Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.161

 

cr

Lugano

10 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 ottobre 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1963, in precedenza attivo quale aiuto-cucina, in data 22 gennaio 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “mobilità lombare fortemente ridotta. Palpazione dolente e diffusa di tutto il rachide lombare, medio-dorsale e cervicale. Parestesia diffusa alla gamba destra. Discopatia monosegmentale L5/S1 con piccola ernia laterale a destra” (doc. 1/1-8).

 

                                         Con progetto di decisione del 24 settembre 2007 (doc. 17), poi confermato con decisione del 31 ottobre 2007 (doc. 18), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni, non presentando lo stesso perdita di guadagno alcuna.

 

                               1.2.   In data 5 luglio 2010 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni (doc. 19/1-9).

                                     

                                         Sentito il parere del SMR, con progetto di decisione del 6 luglio 2010, poi confermato con decisione del 20 settembre 2010, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia riguardo alla nuova richiesta di prestazioni (doc. 25).

 

                               1.3.   In data 27 luglio 2011, l’assicurato ha nuovamente presentato all’amministrazione una domanda di prestazioni (doc. 31/1-6).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 10 giugno 2014 (cfr. doc. 114/1-4), poi confermato con decisione del 2 ottobre 2014, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, alla luce di un grado di invalidità del 14% insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità (doc. A).

 

                               1.4.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità del 100% (doc. I).

                                         La rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

 

                                         Sostanzialmente, la patrocinatrice del ricorrente ha innanzitutto contestato, dal profilo medico, la valutazione eseguita dagli specialisti del SAM, a suo avviso non probante già solo per il fatto che non ha debitamente considerato e approfondito le problematiche di natura ortopedica che affliggono e limitano fortemente l’interessato.

                                         L’avv. RA 1 ha pure contestato la presa di posizione con la quale, in sede di audizione, i medici del SAM hanno semplicemente ribadito la correttezza delle loro precedenti valutazioni peritali, senza tuttavia apportare delle motivazioni convincenti e senza confrontarsi con le obiezioni sollevate contro il progetto di decisione del 10 giugno 2014.

                                         La legale ha, poi, rilevato che i medici del SAM hanno omesso, a torto, di cumulare le incapacità lavorative presentate dall’interessato dal profilo psichico e da quello somatico, come invece espressamente indicato dal dr. __________, il quale “pur ritenendo il ricorrente solo parzialmente inabile al lavoro per quanto concerne le affezioni psichiche, valuta il ricorrente inabile al lavoro al 100% sommando le affezioni fisiche a quelle psichiche”.

                                         L’avv. RA 1 ha, infine, contestato anche gli aspetti economici, criticando il fatto che l’amministrazione non abbia consigliato dei provvedimenti di integrazione o riformazione professionale e non abbia “fatto intervenire il consulente in integrazione professionale per valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili, tenuto conto delle indicazioni dei periti”.

                                         Quanto al calcolo del reddito da invalido, la legale ha osservato che “non si può attribuire un salario da invalido di gran lunga più importante rispetto allo stipendio che egli aveva prima da valido”, criticando pure l’ammontare della riduzione percentuale applicata dall’amministrazione, dell’11% fino al 2012 e del 6% per il 2013 senza spiegare i motivi a giustificazione di un tale diverso apprezzamento.

                                         Alla luce di questi elementi, la patrocinatrice del ricorrente ha quindi chiesto l’attribuzione di una rendita intera di invalidità per un grado di invalidità globale del 100% (doc. I).

 

                               1.5.   In data 10 novembre 2014, la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV).

 

                               1.6.   In risposta l’UAI - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione peritale e del successivo complemento istruttorio dei medici del SAM, condiviso dal SMR - ha confermato la decisione impugnata, postulando la reiezione integrale del gravame (doc. V).

 

                               1.7.   Con scritto del 9 dicembre 2014, la patrocinatrice del ricorrente, dopo avere richiesto una proroga del termine al fine di potere trasmettere ulteriore documentazione medica, ha indicato, quali nuovi mezzi di prova, l’audizione in qualità di testi dei medici dr. __________, dr.ssa __________, dr.ssa __________ e dr. __________, oltre all’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, comprensiva di una valutazione peritale ortopedica (doc. VII).

 

                               1.8.   In data 10 dicembre 2014, il TCA ha accordato alla patrocinatrice del ricorrente la proroga richiesta (doc. VIII).

 

                                         Ad oggi, non è pervenuto al TCA alcun nuovo referto medico.

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

                                         (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                     

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a rifiutare all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

 

                                         Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

 

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

 

                                         La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

 

                                         Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

                                     

                                         Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.4.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

 

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

 

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.5.   Nel caso di specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

 

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 13 marzo 2014, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. Stato dopo intervento chirurgico all’anca destra con ricostruzione del labbro acetabolare in data 26.10.2010 (possibile rilesione dello stesso su controllo di artro-RM del 2012); 2. Sindrome lombovertebrale su minime alterazioni degenerative al passaggio lombo-sacrale; 3. Sindrome cervico-vertebrale su osteocondrosi da C4 fino a C7 soprattutto C5-C6 con spondilosi anteriore e posteriore, iniziale spondilartrosi”, mentre quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “fibromialgia” (doc. 110-52).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha indicato di concordare con la valutazione del dr. __________ del settembre 2011, ritenendo l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 25% nella sua attività di aiuto-cuoco da dicembre 2010 (fatto salvo un periodo di totale incapacità lavorativa dal 26 ottobre 2010 fino a tre mesi dall’intervento all’anca destra) (doc. 110-54).

Il dr __________ ha invece considerato che, in un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso delle sue limitazioni funzionali, l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa, sempre fatto salvo “il periodo intercorrente all’intervento chirurgico all’anca destra della durata massima di tre mesi”, come del resto già determinato dal dr. __________ (doc. 110-54).

 

L’aspetto psichico è, invece, stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 23 aprile 2014, ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di lieve gravità (ICD10-F32.0)”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “fattori psicologici e comportamentali associati a sindromi o malattie (ICD10-F54)” (doc. 110-40).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 70% per motivi psichici, a partire dall’inizio del 2013, sia nella precedente attività, che in altre attività adeguate (doc. 110/42-43).

Il dr. __________ ha sottolineato come la prognosi sia sfavorevole, mancando all’assicurato i mezzi psichici per una elaborazione adeguata dei suoi dolori (doc. 110-42).

 

                                         Infine, l’aspetto neurologico è stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, nel referto del 27 febbraio 2014, posta la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome algica diffusa con sindrome cervicale e lombare cronica, senza deficit neurologici associati”, ha considerato l’assicurato, dal profilo strettamnete neurologico, totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 110-58).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 15 maggio 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Episodio depressivo di lieve gravità (ICD10-F32.0); 2. Pregresso intervento chirurgico all’anca destra, 26.10.2010 con/su: ricostruzione del labbro acetabolare, fissazione con Bioraptor (ancora), possibile rilesione dello stesso alla MRI del febbraio 2012; 3. Sindrome lombovertebrale con/su: minime alterazioni degenerative al passaggio lombo-sacrale; 4. Sindrome cervico-vertebrale con/su: osteocondrosi da C4 fino a C7 soprattutto C5-C6 con spondilosi anteriore e posteriore, iniziale spondilartrosi”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “fattori psicologici e comportamentali associati a sindromi o malattie (ICD10-F54); fibromialgia; ipertensione arteriosa sotto trattamento; dislipidemia sotto trattamento; ernia iatale; epatopatia” (doc. 110/22-23).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da inizio 2013, abile al lavoro al 65% nella sua professione di aiuto-cucina (doc. 110-29) e abile al lavoro al 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in un’attività lavorativa adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali, di tipo prevalentemente sedentario (doc. 110-30).

 

                                         Quanto all’evoluzione dell’incapacità lavorativa, i medici del SAM hanno indicato che “dal 26 ottobre 2010 e durante tre mesi l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività (intervento anca destra e successiva riabilitazione). Da fine dicembre 2010 sino a fine dicembre 2012 l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa del 100% anche nelle attività rispettose dei limiti funzionali descritti precedentemente)” (doc. 110/30-31).

                                        

                                         Gli autori del referto peritale SAM del 15 maggio 2014 hanno espressamente precisato che “le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra il dr. __________ e dr. __________ in data 13 maggio 2014” (doc. 110-23), i quali hanno ritenuto di dovere sommare parzialmente i limiti funzionali a livello somatico e psichico (doc. 110-30).

 

Nel rapporto finale SMR del 21 maggio 2014, il dr. __________, medico generico, attestato corso SIM, medico del SMR, ha confermato le percentuali di incapacità lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM, osservando che nella perizia SAM “vengono rilevate limitazioni dal punto di vista reumatologico e psichiatrico, le limitazioni vengono solo (molto) parzialmente sommate. Le limitazioni addotte dall’assicurato sono solo spiegate in modo molto ridotto dai reperti radiologici e anche clinici, dal punto di vista psichico la patologia non è grave e determina una IL solo parziale (tra l’altro simile a quella data dallo psichiatra curante). La IL del 100% in ogni attività data dal medico di famiglia, e questo da anni, non viene confermata. Non si consigliano provvedimenti di integrazione/riformazione professionale”(doc. 111-3).

 

                                         Contestando il progetto di decisione del 10 giugno 2014, con il quale l’Ufficio AI gli ha rifiutato il diritto ad una rendita AI, l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione i seguenti referti:

 

                                          - referto del 10 luglio 2014 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, indirizzato alla patrocinatrice dell’interessato, del seguente tenore:

 

"    Come da sua richiesta le confermo che ho letto la perizia allestita dal SAM del 15 maggio 2014.

In qualità di medico curante del paziente a margine, che all'uopo mi libera dal mantenimento del segreto professionale, ci tengo a precisare che i periti del SAM non hanno considerato tutte le diagnosi da me poste in precedenza. A tal proposito mi permetto allegare una copia del mio certificato del 21.11.2013.

In particolare i periti non hanno valutato la diagnosi "esiti di artroscopia dell'anca dx con ripristino dell'off-set femoro-acetabolare e fissazione del labbro acetabolare nel 12/2010 fecit Dr. __________ (acetaboplastica, cervico-plastica, fissazione del labbro acetabolare con ancora Bioraptor) con esiti di infiltrazione cortisonico intraarticolare. Lesione del labbro acetabolare antero-superiore con fissurazione longitudinale sub-labrale. Manifestazioni artrosiche con assottigliamento ed irregolarità della cartilagine acetabolare", diagnosi fortemente invalidante sia per quanto riguarda l'attività lavorativa che per quanto riguarda Ie attività di economia domestica (casalingo).

Ribadisco quindi quanto sempre da me sostenuto, ossia che il summenzionato paziente è inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività, che la sua patologia non riveste un carattere in alcun modo di tipo somatoforme / funzionale ma si tratta di una patologia ad eziologia osteoarticolare ben precisa che purtroppo non ha soluzioni né conservative né chirurgiche, quindi lo stato del paziente non può che peggiorare (riferito alla capacità lavorativa).

Ci tengo inoltre a precisare che anche lo psichiatra non vede in alcun modo una relazione tra le problematiche osteoarticolari note del paziente e problemi psicopatologici tanto che ha evidenziato dal punto di vista psicologico, nell'ambito di una sindrome depressiva reattiva, un'incapacità lavorativa di tipo parziale.”

(Doc. 119-1)

 

-   referto del 21 novembre 2013 della dr.ssa __________, nel quale è

                                        stato indicato quanto segue:

 

"    (…)

In anamnesi stato dopo ulcera duodenale. Ernia jatale. Sindrome ansioso-depressiva. Depressione reattiva in trattamento. Gonalgia e stato dopo lussazione della rotula. Ipertensione arteriosa e dislipidemia trattate. Esiti di infiltrazioni intraarticolari di tipo cortisonico. Incipiente osteocondrosi con leggero bulging diffuso, fissura dell'anulo con protusione discale in sede paramediana dx. Sindrome lombovertebrale con irradiazione S1 bilaterale ma predominante a dx. Sindrome radicolare S1 irritativa su ernia discale paramediana dx L5/S1 con irritazione radicolare S1 dx. Diastasi delle rime articolari L5/S1. Stato dopo cura stazionaria di 3 settimane presso la Clinica di __________ di __________. Esiti di artroscopia dell’anca dx con ripristino dell'off-set femoro-acetabolare e fissazione del labbro acetabolare nel 12/2010 fecit Dr. __________ (acetaboplastica, cervico-plastica, fissazione del labbro acetabolare con ancora Bioraptor) con esiti di infiltrazione cortisonico intraarticolare. Lesione del labbro acetabolare antero-superiore con fissurazione longitudinale sub-labrale. Manifestazioni artrosiche con assottigliamento ed irregolarità della cartilagine acetabolare. Tonsilliti croniche recidivanti in fase di accertamento. Sospetta sindrome del tunnel carpale bilaterale in fase di accertamento. Piccola irregolarità della mucosa gastrica antrale. Piccola ernia iatale non complicata. Gastrite cronica antrale. Polipi gastrici corpali con cisti ghiandolari. Esiti di intervento di polipectomia endoscopica di adenoma tubulare a livello del colon. Tonsillite persistente. A livello C6/C7 alterazioni degenerative con protusione discale. Sospetta idromielia. Ipertensione arteriosa e dislipidemia in trattamento.

 

Sospetta allergia ad ASA.

 

Valutazione:

Paziente in invalidità lavorativa totale soprattutto per i disturbi motori determinati dalle patologie indicate in calce.”

(Doc. 119-2)

 

-   scritto e-mail del 10 luglio 2014 della dr.ssa __________, indirizzato alla patrocinatrice dell’interessato, del seguente tenore:

 

"    (…)

Che dire, ho letto velocemente il quantitativo abnorme di incarti relativo al caso clinico del signor RI 1 e oltre ribadire per l'ennesima volta che la situazione clinica è determinata in larga percentuale dalla problematica articolare coxo femorale non posso aggiungere altro.

(Lo diagnosticai nel settembre 2010....).

Rimango sempre stupita dal grande dispendio di risorse attuato per casi come questo. Non si potrebbe semplicemente dire al paziente: “Guarda il problema è la tua articolazione coxo-femorale destra, operala e poi se ancora c'è dolore si decide se darti un'invalidita' o no."

Sicuramente il mio è un approccio pragmatico e che non considera la complessità del sistema assicurativo, ma non posso aggiungere altra considerazìone clinica, il signor RI 1 ha delle limitazioni funzionali indubbie – confermate dai colleghi ortopedici - che, leggendo gli incarti, mi pare non siano state considerate, soprattutto dai colleghi reumatologi, che hanno spostato l'attenzione prevalentemente sul versante psico-somatico.”

(Doc. 119-3)

 

Nelle annotazioni del 28 agosto 2014, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

" (…)

La perizia SAM del 15.5.2014, con valutazioni specialistiche reumatologica, neurologica e psichiatrica ha tenuto conto a mio avviso di tutte le patologie e ha valutato globalmente l’A.

 

I rapporti della dr.ssa __________ sono stati presi in considerazione (e figurano nella lista della documentazione medica agli atti).

 

Idem per quanto riguarda l’opinione del dr. __________, di cui abbiamo un rapporto AI datato 14.11.2013, con allegato lettera del 9.9.2013 al medico di famiglia (dr.ssa __________).

 

La valutazione reumatologica è a mio avviso sufficiente e non è necessaria una valutazione specialistica ortopedica.

 

In conclusione, la perizia SAM esprime una valutazione che condividiamo.

 

Prassi comunque impone che le osservazioni siano sottoposte a chi ha visto direttamente l’A. e ha espresso la sua valutazione.

 

Procedere:

inviare osservazioni della rappresentante legale dell’A., con allegato i rapporti medici al SAM affinché a loro volta possano fare le osservazioni delle osservazioni.

Allegare anche questa annotazione.” (Doc. 121-1)

 

                                         Con presa di posizione del 30 settembre 2014 indirizzata al SMR, il SAM ha osservato:

 

" volentieri rispondiamo alle domande poste. Abbiamo sottoposto le osservazioni dell’avv. RA 1 del 10.7.2014, il rapporto medico della dr.ssa __________ (spec. FMH in medicina interna, __________) del 21.11.2013 e del 10.7.2014 e la e-mail della dr.ssa __________ (spec. FMH medicina fisica e riabilitazione) del 10.7.2014.

Facciamo pure notare che nella nostra perizia SAM abbiamo tenuto conto dei rapporti medici sia dalla Dr.ssa med. __________, sia del Dr. med. __________ (specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia), da noi citati in perizia.

 

Riportiamo in extenso le risposte dei nostri consulenti.

 

Dr. med. __________

"Ho preso atto della documentazione concernente questo A. in particolare della lettera della Dr.ssa __________, medicina interna FMH, del 10.07.2014 e del 21.11.2013 come pure dello scritto della Dr.ssa __________ del 10.07.2014 ed infine anche dello scritto dell'Avvocato RA 1 del 10.07.2014.

Da parte mia avevo esaminato il paziente il 26.02.2014, constatando una sindrome algica cronica diffusa con sindrome cervicale e lombare cronica, senza deficit neurologici associati. Avevo concluso che dal punto di vista neurologico non vi erano reperti o diagnosi deteminanti un'incapacità lavorativa. La nuova documentazione pervenuta non fa assolutamente riferimento né porta nuovi elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Vengono ripresi soprattutto gli aspetti reumatologico-ortopedici a livello dell’anca destra. Per quel che riguarda dunque gli aspetti neurologici non posso far altro che confermare la mia valutazione precedente."

 

Dr. med. __________

in merito alla sua lettera del 08.09.2014, nonché alle documentazioni inerenti le considerazioni degli specialisti che hanno preso posizione in merito a questa decisione peritale, non posso che confermare la sua valutazione e ritengo senz'altro che le osservazioni della legale ed i certificati medici inviati all'Ufficio Al, non permettono di modificare la mia valutazione in ambito SAM e le decisioni riguardanti la capacità lavorativa da me determinata."

 

Dr. med. __________

"mi riferisco alla lettera del 08.09.2014 in cui si chiede una presa di posizione da parte dei periti al riguardo delle osservazioni del legale dell'assicurato l'Avv. RA 1.

Dal mio punto di vista non posso che confemare le diagnosi poste nella perizia e l’abiIità lavorativa che ne consegue."

 

In conclusione, confermiamo la valutazione SAM (perizia redatta il 15.5.2014) che è giunta a una valutazione della capacità lavorativa come aiuto cucina nella misura del 65%, del 70% in un'attività rispettosa dei limiti funzionali descritti in perizia e del 100% come casalingo.

 

l rapporti medici della Dr.ssa med. __________ e della Dr.ssa med. __________ non portano elementi nuovi tali da modificare la nostra sopraccitata valutazione.

 

Sottolineiamo che in ambito della perizia abbiamo tenuto conto anche dei rapporti medici della Dr.ssa med. __________ e che I'A. è stato attentamente esaminato anche per la patologia all’anca ds.”

(Doc. 123/1-2)

 

                               2.6.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi di natura somatica dell’assicurato non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

                                        

                                         Dal profilo organico, il TCA non può considerare esaustiva la valutazione peritale globale del SAM e, nello specifico, del dr. __________, alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’interessato e, in particolare, del referto del 10 luglio 2014 - con il quale la dr.ssa __________ ha considerato che in sede peritale non è stato debitamente tenuto conto di tutte le patologie che affliggono l’assicurato, sottolineando che “la sua patologia non riveste un carattere in alcun modo di tipo somatoforme / funzionale ma si tratta di una patologia ad eziologia osteoarticolare ben precisa che purtroppo non ha soluzioni né conservative né chirurgiche, quindi lo stato del paziente non può che peggiorare (riferito alla capacità lavorativa)” (doc. 119-1) - e della presa di posizione del 10 luglio 2014 della dr.ssa __________ – la quale ha evidenziato come il signor RI 1 presenta soprattutto una problematica articolare coxo-femorale che comporta delle “limitazioni funzionali indubbie, confermate dai colleghi ortopedici, che, leggendo gli incarti, mi pare non siano state considerate, soprattutto dai colleghi reumatologi, che hanno spostato l’attenzione prevalentemente sul versante psico-somatico” (doc. 119-3).

 

                                         A fronte di queste critiche, puntuali, espresse dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________, il TCA constata che i periti del SAM e, in particolare, lo specialista reumatologo, hanno completamente omesso di prendere posizione, fornendo una adeguata e soddisfacente risposta atta a chiarire la questione.

                                         È vero che nelle annotazioni del 28 agosto 2014, il dr. __________ del SMR ha confermato la correttezza della valutazione peritale del SAM, aggiungendo di ritenere sufficiente la valutazione reumatologica, senza che sia necessario far capo ad una valutazione anche ortopedica (doc. 121-1).

                                         Altrettanto vero che ad un’analoga conclusione sono pure giunti i medici del SAM - chiamati dal medico del SMR ad esprimersi in merito alle critiche sollevate dalla patrocinatrice dell’assicurato in sede di audizione sulla scorta di alcuni referti medici della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ - i quali, con presa di posizione del 30 settembre 2014, hanno confermato la correttezza del loro precedente apprezzamento peritale, precisando che “sottolineiamo che in ambito della perizia abbiamo tenuto conto anche dei rapporti medici della dr.ssa __________ e che l’assicurato è stato attentamente valutato anche per la patologia all’anca destra” (doc. 123/1-3).

 

                                         Questo Tribunale rileva, tuttavia, che il dr. __________, nella sua presa di posizione del 9 settembre 2014 per i colleghi del SAM, si è limitato a confermare in maniera del tutto apodittica la valutazione del dr. __________ del SMR, aggiungendo che “ritengo senz'altro che le osservazioni della legale ed i certificati medici inviati all'Ufficio Al, non permettono di modificare la mia valutazione in ambito SAM e le decisioni riguardanti la capacità lavorativa da me determinata” (doc. 123-7).

                                         Una simile conclusione, priva di motivazione e che non si confronta con le critiche espresse dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ nei documenti medici sottoposti al perito proprio al fine di ottenere una sua valutazione, non può essere considerata sufficiente da parte di questo Tribunale al fine di chiarire la questione a sapere se i problemi osteoarticolari a livello dell’anca destra siano stati debitamente ed esaurientemente considerati nel loro insieme a livello peritale oppure no.

                                        

                                         Come giustamente evidenziato dalla patrocinatrice del ricorrente, difatti, non basta limitarsi a confermare la correttezza del proprio apprezzamento peritale, come fatto dai medici del SAM, per concludere che le patologie dell’assicurato siano state tutte approfonditamente valutate e per considerare quindi superfluo eseguire gli ulteriori accertamenti medici richiesti dall’interessato.

 

                                         In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento istruttorio, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal profilo strettamente somatico, giustifichi una incapacità lavorativa del 35% quale aiuto-cuoco e del 30% in attività adatte, come stabilito dai medici del SAM e confermato dal dr. __________ del SMR.

                                         Il TCA ritiene, dunque, indispensabile che l’amministrazione interpelli nuovamente il dr. __________, invitandolo ad esprimersi in maniera motivata riguardo alle critiche delle dottoresse __________ e __________, al fine di verificare se effettivamente le problematiche articolari coxo-femorali che affliggono l’interessato siano state tenute in debita considerazione o se invece, come preteso in sede ricorsuale, sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti medico-peritali, avendo i periti del SAM spostato l’attenzione piuttosto sugli aspetti psico-somatici / somatoformi a scapito degli aspetti ortopedici correlati ai problemi osteoarticolari dell’assicurato.

 

                               2.7.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.3.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                         L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

                                        

" (…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

                                        

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

 

                                         Nel caso di specie, ritenuto come vi siano, dal profilo somatico, degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

                                         Per le ragioni esposte al considerando 2.6., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà mettere in atto un approfondimento a livello somatico, inteso a delucidare - tenendo conto delle critiche sollevate dalla patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale e, in particolar modo, delle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ nel referto del 10 luglio 2014 e dalla dr.ssa __________ nella presa di posizione del 10 luglio 2014 - tutte le patologie che affliggono l’interessato e le ripercussioni che questi disturbi hanno sulla sua capacità lavorativa.

                                         L’amministrazione dovrà pure, in tale ambito - una volta chiarita l’esigibilità lavorativa esistente tenuto conto di tutti i disturbi presentati dal signor RI 1 dal profilo reumatologico-ortopedico - valutare nuovamente e in maniera motivata, attraverso una discussione tra tutti i consulenti del SAM interessati, l’incidenza rispettiva delle patologie in ambito somatico e psichiatrico sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

                               2.8.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                           §    La decisione impugnata del 2 ottobre 2014 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.6. e 2.7..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 31 ottobre 2014.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti