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Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 novembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 ottobre 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, nel mese di settembre 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito di un infortunio preso a carico dall’assicurazione contro gli infortuni (doc. AI 1).
L’amministrazione, dopo aver proceduto a degli accertamenti (tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e psichiatrica eseguita dal __________), ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile in qualsiasi attività dal 2 agosto 2011, ma abile al 70% (presenza a tempo pieno con rendimento ridotto del 30%) in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali dal mese di settembre 2013. Con decisione 15 ottobre 2014 (preavvisata il 22 ottobre 2013) l’Ufficio AI ha di conseguenza posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera temporanea dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2013 (tre mesi dal miglioramento costato) ritenuto successivamente un grado d’invalidità non pensionabile del 20%. Il grado d’invalidità del 20% è stato definito tramite il raffronto tra un reddito da valido statistico di fr. 43'354.-- (riferito alla categoria 81 RSS, TA1 2012, livello 4) ed un reddito da invalido di fr. 34'550.-- (relativo ad attività semplici e ripetitive, tenuto conto di un’inabilità lavorativa medico-teorica del 30% ed una riduzione dell’8% per attività leggere).
1.2. Contro la succitata decisione insorge l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, chiedendone l’annullamento. Sostanzialmente critica la valutazione reumatologica del perito dr. __________, nonché quella psichiatrica, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una perizia multidisciplinare vista la presenza anche di pregiudizi a carattere neurologico ed ortopedico. Contesta inoltre la determinazione della riduzione dell’8% applicata al reddito da invalido, la competenza della Cassa di compensazione __________, chiedendosi i motivi per cui la rendita è stata versata unicamente dal 1° marzo 2013. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Allegando la presa di posizione del proprio servizio medico (SMR) in merito ai rapporti medici prodotti con il ricorso, l’amministrazione conferma la valutazione medico-teorica. Rileva che anche applicando una riduzione, quale multiplo di 5%, del 10% al posto dell’8%, il grado d’invalidità risulterebbe al di sotto del 40%. Prendendo poi posizione in merito alla contestata competenza della Cassa di compensazione __________, evidenzia che la domanda di prestazione è stata inoltrata nel settembre 2012. In applicazione dell’art. 29 cpv.1 LAI, la rendita non era erogabile prima del marzo 2013.
1.4. Il 22 dicembre 2014 l’assicurata ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VI), seguite – su indicazione del TCA – da una presa di posizione dell’amministrazione datata 12 gennaio 2015 (VIII). Il 22 gennaio 2015 l’assicurata ha inoltrato altre osservazioni (X).
Infine, il 12 febbraio 2015 la ricorrente ha trasmesso il rapporto 11 febbraio 2015 dello psichiatra curante (XII). Il 26 febbraio 2015 l’amministrazione ha preso posizione al riguardo (XIV). Su richiesta del Tribunale, il 2 marzo 2015 l’assicurata ha prodotto delle osservazioni in merito a quanto affermato dall’Ufficio AI (XVI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita duratura d’invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.4. Nella presente fattispecie, dopo aver raccolto la documentazione medica presso la __________, ritenuta la necessità di approfondire l’aspetto reumatologico – successivamente ad un intervento chirurgico di stabilizzazione e fusione intervertebrale lombare eseguito il 18 luglio 2012 – l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia al dr. __________, specialista in reumatologia, per valutare il grado d’incapacità lavorativa sia nell’originaria che in altre attività lucrative.
Con referto datato 10 settembre 2013 (doc. AI 41) il succitato specialista ha posto le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa: “Sindrome Lombo-vertebrale cronica recidivante con irradiazione agli arti inferiori in predominanza a destra in stato dopo intervento di TLIF il 18.07.2012 per spondilosisi di L5 con olistesi di L5 su S1 di grado 1, con aggravamento dopo contusione lombo-sacrale del 02.08.2011. Dal 2 agosto 2011.” (doc. AI 41/5).
Esaminati gli aspetti soggettivi ed oggettivi, dopo aver proceduto alla valutazione dei dati, il succitato specialista ha concluso:
" (…)
La paziente può ancora esercitare lavori in cui possa cambiare sovente posizione da in piedi (ogni 30-40 minuti) a seduta (ogni 15-20 minuti). Deve evitare di alzare pesi superiori a 5 Kg in maniera ripetuta ed evitare di lavorare in posizioni inergonomiche del rachide. Deve evitare di salire/scendere frequentemente scale, lavorare su terreni irregolari, comminare in salita/discesa. Deve evitare di accovacciarsi e/o lavorare inginocchiata.
3.2
In misura del 70%. Il 30% di riduzione del lavoro è da considerare visto i dolori di cui ancora la paziente soffre, e gli impedimenti funzionali che determinano frequenti cambiamenti e limitazioni posizionali.” (doc. AI 41/7)”
Il SMR, mediante rapporto 7 ottobre 2013, ha confermato la valutazione peritale, precisando che la riduzione dell’abilità lavorativa del 30% è da intendere quale rendimento ridotto dal momento della perizia. Per il periodo precedente (dal 2 agosto 2011 al settembre 2013) il citato servizio medico, sulla base della documetazione agli atti, ha ritenuto una piena inabilità lavorativa in qualsiasi attività (doc. AI 42).
Con le osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica (cfr. scritto 12 dicembre 2013 del dr. __________, doc. AI 56/2; TAC colonna lombare del 29 novembre 2013, doc. AI 61/2; consulto 24 febbraio 2014 del dr. __________, doc. AI 62/2; referto dr. Märki del 19 febbraio 2014, doc. AI 62/3), la quale è stata trasmessa dal SMR al dr. __________ per una presa di posizione (cfr. scritto SMR del 7 marzo 2014 al perito in doc. AI 65/1).
Il 11 marzo 2014 il succitato perito ha evidenziato:
" Ho preso nota della documentazione inviata, comprendente le lettere del Dr. __________ del 12.12.'13, il referto della TAC della colonna lombare del 03.12.'13, la lettera del Dr. __________ del 24.02.'14 e del Dr. __________ del 19.02.'14, nonché la sua presa di posizione del 07.03.'14.
Nel breve rapporto del Dr. __________ egli ritiene la paziente ancora inabile in misura del 100%, in parte a causa di una problematica ansio-depressiva. La TAC del 03.12.'13 è paragonabile a quella precedente. Non vi sono evidenti segni di mobilizzazione delle viti trans pedicolari.
Nella lettera del Dr. __________ del 24.02.'14 egli rivela che non sono riempiti i criteri di fusione ossea. Egli segnala che sia possibile che una parte dei dolori della paziente siano dovuti alla mancata completa fusione del segmento L5/S1.
Nella valutazione di febbraio 2014 il Dr. __________ segnala la presenza di una tallonite con fascite plantare nonché dei dolori diffusi a carattere fibromialgico.
Sulla base della lettura degli atti messimi a disposizione concordo con la sua presa di posizione a sapere che non vi sono elementi nuovi che possano inficiare la perizia reumatologica da me eseguita il 10.09.'13.
Le limitazioni funzionali allora espresse sono tuttora presenti e rimane valida la mia valutazione da allora.” (doc. AI 66/1)
Avendo in data 17 aprile 2014 l’assicurata prodotto ulteriore documentazione, in particolare il rapporto 11 aprile 2014 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 69/2), con annotazioni 24 aprile 2014 il SMR ha ritenuto necessario conferire al __________ (Centro peritale __________) il mandato di esperire una perizia psichiatrica (doc. AI 71), richiesta confermata il 27 maggio 2014 dallo stesso servizio medico dopo ricezione dello scritto 19 maggio 2014 della dr.ssa __________, anch’essa specialista in psichiatrica e psicoterapia (doc. AI 74).
Nel rapporto 23 luglio 2014 la dr.ssa __________ del __________ ha diagnosticato un sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10-F41.2) ed una sindrome da dolore somatoforme da dolore persistente (ICD 10; F 45.4), valutando entrambe senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Distanziandosi dalla valutazione del dr. __________, psichiatra curante succeduto alla dr.ssa __________, la dr.ssa __________ ha concluso:
" (…)
Per quanto finora argomentato, per quanto emerso durante i colloqui, dalla descrizione della giornata, dall'esame clinico e dalla descrizione soggettiva dei disturbi riportati secondo vocabolario AMDP-System, dalla descrizione dei limiti e delle risorse effettuata secondo schema MINI-ICF-APP e dall'esame della documentazione messa a disposizione si giudica che la capacità lavorativa da parte di questa assicurata sia totale dal punto di vista strettamente psichiatrico per ogni attività e anche per quella di casalinga.
In base a quanto già argomentato nella discussione, per la discrepanza tra quanto riportato nel proprio rapporto medico da parte del Dr. __________ e la presa a carico in essere, riteniamo che anche dal febbraio 2014, data del primo contatto con lo specialista, la capacità lavorativa di questa assicurata fosse totale. Ricordiamo che anche la Dr.ssa __________ si era precedentemente espressa in tal senso.
A proposito delle conclusioni condivise tra la sottoscritta e il perito reumatologo richieste da parte del Dr. __________, medico SMR, si precisa come la capacità lavorativa risulta essere totale dal punto di vista strettamente psichiatrico e invece inficiata secondo quanto descritto nella perizia del Dr. __________ del settembre 2013 dal punto di vista strettamente reumatologico.” (doc. AI 80/11-12)
Con annotazioni 26 luglio 2014 il dr. __________ del SMR, preso atto che la perizia psichiatrica non evidenzia alcun danno alla salute di natura extra somatica, ha confermato la capacità lavorativa residua del 70% (per motivi reumatologici) come da rapporto finale del 7 ottobre 2013 (doc. AI 42).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio gli accertamenti eseguiti.
2.6.1. Per quanto concerne gli aspetti somatici, va in primo luogo confermata la perizia 10 settembre 2013 del dr. __________, il quale ha proceduto ad un’attenta ed approfondita valutazione, tenendo conto dell’evoluzione del danno alla salute dal momento dell’infortunio del 2 agosto 2011, compreso l’intervento di chirurgico di TLIF del 18 luglio 2012. Descrivendo in dettaglio le attività ancora esigibili (“la paziente può ancora esercitare lavori in cui possa cambiare sovente posizione…cfr. consid. 2.3.), egli ha valutato un’abilità del 70%, precisando che la riduzione del 30% è dovuta ai dolori di cui l’assicurata ancora soffre e dagli impedimenti che determinano frequenti cambiamenti funzionali e limitazioni posizionali (doc. AI 41).
Nel complemento peritale 11 marzo 2014 il dr. __________, esaminata la nuova documentazione medica, pertinentemente non ha ravvisato una modifica della situazione invalidante dell’assicurata, confermando quindi un’analoga posizione del SMR del 7 marzo 2014 (doc. AI 64).
Nessun peggioramento del danno alla salute risulta essere subentrato successivamente. Infatti, sia il rapporto 10 novembre 2014 della Clinica __________ (doc. Z) che quello di stessa data della chiropratica dr.ssa __________ non mostrano una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla perizia reumatologica, così come rilevato dal SMR nelle annotazioni 9 dicembre 2014 (IV bis).
Nuova è invece la problematica alla spalla sinistra risultante dal rapporto 5 novembre 2014 del dr. __________ della __________:
" La paziente ha eseguito il controllo approfondito con risonanza magnetica bilaterale e si è potuto constatare la presenza di un'usura con tendinosi e rottura parziale del sovraspinato a livello della spalla sinistra per forte impingement, cosi come un rilevante impingement con tendinosi a livello della spalla destra.
Ho consigliato un trattamento conservativo costituito da ultrasuoni, mobilizzazione, tentativo di rinforzo della muscolatura per cercare di decurtare la testa omerale aumentando lo spazio sottoacromiale risolvendo quindi in modo neurale il problema dell'impingement.
Rivedrò quindi la paziente tra 6 settimane valutando gli effetti del programma fisioterapico.” (doc. Z1)
A tal riguardo, nelle citate annotazioni 9 dicembre 2014 il dr. __________ ha correttamente rilevato:
" (…)
Dalla documentazione risulta insorgenza di problematica alle spalle, problematica di recente insorgenza. Dalla documentazione del dr. __________ risulta indicato al momento un trattamento conservativo. Non risulta certificata una inabilità lavorativa e non sono definiti limiti funzionali particolari. Di principio una problematica alla spalla può limitare la persona nello svolgimento di attività gravose in particolare sopra il piano di lavoro. Da notare che il perito ha già ritenuto in passato non esigibile carichi superiori ai 5 kg.
Inoltre è da tener presente che queste problematiche possono avere decorso favorevole in un periodo di tempo non prolungato.”
(doc. IV/bis)
Non vi è pertanto motivo di approfondire la problematica delle spalle, del resto documentata la prima volta nel rapporto 5 novembre 2014 del dr. __________, ossia in un momento successivo alla decisione contestata del 15 ottobre 2014. A tal riguardo va fatto presente, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).
In merito al miglioramento dal punto di vista somatico – posto che, come verrà esposto nel prosieguo, va confermata l’assenza di un danno alla salute psichico – messo in dubbio dalla ricorrente, tale momento è stato fatto risalire alla perizia 10 settembre 2013 del dr. __________, come risulta dal rapporto 7 ottobre 2013 del SMR (doc. AI 42). Per il periodo precedente, l’assicurata è stata ritenuta inabile al 100% dal 2 agosto 2011 (momento dell’infortunio), con scadenza del termine di attesa al 1° agosto 2012. A tal riguardo va fatto presente che nelle annotazioni 9 dicembre 2014 il dr. __________ si è così espresso:
" Per quanto concerne la domanda della data del miglioramento bisogna tener conto di un adeguato periodo di convalescenza dopo la fissazione della durata di 6 a 12 mesi. Nel presente caso l’intervento è stato eseguito il 18 luglio 2012. Dai dati a disposizione risulta che lo stato clinico non si è più modificato dal momento del controllo presso il dr. __________ avvenuto in maggio 2013. Quindi la precedente inabilità riconosciuta al 100% era dettata prima da vari accertamenti ed in seguito dall’intervento con conseguente riabilitazione” (sottolineatura del redattore; doc. IVbis).
Sulla base di quanto sopra si potrebbe addirittura concludere che dal maggio 2013 l’assicurata non presentava più un’incapacità lavorativa del 100%, ciò che coinciderebbe con il momento del miglioramento della situazione valetudinaria, circostanza che andrebbe a sfavore dell’assicurata. Ma su questo punto questo TCA ritiene di non dover procedere ad un eventuale reformatio in peius, trattandosi di una facoltà (cfr. DTF 119 V 249).
2.6.2. In merito alla componente extra-somatica, l’assicurata è stata peritata dal __________.
Nel rapporto 23 luglio 2014 la dr.ssa __________ ha diagnosticato una sindrome misto ansioso-depressiva senza influsso sulla capacità lavorativa ed una sindrome somatoforme da dolore persistente altrettanto non invalidante (assenza dei criteri Foerster).
L’assicurata contesta la succitata valutazione.
Ora, con scritto 11 aprile 2014 il dr. __________, facendo presente di avere in cura l’assicurata dal 22 febbraio 2014, ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità (la dr.ssa __________ ha invece valutato la depressione come blanda) e una sindrome somatoforme da dolore persistente e concluso di ritenere come sfavorevole una prospettiva di ripresa lavorativa (doc. AI 69/2). Tuttavia non va dimenticato che la precedente psichiatra curante, dr.ssa __________ nel suo scritto 19 maggio 2014, ha in particolare evidenziato di aver visto l’assicurata il 6 novembre 2013, il 2 dicembre 2013 ed il 3 febbraio 2014 (quindi 19 giorni prima dell’inizio – il 22 febbraio 2014 – della cura presso il dr. __________). Diagnosticata una sindrome mista ansioso depressiva, ritiene che la paziente “… non soffra di una patologia psichiatrica che comprometta la capacità lavorativa e non ho certificato alcuna incapacità lavorativa” (doc. AI 74).
Con l’esaustiva e convincente perizia la specialista del __________, confrontandosi con le divergenti valutazioni della dr.ssa __________ e del dr. __________ (cfr. perizia pag. 10), ha confermato l’assenza di un danno alla salute psichiatrico. Che poi l’assicurata è stata vista solo due volte (il cui secondo ed ultimo incontro con la perita sarebbe durato solo di 10 minuti) non è di per sé sufficiente per inficiare il valore probatorio della stessa perizia. A tal riguardo, secondo giurisprudenza, occorre rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).
Certo che nel caso in cui la patologia psichiatrica è caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, secondo giurisprudenza, non è sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente (STCA 32.2012.92 del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011). Nel caso concreto la perita non ha rilevato uno stato psichico fluttuante (non è stata diagnosticata una depressione ricorrente).
Pendente causa l’assicurata ha prodotto il rapporto 11 febbraio 2015 del succitato psichiatra curante, dr. __________, il quale evidenzia:
" Con la presente chiedo formalmente che la situazione della paziente a margine possa venire valutata in ragione di un peggioramento del suo quadro clinico.
Essa è seguita presso il mio studio dal 21.02.2014 con una terapia farmacologica composta da un antidepressivo, ansiolitico e sonnifero e da colloqui psicoterapici.
Malgrado una buona compliance delle proposte terapeutiche la sintomatologia depressiva ed algica non ha potuto evolvere in maniera favorevole. Attualmente la signora RI 1 soffre di:
- Sindrome depressiva ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici F 33.2 (ICD 10)
- Sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 (ICD 10).
A mio avviso la prognosi rimane sfavorevole per una possibile ripresa lavorativa anche a tempo parziale ed in mansioni semplici.” (doc. AA)
In merito, con annotazioni 24 febbraio 2015 il dr. __________, psichiatra presso il SMR, dopo aver riassunto le certificazioni presenti agli atti riguardo la problematica extra somatica, in merito a quanto sopra certificato ha osservato:
" (…)
Ora, giunge, tramite il rappresentante legale, un breve rapporto del Dr. __________ datato 11.02.2014 con diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici; sindrome somatoforme da dolore persistente.
Emerge un'evidente criticità:
per porre diagnosi di depressione ricorrente, è necessario che siano documentati ripetuti episodi di depressione, almeno due. In questo caso, basandomi su tutti i documenti d'interesse psichiatrico in dossier, il primo episodio di depressione è quello diagnosticato dal dr. __________ ipoteticamente il 22.02.2014. Successivamente, lo stato di salute psichico sarebbe ipoteticamente significativamente migliorato cosicché la Dr.ssa __________ in luglio 2014 non riscontra segni o sintomi di un episodio depressivo di qualsiasi gravità bensì una sindrome mista ansioso-depressiva, condizione in cui sono presenti sia segni d'ansia sia di depressione ma nessuno di severità tale da giustificare una diagnosi se considerati singolarmente. Si tratta di uno stato nevrotico che non giustifica per se alcuna limitazione in qualsiasi attività lucrativa.
Terminato, dunque, il 1° episodio depressivo ne sarebbe adesso insorto un 2° di tipo grave senza sintomi psicotici.
Con questo ragionamento, del tutto ipotetico, sarebbe giustificata una diagnosi di depressione ricorrente.
Tuttavia, lo stesso Dr. __________ nega questa eventualità giacché scrive che malgrado una buona compliance alle proposte terapeutiche la sintomatologia depressiva e algica non ha potuto evolvere in maniera favorevole.
Si potrebbe interpretare, in assenza di fatti oggettivi o oggettivabili, che vi sarebbe stato un singolo episodio depressivo evoluto da grado medio a grado severo senza che lo specialista fornisca elementi utili a oggettivare lo status quali provvedimenti terapeutici siano stati messi in atto per evitare questo peggioramento ma potrebbe anche trattarsi di una nuova diagnosi.
Qualunque sia la situazione, questa è certificata solo dall'11.02.2015. (…)” (doc. XIV/1)
Pertanto, come da conclusione dallo stesso specialista SMR, non è escluso che da febbraio 2015 l’assicurata presenti un episodio depressivo severo, non oggettivato nei precedenti referti.
Orbene, questo eventuale peggioramento non può tuttavia essere preso in considerazione nella presente causa, essendo – per ipotesi di lavoro – subentrato successivamente alla decisione impugnata del 15 ottobre 2014 e quindi non rilevante ai fini del presente giudizio (cfr consid. 2.6.1.).
Sarà nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, alla quale l’assicurata allegherà la pertinente documentazione, che tale problematica potrà essere vagliata ed approfondita.
Va qui ricordato che sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a pubblicazione, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).
Orbene, dal momento che, come visto, principalmente la vertenza ruota attorno al carattere invalidante o meno della sindrome depressiva, che non sono state mosse specifiche contestazioni riguardo alla sindrome da dolore somatoforme e ritenuto che nella perizia 23 luglio 2014 la dr.ssa __________, esaminati i criteri di Foerster, ha concluso che l’assicurata “presenti una spinta volitiva sufficiente per superare i propri limiti” (doc. AI 80/11), non è necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata nuova giurisprudenza. Non si tratta quindi nel caso in esame della presunzione del superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà ragionevolemente esigibile – oramai abbandata dal TF – ma di una valutazione conclusiva.
In conclusione, non risultando alcuna diagnosi invalidante dal lato psichiatrico, per la problematica somatica l’assicurata presenta un grado totale d’inabilità dal 1° agosto 2011 al settembre 2013, seguito da un’abilità del 70% in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche esposte in sede peritale.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia pluridisciplinare, come chiesto dall’assicurata. Infatti, oltre alla problematica reumatologica e psichiatrica non sono state evidenziate affezioni d’ordine ortopedico (riguardo alla sintomatologia alle spalle cfr. consid. 2.6.1.) e neurologico necessitanti un approfondimento.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.7.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, in merito alla determinazione del reddito da valida, rimasto incontestato, ritenuto che prima del danno alla salute l’assicurata ha terminato l’attività di ausiliaria a tempo pieno non per motivi di salute (cfr. questionario del datore di lavoro 9 ottobre 2012; doc. AI 16) e che è stata assunta presso un’altra società a tempo parziale e nello stesso momento si era iscritta all’assicurazione disoccupazione per un 100%, rettamente con annotazioni 9 ottobre 2013 il funzionario AI ha preso in considerazione i dati statistici relativi alla categoria 81 (attività di servizi per edifici e paesaggio), livello 4 (attività semplici e ripetitive), risultando per il 2012 un reddito annuo di fr. 43'354 (doc. AI 43).
Tale modo di procedere è corretto.
2.7.2. Per quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2012, di fr. 4’300.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 53’804.-- per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione, tenuto conto di una capacità lavorativa del 70% (fr. 37'663,43) e di una riduzione di reddito per attività leggere dell’8%, ha determinato il reddito da invalida in fr. 34'650.-- (cfr. rapporto 9 ottobre 2013 del consulente in integrazione professionale doc. AI 44).
Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 20%.
A proposito della percentuale di riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5, motivo per cui la riduzione va corretta al 10%.
L’assicurata contesta la riduzione operata dall’amministrazione, ritenendo che dovrebbe essere considerata la scarsa formazione scolastica, la scarsa esperienza lavorativa e le limitazioni fisiche. Sia come sia, va fatto presente che pur volendo – per ipotesi di lavoro riconoscere una riduzione massima del 25%, si giungerebbe ad un grado d’invalidità del 34,85% (43'354 – [75 % di fr. 37'663,43] x 100 : 43'354) non conferente il diritto ad una rendita.
In queste circostanze, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2012 (scadenza del termine anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 dicembre 2013 (tre mesi dopo l’attestato miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI). Ritenuto tuttavia che la domanda di prestazioni è stata inoltrata nel settembre 2012, il versamento della rendita decorre tuttavia dal 1° marzo 2013, ossia non prima di 6 mesi dalla succitata richiesta (art. 29 cpv. LAI).
Infine, per quel che concerne la competenza della Cassa di compensazione, in sede di risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che:
" (…)
In merito alla competenza della Cassa di compensazione, lo scrivente Ufficio prende atto di quanto osservato da controparte nel ricorso. Dopo verifica con la Cassa __________ viene rilevato che il marito ha avuto diritto alla prestazione AI fino a settembre 2012, mentre il diritto dell’assicurata è sorto il 1° agosto 2012, ciò che comporta che la Cassa competente per il calcolo è la 46, quindi la __________ (art. 64a LAVS applicabile per analogia).” (…)”
(doc. IV, pag. 4)
L’art. 64a LAVS dispone che la fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento. È fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2 (che non concerne il caso in esame). Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Siccome nella fattispecie in esame è stato il marito dell’assicurata a percepire per primo una rendita d’invalidità, determinata e versata dalla Cassa di compensazione __________ (in merito a tale competenza cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI), in applicazione analogica dell’art. 64a LAVS a seguito del rinvio di cui all’art. 66 LAI (cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2014, pag. 577 dove fra l’altro indica che gli 55 – 66 LAVS sono applicabili in via analogica all’AI), quest’ultima rimane competente anche per quel che concerne la rendita temporanea della ricorrente.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti