Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghettii |
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 ottobre 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970, attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, nel mese di giugno 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1).
Dopo aver proceduto a degli accertamenti medici (tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM) ed economici (inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica), con decisione 23 ottobre 2014 (preavvisata il 2 settembre 2014) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 47).
1.2. Contro la succitata decisione insorge l’assicurata, rappresentata da suo marito, chiedendo sostanzialmente un riesame della valutazione medica. In particolare rileva che il 6 novembre 2014 è stata ricoverata al reparto cure intensive di neurologia a causa di un forte dolore alla testa e alla metà del corpo sinistro e preannuncia l’invio di documentazione medica.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, allegando la presa di posizione del proprio servizio medico (SMR) in merito ai rapporti che i medici curanti hanno direttamente inviato all’am-ministrazione, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. Il 13 agosto 2015 il TCA ha svolto un accertamento presso il SAM (X), ricevendo risposta l’8 settembre 2015 (XIII).
Le risultanze di cui sopra sono state inviate alle parti per una presa di posizione (XVI). Le osservazioni dell’Ufficio AI datano 14 settembre 2015 (XV), mentre la ricorrente è rimasta silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011)
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'eco-nomia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situa-zione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Infine, qualora il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
2.7. Nella presente fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, definita incontestatamente nella misura del 16%, l’Uffi-cio AI ha fatto esperire una perizia al SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) per valutare il grado d’incapacità lavorativa sia nell’originaria che in altre attività lucrative.
Dal referto datato 25 giugno 2013 (doc. AI 23) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Probabile lieve mielopatia cervicale su ernia discale C3-C4 e lieve compressione midollare.
Sindrome ansioso-depressiva.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Stato dopo asportazione di un meningioma frontale a sin. il 26.1.2012 in paziente con lieve meningiomatosi cerebrale multipla senza sequele.
Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli.
Deformazione in piede piano trasverso e piede piatto, alluce valgo bilaterale, metatarsalgie soprattutto al primo e secondo raggio, nonché dolori alla palpazione nella zona del calcagno bilateralmente.
Tabigismo cronico. (…)” (doc. AI 23/12)
Alla luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine neurologica e psichiatrica, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile nella misura del 50% nell’attività da ultimo esercitata quale ausiliaria di pulizie.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa in attività adeguate, i periti hanno concluso:
" (…)
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie neurologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista reumatologico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.
Dal punto di vista neurologico, con influsso sulla capacità lavorativa, il nostro consulente descrive una probabile lieve mielopatia cervicale su ernia discale C3-C4 e lieve compressione midollare. Le parestesie e buona parte della sintomatologia e soprattutto ora anche l'asimmetria dei riflessi agli arti inferiori potrebbe dipendere da una mielopatia cervicale: il nostro consulente ricorda che l'A. è già stata sottoposta ad una MRI cervicale, esame che ha evidenziato in sede C3-C4 un'ernia discale lussata con compressione. del midollo spinale e deformazione dello stesso a sella. Questa lieve compressione midollare effettivamente può spiegare le parestesie accusate dall'A.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, dalla lieve mielopatia cervicale deriva un'incapacità lavorativa nel lavoro abituale dell'A. di addetta alle pulizie ed aiuto domestica del 50% di un'attività piena (esigibili tali attività per ca. quattro ore al giorno), presumibilmente a partire dall'inizio dell'anno scorso. II consulente Dr. med. __________ non pensa che in altre attività la capacità lavorativa attualmente potrebbe essere maggiore. Vale la stessa valutazione anche per l'attività di casalinga. Dall'esito dell'asportazione del meningioma frontale sin. e dalla meningiomatosi non derivano delle incapacità lavorative.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica una sindrome ansioso-depressiva: nelle condizioni attuali di ansietà con Umore leggermente deflesso e sentimenti di frustrazione legati alle limitazioni fisiche che incrinano il suo sentimento di personalità, il nostro consulente ritiene che l'A. sia da considerare inabile al lavoro dal punto di vista psichiatrico nella misura del 20% (cioè abile all'80%, inteso come almeno 6,5 ore lavorative al giorno con rendimento pieno). La diminuzione della capacità lavorativa (presente da dopo l'operazione neurochirurgica di gennaio 2012) è giustificata dal fatto che la deflessione umorale, l'ansietà e la diminuzione della resistenza costituiscono gli elementi principali che limitano la funzionalità psichica dell'A. Riteniamo che la leggera riduzione del tempo di lavoro dal punto di vista psichiatrico non incrementi ulteriormente la già importante riduzione del tempo di lavoro dal punto di vista neurologico.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, riteniamo che in un'attività supposta a tempo pieno come addetta alle pulizie/aiuto domestica vi è attualmente una capacità lavorativa nella misura del 50%, cioè tale attività attualmente è ritenuta esigibile per ca. quattro ore al giorno con rendimento pieno, a partire da gennaio 2012 (dopo l'intervento neurochirurgico effettuato in data 26.1.2012). D'altra parte pure il neurologo curante Dr. med. __________, nel suo rapporto del 29.5.2012, aveva descritto che tenendo in considerazione il quadro completo con uno stato dopo craniotomia per meningiomatosi, le diverse ernie discali cervicali, la componente di depressione e la terapia, bisogna accettare che la capacità lavorativa in sintesi è ridotta al 50%. Pure come casalinga vi è una capacità lavorativa globale nella misura del 50% da gennaio 2012. (…)” (doc. AI 23/16-17)
Su richiesta del SMR, con rapporto 5 agosto 2013 il SAM, dopo aver interpellato il neurologo, ha precisato:
" … che dal lato neurologico la paziente come casalinga può effettuare tutti i lavori tranne quelli che richiedono l’utilizzo di una scali a pioli, la limitazione nella capacità lavorativa da casalinga al 50% è legata al fatto che la sintomatologia di parestesie ed in parte dolori aumentano durante le varie attività. Il lavoro come salariata 1 o 2 ore al giorno non ha una ripercussione sull’attività di casalinga se la paziente ha la possibilità di effettuare dopo il lavoro una pausa di 1 o 2 ore circa.” (doc. 26/3)
Con rapporto finale 19 agosto 2013 il SMR, confermando la perizia SAM, ha fra l’altro riassunto le incapacità lavorative (doc. AI 27).
In conclusione, a parte un periodo di totale inabilità lavorativa susseguente all’intervento chirurgico del 26 gennaio 2012, dal mese di maggio 2012 l’assicurata è stata ritenuta abile al 50% sia nella precedente attività che in attività adeguate.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.9. Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 25 gennaio 2013 (doc. AI 23), confermata dal SMR il 19 agosto 2013 (doc. AI 27).
La citata valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (cfr. consid. 2.7).
Essi, sulla base delle consultazioni specialistiche esterne, si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Infine, i periti hanno spiegato i motivi per cui l’incapacità lavorativa psichiatrica è stata inglobata in quella dovuta alle patologie neurologiche.
Al referto va attribuita piena forza probante, né del resto l’assicurata ha mosso delle censure al riguardo.
2.10. La ricorrente sostiene, con riferimento alla nuova documentazione medica, un peggioramento del suo stato di salute a seguito del ricovero, avvenuto il 6 novembre 2014, presso le cure intensive del reparto neurologia a causa di un forte dolore alla testa e alla metà del corpo sinistro.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha inviato al Tribunale la seguente documentazione medica trasmessagli direttamente dai medici curanti dell’assicurata, nonché le prese di posizione del SMR al riguardo:
• rapporto 3 dicembre 2014 il dr. __________, psichiatra curante, il quale sostiene una regressione preoccupante dal profilo psicologico (con manifestazione di paura, insicurezza, e sconvolta da un possibile tragico scenario futuro) e ritiene che:
" (…)
In queste condizioni di salute la signora RI 1 non è in grado di garantire una continuità nella gestione della famiglia e tantomeno avviare un’attività esterna in grado di compensare le difficoltà economiche della famiglia. (…)” (doc. VIII/A);
• il rapporto 20 novembre 2014 del neurologo, dr. __________, il quale evidenzia:
" (…)
Siamo confrontati con una meningiomatosi cerebrale multiple con uno stato dopo intervento neuro-chirurgico con craniotomia e non posso escludere che ulteriori interventi neuro-chirurgici saranno necessari. Rivalutazioni regolari neurologiche e neuro-chirurgiche con l’aiuto di risonanze magnetiche a medio-lungo termine sono inevitabili:
Siamo confrontati con dolori lombari bilaterale con parestesie negli arti inferiori, attualmente valutate dal centro per la terapia dei dolori, l’ultima volta il 22.09.2014. I dettagli sono descritti nel rapporto medico.
Dal 6 al 9 novembre 2014 la paziente è stata al Servizio __________ del __________ della __________ per un emi-sintomatologia sinistra sensitiva di origine non chiara. (…)”
Egli ha concluso che “non posso immaginare che a breve-medio termine la paziente potrebbe essere impiegata in qualsiasi posto e seguire un lavoro costante e consistente” (doc. AI 48/1);
• annotazioni 23 dicembre 2014 nelle quali i dr. __________ e __________, attivi presso il SMR, esaminata la nuova documentazione, hanno osservato:
" (…)
Attualmente nuova documentazione medica presentata in sede di ricorso:
rapporto dr. __________ del 2.11.2014:
- Sono riportate le note diagnosi ed i noti disturbi già accertati in occasione della valutazione SAM
- Ritiene l’assicurata non inseribile a livello lavorativo.
Rapporto dr. __________ / psicologo __________ del 3.12.204:
- Regressione psicologica dell’assicurata.
- Si richiede di riconsiderare la capacità lavorativa.
La nuova documentazione non apporta elementi medici che permettano di distanziarsi dalla valutazione SAM precedente.” (doc. VIII/B)
• scritto 20 dicembre 2014 del medico curante, dr. __________, il quale ha fra l’altro rilevato che la sua paziente “ultimamente ha sviluppato uno stato di male emicranico con sindrome sensitiva facio-branchio-crurale sinistra associata”, concludendo per un’inabilità del 100% dal 24 novembre 2011, con allegati il rapporto 10 novembre 2014 del __________ della __________ relativo alla succitata degenza ospedaliera e lo scritto 14 novembre 2014 del Centro __________ (doc. VIII/C);
• annotazioni 5 gennaio 2015 del dr. __________ del SMR:
" Dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata. In particolare in occasione della recente degenza presso il servizio di neurologia è stata confermata una stabilità radiologica della meningionatosi cerebrale.
Prevalgono evidenti segni di sovraccarico / disturbo funzionale.”
(doc. VIII/E)
Trattandosi di prese di posizione del SMR poco motivate, il 13 agosto 2015 questo TCA ha trasmesso la summenzionata documentazione al SAM, chiedendo che venisse sottoposta al vaglio dei dr. __________ e __________ con il seguente quesito: “Sulla base della succitata documentazione, ritenete che rispetto alla perizia SAM del 25 giugno 2013 vi è stata una rilevante modifica dello stato di salute dell’assicurato nell’ambito medico di vostra competenza? Nel caso affermativo, valutate che tale modifica implichi una totale incapacità lavorativa sia nell’abituale attività dell’assicurata che in altre attività adeguate? In caso negativo, per quali motivi?” (X).
Questa è la presa di posizione del dr. __________ del 31 agosto 2015:
" (…)
Per quanto riguarda la nota meningiomatosi cerebrale multipla, il Dr. med. __________ descrive nel suo rapporto del 20.11.2014 nuovamente uno stato dopo intervento neurochirurgico con craniotomia, si tratta di una diagnosi ben nota già quando vidi la paziente la prima volta nel maggio 2013, dalla documentazione non pare che vi sia stato un nuovo intervento. Né dal Dr. med. __________ né dal servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ viene descritto una sequela dell'intervento del 26.01.2012, ossia lo stato neurologico viene sempre descritto come nella norma, il Dr. med. __________ descrive unicamente che in futuro saranno necessarie rivalutazioni neurologiche e neurochirurgiche con MRI cerebrale di controllo, si tratta di un'osservazione ovvia, giustamente la paziente in futuro dovrà sottoporsi a controlli regolari della MRI cerebrale, in futuro potrebbe essere anche possibile che la paziente debba nuovamente effettuare un intervento neurochirurgico d'asportazione in caso di un meningioma in crescita, non è però detto che questo mai avvenga, se dovesse avvenire dovrebbe essere valutato al momento se da un nuovo eventuale intervento potesse derivare un'incapacità lavorativa. Ricordo unicamente che la MRI cerebrale di controllo effettuata durante la degenza al servizio di neurologia di Lugano nel novembre 2014 non ha evidenziato una progressione della meningiomatosi.
Il Dr. med. __________ descrive poi dei dolori lombari bilaterali con parestesie agli arti inferiori, anche il servizio di neurologico parla dei dolori lombari bilaterali e diramazione algica e parestesie da entrambi gli arti inferiori senza chiara correlazione dermatomerica. In altre parole i Colleghi non riconoscono una chiara causa neurologica/radicolare della sintomatologia, descrivono che con le infiltrazioni vi sarebbe stato un miglioramento dei sintomi agli arti inferiori ma nessun cambiamento in sede lombare. Il Dr. med. __________ a riguardo invece descrive che stato effettuato anche un trattamento con radiofrequenza dei rami articolari mediani L4-L5 bilaterali, egli descrive un miglioramento significativo dei dolori lombari centrali. In pratica una chiara causa radicolare di questi dolori non risulta dai rapporti, neanche dal rapporto del Dr. med. __________. Inoltre pare che non vi sono neanche più segni di una lieve mielopatia cervicale come l'avevo riscontrato nel 2013 nell'ambito dell'ernia discale C3-C4, pare che non vi siano neanche stati fatti dei controlli. Da parte mia penso comunque che i disturbi accusati dalla paziente a livello degli arti inferiori sono presumibilmente legati a quest'ernia discale C3-C4, già nel maggio 2013 la paziente mi descriveva disturbi sottoforma di parestesie ed anche dolori a livello degli arti inferiori per i quali avevo attestato l'incapacità lavorativa parziale. In pratica non mi pare che la situazione sia cambiata rispetto ad allora.
La paziente poi dal 6 al 9.11.2014 è stata degente presso il servizio di neurologia all'Ospedale __________ di __________, viene posta la diagnosi di probabile stato di male emicranico con emisindrome sensitiva facio-brachio-crurale sinistra associato eventualmente nel contesto emicranico ad un aura sensitiva prolungata, viene messa comunque in diagnosi differenziale anche un disturbo funzionale, ossia una causa psicologica in paziente con evidenti segni di un sovraccarico. Anche il Dr. med. __________, del Centro __________ di __________, nel suo rapporto parla d'emicrania non ben contenuta in fase di reimpostazione farmacologica e muscolotensiva multidistrettuale iscritto nel contesto di quadro depressivo e disagio socioeconomico. Dal servizio di neurologi è poi stato prescritto un trattamento preventivo della cefalea. A riguardo il Dr. med. __________ descrive che tutti questi medicamenti che assumerebbe la paziente creerebbero anche effetti collaterali non desiderati come difficoltà di coordinazione e concentrazione. Dagli atti comunque non viene descritto se la prevenzione abbia avuto effettivamente successo o meno, ossia se la paziente accusa tuttora delle cefalee o meno.
Inoltre, ella aveva già accennato dei dolori all'emicapo sinistro nel marzo 2013 senza che questi dolori avessero le caratteristiche d'emicrania o di una cefalea muscolotensiva ma piuttosto da inquadrare come sintomatologia somatoforme residuale in seguito all'intervento cranico avuto. Risulta poi difficile valutare se vi sia effettivamente un peggioramento di questa cefalea, è vero che i vari farmaci che la paziente assume possono anche determinare effetti collaterali, si tratta però di farmaci, principalmente antiepilettici che potrebbero anche creare nessun effetto collaterale.
In conclusione; per quanto riguarda la nota meningiomatosi cerebrale ed i disturbi agli arti inferiori non trovo un cambiamento rispetto a quello già espresso nel 2013, unicamente rimane il dubbio per quanto riguarda le cefalee della paziente, in quanto non è chiaro dalla documentazione se essa effettivamente è peggiorata e se la terapia di prevenzione ha avuto successo con in più il dubbio di un'origine psicologica/somatoforme della cefalea stessa. In ogni caso penso che anche con una cefalea più persistente rispetto al 2013, la paziente dovrebbe sempre avere un'incapacità lavorativa nel suo lavoro d'addetta alle pulizie ed aiuto domestico di al massimo 50% di un'attività piena, ossia che in quest'attività sia esigibile circa 4 ore al giorno.
Vale la stessa valutazione anche per le attività casalinghe.” (sottolineatura del redattore; doc. XIII/2)
Il dr. __________ si è così espresso il 25 agosto 2015:
" Dopo attenta presa di visione della documentazione medica prodotta durante la procedura di ricorso presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ho rilevato elementi di rilevanza clinica tale da modificare quanto riportato nel mio rapporto incluso nella perizia pluridisciplinare del 25.06.2013. Sostanzialmente per quanto riguarda l'ambito medico di mia competenza confermo quindi sia la diagnosi posta sia quanto riportato in merito alla valutazione della capacità lavorativa dell'A.” (doc. XIII/1)
Con scritto 8 settembre 2015 il SAM, riportati i due succitati pareri medici, ha concluso che “la documentazione sottopostaci non evidenzia dati clinici nuovi o modificazioni dello stato di salute tali da modificare le conclusioni della nostra perizia SAM del 25.6.2013” (doc. XIII pag. 4).
Visto quanto sopra, tenuto conto della perizia SAM e dei complementi del dr. __________ e dr. __________, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che, a parte un periodo di totale inabilità lavorativa del 100% dal 25 gennaio 2012 – 28 maggio 2012, l’assicurata è da ritenere abile al 50% sia nella precedente attività che in attività adeguate.
2.11. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.
2.11.1. Siccome l’assicurata, prima del danno alla salute, svolgeva l’attività di ausiliaria di pulizia nella misura del 16% e che potrebbe ancora svolgerla al 50%, il grado d’invalidità è di conseguenza nullo. Al riguardo, va fatto presente la costante giurisprudenza federale secondo la quale un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa residua per l’esercizio di un’attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una incapacità al guadagno (cfr. STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1 e il rinvio tra le tante alla 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 4.3; a livello cantonale cfr. 32.2014.190 del 24 settembre 2015 consid. 4, 32.2012.265 dell’11 giugno 2013 consid. 2.12.2, 32.2010.115 del 12 novembre 2010 consid. 2.11).
2.11.2 Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il relativo rapporto è stato allestito il 16 aprile 2014 (doc. AI 34). Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 33,50%. In tale inchiesta economica, rimasta del resto incontestata, è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo per cui merita conferma.
Ora, come viso, il SAM ha valutato un’inabilità del 50% quale casalinga. Riguardo alla discrepanza con l’inchiesta economica, va ricordato che secondo giurisprudenza nei casi di assicurati attivi presso la loro economia domestica l’accerta-mento dettagliato dei rapporti effettuato al domicilio della persona assicurata è ritenuto prioritario rispetto alla stessa valutazione medico-teorica. Infatti, dove, come nella fattispecie, sono principalmente le limitazioni fisiche a essere esaminate, l'inchiesta economica costituisce la base più adatta a definirne le ripercussioni (cfr. STF 8C_384/2010 del 12 dicembre 2011, consid. 6.2 in fine citata in STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 4.4).
Per questi motivi l’inchiesta economica merita conferma.
2.12. Visto quanto sopra, ritenuta un’incontestata ripartizione del 84% quale casalinga e del 16% quale salariata si hanno le seguenti invalidità globali, così come esposto nella decisione impugnata:
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Caslinga 84% 33,50% 28%
Salariata 16% 0% 0%
Grado d’invalidità globale 28%
Non raggiungendo l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile, la decisione contestata è corretta. Il ricorso va pertanto respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’assicurata.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti