Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.143

 

BS

Lugano

24 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 settembre 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

                                        

                               1.1.   RI 1, classe 1964, non potendo continuare la sua attività di muratore a causa di una problematica lombare, è stato riformato quale impiegato di commercio senza aver sostenuto, per motivi personali, gli esami per il conseguimento del relativo diploma (cfr. scritto 23 agosto 2000 dell’assicurato in doc. AI 44-2).

 

                                         Ritenuta conclusa la riformazione professionale, l’Ufficio AI ha provveduto ad esaminare l’eventuale diritto ad una rendita. Sulla scorta del rapporto finale 5 settembre 2000 del consulente professionale (doc. AI 45), con decisione 24 novembre 2000 l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° settembre 2000 (doc. AI 48).

 

                                         La mezza rendita è stata confermata con comunicazione 6 agosto 2009 (doc. AI 89).

 

                               1.2.   Nell’aprile 2012 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 116).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione economica a cura del consulente in integrazione professionale, con decisione 31 ottobre 2012 (preavvisata il 21 settembre 2012) l’amministrazione ha soppresso la rendita, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

 

                                         Con sentenza 17 dicembre 2013, in accoglimento del ricorso ai sensi dei considerandi, il TCA ha annullato la succitata decisione e rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamen- to di alcuni accertamenti di natura economica (inc. 32. 2012.304).

 

                               1.3.   Con decisione 8 settembre 2014 (preavvisata il 1° luglio 2014) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita in via di riconsiderazione.

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as- sicurato, chiedendo il ripristino della mezza rendita. In particolare, egli contesta la determinazione del reddito da valido. Sulle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione economica alla base della decisione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

 

                               1.6.   Il 15 ottobre 2014 l’assicurato, facendo presente di essere assistito dall’avv. RA 1, ha inviato la relativa procura (IV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la soppressione della mezza rendita sinora erogata all’assicurato.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, con la STCA di rinvio questo TCA aveva rilevato:

                                     

                                         “ 2.6.

(…)

Orbene, esaminati attentamente gli atti, secondo questa Corte non vi è tuttavia chiarezza sull’esistenza di un motivo di revisione del diritto alla rendita e questo per i motivi che seguono.

 

2.7.

In primo luogo, dubbi sussistono sull’effettiva attuale posizione dirigenziale dell’assicurato in seno alla società di famiglia sostenuta dall’Ufficio AI, posta quale motivo, come si desume dal citato scritto 11 settembre 2013 dell’amministrazione (cfr. consid. 2.6), della revisione del diritto alla rendita qui in discussione.

 

Al riguardo, nel rapporto 14 giugno 2012 il consulente in integrazione professionale ha, fra l’altro, sostenuto:

                                                 

“(…)

La situazione aziendale odierna determina come il signor RI 1 sia comproprietario dell’azienda e che abbia potere decisionale all’interno della stessa. Sulla dichiarazione della tassazione 2010 scrive alla voce professionale, “impiegato”.

Si deve considerare il signor RI 1 secondo le tabelle RSS ramo 45 costruzioni come un dirigente d’azienda livello 2 con un salario di 6570.-- riportando questo dato su 41.6 ore si ottiene un salario di fr. 6570.-- riportando questo dato su 4.16 si ottiene un salario annuo di fr. 81944.--.

Difatti lo stesso azionista che possiede le stesse azioni dell’assicurato ha percepito nel 2005 come da incarto contabile un salario di fr. 92053.--.

Esiste una verosimiglianza tra i dati comparati, si può quindi definire che l’assicurato potrebbe percepire in quest’attività un salario paragonabile alle tabelle RSS, nel quale il discapito economico rispetto all’attività di muratore che svolgeva prima dell’insorgenza del danno alla salute, si sarebbe molto ridotto” (doc. AI 126/2).

                                                 

Quindi, il consulente ritiene che l’assicurato ricopre una funzione dirigenziale all’interno dell’azienda di famiglia di cui è anche azionista, con diritto di firma individuale. Si tratta, come si legge nel rapporto 13 giugno 2012 dello stesso consulente, di un’azienda con 10 dipendenti in cui l’assicurato “fa trasporti, carico e scarico aiutato dagli operai, manutenzione del camion, piccoli lavori come pulizie d’attrezzi e manutenzione. Svolge un po’ anche l’attività di gestione pratica dei cantieri, coordinamento degli operai ad esempio chiama gli elettricisti, fa trovare il trax quando c’è bisogno, si occupa anche dei bollettini di consegna. Non si occupa della gestione amministrativa dei clienti, acquisizione lavori, capitolati d’onere. Questi compiti sono svolti dal fratello. In pratica è un po’ il tutto fare dell’azienda. L’assicurato svolge questa attività sull’intera giornata con un rendimento ridotto” (doc. AI 121/2).                                     

 

Nel rapporto 20 giugno 2012, citato al consid. 2.5., il dr. __________ del SMR rileva che l’assicurato “non può più effettuare attività lavorativa pesante quale la precedente di muratore, ma in attività adeguate di tipo amministrativo dirigenziale. Lo si può ritenere abile in maniera totale” (doc. AI 124/3).

 

Ora, visto il succitato mansionario (comprensivo di alcuni lavori medicalmente non adeguati, come il carico e lo scarico del camion oppure l’attività di muratore secondo quanto indicato nel questionario del datore di lavoro nell’ambito della revisione, doc. AI 123), l’assicurato si occupa di attività pratiche e non di tipo amministrativo dirigenziale, svolte da suo fratello, anch’egli nel CdA dell’azienda di famiglia, con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato). Va poi ricordato che, l’insorgente, nell’ambito della riformazione professionale, non ha conseguito l’attestato di capacità quale impiegato di commercio (cfr. consid. 1.1). Certo che l’insorgente formalmente è azionista e titolare di un diritto di firma, ma le citate circostanze di fatto elencate sopra non permettono, senza ulteriori accertamenti, di ascrivergli un ruolo dirigenziale. Tali accertamenti sono importanti, tenuto conto che per la determinazione del reddito ipotetico da invalido l’Ufficio AI ha utilizzato i dati statistici relativi alla categoria 45 (costruzioni), livello 2 corrispondente a “lavoro indipendente e molto qualificato”.

 

Va poi fatto presente che già all’epoca della resa della prima decisione di rendita, la situazione economica, rispettivamente la posizione dell’assicurato nell’azienda di famiglia, è rimasta sostanzialmente invariata. Infatti, nel menzionato questionario del datore di lavoro, compilato il 23 febbraio 1995, la __________, oltre a dichiarare che il ricorrente da valido percepiva un salario mensile di fr. 7'000.--, aveva altresì indicato che “il signor RI 1 possiede il 40% delle azioni della Ditta e più precisamente per un importo di fr. 20'000.--“. Infine, va ricordato che dall’agosto 1997 l’insorgente è membro del Cda della citata società.

 

Da ultimo, secondo questa Corte, non si giustifica l’utilizzo del dato statistico relativo ad un impiegato di commercio, professione per la quale l’assicurato è stato riformato, riferito al ramo 82 “Attività amministrative, supporto alle imprese”, livello di qualifica 3 “Conoscenze professionali e specializzate” di fr. 75'612.-- proposto in alternativa dall’Ufficio AI, dal cui confronto con il reddito da valido il grado d’invalidità risulta essere del 30% (cfr. scritto 23 settembre 2013 Ufficio AI al TCA, pag. 3; XIV). Va infatti ricordato che l’assicurato non ha conseguito il diploma di impiegato di commercio, motivo per cui non appare corretto far riferimento al livello di qualifica 3.

 

2.8.

Va piuttosto fatto riferimento a quanto sostenuto dal consulente in integrazione professionale nel suo rapporto 14 giugno 2012:

 

“(…)

Giudico errata la valutazione economica fatta nel duemila poiché se da un lato ha tenuto in considerazione la situazione finanziaria del signor RI 1, che percepiva di più di un muratore qualificato, come indicato dai contratti collettivi; perché il signor RI 1 percepiva più di un muratore diplomato? Quali erano le sue funzioni all'interno dell'azienda di famiglia? D'altro canto non si è tenuto in considerazione delle indicazioni contrattuali nel ramo del commercio e della valutazione di carriera nello stesso ramo (il salario di riferimento sarebbe stato molto più alto). Solamente considerando questo dato non ci sarebbe stato un grado d'invalidità così elevato, e forse non si sarebbe erogata una rendita d'invalidità." (doc. AI 126/1; sottolineatura del redattore)

 

Pertanto, vista l’ipotesi di errata valutazione economica formulata dal consulente, vi è da chiedersi se la decisione 24 novembre 2000 di erogazione della mezza rendita sia da ritenere corretta. Al riguardo l’art. 53 cpv. 2 LPGA dispone che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469). La giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52 e i riferimenti ivi citati). Spetta dunque all’Ufficio AI se procedere o meno alla riconsiderazione.

 

(…)

 

2.9.                                           

In conclusione, visto quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché, mediante i necessari accertamenti di cui al consid. 2.7, determini l’eventuale ruolo dirigenziale dell’assicurato, per poi procedere, se del caso, alla revisione del diritto alla rendita. Nella misura in cui risultassero per contro accertati gli estremi per una riconsiderazione, spetterà, come detto, all’amministrazione decidere, senza esserne tuttavia obbligata, se ritornare sulla propria decisione del 24 novembre 2000.

 

Ne consegue che la decisione è annullata, mentre il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. (…)”

 

                               2.5.   Ritornati gli atti, l’amministrazione ha dapprima convocato l’assicurato per un colloquio chiarificatore sulla sua mansione all’interno della società di famiglia. Dal rapporto 2 maggio 2014 risulta che l’interessato, nonostante che formalmente dal 2000 sia azionista di maggioranza con il di lui fratello, non svolge alcun ruolo dirigenziale (cfr. doc. AI 167).

 

                                         L’incaricata ha poi proceduto ad una dettagliata inchiesta economica, concludendo che l’assicurato sia da considerare come indipendente e non come mero dipendente. Per questi motivi essa ha proceduto alla seguente valutazione dell’invali- dità:

 

"  (…)

7 VALUTAZIONE DELL’INVALIDITA’

 

“Reddito senza invalidità:

II reddito senza invalidità che ha indicato il consulente nel rapporto del settembre 2000 – reddito da cui scaturisce la perdita del 59% - è dì fr. 91’000.-. La cifra si riferiva al guadagno indicato dal datore di lavoro, ovvero la società in cui l'assicurato deteneva parte del capitale azionario: l'apprendistato di impiegato di commercio si è svolto, infatti, in seno alla __________, di cui l'assicurato era già a quel tempo azionista nella misura del 40% insieme a! fratello e al padre (deceduto nel 2000).

Al termine della formazione commerciale, protrattasi più di quattro anni (un anno in più del previsto), egli non ha tuttavia conseguito il diploma per "motivi personali", come ha indicato il consulente nel rapporto. Né lo ha conseguito in seguito, continuando, almeno formalmente, a mantenere le competenze di muratore (vedi questionari del datore dì lavoro) o "direttore di cantiere" (vedi rapporto __________). Secondo le RSS (TA1) del '96 il salario nel settore della costruzione, posizione 45 livello 3 era di fr 63'101.-, un salario che ben si discosta dalla cifra indicata dal consulente e, ancor prima, da quella indicata nel questionario del datore di lavoro di allora e in tutti quelli che sono seguiti.

 

Sul mercato del lavoro e nella propria azienda il salario (o remunerazione) deve rappresentare la funzione e il ruolo assunti in seno all’azienda stessa; il dato è rappresentativo, in ultima analisi, del lavoro svolto. Evidentemente occorre chiarire di quale lavoro si tratti, se implichi la mera applicazione del mansionario dì categoria o se comporti responsabilità ed obblighi in virtù degli investimenti di capitale e della posizione assunta in seno al CdA, come è il caso del signor RI 1.

Il consulente, nella valutazione fatta a suo tempo, non si è tuttavia chinato sulla questione. Allorché ha scritto íl rapporto, l'assicurato non era un mero dipendente della __________: sino alla morte del padre, avvenuta nel 2000,è stato azionista di minoranza, attivo in azienda e parte del CdA, mentre in seguito co-proprietario in misura paritaria (al 45%) al fratello __________. La stessa misura reintegrativa rientra nell’ambito delle misure esigibili al fine di migliorare la capacità di guadagno, misura che l'assicurato ha avuto l'opportunità di svolgere nella propria ditta.

La necessità di definire adeguatamente e correttamente il reddito senza invalidità resta, dunque, centrale. Se ci si riferisce all’attività da mansionario il reddito riconosciuto a suo tempo non appare corretto. Vari gli elementi a sostegno di questa tesi: non solo le dichiarazioni dell'assicurato scritte e verbali, ma altresì il rapporto __________ del '96, il rapporto dell'spettorato fiscale e, non da ultimo, il fatto evidente che l'assicurato non ha conseguito un diploma commerciale e che sul mercato del lavoro può vantare competenze in base all’esperienza ma senza un titolo di studio.

E' verosimile ritenere quanto riferito dall'assicurato, ovvero che sia il fratello __________ a definire i prezzi dei prodotti e ad acquisire i clienti, ma ciò non implica una gestione unilaterale della società come sostenere il signor RI 1: per quanto si tratti di persona giuridica, sono í famigliari, in virtù del loro peso azionario, a prendere le decisioni in seno al CdA. A conclusione di tali riflessioni ritengo che siano molti gli elementi a sostegno di una riconsiderazione. Il caso andrà evidentemente sottoposto al Servizio giuridico, ma propongo comunque un reddito senza invalidità che sostituisca e sia più rappresentativo di quello indicato in precedenza.

Mi rifaccio alla Struttura Svizzera dei Salari 2010 attualizzata al 2012, TA1 posizione 4, livello 3, uomini, dove si indica un salario lordo di fr. 75'878.-.

 

Reddito con invalidità:

Nell'applicazione del metodo ordinario, ho valutato il guadagno conseguito dall'assicurato nel 2012, cui ho aggiunto l'utile e i vantaggi dichiarati in seno alla SA

 

Reddito ipotetico senza danno

 

secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei Cl- TAI 2010 attualizzata al 2012, posizione 41, livello 3, uomini

SFr. 75’878

./. 2. 5% d'interesse sui fondi propri investii nell'impresa (Frs..........)

 

Totale intermedio

SFr. 75’878

+ contribuzioni personali AVS/Al/IPG

 

Totale intermedio

SFr. 75’878

./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (..;. %)

 

Reddito' ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 75’878

 

 

 

 

Reddito da invalido

 

conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite)-salario 2012 +quota parte utile+ vantaggi-IPG

sFr. 48’040

./.2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa, di (Frs............)

 

Totale intermedio

sFr. 48’040

+ contribuzioni personali AVS/Al/IPG

 

Tota!e intermedio

sFr. 48’040

./.quota di lavoro non remunerata del congiunto (....... %)

 

Reddito d'invalido della persona assicurata

sFr. 48’040

Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al danno alla salute

sFr. 27’838

Tassodi diminuzione del reddito dell'attività professionale

37%

 

8 VALUTAZIONE E PROPOSTA

 

La tesi che ritengo più corretta e che ho proposto nelle pagine che precedono è che si proceda ad una riconsiderazione della decisione presa a suo tempo.

Il consulente in integrazione si era infatti basato, per il calcolo del grado, sulle indicazioni del datore di lavoro, che altri non è se non la società di cui l'assicurato ha detenuto dapprima un capitale di minoranza, diventando, dopo la morte del padre (2000), co-proprietario insieme al fratello. Per quanto le loro mansioni siano diverse, per titoli e competenza professionale, l’assicurato detiene il 45% del capitale azionario alla stregua del fratello - ed è formalmente nella condizione di prendere decisioni in seno all'azienda. Ciò riguarda anche gli obblighi, evidentemente, dato che si è assunto i debiti ed i vantaggi imposti fiscalmerite in misura paritaria al fratello.

In virtù di quanto detto l'assicurato va valutato come indipendente e non come mero dipendente della __________.

 

"Nel caso di lavoratori indipendenti, il guadagno senza invalidità è determinato secondo l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità, tenuto conto delle sue abitudini professionali e persone come pure del genere di attività, nonché della situazione economica e dell’andamento dell'azienda prima dell'insorgere dell'invalida (RCC 1963 pag. 427, 1961, pag. 338)

 

Nel caso precipuo, si può unicamente procedere con una valutazione statistica dato che non siamo più in possesso dei dati contabili.

 

La società è inoltre cambiata, negli anni: al momento dell'infortunio era gestita a tre (il padre e i due fratelli), mentre nel 2000 il padre è morto lasciando la direzione dell’azienda __________, RI 1 e la Comunione ereditaria (di cui fanno parte al 25% __________, RI 1, la madre e il fratello minore). Vi sono stati anni, inoltre, in cui la società ha subito perdite, come evidenzia l'lspettorato e confermano i dati a bilancio (vedi perdita riportata, ridottasi grazie agli utili del 2010), ma ha visto altresì raddoppiare, dal 2008 al 2012, il proprio fatturato e proporzionalmente la spesa in termini di personale. Grazie a questo buon andamento, favorito dalla congiuntura, l'utile è tornato in attivo. Miglioramenti che non sembrano aver cambiato i ruoli degli azionisti. Come detto nel rapporto, il reddito senza invalidità deve essere rappresentativo del lavoro, e in seno alla __________, se non altro per formazione, i due principali azionisti hanno competenze diverse. Va da sé che sia __________ che RI 1, e forsanche gli azionisti di minoranza, abbiamo peso decisionale sui fini e le strategie della società, ma si tratta di decisioni dì cui si vedono gli effetti su utili e dividendi, piuttosto che sul salario, che resta rappresentativo del lavoro svolto.

 

Lascio, in definitiva, che la giurista proceda con la propria presa di posizione e il consulente, eventualmente, valuti la perdita in attività adatta.” (Doc. 168/13).

 

                                         Con annotazioni 28 maggio 2014 la giurista dell’Ufficio AI, avvallando l’operato dell’incaricata, ha sostenuto:

 

"  Alla luce dell'esaustivo rapporto d'inchiesta del Servizio ispettorato del 23.05.2014, si ritiene corretto procedere ad una riconsiderazione della decisione del 24.11.2000, in quanto da ritenersi manifestamente errata. D'altra parte, la sua rettifica riveste una notevole importanza.

In effetti, il reddito da valido ritenuto per la decisione in questione (fr. 91'000.- conseguiti nel 1993, 1994 e 1995) non era corretto, in quanto non rappresentativo dell'effettivo lavoro (muratore) svolto dall'assicurato in seno all'azienda famigliare.

Si osserva di transenna che, se è vero che l'assicurato, come da lui affermato e sostenuto a più riprese, non ha mai svolto alcuna mansione dirigenziale (se non amministrativa, perlomeno pratica, ossia sui cantieri), risulta quantomeno inverosimile che egli potesse beneficiare di un salario così elevato per la sola attività di muratore dipendente, considerato che il fratello ingegnere, al quale egli ascrive il ruolo dirigenziale esclusivo, nel 2005 percepiva un reddito di Fr. 92'053.- annui.

Si conferma pertanto il calcolo economico così come esposto dall'ispettrice. E' necessario comunque procedere al calcolo del discapito economico anche in un'attività adatta (attività semplici e ripetitive 4.2, oppure quale impiegato di commercio/amministrativo, livello di qualifica 4 in considerazione del fatto che ha seguito la formazione ma non ha conseguito il relativo diploma poiché non ha sostenuto gli esami finali), per la quale l'assicurato risulta abile al 100%.” (doc. AI 171/1)

 

                                                      In seguito, con rapporto 27 giugno 2014 l’ispettore AI ha proceduto al raffronto dei redditi in attività adeguate, il cui calcolo è stato riportato nella decisione contesta e più precisamente :

 

"  (…)

Confronto dei redditi in attività adeguate:

 

facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, tabella TA1 nazionale, categoria 4, quartile 2), considerando una capacità lavorativa completa in attività adeguate e applicando una riduzione salariale del 5% per attività leggere, si evince che lei avrebbe ancora potuto conseguire un reddito annuo di almeno Fr. 59'293.

 

confronto dei redditi:

senza invalidità                      FR. 75’878

con invalidità                          FR 59’293

perdita di guadagno              FR 16'585                        grado d’invalidità = 22%

                                                                                                        

Il minor discapito economico è quindi ottenuto in attività adeguate e pertanto il suo grado d'invalida è pari al 22% con conseguenze capacità dì guadagno residua del 78%.

Essendo il grado Al inferiore al 40%, non vi sono i presupposti per beneficiare di una rendita d'invalidità.

 

La soppressione della rendita è quindi confermata (soppressione già avvenuta il 30.11.2012). (Doc. AI 182/3).

 

                                         Accertato che il minor discapito economico risulta essere ottenuto in attività adeguate, l’amministrazione ha pertanto preso in considerazione il grado d’invalidità del 22%.

 

                                         Di conseguenza, con la decisione qui impugnata, l’Ufficio AI ha confermato la soppressione.

 

                               2.6.   L’assicurato contesta il reddito da valido determinato dall’Uf- ficio AI, ribadendo la validità del dato preso in considerazione della prima decisione di rendita del 2000, vale a dire fr. 91'000.-- conseguiti nel 1994, 1995 e 1996 e dichiarati dal suo datore di lavoro (cfr. questionario 23 febbraio 1995 della __________). Egli postula la conferma della sua rendita, “tenendo conto della diminuzione di reddito di fr. 42'960.-- (fr. 91'000 - fr. 48'040) con la conferma della mia rendita precedente”. 

 

                                         Con riferimento alla valutazione economica del 23 maggio 2014, l’amministrazione ha fatto presente di aver erroneamente considerato l’assicurato quale mero dipendente della __________, rilevando in particolare come dopo la morte del padre (2000) RI 1, insieme a suo fratello __________, è diventato azionista con la medesima percentuale (45%). L’incaricata dell’inchiesta ha poi rilevato come nel 1996 nel settore della costruzione il salario di una persona con conoscenze professionali (livello 3) era di fr. 63'101.-- ben superiore ai fr. 91'000.-- versati dal datore di lavoro (cfr. schede salario 1993, 1994 e 1995; doc. AI 179/8-10). Inoltre, con annotazioni 28 maggio 2014 la giurista dell’Ufficio AI ha ritenuto quantomeno inverosimile che l’assicurato, quale semplice muratore, abbia percepito lo stesso stipendio di suo fratello, ingegnere di professione e direttore della società.

                                         In queste circostanze, non ritenendo il reddito da valido rappresentativo e non disponendo di dati contabili, l’incaricata ha utilizzato i dati statistici, dal cui raffronto con il reddito da invalido di fr. 48'040.-- (stato 2012), è risultato un grado d’invalidità del 37%.

                                         Tale modo di procedere non può essere condiviso.

 

                                         In primo luogo va confermato il motivo della riconsiderazione (errata considerazione dello statuto quale indipendente e non semplice muratore), che tuttavia concerne solo la modalità di determinazione del reddito da invalido, visto che nel 2000 (momento della prima decisione di rendita), con il decesso del padre l’assicurato – membro del CdA della società di famiglia, con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato) – è diventato azionista maggioritario con il di lui fratello. Pertanto, il relativo calcolo operato dall’incaricata dell’inchiesta economica (dove sono stati inclusi anche la partecipazione agli utili ed i vantaggi societari), dal quale è risultato un reddito di fr. 48'040.--, non presta fianco a critiche. Né del resto l’assicurato ha contestato tale dato.

                                         Tuttavia, come si evince nella decisione contestata, quale reddito da invalido a ragione l’Ufficio AI ha preso il dato statistico di fr. 59'293.-- in attività adeguate ritenute medicalmente esigibili (piena abilità in attività leggere d’ufficio, amministrativa o di logistica; cfr. rapporto 20 giugno 2010 del SMR in doc. AI 124). In quel campo, infatti, l’assicurato sfrutta al meglio la sua residua capacità lavorativa, conseguendo un reddito ipotetico maggiore.

 

                                         Diversa è invece la problematica relativa alla quantificazione del reddito da valido. In primo luogo va fatto presente che il salario di fr. 91'000.-- è stato comprovato dalle schede contabili prodotte il 4 agosto 2014 dal legale dell’assicurato (doc. AI 179), motivo per cui detta remunerazione non può essere ritenuta “perlomeno inverosimile”. Se da un lato le perplessità evidenziate dall’amministrazione sull’entità del salario di fr. 91'000.-- per un muratore, quale era l’assicurato prima del danno alla salute, possono essere condivise, dall’altro lato occorre rilevare che non può che trattarsi di una (legittima) scelta della società di famiglia, presso cui l’interessato era attivo da diversi anni e dove con ogni verosimiglianza avrebbe continuato a lavorare senza il danno alla salute con tale remunerazione. In queste circostanze non può pertanto trattarsi di un errore manifesto della decisione iniziale di rendita. Infatti, secondo giurisprudenza, una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

 

                                         Pertanto, dal raffronto tra un reddito da valido di fr. 112’202.-- (fr. 91'000.-- aggiornato al 2010, cfr. decisione 31 dicembre 2012) ed un reddito da invalido di fr. 59'293.-- il grado d’invalidità risulta essere del 47,1% (112'202 - 59'293: 112'202 x 100), conferente il diritto ad un quarto di rendita.

                                     

                                         Di conseguenza la soppressione della rendita decisa mediante la decisione 31 dicembre 2012, con effetto al 31 ottobre 2012 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), non può essere confermata. Ne consegue che, annullata la qui presente decisione impugnata, dal 1° dicembre 2012 l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §   La decisione 8 settembre 2014 è annullata.

§§ A far da tempo dal 1° dicembre 2012 RI 1 è posto

     al beneficio di un quarto di rendita.

                                     

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- di ripetibili (IVA compresa).       

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti