Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.177

 

LG

Lugano

31 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’11 novembre 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1961, attiva in qualità di venditrice, in data 23 aprile 2013 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito della posa di una protesi monocompartimentale laterale al ginocchio destro (doc. AI 3-1/5, LAMal 13-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con la decisione del 23 settembre 2013 (doc. AI 22-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di prestazioni non avendo l’assicurata un anno d’inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI.

 

                               1.3.   In data 22 maggio 2014 RI 1 ha presentato una nuova richiesta all’Ufficio AI segnalando di essere affetta da una “forte artrosi nei piedi” (doc. AI 23-1/5).

 

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con la decisione dell’11 novembre 2014 (doc. AI 51-1), preavvisata con progetto del 29 settembre 2014, ha respinto il ricorso dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del 37%.

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il rinvio degli atti per una valutazione reumatologica e l’emissione di una nuova decisione, mentre in via subordinata che la decisione dell’UAI venga riformata con l’assegnazione – dopo valutazione reumatologica – di almeno una mezza rendita, a far tempo dal 20 gennaio 2014 (doc. I).

 

                                         In buona sostanza, l’insorgente ha contestato la valutazione medica svolta dal Servizio Medico Regionale (SMR) dell’AI che ha concluso per una capacità lavorativa parziale (50%) nell’ultima attività e una piena abilità in attività adeguate. Secondo l’avv. RA 1 le condizioni fisiche dell’assicurata sono progressivamente degenerate e le impediscono di svolgere qualsiasi tipo di attività, a far tempo dal 20 gennaio 2014 (cfr. doc. I, pag. 5/6).

 

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni, il rappresentante di RI 1 ha fatto riferimento alle valutazioni dei medici curanti e alla perizia del Dr. __________, svolta per conto dell’assicuratore malattia (cfr. doc. I, pag. 3/4).

 

                                         A mente dell’insorgente, la decisione impugnata giunge quindi ad una conclusione arbitraria che stride con le risultanze mediche agli atti e senza aver esperito accertamenti medici specialistici (cfr. doc. I, pag. 4).

 

                               1.6.   In risposta, l’Ufficio AI si è riconfermato integralmente nel proprio provvedimento rilevando, in particolare:

 

                                         “(…)

Valutato il caso, lo scrivente Ufficio rileva che dopo la precedente decisione del 23 settembre 2013, cresciuta in giudicato, l'assicurata aveva ripreso la propria attività abituale, ciò che comporta un'interruzione notevole del periodo di attesa, avendo ella

lavorato per almeno 30 giorni consecutivi giusta l'art. 29ter OAI. Ciò che comporta un nuovo computo dell'anno di attesa dopo insorgere della nuova incapacità lavorativa, nello specifico da 20 gennaio 2014. II grado d'invalidità poteva, quindi, essere stabilito unicamente alla scadenza dell'anno di attesa con l'insorgere dell'evento assicurato e non durante il periodo di attesa. Fino al momento dell’emissione della decisione risultava non realizzata la condizione dell’anno di attesa, pertanto la decisione di rifiuto di prestazioni va confermata per tale motivo” (doc. IV)

 

                               1.7.   Nelle osservazioni del 16 gennaio 2015 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni riguardo l’aspetto medico chiedendo l’espletamento di una perizia reumatologica e dopo, l’intervento chirurgico del 21 gennaio 2015, di emettere una nuova decisione (cfr. doc. VIII).

 

                                         Il doc. VIII è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. IX).

 

                               1.8.   In data 30 gennaio 2015 l’UAI si è riconfermato nelle argomentazioni esposte in risposta di causa (doc. X).

 

                                         Il doc. X è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XI).

 

                               1.9.   Con scritto del 9 febbraio 2015 l’avv. RA 1 ha prodotto a questa Corte il rapporto operatorio dell’intervento di artrodesi talonavicolare destro, effettuato il 21 gennaio 2015, oltre agli scritti del Dr. __________ e della __________. Egli si è quindi riconfermato nella propria richiesta di espletamento di una perizia specialistica (doc. XII).

 

                                         I doc. XII e gli allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XIII).

 

                             1.10.   Con le osservazioni del 24 febbraio 2015 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha concluso che fino all’emissione della decisione impugnata sono confermate le conclusioni del SMR, basate sull’accertamento eseguito dal Dr. __________ (doc. XIV+1).

 

                                         Il doc. XIV e l’allegato sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XV)

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.2.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

 

                                         Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

 

                                         A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del

                                         27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

 

                                         La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

 

                                         Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

                                     

                                         Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.3.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione di diniego delle prestazioni AI sulla base della valutazione del Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) dell’AI, il quale si è a sua volta fondato sulla valutazione peritale del Dr. __________, svolta per conto dell’assicuratore malattia __________ (doc. LAMal 33-1).

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nella perizia del 2 luglio 2014, dopo aver esposto l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la seguente diagnosi:

 

“(…)

·       Artrosi talo-navicolare importante a destra (e secondo gli atti presente in forma minore anche a sinistra) con limitazioni algiche e strutturali della caviglia e del retropiede destro; in attesa dell'intervento di osteotomia correttiva e artrodesi previsto per gennaio 2015

 

·       Sindrome lombovertebrale cronica, attualmente lieve, senza segni di sofferenza radicolare in/con

-        turbe statiche del rachide (piatto)

-        alterazioni degenerative plurisegmentali tra L3 e S1

secondo RM lombare del 12.04.2010 e del 24.07.2012)

 

·       Esiti da impianto di un'endoprotesi monocompartimentale laterale nel ginocchio destro per gonartrosi a varo in stato dopo remota resezione del menisco mediale bilateralmente (in artrotomia all'età di 15 rispettivamente 16 anni)

 

·       Iniziale gonartrosi a sinistra secondo gli atti (valutazione Dr. __________, 05.07.2013), clinicamente silente.

 

·       Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori in stato dopo tre interventi chirurgici per varicosi

 

·       Sovrappeso (177,5 cm/99 kg)” (doc. LAMal 33-7).

 

                                         Secondo il perito la capacità lavorativa dell’assicurata, nella sua abituale attività di impiegata di macelleria, è del 50% (riduzione del rendimento) fino all’operazione al piede destro del mese di gennaio 2015 (che porterà a un’inabilità al lavoro del 100% di 4-6 mesi), mentre in un’attività adeguata, rispettosa delle limitazioni fissate dal Dr. __________, l’abilità è piena (100%).

 

                                         Nel rapporto finale dell’8 settembre 2014 il Dr. __________ del SMR ha ripreso la diagnosi, la capacità lavorativa residua e le limitazioni funzionali indicate dal perito (doc. AI 41-1).

 

                               2.4.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         Il perito ha posto la diagnosi esposta al consid. 2.3. e concluso per una capacità lavorativa del 50% nell’abituale attività (riduzione del rendimento) fino all’operazione al piede destro del mese di gennaio 2015, mentre in un’attività adeguata l’abilità è del 100%.

 

                                         Da parte sua, il ricorrente ha contestato la valutazione medica peritale facendo riferimento al referto del 4 marzo 2014 della Dr.ssa __________ e del Dr. __________, specialisti nella chirurgia del piede della __________ di __________ e al rapporto del 12 giugno 2014 del Dr. __________ (cfr. doc. I, pag. 2).

 

                                         I sanitari della __________ hanno, in particolare, diagnosticato il sospetto di un’osteonecrosi del talo e del navicolare (“Verdacht auf Osteonekrose des Talus und des Os naviculare rechts”) e consigliato una RM e un consulto angiologico per l’insufficienza venosa (doc. AI 33-3).

                                         I medici della __________ non hanno però dato indicazioni circa la capacità lavorativa residua o i limiti funzionali dell’assicurata.

                                        

                                         Questo referto è stato preso in considerazione dal perito Dr. __________ (cfr. perizia pag, 4, doc. AI 33-4) e non permette di distanziarsi dalle conclusioni del perito.

 

                                         Per quanto riguarda il rapporto del 12 giugno 2014 del Dr. __________, FMH in medicina interna e dunque non specialista nella materia che qui ci occupa, egli ha posto una diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________ e indicato che “La signora RI 1 risulta inabile al 50% dal 20.01.2014 a seguito soprattutto dei forti dolori ai piedi, più accentuati a dx, che si localizzano a livello dell’articolazione di Chopart con messa in evidenza di una grave artrosi talo-navicolare che è stata oggetto di una valutazione presso la __________ (…) con programmazione di un intervento di artrosi dapprima a dx ed in seguito a sx nel corso del prossimo mese di gennaio. Lavorando ora la signora RI 1 al 50% con possibilità di riposarsi e non protrarre a lungo la posizione eretta i dolori, grazie anche ad antinfiammatori non steroidali, risultano al momento ancora controllabili” (doc. AI 33-1).

 

                                         Anche questo referto è stato valutato dal perito (cfr. perizia pag, 4, doc. AI 33-4) e non si distanzia dalle conclusioni di quest’ultimo, né per quanto riguarda la diagnosi della patologia al piede destro, né riguardo la capacità lavorativa residua nell’attività di venditrice (50%).

 

                                         Il ricorrente ha quindi prodotto lo scritto del 5 febbraio 2015, unitamente alla documentazione riguardante l’intervento al piede destro del 22 gennaio 2015 (doc. XII+ B1/4).

 

                                         Nell’annotazione del 23 febbraio 2015 il Dr. __________ del SMR ha sottolineato che tutte la patologie osteoarticolari dell.ssicurata sono state prese in considerazione dal Dr. __________ (doc. XIV1).

 

                                         Questa valutazione può essere fatta propria dal TCA.

 

                                         Tuttavia, viste le conclusioni del Dr. __________ riguardo all’intervento al piede destro: “l’operazione non ripristinerà una funzione normale del piede (artrodesi) non escludo risvolti anche sulla futura capacità lavorativa della paziente nel suo lavoro attuale” (doc. AI 33-12), il TCA ritiene opportuno trasmettere comunque all’amministrazione gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).

 

                               2.5.   In sede di risposta, l’Ufficio AI ha evidenziato che dopo la decisione del 23 settembre 2013 l'assicurata la ripreso la propria attività abituale, ciò che comporta un'interruzione notevole del periodo di attesa, avendo ella lavorato per almeno 30 giorni consecutivi giusta l'art. 29ter OAI.

 

                                         Questo comporta – secondo l’amministrazione – un nuovo computo dell'anno di attesa dopo insorgere della nuova incapacità lavorativa, nello specifico dal 20 gennaio 2014.

                                         “II grado d'invalidità poteva, quindi, essere stabilito unicamente alla scadenza dell'anno di attesa con l'insorgere dell'evento assicurato e non durante il periodo di attesa. Fino al momento dell’emissione della decisione risultava non realizzata la condizione dell’anno di attesa, pertanto la decisione di rifiuto di prestazioni va confermata per tale motivo” (doc. IV)

 

                                         Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008:

 

" L’assicurato ha diritto ad una rendita se:

a.   la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b.   ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c.   al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

 

                                         Ai sensi dell’art. 29ter OAI, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto.

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi del “vecchio” art. 29 cpv. 1 LAI, ripreso ora dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

 

                                         Nella decisione del 23 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha ripreso i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

 

·     100% dal 21 gennaio 2013 al 28 aprile 2013

·          50% dal 29 aprile 2013 al 31 luglio 2013.

 

                                         Nel rapporto medico del 22 maggio 2013 il Dr. __________ dell’__________ di __________ ha fissato un’abilità al lavoro del 100% dal 1° agosto 2013 (doc. AI 15-4).

 

                                         Dal verbale di chiusura del 14 agosto 2013 la consulente AI __________ ha indicato che “L’assicurata ha ripreso la propria attività lavorativa” (doc. AI 17-1)

 

                                         Con lo scritto dell’11 settembre 2013 l’assicurata precisava quanto segue:

 

“(…)

In relazione ai gradi di incapacità al lavoro da voi indicati non ho osservazioni, tengo però a precisare che mi rimangono comunque dei problemi di salute alle ginocchia, nonché alla schiena, che in futuro – se dovessero peggiorare – potrebbero compromettere fortemente la mia capacità lavorativa, per cui dalle vostre indicazioni comprendo che semmai, in tale evenienza, la mia pratica potrà essere riaperta senza ulteriori formalità” (doc. AI 20-1).

 

                                         L’Ufficio AI, il 17 settembre 2013, ha confermato all’assicurata che “in presenza di un peggioramento del suo stato di salute ha facoltà di presentare una richiesta di riesame con i rispettivi giustificativi medici” (doc. AI 21-1).

 

                                         Con la nuova domanda di prestazioni l’assicurata ha indicato un’inabilità al lavoro del 50% dal 20 gennaio 2014 (formulario di richiesta prestazioni pto. 4.4., doc. AI 23-3).

 

                                         Nel questionario del datore di lavoro del 18 luglio 2014 la __________ alla domanda pto. 2.7. “Attività lavorativa prima dell’insorgenza del danno alla salute” ha indicato l’attività di venditrice fino al 18 gennaio 2014 e al 50% dopo il 20 gennaio 2014 (pto. 2.8.,doc. AI 37-3).

 

                                         Anche le successive certificazioni mediche del Dr. __________ del 12 giugno 2014 (doc. AI 33-1), del 7 agosto 2014 (doc. LAMal 34-1) e la perizia del Dr. __________ (doc. LAMal 33-1), indicano l’inabilità al lavoro a partire dal 20 gennaio 2014.

 

                                         Si rileva inoltre che l’assicuratore malattia __________ ha riconosciuto all’assicurata l’indennità giornaliera al 50% dal 20 gennaio 2014 (doc. LAMal 35-1).

 

                                         Alla luce di quanto sopra, il TCA non può che approvare l’agire dell’amministrazione, in quanto l’assicurata con la ripresa della propria attività presso la macelleria nel mese di agosto 2013 ha interrotto il periodo di attesa per oltre cinque mesi. Di conseguenza, un nuovo periodo di attesa ha preso inizio solamente al 20 gennaio 2014.

 

                                         Tuttavia, all’emissione della decisione impugnata (l’11 novembre 2014), l’anno di attesa non era ancora concluso.

 

                                         In tali circostanze non avendo l’assicurata presentato un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 28 LAI, la richiesta di prestazioni va respinta.

 

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli atti vengono trasmessi all’UAI, affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato al consid. 2.4.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti