla sera; parallelamente l'A. va avviata verso un ricondizionamento progressivo della muscolatura al fine di poter stabilizzare il rachide rispettivamente le articolazioni periferiche.

 

 

10     OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Prendendo in considerazione i criteri prognostici di Förster il nostro consulente psichiatra descrive:

 

      -    non si riconosce una concomitante comorbidità psichiatrica maggiore, in particolare alcun disturbo depressivo importante;

      -    dal profilo somatico, essenzialmente sussiste uno stato dopo incidente stradale nel 2005;

      -    alcuna perdita dell'integrazione sociale, in particolare alcuna tendenza all'isolamento sociale, buono il vincolo matrimoniale, intenzione di riprendere un'attività lavorativa;

      -    decorso annoso con sintomatologia invariata senza remissione protratta;

      -    possibile ma non evidente vantaggio secondario.

 

La prognosi, anche in considerazione di questi fattori, risulta al momento buona.

 

Ulteriori domande particolari alle quali non sia già stato risposto nei capitoli precedenti non sono poste.

(…)" (doc. AI 85/21-24)

 

                                         L’Ufficio AI considerate le risultanze peritali, ritenuto il rapporto finale 29 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 87/1-3), vista la valutazione del consulente in integrazione professionale del 21 febbraio 2014 (doc. AI 99/1-2) e considerata la nota per l’incarto del 14 marzo 2014 con le tabelle elaborate il 20 marzo 2014 (doc. AI 102/1-2 e 103/1-10) con decisioni del 29 agosto 2014 ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. marzo 2006 (dopo l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, con versamento retroattivo della rendita dal 1. gennaio 2007 ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) al 30 aprile 2007 e ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2007 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento del gennaio 2007 ex art. 88a cpv. 1 OAI) al 30 giugno 2012 (doc. AI 108/1-10 e 109/1-11).

 

                               2.9.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                             2.10.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

 

                                         L’Alta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt.

(…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

 

                                         Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 destinata alla pubblicazione (di cui si dirà al consid. 2.11), ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi.

 

                                         Affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                             2.11.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.9 e 2.10), questo Tribunale ritiene che il medico SMR dr. __________, senza interpellare i periti del SAM e per i seguenti motivi, non poteva ancora confermare un’incapacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività dal 1. gennaio 2007 (vedi il rapporto finale SMR del 29 gennaio 2013 2013 sub doc. AI 87/1-3).

 

                                         In effetti, il medico SMR avrebbe dovuto interpellare il SAM affinché si pronunciasse più precisamente in merito all’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo e circa i motivi che giustificavano l’incapacità lavorativa globale del 40% in qualsiasi attività, visto che il dr. __________, in merito allo stato neurologico e neuropsicologico, nel consulto del 28 novembre 2012 (doc. AI 85/28-34) ha espresso la seguente valutazione:

 

" (…)

Stato neurologico:

 

Nulla da segnalare nell'ambito dei nervi cranici. Tono e trofismo muscolare nella norma ai 4 arti. Mingazzini I e II ben tenute. Forza muscolare indenne in tutte le sedi. Motilità fine e diadococinesia integre. Prove indice-naso e tallone-ginocchio ben eseguite sia ad occhi chiusi che aperti bilateralmente. ROT: sia agli arti superiori che inferiori medio-vivaci e simmetrici. Segni di Hoffmann, Trömner e Babinski negativi bilateralmente. Sensibilità superficiale indenne in tutte le sedi. Pallestesia 8/8 ai malleoli bilateralmente. Senso di posizione conservato. Stazione eretta ben tenuta, Romberg negativo. Deambulazione nella norma. Marcia suite punte, sui talloni ed a funambolo ben eseguita.

 

Valutazione neuropsicologica:

 

Paziente ben collaborante, ben orientata nel tempo, nello spazio e sulla propria persona. Mancina. Scolarità: nel 2000 diploma di impiegata di commercio. Tra il 2002 e il 2005 frequenta la __________ di __________, __________, ottenendo il diploma federale in economia nell'ottobre 2005. La valutazione viene effettuata in tedesco, madre lingua della paziente.

 

Linguaggio: linguaggio spontaneo nella norma senza. note di afasia o disartrofonia. Comprensione verbale conservata anche per ordini complessi. Nessuna difficoltà nell'istruzione ai vari test neuropsicologici. Un test di denominazione si situa al limite superiore della norma.

 

Gnosie: le gnosie visive e tattili sono indenni. Nessuna eminegligenza. Discriminazione destra-sinistra conservata. Nessuna agnosia digitale.

 

Prassie: le prassie ideative, ideomotorie, bucco-linguo-facciali e costruttive sono indenni.

 

Memoria: span verbale nella norma. In un test di apprendimento di materiale verbale la paziente raggiunge un risultato superiore alla norme sia nella fase di apprendimento come anche nella rievocazione differita e nel riconoscimento. Memoria visuo-spaziale con risultati superiori alla norma sia nella rievocazione immediata che differita.

 

Funzioni esecutive: fluenza verbale nella norma sia nella condizione fonemica che semantica. Nessun deficit di programmazione o pianificazione. Ragionamento logico e astratto conservato. Assenti delle perseverazioni verbali o motorie. Nessun apparente rallentamento. Attenzione sostenuta indenne. Attenzione divisa con tempi di esecuzione nella norma ma con numero di errori troppo elevati.

 

 

Valutazione:

 

Lo stato neurologico della paziente è risultato del tutto nella norma come tra l'altro tutti i vari stati neurologici eseguiti nel corso degli ultimi 7 anni da vari neurologi. Quindi nessun segno clinico di una patologia endocranica, midollare, di una radicolopatia cervicale o altre neuropatie periferiche.

Alla valutazione neuropsicologica la paziente raggiunge un risultato nella norma o superiore alla norma in praticamente tutti i test effettuati inclusa l'attenzione sostenuta, unicamente nell'attenzione divisa emerge un numero di errori oltre il limite superiore della norme ma con velocità di esecuzione indenne, tra l'altro nessun rallentamento osservabile nei vari test effettuati. Globalmente quindi alla valutazione neuropsicologica vi è una tendenza ad effettuare troppi errori quando la paziente deve eseguire un compito in un tempo predefinito con restanti facoltà cognitive del tutto indenni. Vi è quindi un netto miglioramento dal lato neuropsicologico rispetto alla valutazione effettuata alla Clinica di __________ nel 2011.

 

Anche nella valutazione neuropsicologica del 2008 è stato descritto un minimo deficit per quanto riguarda l'attenzione però piuttosto nel senso di un rallentamento psicomotorio non costante più evidente nei compiti semplici, con normalizzazione o rallentamento minore nei compiti più complessi, quindi si tratta di un deficit dell'attenzione diverso da quello riscontrato alla mia valutazione, seppur nell'ambito dell'attenzione.

La prima valutazione neuropsicologica che è state eseguita nel 2005 presso la __________ di __________, anche in questo caso viene descritto un lieve deficit dell'attenzione in pratica identico a quello riscontrato nella mia valutazione con difficoltà nell'elaborazione parallela di informazioni se la paziente deve effettuare il compito in un determinato tempo, a __________ riscontro anche di un lieve disturbo dell'attenzione sostenuta con restanti facoltà cognitive del tutto indenni. Nell'insieme il risultato della mia valutazione è quasi identica a quella di __________ nel 2005. Le oscillazioni ottenute nelle seguenti valutazioni neuropsicologiche del 2008 e 2011, soprattutto il peggioramento cognitivo globale di quest'ultima, sono spiegabili molto probabilmente con un'interferenza del dolore sulle prestazioni cognitive della paziente, ossia maggiori difficoltà cognitive in concomitanza di un dolore più intenso, in ogni caso si può escludere un danno cerebrale sottostante.

Per quanto riguarda la cefalea la paziente descrive da diversi anni episodi abbastanza rari (circa 1 volta al mese) di crisi con le caratteristiche di un'emicrania, episodi che nei primi anni dopo l'incidente sarebbero stati molto più accentuati e frequenti. Ora prevale invece una cefalea quotidiana di classificazione non facile in quanto ogni giorno il dolore cambierebbe sede, a turno sarebbero interessate tutte le varie parti del capo, anche la qualità del dolore sarebbe di giorno in giorno diversa, da un dolore di tipo pulsatile a quello vissuto come una sensazione di tirare o bruciore o un peso. Questo dolore non ha le caratteristiche né di un'emicrania né di una cefalea muscolo-tensiva, tra l'altro la cefalea sarebbe in genera piuttosto indipendente dalle cervicalgie. In tal senso concordo con il Dr. med. __________ che sia da inquadrare come una cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile.

 

 

Dal lato neurologico posso quindi porre le diagnosi di:

 

1. Cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile.

 

2. Rare crisi di emicrania senz'aura.

 

3. Lievi deficit neuropsicologici nell'ambito dell'attenzione divisa.

 

Tenendo conto delle varie valutazioni neurologiche passate e dei risultati delle varie valutazioni neuropsicologiche sembra effettivamente verosimile quanto descritto dalla paziente, cioè una cefalea cronica quotidiana di intensità variabile con ripercussione sulle capacità cognitive e principalmente della concentrazione della paziente in caso di cefalea più intensa e quando la paziente deve effettuare delle commissioni entro un certo lasso di tempo. Globalmente quindi vi è una riduzione del suo rendimento e di conseguenza anche della capacità lavorativa nel suo lavoro abituale, valuto la capacità lavorativa della paziente nel suo lavoro abituale del 60%. Questa capacità lavorativa non potrebbe essere maggiore in altre professioni. Come casalinga vi è una capacità lavorativa completa al 100%.

Rispetto a quanto descritto nel rapporto d'uscita del __________ di __________ dove la paziente stata degente dal 18.11 al 18.12.2006, la situazione appare chiaramente migliorata, vi è sempre la persistenza di una cefalea cronica altalenante ma con componente emicraniforme e di "emicrania cervicale" com'è stata definita alla clinica, sicuramente molto ridotte. Negli anni seguenti vari neurologi arrivano ad una valutazione piuttosto diversa della capacità lavorativa della paziente, la Dr.ssa med. __________ di __________ ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 70%, nella perizia dello __________ di __________ si parla di un'incapacità lavorativa del 10%, il Dr. med. __________ nel novembre 2010 valuta l'incapacità lavorativa della paziente del 20% mentre nel novembre 2011 parla di una capacità lavorativa del 30-40%. Penso che questa valutazione molto diversa della capacità lavorativa della paziente in questi anni dai vai vari colleghi esprime al meglio l'evoluzione della cefalea della paziente, ossia come sottolineato dalla paziente stessa l'intensità del dolore sarebbe molto altalenante quindi di pari passo cambia anche l'influenza sulla capacità lavorativa il ché globalmente si esprime con una capacità lavorativa residuale media del 60% nel suo lavoro abituale a partire dal 01.01.2007, idealmente con presenza sul posto di lavoro al 100% dando alla paziente la possibilità di effettuare maggiori pause e lavorare con più tranquillità senza troppa pressione temporale.

Dal lato prognostico la situazione globalmente appare stabile negli ultimi anni, come su descritto rispetto alla fine del 2006 vi è sicuramente stato un miglioramento per quanto riguarda la componente di emicrania con restante cefalea all'incirca invariata e stabile negli ultimi anni. In futuro non mi aspetto significativi cambiamenti. Dal lato terapeutico la paziente con Lyrica® ha raggiunto una situazione abbastanza gestibile dopo numerosi tentativi con altri farmaci, in tal senso non ho altre proposte terapeutiche.

(…)" (doc. AI 85/31-34)

 

                                         Inoltre, visto che il SAM elenca le diverse incapacità lavorative ritenendo, oltretutto in modo possibilistico, che le stesse sarebbero spiegabili con un’interferenza del dolore sulle prestazioni cognitive ovvero delle maggiori difficoltà in concomitanza di un dolore più intenso “(…) Le oscillazioni ottenute nelle seguenti valutazioni neuropsicologiche del 2008 e 2011, soprattutto il peggioramento cognitivo globale di quest’ultima, sono spiegabili molto probabilmente con un’interferenza del dolore sulle prestazioni cognitive dell’A., ossia maggiori difficoltà cognitive in concomitanza di un dolore più intenso, in ogni casi si può escludere un danno cerebrale sottostante. (…)” (doc. AI 85/22) , a ragione l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 31 marzo 2015 (XIX), ha rilevato che “(…) il perito neurologo Dr. __________ invece, malgrado non abbia rilevato alcuna patologia oggettiva (“lo stato neurologico della paziente è risultato del tutto nella norma”), giunge alla conclusione di un’incapacità lavorativa del 40% dal 01.01.2007 eseguendo una media delle varie incapacità lavorative indicate dai precedenti neurologi (periti e curante), i quali arrivano ad una valutazione piuttosto diversa della capacità [ndr. recte: incapacità] lavorativa dell’assicurata (70% Dr.ssa __________, 10% __________ di __________, 20% e poi 30/40% [ndr. recte: 60-70%] Dr. __________), ritenendo verosimile quanto descritto dall’assicurata e considerato che l’intensità del dolore sarebbe molto altalenante. (…)” (XIX, pag. 2).

 

                                         Ribadito che dai rapporti dei vari esperti neurologici intervenuti non sono risultate delle patologie oggettivabili, il SAM avrebbe dovuto motivare compiutamente l’incapacità lavorativa del 40% attestata nel tempo. Questo vale a maggiore ragione visto che le valutazioni del SAM hanno ritenuto la terapia farmacologica indicata dall’assicurata ai diversi consulenti che, in effetti, risulta confutata dagli accertamenti esperiti dall’Ufficio AI presso la cassa malati (cfr. VI pag. 9 e VI/D).

                                         Al riguardo l’amministrazione ha evidenziato: “(…) Ciò [ndr.: si riferisce all’assunzione giornaliera nel tempo di Lyrica 150] è completamente confutato dalla distinta delle spese, dalla quale si evince che il Lyrica (prescritto per la prima volta nel maggio 2008), così come il Mydocalm, è stato acquistato solo saltuariamente, con pause anche di diversi mesi (l’ultima tra il 12.06.2012 e il 15.09.2014), prescritto dal medico “curante” Dr.ssa __________, presso la quale però risulta che l’ultima visita effettuata risalga al 21.10.2009, con due consultazioni telefoniche nel corso del 2010 ed in seguito risultano solo fatture relative unicamente a prescrizione di farmaci. Di tutta evidenza, le quantità di farmaci acquistati non permettono di assumere una farmacoterapia adeguata, così come invece dichiarato dall’assicurata a più riprese. Non risultano inoltre prescrizioni di altri medicamenti, salvo l’Apranax, assunto anch’esso non in modo continuo tra l’agosto e l’aprile 2008. (…)” (VI, pag. 9).

                                         Quanto alla cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile, fondandosi su quanto descritto dall’assicurata, il dr. __________ ha osservato che “(…) per quanto riguarda la cefalea la paziente descrive da diversi anni episodi abbastanza rari (circa 1 volta al mese) di crisi con le caratteristiche di un’emicrania, episodi che nei primi anni dopo l’incidente sarebbero stati molto più accentuati e frequenti. Ora prevale invece una cefalea quotidiana di classificazione non facile in quanto ogni giorno il dolore cambierebbe sede, a turno sarebbero interessate tutte le varie parti del capo, anche la qualità del dolore sarebbe di giorno in giorno diversa, da un dolore di tipo pulsatile a quello vissuto come una sensazione di tirare o bruciore o un peso. Questo dolore non ha le caratteristiche né di un’emicrania né di una cefalea muscolo-tensiva, tra l’altro la cefalea sarebbe in genere piuttosto indipendente dalle cervicalgie. In tal senso concordo con il Dr. med. __________ che sia da inquadrare come una cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile. (…)” (doc. AI 85/33).

                                         Circa la valutazione dell’incapacità lavorativa in fattispecie analoghe vedi la DTF 140 V 290 concernente un’emicrania e la STF 9C_27/2015 del 26 agosto 2015 circa una cefalea tensionale.

 

                                         Il medico SMR avrebbe dovuto interpellare il SAM anche circa l’incapacità lavorativa del 10% per motivi psichiatrici.

                                         Infatti, nel consulto del 18 dicembre 2012 (doc. AI 85/35-43), il dr. Savi, circa i criteri di Förster e la prognosi, ha evidenziato: “(…) - non si riconosce una concomitante comorbidità psichiatrica maggiore, in particolare alcun disturbo depressivo importante; - dal profilo somatico, essenzialmente sussiste st. dopo incidente stradale del 2005; - alcuna perdita dell’integrazione sociale, in particolare alcuna tendenza all’isolamento sociale, buono il vincolo matrimoniale, intenzione di riprendere un’attività lavorativa; - decorso annoso con sintomatologia invariata senza remissione protratta; - possibile ma non evidente vantaggio secondario. La prognosi, anche in considerazione di questi fattori, risulta al momento buona. (…)” (doc. AI 85/41).

 

                                         Lo stesso specialista, in sede di discussione, ha inoltre evidenziato che “(…) secondo la peritanda le sue ambizioni di carriera professionale vengono definitivamente compromesse dall’incidente. Ne scaturisce un’annosa vicenda assicurativa, non ancora conclusasi, vissuta dalla peritanda come un’ingiustizia e con un sentimento di non essere capita; la peritanda sembra avere la necessità di venire risarcita per il danno subìto. La peritanda riesce comunque nel frattempo ad assicurarsi una vita affettiva, formando una famiglia. Col tempo ella sviluppa un disagio psichico che sembra cortocircuitare lo psichismo, manifestandosi attraverso il soma. In ambito intrafamiliare ella tende ad assumere atteggiamenti regressivi, che la costringono a rinunciare all’espletamento di tutte le faccende domestiche. I disturbi somatici, ampiamente indagati, appaiono veicolare almeno in parte aspetti funzionali, così da conclamarsi in un disturbo somatoforme, da noi diagnosticato per la prima volta. Pertanto ai fini peritali rispetto alla richiesta di definire l’evoluzione dei limiti funzionali e della capacità lavorativa a partire dal 01.01.2007 (St. dopo degenza presso __________, __________), dai dati in nostro possesso e da quanto riferito dalla peritanda stessa, valutiamo che dal profilo psichiatrico vi sia stato un peggioramento tale da permetterci di porre la diagnosi di disturbo somatoforme. Tale patologia compromette secondo nostra valutazione la capacità lavorativa della peritanda, benché al momento fortunatamente soltanto in minima parte (vedi sotto, parte B) e da integrare senza effetto cumulativo ad eventuale incapacità lavorativa riconosciuta da parte somatica. (…)” (doc. AI 85/40-41).

                                         In concreto visto che il dr. __________ riporta nella discussione degli elementi che da soli non giustificherebbero un’invalidità da un punto di vista psichiatrico (ad. esempio l’annosa vicenda assicurativa non ancora terminata vissuta dall’assicurata come un’ingiustizia con conseguente necessità di venire risarcita rispettivamente la rinuncia all’espletamento di tutte le faccende domestiche nonostante un contesto psicosociale apparentemente intatto) i motivi che hanno portato a concludere per un’incapacità lavorativa del 10% da un punto di vista psichiatrico vanno precisati meglio.

                                         Questo vale a maggiore ragione ritenuto che, alla domanda circa la capacità lavorativa quale casalinga, il dr. __________ ha risposto: “(…) 100%, ciò è importante anche per contrastare la tendenza alla regressione della peritanda. (…)” (doc. AI 85/43). Inoltre, quale ulteriore contraddizione, l’Ufficio AI ha rilevato che, a differenza di quanto indicato dall’assicurata al dr. Savi in merito alla possibilità di poter beneficiare di una baby-sitter e di un aiuto domestico “(…) La peritanda si avvale di una babysitter, che viene al suo domicilio 2 pomeriggi la settimana o al bisogno. Inoltre da 1 anno viene una donna una volta la settimana, la quale oltre che a pulire, stira per un paio di ore. (…)” (doc. AI 85/39) , in realtà “(…) da un controllo effettuato presso la Cassa __________, risulta che né l’assicurata, né il marito, sono mai stati registrati quali datori di lavoro e non sono stati pagati contributi (vedasi e-mail del 07.11.2014 qui allegato). (…)” (VI, pag. 10).

 

                                         Nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata alla pubblicazione, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. lettera circolare AI n. 334 del 7 luglio 2015 [disponibile unicamente nella versione tedesca e francese] e lettera circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In concreto, l’aggiornamento della perizia pluridisciplinare del SAM (giustificata anche perché la stessa si fonda su consulti avvenuti nel mese di novembre 2012) dovrà tener conto anche della nuova giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, consid. 8).

 

                                         Per contro a prescindere dal fatto che la riconsiderazione di una decisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA configura una possibilità per l’amministrazione e che non può essere imposta né dalla persona assicurata né dal Tribunale (STF 8C_748/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.4) sulla sola base degli atti medici questo Tribunale non può concludere, come sembrerebbe proporre l’Ufficio AI con la risposta di causa, che la decisione impugnata sia manifestamente errata.

                                         Pertanto questo Tribunale non può pronunciare una decisione in quel senso in quanto la stessa risulta prematura.

 

                                         In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte del SAM, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata giustifichi una capacità lavorativa del 60% in ogni attività dal 1. gennaio 2007.

 

                             2.12.   Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                        

                                        

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

                                         Di conseguenza come del resto postulato dall’Ufficio AI in via subordinata: “(…) In via sussidiaria, considerate le incongruenze riscontrate e alla luce del fatto che la perizia del SAM risale ormai al novembre 2012, ossia a 2 anni or sono, lo scrivente Ufficio richiede l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI affinché emani una nuova decisione dopo i necessari accertamenti. (…)” (VI, pag.10) il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti (di natura economica e medica), emetta un nuovo provvedimento.

                                         L’amministrazione dovrà aggiornare la perizia del SAM ritenuta anche la nuova giurisprudenza di cui alla STF 8C_748/2014 del 9 gennaio 2015 e i periti dovranno compiutamente motivare le conclusioni circa la capacità lavorativa e l’evoluzione della stessa nel tempo.

                                         Parimenti, interpellata l’insorgente e raccolte le prove a sostegno, l’Ufficio AI dovrà stabilire se dal settembre 2013 è effettivamente cambiata la sua disponibilità lavorativa e quindi pronunciarsi circa il metodo applicabile (quello misto o quello abituale del confronto dei redditi) per il calcolo del grado d’invalidità.

 

                                         Va qui ricordato che l’avv. RA 1, conformemente alla DTF 137 V 314, invitato espressamente a prendere posizione circa il prospettato rinvio degli atti e le sue possibili conseguenze, è rimasto silente (cfr. consid. 1.7).

 

                             2.13.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente patrocinata da un legale (art. 61 lett. g LPGA) fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili .

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Le decisioni del 29 agosto 2014 sono annullate.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei considerandi.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti